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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 30/06/2025, n. 764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 764 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Michele De Maria Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere rel.
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere nella causa civile iscritta al n. 201 R.G.A. 2023 promossa in grado di appello D A
, rappresentato e difeso dall'Avv. GUZZIO GIUSEPPE Parte_1
- Appellante - C O N T R O
e CP_1 CP_2
- Appellati non costituiti -
E
(già Controparte_3 Controparte_4
, rappresentata e difesa dall'Avv. DI FRANCESCO GABRIELLA
[...]
- Appellata –
All'udienza del 19.06.2025 i procuratori delle parti costituite concludevano come dai rispettivi atti difensivi. FATTO E DIRITTO Con sentenza n. 612/2022, pubblicata il 14.09.2022, il Tribunale di Termini Imerese rigettava l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da Parte_1 avverso le cartelle di pagamento n. 29620040020787861000 e n. 29620050007323666000, con le quali gli era stato ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 6.125,57 a titolo di mancato pagamento di contributi per gli anni 1988, 1989, 1990 e 1991. CP_1
Riteneva, in particolare, infondata l'eccezione di prescrizione della pretesa contributiva, fatta valere quale fatto estintivo sopravvenuto alla formazione del titolo (rappresentato dalla cartella esattoriale non opposta tempestivamente), rilevando quali atti interruttivi del decorso del termine prescrizionale quinquennale:
1 - per la cartella di pagamento n. 29620050007323666000 (notificata il 15.12.2015), gli avvisi di intimazione n. 29620109014118413 (notificato il 19.05.2010) e n. 29620149001663334000 (notificato il 29.08.2014);
- per la cartella di pagamento n. 29620040020787861000 (notificata il 21.10.2004), gli avvisi di intimazione n. 29620099015133564999 (notificato il 04.08.2009) e n. 29620149001663233000 (notificato il 29.08.2014), tenuto conto della sospensione dei termini di prescrizione dall'01.01.2014 al 15.06.2014 prevista dall'art. 1, comma 623 della L. 147/2013. Avverso tale decisione ha interposto appello , lamentando, Parte_1 preliminarmente, l'errore del primo Giudice nell'aver ritenuto non correttamente incoata l'opposizione proposta e contestando, nel merito, la regolarità e la tempestività delle notifiche degli atti ritenuti idonei ad interrompere la prescrizione. Ha resistito al gravame l' (già Controparte_3 [...]
, chiedendone il rigetto. CP_4
L' e la non si sono costituiti. CP_1 Controparte_2
All'udienza del 19.06.2025, previa discussione, la causa è stata posta in decisione come da dispositivo in atti.
**** Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell' anche quale mandatario CP_1 di CP_2
L'appello è infondato. Anzitutto, deve rilevarsi il corretto inquadramento, da parte del primo Giudice, dell'azione esperita quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., poiché proposta per far valere l'intervenuta prescrizione del credito contributivo, quale fatto estintivo dell'obbligazione sopravvenuto successivamente alla formazione del titolo rappresentato dalle cartelle esattoriali non tempestivamente opposte. Parimenti infondate si disvelano le doglianze di merito. Alcun vizio degli atti interruttivi della prescrizione è stato allegato dall'appellante (che, sul punto, si limita genericamente ad addurre la mancata prova del perfezionamento della loro notifica), né è possibile riscontrarne dalla documentazione versata in atti, in quanto:
- la cartella di pagamento n. 29620050007323666000 è stata consegnata personalmente al contribuente, odierno appellante, in data 15.12.2005 (doc. 7 prodotto dall' ) ed il decorso del termine di prescrizione è stato, dapprima, CP_5 interrotto dall'avviso di intimazione n. 29620109014118413, notificato il 19.05.2010 e ricevuto dallo stesso destinatario (doc. 8 ), e, successivamente, dall'avviso di CP_5
2 intimazione n. 29620149001663334000, notificato il 29.08.2014 ed anch'esso consegnato direttamente al destinatario (doc. 5 e 5.1 ); CP_5
- allo stesso modo, la cartella di pagamento n. 29620040020787861000 è stata notificata in data 21.10.2004 e consegnata alla moglie convivente del contribuente (doc. 3 ); a questa è seguita la notifica dell'avviso di intimazione n. CP_5
29620099015133564999, consegnato personalmente al destinatario in data 04.08.2009 (doc. 3 ), e dell'avviso di intimazione n. 29620149001663233000, CP_5 ricevuto anch'esso direttamente dal destinatario in data 29.08.2014 (doc. 5 e 5.1
). CP_5
Inammissibile è la censura che si appunta, con riguardo a quest'ultima cartella di pagamento (29620040020787861000), sul superamento del termine di prescrizione quinquennale da parte dell'avviso di intimazione n. 29620149001663233000 (notificato il 29.08.2014) rispetto al precedente avviso n. 29620099015133564999 (notificato il 04.08.2009), non avendo, sul punto, spiegato alcuna argomentazione volta a contrastare il ragionamento logico-giuridico del primo Giudice e, in particolare, a contestare l'applicazione della disciplina sulla sospensione dei termini di prescrizione dall'01.01.2014 al 15.06.2014 di cui all'art. 1 comma 623 della L. 147/2013 che prevede: “…La riscossione dei carichi di cui al comma 618 resta sospesa fino al 15 giugno 2014. Per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione.” (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 10916 del 05/05/2017 e, da ultimo, Cass. Sez. U., Ordinanza n. 36481 del 13/12/2022). Vale, infine, rilevare che, nelle more del giudizio instaurato, sono stati notificati ulteriori atti interruttivi e, in particolare, l'avviso di intimazione n. 29620229000405763000 (notificato in data 04.05.2022 – doc. 9 ) e l'avviso di CP_5 intimazione n. 29620249016547802000 (notificato il 05.06.2024 – doc. 10 e 10.1
). CP_5
Per le suesposte ragioni, la sentenza appellata va confermata. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno liquidate esclusivamente in favore dell' Controparte_3 ritualmente costituitasi. Deve darsi atto, altresì, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, dpr n.115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1-bis, dpr n. 115/02.
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P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nella contumacia dell' anche quale CP_1 mandatario di qui dichiarata, conferma la sentenza n. 612/2022 CP_2 pubblicata il 14.09.2022 dal Tribunale di Termini Imerese. Condanna l'appellante a pagare in favore dell' Controparte_6 delle spese di questo grado che liquida in € 1.984,00, oltre spese generali, IVA e CPA, disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Nulla sulle spese nei confronti dell' CP_1
Dà atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012. Palermo, 19.06.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Caterina Greco Michele De Maria
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