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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 14/03/2025, n. 931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 931 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4981/2023
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona del dott.ssa
Maria Troisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 4981/2023 del ruolo generale, promossa da:
, rapp.to e difeso dall'avv. dall'Avv. Ilenia Savarese Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, E , nella Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 qualità di successori di , rapp.ti e difesi dall'Avv. Antonietta Vitale Persona_1
RESISTENTI
Sulle seguenti CONCLUSIONI: per il ricorrente: “accogliere il ricorso e per l'effetto dichiarare l'infondatezza dei sig.ri di procedere ad esecuzione forzata CP_1 successivamente alla notifica dell'atto di precetto del 23.10.2023, con conseguenziale declaratoria di nullità totale e/o parziale dell'atto di precetto ed improduttività di effetti giuridici ed adottare, altresì, tutti i provvedimenti del caso. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.”.
Per i resistenti “si conclude per il rigetto della proposta opposizione in quanto infondata sia in rito che nel merito;
della richiesta sospensiva, in quanto non sussistono i gravi motivi ex art. 624 c.p.c.; per la condanna:
ex art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata per aver agito in giudizio con malafede e colpa grave e pertanto si chiede liquidarsi equitativamente il risarcimento del danno in favore di parte opposta;
alle spese processuali con attribuzione al procuratore antistatario.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 6 rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass. 3636/07); ritenuto che il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
ritenuto che
, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come
“omesse”, risultando le stesse semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamato il contenuto degli di costituzione in giudizio delle parti
OSSERVA
Con ricorso ex art. 615 e 618 bis c.p.c., il sig. proponeva opposizione Parte_1 avverso l'atto di precetto notificatogli in data 23.11.2023, mediante il quale i resistenti gli avevano intimato il pagamento della somma di € 27.700,00, agendo sulla scorta del decreto ingiuntivo n. 582/2022, reso dal Tribunale di Nocera Inferiore in data
10.04.2023. A sostegno della domanda eccepiva: a) la nullità dell'atto di precetto per difetto di ius postulandi, poiché l'intimazione di pagamento era sfornita di una procura ad litem e non recava la sottoscrizione in proprio da parte dei creditori;
b) la nullità dell'atto di precetto per carenza di legittimazione attiva da parte dei creditori, atteso che, a seguito del decesso della de cuius, non si era ancora perfezionato l'iter della successione ereditaria in favore degli odierni resistenti;
c) la mancata registrazione del contratto di locazione posto a fondamento dell'ingiunzione di pagamento da cui traeva origine l'intimazione di pagamento;
d) la nullità dell'atto di precetto, in quanto erano state conteggiate somme da portare, invece, in detrazione;
e) l'errato calcolo degli interessi dovuti.
Si costituivano i resistenti, i quali, ritenendo infondate le eccezioni sollevate, chiedevano il rigetto della domanda, con condanna alle spese di causa e richiesto di risarcimento dei danni.
La domanda non è fondata e non merita accoglimento.
pagina 2 di 6 Infondata è la preliminare eccezione di nullità dell'atto di precetto per difetto di ius postulandi. Dalla documentazione versata in atti risulta, infatti, che gli opponenti avessero conferito al proprio difensore procura ad litem per la proposizione dell'ingiunzione di pagamento e che la stessa era stata rilasciata anche per la eventuale successiva fase esecutiva. In ragione di tanto, non era necessario che l'atto di precetto recasse una procura ad hoc, essendo sufficiente che nell'intimazione di pagamento fosse indicato che si agiva sulla scorta del mandato rilasciato nella precedente fase monitoria. In merito a detto aspetto, infatti, la Corte di Cassazione, con orientamento oramai costante, ha chiarito che la procura rilasciata al difensore per il giudizio di cognizione deve essere intesa non solo come volta al conseguimento del provvedimento giurisdizionale favorevole, attributivo alla parte vittoriosa dal bene oggetto della controversia, ma anche all'attuazione concreta del comando giudiziale, cioè al conseguimento di quel bene attraverso l'esecuzione forzata, quando manchi la spontanea ottemperanza della controparte” (Sez. VI - 3, Ordinanza n. 23753 del
28/10/2020; Sez. 3, Sentenza n. 26296 del 14/12/2007).
