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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 22/12/2025, n. 1146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1146 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1439/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO
SEZIONE I CIVILE
Composta da:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente Relatore
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Consigliere
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta nel R.G.C al n. 1439/2024 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. G. Sicignano;
Parte_1
PARTE APPELLANTE
Contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. P. Minoli;
Controparte_1
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte appellante In via cautelare: sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Tenuto conto che il sig. ha ricevuto la notifica della sentenza in uno con l'atto di Parte_1 precetto e tenuto conto del fumus boni iuris e del periculum in mota derivante da possibili azioni esecutive che l potrebbe subire, si chiede la sospensione dell'efficacia esecutiva del Parte_1 provvedimento impugnato alla luce dei rilievi fatti con l'atto di appello.
Voglia l'Illustrissimo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta
In via preliminare dichiarare l'incompentenza territoriale del giudice adito in primo grado con riforma della sentenza accertare che non è stata esperita la mediazione e pertanto la domanda di prime cure è improcedibile e la sentenza di prime cure va riformata con declaratoria di improcedibilità della domanda attorea accertare che non è stato invitato a concludere la negoziazione assistita e pertanto la domanda attorea è improcedibile. Per l'effetto si chiede l'annullamento della sentenza di prime cure accertare che nessun inadempimento contrattuale è imputabile all e per l'effetto Parte_1 riformare la sentenza di prime cure riformare integralmente la sentenza di prime cure e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario del grado di giudizio.
Parte appellata
Voglia l'Ecc.ma Corte di appello adita, disattesa ogni contraria eccezione, allegazione e deduzione
In via preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione e, per l'0effetto, confermare integralmente al sentenza impugnata
In via istruttoria ammettere le prove per interpello e testi sui capi di cui alla memoria ex art. 171 ter comma 1 n.
2 da intendersi qui trascritti. Si indica a teste su tutti i capi ammessi , c/O Testimone_1
SPC nel merito rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata
Con vittoria nei compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre Iva e cpa e rimborso spese generali.
MATERIA DEL CONTENDERE E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Torino, Controparte_1 CP_2 [...]
chiedendone la condanna al pagamento a suo favore della somma di euro Parte_2
24.819,00, oltre accessori e spese, importo dovuto a seguito dell'inadempimento della convenuta alla Convenzione 15.12.2022 e consistente nella mancata presentazione della “documentazione attestante la consegna dei beni”.
Parte convenuta non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata contumace.
1.1. Con sentenza n. 4420/2024 il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda attorea e condannava il convenuto al pagamento a favore di della somma di euro Controparte_1
23.396,00, oltre interessi, e a rifonderle le spese di causa.
Il Tribunale rilevava che parte attrice aveva provato la fonte del suo diritto costituiva dalla
Convenzione del 15.12.22 e dall'intervenuta erogazione dei finanziamenti con riferimento alla minor somma di euro 23.396,00 e aveva allegato l'inadempimento della controparte mentre quest'ultima, rimasta contumace, non aveva provato il fatto estintivo della pretesa, onere a suo carico secondo gli insegnamenti di Cass., SSUU, 2001/13533. Rilevava inoltre nel caso anche la contumacia del convenuto, valutata ex art. 116 c.p.c. con riferimento al parametro del “contegno delle parti nel processo”, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (Cass., 2010 n.
21251, Cass., 2007 n. 7739, Cass., 2006 n. 3601).
2. Avverso detta sentenza ha proposto appello chiedendo alla Corte Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
si è costituita chiedendo alla Corte di dichiarare inammissibile l'appello Controparte_1
e comunque di respingerlo nel merito, come riportato in epigrafe.
Con ordinanza 16.9.25, la Corte ha respinto l'istanza ex art. 283 cpc formulata da parte appellante. Con ordinanza 17.9.2025 sono stati assegnati i termini a ritroso di cui all'art. 352 cpc e all'udienza del 2.12.25 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. I motivi di appello.
3.1. Con il primo motivo, parte appellante eccepisce l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Torino a favore del Tribunale di Torre Annunziata.
Replica parte appellata rilevando che l'eccezione è tardiva, incompleta e comunque infondata atteso che l'art. 21 della Convenzione inter partes, approvato specificamente per iscritto, stabilisce la competenza esclusiva del foro di Torino.
3.2. Con il secondo motivo, parte appellante lamenta il mancato esperimento della mediazione obbligatoria e comunque della negoziazione assistita e chiede alla Corte di dichiarare improcedibile la domanda di . Controparte_1
Replica parte appellata rilevando che l'eccezione è tardiva sotto entrambi i profili, che, quanto alla mediazione obbligatoria, l'oggetto di causa non è un contratto bancario ma una convenzione relativa alla promozione e collocamento di contratti di finanziamento da parte di un intermediario del credito ai sensi dell'art. 12, comma 1, del d. lgs 141/2020 estranea all'obbligo di mediazione e, quanto alla negoziazione, che “l'appellante ignora il documento n. 10 prodotto in primo grado con la memoria ex art. 171 ter comma 1 n. 1 cpc: l'invito fu ritirato dallo stesso in Parte_1 data 15.3.2024”.
