Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 16/04/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1336 /2020 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
E' presente per parte ricorrente l'Avv. Vommaro, il quale si riporta al ricorso introduttivo e alle note riportate in atti del 2.12.22 nonché ai verbali di causa nonché alle note in sostituzione della precedente udienza;
insiste nell'accoglimento del ricorso, attesa la fondatezza dei sottesi motivi e delle formulate eccezioni;
E' presente per parte resistente l'Avv. Antonella Coscarella, la quale si riporta preliminarmente alle memoria di costituzione, agli atti di causa e alle sentenze riportate;
chiede il rigetto del ricorso;
Il Giudice
decide la controversia, pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, su pagina separata.
Paola 16/04/2025 il Giudice
Dott. Maurizio Ruggiero
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1336/2020 R.G., avente ad oggetto: altre controversie di diritto amministrativo
TRA
(c.f. e Parte_1 C.F._1 [...]
(c.f. ) in persona del Sindaco p.t., rappresentati e Parte_2 P.IVA_1 difesi dall'avv. Luciano Vincenzo Vommaro ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in
Fiumefreddo Bruzio (CS), Via Nazionale n. 30, in forza di procure allegate su fogli separati in calce al ricorso in opposizione
OPPONENTE
E
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Coscarella ed elettivamente domiciliata in Catanzaro, viale Europa, loc. Germaneto, presso la Cittadella Regionale, in forza di decreto dirigenziale di nomina e di procura generale alle liti allegata con separato atto alla comparsa di risposta
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da verbale dell'odierna udienza, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.11.20 il sig. , già Sindaco p.t. del Parte_1
, quale trasgressore, ed il , quale Parte_2 Parte_2
obbligato in solido, proponevano opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione Prot. Gen. SIAR n°
0325081 del 9.10.20, notificata a mezzo posta, in data 19.10.21, al sig. e, in data 20.5.21, Parte_1 all'ente comunale, con la quale la Parte_3 , ingiungeva loro il pagamento della somma di € 6.000,00, oltre ad € 15,90 per spese di notifica,
[...]
per un totale complessivo di € 6.015,90 a titolo di sanzione amministrativa per una presunta violazione dell'art. 124, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006.
La predetta ordinanza ingiunzione veniva emessa in base al processo verbale di accertamento n.
10/2015 redatto in data 29.5.15, dal MIT (Ufficio Circondariale Marittimo di Cetraro) nei confronti del sig. , in qualità di Sindaco p.t. del e di Parte_1 Controparte_2
detto Comune quale obbligato in solido, per la violazione dell'art. 124, c. 1, del D.lgs. n. 152/2006, sanzionata dall'art. 133, comma 2, dello stesso decreto “per lo scarico delle acque reflue urbane proveniente dall'impianto di depurazione sito nel Comune di nella località Parte_2
“Santa Chiara”, le cui acque confluiscono nel torrente Vardano, in assenza della prescritta autorizzazione allo scarico”.
A fondamento del proposto ricorso, gli opponenti deducevano: l'infondatezza dell'ordinanza ingiunzione impugnata per sussistenza di regolare autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane provenienti dall'impianto di depurazione consortile Fiumefreddo Bruzio – Longobardi, argomentando che i ricorrenti giammai sarebbero incorsi nella contestata violazione, in quanto il era in possesso di autorizzazione provvisoria allo scarico delle acque reflue Parte_2
urbane provenienti dal predetto impianto di depurazione, rilasciata dal Commissario di Governo
Delegato per l'emergenza ambientale nel territorio della , con ordinanza n. 3611 del Controparte_1
18.7.05. All'uopo gli opponenti evidenziavano che detto impianto di depurazione, per come risultava dalla documentazione prodotta in atti (tra cui l'Ordinanza n. 855/1999 del Commissario Delegato per l'emergenza ambientale , verbale di sopralluogo del 5.6.02, approvazione perizia di Controparte_1
[... variante del 2003, verbale di riunione del 20.10.05), era un depuratore consortile dei Comuni
e Longobardi, realizzato dal Commissario Delegato per l'emergenza (O.P.C.M. Parte_2
n. 2696 del 21.10.97 e smi.) tramite la . La progettazione Parte_4 dell'impianto era stata approvata con ordinanza commissariale n. 1272 del 21.2.01 (giusta attestazione, Prot. n. 5987 del 17.11.20, rilasciata dal Responsabile del Settore Tecnico – Lavori
