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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 25/07/2025, n. 1165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1165 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 855/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice relatore dott. Giovanni Giampiccolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 855/2025 R.G. avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. promossa da:
, nato il [...] a [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. LATINO PIETRO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
, nata il [...] a [...], c.f. Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. IOZZIA GIACOMO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
RESISTENTE
All'udienza del 19/06/2025 la causa è stata rimessa al Collegio su domanda congiunta delle parti, avendo le stesse raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio, come da verbale in atti.
Gli atti sono stati trasmessi al Pubblico ministero.
pagina 1 di 3 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a POZZALLO in data 02/10/1982, matrimonio trascritto nel registro dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di POZZALLO al Numero
84, Parte II, Serie A, dell'anno 1982. Da tale unione sono nati in costanza di matrimonio i figli Per_1
(22.09.1983), (19.03.1987) e (25.06.1990), tutti maggiorenni ed economicamente Per_2 Per_3 indipendenti.
Dai documenti agli atti risulta che i coniugi sono comparsi davanti al Presidente del Tribunale di
Ragusa il 12/02/2013 nel giudizio di separazione, concluso con sentenza n. 131/2018 del 31/08/2018, passata in giudicato.
In data 26/03/2025 ha presentato ricorso per la cessazione degli effetti civili Parte_1 del matrimonio;
si è costituita con memoria difensiva , resistendo in giudizio. Controparte_1
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in quanto la comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale è avvenuta oltre dodici mesi prima della domanda e la protrazione ininterrotta della separazione per tutto il periodo successivo deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione dal convenuto.
All'udienza del 19/06/2025 i procuratori delle parti hanno chiesto la modifica del procedimento in consensuale ex art. 473-bis.51 c.p.c., avendo raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio, sottoscritto da entrambe le parti che hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della possibilità di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte. Le condizioni sono le seguenti:
1) Le parti vivranno separate con l'obbligo del mutuo rispetto e si prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio del passaporto;
2) Il sig. riconosce alla sig.ra la somma di € 200,00 a titolo di Parte_1 Controparte_1 assegno divorzile che verrà corrisposto entro il giorno 5 di ogni mese;
3) Le parti chiedono che il Tribunale ordini ai sensi dell'art. 156 comma 6 c.c. all' di Ragusa, CP_2 quale ente che eroga il trattamento pensionistico a di pagare la somma mensile Parte_1 di € 200,00 direttamente in favore della sig.ra nata il [...] a [...], Controparte_1
c.f. mediante accredito su c/c [...], C.F._2 intestato alla stessa e acceso presso la Banca Intesa San Paolo, filiale di Pozzallo;
4) Nulla disporre in ordine all'assegnazione della casa coniugale sita in Pozzallo nella via La
Valletta n. 8;
pagina 2 di 3 5) Revocare l'assegno di mantenimento disposto in favore della figlia in quanto, oltre ad Per_3 essere maggiorenne, è economicamente autosufficiente;
6) I coniugi regoleranno separatamente tutti gli aspetti patrimoniali;
7) Spese legali compensate tra le parti.
Il Collegio, preso atto che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, ritiene che possa recepirsi il suddetto accordo, sussistendo i presupposti per il riconoscimento in favore della resistente dell'assegno divorzile nella misura concordata, assegno che può ritenersi equo in relazione alle rispettive condizioni economiche delle parti. In relazione alle modalità di pagamento dell'assegno, il Collegio prende atto che è d'accordo che la somma mensile di € Parte_1
200,00 venga versata dall direttamente a detraendola dal proprio trattamento CP_2 Controparte_1 pensionistico.
Atteso l'esito della controversia, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 855/2025 R.G.: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
, celebrato in POZZALLO in data 02/10/1982, trascritto nel registro dello stato civile degli
[...] atti di matrimonio del Comune di POZZALLO al Numero 84, Parte II, Serie A, dell'anno 1982; omologa gli accordi intervenuti tra le parti, come riportati in motivazione;
manda al cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396 del 2000; compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Ragusa il 15/07/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Claudio Maggioni dott. Massimo Pulvirenti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice relatore dott. Giovanni Giampiccolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 855/2025 R.G. avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. promossa da:
, nato il [...] a [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. LATINO PIETRO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
, nata il [...] a [...], c.f. Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. IOZZIA GIACOMO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
RESISTENTE
All'udienza del 19/06/2025 la causa è stata rimessa al Collegio su domanda congiunta delle parti, avendo le stesse raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio, come da verbale in atti.