3.3. Con il terzo motivo, parte appellante afferma che non vi è prova dell'inadempimento contrattuale.
Replica parte appellata richiamando la Convenzione inter partes non contestata ex adverso e le pertinenti norme e sottolineando che neppure in questa sede, ferme le preclusioni già verificatesi, parte appellante ha provato di aver consegnato i beni ai clienti.
3.4. Con il quarto motivo, parte appellante si duole della condanna al rimborso delle spese di lite, e aggiunge testualmente: “pertanto, lo scrivente procuratore legale, nella presente procedura giudiziaria, avanza, altresì, una specifica ed autonoma domanda di risarcimento del danno patrimoniale avente natura di danno emergente, con riguardo alla richiamata e praticata fase stragiudiziale di cui innanzi (ampiamente provata e documentata), oltre alla fase di mediazione attivata sempre da controparte, la quale liquidazione deve avvenire, necessariamente, secondo le tariffe forensi vigenti (Cass., SSUU n. 16990/17, Cass., n. 6422/17;
Cass., n. 11154/15m Cass., n. 887/10) oltre al pagamento delle spese legali relative all'assistenza prestata in giudizio”.
Replica parte appellata sottolineando la natura temeraria del gravame ed osservando che l'ultima parte del motivo (quella sopra riportata) è del tutto scollegata dal contesto ed infondata.
4. In via preliminare la Corte deve esaminare la richiesta di inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc formulata da parte appellata.
Ad avviso della Corte, l'appello è inammissibile perché parte appellante, contumace in primo grado, propone motivi palesemente tardivi e dunque inammissibili (primo e secondo motivo), non si confronta con la sentenza impugnata relativamente al terzo motivo e si duole della condanna alle spese di lite del primo grado, rilievo che non ha valenza autonoma ma dipende dall'esito complessivo della lite.
L'appello è comunque infondato.
5. Quanto al motivo afferente l'asserita incompetenza territoriale, oltre al fatto che si tratta di eccezione incompleta in quanto priva di prospettazioni relative ai fori concorrenti e contraria a specifica clausola della Convenzione inter partes, rileva la Corte che trattasi di motivo inammissibile. L'art. 38 cpc prevede infatti (salvo il caso di competenza inderogabile rilevabile d'ufficio qui non sussistente) l'onere del convenuto, a pena di decadenza, di sollevare tale eccezione nella comparsa di costituzione e risposta tempestivamente deposita con la conseguenza che se l'eccezione tardiva o incompleta ne è preclusa la riproposizione in appello, il cui perimetro comprende solo la riproposizione delle eccezioni formulate in primo grado e non quelle formulate ex novo da parte appellante, nel caso contumace in primo grado.
6. Analoghe considerazioni debbono essere fatto per quanto concerne il motivo volto ad ottenere la declaratoria di improcedibilità dell'azione per omessa attivazione della procedura di mediazione e della negoziazione.
Quanto alla mediazione, si richiama sul punto, da ultimo, Cass., 2025 n. 5474: “in tema di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ma l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata
d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza;
ove ciò non avvenga, il giudice d'appello può disporre la mediazione, ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dallo stesso art. 5, comma 1-bis, atteso che in grado d'appello l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell'art. 5, comma 2” [ora art. 5 quater c.d.
“mediazione delegata propria”], (Sez. 3, n. 4843 del 19 febbraio 2019)”.
Quanto alla negoziazione, si richiama, ex multis, Cass., 2025 n. 186: “In tema di negoziazione assistita quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 3 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, l'improcedibilità per mancato esperimento del procedimento deve essere eccepita dal convenuto o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza del giudizio di primo grado ….Il thema decidendum sulla questione della procedibilità, una volta definitivamente fissato in primo grado entro i limiti temporali di legge, non può essere ampliato in sede di gravame mediante la prospettazione di una differente fattispecie di improcedibilità non tempestivamente eccepita o rilevata”. Sul tema, la Suprema Corte ha inoltre precisato che “l'esperimento della negoziazione assistita è dalla legge concepito come un fatto impeditivo all'esercizio di agire in giudizio, o più precisamente allo svolgimento del processo intentato in difetto di esso: si configura in altre parole una eccezione di carattere processuale rilevabile anche d'ufficio dal giudice, siccome rispondente all'interesse generale alla deflazione del contenzioso), ma assoggettata ad una rigorosa barriera preclusiva di ordine temporale, rappresentata (per la parte convenuta e per il giudice) dalla prima udienza, ovviamente del giudizio di prima istanza;
sulla ratio di quest'ultima disposizione questa Corte ha già avuto modo di chiarire che la previsione del limite della prima udienza per l'eccezione o il rilievo della improcedibilità della domanda è del tutto in linea con l'esigenza che la previsione di sistemi di risoluzione alternata delle liti come condizione di procedibilità per finalità deflattive sia comunque conciliata con i principi costituzionali posti a presidio del diritto di difesa e della ragionevolezza stessa della previsione e, dunque, pure con l'interesse generale al soddisfacimento più immediato delle situazioni sostanziali, che può passare attraverso la composizione preventiva della lite, a condizione di non precludere o rendere eccessivamente oneroso o difficoltoso l'accesso alla tutela giurisdizionale, così da risolvere il limine litis le questioni di improcedibilità (Così Cass. 11.12.2023 n. 34462)”.