Pubblici Manutentivo ed Ambiente del di ) e la gestione del depuratore, fino al Pt_2 Parte_2
suo avviamento tecnico, era stata successivamente affidata, con ordinanza commissariale n. 3564 del
30.6.05 alla (ora alla quale, con verbale di Controparte_3 Controparte_4
consegna del 20.10.05 era stato affidato pure il servizio integrato di conduzione, manutenzione, controllo e custodia dello stesso impianto, fino al collaudo delle opere, ponendo i costi del servizio di gestione a carico dei due suddetti Comuni. Il medesimo Commissario, come innanzi detto, aveva rilasciato l'autorizzazione provvisoria allo scarico di detto impianto di depurazione, n. 3611/2005, disponendo al punto 3 della stessa la validità allo scarico delle acque nel torrente Vardano fino al raggiungimento degli obiettivi di cui all'O.P.C.M. n. 2984 del 31.5.99, obiettivi che non venivano raggiunti, anche perché il depuratore consortile non era ancora stato collaudato e, pertanto, mai consegnato definitivamente al pertanto, la citata autorizzazione provvisoria doveva ritenersi Pt_2 valida anche al momento dell'accertamento dell'asserita violazione, con la evidente infondatezza dell'impugnata ordinanza ingiunzione.
I ricorrenti eccepivano, inoltre, l'insussistenza della contestata violazione e comunque la non imputabilità della stessa ai medesimi, i quali si erano sempre attivati per l'ottenimento dell'autorizzazione definitiva, come dimostrava la nota prot. n. 3513 del 2.8.04 (allegata al ricorso) con la quale avevano richiesto alla di SE l'autorizzazione allo scarico del nuovo CP_5
impianto di depurazione consortile, ma la stessa, nonostante i reiterati solleciti, non era stata ancora rilasciata a causa di diverse problematiche, evincibili peraltro dai verbali di conferenza dei servizi prodotti in atti, e non imputabili ai medesimi. In particolare, i ricorrenti evidenziavano che non era stato possibile trasmettere la documentazione integrativa richiesta dalla di SE (copia CP_5 del Progetto Esecutivo e successive varianti, documentazione e atti autorizzativi dell'impianto) ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo scarico in quanto tale documentazione non era in possesso del bensì della Comunità Montana del e della Pt_2 Parte_4 Controparte_1
Inoltre, il depuratore, ubicato in zona a rischio PAI R4 ed in area demaniale, non era mai stato collaudato e, dunque, non era stato mai definitivamente consegnato al ricorrente. In ogni Pt_2
caso, la presentazione della richiesta di autorizzazione definitiva allo scarico escludeva a parere degli stessi la violazione ai sensi del comma 8, dell'art. 124, d.lgs. 152/2006 a norma del quale, per non incorrere in violazione, sarebbe sufficiente la sola presentazione della domanda di rinnovo e non l'effettivo rilascio della stessa. Da ultimo, i ricorrenti eccepivano l'illegittimità ed invalidità dell'ordinanza ingiunzione impugnata in quanto emessa oltre il termine quinquennale previsto dall'art. 28 della legge n. 689/1981, in base al quale il diritto alla riscossione delle somme dovute si prescrive nel termine di cinque anni, decorrente dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
In ragione di tanto, i ricorrenti domandavano: in via preliminare, ordinarsi la sospensione immediata dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione impugnata;
nel merito, accogliersi l'opposizione e, per l'effetto, annullarsi l'ordinanza ingiunzione impugnata e conseguentemente dichiararsi la non tenutezza dei ricorrenti al pagamento delle somme nella stessa indicate;
con vittoria di spese e competenze di causa.
Con memoria di costituzione e risposta, tardivamente depositata in data 10.1.21, si costituiva la
, in persona del l.r.p.t., la quale chiedeva: preliminarmente, rigettarsi la richiesta di Controparte_1 sospensione dell'esecuzione dell'impugnata ordinanza non sussistendone i presupposti di fatto e di diritto;
nel merito, rigettarsi la richiesta di annullamento dell'ordinanza di ingiunzione emessa dalla - confermandone la piena validità; con Parte_5
vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contraddittorio, rigettata l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato formulata da parte opponente, istruita la causa mediante l'escussione dei testi indicati da parte ricorrente, all'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa con la presente sentenza.
