Articolo 14 della Legge 5 dicembre 1988, n. 521
Articolo 13Articolo 15
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13 dicembre 1988
Art. 14. (Procedure concorsuali) 1. Per l'accesso alle diverse carriere del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono banditi concorsi pubblici per il conseguimento della idoneita' all'assunzione che dara' titolo alle nomine secondo l'ordine della graduatoria.
2. I concorsi sono banditi per i posti che si prevede si renderanno disponibili nel triennio successivo alla data del bando.
3. Le graduatorie per l'accesso alle diverse carriere rimangono valide per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno di approvazione delle stessa.
4. Per ciascuno dei tre anni sono conferiti ai candidati idonei, che tuttora conservino i requisiti fisici, anche i posti resisi effettivamente disponibili alla data del decreto di nomina.
5. Entro il 31 dicembre del secondo anno di validita' delle graduatorie, ovvero anticipatamente, in caso di esaurimento delle stesse, possono essere banditi i concorsi pubblici per la copertura dei posti che si renderanno disponibili nel triennio successivo.
6. Le disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3, 4, e 5 si applicano, in quanto compatibili, anche ai concorsi pubblici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino gia' espletati, ovvero gia' banditi per tutti i ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
7. Qualora le esigenze di servizio lo richiedano, l'amministrazione, d'intesa con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, puo' conferire, in qualsiasi momento, al verificarsi della vacanza, i posti disponibiliagli idonei, secondo l'ordine della graduatoria.
8. Le nomine hanno decorrenza giuridica dalla data del relativo decreto ed economica dalla data di effettivi assunzione del servizio.
9. I posti che si rendono vacanti nei profili di qualifiche funzionali ai quali si accede esclusivamente da profili di qualifiche inferiori anche in pendenza dell'espletamento delle procedure di copertura del posto nel profilo della qualifica superiore.
10. Per esigenze di servizio delle sedi di assegnazione l'amministrazione puo' stabilire che il personale assunto non puo' essre tasferito prima di avervi prestato effettivo servizio per almeno cinque anni.
11. Con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormante rappresentative, sono stabilite le modalita' di espletamento dei concorsi di assunzione nei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i requisiti speciali richiesti per la partecipazione nonche' le materie oggetto delle prove di esame.
Entrata in vigore il 13 dicembre 1988
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