Dunque, sotto entrambi i profili, il motivo è tardivo e quindi inammissibile e comunque infondato.
Il tutto, senza dimenticare che, come risulta dal doc. n. 10 del fascicolo di parte appellata, il legale di ha ritualmente inoltrato l'invito a procedere alla negoziazione Controparte_1
e che l'invito è stato ritirato proprio dall'odierno appellante personalmente.
7. Il terzo motivo di appello è formulato come segue: “In ogni caso si censura la sentenza gravata atteso che non vi è prova dell'inadempimento contrattuale impugnabile all ”. Parte_1
E' evidente che il motivo non si confronta minimamente con le motivazioni della sentenza impugnata e con gli artt. 12 (ove SPC “si riserva di chiedere al Convenzionato la documentazione attestante l'avvenuta consegna del bene o quella attestante l'inizio della prestazione dei servizi Con e la loro continuità” e 14 (ove parte appellante si obbligava a rimborsare immediatamente a l'importo del finanziamento erogato, oltre accessori, in caso, fra gli altri, di “mancata Con presentazione a della documentazione comprovante l'avvenuta consegna del bene o la prestazione del servizio”) della Convenzione inter partes ed è altresì evidente che parte appellante neppure allega di aver fornito prova della consegna dei beni ai clienti e neppure contesta di aver ricevuto le somme oggetto di causa.
Resta solo da sottolineare che anche nel predetto doc. n. 10 (trasmesso con racc.a.r. ritirata dallo stesso sig. ), ha dettagliato clienti/beni/richieste di Parte_1 Controparte_1 finanziamento/erogazioni effettuate e richieste di documentazioni attestanti la consegna dei beni, senza alcun riscontro da parte dell'odierno appellante.
8. Da quanto sopra esposto relativamente ai primi tre motivi di impugnazione, deriva l'inconsistenza del quarto motivo concernente le spese del primo grado, motivo che, come già delineato, non ha valenza autonoma e dipende dall'esito complessivo della lite.
Anche in questo caso, deve essere ancora sottolineato che l'inciso evidenziato da parte appellata
(“pertanto, lo scrivente procuratore legale, nella presente procedura giudiziaria, avanza, altresì, una specifica ed autonoma domanda di risarcimento del danno patrimoniale avente natura di danno emergente, con riguardo alla richiamata e praticata fase stragiudiziale di cui innanzi
(ampiamente provata e documentata), oltre alla fase di mediazione attivata sempre da controparte, la quale liquidazione deve avvenire, necessariamente, secondo le tariffe forensi vigenti (Cass., SSUU n. 16990/17, Cass., n. 6422/17; Cass., n. 11154/15m Cass., n. 887/10) oltre al pagamento delle spese legali relative all'assistenza prestata in giudizio” ) è in netto contrasto con le difese qui (infondatamente) formulate in punto di mediazione e del tutto scollegato dai temi di causa.
9. L'appello deve dunque essere respinto e deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, Legge 24 dicembre 2012 n. 228, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013”).
10. Le spese del procedimento, liquidate nella misura che verrà indicata in dispositivo (DM 2014
n. 55 e smi, scaglione da 5.201,00 a 26 mila euro, valori medi, fase di studio, introduttiva e decisionale) seguono la soccombenza di parte appellante.
Pqm
La Corte d'Appello di Torino, sezione 1^ civile, decidendo nel procedimento iscritto nel RGC al n. 1439/2024, così provvede:
Rigetta l'appello avverso la sentenza 4420/2024 emessa inter partes dal Tribunale di Torino;
Condanna a rimborsare a , in persona del Parte_1 Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, le spese del giudizio, che liquida in euro 3.966,00 oltre iva e cpa come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%;
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, Legge 24 dicembre 2012 n. 228, recante
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità
2013”).
Così deciso dalla sezione 1^ della Corte di Appello di Torino, nella camera di consiglio del
12.12.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Gabriella Ratti