Innanzitutto, si rileva che l'art. 6 del d.lgs. n. 150/2011 prevede, al comma 1, che “le controversie previste dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono regolate dal rito del lavoro” e al comma 6, che “il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale”.
Ebbene, nel caso di specie, l'ordinanza ingiunzione è stata notificata, al sig. in Parte_1
data 19.10.20, giusto quanto evincibile dall'avviso di ricevimento in atti e al Parte_2
, in data 20.10.20, come da data di protocollazione ivi indicata.
[...]
Ne consegue che, depositato il ricorso in data 17.11.20, lo stesso è tempestivo.
Ciò chiarito, tenuto conto delle deduzioni difensive delle parti e del compendio probatorio in atti,
l'opposizione è fondata e, come tale, meritevole di accoglimento.
Innanzitutto, meritevole di accoglimento è l'eccezione di parte opponente circa l'intervenuta prescrizione del diritto dell'ente alla riscossione della sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 28 della legge n. 689/81, in ragione dell'avvenuto decorso del relativo termine quinquennale.
Invero, ai sensi dell'art. 28 legge n. 689/1981, il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla stessa legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione e la prescrizione inizia a decorrere dal giorno della violazione amministrativa.
Tuttavia, allorché l'illecito, come nella fattispecie in esame, ha carattere permanente, la prescrizione inizia a decorrere solo dalla cessazione della permanenza.
In merito, la Suprema Corte, con la sentenza n. 27975 del 23.9.22, ha statuito che “in materia di sanzioni amministrative, in caso di illeciti a carattere permanente (come nella specie, quello previsto dall'art. 124 D.lgs. n. 152 del 2006, per gli impianti di trattamento dei reflui urbani privi del prescritto provvedimento autorizzativo provinciale), la cessazione della permanenza coincide con la data dell'accertamento e non con quella dell'irrogazione della sanzione” (cfr. Cass. Civ. Sez. 2,
Sentenza n. 27975 del 23.9.22).
La sopra citata sentenza ha chiarito che: “… la tesi giuridica, alla cui stregua, in materia di illeciti amministrativi permanenti, la cessazione della permanenza coinciderebbe con la data dell'irrogazione della sanzione, pur supportata da taluni precedenti di questa Corte (Cass. 204/85, ancora seguito da Cass. 147/07), non può trovare seguito;
la più recente giurisprudenza di questa Sezione ha, infatti, persuasivamente affermato che la cessazione della permanenza coincide non con la data dell'irrogazione della sanzione ma con quella dell'accertamento (Cass. n. 18592/12: «Con riguardo a sanzione amministrativa irrogata per un illecito a carattere permanente, quale quello di escavazione abusiva di cava, è irrilevante, ai fini della sua individuazione sotto il profilo temporale,
l'indicazione specifica dei giorni in cui è stata realizzata la condotta illecita, essendo necessaria e sufficiente l'indicazione del momento di cessazione della permanenza, cui è equiparato, nel caso in cui non vi sia la prova di tale cessazione, quello dell'accertamento della violazione”.
In applicazione dei suddetti principi al caso di specie, deve ritenersi che l'esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'ente opposto è intervenuto quando il termine prescrizionale era già maturato. Infatti, è pacifico che l'Ufficio Circondariale Marittimo di Cetraro, a seguito di un controllo effettuato presso l'impianto di depurazione consortile dei – Parte_6
Longobardi, avvenuto in data 13.5.15, redigeva il processo verbale n. 10/15 del 29.5.15, nel quale si contestava al Sig. , in qualità di trasgressore, e al Parte_1 [...]
, quale obbligato in solido, la violazione dell'art. 124 del D.lgs. 152/06, Parte_2 sanzionato dall'art. 133, comma 2, dello stesso decreto per “effettuazione di scarico di acque reflue urbane provenienti dall'impianto comunale sito nel Comune , in località Santa Parte_2
Chiara, nel corpo idrico ricettore denominato Torrente Vardano, in assenza della prescritta autorizzazione rilasciata dalla Provincia di SE”.
