Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 27/05/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. 3924/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott. Sabrina Cicero Giudice
Dott. Francesca Ajello Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 12/12/2024 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], 9 34125 TRIESTE con l'Avv. GAMBI MARIA ROSA presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nata a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]38 34100 TRIESTE con l'Avv. MOLINARI GIORGIO FRANCESCO presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Trieste il 05/04/1995:
con i seguenti figli:
- nata a [...] il [...], maggiorenne non economicamente Persona_1 autonoma.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473_bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12/12/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la modifica delle condizioni di divorzio nei seguenti termini, come modificati e riordinati nelle note in sostituzione di udienza:
“1. Accertare e dichiarare che - in forza delle rinunce formalizzate della prof.ssa all'udienza del Pt_2
14.01.25, tenutasi innanzi la Corte d'Appello di Trieste nel procedimento ex art. 392 c.p.c., pendente sub
R.G. 335/2024, accettate dal dott. della sentenza n. 25/2025 della Corte d'Appello di Parte_1
Trieste, che le ha recepite, nonché dell'accordo transattivo in seguito raggiunto dalle parti e riportato nell'atto integrativo depositato il 19.03.2025 - non esistono altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le domande avanzate in questa sede.
2. Dare atto che i ricorrenti condividono la decisione della figlia tanto di Persona_2 trasferire la propria residenza presso il padre, per trascorrere in prevalenza lì i suoi rientri da Milano, vuoi di percepire direttamente dal padre l'assegno di mantenimento a lei destinato a partire dal mese di dicembre 2024.
3. Disporre che, a decorrere dal mese di dicembre 2024, il dott. abbia l'obbligo di Parte_1 versare direttamente a - a mezzo bonifico da eseguire entro il giorno 5 di ogni mese - l'assegno Per_1 per il suo mantenimento pari ad € 2.000,00.- mensili, rivalutabili annualmente ex indici Istat dall'anno successivo alla data di deposito del ricorso.
4. Prevedere che, dal dicembre 2024, il dott. sostenga nella loro totalità le spese Parte_1 straordinarie per . Per_1
5. Prendere atto che, a definizione tombale delle rispettive pretese (il dott. per gli arredi e Parte_1 suppellettili dell'ex casa coniugale e la prof.ssa er spese extra anticipate per i figli dal 2014 ad oggi): Pt_2
a) la prof.ssa ratterrà per sé arredi e suppellettili, già di proprietà del marito e custoditi nel proprio Pt_2 appartamento di via Bellosguardo, 38;
b) il dott. corrisponderà alla prof.ssa mediante bonifico - da disporre entro e non Parte_1 Pt_2 oltre 5 giorni dalla pubblicazione del provvedimento conclusivo del presente procedimento - la somma omnicomprensiva di € 15.000,00.-, a tacitazione definitiva e tombale di qualsiasi sua pretesa relativa a spese straordinarie sostenute per i figli dal 2014 ad oggi.
6. Disporre che, a decorrere dal mese di marzo 2025, il dott. abbia l'obbligo di Parte_1 versare alla prof.ssa - a mezzo bonifico da eseguire entro il giorno 5 di ogni mese - un Parte_2 assegno divorzile pari ad € 1.200,00.- mensili, rivalutabili annualmente ex indici Istat dall'anno successivo alla pubblicazione del provvedimento conclusivo del presente giudizio.
7. Dare atto che - a saldo e stralcio delle rispettive poste di dare ed avere, siccome regolate dalla sentenza n. 25/2025 della Corte d'Appello di Trieste - il dott. ha già corrisposto, mediante bonifico del Pt_1
20.03.2025, alla prof.ssa la somma forfettaria omnicomprensiva di € 15.000,00.-. Parte_2
8. Dare atto infine che, alla luce delle pattuizioni raggiunte e della loro effettiva attuazione, le parti si intendono soddisfatte e nulla hanno a pretendere l'una dall'altra con riferimento a tutte questioni patrimoniali regolamentate in questa sede per sé e per i figli.
9. Compensare interamente le spese legali tra le parti, con rinuncia da parte dei rispettivi legali alla solidarietà ex art. 68 L.P”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473-bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno precisato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473-bis.29 c.p.c. per la pronuncia di modifica delle condizioni di divorzio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta degli ex coniugi può pertanto esser recepita.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Modifica le condizioni di divorzio secondo le congiunte conclusioni, da intendersi qui trascritte;
2) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Trieste, il giorno 23 maggio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Francesca Ajello Dott. Anna Lucia Fanelli