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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Enna, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Enna |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 25/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 1, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CAPIZZI EP, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 730/2025 depositato il 03/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Enna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259002070707000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259002070707000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: l'avvocato Difensore_1, per il ricorrente, insiste in ricorso e chiede la condanna alle spese.
Resistente/Appellato: Nessuno è presente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso emarginato in epigrafe, Ricorrente_1 , nato a [...] il Data nascita_1 , cod. fisc CF_Ricorrente_1, residente in [...], rappresentato e difeso come in atti, proponeva ricorso contro l''Agenzia delle Entrate-NE, Sede di Enna, C.F. e P.I. P.IVA_1, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Enna, Indirizzo_2, per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 294 2025 90020707 07/000, notificata in data 07/06/2025, relativamente alla 1) cartella di pagamento n. 29420160005930071000 avente ad oggetto tassa automobilistica anno 2012, sanzioni ed interessi di importo pari ad €. 518,73 ed alla 2) cartella di pagamento n. 29420230003233752000 avente ad oggetto tassa automobilistica anno 2020, sanzioni ed interessi di importo pari ad €. 120,46, per l'importo complessivo di €. 639,19.
Parte ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato per i seguenti motivi:
- In via preliminare illegittimità dell'intimazione di pagamento in virtù di sentenza antecedente – Eccezione di giudicato
- Illegittimità dell'intimazione di pagamento disposta in assenza di atti presupposti notificati
- Intervenuta prescrizione
- Illegittimità per mancanza di motivazione dell'atto – violazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000
- Omessa motivazione circa il calcolo degli interessi
- Inesistenza dell'intimazione di pagamento per mancata sottoscrizione e per mancata compilazione della relata di notifica
Nella contumacia dell'Agenzia delle Entrate NE, ritualmente citata in giudizio, il ricorso all'udienza del 13 gennaio 2026 veniva posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione giuridica posta a giudizio di questa Corte ha per oggetto l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 294 2025 90020707 07/000, notificata in data 07/06/2025, relativamente alla cartella di pagamento n. 29420160005930071000 avente ad oggetto tassa automobilistica anno 2012, sanzioni ed interessi di importo pari ad €. 518,73 e alla cartella di pagamento n. 29420230003233752000 avente ad oggetto tassa automobilistica anno 2020, sanzioni ed interessi di importo pari ad €. 120,46, per l'importo complessivo di €. 639,19.
Rileva questo Giudice che per la Cartella di pagamento cartella di pagamento n. 29420160005930071000 avente ad oggetto tassa automobilistica anno 2012, sanzioni ed interessi di importo pari ad €. 518,73, risulta meritevole di accoglimento il primo motivo di ricorso con il quale parte ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'intimazione di pagamento in virtù di sentenza antecedente – Eccezione di giudicato. Ed invero, parte ricorrente ha ampiamente provato che per la cartella di pagamento presupposta di cui al
1) n. 29420160005930071000 inseriti nell'intimazione di pagamento oggi opposta, il sig. Ricorrente_1 aveva già ricevuto in data 01/10/2021 la notificazione di altra intimazione di pagamento (ovverosia la n. n. 294
2021 90002646 56/000) avverso la quale aveva proposto ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria
Provinciale di Enna introduttivo del procedimento n. 86/2022 R.G.R..
A conclusione del predetto procedimento n. 86/2022 R.G.R., la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di
Enna, Sez. n. 1, emetteva in data 10/10/2022 la sentenza n. 738/2022 depositata in data 18/10/2022, c con la quale la Corte accoglieva il ricorso, annullando tale intimazione di pagamento, dichiarando la prescrizione del credito portato anche dalla cartella di pagamento n. 29420160005930071000 presupposta all'intimazione di pagamento anche oggi opposta (cfr. pag. 3 della succitata sentenza.
