TRIB
Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 23/05/2025, n. 1435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1435 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2150/2023 r.g. e vertente tra
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Messina presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'avv. Giovanna Mazzeo che lo rappresenta e difende per procura in atti,
ricorrente e
(c.f. , con sede a Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato a Messina presso la sede dell'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Cammaroto del ruolo professionale per procura in atti,
resistente oggetto: assegno ordinario di invalidità – fase di opposizione ATP.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 12 luglio 2021 , lamentando l'ingiusto rigetto Parte_1
della domanda di conferma presentata in via amministrativa, proponeva istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio delle condizioni sanitarie previste per il godimento dell'assegno ordinario di invalidità, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. (proc. n. 2978/2021 r.g.). Nella resistenza dell' veniva disposta ed espletata c.t.u. che escludeva l'esistenza in capo all'istante di uno stato CP_2
utile ai fini del riconoscimento della prestazione richiesta, avendo riscontrato un quadro patologico meno grave di quello allegato in ricorso. Il ricorrente contestava tempestivamente le risultanze suindicate e nei successivi trenta giorni, il 19 aprile 2023, proponeva ricorso per opporsi alle conclusioni della ctu e ottenere la condanna dell'ente alla liquidazione e al pagamento del beneficio.
Nella resistenza dell' , sostituita l'udienza del 22 maggio 2025 dal deposito telematico di CP_1
note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza. 2.- Occorre premettere che l'oggetto del giudizio di opposizione non è il diritto alla prestazione, ma sempre e soltanto il riconoscimento del requisito sanitario (v. da ultimo Cass. n. 30926/2022).
Invero nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222/1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, u.c., c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici. Resta quindi avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi “extrasanitari” (se non ai limitati fini della verifica dell'interesse ad agire) e, quindi, anche il potere del giudice di emettere sentenza di accertamento del diritto e di condanna alla prestazione (v. in termini Cass. n. 31164/2022).
3.- Nel merito, sia il ctu dell'ATP, dr. , che quello nominato in questa fase, dr. Per_1 Per_2
concordano nelle conclusioni. Invero, anche il secondo ha accertato che il ricorrente è affetto da
“Cardiopatia ischemica già trattata con PTCA e stent su coronaria destra, ipertensione arteriosa in buon compenso farmacologico ed emodinamico;
Spondiloartrosi a moderato impegno funzionale;
Sindrome ansiosa in soggetto di 51 anni in buone condizioni generali” ma ha precisato che esse “… nella loro attuale espressività clinico-funzionale non incidono, in atto, in maniera determinante sulla capacità lavorativa del periziando in occupazioni confacenti alle sue attitudini.
La nostra valutazione, sotto il profilo-medico-legale, ha preso in esame la storia clinica del paziente, la sintomatologia riferita, gli accertamenti diagnostici prodotti ed allegati al fascicolo telematico e, non ultima, l'attuale obiettività clinico-funzionale.
… si precisa quanto segue:
A. Apparato cardiovascolare: il paziente nel 2012, quindi ben dodici anni fa , è andato incontro ad un infarto del miocardio trattato con PTCA ed apposizione di stent sulla coronaria destra.
L'intervento di rivascolarizzazione percutanea è perfettamente riuscito, come risulta dal report della procedura allegato agli atti.
Infatti la coronaria destra è stata del tutto ricanalizzata con una stenosi residua pari allo 0% e con un flusso sub ottimale ( TIMI 2 ).
Gli esami strumentali allegati agli atti ( ecg ed ecocardiogramma color doppler ) evidenziano i segni del pregresso infarto con lieve riduzione della frazione di eiezione del ventricolo sinistro ( 47%
), che in ogni caso non influisce sull'attività lavorativa svolta dal paziente.
I valori pressori misurati durante la visita di ctu sono risultati nei limiti della norma ( 130/85 mmHg ) ed anche l'ecg e l'ecocardiogramma effettuati il 29.05.2024 non mostrano segni di ipertrofia ventricolare sinistra. Infatti dall'integrazione dei dati ecocardiografici con i dati antropometrici del
2 paziente risulta una massa indicizzata del ventricolo sinistro nei limiti della norma ( LVMI = 97,67 gr./m2 ) con un normale spessore relativo di parete ( RWT=0,36 ). Nella norma risulta anche la funzione sistolica longitudinale del ventricolo destro ( TAPSE 22 mm. ).
