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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/07/2025, n. 4531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4531 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma, Sezione PEsona, Famiglia e Minori, composta dai sigg. Magistrati:
1) dott.ssa Sofia Rotunno - Presidente relatore est.
2) dott.ssa Francesca Romana Salvadori - Consigliere
3) dott. Gabriele Sordi - Consigliere
nel giudizio di appello avverso la sentenza del Tribunale di IA n.
912/2024, pubblicata il 7.6.2024 (procedimento iscritto al n. R.G.1377/2019)
tra nato a IA (RM) il 19/06/1980 (c.f. Parte_1
), ivi residente a[...], elettivamente C.F. 1 domiciliato in IA in Viale Giacomo Matteotti n.19 presso e nello studio C.F._2 1) che lo rappresenta e dell'avvocato Carla RESCIA (c.f. difende giusta delega rilasciata in separato atto
APPELLANTE
nata a [...] il [...] e residente in [...]alla TR
,
1) rappresentata e difesa dall'avv. via Don Milani 52 (c.f. C.F. 3
), elettivamente domiciliata presso lo studio IA Remoli ( C.F._4 della stessa in IA, al Corso G. Marconi n. 34 giusta procura speciale telematica depositata unitamente alla memoria di costituzione
APPELLATA
nonché
PROCURATORE GENERALE presso la CORTE di APPELLO di ROMA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI:
per l'appellante:
1) In via principale, confermare l'affidamento congiunto delle minori _1 e
PE_2 e disporre la collocazione delle stesse per un identico periodo, preferibilmente a settimane alterne, con ciascun genitore che provvederà al loro esclusivo mantenimento nonché alla totale gestione delle stesse, fermo restando la condivisione economica delle spese straordinarie come da protocollo. Conseguentemente revocare l'assegno di mantenimento delle minori nella misura stabilita in sede di separazione in capo al Signor Pt_1
2) In via subordinata ridurre l'assegno di mantenimento determinandolo nella misura di € 500,00 per entrambe le figlie minori in luogo di € 1.100.00, stabilite in sede di separazione. Vinte le spese."
PE l'appellata:
"Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza:
- preliminarmente autorizzare la produzione della documentazione di cui alle lettere da D) a M) come elencata in calce alla comparsa di costituzione e per le ragioni tutte ivi spiegate oltre che di quella successivamente prodotta con le memorie e le repliche;
- rigettare l'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 912 emessa dal Tribunale di IA il 7.6.2024 siccome infondato in fatto e in diritto e, rispetto alle domanda di condanna alle spese di lite di primo grado, anche inammissibile oltre che infondato;
- integralmente confermare la sentenza n. 912/2024 oggetto del presente gravame;
- con vittoria di spese e compensi del presente grado (iva e cpa come per legge)".
Il P.G. in data 11 giugno 2025 ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL FATTO
Con ricorso depositato il 22 luglio 2024 Parte_1 ha proposto appello davanti a questa Corte, avverso la sentenza n. 912/2024 del Tribunale di IA, pubblicata il 7.6.2024, nel procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e TR iscritto al n. 1377/9, con la qualeParte_1 '
era stato così testualmente deciso:
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1377/2019 R.G.A.C., vista la sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio del 16.7.2020, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
1) dispone che ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
2) dispone l'affidamento condiviso di PE_2 e PE 1 ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso il domicilio materno;
3) dispone che le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione e alla salute della minore saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle inclinazioni, capacità ed aspirazioni dei figli, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale sarà esercitata separatamente;
4) assegna la casa familiare sita in IA, Via Don Milani n. 52, alla CP_1 in qualità di genitore collocatario delle figlie minorenni;
5) dispone che, salvo diverso accordo tra le parti, il padre vedrà e terrà con sé le figlie nei fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola (o in alternativa dalle ore
16:30) sino al lunedì mattina, quando provvederà a riaccompagnarle direttamente a scuola, nella settimana in cui il week -end sarà di spettanza della madre, un pomeriggio la settimana, indicativamente individuato nel mercoledì dall'uscita di scuola (o, in alternativa, dalle ore 16:30) sino alla mattina successiva quando provvederà a riaccompagnarle direttamente a scuola o presso la casa familiare entro le ore 08.30 nei periodi di chiusura della scuola e nella settimana in cui il week-end sarà di spettanza del padre, il Sig. Pt_1 trascorrerà con le figlie minori un pomeriggio, individuato indicativamente nel mercoledi, dall'uscita di scuola sino alle ore 22:00; durante le vacanze natalizie le figlie minori trascorreranno in via alternata tra i genitori, il periodo compreso tra il 24 ed il 30 dicembre o quello dal 31 dicembre al 6 Gennaio;
le vacanze di Pasqua, coincidenti con quelle scolastiche, verranno trascorse ad anni alterni con ciascun genitore;
dispone che il padre potrà trascorrere con le minori due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze scolastiche estive, da concordare entro il 30 maggio di ciascun anno e che entrambi i genitori potranno trascorrere con le figlie minori una settimana (c.d. "bianca") ciascuno nel periodo invernale, sempre nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici delle figlie, da concordare tra loro entro il 31 dicembre di ciascun anno;
6) dispone che il padre contribuirà al mantenimento delle figlie nella misura di €
1.000,00 mensili, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat con base dal mese di giugno 2019, da versare alla madre entro il giorno 5 di ciascun mese e a decorrere dalla domanda giudiziale;
7) pone a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna le spese straordinarie afferenti i figli minori, secondo il Protocollo d'intesa per la disciplina delle spese straordinarie da individuare secondo il Protocollo d'intesa redatto dal
Tribunale di IA in data 15.01.2015;
8) dichiara la compensazione integrale delle spese del giudizio.
L'appellante aveva contratto matrimonio concordatario il 13 settembre 2006 con
TR Dal matrimonio erano nate le figlie _1 (6 giugno 2013) e
PE 2 (10 settembre 2014).
Le parti si erano separate in virtù di accordo di negoziazione assistita, sottoscritto il 27 luglio 2018 e munito di autorizzazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di IA in data 27 luglio 2018, che prevedeva, tra l'altro,
l'affidamento condiviso delle due figlie a entrambi i genitori, il collocamento prevalente presso la madre, con disciplina del diritto di visita del padre, l'assegnazione della casa coniugale (in comproprietà tra i coniugi) alla moglie, l'obbligo a carico del Pt_1 di corrispondere alla CP_1 l'assegno mensile di € 1.000,00 a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie (€ 500,00 ciascuna), oltre al contributo di €
100,00 al mese per spese di baby-sitter e ripartizione al 50% delle spese straordinarie.
Con ricorso depositato l'8 maggio 2020 il Pt_1 premesso di aver subito un peggioramento delle proprie condizioni economiche rispetto all'epoca della separazione (allegava che in seguito a modifiche interne della società ove lavorava, la
Controparte 2 la sua retribuzione era diminuita da € 4.220,00 a € 2.500,00 al mese e inoltre che egli doveva versare un canone di locazione di € 600,00 al mese), aveva chiesto al Tribunale di IA di dichiarare la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio;
di confermare l'affido condiviso delle minori, con loro collocamento presso la madre e disciplina del diritto di visita del padre;
di ridurre l'assegno di mantenimento delle figlie da 1.000,00 ad 600,00 al mese complessivamente (€ 300,00 per ciascuna).
TR costituendosi in giudizio, non si era opposta alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma si era opposta alla domanda di revisione del contributo al mantenimento della prole, deducendo che rispetto all'epoca della separazione il reddito del Pt_1 era addirittura aumentato, avendo quest'ultimo costituito, quale socio unico e amministratore, la Controparte_3 operante nel settore del turismo di lusso (noleggio di jet, di elicotteri privati, di vetture di lusso, yacht e organizzazione di soggiorni in residenze di lusso) a Napoli e a Roma.
La appellata aveva poi invocato il diritto delle figlie al mantenimento del tenore di vita agiato goduto durante il rapporto matrimoniale dei genitori, rilevando anche la indisponibilità del padre a venire incontro alle esigenze lavorative della moglie e alle necessità delle minori.
La appellata aveva pertanto chiesto di confermare le condizioni della separazione, ma di aumentare il contributo paterno da € 1.000,00 a e 1.400,00 al mese, oltre ad € 100,00 per baby-sitter e al 50% delle spese straordinarie.
Con ordinanza presidenziale depositata il 10 dicembre 2019 erano state confermate le condizioni della separazione consensuale.
Nel corso della fase di merito, il ricorrente aveva modificato la domanda, chiedendo il collocamento paritario delle minori a settimane alterne presso ciascun genitore e il mantenimento diretto delle stesse da parte di entrambi.
Con sentenza parziale n. 642/2020 del 16/29 luglio 2020 era stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con ordinanza del 3 giugno 2022 il G.I. aveva confermato i provvedimenti presidenziali, anche in merito alla frequentazione delle minori con i genitori, e aveva invitato le parti a collaborare nell'interesse superiore delle figlie.
Successivamente, il G.I. aveva ordinato alle parti l'esibizione della documentazione relativa alla situazione fiscale, reddituale e patrimoniale, nonché il deposito della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
Con sentenza definitiva n. 912/2024 pubblicata il 7 giugno 2024 il Tribunale di
IA aveva, infine, provveduto come sopra.
Con la proposta impugnazione, l'appellante ha lamentato:
-Capo 1 sentenza impugnata - AFFIDAMENTO E COLLOCAMENTO DELLE
FIGLIE IN (dalla riga 23 di pag.5 alla riga 43 di pag.6, impugnata sentenza) -
ERRATA ED OMESSA VALUTAZIONE DELLE PROVE-OMESSA
VALUTAZIONE DI CIRCOSTANZE RILEVANTI SPECIFICAMENTE
DEDOTTE- VIOLAZIONE DELL'ART.257 CPC, COMMA 1. Al riguardo, il Pt_1 ha rilevato che relativamente al regime di collocamento della prole, il primo giudice avrebbe erroneamente interpretato le risultanze istruttorie e non avrebbe tenuto conto di una situazione di sostanziale collocamento quasi paritario che si era venuta consolidando nel tempo, secondo le modalità seguite dai genitori a partire dall'epoca della pandemia. Inoltre, lo stesso Giudice avrebbe erroneamente fondato la propria decisione sulle dichiarazioni delle testimoni IM ( udienza del
22.09.2021) e TE_2 (udienza del 28.01.2022), le quali non avevano però assistito personalmente ai fatti narrati, essendo le stesse testimoni de relato di fatti presuntivamente riferiti dalle figlie delle parti, ciò in violazione dell'art.257 comma
1cpc;
Capo 2 sentenza impugnata A) "STATUIZIONI ECONOMICHE “ (pag.7 impugnata sentenza dalla 22° riga sino a fine pagina) - ERRATA ED OMESSA VALUTAZIONE
DELLE PROVE-OMESSA VALUTAZIONE DI CIRCOSTANZE RILEVANTI
SPECIFICAMENTE DEDOTTE, ERRATA APPLICAZIONE E VIOLAZIONE
DEGLI ARTT.116 E 118 CPC .VIOLAZIONE DELL'ART.115 CPC.