Tale succitata sentenza n. 738/2022 è stata impugnata dall'Agente della NE e tale appello dell'ADER
è stato rigettato dalla Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia nel consequenziale procedimento n. 2501/2023 R.G.A. con sentenza n. 9713/2024 emessa in data 18/11/2024 e depositata il 27/12/2024, divenuta definitiva l'11/03/2025 in quanto notificata in data 09/01/2025 e non impugnata nel termine breve di 60 giorni.
Pertanto, il giudicato che verrebbe a formarsi in ordine al presente giudizio , sarebbe in aperta violazione del principio del ne bis in idem che trova pacifica applicazione anche nell'ordinamento tributario in forza di un consolidato orientamento giurisprudenziale delle Corti PE (CEDU e CGUE).
Il suddetto principio vieta il doppio giudizio per una identica fattispecie fattuale che, come nel caso a mani
è costituito dalla stessa cartella di pagamento già coperta da giudicato giusta Sentenza n. sentenza n.
738/2022 depositata in data 18/10/2022, , ed è volto a tutelare la libertà individuale, la vis rei iudicatae, quale elemento di pace sociale, nonché l'integrità patrimoniale dell'individuo.
Con riferimento alla presupposta cartella di pagamento n. 29420230003233752000 avente ad oggetto tassa automobilistica anno 2020, sanzioni ed interessi di importo pari ad €. 120,46, per l'importo complessivo di
€. 639,19, risulta assorbente, rispetto agli altri che, pertanto, in applicazione del principio della ragione più liquida non necessitano di autonomo e separato scrutinio (cfr. Cass. Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020; Cass. Civ., ord. n. 363/2019;Cass. Civ., ord. n. 11458/2018; Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass.Civ. n. 9936/2014) quello relativo alla Illegittimità dell'intimazione di pagamento disposta in assenza della prova della notifica di tale cartella di pagamento
Il motivo è fondato e, pertanto, va accolto.
Ed invero, a fronte della puntuale eccezione di parte ricorrente in ordine alla omessa / irregolare notifica della suddetta cartella di pagamento quale atto prodromico all'intimazione oggi impugnata l'Agenzia delle
Entrate NE non si è costituita in giudizio, non provando stante il suo stato di contumacia nel presente giudizio l'effettiva e regolare notifica.
Il mancato assolvimento di tale onere probatorio, da interpretare anche alla luce della previsione normativa di cui all'art. 7, comma 5 del D.Lgs, 546/92, della regolare notifica degli atti prodromici costituisce vizio di illegittimità della pretesa tributaria che, pertanto, va annullata.
La norma innanzi citata afferma, invero, un principio di diritto alquanto puntuale e chiaro in quanto statuisce che “L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il Giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondono la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni. Spetta, comunque, al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati."
Il principio di diritto di cui alla norma citata si salda con l'altro il principio del corretto procedimento secondo cui la mancata e corretta notifica di una imposizione tributaria, inficia gli atti successivi determinando la nullità degli stessi.
Risulta ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale, in applicazione del principio del rispetto di una sequenza procedimentale, secondo cui l'omissione della notifica di un atto precedente quale la cartella di pagamento e\o l'avviso di accertamento, costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato ( Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sentenza n. 10012 del 15 aprile 2021 ).
In altri termini e in conclusione, la mancata prova della notifica degli atti prodromici– come nel caso a mani – costituisce vizio di legittimità di tale atto che si propaga alla consequenziale ingiunzione di pagamento che viene irrimediabilmente inficiata per nullità derivata ( cfr. Cass. – Cic. Sent. Sez 5, n. 12832/2022).
Alla luce di quanto sopra evidenziato, la Corte ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e statuisce l'annullamento dell'atto impugnato.
Le spese, ex art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Enna, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato per quanto in motivazione. Condanna l'Agenzia delle Entrate NE al pagamento delle spese processuali in favore del procuratore e difensore Avv. Difensore_1
che ha dichiarato di essere antistatario e che si liquidano in complessivi ero 500,00, oltre oneri ed accessori di legge se ed in quanto dovuti. Così deciso in Enna, nella Camera di consiglio del 13 gennaio
2026. Il GIUDICE Giuseppe Capizzi
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 1, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CAPIZZI EP, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 730/2025 depositato il 03/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Enna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259002070707000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259002070707000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: l'avvocato Difensore_1, per il ricorrente, insiste in ricorso e chiede la condanna alle spese.