Gli atti sono stati trasmessi al Pubblico ministero.
pagina 1 di 3 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a POZZALLO in data 02/10/1982, matrimonio trascritto nel registro dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di POZZALLO al Numero
84, Parte II, Serie A, dell'anno 1982. Da tale unione sono nati in costanza di matrimonio i figli Per_1
(22.09.1983), (19.03.1987) e (25.06.1990), tutti maggiorenni ed economicamente Per_2 Per_3 indipendenti.
Dai documenti agli atti risulta che i coniugi sono comparsi davanti al Presidente del Tribunale di
Ragusa il 12/02/2013 nel giudizio di separazione, concluso con sentenza n. 131/2018 del 31/08/2018, passata in giudicato.
In data 26/03/2025 ha presentato ricorso per la cessazione degli effetti civili Parte_1 del matrimonio;
si è costituita con memoria difensiva , resistendo in giudizio. Controparte_1
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in quanto la comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale è avvenuta oltre dodici mesi prima della domanda e la protrazione ininterrotta della separazione per tutto il periodo successivo deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione dal convenuto.
All'udienza del 19/06/2025 i procuratori delle parti hanno chiesto la modifica del procedimento in consensuale ex art. 473-bis.51 c.p.c., avendo raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio, sottoscritto da entrambe le parti che hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della possibilità di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte. Le condizioni sono le seguenti:
1) Le parti vivranno separate con l'obbligo del mutuo rispetto e si prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio del passaporto;
2) Il sig. riconosce alla sig.ra la somma di € 200,00 a titolo di Parte_1 Controparte_1 assegno divorzile che verrà corrisposto entro il giorno 5 di ogni mese;
3) Le parti chiedono che il Tribunale ordini ai sensi dell'art. 156 comma 6 c.c. all' di Ragusa, CP_2 quale ente che eroga il trattamento pensionistico a di pagare la somma mensile Parte_1 di € 200,00 direttamente in favore della sig.ra nata il [...] a [...], Controparte_1
c.f. mediante accredito su c/c [...], C.F._2 intestato alla stessa e acceso presso la Banca Intesa San Paolo, filiale di Pozzallo;
4) Nulla disporre in ordine all'assegnazione della casa coniugale sita in Pozzallo nella via La
Valletta n. 8;
pagina 2 di 3 5) Revocare l'assegno di mantenimento disposto in favore della figlia in quanto, oltre ad Per_3 essere maggiorenne, è economicamente autosufficiente;
6) I coniugi regoleranno separatamente tutti gli aspetti patrimoniali;
7) Spese legali compensate tra le parti.
Il Collegio, preso atto che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, ritiene che possa recepirsi il suddetto accordo, sussistendo i presupposti per il riconoscimento in favore della resistente dell'assegno divorzile nella misura concordata, assegno che può ritenersi equo in relazione alle rispettive condizioni economiche delle parti. In relazione alle modalità di pagamento dell'assegno, il Collegio prende atto che è d'accordo che la somma mensile di € Parte_1
200,00 venga versata dall direttamente a detraendola dal proprio trattamento CP_2 Controparte_1 pensionistico.
Atteso l'esito della controversia, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 855/2025 R.G.: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
, celebrato in POZZALLO in data 02/10/1982, trascritto nel registro dello stato civile degli
[...] atti di matrimonio del Comune di POZZALLO al Numero 84, Parte II, Serie A, dell'anno 1982; omologa gli accordi intervenuti tra le parti, come riportati in motivazione;
manda al cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396 del 2000; compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Ragusa il 15/07/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Claudio Maggioni dott. Massimo Pulvirenti
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