Parte opponente contesta, inoltre, ex art. 615, I° co., c.p.c., anche il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata proponendo, in tal senso, opposizione al titolo e formulando, preventivamente, istanza di sospensione della sua efficacia esecutiva.
Deve ritenersi che il giudice dell'opposizione a precetto ha il potere di sindacare l'esecutorietà del titolo - sia esso di formazione stragiudiziale che di formazione giudiziale - ma detto potere può essere esercitato solo in via residuale, ovverossia quando le contestazioni non possono essere avanzate con un mezzo di impugnazione legislativamente previsto.
Dunque, onde evitare che l'istituto ex art. 615 c.p.c. sia sovrapponibile alle ipotesi di sospensione dei titoli di formazione giudiziale, previste per l'impugnazione e la revocazione della sentenza (artt. 283, 351, 373, 401, 431, 447 bis c.p.c.), per l'opposizione di terzo ordinaria (art. 407 c.p.c.), per l'opposizione a decreto ingiuntivo
(artt. 645 e 649 c.p.c.) e per l'opposizione all'ordinanza di convalida di licenza o sfratto per finita locazione o per morosità (art. 668 c.p.c.), è inibito al giudice dell'esecuzione compiere valutazioni che spettano al giudice di merito. Solo successivamente, qualora ricorrano fatti successivi al giudicato, comunque non deducibili in sede di impugnazione del titolo, sarà, dunque, consentito al giudice dell'opposizione sospendere l'efficacia pagina 3 di 6 esecutiva del titolo per fatti successivi o esterni al titolo, incontrando altrimenti il limite generale ed assoluto determinato dal giudicato.
Pertanto, con l'opposizione avverso l'esecuzione fondata su titolo giudiziale, il debitore non può sollevare eccezioni inerenti a fatti estintivi o impeditivi anteriori a quel titolo, i quali sono deducibili esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo medesimo. In ragione di tanto, in sede di opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo, il debitore non può contestare il diritto del creditore per ragioni che avrebbe potuto, e dovuto, far valere nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, ma può far valere esclusivamente fatti modificativi o estintivi sopravvenuti alla formazione dello stesso.
Passando al caso in esame, l'opponente chiede dichiararsi l'illegittimità del precetto de quo, in ragione dei vizi che inficiano la sua validità, ritenendo che le prove poste a fondamento del credito non raggiungano in alcun modo né il grado di certezza della pretesa creditoria richiesto ex art 634 c.p.c., né appaiano sussistenti i presupposti per l'esercizio di un'azione esecutiva, stante il mancato perfezionamento della successione ereditaria in capo ai e il mancato subentro degli stessi nel contratto di CP_1
locazione da cui promana il diritto di credito, ragion per cui gli stessi sarebbero privi di legittimazione sul piano processuale, non rivestendo neppure sul piano sostanziale la qualità di contraenti.
Trattasi, come evidente, di eccezioni che non riguardano fatti modificativi e/o estintivi successivi alla formazione del titolo, attenendo, invece, fatti e circostanze anteriori alla formazione del titolo stesso - e, quindi, antecedenti all'esecuzione - che dovevano essere dedotti, per quanto sopra esposto, esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo medesimo.
Ne consegue che, poiché il titolo esecutivo è rappresentato da un decreto ingiuntivo munito di provvisoria esecuzione, le questioni attinenti alla validità del titolo posto a fondamento dell'esecuzione restano di esclusiva competenza del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, non potendo, dunque, essere vagliate in questa sede. Per di più si consideri che le medesime doglianze sono già state poste al vaglio del giudice dell'opposizione all'ingiunzione di pagamento, il quale deve ancora pronunciarsi in merito, ragion per cui, oltre ad i motivi sopra espressi, alcuna valutazione potrebbe, in ogni caso, essere resa da questo Giudice, ben potendo l'opponente, in pagina 4 di 6 caso di esito positivo del giudizio di opposizione al monitorio, proporre opposizione all'esecuzione, in quanto intrapresa in assenza di un titolo idoneo.