Resistente/Appellato: Nessuno è presente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso emarginato in epigrafe, Ricorrente_1 , nato a [...] il Data nascita_1 , cod. fisc CF_Ricorrente_1, residente in [...], rappresentato e difeso come in atti, proponeva ricorso contro l''Agenzia delle Entrate-NE, Sede di Enna, C.F. e P.I. P.IVA_1, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Enna, Indirizzo_2, per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 294 2025 90020707 07/000, notificata in data 07/06/2025, relativamente alla 1) cartella di pagamento n. 29420160005930071000 avente ad oggetto tassa automobilistica anno 2012, sanzioni ed interessi di importo pari ad €. 518,73 ed alla 2) cartella di pagamento n. 29420230003233752000 avente ad oggetto tassa automobilistica anno 2020, sanzioni ed interessi di importo pari ad €. 120,46, per l'importo complessivo di €. 639,19.
Parte ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato per i seguenti motivi:
- In via preliminare illegittimità dell'intimazione di pagamento in virtù di sentenza antecedente – Eccezione di giudicato
- Illegittimità dell'intimazione di pagamento disposta in assenza di atti presupposti notificati
- Intervenuta prescrizione
- Illegittimità per mancanza di motivazione dell'atto – violazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000
- Omessa motivazione circa il calcolo degli interessi
- Inesistenza dell'intimazione di pagamento per mancata sottoscrizione e per mancata compilazione della relata di notifica
Nella contumacia dell'Agenzia delle Entrate NE, ritualmente citata in giudizio, il ricorso all'udienza del 13 gennaio 2026 veniva posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione giuridica posta a giudizio di questa Corte ha per oggetto l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 294 2025 90020707 07/000, notificata in data 07/06/2025, relativamente alla cartella di pagamento n. 29420160005930071000 avente ad oggetto tassa automobilistica anno 2012, sanzioni ed interessi di importo pari ad €. 518,73 e alla cartella di pagamento n. 29420230003233752000 avente ad oggetto tassa automobilistica anno 2020, sanzioni ed interessi di importo pari ad €. 120,46, per l'importo complessivo di €. 639,19.
Rileva questo Giudice che per la Cartella di pagamento cartella di pagamento n. 29420160005930071000 avente ad oggetto tassa automobilistica anno 2012, sanzioni ed interessi di importo pari ad €. 518,73, risulta meritevole di accoglimento il primo motivo di ricorso con il quale parte ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'intimazione di pagamento in virtù di sentenza antecedente – Eccezione di giudicato. Ed invero, parte ricorrente ha ampiamente provato che per la cartella di pagamento presupposta di cui al
1) n. 29420160005930071000 inseriti nell'intimazione di pagamento oggi opposta, il sig. Ricorrente_1 aveva già ricevuto in data 01/10/2021 la notificazione di altra intimazione di pagamento (ovverosia la n. n. 294
2021 90002646 56/000) avverso la quale aveva proposto ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria
Provinciale di Enna introduttivo del procedimento n. 86/2022 R.G.R..
A conclusione del predetto procedimento n. 86/2022 R.G.R., la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di
Enna, Sez. n. 1, emetteva in data 10/10/2022 la sentenza n. 738/2022 depositata in data 18/10/2022, c con la quale la Corte accoglieva il ricorso, annullando tale intimazione di pagamento, dichiarando la prescrizione del credito portato anche dalla cartella di pagamento n. 29420160005930071000 presupposta all'intimazione di pagamento anche oggi opposta (cfr. pag. 3 della succitata sentenza.