Al riguardo l'appellante ha dedotto che il primo giudice avrebbe erroneamente interpretato le risultanze istruttorie, applicando impropriamente gli artt. 116 e 118 cpc, avendo il Pt_1 depositato l'estratto della carta personale, dal quale risultavano tutti i relativi movimenti ( doc n.14 alla voce Parte_2 carta pers 2019-
2023") inspiegabilmente non esaminati ai fini della decisione, con la precisazione che la carta citata era un bancomat e i relativi movimenti erano stati riportati nella rendicontazione del C/C e che le entrate dell'appellante erano agevolmente ricostruibili, confrontando l'estratto conto aziendale, dal quale emergono chiaramente gli stipendi mensili del Pt_1 e i rimborsi Irpef. Inoltre, la motivazione della sentenza impugnata sarebbe insufficiente e contraddittoria in relazione ad alcuni punti decisivi della controversia, per non avere il primo giudice considerato che le somme di euro 500/700 confluite dalla Controparte_4 sul conto personale del Pt_1 costituivano rimborsi IRPEF relativi al modello 730, e che l'attuale situazione economica dell'odierno appellante era addirittura peggiorata rispetto all'epoca di sottoscrizione dell'accordo negoziale. Il primo giudice avrebbe poi errato nel disporre che il Pt_1 dovesse versare euro 1.000,00 mensili per le figlie, confermando quanto deciso in sede di negoziazione assistita nel luglio 2018, allorquando il Pt_1 percepiva un mensile di Euro 4.200,00 (poi diventati euro 2.500,00 e infine € 1.800,00, gravati dal pignoramento dello stipendio ad opera della CP_1 ) e avrebbe dovuto considerare anche l'esistenza della terza figlia dell'appellante, nata dalla relazione di quest'ultimo con una nuova compagna. Lo stesso giudice non avrebbe poi tenuto conto del fatto che la CP_1 in oltre due anni aveva prelevato dal suo conto € 72.990,00, né del fatto che i guadagni della società di cui il Pt_1 era amministratore unico erano tendenzialmente diminuiti e sarebbe entrato in contraddizione nell'ammettere che la condizione del Pt_1 non era migliorata, pur riconoscendo che al momento della separazione lo stipendio mensile era pari ad euro
4.200,00 per 12 mensilità, ridotto successivamente ad Euro 2.500,00 e oggi addirittura a euro 1.800,00.
L'appellante ha quindi concluso come in epigrafe. Con decreto del 3 settembre 2024 il Presidente di questa Sezione ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza del 3 luglio 2025, assegnando all'appellante termine fino al 30 novembre 2024 per la notifica del ricorso introduttivo, e alla parte appellata termine fino al 30 marzo 2025 per il deposito di memoria di costituzione.
In data 28 marzo 2025 si è costituita in giudizio TR , la quale ha contestato punto per punto i motivi di appello, deducendo, in particolare, che:
- non sussistono i presupposti per l'adozione del collocamento alternato paritario, essendo le condizioni afferenti il regime di collocamento prevalente della prole presso la madre rimaste immutate nei sette anni trascorsi dall'accordo negoziale;
- il regime di collocamento deve essere funzionale a garantire alle due minori, _1 (06.6.2013) e PE 2 (10.9.2014), le consolidate consuetudini di vita familiare e la sicurezza rinveniente da altrettanto consolidata routine negli spazi domestici di riferimento;
- il Tribunale, rigettando la domanda di collocamento alternato paritario e confermando il regime prevalente in essere dal 2018, aveva fatto buon governo dei principi generali in materia;
le uniche "prove" conferite dal Pt_1 sull'asserito applicato collocamento alternato erano costituite da 7 messaggi risalenti ai mesi di marzo, aprile, maggio e settembre 2020, in epoca di pandemia;
- laddove paritariamente collocate presso il padre, le minori non sarebbero accudite dal predetto ma rimarrebbero affidate ad altri, stante l'accresciuto impegno lavorativo del genitore;
- non è vero che le bambine abbiano “accettato di buon grado" di trascorrere "molto tempo con il padre e la nuova famiglia” posto che le minori continuano a trascorrere con il padre solo un pomeriggio settimanale (il mercoledì) e due fine settimana alternati al mese;
- la domanda afferente il regime di collocamento della prole è meramente strumentale alle utilità economiche paterne, piuttosto che all'interesse delle minori;
- l'appellante non aveva contestato la veridicità di quanto riferito dalle testimoni e di quanto le stesse avevano dichiarato di aver appreso dai racconti delle due bambine;
aveva omesso di depositare gli estratti del conto del conto corrente- il Pt_1 personale presso CP_5 (n.001/01903337/06), in violazione dell'ordine impartito dal Tribunale con ordinanza del l'11.1.2023;
- l'appellante aveva voluto occultare una parte consistente dei suoi introiti, come desumibile dalle numerose operazioni riconducibili all'utilizzo a titolo personale della provvista giacente sul conto corrente aziendale della quale unicamente l'appellante aveva facoltà di disporre, senza obbligo di rendiconto;
il compenso era stato formalmente deliberato dallo stesso Pt_1 quale socio e amministratore unico di Controparte_3 per far apparire sussistente la contrazione reddituale rispetto a quando, fino al marzo 2019, egli lavorava per Controparte_2 e dichiarava di percepire €. 4.200,00/mese; nel primo bilancio societario al 31.12.2019, i compensi per l'A.U. erano stati deliberati in €. 35.500,00 ma il netto dichiarato dall'amministratore, per quell'anno, era stato indicato in €. 11.949,99;
- il compenso per l'A.U. era progressivamente passato da: €. 17.775 nell'anno del 2019
(pari ad €. 1.481,25/mese) ad €. 26.430/anno (pari a 2.200/mese) nel 2023;
la movimentazione bancaria aziendale/societaria depositata nel giudizio di primo grado, pur nella sua lacunosità, parzialità e non ufficialità, attestava che le entrate e le disponibilità economiche dell'appellante erano diverse e ben maggiori di quelle ufficiali in quanto, quale unico socio e amministratore unico della società, il Pt_1 poteva attingere direttamente dalla cassa aziendale attraverso la quale assolveva anche al pagamento dei suoi personali debiti;
l'appellante non era più gravato dal pagamento del canone di locazione di €.
-
600,00/mese in quanto la sua compagna, PEsona_3 in data 28.2.2024 aveva acquistato il villino sito alla via Onofrio Brancato n. 29, al prezzo di € 280.000,00, dei quali € 222.366,07 oggetto di mutuo con rata mensile di €. 1.177,23;
aveva elargito al Pt_1 €. 5.000,00 il 14.6.2019 ed €. 1.000,00 PEsona_3
1'1.10.2019;
- le auto di lusso, Range Rover Evoque e Alfa Romeo Stelvio, in uso al Pt_1 erano rimaste nella esclusiva disponibilità dello stesso anche dopo la costituzione della
Controparte_3 avvenuta il 20.6.2019; la riduzione dei compensi presso la precedente società era servita a giustificare il
-
recesso del Pt_1 dal suo precedente rapporto lavorativo;
il 20.6.2019, appena 41 giorni dopo l'introduzione del giudizio di divorzio, il Pt_1 aveva costituito la società Controparte_3 con la quale, da socio unico e amministratore unico, egli aveva intrapreso autonoma attività imprenditoriale nello stesso settore (turistico) ove aveva operato nei quindici anni precedenti;
CP_3-al 31.12.2019, per i mesi da giugno a dicembre 2019, il bilancio della registrava ricavi per €. 83.668,00 e al 31.12.2022, i ricavi erano saliti ad €. 209.357,00 (il triplo di quelli del 2019); per l'anno 2023 il bilancio societario della CP_3
[...] approvato dall'assemblea dei soci il 17.6.2024, riportava ricavi per €. 404.191,00
(quadruplicati rispetto a quelli inziali del 2019), con valore della produzione pari a €.
484.254,00 e utili al 31.12.2023 per €. 20.002,00 (pari ad €. 1.660/mese) in assoluto miglioramento rispetto a quelli dichiarati al 31.12.2019 in €. 2.892,00, utili che il
Pt_1 aveva scelto, di non attribuirsi;
la nascita di un nuovo figlio non determina alcun automatismo nella riduzione dell'assegno dovuto per la prole frutto di una precedente unione;
Persona_3 convivente del Pt_1 e madre della sua terzogenita, è la figlia del titolare della ditta orafa "Mancini Luxury" che collabora con la Controparte_3
- il Pt_1 non aveva continuato a corrispondere l'assegno perequativo, neppure in misura inferiore a quella stabilita in sede presidenziale, avendo dal mese di aprile 2020 inizialmente autoridotto l'assegno ad €. 500,00 mensili e in seguito al pignoramento del quinto dello stipendio ulteriormente ridotto l'importo a soli € 140,00 al mese;
- la CP_1 è dipendente dell'ATER di IA, con reddito fisso, è comproprietaria della casa coniugale per la quale onora l'obbligo di pagamento delle rate di mutuo nella quota di sua spettanza;
non ha destinato risorse a "chirurgia estetica"; in quattro anni (dal 2019 al 2023) ha prelevato dal proprio conto corrente quanto necessario al mantenimento della prole;
- il Pt_1 ha invocato esclusivamente nelle conclusioni, la condanna dell'appellata alle spese del giudizio di primo grado, senza in alcun modo formulare, né esplicitare le ragioni di fatto e diritto che non avrebbero consentito la compensazione disposta dal primo giudice.
L'appellata ha concluso come in epigrafe.
Con decreto del 17 giugno 2025, ritualmente comunicato alle parti, è stata disposta la sostituzione, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. introdotto dal d. lgs. n. 149/2022, dell'udienza del 3 luglio 2025 con il deposito di brevi note.
Il P.G. in data 11 giugno 2025 ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'appello.
All'esito della scadenza dei termini per il deposito delle note di trattazione scritta, questa Corte ha trattenuto la causa in decisione, senza concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c., trattandosi di procedimento camerale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente ammessa la documentazione prodotta dall'appellata a corredo della memoria di costituzione del presente grado del giudizio, posto che secondo costante orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte Nel giudizio divorzile in appello, che si svolge, ai sensi dell'art. 4, comma 15, della L. n. 898 del 1970, secondo il rito camerale, di per sé caratterizzato dalla sommarietà della cognizione e dalla semplicità delle forme, va esclusa la piena applicabilità delle norme che regolano il processo ordinario ed è quindi ammissibile l'acquisizione di nuovi mezzi di prova, in specie documenti, a condizione che sia assicurato un pieno e completo contraddittorio tra le parti (Cass., n. 27234/2020; n. 5876/2012).
