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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 18/12/2025, n. 2651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2651 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3256/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Giudice onorario dott.ssa TO De OL, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 18/12/2025, tenuta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito telematico contestuale, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3256/2025 R.G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MEROTTA Parte_1 C.F._1 ANTONELLA RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ULIVIERI DANIELE CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
Oggetto: Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26/03/2025 , premesso di aver Parte_1 presentato domanda amministrativa volta all'accertamento del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento e la condizione di disabilità ex art.3 co.3 l.104/1992 ed ex art.4 D.L. n.5/2012 e di avere ottenuto il riconoscimento solo del requisito relativo alla condizione di disabilità ex art.3 co.3
l.104/1992, ha chiesto accertarsi il proprio diritto al riconoscimento del requisito sanitario per le altre prestazioni.
L' , costituendosi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso e l'infondatezza della CP_1 domanda chiedendone il rigetto.
In data odierna, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa, acquisite brevi note di trattazione delle parti, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
pagina 1 di 3 *****
La domanda è inammissibile.
Risulta dalla documentazione prodotta dalle parti che con il verbale provvisorio del 25.9.2024 al ricorrente è stata riconosciuta una invalidità nella percentuale del 100%, senza diritto all'indennità di accompagnamento, e privo del requisito tra quelli di cui all'art.4 D.L. n.5/2012.
L ha dedotto che parte ricorrente era stata ritualmente convocata a visita medica presso il CP_1
CML di Foggia per il giorno 09/10/2024 ore 12:00, mediante sms inviato in data 30/09/2024 al numero indicato in domanda, risultando assente ingiustificato. La seconda convocazione sarebbe stata trasmessa mediante raccomandata A/R per il giorno 27/11/24 ore10:00, come da ricevuta di ritorno per
“compiuta giacenza”, allegata agli atti, e, in assenza del ricorrente alla visita, la pratica era stata archiviata.
Da ciò conseguirebbe, secondo l , l'inammissibilità dell'impugnazione del verbale del CP_1
25.9.2024, essendo lo stesso meramente provvisorio e non confermato dall . CP_1
Parte ricorrente contesta tale assunto, sostenendo di essere stato convocato a visita diretta per il giorno 27.11.2024, ma che la notifica dell'invito per compiuta giacenza si era perfezionata solo in data
11.12.2024, come da ricevuta allegata. Pertanto, “la convocazione non è valida perchè il ricorrente non era in condizione di presentarsi, perché non poteva sapere della visita prima dell'11 dicembre 2024, giorno in cui su è perfezionata la notifica. In termini giuridici la notifica è inefficace per quella data di visita perché l'atto è giunto a conoscenza del destinatario solo dopo la data dell'evento. L ha CP_1 omesso di allegare la compiuta giacenza perché in un caso simile l'Ufficio sanitario ha riaperto il procedimento, come da documentazione allegata”.
Tale assunto non è condivisibile.
Innanzitutto, ai sensi del comma 1 dell'articolo 20 della legge n. 102/09 “1. A decorrere dal 1° gennaio 2010 ai fini degli accertamenti sanitari di invalidita' civile, cecita' civile, sordita' civile, handicap
e disabilita' le Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali sono integrate da un medico dell CP_1 quale componente effettivo. In ogni caso l'accertamento definitivo e' effettuato dall' . Ai fini CP_1 dell'attuazione del presente articolo l medesimo si avvale delle proprie risorse umane, finanziarie CP_1
e strumentali, anche attraverso una razionalizzazione delle stesse, come integrate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2007, concernente il trasferimento delle competenze residue dal Ministero dell'economia
e delle finanze all ”. CP_1
Pertanto è solo nel verbale definitivo dell che può ritenersi accertato lo stato di invalidità del CP_1 richiedente, posto che l può emettere un giudizio differente da quello espresso dalla Commissione CP_1
ASL, giudizio che può essere impugnato dinanzi alla competente autorità giudiziaria, in caso di esito negativo.
pagina 2 di 3 Quanto alla circostanza che la compiuta giacenza della lettera raccomandata si sia perfezionata dopo la data fissata per la visita presso l , va rilevato che l'omesso ritiro della lettera di CP_1 convocazione è addebitabile esclusivamente a parte ricorrente, che avrebbe dovuto provvedere ad attivare la procedura di riapertura del procedimento amministrativo, non ancora concluso.
Pertanto, la domanda va dichiarata inammissibile.
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. le spese di giudizio devono essere dichiarate irripetibili, poichè parte ricorrente ha versato in atti la dichiarazione sostitutiva di certificazione reddituale ai sensi dell'art.42 comma 11 del d.l. n. 269/03.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 di con ricorso depositato il 26/03/2025 , nella causa iscritta al n. 3256 /2025 R.G.A.C. così CP_1 provvede:
-dichiara inammissibile la domanda;
-revoca la nomina del CTU;
-spese irripetibili.
