CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVII, sentenza 10/02/2026, n. 1979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1979 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1979/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 27, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
VENANZI MARIO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7210/2025 depositato il 02/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Viale Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401446799 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1395/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: l'annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio per omessa dichiarazione della TARI, di cui al documento n. 112401446799, emesso dal Comune di Roma/AMA SpA, il 28.10.2024.
Resistente/Appellato: Non costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, ricorre avverso un avviso di accertamento TARI, emesso dal Roma Capitale, per presunta omessa dichiarazione TARI. Il ricorrente eccepisce, la maturata prescrizione e che l'imposta non è dovuta, stante che l'immobile su cui si controverte, era locato a terzi fino al 31.05.2018. Esso deduce inoltre, che l'imposta è stata regolarmente pagata dal ricorrente in data 31.05.2019, per quanto concerne, la prima semestralità dell'anno 2019. Che pertanto secondo il ricorrente non si configura, alcuna omessa dichiarazione. Come da documentazione in atti il ricorrente aggiunge, che è stata effettuata, la cessazione dell'utenza abitativa ad AMA SpA, a seguito del rilascio dell'immobile da parte del conduttore.
In data 20.11.2025, il ricorrente ha depositato in fascicolo, la comunicazione di Roma Capitale, nella quale si comunicava che l'avviso di accertamento impugnato n. 112401446799 del 28.10.2024, è stato annullato totalmente da Roma Capitale, in sede di autotutela, con la motivazione che la TARI dell'immobile oggetto di accertamento, è risultata essere stata effettivamente pagata dal contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Roma Capitale parte intimata, ha riconosciuto che l'accertamento emesso, era infondato e conseguentemente ha provveduto all'annullamento dell'avviso di accertamento in sede di autotutela, giusta documentazione depositata in fascicolo. Pertanto il procedimento, va dichiarato estinto per cessata materia del contendere, ai sensi dell'art. 46, comma 3, del D. Lgs. n. 546/1992, con la conseguente integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il giudice dichiara l'estinzione del giudizio di cui al fascicolo rubricato al RGR n. 7210/2025, per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28.01.2026.
Il Giudice
EN RI
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 27, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
VENANZI MARIO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7210/2025 depositato il 02/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Viale Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401446799 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1395/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: l'annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio per omessa dichiarazione della TARI, di cui al documento n. 112401446799, emesso dal Comune di Roma/AMA SpA, il 28.10.2024.
Resistente/Appellato: Non costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, ricorre avverso un avviso di accertamento TARI, emesso dal Roma Capitale, per presunta omessa dichiarazione TARI. Il ricorrente eccepisce, la maturata prescrizione e che l'imposta non è dovuta, stante che l'immobile su cui si controverte, era locato a terzi fino al 31.05.2018. Esso deduce inoltre, che l'imposta è stata regolarmente pagata dal ricorrente in data 31.05.2019, per quanto concerne, la prima semestralità dell'anno 2019. Che pertanto secondo il ricorrente non si configura, alcuna omessa dichiarazione. Come da documentazione in atti il ricorrente aggiunge, che è stata effettuata, la cessazione dell'utenza abitativa ad AMA SpA, a seguito del rilascio dell'immobile da parte del conduttore.
In data 20.11.2025, il ricorrente ha depositato in fascicolo, la comunicazione di Roma Capitale, nella quale si comunicava che l'avviso di accertamento impugnato n. 112401446799 del 28.10.2024, è stato annullato totalmente da Roma Capitale, in sede di autotutela, con la motivazione che la TARI dell'immobile oggetto di accertamento, è risultata essere stata effettivamente pagata dal contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Roma Capitale parte intimata, ha riconosciuto che l'accertamento emesso, era infondato e conseguentemente ha provveduto all'annullamento dell'avviso di accertamento in sede di autotutela, giusta documentazione depositata in fascicolo. Pertanto il procedimento, va dichiarato estinto per cessata materia del contendere, ai sensi dell'art. 46, comma 3, del D. Lgs. n. 546/1992, con la conseguente integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il giudice dichiara l'estinzione del giudizio di cui al fascicolo rubricato al RGR n. 7210/2025, per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28.01.2026.
Il Giudice
EN RI