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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/10/2025, n. 4963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4963 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA- I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania I sezione Civile composto dai signori Magistrati
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice est.
Dott. Davide Capizzello Giudice ha emesso la seguente
- SENTENZA nella causa iscritta al n. 3708 / 2020 R.G., promossa
DA
nata a [...] il [...] C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. FRANCESCO VASTA, giusta procura in atti
-
- RICORRENTE -
- CONTRO
, nato a GIARRE (CT) il 08/05/1968 C.F. , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. DANIELA CUTULI, giusta procura in atti
- RESISTENTE -
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: separazione giudiziale.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 23/01/2025 sulle conclusioni precisate come in atti e con assegnazione dei termini ex art. 190 comma 1 c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
(ART. 132 C.P.C.)
Con ricorso depositato il 05/03/2020 adiva il Tribunale chiedendo la Parte_1 separazione dal marito , con cui ha contratto matrimonio in Controparte_1
Misterbianco in data 31.7.1996 (matrimonio trascritto nei registri di detto Comune al n. 22, parte
I, anno 1996); chiedeva inoltre un assegno di mantenimento per sé pari ad euro 400,00 mensili e
1 un assegno di mantenimento, pari ad euro 400,00 mensili, per il figlio maggiorenne non economicamente indipendente, (nato a [...] il [...]). Persona_1
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva , il quale non si Controparte_1 opponeva alla richiesta di separazione, ma formulava domanda di addebito a carico della moglie;
chiedeva il rigetto della domanda di mantenimento per la moglie;
si dichiarava disponibile a versare alla coniuge un assegno pari ad euro 200,00 mensili per il mantenimento del figlio
. Per_1
Nel corso dell'udienza presidenziale la ricorrente chiedeva altresì l'assegnazione della casa familiare (reiterando tale domanda anche in seno alla memoria integrativa).
Con ordinanza ex art. 708 c.p.c. il Presidente, preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati, poneva a carico del l'obbligo di CP_1 versare alla coniuge la somma di euro 150,00 quale contributo al mantenimento di quest'ultima e la somma di euro 250,00 quale contributo al mantenimento del figlio , oltre al 50% Per_1 delle spese straordinarie;
rigettava la richiesta di assegnazione della casa familiare, formulata dalla ricorrente.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti.
Nel precisare le conclusioni, all'udienza del 23.1.2025, il resistente chiedeva la revoca dell'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio , deducendo il peggioramento Per_1 delle proprie condizioni economiche e lo scarso impegno profuso dal figlio nel reperire un'attività lavorativa;
insisteva nella domanda di addebito della separazione alla coniuge e nel rigetto della domanda di mantenimento in favore della moglie;
la ricorrente insisteva nelle domande già spiegate;
la causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 comma 1 c.p.c.
La domanda di separazione merita accoglimento.
L'insuccesso del tentativo di conciliazione e le allegazioni in ordine agli elementi di fatto denotanti la intollerabilità della prosecuzione della convivenza suffragano sufficientemente la fondatezza della domanda.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere e all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Il resistente ha chiesto l'addebito della separazione alla moglie, per violazione del dovere di coabitazione coniugale, deducendo che la ricorrente, nel mese di gennaio 2020, aveva abbandonato improvvisamente la casa coniugale, insieme al figlio , senza alcuna Per_1 spiegazione. La ricorrente ha confermato di aver lasciato la casa coniugale, a seguito di incomprensioni con il marito.
2 Con riguardo alla domanda di addebito va ricordato che la rottura della comunione può derivare dalla violazione, da parte di uno dei due coniugi, dei doveri normalmente discendenti dal matrimonio e cioè fedeltà, assistenza morale e materiale, coabitazione.
In tal caso, su richiesta della parte che vi ha interesse, il giudice può addebitare la separazione all'altro coniuge.
Perché, però, la separazione possa essere addebitata a uno dei coniugi, occorre che la violazione sia anteriore alla proposizione della domanda di separazione e sia in rapporto causale con la fine del rapporto.
Consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, postula che la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi ovvero che sussista un nesso di causalità tra comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza e, pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (cfr. ex multis Cass. n. 40795/2021; Cass. n. 16691/2020; Cass. n. 22291/2024).
In particolare, il volontario allontanamento dal domicilio familiare da parte di uno dei coniugi, ove attuato unilateralmente dal coniuge, cioè senza il consenso dell'altro coniuge, costituisce violazione del dovere matrimoniale di convivenza ed è conseguentemente di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione personale in quanto porta all'impossibilità della convivenza (orientamento consolidato: v. Cass. civ., sez. I, n. 8071/2025; Cass. civ., sez. I, n.
2007/2025; Cass. civ., n. 8/2025).