Foggia, 18/12/2025
Il Giudice
TO De OL
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Giudice onorario dott.ssa TO De OL, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 18/12/2025, tenuta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito telematico contestuale, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3256/2025 R.G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MEROTTA Parte_1 C.F._1 ANTONELLA RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ULIVIERI DANIELE CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
Oggetto: Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26/03/2025 , premesso di aver Parte_1 presentato domanda amministrativa volta all'accertamento del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento e la condizione di disabilità ex art.3 co.3 l.104/1992 ed ex art.4 D.L. n.5/2012 e di avere ottenuto il riconoscimento solo del requisito relativo alla condizione di disabilità ex art.3 co.3
l.104/1992, ha chiesto accertarsi il proprio diritto al riconoscimento del requisito sanitario per le altre prestazioni.
L' , costituendosi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso e l'infondatezza della CP_1 domanda chiedendone il rigetto.
In data odierna, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa, acquisite brevi note di trattazione delle parti, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
pagina 1 di 3 *****
La domanda è inammissibile.
Risulta dalla documentazione prodotta dalle parti che con il verbale provvisorio del 25.9.2024 al ricorrente è stata riconosciuta una invalidità nella percentuale del 100%, senza diritto all'indennità di accompagnamento, e privo del requisito tra quelli di cui all'art.4 D.L. n.5/2012.
L ha dedotto che parte ricorrente era stata ritualmente convocata a visita medica presso il CP_1
CML di Foggia per il giorno 09/10/2024 ore 12:00, mediante sms inviato in data 30/09/2024 al numero indicato in domanda, risultando assente ingiustificato. La seconda convocazione sarebbe stata trasmessa mediante raccomandata A/R per il giorno 27/11/24 ore10:00, come da ricevuta di ritorno per
“compiuta giacenza”, allegata agli atti, e, in assenza del ricorrente alla visita, la pratica era stata archiviata.
Da ciò conseguirebbe, secondo l , l'inammissibilità dell'impugnazione del verbale del CP_1
25.9.2024, essendo lo stesso meramente provvisorio e non confermato dall . CP_1
Parte ricorrente contesta tale assunto, sostenendo di essere stato convocato a visita diretta per il giorno 27.11.2024, ma che la notifica dell'invito per compiuta giacenza si era perfezionata solo in data
11.12.2024, come da ricevuta allegata. Pertanto, “la convocazione non è valida perchè il ricorrente non era in condizione di presentarsi, perché non poteva sapere della visita prima dell'11 dicembre 2024, giorno in cui su è perfezionata la notifica. In termini giuridici la notifica è inefficace per quella data di visita perché l'atto è giunto a conoscenza del destinatario solo dopo la data dell'evento. L ha CP_1 omesso di allegare la compiuta giacenza perché in un caso simile l'Ufficio sanitario ha riaperto il procedimento, come da documentazione allegata”.
Tale assunto non è condivisibile.
Innanzitutto, ai sensi del comma 1 dell'articolo 20 della legge n. 102/09 “1. A decorrere dal 1° gennaio 2010 ai fini degli accertamenti sanitari di invalidita' civile, cecita' civile, sordita' civile, handicap
e disabilita' le Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali sono integrate da un medico dell CP_1 quale componente effettivo. In ogni caso l'accertamento definitivo e' effettuato dall' . Ai fini CP_1 dell'attuazione del presente articolo l medesimo si avvale delle proprie risorse umane, finanziarie CP_1
e strumentali, anche attraverso una razionalizzazione delle stesse, come integrate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2007, concernente il trasferimento delle competenze residue dal Ministero dell'economia
e delle finanze all ”. CP_1
Pertanto è solo nel verbale definitivo dell che può ritenersi accertato lo stato di invalidità del CP_1 richiedente, posto che l può emettere un giudizio differente da quello espresso dalla Commissione CP_1
ASL, giudizio che può essere impugnato dinanzi alla competente autorità giudiziaria, in caso di esito negativo.
pagina 2 di 3 Quanto alla circostanza che la compiuta giacenza della lettera raccomandata si sia perfezionata dopo la data fissata per la visita presso l , va rilevato che l'omesso ritiro della lettera di CP_1 convocazione è addebitabile esclusivamente a parte ricorrente, che avrebbe dovuto provvedere ad attivare la procedura di riapertura del procedimento amministrativo, non ancora concluso.
Pertanto, la domanda va dichiarata inammissibile.
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. le spese di giudizio devono essere dichiarate irripetibili, poichè parte ricorrente ha versato in atti la dichiarazione sostitutiva di certificazione reddituale ai sensi dell'art.42 comma 11 del d.l. n. 269/03.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 di con ricorso depositato il 26/03/2025 , nella causa iscritta al n. 3256 /2025 R.G.A.C. così CP_1 provvede:
-dichiara inammissibile la domanda;
-revoca la nomina del CTU;
-spese irripetibili.
Foggia, 18/12/2025
Il Giudice
TO De OL
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