Nel merito, con il proposto gravame, l'appellante lamenta in primo luogo la omessa ed errata valutazione, da parte del primo giudice, delle circostanze rilevanti specificamente dedotte dal ricorrente a sostegno della domanda di collocamento paritario delle figlie minori della coppia e la violazione dell'articolo 257 comma 1
c.p.c. relativamente alla valutazione della prova testimoniale assunta in primo grado sullo specifico punto in contestazione.
In particolare, il Pt_1 deduce che il Tribunale di IA non avrebbe adeguatamente valutato il fatto che nel tempo, successivamente all'emergenza dovuta alla pandemia da COVID-19, le parti avevano concordato un regime di collocamento quasi paritario, che prevedeva la permanenza delle figlie presso il padre per 10/12 giorni al mese, compresi i pernottamenti. Inoltre, il primo giudice avrebbe erroneamente fondato la propria decisione sulle dichiarazioni rese da due testimoni, e TE 2 , le quali avevano riferito de relato quanto IM dichiarato dalle bambine, in ordine al loro prelevamento a scuola da parte della nonna paterna, donde la violazione dell'articolo 257 comma 1 c.p.c., che prevede che il giudice possa disporre di ufficio che le persone alle quali alcuno dei testimoni si riferisce possano essere chiamate a deporre, il che nella specie non era avvenuto, non essendo state le due minori ascoltate dal Tribunale.
Ritiene questa Corte che sul punto la decisione impugnata sia corretta e vada condivisa.
E difatti, il primo giudice ha ritenuto che in assenza di prova circa la introduzione di un regime di collocamento paritario già in atto, non sussistessero motivi per modificare le disposizioni sul collocamento stabilite tra le parti in sede di negoziazione assistita e successivamente confermate con ordinanza presidenziale, tenuto conto, a tal fine, delle consolidate abitudini di vita delle bambine.
Tale decisione è pienamente condivisibile, in quanto in linea con il principio molto recentemente espresso dalla Suprema Corte in tema di collocamento della prole, secondo cui Nei procedimenti di separazione il giudice può disporre il collocamento prevalente dei minori presso un genitore in ragione della loro età e della necessità di assicurare ad essi una continuità abitativa per mantenere il centro degli affetti e delle consuetudini in cui si articola la vita familiare, se ciò è rispondente al loro interesse (Cassazione civile sez. I, 06/02/2025, n.2941).
È noto, al riguardo, che il regime legale dell'affidamento condiviso, tutto orientato alla tutela dell'interesse morale e materiale della prole, deve tendenzialmente comportare, in mancanza di gravi ragioni ostative, una frequentazione dei genitori paritaria con il figlio, tuttavia nell'interesse di quest'ultimo il giudice può individuare un assetto che si discosti da questo principio tendenziale, al fine di assicurare al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena (Cass. n. 19323 del 17/09/2020).
Nel caso di specie, deve essere senz'altro privilegiato il collocamento prevalente delle due minori presso la madre, in ragione dell'età delle bambine, di appena dodici e undici anni, della delicata fase pre-adolescenziale in cui le stesse si trovano, e della necessità di una certa continuità abitativa, al fine di assicurare loro il mantenimento del centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui da circa otto anni si articola la loro vita familiare e sociale. Le minori, invero, sin dall'epoca della separazione dei genitori (2018) sono prevalentemente collocate presso la madre, secondo quanto stabilito tra le parti in sede di negoziazione assistita, e un cambiamento di tale assetto potrebbe comportare alterazioni dei loro ritmi di vita e delle loro abitudini familiari, scolastiche e sociali, pregiudicandone il diritto a un sano ed equilibrato sviluppo.
Al riguardo, va rilevato che, come correttamente evidenziato dal primo giudice, non è stata offerta prova della adozione, da parte dei genitori, del regime di collocamento quasi paritario allegato dall'appellante a sostegno della domanda di modifica delle condizioni stabilite in sede negoziale, non essendo a tal fine assolutamente rilevanti i messaggi prodotti dal Pt_1 in quanto riferiti allo stretto contesto temporale (2020) caratterizzato dall'emergenza sanitaria dovuta alla epidemia da COVID-19.
Inoltre, non può ignorarsi che il padre, di professione imprenditore, è certamente più impegnato nel suo lavoro rispetto alla madre, impiegata, e per questo in caso di collocamento paritario non sarebbe in condizione di assicurare alle bambine una sua costante e continuativa presenza. Quanto alle dichiarazioni rese dalle due testimoni escusse in merito al prelevamento della minori a scuola, rileva questa Corte che, diversamente da quanto affermato dall'appellante, le dichiarazioni della teste Tes_1 non sono completamente de relato, avendo la teste, in risposta al capitolo di prova n. 1 ("Vero che dal luglio 2018 ad oggi, le minori _1 PE_2 vengono prelevate da scuola al termine delle e lezioni ovvero presso il centro estivo durante le vacanze scolastiche dalla madre oppure dalla nonna paterna, sig.ra Parte_3 , e 1 o 2 volte al mese dal padre") dichiarato: "posso confermare che quando le figlie sono con la madre vengono prelevate da lei mentre quando sono con il padre le preleva la nonna paterna. Il padre rare volte l'ho visto all'uscita di scuola, una o due volte al mese. Sul campo estivo non sono in grado di riferire". Solo in risposta al capitolo 3 (" vero che, in occasione della permanenza infrasettimanale delle minori _1 e PE_2 presso il padre, la nonna paterna, dopo averle prelevate da scuola o dal centro estivo, le tiene presso la sua abitazione sino alle ore 18.30/19.00 quando il padre va a riprenderle"), la medesima teste aveva riferito: “non posso riferire in dettaglio ma so che le bambine sono con la nonna paterna poiché me lo raccontano loro e mi dicono di trascorrere molto tempo dalla nonna paterna nel pomeriggio”.
In ogni caso, le dichiarazioni rese dalle testimoni Tes_1 e Tes_3 circa il prelevamento delle minori a scuola da parte della nonna paterna sono precise e concordanti e non avrebbero affatto necessitato di ulteriore approfondimento ai fini della decisione, mediante l'ascolto delle bambine, all'epoca entrambe infra-dodicenni.
Al riguardo va osservato che la relativa facoltà del giudice è del tutto discrezionale e che l'ascolto del minore non costituisce mezzo di prova, bensì esclusivamente strumento di tutela del soggetto più debole.
Non ritiene questa Corte di procedere in questa sede all'ascolto delle minori, considerata la loro giovanissima età e la non rilevanza della loro audizione, ai fini della decisione.
Il motivo si rivela pertanto infondato e non può trovare accoglimento.
Con il secondo motivo, l'appellante lamenta che nel valutare la situazione economico- patrimoniale delle parti il primo giudice avrebbe erroneamente applicato gli articoli 116 e 118 c.p.c., sul presupposto che il Pt_1 non avesse correttamente ottemperato all'ordine di esibizione di cui all'ordinanza dell'11 gennaio 2023. Al riguardo, il
Pt 1 rileva che, diversamente da quanto affermato in sentenza, in primo grado il ricorrente aveva provveduto a depositare tutte le movimentazioni relativi alla sua carta personale presso la Controparte_6 riportate anche sul relativo conto corrente.
Ritiene questa Corte che anche su questo punto la sentenza impugnata sia corretta e non possa essere censurata.
Va rilevato che nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa in data 30 agosto 2023 il Pt_1 aveva indicato, quali conti a lui intestati, il n. il 001/01903337/, con saldo al 1°.09.2023 pari ad € 1.016,54 e il n. N.001101528832/A9, cointestato a TR ed utilizzato per le sole finalità di pagamento pro-quota del mutuo dell'immobile in comproprietà, con saldo a|29.08.2023 pari ad € 762,93.
In primo grado il ricorrente aveva depositato: - le dichiarazioni dei redditi per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022;
- le dichiarazioni ISEE dal 2021 al 2023;
- gli estratti della carta aziendale n. 4830 .... 2598 intestata alla società, dal 2019 al
2023;
- le movimentazioni sul conto corrente intestato alla CP_3
- gli estratti delle movimentazioni relative alla carta personale NEXI appoggiata al conto corrente personale sulla Controparte_6
- le movimentazioni sul conto corrente cointestato alla CP_1 ;
- il solo saldo del conto corrente personale, alla data del 29 agosto 2023.
Come correttamente rilevato dal primo giudice, innanzi al Tribunale non erano state depositate tutte le movimentazioni relative al conto corrente personale del ricorrente presso CP_5 (n. 001/01903337/06) e tale lacuna non poteva certamente ritenersi sanata dall'avvenuto deposito del saldo al 29 agosto 2023, né, tantomeno, dal deposito delle operazioni effettuate sulla carta appoggiata a tale conto, le quali costituiscono solo una parte delle complessive operazioni sul conto corrente e non sono, pertanto, rappresentative della intera situazione che contraddistingue la relativa posizione bancaria.
La rilevata omissione configura pertanto una violazione dell'ordine di esibizione e giustifica pienamente il richiamo fatto dal primo giudice agli articoli 116 e 118 c.p.c., sicché il motivo in esame non può ritenersi fondato.
Infine, l'appellante lamenta la erronea valutazione, da parte del primo giudice, delle risultanze istruttorie relative alla situazione reddituale del Pt_1 deducendo che, diversamente da quanto affermato in sentenza, le periodiche rimesse di somme di €
500,00/700,00 dal conto aziendale in favore del Pt_1 costituirebbero rimborsi
IRPEF relativi al modello 730. Aggiunge l'appellante che la sua situazione economica
è notevolmente peggiorata rispetto all'epoca in cui era stato sottoscritto l'accordo di negoziazione assistita, in quanto mentre nel 2018 l'appellante percepiva una retribuzione mensile di € 4.200,00, all'attualità egli percepisce un reddito mensile di appena € 1.800,00 e, diversamente da quanto sostenuto dal primo giudice, non ha il godimento di alcuna auto aziendale. Inoltre, dopo la separazione il ricorrente aveva intrapreso una nuova relazione, dalla quale era nata un'altra figlia.
Quanto all'asserito sopravvenuto mutamento delle condizioni economiche dell'obbligato, rispetto all'epoca della separazione, osserva questa Corte che sullo specifico punto il primo giudice ha ampiamente e correttamente motivato, ritenendo che il Pt_1 abbia parzialmente occultato la sua effettiva situazione reddituale, sì da impedirne una corretta e completa ricostruzione.
La decisione sul punto è corretta e va pienamente condivisa.
Nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa in data 11 marzo 2025 il
Pt_1 ha affermato: a) di essere socio unico, ed unico lavoratore, della ditta Controparte_7 con sede in Roma alla via Giovanni Dominici 6, percependo, quale unica fonte di reddito, una retribuzione mensile con 12 mensilità;
la suddetta Controparte_3
- non possiede beni mobili. e immobili di proprietà; ha unità locale sita in IA in Lungo porto Antonio Gramsci con regolare contratto di sub-affitto di una singola postazione di lavoro all'interno di uno studio associato;
- non possiede dipendenti né collaboratori è intestataria del conto corrente acceso presso Banca Intesa San Paolo n.1000000L52 su cui opera con carta di credito n.4830
5400 0346 2598 e con carta di debito bancomat n.4838 4300 0355 6387;
- i pagamenti di quest'ultima sono riportati negli estratti conto;
b) il reddito netto negli ultimi 3 anni è stato il seguente:
anno di imposta 2022 €.17.280,00 (oltre rimborsi come da dichiarazione dei redditi mod. 730 nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre); anno di imposta 2023 €.17.280,00 (oltre rimborsi come da dichiarazione dei redditi mod.730 nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre); anno di imposta 2024 €.17.280,00
(oltre rimborsi come da dichiarazione dei redditi mod. 730 nei mesi di luglio, agosto);
c) di aver percepito negli ultimi 6 mesi un reddito mensile netto pari ad € 1.440,00 già decurtati del quinto dello stipendio pignorato dall'ex coniuge (procedimento esecutivo NGRE 377/2021 del 23.02.2022 tutt'ora in corso);
d) di essere comproprietario dell'immobile, casa coniugale, sito in IA alla via Don Milani n. 52. acquistato nel 2012 e di cui non usufruisce poiché utilizzato come abitazione primaria delle due figlie minori e della ex coniuge TR
PE l'acquisto dell'immobile era stato acceso mutuo ipotecario a carico di Pt_1
[...] e TR presso la Controparte_6 per l'importo di 225.206,99 con durata venticinquennale e ammortamento mensile di € 727.73. assolto al 50% dagli ex coniugi;
e) di essere cointestatario, con la propria ex coniuge, del conto corrente acceso presso Controparte_6 , distinto con il n. 1528832-9, sul quale viene esclusivamente assolto il pagamento del mutuo anzidetto;
- di essere, altresì, titolare del conto corrente acceso presso Controparte_6 n.
1903337109 acceso a marzo 2018. Su detto conto opera carta di credito n.4057 8567
5726 9633; di essere proprietario dell'autovettura FIAT 500L targata FH 738 YL immatricolata nel 2017 ed acquistata usata nel 2020 con finanziamento di n.85 rate da€ 198,00 tutt'ora in corso;
g) di non essere titolare di depositi, titoli, polizze assicurative (ad eccezione di 1 polizza RCA per la vettura sopra menzionata) né di altre forme di investimento qt risparmio;
h) di convivere con la Sig.ra PEsona_3 dalla quale ha avuto una terza figlia, nata il [...]. La Sig. opera in qualità di onicotecnica PEsona_4 (rifacimento unghie) con regolare partita iva con un reddito medio mensile pari a€
700,00.
Alla suddetta dichiarazione sono stati allegati i seguenti documenti:
a) movimentazione bancaria dei conti correnti anzidetti e della carta di credito;
b) movimentazione bancaria del conto corrente intestato alla Controparte_3 e della carta di credito ad esso associata;
c) mod. 730 relativi agli ultimi 3 anni di imposta dal 2021 al 2023;
d) mod. ISEE (Indicatore di Situazione Economica Equivalente) relativi agli ultimi 3 anni di imposta dal2021 a12023;
Controparte 3 degli ultimi 3 anni dal2C121 al2A23 f) buste paga e) bilanci della degli ultimi 6 mesi.
Dal complesso delle suddette emergenze istruttorie si desume una capacità reddituale del Pt_1 superiore a quella dichiarata, e in ogni caso nettamente superiore a quella della sua moglie, essendo egli verosimilmente dotato di disponibilità economiche non dichiarate e formalmente non rilevabili.
A tal fine, va innanzitutto rilevato che nel 2018 l'odierno appellante aveva volontariamente sottoscritto l'accordo di negoziazione assistita per la separazione, che prevedeva, tra l'altro, a carico del Pt_1 l'obbligo di versare mensilmente il contributo di € 1.000,00 per il mantenimento delle due figlie (€ 500,00 per ciascuna), oltre ad € 100,00 quale contributo per la baby-sitter e partecipazione al 50% per le spese straordinarie.
, All'epoca il Pt_1 era amministratore unico della CP_2 e percepiva un reddito mensile di € 4.200,00 al mese.
In seguito alla separazione, il suddetto reddito è stato ridotto dalla suddetta società (e quindi dal suo amministratore unico) a € 2.500,00.
Il 20 giugno 2019 il Pt_1 dopo essersi dimesso dalla carica di amministratore della Controparte 2 ha costituito la Controparte_3 della quale è attualmente socio unico e amministratore unico.
Il suddetto dichiara di percepire dalla società il compenso netto mensile di € 1.440,00, ma occorre rilevare che tale importo risulta già decurtato di € 360,00, corrispondenti alla rata relativa al pignoramento presso terzi eseguito dalla CP_1 per il recupero del contributo paterno non versato, sicché il reddito netto medio mensile dell'interessato, calcolato su dodici mesi, deve essere correttamente calcolato in €
1.950,00 [(€ 1.440,00 + € 360)x 13: 12].
Va poi osservato che dalla movimentazione sulla carta intestata alla CP_3 emergono frequenti pagamenti mediante pos e periodici prelievi in contanti che in mancanza di specifica causale possono ritenersi verosimilmente riconducibili al
Pt_1 il quale nella sua qualità di amministratore e socio unico dispone pienamente del conto corrente aziendale, senza alcun obbligo di rendiconto. È poi del tutto inverosimile che i prelievi in contanti siano destinati a spese correnti per i fornitori, trattandosi, nella specie, di una società di capitali, che richiederebbe la trasparente documentazione contabile di tutte le uscite scaricabili come costi. Dai bilanci alla CP_3 emerge, poi, che, diversamente da quanto prospettato dall'appellante, la società dal 2019 ad oggi ha aumentato notevolmente i suoi ricavi e nel 2023 ha accantonato utili per € 15.348,00, il che si rivela in netto contrasto con la tesi del Pt_1 secondo cui gli affari nel settore turistico avrebbero risentito degli effetti della nota emergenza pandemica, essendo fatto notorio che dopo il superamento del periodo di significativa limitazione della libera circolazione dei cittadini, proprio il suddetto settore ha invece subito un notevole e progressivo incremento degli affari.
Il fatto, poi, che il socio e amministratore unico abbia inteso accantonare interamente gli utili lascia intendere che la sua situazione economica sia di gran lunga migliore di quella prospettata al giudice.
Ora, desta inevitabilmente molti dubbi e perplessità la circostanza che il Pt_1 proprio in prossimità del deposito del ricorso di divorzio, abbia deciso di dismettere la propria attività di amministratore unico di altra società, che gli assicurava un reddito mensile di € 4.200,00 e di intraprendere un'attività in proprio che gli procurerebbe un reddito di gran lunga inferiore, rinunciando, in tal modo, a una fonte di guadagno che certamente in passato aveva assicurato a lui e alla sua famiglia un tenore di vita molto agiato, come evidenzia la volontaria sottoscrizione, da parte dell'interessato, solo un anno prima, dell'accordo negoziale che prevedeva un esborso mensile, a suo carico, di
€ 1.000,00 per il mantenimento delle due figlie. Né appare convincente la giustificazione offerta dal Pt_1 circa il fatto che la sua rinuncia alla carica di amministratore delegato sarebbe avvenuta a causa del prospettato trasferimento della società in altro Paese (Montenegro).
In ogni caso, a fronte dell'impegno da lui sottoscritto solo un anno prima, è evidente che nella ricerca di una nuova soluzione lavorativa l'interessato avrebbe dovuto responsabilmente cercare di mantenere la sua precedente posizione reddituale, grazie anche all'esperienza maturata nel tempo, così continuando ad assicurare alla prole il mantenimento del tenore di vita goduto durante il rapporto matrimoniale dei genitori.
A tal fine, deve tenersi conto anche della astratta capacità reddituale del Pt_1 come agevolmente desumibile dalla sua pregressa situazione reddituale, sulla base della quale è necessario parametrare il contributo paterno per il mantenimento delle figlie.
In definitiva, sulla scorta dei plurimi evidenziati elementi, chiari, precisi e concordanti, deve necessariamente presumersi che la situazione reddituale del Pt_1 sia ben diversa e più florida di quanto da lui dichiarato e che tutti gli accadimenti relativi al periodo prossimo alla proposizione della domanda di divorzio siano stati sostanzialmente strumentali alla prospettazione di un sopravvenuto peggioramento delle condizioni economiche dell'obbligato, ai fini della invocata riduzione dell'assegno di mantenimento in favore delle figlie, il che non può quindi giustificare in questa sede alcuna riduzione dell'importo del contributo in questione.
Infine, non vi è prova che l'avere il Pt_1 intrapreso una nuova relazione, dalla quale è nata anche la sua terza figlia, abbia peggiorato la situazione economica dell'appellante, non essendo stata adeguatamente documentata la condizione reddituale e patrimoniale della nuova compagna dell'obbligato e desumendosi un reddito della stessa certamente superiore a quanto dichiarato dal Pt_1 (€ 700,00 al mese), in relazione al fatto che nel mese di febbraio del 2024 la suddetta ha acquistato un immobile del valore di € 280.000,00, per il quale è stato contratto un mutuo di €
222.366,07 con rata mensile di €. 1.177,23, assolutamente non congrua rispetto al reddito della acquirente e a quello del Pt_1 come da quest'ultimo dichiarati.
Va osservato che il trasferimento del nucleo familiare nell'immobile acquistato dalla nuova compagna dell'appellante ha anche sollevato quest'ultimo dall'onere di versamento del canone mensile di locazione di e 600,00, con conseguente aumento della sua disponibilità economica.
In definitiva, in mancanza di prova circa un intervenuto peggioramento delle condizioni economiche dell'obbligato per effetto della nascita di una terza figlia, il diritto delle altre due figlie al mantenimento non può affatto ritenersi recessivo, rispetto al diritto del padre di formarsi una nuova famiglia.
Il motivo si rivela, pertanto, privo di fondamento e non può essere accolto.
L'appello deve essere pertanto rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata, anche relativamente alla disposta compensazione delle spese di primo grado, con riferimento alle quali l'appellante non ha formulato alcuno specifico motivo di gravame.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, nella composizione di cui in intestazione, Parte_1 con ricorso definitivamente provvedendo sull'appello proposto da 912/2024 del Tribunale di depositato il 22 luglio 2024, avverso la sentenza n.
IA, pubblicata il 7 giugno 2024, nel contraddittorio tra le parti, acquisito il parere del P.G., così dispone:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna l'appellante al rimborso, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi € 6.300,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) Dà atto della ricorrenza dei presupposti per il raddoppio del contributo già versato, se effettivamente dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio dell'8 luglio 2025
IL PRESIDENTE rel est.