Il predetto verbale di accertamento di infrazione amministrativa veniva notificato ai ricorrenti, nelle rispettive qualità, in data 7.8.2015, giusto quanto evincibile dagli avvisi di ricevimento prodotti dalla
. Controparte_1
Altrettanto pacifico è che l'ordinanza ingiunzione prot. N. 325081/SIAR del 9.10.20, emessa dalla
, veniva notificata, rispettivamente, Controparte_6
al sig. in data 19.10.20 ed al , in data 20.10.20 e, Parte_1 Parte_2
dunque, ben oltre il predetto termine prescrizionale di cinque anni.
Occorre rilevare, infatti, che l'art. 28 della l. n. 689/1981 rinvia alle disposizioni del Codice civile, ossia agli artt. 2943 e 2945 c.c., per la disciplina degli eventi interruttivi della prescrizione.
L'art. 2943 c.c., comma 4, stabilisce, per quanto interessa in questa sede, che “la prescrizione è interrotta da ogni atto che valga a costituire in mora il debitore”, venendo così in rilievo, in quanto idonei ad interrompere la prescrizione, il verbale di contestazione, con il quale si dà atto che è stata rilevata l'infrazione del precetto, l'atto di notificazione del verbale di accertamento della violazione, infine, la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione.
Sul punto la Corte di Cassazione ha chiarito che il verbale di accertamento, ritualmente notificato, non persegue solo lo scopo di rendere il trasgressore edotto della violazione, ma anche quello di richiedergli il pagamento della sanzione e vale perciò a costituirlo in mora;
né costituisce un ostacolo la circostanza che essa non possegga le caratteristiche di contenuto e di forma richieste dall'art. 1219
c.c. (Cass. civ., n. 4201/1999; Cass. civ., n. 7650/1996; Cass. civ., n. 617/1998; Cass. civ., n.
5230/1995; Cass. civ., n. 4238/1994).
Secondo la Corte di Cassazione l'effetto interruttivo dell'atto di contestazione ha carattere istantaneo e non continuativo, pertanto, dalla notifica inizia a decorrere un nuovo termine quinquennale (Cass. civ., sez. I, n. 7600/1993).
Venendo al caso di specie, l'ordinanza ingiunzione impugnata, come sopra detto, è stata notificata al sig. , in data 19.10.20 e al Comune ricorrente in data 20.10.20 e, Parte_1
conseguentemente, in assenza di ulteriori atti interruttivi, ben oltre il termine quinquennale decorrente dalla notifica del verbale di accertamento della sanzione amministrativa n. 10/15, avvenuta in data
7.8.15 come da ricevute di consegna allegate dalla parte opposta.
Alla luce delle superiori considerazioni deve, pertanto, dichiararsi l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione impugnata, per decorrenza del termine prescrizionale previsto dalla legge.
Comunque, deve rilevarsi che l'opposizione è meritevole di accoglimento anche sotto il profilo dell'infondatezza nel merito dell'ordinanza ingiunzione impugnata, non avendo provveduto l'ente opposto a fornire adeguata dimostrazione degli elementi (contestati dalla controparte) costitutivi della pretesa azionata con il suddetto provvedimento. In proposito, infatti, occorre ricordare che, con l'opposizione ad un'ordinanza ingiunzione con cui è stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria, viene introdotto un giudizio ordinario volto ad accertare la fondatezza della pretesa vantata con il medesimo provvedimento, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto vengono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente, dall'amministrazione opposta e dall'opponente. Sicché, spetta all'autorità che ha emesso l'ordinanza ingiunzione dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa punitiva, mentre compete all'opponente provare la sussistenza di eventuali fatti impeditivi o estintivi della medesima pretesa (cfr., in questo senso, tra le altre, Cass. civ. sez. del 3.03.2011 n. 5122).
Dunque, ciò posto, va rilevato che, nel caso di specie, i ricorrenti, a sostegno della propria tesi, hanno contestato la legittimità dell'ordinanza ingiunzione emessa nei loro confronti (rispettivamente, quale trasgressore e obbligato in solido) adducendo, tra l'altro, l'assenza di una loro responsabilità in ordine ai fatti contestati. Considerato, infatti, che con la predetta ordinanza è stata contestata la violazione dell'art. 124, comma 1, del d.lgs. n. 152/06 (atteso lo scarico di acque reflue in assenza di autorizzazione), gli opponenti hanno rilevato che l'impianto di depurazione utilizzato per lo scarico, era stato realizzato dal Commissario Delegato per l'emergenza giusta O.P.C.M. n. 2696 del 21.10.97 tramite la e che la progettazione dell'impianto era stata Parte_4 Parte_4 approvata con ordinanza commissariale n. 1272 del 21.2.01, producendo in atti, la relativa documentazione.