Tale succitata sentenza n. 738/2022 è stata impugnata dall'Agente della NE e tale appello dell'ADER
è stato rigettato dalla Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia nel consequenziale procedimento n. 2501/2023 R.G.A. con sentenza n. 9713/2024 emessa in data 18/11/2024 e depositata il 27/12/2024, divenuta definitiva l'11/03/2025 in quanto notificata in data 09/01/2025 e non impugnata nel termine breve di 60 giorni.
Pertanto, il giudicato che verrebbe a formarsi in ordine al presente giudizio , sarebbe in aperta violazione del principio del ne bis in idem che trova pacifica applicazione anche nell'ordinamento tributario in forza di un consolidato orientamento giurisprudenziale delle Corti PE (CEDU e CGUE).
Il suddetto principio vieta il doppio giudizio per una identica fattispecie fattuale che, come nel caso a mani
è costituito dalla stessa cartella di pagamento già coperta da giudicato giusta Sentenza n. sentenza n.
738/2022 depositata in data 18/10/2022, , ed è volto a tutelare la libertà individuale, la vis rei iudicatae, quale elemento di pace sociale, nonché l'integrità patrimoniale dell'individuo.
Con riferimento alla presupposta cartella di pagamento n. 29420230003233752000 avente ad oggetto tassa automobilistica anno 2020, sanzioni ed interessi di importo pari ad €. 120,46, per l'importo complessivo di
€. 639,19, risulta assorbente, rispetto agli altri che, pertanto, in applicazione del principio della ragione più liquida non necessitano di autonomo e separato scrutinio (cfr. Cass. Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020; Cass. Civ., ord. n. 363/2019;Cass. Civ., ord. n. 11458/2018; Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass.Civ. n. 9936/2014) quello relativo alla Illegittimità dell'intimazione di pagamento disposta in assenza della prova della notifica di tale cartella di pagamento
Il motivo è fondato e, pertanto, va accolto.
Ed invero, a fronte della puntuale eccezione di parte ricorrente in ordine alla omessa / irregolare notifica della suddetta cartella di pagamento quale atto prodromico all'intimazione oggi impugnata l'Agenzia delle
Entrate NE non si è costituita in giudizio, non provando stante il suo stato di contumacia nel presente giudizio l'effettiva e regolare notifica.
Il mancato assolvimento di tale onere probatorio, da interpretare anche alla luce della previsione normativa di cui all'art. 7, comma 5 del D.Lgs, 546/92, della regolare notifica degli atti prodromici costituisce vizio di illegittimità della pretesa tributaria che, pertanto, va annullata.
La norma innanzi citata afferma, invero, un principio di diritto alquanto puntuale e chiaro in quanto statuisce che “L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il Giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondono la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni. Spetta, comunque, al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati."
Il principio di diritto di cui alla norma citata si salda con l'altro il principio del corretto procedimento secondo cui la mancata e corretta notifica di una imposizione tributaria, inficia gli atti successivi determinando la nullità degli stessi.
Risulta ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale, in applicazione del principio del rispetto di una sequenza procedimentale, secondo cui l'omissione della notifica di un atto precedente quale la cartella di pagamento e\o l'avviso di accertamento, costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato ( Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sentenza n. 10012 del 15 aprile 2021 ).
In altri termini e in conclusione, la mancata prova della notifica degli atti prodromici– come nel caso a mani – costituisce vizio di legittimità di tale atto che si propaga alla consequenziale ingiunzione di pagamento che viene irrimediabilmente inficiata per nullità derivata ( cfr. Cass. – Cic. Sent. Sez 5, n. 12832/2022).
Alla luce di quanto sopra evidenziato, la Corte ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e statuisce l'annullamento dell'atto impugnato.
Le spese, ex art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Enna, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato per quanto in motivazione. Condanna l'Agenzia delle Entrate NE al pagamento delle spese processuali in favore del procuratore e difensore Avv. Difensore_1
che ha dichiarato di essere antistatario e che si liquidano in complessivi ero 500,00, oltre oneri ed accessori di legge se ed in quanto dovuti. Così deciso in Enna, nella Camera di consiglio del 13 gennaio
2026. Il GIUDICE Giuseppe Capizzi