Nel caso di specie, l'abbandono della casa coniugale da parte della ricorrente risulta incontestato;
a fronte di tale condotta, la ricorrente non ha provato né chiesto di provare la preesistenza di una crisi coniugale già irrimediabilmente in atto, che giustificasse la violazione, da parte sua, del primario obbligo matrimoniale di convivenza (né può a tal fine rilevare la generica deduzione di
“comportamento dispotico” o “rifiuto di assistenza” da parte del resistente), sicchè la separazione va a lei addebitata.
Sulla scorta dell'istruttoria espletata e della documentazione acquisita può pertanto concludersi che la crisi matrimoniale è scaturita dalla violazione dell'obbligo di convivenza coniugale della con conseguente accoglimento della domanda di addebito della separazione Parte_1 formulata dal resistente.
Va conseguentemente rigettata la domanda di assegno di mantenimento, avanzata dalla ricorrente.
3 La ricorrente ha chiesto la corresponsione di un assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne , deducendone la non indipendenza economica;
ha prodotto Per_1 documentazione sanitaria attestante la riduzione della capacità lavorativa del giovane, affetto da ipoacusia bilaterale.
Il resistente, nel precisare le conclusioni, ha chiesto che venisse revocato l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio, obbligo già posto in via provvisoria a proprio carico, dal momento che il figlio, ormai dell'età di 29 anni, non si era attivato nella ricerca di un'attività lavorativa, rifiutando tutte le proposte di occupazione che il padre gli aveva sottoposto.
Instauratosi il contraddittorio sul punto, la ricorrente ha dedotto che il figlio non aveva potuto accettare le proposte di lavoro pervenutegli tramite il padre “per motivi organizzativi del datore di lavoro”.
Dalla documentazione in atti emerge che è affetto da ipoacusia bilaterale, Persona_1 con invalidità pari al 36% (v. verbale sanitario dell'INPS, come in atti) e conseguente riduzione della capacità lavorativa;
tale condizione è compensata, almeno in parte, dall'utilizzo di apparecchi acustici (come dichiarato dalla stessa ricorrente all'udienza presidenziale).
Tanto premesso, il Collegio ritiene che le condizioni di salute di non siano Persona_1 tali da impedirne l'attuale inserimento nel mondo del lavoro e che, in considerazione del tempo trascorso dalla conclusione del percorso scolastico (il figlio ha ormai raggiunto l'età di 29 anni), egli abbia avuto un tempo adeguato a reperire una collocazione lavorativa compatibile con le proprie condizioni fisiche. D'altra parte, la mancanza di impegno del giovane non può trovare giustificazione nelle generiche deduzioni formulate dalla ricorrente in ordine ad imprecisate esigenze organizzative del datore di lavoro, che avrebbero ostacolato l'accettazione delle proposte da parte del figlio, non potendo l'obbligo di mantenimento da parte del padre protrarsi oltre un ragionevole lasso di tempo dalla conclusione degli studi (si veda Cass. civ., n.
23133/2023: “Il figlio di genitori divorziati, che abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso. Tale principio non soffre eccezioni ove il figlio (ultra)maggiorenne non autosufficiente risulti affetto da qualche patologia, ma non tale da integrare la condizione di
4 grave handicap che comporterebbe automaticamente l'obbligo di mantenimento”; cfr. altresìCass. civ. n. 29264/2022; Cass. civ., n. 38366/2021).
Il Collegio ritiene dunque che debba cessare l'obbligo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne , già posto a carico del resistente in via provvisoria, con decorrenza dalla Per_1 sentenza, valendo per il pregresso quanto disposto dal Presidente con l'ordinanza ex art. 708
c.p.c.
Va conseguentemente rigettata la richiesta di assegnazione della casa familiare avanzata dalla ricorrente.
Avuto riguardo alla necessaria pronuncia sullo status, le spese del giudizio vanno compensate per metà, mentre la restante metà segue la soccombenza e va posta a carico della ricorrente.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al N. R.G. 3708/2020, disattesa ogni altra domanda: pronunzia la separazione personale dei coniugi E Parte_1 CP_1
, con addebito a carico di
[...] Parte_1
RIGETTA la domanda di assegno di mantenimento per sè formulata dalla ricorrente.
RIGETTA la domanda di assegno di mantenimento in favore del figlio , Persona_1 formulata dalla ricorrente, con decorrenza dalla sentenza.
RIGETTA la domanda di assegnazione della casa familiare formulata dalla ricorrente.
CONDANNA al pagamento in favore di della metà delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite che liquida nell'intero in euro 3.400,00 oltre spese forfettarie al 15% IVA e CPA come per legge;
compensa la restante metà.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 3/10/2025.
- Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Dott.ssa Sonia Di Gesu
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA- I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania I sezione Civile composto dai signori Magistrati
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice est.
Dott. Davide Capizzello Giudice ha emesso la seguente
- SENTENZA nella causa iscritta al n. 3708 / 2020 R.G., promossa
DA
nata a [...] il [...] C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. FRANCESCO VASTA, giusta procura in atti
-
- RICORRENTE -
- CONTRO
, nato a GIARRE (CT) il 08/05/1968 C.F. , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. DANIELA CUTULI, giusta procura in atti
- RESISTENTE -
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: separazione giudiziale.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 23/01/2025 sulle conclusioni precisate come in atti e con assegnazione dei termini ex art. 190 comma 1 c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
(ART. 132 C.P.C.)
Con ricorso depositato il 05/03/2020 adiva il Tribunale chiedendo la Parte_1 separazione dal marito , con cui ha contratto matrimonio in Controparte_1
Misterbianco in data 31.7.1996 (matrimonio trascritto nei registri di detto Comune al n. 22, parte
I, anno 1996); chiedeva inoltre un assegno di mantenimento per sé pari ad euro 400,00 mensili e
1 un assegno di mantenimento, pari ad euro 400,00 mensili, per il figlio maggiorenne non economicamente indipendente, (nato a [...] il [...]). Persona_1
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva , il quale non si Controparte_1 opponeva alla richiesta di separazione, ma formulava domanda di addebito a carico della moglie;
chiedeva il rigetto della domanda di mantenimento per la moglie;
si dichiarava disponibile a versare alla coniuge un assegno pari ad euro 200,00 mensili per il mantenimento del figlio
. Per_1
Nel corso dell'udienza presidenziale la ricorrente chiedeva altresì l'assegnazione della casa familiare (reiterando tale domanda anche in seno alla memoria integrativa).
Con ordinanza ex art. 708 c.p.c. il Presidente, preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati, poneva a carico del l'obbligo di CP_1 versare alla coniuge la somma di euro 150,00 quale contributo al mantenimento di quest'ultima e la somma di euro 250,00 quale contributo al mantenimento del figlio , oltre al 50% Per_1 delle spese straordinarie;
rigettava la richiesta di assegnazione della casa familiare, formulata dalla ricorrente.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti.
Nel precisare le conclusioni, all'udienza del 23.1.2025, il resistente chiedeva la revoca dell'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio , deducendo il peggioramento Per_1 delle proprie condizioni economiche e lo scarso impegno profuso dal figlio nel reperire un'attività lavorativa;
insisteva nella domanda di addebito della separazione alla coniuge e nel rigetto della domanda di mantenimento in favore della moglie;
la ricorrente insisteva nelle domande già spiegate;
la causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 comma 1 c.p.c.
La domanda di separazione merita accoglimento.
L'insuccesso del tentativo di conciliazione e le allegazioni in ordine agli elementi di fatto denotanti la intollerabilità della prosecuzione della convivenza suffragano sufficientemente la fondatezza della domanda.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere e all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Il resistente ha chiesto l'addebito della separazione alla moglie, per violazione del dovere di coabitazione coniugale, deducendo che la ricorrente, nel mese di gennaio 2020, aveva abbandonato improvvisamente la casa coniugale, insieme al figlio , senza alcuna Per_1 spiegazione. La ricorrente ha confermato di aver lasciato la casa coniugale, a seguito di incomprensioni con il marito.
2 Con riguardo alla domanda di addebito va ricordato che la rottura della comunione può derivare dalla violazione, da parte di uno dei due coniugi, dei doveri normalmente discendenti dal matrimonio e cioè fedeltà, assistenza morale e materiale, coabitazione.
In tal caso, su richiesta della parte che vi ha interesse, il giudice può addebitare la separazione all'altro coniuge.
Perché, però, la separazione possa essere addebitata a uno dei coniugi, occorre che la violazione sia anteriore alla proposizione della domanda di separazione e sia in rapporto causale con la fine del rapporto.
Consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, postula che la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi ovvero che sussista un nesso di causalità tra comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza e, pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (cfr. ex multis Cass. n. 40795/2021; Cass. n. 16691/2020; Cass. n. 22291/2024).
In particolare, il volontario allontanamento dal domicilio familiare da parte di uno dei coniugi, ove attuato unilateralmente dal coniuge, cioè senza il consenso dell'altro coniuge, costituisce violazione del dovere matrimoniale di convivenza ed è conseguentemente di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione personale in quanto porta all'impossibilità della convivenza (orientamento consolidato: v. Cass. civ., sez. I, n. 8071/2025; Cass. civ., sez. I, n.
2007/2025; Cass. civ., n. 8/2025).