È stata prodotta, altresì, l'autorizzazione provvisoria n. 3611 del 18.7.05, con la quale il Commissario delegato autorizzava in via provvisoria lo scarico dell'impianto di depurazione ubicato in Località S.
Chiara, nel Torrente Vardano, dello stesso Comune di , prevedendo, Parte_2
espressamente, al punto 3 “Che la presente autorizzazione provvisoria allo scarico è valida fino al raggiungimento degli obbiettivi di cui all'O.P.CM, n° 2984 del 31/05/1999, art, 4 comma 1.
Successivamente il Sindaco del su cui insiste lo scarico dovrà dotarsi, ai sensi e per gli effetti Pt_2
del Digs. n° 152/99 e s.mi, dell'autorizzazione allo scarico che sarà rilasciata dall'Amministrazione
Provinciale competente”.
I ricorrenti hanno altresì rilevato che tale impianto di depurazione, pur sito in un terreno ubicato nel
Comune di , ricadeva in parte su area demaniale e, pertanto, non di proprietà del Parte_2
medesimo e che detto impianto, era di tipo consortile, in quanto volto alla raccolta dei reflui Pt_2
provenienti non solo dallo stesso , ma anche del vicino Comune di Parte_2
Longobardi come, peraltro, evincibile anche dalla documentazione allegata in atti.
È stata, quindi, contestata la legittimità dell'ordinanza impugnata dal momento che, stante il mancato raggiungimento degli obbiettivi indicati nella citata O.P.C.M, l'autorizzazione provvisoria rilasciata dal Commissario per l'emergenza doveva considerarsi ancora valida, con la conseguenza che alcuna violazione dell'art. 124, comma 1, del d.lgs. n. 152/06, poteva configurarsi in capo ai ricorrenti.
Il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dall'O.P.C.M e, dunque, l'asserita ultrattività dell'autorizzazione commissariale allo scarico delle acque reflue nel Torrente Vardano, ha trovato oggettivo riscontro, oltre che nell'attestazione rilasciata in data 17.11.20 dal responsabile dell'Ufficio tecnico del , prodotta dai ricorrenti, anche nelle dichiarazioni Parte_2
testimoniali rese dai testi di parte attrice.
In particolare, il teste Ing. , ha confermato che l'impianto di depurazione consortile dei Tes_1
Comuni di e Longobardi era stato realizzato dal Commissario per Parte_2 Pt_7
l'emergenza ambientale nel territorio della tramite la Controparte_1 Pt_4 [...]
e che tale impianto non era stato collaudato, né mai consegnato definitivamente al Parte_4
Comune ricorrente, ciò in quanto l'ufficio del Commissario era delegato alla costruzione dell'impianto e quando aveva terminato la sua funzione di realizzazione dell'opera non aveva portato avanti la sua funzione amministrativa di collaudo e quindi l'opera non poteva essere consegnata. Ha confermato poi che gli obiettivi di cui all'art. 4 dell'O.P.C.M. n. 2984 del 31.5.99 erano stati quasi tutti raggiunti, tranne uno, ovvero quello relativo all'autorizzazione allo scarico e che il
[...]
si era sempre attivato per ottenere il collaudo del suddetto depuratore e per la CP_2 consegna definitiva dello stesso, precisando che lui stesso, era stato convocato a diverse conferenze di pianificazione per l'ottenimento del collaudo e conseguentemente l'autorizzazione allo scarico, ma essendo l'infrastruttura depurativa ricadente parzialmente in area demaniale fluviale e ricadente in area a rischio inondazione R4, nonché interessata da rischio frane per come imposto dal vincolo preordinato dal PAI 2001 (istituito successivamente alla realizzazione dell'opera) Controparte_1
né il collaudo, né la conseguente autorizzazione allo scarico erano stati rilasciati dagli enti preposti.
Il teste ha riferito poi che il ricorrente aveva ricercato un finanziamento, sulla linea Pt_2 dell'infrazione comunitaria ambientale per il raggiungimento del 98% della popolazione residente servita da rete fognaria, convocando all'uopo una conferenza dei servizi decisoria conclusasi con determinazione positiva, sia relativamente all'ottenimento dell'autorizzazione allo scarico, con il parere favorevole del settore Ambientale della provincia di SE sia in relazione al rischio inondazione R4 e rischio frane, con il parere favorevole dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale.