Non può, infine, procedersi al risarcimento dei danni di cui all'art. 96 c.p.c.. Ed infatti, in ossequio al principio “onus probandi incubit ei qui dicit” di cui all'art. 2697 c.c., nonché in ossequio al principio secondo cui colui che intende ottenere il risarcimento del danno deve fornire prova dell'an e del quantum debeatur, è onere della parte richiedente il risarcimento del danno dimostrare la concreta ed effettiva esistenza del danno causato dal comportamento processuale della controparte (Cass. Civ., 6 novembre 2005, n.
21393; Cass. Civ., 19 luglio 2004, n. 13355), o almeno la concreta desumibilità dell'an debeatur e del quantum debeatur dagli atti di causa (Cass. Civ., 15 aprile 2013 n.
9080; Cass. Civ., 8 giugno 2007, n. 13395; Cass. Civ., 15 febbraio 2007, n. 3388; Cass.
Civ., 12 dicembre 2005, n. 27383; Cass. Civ., 9 settembre 2004, n. 18169). In mancanza, qualora dagli atti di causa non risultino, poi, gli elementi atti ad identificare concretamente l'esistenza del danno, il giudice non può provvedere alla liquidazione di ufficio del danno (Cass. Civ., 4 novembre 2005, n. 21393; Cass. Civ., 19 luglio 2004, n.
13355). Ne deriva che, ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria di cui all'art. 96 c.p.c., la parte istante ha l'onere sia di indicare le conseguenze dannose che avrebbe subìto, sia di allegare gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, seppur equitativa, del danno lamentato (Cass. Civ., 27 ottobre 2015 n. 21798).
In merito a detti aspetti la parte richiedente nulla ha allegato e dimostrato, ragion per cui la domanda non può essere accolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Maria Troisi, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione in quanto infondata;
2) condanna la resistente a pagare in favore dell'avv. Antonietta Vitale, dichiaratasi procuratrice antistataria dei resistenti, la somma di € 3.809,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.
Si comunichi.
28.02.2025.
Il Giudice
Dr.ssa Maria Troisi
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona del dott.ssa
Maria Troisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 4981/2023 del ruolo generale, promossa da:
, rapp.to e difeso dall'avv. dall'Avv. Ilenia Savarese Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, E , nella Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 qualità di successori di , rapp.ti e difesi dall'Avv. Antonietta Vitale Persona_1
RESISTENTI
Sulle seguenti CONCLUSIONI: per il ricorrente: “accogliere il ricorso e per l'effetto dichiarare l'infondatezza dei sig.ri di procedere ad esecuzione forzata CP_1 successivamente alla notifica dell'atto di precetto del 23.10.2023, con conseguenziale declaratoria di nullità totale e/o parziale dell'atto di precetto ed improduttività di effetti giuridici ed adottare, altresì, tutti i provvedimenti del caso. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.”.
Per i resistenti “si conclude per il rigetto della proposta opposizione in quanto infondata sia in rito che nel merito;
della richiesta sospensiva, in quanto non sussistono i gravi motivi ex art. 624 c.p.c.; per la condanna:
ex art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata per aver agito in giudizio con malafede e colpa grave e pertanto si chiede liquidarsi equitativamente il risarcimento del danno in favore di parte opposta;
alle spese processuali con attribuzione al procuratore antistatario.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 6 rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass. 3636/07); ritenuto che il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
ritenuto che
, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come
“omesse”, risultando le stesse semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamato il contenuto degli di costituzione in giudizio delle parti
OSSERVA
Con ricorso ex art. 615 e 618 bis c.p.c., il sig. proponeva opposizione Parte_1 avverso l'atto di precetto notificatogli in data 23.11.2023, mediante il quale i resistenti gli avevano intimato il pagamento della somma di € 27.700,00, agendo sulla scorta del decreto ingiuntivo n. 582/2022, reso dal Tribunale di Nocera Inferiore in data
10.04.2023. A sostegno della domanda eccepiva: a) la nullità dell'atto di precetto per difetto di ius postulandi, poiché l'intimazione di pagamento era sfornita di una procura ad litem e non recava la sottoscrizione in proprio da parte dei creditori;
b) la nullità dell'atto di precetto per carenza di legittimazione attiva da parte dei creditori, atteso che, a seguito del decesso della de cuius, non si era ancora perfezionato l'iter della successione ereditaria in favore degli odierni resistenti;
c) la mancata registrazione del contratto di locazione posto a fondamento dell'ingiunzione di pagamento da cui traeva origine l'intimazione di pagamento;
d) la nullità dell'atto di precetto, in quanto erano state conteggiate somme da portare, invece, in detrazione;
e) l'errato calcolo degli interessi dovuti.