(dott. Sofia Rotunno)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma, Sezione PEsona, Famiglia e Minori, composta dai sigg. Magistrati:
1) dott.ssa Sofia Rotunno - Presidente relatore est.
2) dott.ssa Francesca Romana Salvadori - Consigliere
3) dott. Gabriele Sordi - Consigliere
nel giudizio di appello avverso la sentenza del Tribunale di IA n.
912/2024, pubblicata il 7.6.2024 (procedimento iscritto al n. R.G.1377/2019)
tra nato a IA (RM) il 19/06/1980 (c.f. Parte_1
), ivi residente a[...], elettivamente C.F. 1 domiciliato in IA in Viale Giacomo Matteotti n.19 presso e nello studio C.F._2 1) che lo rappresenta e dell'avvocato Carla RESCIA (c.f. difende giusta delega rilasciata in separato atto
APPELLANTE
nata a [...] il [...] e residente in [...]alla TR
,
1) rappresentata e difesa dall'avv. via Don Milani 52 (c.f. C.F. 3
), elettivamente domiciliata presso lo studio IA Remoli ( C.F._4 della stessa in IA, al Corso G. Marconi n. 34 giusta procura speciale telematica depositata unitamente alla memoria di costituzione
APPELLATA
nonché
PROCURATORE GENERALE presso la CORTE di APPELLO di ROMA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI:
per l'appellante:
1) In via principale, confermare l'affidamento congiunto delle minori _1 e
PE_2 e disporre la collocazione delle stesse per un identico periodo, preferibilmente a settimane alterne, con ciascun genitore che provvederà al loro esclusivo mantenimento nonché alla totale gestione delle stesse, fermo restando la condivisione economica delle spese straordinarie come da protocollo. Conseguentemente revocare l'assegno di mantenimento delle minori nella misura stabilita in sede di separazione in capo al Signor Pt_1
2) In via subordinata ridurre l'assegno di mantenimento determinandolo nella misura di € 500,00 per entrambe le figlie minori in luogo di € 1.100.00, stabilite in sede di separazione. Vinte le spese."
PE l'appellata:
"Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza:
- preliminarmente autorizzare la produzione della documentazione di cui alle lettere da D) a M) come elencata in calce alla comparsa di costituzione e per le ragioni tutte ivi spiegate oltre che di quella successivamente prodotta con le memorie e le repliche;
- rigettare l'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 912 emessa dal Tribunale di IA il 7.6.2024 siccome infondato in fatto e in diritto e, rispetto alle domanda di condanna alle spese di lite di primo grado, anche inammissibile oltre che infondato;
- integralmente confermare la sentenza n. 912/2024 oggetto del presente gravame;
- con vittoria di spese e compensi del presente grado (iva e cpa come per legge)".
Il P.G. in data 11 giugno 2025 ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL FATTO
Con ricorso depositato il 22 luglio 2024 Parte_1 ha proposto appello davanti a questa Corte, avverso la sentenza n. 912/2024 del Tribunale di IA, pubblicata il 7.6.2024, nel procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e TR iscritto al n. 1377/9, con la qualeParte_1 '
era stato così testualmente deciso:
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1377/2019 R.G.A.C., vista la sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio del 16.7.2020, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
1) dispone che ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
2) dispone l'affidamento condiviso di PE_2 e PE 1 ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso il domicilio materno;
3) dispone che le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione e alla salute della minore saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle inclinazioni, capacità ed aspirazioni dei figli, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale sarà esercitata separatamente;
4) assegna la casa familiare sita in IA, Via Don Milani n. 52, alla CP_1 in qualità di genitore collocatario delle figlie minorenni;
5) dispone che, salvo diverso accordo tra le parti, il padre vedrà e terrà con sé le figlie nei fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola (o in alternativa dalle ore
16:30) sino al lunedì mattina, quando provvederà a riaccompagnarle direttamente a scuola, nella settimana in cui il week -end sarà di spettanza della madre, un pomeriggio la settimana, indicativamente individuato nel mercoledì dall'uscita di scuola (o, in alternativa, dalle ore 16:30) sino alla mattina successiva quando provvederà a riaccompagnarle direttamente a scuola o presso la casa familiare entro le ore 08.30 nei periodi di chiusura della scuola e nella settimana in cui il week-end sarà di spettanza del padre, il Sig. Pt_1 trascorrerà con le figlie minori un pomeriggio, individuato indicativamente nel mercoledi, dall'uscita di scuola sino alle ore 22:00; durante le vacanze natalizie le figlie minori trascorreranno in via alternata tra i genitori, il periodo compreso tra il 24 ed il 30 dicembre o quello dal 31 dicembre al 6 Gennaio;
le vacanze di Pasqua, coincidenti con quelle scolastiche, verranno trascorse ad anni alterni con ciascun genitore;
dispone che il padre potrà trascorrere con le minori due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze scolastiche estive, da concordare entro il 30 maggio di ciascun anno e che entrambi i genitori potranno trascorrere con le figlie minori una settimana (c.d. "bianca") ciascuno nel periodo invernale, sempre nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici delle figlie, da concordare tra loro entro il 31 dicembre di ciascun anno;
6) dispone che il padre contribuirà al mantenimento delle figlie nella misura di €
1.000,00 mensili, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat con base dal mese di giugno 2019, da versare alla madre entro il giorno 5 di ciascun mese e a decorrere dalla domanda giudiziale;
7) pone a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna le spese straordinarie afferenti i figli minori, secondo il Protocollo d'intesa per la disciplina delle spese straordinarie da individuare secondo il Protocollo d'intesa redatto dal
Tribunale di IA in data 15.01.2015;
8) dichiara la compensazione integrale delle spese del giudizio.
L'appellante aveva contratto matrimonio concordatario il 13 settembre 2006 con
TR Dal matrimonio erano nate le figlie _1 (6 giugno 2013) e
PE 2 (10 settembre 2014).
Le parti si erano separate in virtù di accordo di negoziazione assistita, sottoscritto il 27 luglio 2018 e munito di autorizzazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di IA in data 27 luglio 2018, che prevedeva, tra l'altro,
l'affidamento condiviso delle due figlie a entrambi i genitori, il collocamento prevalente presso la madre, con disciplina del diritto di visita del padre, l'assegnazione della casa coniugale (in comproprietà tra i coniugi) alla moglie, l'obbligo a carico del Pt_1 di corrispondere alla CP_1 l'assegno mensile di € 1.000,00 a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie (€ 500,00 ciascuna), oltre al contributo di €
100,00 al mese per spese di baby-sitter e ripartizione al 50% delle spese straordinarie.
Con ricorso depositato l'8 maggio 2020 il Pt_1 premesso di aver subito un peggioramento delle proprie condizioni economiche rispetto all'epoca della separazione (allegava che in seguito a modifiche interne della società ove lavorava, la
Controparte 2 la sua retribuzione era diminuita da € 4.220,00 a € 2.500,00 al mese e inoltre che egli doveva versare un canone di locazione di € 600,00 al mese), aveva chiesto al Tribunale di IA di dichiarare la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio;
di confermare l'affido condiviso delle minori, con loro collocamento presso la madre e disciplina del diritto di visita del padre;
di ridurre l'assegno di mantenimento delle figlie da 1.000,00 ad 600,00 al mese complessivamente (€ 300,00 per ciascuna).
TR costituendosi in giudizio, non si era opposta alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma si era opposta alla domanda di revisione del contributo al mantenimento della prole, deducendo che rispetto all'epoca della separazione il reddito del Pt_1 era addirittura aumentato, avendo quest'ultimo costituito, quale socio unico e amministratore, la Controparte_3 operante nel settore del turismo di lusso (noleggio di jet, di elicotteri privati, di vetture di lusso, yacht e organizzazione di soggiorni in residenze di lusso) a Napoli e a Roma.
La appellata aveva poi invocato il diritto delle figlie al mantenimento del tenore di vita agiato goduto durante il rapporto matrimoniale dei genitori, rilevando anche la indisponibilità del padre a venire incontro alle esigenze lavorative della moglie e alle necessità delle minori.
La appellata aveva pertanto chiesto di confermare le condizioni della separazione, ma di aumentare il contributo paterno da € 1.000,00 a e 1.400,00 al mese, oltre ad € 100,00 per baby-sitter e al 50% delle spese straordinarie.
Con ordinanza presidenziale depositata il 10 dicembre 2019 erano state confermate le condizioni della separazione consensuale.
Nel corso della fase di merito, il ricorrente aveva modificato la domanda, chiedendo il collocamento paritario delle minori a settimane alterne presso ciascun genitore e il mantenimento diretto delle stesse da parte di entrambi.
Con sentenza parziale n. 642/2020 del 16/29 luglio 2020 era stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con ordinanza del 3 giugno 2022 il G.I. aveva confermato i provvedimenti presidenziali, anche in merito alla frequentazione delle minori con i genitori, e aveva invitato le parti a collaborare nell'interesse superiore delle figlie.
Successivamente, il G.I. aveva ordinato alle parti l'esibizione della documentazione relativa alla situazione fiscale, reddituale e patrimoniale, nonché il deposito della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
Con sentenza definitiva n. 912/2024 pubblicata il 7 giugno 2024 il Tribunale di
IA aveva, infine, provveduto come sopra.
Con la proposta impugnazione, l'appellante ha lamentato:
-Capo 1 sentenza impugnata - AFFIDAMENTO E COLLOCAMENTO DELLE
FIGLIE IN (dalla riga 23 di pag.5 alla riga 43 di pag.6, impugnata sentenza) -
ERRATA ED OMESSA VALUTAZIONE DELLE PROVE-OMESSA
VALUTAZIONE DI CIRCOSTANZE RILEVANTI SPECIFICAMENTE
DEDOTTE- VIOLAZIONE DELL'ART.257 CPC, COMMA 1. Al riguardo, il Pt_1 ha rilevato che relativamente al regime di collocamento della prole, il primo giudice avrebbe erroneamente interpretato le risultanze istruttorie e non avrebbe tenuto conto di una situazione di sostanziale collocamento quasi paritario che si era venuta consolidando nel tempo, secondo le modalità seguite dai genitori a partire dall'epoca della pandemia. Inoltre, lo stesso Giudice avrebbe erroneamente fondato la propria decisione sulle dichiarazioni delle testimoni IM ( udienza del
22.09.2021) e TE_2 (udienza del 28.01.2022), le quali non avevano però assistito personalmente ai fatti narrati, essendo le stesse testimoni de relato di fatti presuntivamente riferiti dalle figlie delle parti, ciò in violazione dell'art.257 comma
1cpc;
Capo 2 sentenza impugnata A) "STATUIZIONI ECONOMICHE “ (pag.7 impugnata sentenza dalla 22° riga sino a fine pagina) - ERRATA ED OMESSA VALUTAZIONE
DELLE PROVE-OMESSA VALUTAZIONE DI CIRCOSTANZE RILEVANTI
SPECIFICAMENTE DEDOTTE, ERRATA APPLICAZIONE E VIOLAZIONE
DEGLI ARTT.116 E 118 CPC .VIOLAZIONE DELL'ART.115 CPC.
