Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 17/06/2025, n. 831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 831 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 00831/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01383/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1383 del 2024, proposto da
SE RA, rappresentato e difeso dagli avvocati Michela Sauro e Marzia Cuoco, per mandato allegato al ricorso, con indicazione di domicilio digitale come da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, non costituito in giudizio;
per l'esecuzione
del giudicato civile di cui alla formatosi sulla sentenza n. 1656 del 23 maggio 2024 del Tribunale di Foggia – Sezione lavoro, passata in giudicato il 25 giugno 2024, come da attestazione del funzionario giudiziario presso il medesimo ufficio giudiziario, avente ad oggetto il riconoscimento della carta del docente, con istanza di nomina di commissario ad acta
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2025 il dott. Leonardo Spagnoletti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato a mezzo di posta elettronica certificata il 14 novembre 2024 e in pari data depositato, SE RA ha chiesto l’esecuzione del giudicato civile di cui alla sentenza del Tribunale di Foggia – Sezione Lavoro del Lavoro n. 1656 del 23 maggio 2024, non appellata e definitivamente passata in giudicato il 25 giugno 2024 come da attestazione resa dal funzionario giudiziario della Sezione Lavoro del predetto Tribunale.
L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
All’udienza camerale del 30 aprile 2025, preso atto della richiesta di passaggio in decisione sugli scritti, il ricorso è stato riservato per la decisione.
Il ricorso in epigrafe è fondato e deve essere accolto nei sensi di seguito indicati,
A fronte del giudicato, non risulta agli atti di causa l’avvenuto adempimento delle obbligazioni scaturite dal predetto titolo giudiziale.
Deve, pertanto, ordinarsi all’Amministrazione intimata, nel persistente inadempimento della stessa, di dare integrale esecuzione, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, o dalla sua notifica a cura di parte, se anteriore, alla sentenza di cui in epigrafe, provvedendo al pagamento di tutte le somme ivi indicate in favore di parte ricorrente.
La richiesta nomina del Commissario ad acta viene riservata all’eventualità che, dopo il termine previsto, si protragga l’inadempimento: tanto in considerazione del comportamento esecutivo rilevato, dopo l’adozione della sentenza di ottemperanza in omologhe cause, in cui il ritardo è stato determinato da mere carenze di organico dell’Amministrazione.
Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, seguono la soccombenza.
Da ultimo, si dispone che copia della presente sentenza sia inviata alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti per le valutazioni di competenza, con adempimenti a carico della Segreteria.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina all’Amministrazione intimata di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 500 (cinquecento,00), oltre accessori come per legge, in favore di parte ricorrente e, per essa, dei difensori costituiti, in solido, per loro dichiarazione antistatari.
Dispone che copia della presente sentenza sia inviata alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti per le valutazioni di competenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Spagnoletti, Presidente, Estensore
Alfredo SE Allegretta, Consigliere
Maria Luisa Rotondano, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Leonardo Spagnoletti |
IL SEGRETARIO