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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. X, sentenza 23/02/2026, n. 1176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1176 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1176/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 10, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
COTTA ANTONELLA, Presidente
OR RO, OR
LORETO RITA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1061/2024 depositato il 01/03/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ricorrente_1 1 - Via Ippolito Nievo, 36 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10242/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
30 e pubblicata il 31/07/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2018003DI0000216760001 REGISTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 381/2026 depositato il
26/01/2026 Richieste delle parti:
le parti si riportano agli atti prodotti chiedendone accoglimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello contro la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma n. 10242/30/23, che aveva accolto il ricorso proposto dalla Banca Credito Cooperativo -
Gestione crediti Società per la gestione dei crediti s.p.a. avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro n. 2018/03/DI/00021676/001 sul decreto ingiuntivo n. 21676/2018 emesso dal Tribunale Civile di
Roma in data 24/09/19, a favore della società ricorrente in qualità di mandataria con rappresentanza.
A fondamento del gravame, l'appellante ha dedotto: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 57, primo comma, del d.P.R. n. 131 del 1986, laddove pone l'imposta di registro in via solidale, tra l'altro, a carico dei soggetti che hanno richiesto i provvedimenti di cui all'art. 633 c.p.c., e dunque i decreti ingiuntivi di pagamento, sottolineando che, peraltro, nella giurisprudenza di legittimità si è più volte affermato che, nell'ipotesi di litisconsorzio facoltativo, non vi è violazione del principio della capacità contributiva se l'imposta di registro
è posta solidalmente a carico anche di un soggetto estraneo al rapporto sostanziale;
2) violazione e falsa applicazione degli artt. 1704 e 1388 cc. e dell'art. 77 c.p.c., poiché, pur nel caso di mandato con rappresentanza, dette norme non consentono di ritenere opponibile il mandato nei confronti di terzi non contraenti.
Si è costituita la società appellata chiedendo il rigetto dell'impugnazione in virtù della circostanza che gli effetti del mandato con rappresentanza si producono direttamente nella sfera giuridica del mandatario.
La stessa società convenuta ha depositato, inoltre, memorie illustrative insistendo nelle proprie conclusioni.
Il giudizio è stato deciso all'udienza del 26 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non può trovare accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
La S.C., infatti, ha da tempo riconosciuto che il contenuto del mandato con rappresentanza può ricomprendere anche atti giuridici di carattere non negoziale, i cui effetti si riversano direttamente nella sfera giuridica del mandante e sono ad esso immediatamente riferibili (Cass., sez. trib., 6 giugno 2012, n.
9112).
Ne deriva che, avendo rilevanza il mandato con rappresentanza anche sul piano processuale, non può ritenersi, come ha correttamente posto in rilievo la pronuncia impugnata, che l'imposta di registro debba essere posta a carico anche del mandatario, operando la regola della solidarietà tra il mandante e l'altra parte processuale.
E, invero, la stessa Corte di cassazione ha più volte puntualizzato che l'obbligazione solidale prevista dall'art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986 per il pagamento dell'imposta dovuta in relazione ad una sentenza emessa in un giudizio con pluralità di parti, non grava, quando si tratti di litisconsorzio facoltativo, sui soggetti che non siano parti del rapporto sostanziale oggetto del giudizio, assumendo rilievo non la sentenza in quanto tale, ma il rapporto racchiuso in essa, quale indice di capacità contributiva, al che consegue che il presupposto della solidarietà non può essere individuato nella mera situazione processuale del soggetto che, pur avendo partecipato al giudizio, sia rimasto totalmente estraneo al rapporto considerato nella sentenza (cfr. Cass. 8 ottobre 2014, n. 21134; analogamente si è espressa Cass. 5 dicembre 2014, n. 25790, secondo cui, ai fini dell'imposta di registro, occorre avere riguardo al rapporto sostanziale, in quanto è esso ad essere l'indice della capacità contributiva colpita dall'imposta), dovendosi invece avere riguardo esclusivamente, ai fini della verifica della debenza o meno dell'imposta, pur nascente da una sentenza, alla situazione sostanziale che ha dato causa alla sentenza registrata. In caso di litisconsorzio facoltativo, infatti, pur nell'identità delle questioni, ben può permanere l'autonomia dei rispettivi titoli, dei rapporti giuridici, delle singole causae petendi e dei singoli petita, con la conseguenza che le cause, per loro natura scindibili, restano distinte (cfr.
Cass. 14 dicembre 2015, n. 25178; in termini anche Cass., n. 16891 del 2009; n. 16745 del 2010; n. 14112 del 2010; n. 4805 del 2011; n. 1710 del 2018). Di talché, se l'imposta non colpisce la sentenza in quanto tale, ma il rapporto in esso racchiuso, quale indice di capacità contributiva, ed il presupposto della solidarietà non può essere individuato nella mera situazione processuale del soggetto che, pur avendo partecipato al giudizio, sia rimasto totalmente estraneo al rapporto considerato nella sentenza (Cass. 29 luglio 2021, n.
21738; Cass. 31 luglio 2007, n. 16917).