Inoltre dal 2012 il paziente non è stato più ricoverato in ambiente cardiologico per sintomatologia a genesi cardiaca o per turbe del ritmo cardiaco.
L'esame obiettivo non ha evidenziato segni di scompenso o sub scompenso cardiaco, né il paziente ha riferito in anamnesi o ha manifestato dispnea a riposo o dopo aver salito per ben due volte le tre rampe di scale che conducono allo studio. Siamo quindi di fronte ad un quadro funzionale in buon compenso emodinamico e farmacologico. Vivere con uno stent non rappresenta una limitazione alla normale qualità della vita sociale e lavorativa ed il paziente può persino svolgere un' attività fisica non agonistica. Gli stent non riducono la quantità e la qualità di vita, ma la migliorano.
B. Spondiloartrosi: il referto dell'esame rx grafico allegato agli atti descrive i segni di quel “ fisiologico “ processo degenerativo artrosico che inizia tra i 40 ed i 50 anni.
Nel Signor si manifesta con episodi periodici di lombosciatalgia che regrediscono con Pt_1
appropriata terapia medica ( AR + RI ).
Il mal di schiena o lombalgia, espressione sintomatologica della spondiloartrosi lombare, è peraltro il disturbo osteoarticolare più frequente, rappresentando, dopo il comune raffreddore la più frequente malattia dell'uomo.
Quasi l'80% della popolazione è destinata,ad un certo punto della vita a presentare una lombalgia o un “colpo di strega”.
In definitiva, pur riconoscendo la presenza di tale affezione, non si ritiene, allo stato attuale, di poter accreditare alla stessa rilievo clinico-funzionale tale da determinare limitazioni rilevanti a carico del distretto articolare coinvolto e non si ritiene pertanto che essa stessa possa essere in grado di minare l'efficienza fisica del ricorrente necessaria allo svolgimento della propria attività lavorativa.
A riprova di ciò va osservato che il periziando non è mai stato ricoverato in ambiente ortopedico o è mai ricorso ad accessi in Pronto Soccorso per blocco articolare o per grave e persistente sintomatologia algica, segno questo che, anche quando presente, la sintomatologia regredisce facilmente con adeguata terapia antinfiammatoria.
Sotto il profilo funzionale abbiamo riscontrato una limitazione di circa 1/3 dei movimenti di flesso-estensione del rachide senza segni clinici evidenti di compressione radicolare.
Inoltre a livello degli arti inferiori non si sono riscontrate ipotrofia o ipotonia muscolare.
Appropriate sedute di FKT, come peraltro consigliato dal Dott. alla visita del 16.07.2024, Per_3
possono senz'altro portare beneficio sia sotto il profilo funzionale che sintomatologico.
3 C. Sindrome ansioso-depressiva: di scarsa rilevanza clinica, posto che il paziente non ha evidenziato alcun segno di depressione ed ha riferito che si sottopone a terapia medica solo saltuariamente quando ne ha bisogno.
Da osservare che dall'episodio dell'infarto miocardico, epoca in cui, a detta del paziente, si è instaurata la suddetta sindrome, il Signor è ricorso a visite specialistiche neurologiche solo Pt_1 quattro volte nell'arco di 12 anni, come risulta dalle certificazioni allegate agli atti.”.
Ha quindi concluso che trattasi di patologie che nel complesso non riducono a meno di 1/3 la capacità di lavoro dell'istante in occupazioni confacenti le sue attitudini.
L'accertamento effettuato dal dr. persuasivo perché basato su dati oggettivi e Per_2
sorretto da congrua e tecnica motivazione, merita di essere condiviso.
In mancanza di nuove certificazioni che attestino eventuali aggravamenti, non si ritiene dunque di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né disporre il rinnovo delle indagini (sul punto v. Cass
m. 5277/2006 e n. 23413/2011). Non si ravvisano invero errori diagnostici nè la mancata valutazione di patologie esistenti (cfr. sul punto Cass. n. 30522/2024).
La domanda va quindi respinta, con assorbimento di ogni altra eccezione.
3.- Ricorrendo le condizioni di cui all'art 152 disp. att. c.p.c. alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di entrambe le fasi del giudizio. Restano quindi a definitivo carico dell' le spese della c.t.u., liquidate separatamente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) rigetta la domanda;
2) compensa le spese del giudizio.
Messina, 23.5.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro
4