Si costituivano i resistenti, i quali, ritenendo infondate le eccezioni sollevate, chiedevano il rigetto della domanda, con condanna alle spese di causa e richiesto di risarcimento dei danni.
La domanda non è fondata e non merita accoglimento.
pagina 2 di 6 Infondata è la preliminare eccezione di nullità dell'atto di precetto per difetto di ius postulandi. Dalla documentazione versata in atti risulta, infatti, che gli opponenti avessero conferito al proprio difensore procura ad litem per la proposizione dell'ingiunzione di pagamento e che la stessa era stata rilasciata anche per la eventuale successiva fase esecutiva. In ragione di tanto, non era necessario che l'atto di precetto recasse una procura ad hoc, essendo sufficiente che nell'intimazione di pagamento fosse indicato che si agiva sulla scorta del mandato rilasciato nella precedente fase monitoria. In merito a detto aspetto, infatti, la Corte di Cassazione, con orientamento oramai costante, ha chiarito che la procura rilasciata al difensore per il giudizio di cognizione deve essere intesa non solo come volta al conseguimento del provvedimento giurisdizionale favorevole, attributivo alla parte vittoriosa dal bene oggetto della controversia, ma anche all'attuazione concreta del comando giudiziale, cioè al conseguimento di quel bene attraverso l'esecuzione forzata, quando manchi la spontanea ottemperanza della controparte” (Sez. VI - 3, Ordinanza n. 23753 del
28/10/2020; Sez. 3, Sentenza n. 26296 del 14/12/2007).
Parte opponente contesta, inoltre, ex art. 615, I° co., c.p.c., anche il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata proponendo, in tal senso, opposizione al titolo e formulando, preventivamente, istanza di sospensione della sua efficacia esecutiva.
Deve ritenersi che il giudice dell'opposizione a precetto ha il potere di sindacare l'esecutorietà del titolo - sia esso di formazione stragiudiziale che di formazione giudiziale - ma detto potere può essere esercitato solo in via residuale, ovverossia quando le contestazioni non possono essere avanzate con un mezzo di impugnazione legislativamente previsto.
Dunque, onde evitare che l'istituto ex art. 615 c.p.c. sia sovrapponibile alle ipotesi di sospensione dei titoli di formazione giudiziale, previste per l'impugnazione e la revocazione della sentenza (artt. 283, 351, 373, 401, 431, 447 bis c.p.c.), per l'opposizione di terzo ordinaria (art. 407 c.p.c.), per l'opposizione a decreto ingiuntivo
(artt. 645 e 649 c.p.c.) e per l'opposizione all'ordinanza di convalida di licenza o sfratto per finita locazione o per morosità (art. 668 c.p.c.), è inibito al giudice dell'esecuzione compiere valutazioni che spettano al giudice di merito. Solo successivamente, qualora ricorrano fatti successivi al giudicato, comunque non deducibili in sede di impugnazione del titolo, sarà, dunque, consentito al giudice dell'opposizione sospendere l'efficacia pagina 3 di 6 esecutiva del titolo per fatti successivi o esterni al titolo, incontrando altrimenti il limite generale ed assoluto determinato dal giudicato.
Pertanto, con l'opposizione avverso l'esecuzione fondata su titolo giudiziale, il debitore non può sollevare eccezioni inerenti a fatti estintivi o impeditivi anteriori a quel titolo, i quali sono deducibili esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo medesimo. In ragione di tanto, in sede di opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo, il debitore non può contestare il diritto del creditore per ragioni che avrebbe potuto, e dovuto, far valere nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, ma può far valere esclusivamente fatti modificativi o estintivi sopravvenuti alla formazione dello stesso.