L'assenza di giurisprudenza di legittimità sulla specifica questione esaminata fa peraltro sussistere gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e compensa le spese.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 26/01/2026
Il Presidente Il Giudice Estensore
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 10, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
COTTA ANTONELLA, Presidente
OR RO, OR
LORETO RITA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1061/2024 depositato il 01/03/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ricorrente_1 1 - Via Ippolito Nievo, 36 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10242/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
30 e pubblicata il 31/07/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2018003DI0000216760001 REGISTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 381/2026 depositato il
26/01/2026 Richieste delle parti:
le parti si riportano agli atti prodotti chiedendone accoglimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello contro la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma n. 10242/30/23, che aveva accolto il ricorso proposto dalla Banca Credito Cooperativo -
Gestione crediti Società per la gestione dei crediti s.p.a. avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro n. 2018/03/DI/00021676/001 sul decreto ingiuntivo n. 21676/2018 emesso dal Tribunale Civile di
Roma in data 24/09/19, a favore della società ricorrente in qualità di mandataria con rappresentanza.
A fondamento del gravame, l'appellante ha dedotto: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 57, primo comma, del d.P.R. n. 131 del 1986, laddove pone l'imposta di registro in via solidale, tra l'altro, a carico dei soggetti che hanno richiesto i provvedimenti di cui all'art. 633 c.p.c., e dunque i decreti ingiuntivi di pagamento, sottolineando che, peraltro, nella giurisprudenza di legittimità si è più volte affermato che, nell'ipotesi di litisconsorzio facoltativo, non vi è violazione del principio della capacità contributiva se l'imposta di registro
è posta solidalmente a carico anche di un soggetto estraneo al rapporto sostanziale;
2) violazione e falsa applicazione degli artt. 1704 e 1388 cc. e dell'art. 77 c.p.c., poiché, pur nel caso di mandato con rappresentanza, dette norme non consentono di ritenere opponibile il mandato nei confronti di terzi non contraenti.
Si è costituita la società appellata chiedendo il rigetto dell'impugnazione in virtù della circostanza che gli effetti del mandato con rappresentanza si producono direttamente nella sfera giuridica del mandatario.
La stessa società convenuta ha depositato, inoltre, memorie illustrative insistendo nelle proprie conclusioni.
Il giudizio è stato deciso all'udienza del 26 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non può trovare accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
La S.C., infatti, ha da tempo riconosciuto che il contenuto del mandato con rappresentanza può ricomprendere anche atti giuridici di carattere non negoziale, i cui effetti si riversano direttamente nella sfera giuridica del mandante e sono ad esso immediatamente riferibili (Cass., sez. trib., 6 giugno 2012, n.
9112).
Ne deriva che, avendo rilevanza il mandato con rappresentanza anche sul piano processuale, non può ritenersi, come ha correttamente posto in rilievo la pronuncia impugnata, che l'imposta di registro debba essere posta a carico anche del mandatario, operando la regola della solidarietà tra il mandante e l'altra parte processuale.
E, invero, la stessa Corte di cassazione ha più volte puntualizzato che l'obbligazione solidale prevista dall'art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986 per il pagamento dell'imposta dovuta in relazione ad una sentenza emessa in un giudizio con pluralità di parti, non grava, quando si tratti di litisconsorzio facoltativo, sui soggetti che non siano parti del rapporto sostanziale oggetto del giudizio, assumendo rilievo non la sentenza in quanto tale, ma il rapporto racchiuso in essa, quale indice di capacità contributiva, al che consegue che il presupposto della solidarietà non può essere individuato nella mera situazione processuale del soggetto che, pur avendo partecipato al giudizio, sia rimasto totalmente estraneo al rapporto considerato nella sentenza (cfr. Cass. 8 ottobre 2014, n. 21134; analogamente si è espressa Cass. 5 dicembre 2014, n. 25790, secondo cui, ai fini dell'imposta di registro, occorre avere riguardo al rapporto sostanziale, in quanto è esso ad essere l'indice della capacità contributiva colpita dall'imposta), dovendosi invece avere riguardo esclusivamente, ai fini della verifica della debenza o meno dell'imposta, pur nascente da una sentenza, alla situazione sostanziale che ha dato causa alla sentenza registrata. In caso di litisconsorzio facoltativo, infatti, pur nell'identità delle questioni, ben può permanere l'autonomia dei rispettivi titoli, dei rapporti giuridici, delle singole causae petendi e dei singoli petita, con la conseguenza che le cause, per loro natura scindibili, restano distinte (cfr.
Cass. 14 dicembre 2015, n. 25178; in termini anche Cass., n. 16891 del 2009; n. 16745 del 2010; n. 14112 del 2010; n. 4805 del 2011; n. 1710 del 2018). Di talché, se l'imposta non colpisce la sentenza in quanto tale, ma il rapporto in esso racchiuso, quale indice di capacità contributiva, ed il presupposto della solidarietà non può essere individuato nella mera situazione processuale del soggetto che, pur avendo partecipato al giudizio, sia rimasto totalmente estraneo al rapporto considerato nella sentenza (Cass. 29 luglio 2021, n.
21738; Cass. 31 luglio 2007, n. 16917).
L'assenza di giurisprudenza di legittimità sulla specifica questione esaminata fa peraltro sussistere gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e compensa le spese.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 26/01/2026
Il Presidente Il Giudice Estensore