Anche il teste, sig. , premettendo di essere stato responsabile del settore tecnico del Testimone_2
ricorrente fino ad ottobre 2016, ha confermato la circostanza che l'impianto di depurazione Pt_2
consortile dei Comuni di e Longobardi, era stato realizzato dal Commissario Parte_2
Delegato per l'emergenza ambientale nel territorio della tramite la Controparte_1 [...]
, che lo stesso non era stato collaudato, né mai consegnato Parte_4
definitivamente al Ha confermato che il si era sempre attivato Controparte_2 Pt_2 al fine di ottenere il collaudo e la consegna dell'impianto, avviando anche una Conferenza dei servizi per il raggiungimento di tali obiettivi, la quale però non si era mai conclusa perché l'impianto si trova in area a rischio idraulico, a rischio frane nonché in parte anche in area del demanio fluviale. Il teste ha precisato, altresì, che almeno fino ad ottobre 2016, la non si era mai attivata per Controparte_1
la risoluzione delle problematiche autorizzative del collaudo e della consegna dell'impianto, propedeutici all'ottenimento dell'autorizzazione allo scarico e che gli obiettivi dell' erano Pt_8
tranne l'autorizzazione allo scarico. Parte_9
Pertanto, dal compendio probatorio in atti e dall'istruttoria svolta emerge che effettivamente il mancato collaudo e, dunque, la mancata consegna dell'impianto di depurazione oggetto di causa al
Comune ricorrente, necessari all'ottenimento dell'autorizzazione allo scarico, non appaiono ascrivibili ad una responsabilità diretta dei ricorrenti, quanto piuttosto ad eventi successivi alla realizzazione dell'impianto.
Parte opponente ha dato prova di essersi attivata al fine di risolvere le problematiche inerenti all'impianto di deputazione, all'uopo ha prodotto i verbali della conferenza dei servizi istruttoria, dai quali si evince che l'autorizzazione definitiva allo scarico a cagione del mancato collaudo del depuratore e della mancanza della documentazione tecnica relativa alla progettazione ed esecuzione dell'opera, realizzata, peraltro, dal Commissario Delegato per l'emergenza tramite la Parte_4
e non direttamente dal Comune ricorrente, non poteva essere
[...] Parte_4 concessa dall'organo competente. Le circostanze dedotte dagli opponenti hanno trovato pieno riscontro anche nelle dichiarazioni rese dai testimoni escussi, sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare attesa la loro coerenza e logicità.
Deve soggiungersi che l'art. 133 comma 2 del D.lgs. 152/2006 dispone che “Chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 124, oppure continui ad effettuare
o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da seimila euro a sessantamila euro”.
Si osserva, ad un'attenta lettura delle norme, che l'illecito dello scarico senza autorizzazione si configura non solo in mancanza ab origine dell'autorizzazione (comma 1 dell'art.124 del d.lgs.
152/2006) bensì, a norma del comma 8 dell'art. 124 del medesimo d.lgs., quando lo scarico venga mantenuto in funzione, dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata.
Orbene, dagli atti di causa non risulta che la di SE, quale organo competente, abbia CP_5 mai provveduto a revocare o sospendere la validità dell'autorizzazione provvisoria rilasciata dal
Commissario delegato o comunque a diffidare il ricorrente dal mantenere attivo lo scarico Pt_2
fino all'ottenimento dell'autorizzazione definitiva.
Pertanto, tenuto conto del compendio probatorio in atti, non può ritenersi adeguatamente provata la responsabilità degli opponenti in ordine alla violazione loro contestata con l'ordinanza impugnata.
Alla luce delle esposte considerazioni, l'opposizione è fondata e, pertanto, va accolta con conseguente annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opposta e vengono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi del D.M. n. 147 del 13.08.2022 (scaglione da € 5.201 a € 26.000).
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 1336/2020 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione opposta;
2) condanna la , in persona del l.r.p.t. al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_1
di parte opponente, liquidate in € 264,00 per esborsi ed € 5.077,00 per compenso professionale, oltre iva, cpa e rimborso per spese generali come per legge.
Paola, lì 16.4.25 Il Giudice
dott. Maurizio Ruggiero