Passando al caso in esame, l'opponente chiede dichiararsi l'illegittimità del precetto de quo, in ragione dei vizi che inficiano la sua validità, ritenendo che le prove poste a fondamento del credito non raggiungano in alcun modo né il grado di certezza della pretesa creditoria richiesto ex art 634 c.p.c., né appaiano sussistenti i presupposti per l'esercizio di un'azione esecutiva, stante il mancato perfezionamento della successione ereditaria in capo ai e il mancato subentro degli stessi nel contratto di CP_1
locazione da cui promana il diritto di credito, ragion per cui gli stessi sarebbero privi di legittimazione sul piano processuale, non rivestendo neppure sul piano sostanziale la qualità di contraenti.
Trattasi, come evidente, di eccezioni che non riguardano fatti modificativi e/o estintivi successivi alla formazione del titolo, attenendo, invece, fatti e circostanze anteriori alla formazione del titolo stesso - e, quindi, antecedenti all'esecuzione - che dovevano essere dedotti, per quanto sopra esposto, esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo medesimo.
Ne consegue che, poiché il titolo esecutivo è rappresentato da un decreto ingiuntivo munito di provvisoria esecuzione, le questioni attinenti alla validità del titolo posto a fondamento dell'esecuzione restano di esclusiva competenza del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, non potendo, dunque, essere vagliate in questa sede. Per di più si consideri che le medesime doglianze sono già state poste al vaglio del giudice dell'opposizione all'ingiunzione di pagamento, il quale deve ancora pronunciarsi in merito, ragion per cui, oltre ad i motivi sopra espressi, alcuna valutazione potrebbe, in ogni caso, essere resa da questo Giudice, ben potendo l'opponente, in pagina 4 di 6 caso di esito positivo del giudizio di opposizione al monitorio, proporre opposizione all'esecuzione, in quanto intrapresa in assenza di un titolo idoneo.
Non può, infine, procedersi al risarcimento dei danni di cui all'art. 96 c.p.c.. Ed infatti, in ossequio al principio “onus probandi incubit ei qui dicit” di cui all'art. 2697 c.c., nonché in ossequio al principio secondo cui colui che intende ottenere il risarcimento del danno deve fornire prova dell'an e del quantum debeatur, è onere della parte richiedente il risarcimento del danno dimostrare la concreta ed effettiva esistenza del danno causato dal comportamento processuale della controparte (Cass. Civ., 6 novembre 2005, n.
21393; Cass. Civ., 19 luglio 2004, n. 13355), o almeno la concreta desumibilità dell'an debeatur e del quantum debeatur dagli atti di causa (Cass. Civ., 15 aprile 2013 n.
9080; Cass. Civ., 8 giugno 2007, n. 13395; Cass. Civ., 15 febbraio 2007, n. 3388; Cass.
Civ., 12 dicembre 2005, n. 27383; Cass. Civ., 9 settembre 2004, n. 18169). In mancanza, qualora dagli atti di causa non risultino, poi, gli elementi atti ad identificare concretamente l'esistenza del danno, il giudice non può provvedere alla liquidazione di ufficio del danno (Cass. Civ., 4 novembre 2005, n. 21393; Cass. Civ., 19 luglio 2004, n.
13355). Ne deriva che, ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria di cui all'art. 96 c.p.c., la parte istante ha l'onere sia di indicare le conseguenze dannose che avrebbe subìto, sia di allegare gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, seppur equitativa, del danno lamentato (Cass. Civ., 27 ottobre 2015 n. 21798).
In merito a detti aspetti la parte richiedente nulla ha allegato e dimostrato, ragion per cui la domanda non può essere accolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Maria Troisi, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione in quanto infondata;
2) condanna la resistente a pagare in favore dell'avv. Antonietta Vitale, dichiaratasi procuratrice antistataria dei resistenti, la somma di € 3.809,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.
Si comunichi.
28.02.2025.
Il Giudice
Dr.ssa Maria Troisi
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