Al riguardo l'appellante ha dedotto che il primo giudice avrebbe erroneamente interpretato le risultanze istruttorie, applicando impropriamente gli artt. 116 e 118 cpc, avendo il Pt_1 depositato l'estratto della carta personale, dal quale risultavano tutti i relativi movimenti ( doc n.14 alla voce Parte_2 carta pers 2019-
2023") inspiegabilmente non esaminati ai fini della decisione, con la precisazione che la carta citata era un bancomat e i relativi movimenti erano stati riportati nella rendicontazione del C/C e che le entrate dell'appellante erano agevolmente ricostruibili, confrontando l'estratto conto aziendale, dal quale emergono chiaramente gli stipendi mensili del Pt_1 e i rimborsi Irpef. Inoltre, la motivazione della sentenza impugnata sarebbe insufficiente e contraddittoria in relazione ad alcuni punti decisivi della controversia, per non avere il primo giudice considerato che le somme di euro 500/700 confluite dalla Controparte_4 sul conto personale del Pt_1 costituivano rimborsi IRPEF relativi al modello 730, e che l'attuale situazione economica dell'odierno appellante era addirittura peggiorata rispetto all'epoca di sottoscrizione dell'accordo negoziale. Il primo giudice avrebbe poi errato nel disporre che il Pt_1 dovesse versare euro 1.000,00 mensili per le figlie, confermando quanto deciso in sede di negoziazione assistita nel luglio 2018, allorquando il Pt_1 percepiva un mensile di Euro 4.200,00 (poi diventati euro 2.500,00 e infine € 1.800,00, gravati dal pignoramento dello stipendio ad opera della CP_1 ) e avrebbe dovuto considerare anche l'esistenza della terza figlia dell'appellante, nata dalla relazione di quest'ultimo con una nuova compagna. Lo stesso giudice non avrebbe poi tenuto conto del fatto che la CP_1 in oltre due anni aveva prelevato dal suo conto € 72.990,00, né del fatto che i guadagni della società di cui il Pt_1 era amministratore unico erano tendenzialmente diminuiti e sarebbe entrato in contraddizione nell'ammettere che la condizione del Pt_1 non era migliorata, pur riconoscendo che al momento della separazione lo stipendio mensile era pari ad euro
4.200,00 per 12 mensilità, ridotto successivamente ad Euro 2.500,00 e oggi addirittura a euro 1.800,00.
L'appellante ha quindi concluso come in epigrafe. Con decreto del 3 settembre 2024 il Presidente di questa Sezione ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza del 3 luglio 2025, assegnando all'appellante termine fino al 30 novembre 2024 per la notifica del ricorso introduttivo, e alla parte appellata termine fino al 30 marzo 2025 per il deposito di memoria di costituzione.
In data 28 marzo 2025 si è costituita in giudizio TR , la quale ha contestato punto per punto i motivi di appello, deducendo, in particolare, che:
- non sussistono i presupposti per l'adozione del collocamento alternato paritario, essendo le condizioni afferenti il regime di collocamento prevalente della prole presso la madre rimaste immutate nei sette anni trascorsi dall'accordo negoziale;
- il regime di collocamento deve essere funzionale a garantire alle due minori, _1 (06.6.2013) e PE 2 (10.9.2014), le consolidate consuetudini di vita familiare e la sicurezza rinveniente da altrettanto consolidata routine negli spazi domestici di riferimento;
- il Tribunale, rigettando la domanda di collocamento alternato paritario e confermando il regime prevalente in essere dal 2018, aveva fatto buon governo dei principi generali in materia;
le uniche "prove" conferite dal Pt_1 sull'asserito applicato collocamento alternato erano costituite da 7 messaggi risalenti ai mesi di marzo, aprile, maggio e settembre 2020, in epoca di pandemia;
- laddove paritariamente collocate presso il padre, le minori non sarebbero accudite dal predetto ma rimarrebbero affidate ad altri, stante l'accresciuto impegno lavorativo del genitore;
- non è vero che le bambine abbiano “accettato di buon grado" di trascorrere "molto tempo con il padre e la nuova famiglia” posto che le minori continuano a trascorrere con il padre solo un pomeriggio settimanale (il mercoledì) e due fine settimana alternati al mese;
- la domanda afferente il regime di collocamento della prole è meramente strumentale alle utilità economiche paterne, piuttosto che all'interesse delle minori;
- l'appellante non aveva contestato la veridicità di quanto riferito dalle testimoni e di quanto le stesse avevano dichiarato di aver appreso dai racconti delle due bambine;
aveva omesso di depositare gli estratti del conto del conto corrente- il Pt_1 personale presso CP_5 (n.001/01903337/06), in violazione dell'ordine impartito dal Tribunale con ordinanza del l'11.1.2023;
- l'appellante aveva voluto occultare una parte consistente dei suoi introiti, come desumibile dalle numerose operazioni riconducibili all'utilizzo a titolo personale della provvista giacente sul conto corrente aziendale della quale unicamente l'appellante aveva facoltà di disporre, senza obbligo di rendiconto;
il compenso era stato formalmente deliberato dallo stesso Pt_1 quale socio e amministratore unico di Controparte_3 per far apparire sussistente la contrazione reddituale rispetto a quando, fino al marzo 2019, egli lavorava per Controparte_2 e dichiarava di percepire €. 4.200,00/mese; nel primo bilancio societario al 31.12.2019, i compensi per l'A.U. erano stati deliberati in €. 35.500,00 ma il netto dichiarato dall'amministratore, per quell'anno, era stato indicato in €. 11.949,99;
- il compenso per l'A.U. era progressivamente passato da: €. 17.775 nell'anno del 2019
(pari ad €. 1.481,25/mese) ad €. 26.430/anno (pari a 2.200/mese) nel 2023;
la movimentazione bancaria aziendale/societaria depositata nel giudizio di primo grado, pur nella sua lacunosità, parzialità e non ufficialità, attestava che le entrate e le disponibilità economiche dell'appellante erano diverse e ben maggiori di quelle ufficiali in quanto, quale unico socio e amministratore unico della società, il Pt_1 poteva attingere direttamente dalla cassa aziendale attraverso la quale assolveva anche al pagamento dei suoi personali debiti;
l'appellante non era più gravato dal pagamento del canone di locazione di €.
-
600,00/mese in quanto la sua compagna, PEsona_3 in data 28.2.2024 aveva acquistato il villino sito alla via Onofrio Brancato n. 29, al prezzo di € 280.000,00, dei quali € 222.366,07 oggetto di mutuo con rata mensile di €. 1.177,23;
aveva elargito al Pt_1 €. 5.000,00 il 14.6.2019 ed €. 1.000,00 PEsona_3
1'1.10.2019;
- le auto di lusso, Range Rover Evoque e Alfa Romeo Stelvio, in uso al Pt_1 erano rimaste nella esclusiva disponibilità dello stesso anche dopo la costituzione della
Controparte_3 avvenuta il 20.6.2019; la riduzione dei compensi presso la precedente società era servita a giustificare il
-
recesso del Pt_1 dal suo precedente rapporto lavorativo;
il 20.6.2019, appena 41 giorni dopo l'introduzione del giudizio di divorzio, il Pt_1 aveva costituito la società Controparte_3 con la quale, da socio unico e amministratore unico, egli aveva intrapreso autonoma attività imprenditoriale nello stesso settore (turistico) ove aveva operato nei quindici anni precedenti;
CP_3-al 31.12.2019, per i mesi da giugno a dicembre 2019, il bilancio della registrava ricavi per €. 83.668,00 e al 31.12.2022, i ricavi erano saliti ad €. 209.357,00 (il triplo di quelli del 2019); per l'anno 2023 il bilancio societario della CP_3
[...] approvato dall'assemblea dei soci il 17.6.2024, riportava ricavi per €. 404.191,00
(quadruplicati rispetto a quelli inziali del 2019), con valore della produzione pari a €.
484.254,00 e utili al 31.12.2023 per €. 20.002,00 (pari ad €. 1.660/mese) in assoluto miglioramento rispetto a quelli dichiarati al 31.12.2019 in €. 2.892,00, utili che il
Pt_1 aveva scelto, di non attribuirsi;
la nascita di un nuovo figlio non determina alcun automatismo nella riduzione dell'assegno dovuto per la prole frutto di una precedente unione;
Persona_3 convivente del Pt_1 e madre della sua terzogenita, è la figlia del titolare della ditta orafa "Mancini Luxury" che collabora con la Controparte_3
- il Pt_1 non aveva continuato a corrispondere l'assegno perequativo, neppure in misura inferiore a quella stabilita in sede presidenziale, avendo dal mese di aprile 2020 inizialmente autoridotto l'assegno ad €. 500,00 mensili e in seguito al pignoramento del quinto dello stipendio ulteriormente ridotto l'importo a soli € 140,00 al mese;
- la CP_1 è dipendente dell'ATER di IA, con reddito fisso, è comproprietaria della casa coniugale per la quale onora l'obbligo di pagamento delle rate di mutuo nella quota di sua spettanza;
non ha destinato risorse a "chirurgia estetica"; in quattro anni (dal 2019 al 2023) ha prelevato dal proprio conto corrente quanto necessario al mantenimento della prole;
- il Pt_1 ha invocato esclusivamente nelle conclusioni, la condanna dell'appellata alle spese del giudizio di primo grado, senza in alcun modo formulare, né esplicitare le ragioni di fatto e diritto che non avrebbero consentito la compensazione disposta dal primo giudice.
L'appellata ha concluso come in epigrafe.
Con decreto del 17 giugno 2025, ritualmente comunicato alle parti, è stata disposta la sostituzione, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. introdotto dal d. lgs. n. 149/2022, dell'udienza del 3 luglio 2025 con il deposito di brevi note.
Il P.G. in data 11 giugno 2025 ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'appello.
All'esito della scadenza dei termini per il deposito delle note di trattazione scritta, questa Corte ha trattenuto la causa in decisione, senza concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c., trattandosi di procedimento camerale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente ammessa la documentazione prodotta dall'appellata a corredo della memoria di costituzione del presente grado del giudizio, posto che secondo costante orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte Nel giudizio divorzile in appello, che si svolge, ai sensi dell'art. 4, comma 15, della L. n. 898 del 1970, secondo il rito camerale, di per sé caratterizzato dalla sommarietà della cognizione e dalla semplicità delle forme, va esclusa la piena applicabilità delle norme che regolano il processo ordinario ed è quindi ammissibile l'acquisizione di nuovi mezzi di prova, in specie documenti, a condizione che sia assicurato un pieno e completo contraddittorio tra le parti (Cass., n. 27234/2020; n. 5876/2012).