Nel caso di specie, l'abbandono della casa coniugale da parte della ricorrente risulta incontestato;
a fronte di tale condotta, la ricorrente non ha provato né chiesto di provare la preesistenza di una crisi coniugale già irrimediabilmente in atto, che giustificasse la violazione, da parte sua, del primario obbligo matrimoniale di convivenza (né può a tal fine rilevare la generica deduzione di
“comportamento dispotico” o “rifiuto di assistenza” da parte del resistente), sicchè la separazione va a lei addebitata.
Sulla scorta dell'istruttoria espletata e della documentazione acquisita può pertanto concludersi che la crisi matrimoniale è scaturita dalla violazione dell'obbligo di convivenza coniugale della con conseguente accoglimento della domanda di addebito della separazione Parte_1 formulata dal resistente.
Va conseguentemente rigettata la domanda di assegno di mantenimento, avanzata dalla ricorrente.
3 La ricorrente ha chiesto la corresponsione di un assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne , deducendone la non indipendenza economica;
ha prodotto Per_1 documentazione sanitaria attestante la riduzione della capacità lavorativa del giovane, affetto da ipoacusia bilaterale.
Il resistente, nel precisare le conclusioni, ha chiesto che venisse revocato l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio, obbligo già posto in via provvisoria a proprio carico, dal momento che il figlio, ormai dell'età di 29 anni, non si era attivato nella ricerca di un'attività lavorativa, rifiutando tutte le proposte di occupazione che il padre gli aveva sottoposto.
Instauratosi il contraddittorio sul punto, la ricorrente ha dedotto che il figlio non aveva potuto accettare le proposte di lavoro pervenutegli tramite il padre “per motivi organizzativi del datore di lavoro”.
Dalla documentazione in atti emerge che è affetto da ipoacusia bilaterale, Persona_1 con invalidità pari al 36% (v. verbale sanitario dell'INPS, come in atti) e conseguente riduzione della capacità lavorativa;
tale condizione è compensata, almeno in parte, dall'utilizzo di apparecchi acustici (come dichiarato dalla stessa ricorrente all'udienza presidenziale).
Tanto premesso, il Collegio ritiene che le condizioni di salute di non siano Persona_1 tali da impedirne l'attuale inserimento nel mondo del lavoro e che, in considerazione del tempo trascorso dalla conclusione del percorso scolastico (il figlio ha ormai raggiunto l'età di 29 anni), egli abbia avuto un tempo adeguato a reperire una collocazione lavorativa compatibile con le proprie condizioni fisiche. D'altra parte, la mancanza di impegno del giovane non può trovare giustificazione nelle generiche deduzioni formulate dalla ricorrente in ordine ad imprecisate esigenze organizzative del datore di lavoro, che avrebbero ostacolato l'accettazione delle proposte da parte del figlio, non potendo l'obbligo di mantenimento da parte del padre protrarsi oltre un ragionevole lasso di tempo dalla conclusione degli studi (si veda Cass. civ., n.
23133/2023: “Il figlio di genitori divorziati, che abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso. Tale principio non soffre eccezioni ove il figlio (ultra)maggiorenne non autosufficiente risulti affetto da qualche patologia, ma non tale da integrare la condizione di
4 grave handicap che comporterebbe automaticamente l'obbligo di mantenimento”; cfr. altresìCass. civ. n. 29264/2022; Cass. civ., n. 38366/2021).
Il Collegio ritiene dunque che debba cessare l'obbligo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne , già posto a carico del resistente in via provvisoria, con decorrenza dalla Per_1 sentenza, valendo per il pregresso quanto disposto dal Presidente con l'ordinanza ex art. 708
c.p.c.
Va conseguentemente rigettata la richiesta di assegnazione della casa familiare avanzata dalla ricorrente.
Avuto riguardo alla necessaria pronuncia sullo status, le spese del giudizio vanno compensate per metà, mentre la restante metà segue la soccombenza e va posta a carico della ricorrente.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al N. R.G. 3708/2020, disattesa ogni altra domanda: pronunzia la separazione personale dei coniugi E Parte_1 CP_1
, con addebito a carico di
[...] Parte_1
RIGETTA la domanda di assegno di mantenimento per sè formulata dalla ricorrente.
RIGETTA la domanda di assegno di mantenimento in favore del figlio , Persona_1 formulata dalla ricorrente, con decorrenza dalla sentenza.
RIGETTA la domanda di assegnazione della casa familiare formulata dalla ricorrente.
CONDANNA al pagamento in favore di della metà delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite che liquida nell'intero in euro 3.400,00 oltre spese forfettarie al 15% IVA e CPA come per legge;
compensa la restante metà.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 3/10/2025.
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Dott.ssa Venera Condorelli Dott.ssa Sonia Di Gesu
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