Nel merito, con il proposto gravame, l'appellante lamenta in primo luogo la omessa ed errata valutazione, da parte del primo giudice, delle circostanze rilevanti specificamente dedotte dal ricorrente a sostegno della domanda di collocamento paritario delle figlie minori della coppia e la violazione dell'articolo 257 comma 1
c.p.c. relativamente alla valutazione della prova testimoniale assunta in primo grado sullo specifico punto in contestazione.
In particolare, il Pt_1 deduce che il Tribunale di IA non avrebbe adeguatamente valutato il fatto che nel tempo, successivamente all'emergenza dovuta alla pandemia da COVID-19, le parti avevano concordato un regime di collocamento quasi paritario, che prevedeva la permanenza delle figlie presso il padre per 10/12 giorni al mese, compresi i pernottamenti. Inoltre, il primo giudice avrebbe erroneamente fondato la propria decisione sulle dichiarazioni rese da due testimoni, e TE 2 , le quali avevano riferito de relato quanto IM dichiarato dalle bambine, in ordine al loro prelevamento a scuola da parte della nonna paterna, donde la violazione dell'articolo 257 comma 1 c.p.c., che prevede che il giudice possa disporre di ufficio che le persone alle quali alcuno dei testimoni si riferisce possano essere chiamate a deporre, il che nella specie non era avvenuto, non essendo state le due minori ascoltate dal Tribunale.
Ritiene questa Corte che sul punto la decisione impugnata sia corretta e vada condivisa.
E difatti, il primo giudice ha ritenuto che in assenza di prova circa la introduzione di un regime di collocamento paritario già in atto, non sussistessero motivi per modificare le disposizioni sul collocamento stabilite tra le parti in sede di negoziazione assistita e successivamente confermate con ordinanza presidenziale, tenuto conto, a tal fine, delle consolidate abitudini di vita delle bambine.
Tale decisione è pienamente condivisibile, in quanto in linea con il principio molto recentemente espresso dalla Suprema Corte in tema di collocamento della prole, secondo cui Nei procedimenti di separazione il giudice può disporre il collocamento prevalente dei minori presso un genitore in ragione della loro età e della necessità di assicurare ad essi una continuità abitativa per mantenere il centro degli affetti e delle consuetudini in cui si articola la vita familiare, se ciò è rispondente al loro interesse (Cassazione civile sez. I, 06/02/2025, n.2941).
È noto, al riguardo, che il regime legale dell'affidamento condiviso, tutto orientato alla tutela dell'interesse morale e materiale della prole, deve tendenzialmente comportare, in mancanza di gravi ragioni ostative, una frequentazione dei genitori paritaria con il figlio, tuttavia nell'interesse di quest'ultimo il giudice può individuare un assetto che si discosti da questo principio tendenziale, al fine di assicurare al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena (Cass. n. 19323 del 17/09/2020).
Nel caso di specie, deve essere senz'altro privilegiato il collocamento prevalente delle due minori presso la madre, in ragione dell'età delle bambine, di appena dodici e undici anni, della delicata fase pre-adolescenziale in cui le stesse si trovano, e della necessità di una certa continuità abitativa, al fine di assicurare loro il mantenimento del centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui da circa otto anni si articola la loro vita familiare e sociale. Le minori, invero, sin dall'epoca della separazione dei genitori (2018) sono prevalentemente collocate presso la madre, secondo quanto stabilito tra le parti in sede di negoziazione assistita, e un cambiamento di tale assetto potrebbe comportare alterazioni dei loro ritmi di vita e delle loro abitudini familiari, scolastiche e sociali, pregiudicandone il diritto a un sano ed equilibrato sviluppo.
Al riguardo, va rilevato che, come correttamente evidenziato dal primo giudice, non è stata offerta prova della adozione, da parte dei genitori, del regime di collocamento quasi paritario allegato dall'appellante a sostegno della domanda di modifica delle condizioni stabilite in sede negoziale, non essendo a tal fine assolutamente rilevanti i messaggi prodotti dal Pt_1 in quanto riferiti allo stretto contesto temporale (2020) caratterizzato dall'emergenza sanitaria dovuta alla epidemia da COVID-19.
Inoltre, non può ignorarsi che il padre, di professione imprenditore, è certamente più impegnato nel suo lavoro rispetto alla madre, impiegata, e per questo in caso di collocamento paritario non sarebbe in condizione di assicurare alle bambine una sua costante e continuativa presenza. Quanto alle dichiarazioni rese dalle due testimoni escusse in merito al prelevamento della minori a scuola, rileva questa Corte che, diversamente da quanto affermato dall'appellante, le dichiarazioni della teste Tes_1 non sono completamente de relato, avendo la teste, in risposta al capitolo di prova n. 1 ("Vero che dal luglio 2018 ad oggi, le minori _1 PE_2 vengono prelevate da scuola al termine delle e lezioni ovvero presso il centro estivo durante le vacanze scolastiche dalla madre oppure dalla nonna paterna, sig.ra Parte_3 , e 1 o 2 volte al mese dal padre") dichiarato: "posso confermare che quando le figlie sono con la madre vengono prelevate da lei mentre quando sono con il padre le preleva la nonna paterna. Il padre rare volte l'ho visto all'uscita di scuola, una o due volte al mese. Sul campo estivo non sono in grado di riferire". Solo in risposta al capitolo 3 (" vero che, in occasione della permanenza infrasettimanale delle minori _1 e PE_2 presso il padre, la nonna paterna, dopo averle prelevate da scuola o dal centro estivo, le tiene presso la sua abitazione sino alle ore 18.30/19.00 quando il padre va a riprenderle"), la medesima teste aveva riferito: “non posso riferire in dettaglio ma so che le bambine sono con la nonna paterna poiché me lo raccontano loro e mi dicono di trascorrere molto tempo dalla nonna paterna nel pomeriggio”.
In ogni caso, le dichiarazioni rese dalle testimoni Tes_1 e Tes_3 circa il prelevamento delle minori a scuola da parte della nonna paterna sono precise e concordanti e non avrebbero affatto necessitato di ulteriore approfondimento ai fini della decisione, mediante l'ascolto delle bambine, all'epoca entrambe infra-dodicenni.
Al riguardo va osservato che la relativa facoltà del giudice è del tutto discrezionale e che l'ascolto del minore non costituisce mezzo di prova, bensì esclusivamente strumento di tutela del soggetto più debole.
Non ritiene questa Corte di procedere in questa sede all'ascolto delle minori, considerata la loro giovanissima età e la non rilevanza della loro audizione, ai fini della decisione.
Il motivo si rivela pertanto infondato e non può trovare accoglimento.
Con il secondo motivo, l'appellante lamenta che nel valutare la situazione economico- patrimoniale delle parti il primo giudice avrebbe erroneamente applicato gli articoli 116 e 118 c.p.c., sul presupposto che il Pt_1 non avesse correttamente ottemperato all'ordine di esibizione di cui all'ordinanza dell'11 gennaio 2023. Al riguardo, il
Pt 1 rileva che, diversamente da quanto affermato in sentenza, in primo grado il ricorrente aveva provveduto a depositare tutte le movimentazioni relativi alla sua carta personale presso la Controparte_6 riportate anche sul relativo conto corrente.
Ritiene questa Corte che anche su questo punto la sentenza impugnata sia corretta e non possa essere censurata.
Va rilevato che nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa in data 30 agosto 2023 il Pt_1 aveva indicato, quali conti a lui intestati, il n. il 001/01903337/, con saldo al 1°.09.2023 pari ad € 1.016,54 e il n. N.001101528832/A9, cointestato a TR ed utilizzato per le sole finalità di pagamento pro-quota del mutuo dell'immobile in comproprietà, con saldo a|29.08.2023 pari ad € 762,93.
In primo grado il ricorrente aveva depositato: - le dichiarazioni dei redditi per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022;
- le dichiarazioni ISEE dal 2021 al 2023;
- gli estratti della carta aziendale n. 4830 .... 2598 intestata alla società, dal 2019 al
2023;
- le movimentazioni sul conto corrente intestato alla CP_3
- gli estratti delle movimentazioni relative alla carta personale NEXI appoggiata al conto corrente personale sulla Controparte_6
- le movimentazioni sul conto corrente cointestato alla CP_1 ;
- il solo saldo del conto corrente personale, alla data del 29 agosto 2023.
Come correttamente rilevato dal primo giudice, innanzi al Tribunale non erano state depositate tutte le movimentazioni relative al conto corrente personale del ricorrente presso CP_5 (n. 001/01903337/06) e tale lacuna non poteva certamente ritenersi sanata dall'avvenuto deposito del saldo al 29 agosto 2023, né, tantomeno, dal deposito delle operazioni effettuate sulla carta appoggiata a tale conto, le quali costituiscono solo una parte delle complessive operazioni sul conto corrente e non sono, pertanto, rappresentative della intera situazione che contraddistingue la relativa posizione bancaria.
La rilevata omissione configura pertanto una violazione dell'ordine di esibizione e giustifica pienamente il richiamo fatto dal primo giudice agli articoli 116 e 118 c.p.c., sicché il motivo in esame non può ritenersi fondato.
Infine, l'appellante lamenta la erronea valutazione, da parte del primo giudice, delle risultanze istruttorie relative alla situazione reddituale del Pt_1 deducendo che, diversamente da quanto affermato in sentenza, le periodiche rimesse di somme di €
500,00/700,00 dal conto aziendale in favore del Pt_1 costituirebbero rimborsi
IRPEF relativi al modello 730. Aggiunge l'appellante che la sua situazione economica
è notevolmente peggiorata rispetto all'epoca in cui era stato sottoscritto l'accordo di negoziazione assistita, in quanto mentre nel 2018 l'appellante percepiva una retribuzione mensile di € 4.200,00, all'attualità egli percepisce un reddito mensile di appena € 1.800,00 e, diversamente da quanto sostenuto dal primo giudice, non ha il godimento di alcuna auto aziendale. Inoltre, dopo la separazione il ricorrente aveva intrapreso una nuova relazione, dalla quale era nata un'altra figlia.
Quanto all'asserito sopravvenuto mutamento delle condizioni economiche dell'obbligato, rispetto all'epoca della separazione, osserva questa Corte che sullo specifico punto il primo giudice ha ampiamente e correttamente motivato, ritenendo che il Pt_1 abbia parzialmente occultato la sua effettiva situazione reddituale, sì da impedirne una corretta e completa ricostruzione.
La decisione sul punto è corretta e va pienamente condivisa.
Nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa in data 11 marzo 2025 il
Pt_1 ha affermato: a) di essere socio unico, ed unico lavoratore, della ditta Controparte_7 con sede in Roma alla via Giovanni Dominici 6, percependo, quale unica fonte di reddito, una retribuzione mensile con 12 mensilità;
la suddetta Controparte_3
- non possiede beni mobili. e immobili di proprietà; ha unità locale sita in IA in Lungo porto Antonio Gramsci con regolare contratto di sub-affitto di una singola postazione di lavoro all'interno di uno studio associato;
- non possiede dipendenti né collaboratori è intestataria del conto corrente acceso presso Banca Intesa San Paolo n.1000000L52 su cui opera con carta di credito n.4830
5400 0346 2598 e con carta di debito bancomat n.4838 4300 0355 6387;
- i pagamenti di quest'ultima sono riportati negli estratti conto;
b) il reddito netto negli ultimi 3 anni è stato il seguente:
anno di imposta 2022 €.17.280,00 (oltre rimborsi come da dichiarazione dei redditi mod. 730 nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre); anno di imposta 2023 €.17.280,00 (oltre rimborsi come da dichiarazione dei redditi mod.730 nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre); anno di imposta 2024 €.17.280,00
(oltre rimborsi come da dichiarazione dei redditi mod. 730 nei mesi di luglio, agosto);
c) di aver percepito negli ultimi 6 mesi un reddito mensile netto pari ad € 1.440,00 già decurtati del quinto dello stipendio pignorato dall'ex coniuge (procedimento esecutivo NGRE 377/2021 del 23.02.2022 tutt'ora in corso);
d) di essere comproprietario dell'immobile, casa coniugale, sito in IA alla via Don Milani n. 52. acquistato nel 2012 e di cui non usufruisce poiché utilizzato come abitazione primaria delle due figlie minori e della ex coniuge TR
PE l'acquisto dell'immobile era stato acceso mutuo ipotecario a carico di Pt_1
[...] e TR presso la Controparte_6 per l'importo di 225.206,99 con durata venticinquennale e ammortamento mensile di € 727.73. assolto al 50% dagli ex coniugi;
e) di essere cointestatario, con la propria ex coniuge, del conto corrente acceso presso Controparte_6 , distinto con il n. 1528832-9, sul quale viene esclusivamente assolto il pagamento del mutuo anzidetto;
- di essere, altresì, titolare del conto corrente acceso presso Controparte_6 n.
1903337109 acceso a marzo 2018. Su detto conto opera carta di credito n.4057 8567
5726 9633; di essere proprietario dell'autovettura FIAT 500L targata FH 738 YL immatricolata nel 2017 ed acquistata usata nel 2020 con finanziamento di n.85 rate da€ 198,00 tutt'ora in corso;
g) di non essere titolare di depositi, titoli, polizze assicurative (ad eccezione di 1 polizza RCA per la vettura sopra menzionata) né di altre forme di investimento qt risparmio;
h) di convivere con la Sig.ra PEsona_3 dalla quale ha avuto una terza figlia, nata il [...]. La Sig. opera in qualità di onicotecnica PEsona_4 (rifacimento unghie) con regolare partita iva con un reddito medio mensile pari a€
700,00.
Alla suddetta dichiarazione sono stati allegati i seguenti documenti:
a) movimentazione bancaria dei conti correnti anzidetti e della carta di credito;
b) movimentazione bancaria del conto corrente intestato alla Controparte_3 e della carta di credito ad esso associata;
c) mod. 730 relativi agli ultimi 3 anni di imposta dal 2021 al 2023;
d) mod. ISEE (Indicatore di Situazione Economica Equivalente) relativi agli ultimi 3 anni di imposta dal2021 a12023;
Controparte 3 degli ultimi 3 anni dal2C121 al2A23 f) buste paga e) bilanci della degli ultimi 6 mesi.
Dal complesso delle suddette emergenze istruttorie si desume una capacità reddituale del Pt_1 superiore a quella dichiarata, e in ogni caso nettamente superiore a quella della sua moglie, essendo egli verosimilmente dotato di disponibilità economiche non dichiarate e formalmente non rilevabili.
A tal fine, va innanzitutto rilevato che nel 2018 l'odierno appellante aveva volontariamente sottoscritto l'accordo di negoziazione assistita per la separazione, che prevedeva, tra l'altro, a carico del Pt_1 l'obbligo di versare mensilmente il contributo di € 1.000,00 per il mantenimento delle due figlie (€ 500,00 per ciascuna), oltre ad € 100,00 quale contributo per la baby-sitter e partecipazione al 50% per le spese straordinarie.
, All'epoca il Pt_1 era amministratore unico della CP_2 e percepiva un reddito mensile di € 4.200,00 al mese.
In seguito alla separazione, il suddetto reddito è stato ridotto dalla suddetta società (e quindi dal suo amministratore unico) a € 2.500,00.
Il 20 giugno 2019 il Pt_1 dopo essersi dimesso dalla carica di amministratore della Controparte 2 ha costituito la Controparte_3 della quale è attualmente socio unico e amministratore unico.
Il suddetto dichiara di percepire dalla società il compenso netto mensile di € 1.440,00, ma occorre rilevare che tale importo risulta già decurtato di € 360,00, corrispondenti alla rata relativa al pignoramento presso terzi eseguito dalla CP_1 per il recupero del contributo paterno non versato, sicché il reddito netto medio mensile dell'interessato, calcolato su dodici mesi, deve essere correttamente calcolato in €
1.950,00 [(€ 1.440,00 + € 360)x 13: 12].
Va poi osservato che dalla movimentazione sulla carta intestata alla CP_3 emergono frequenti pagamenti mediante pos e periodici prelievi in contanti che in mancanza di specifica causale possono ritenersi verosimilmente riconducibili al
Pt_1 il quale nella sua qualità di amministratore e socio unico dispone pienamente del conto corrente aziendale, senza alcun obbligo di rendiconto. È poi del tutto inverosimile che i prelievi in contanti siano destinati a spese correnti per i fornitori, trattandosi, nella specie, di una società di capitali, che richiederebbe la trasparente documentazione contabile di tutte le uscite scaricabili come costi. Dai bilanci alla CP_3 emerge, poi, che, diversamente da quanto prospettato dall'appellante, la società dal 2019 ad oggi ha aumentato notevolmente i suoi ricavi e nel 2023 ha accantonato utili per € 15.348,00, il che si rivela in netto contrasto con la tesi del Pt_1 secondo cui gli affari nel settore turistico avrebbero risentito degli effetti della nota emergenza pandemica, essendo fatto notorio che dopo il superamento del periodo di significativa limitazione della libera circolazione dei cittadini, proprio il suddetto settore ha invece subito un notevole e progressivo incremento degli affari.
Il fatto, poi, che il socio e amministratore unico abbia inteso accantonare interamente gli utili lascia intendere che la sua situazione economica sia di gran lunga migliore di quella prospettata al giudice.
Ora, desta inevitabilmente molti dubbi e perplessità la circostanza che il Pt_1 proprio in prossimità del deposito del ricorso di divorzio, abbia deciso di dismettere la propria attività di amministratore unico di altra società, che gli assicurava un reddito mensile di € 4.200,00 e di intraprendere un'attività in proprio che gli procurerebbe un reddito di gran lunga inferiore, rinunciando, in tal modo, a una fonte di guadagno che certamente in passato aveva assicurato a lui e alla sua famiglia un tenore di vita molto agiato, come evidenzia la volontaria sottoscrizione, da parte dell'interessato, solo un anno prima, dell'accordo negoziale che prevedeva un esborso mensile, a suo carico, di
€ 1.000,00 per il mantenimento delle due figlie. Né appare convincente la giustificazione offerta dal Pt_1 circa il fatto che la sua rinuncia alla carica di amministratore delegato sarebbe avvenuta a causa del prospettato trasferimento della società in altro Paese (Montenegro).
In ogni caso, a fronte dell'impegno da lui sottoscritto solo un anno prima, è evidente che nella ricerca di una nuova soluzione lavorativa l'interessato avrebbe dovuto responsabilmente cercare di mantenere la sua precedente posizione reddituale, grazie anche all'esperienza maturata nel tempo, così continuando ad assicurare alla prole il mantenimento del tenore di vita goduto durante il rapporto matrimoniale dei genitori.
A tal fine, deve tenersi conto anche della astratta capacità reddituale del Pt_1 come agevolmente desumibile dalla sua pregressa situazione reddituale, sulla base della quale è necessario parametrare il contributo paterno per il mantenimento delle figlie.
In definitiva, sulla scorta dei plurimi evidenziati elementi, chiari, precisi e concordanti, deve necessariamente presumersi che la situazione reddituale del Pt_1 sia ben diversa e più florida di quanto da lui dichiarato e che tutti gli accadimenti relativi al periodo prossimo alla proposizione della domanda di divorzio siano stati sostanzialmente strumentali alla prospettazione di un sopravvenuto peggioramento delle condizioni economiche dell'obbligato, ai fini della invocata riduzione dell'assegno di mantenimento in favore delle figlie, il che non può quindi giustificare in questa sede alcuna riduzione dell'importo del contributo in questione.
Infine, non vi è prova che l'avere il Pt_1 intrapreso una nuova relazione, dalla quale è nata anche la sua terza figlia, abbia peggiorato la situazione economica dell'appellante, non essendo stata adeguatamente documentata la condizione reddituale e patrimoniale della nuova compagna dell'obbligato e desumendosi un reddito della stessa certamente superiore a quanto dichiarato dal Pt_1 (€ 700,00 al mese), in relazione al fatto che nel mese di febbraio del 2024 la suddetta ha acquistato un immobile del valore di € 280.000,00, per il quale è stato contratto un mutuo di €
222.366,07 con rata mensile di €. 1.177,23, assolutamente non congrua rispetto al reddito della acquirente e a quello del Pt_1 come da quest'ultimo dichiarati.
Va osservato che il trasferimento del nucleo familiare nell'immobile acquistato dalla nuova compagna dell'appellante ha anche sollevato quest'ultimo dall'onere di versamento del canone mensile di locazione di e 600,00, con conseguente aumento della sua disponibilità economica.
In definitiva, in mancanza di prova circa un intervenuto peggioramento delle condizioni economiche dell'obbligato per effetto della nascita di una terza figlia, il diritto delle altre due figlie al mantenimento non può affatto ritenersi recessivo, rispetto al diritto del padre di formarsi una nuova famiglia.
Il motivo si rivela, pertanto, privo di fondamento e non può essere accolto.
L'appello deve essere pertanto rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata, anche relativamente alla disposta compensazione delle spese di primo grado, con riferimento alle quali l'appellante non ha formulato alcuno specifico motivo di gravame.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, nella composizione di cui in intestazione, Parte_1 con ricorso definitivamente provvedendo sull'appello proposto da 912/2024 del Tribunale di depositato il 22 luglio 2024, avverso la sentenza n.
IA, pubblicata il 7 giugno 2024, nel contraddittorio tra le parti, acquisito il parere del P.G., così dispone:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna l'appellante al rimborso, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi € 6.300,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) Dà atto della ricorrenza dei presupposti per il raddoppio del contributo già versato, se effettivamente dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio dell'8 luglio 2025
IL PRESIDENTE rel est.
(dott. Sofia Rotunno)