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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/03/2025, n. 1072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1072 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati dr.ssa Maria Pia DI STEFANO - Presidente dr.ssa Eliana ROMEO - ConSIliere dr. Roberto BONANNI - ConSIliere relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. come introdotto con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 18.3.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 2044/2023 (con riunita quella n. 2072/2023), avente ad oggetto: appello avverso la medesima sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 2012/2023, vertente
TRA
, nella qualità di erede di elettivamente Parte_1 Persona_1 domiciliata in Roma, Viale Angelico, 38 e rappresentata e difesa dagli Avv.ti Carlo de Marchis e Flaminia Agostinelli: APPELLANTE - APPELLATA
E
rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Raffaele Greco ed elettivamente domiciliata in Roma, Viale di Trastevere, n. 108; APPELLANTE - APPELLATA
i sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato il 16/04/2020 innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, , quale erede unica della madre , Parte_1 Persona_1 deceduta il 7.3.2020, conveniva in giudizio esponendo: che la Controparte_1 de cuius aveva lavorato alle dipendenze del dal 1.10.2005 al 30.9.2019, senza CP_1 regolarizzazione sino al 9.4.2015, allorquando era stata assunta a tempo indeterminato con inquadramento al livello C3 CCNL autorimesse e noleggio automezzi, con mansioni di addetta a servizi di segreteria;
che aveva sempre osservato l'orario imposto dal i.e. dalle 9 alle 17, dal lunedì al venerdì; che, nello svolgimento delle sue CP_1 mansioni, si era occupata di ricezione e gestione delle prenotazioni, ricerca degli autisti, prenotazioni alberghiere, emissione e invio delle fatture, rapporti con i fornitori e consulenti e prima nota;
che era stata sempre assoggettata alle direttive ed al potere disciplinare del datore di lavoro;
che era tenuta a giustificare le assenze ed aveva in dotazione una postazione fissa, utilizzando sempre gli strumenti messi a disposizione dal che nel periodo di lavoro non regolarizzato aveva ricevuto una retribuzione in CP_1 contanti in misura fissa mensile e pari a € 800 sino a maggio 2006, € 1.000,00 sino al giugno 2010 ed € 1.200,00 sino al marzo 2015, mentre successivamente aveva ricevuto la retribuzione riportata nelle buste paga;
che era stata licenziata il 10.9.2019 per giustificato motivo oggettivo, impugnato in via stragiudiziale;
che, non avendo ricevuto il pagamento del TFR, aveva richiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo già notificato, senza che ne fosse seguito l'adempimento; che, nel corso del rapporto, aveva maturato un credito per complessivi € 93.059,66 a titolo di differenze per retribuzione ordinaria, tredicesima mensilità, quattordicesima mensilità, festività e TFR (al netto di quanto già richiesto con il decreto ingiuntivo). Assumendo, quindi, la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso sin dal 2005 in ragione del suo concreto atteggiarsi e, in ogni caso, in applicazione del disposto di cui all'art. 69 D.Lgs. n. 276/2003 applicabile alle collaborazioni coordinate e continuative atipiche, chiedeva che, accertato il dedotto rapporto di lavoro con la de cuius, il datore di lavoro fosse condannato al pagamento, in suo favore, a titolo di erede o, se del caso, jure proprio, della complessiva somma di € 93.059,66 a titolo di differenze retributive, oltre accessori e con vittoria di spese. Si costituiva il convenuto, eccependo preliminarmente la decadenza ex art. 32 l. 183/2010, in quanto applicabile anche alle domande che presupponevano la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto, e la prescrizione dei crediti vantati sino all'aprile 2015, allorquando era cessato il rapporto di collaborazione coordinata con la Contestava, quindi, nel merito, l'avversa PE pretesa evidenziando: l'assenza di allegazione e prova dei presupposti per l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato;
che la a partire dal 2005, PE aveva iniziato a collaborare con la sua attività di noleggio con conducente occupandosi, per poche ore al giorno (3-4), di mera contabilità, percependo un compenso iniziale di € 800,00 mensili, poi elevato a € 1.000,00 sino al 2010; che, soltanto a partire dal 2011, la veva lavorato qualche ora in più, non superando mai PE le venti ore settimanali, percependo € 1.200,00 netti;
che, in ragione dell'incremento dell'attività nel 2015, aveva deciso di intraprendere con la un rapporto di PE lavoro subordinato a tempo pieno, che comprendeva non soltanto la fase della registrazione delle fatture ed il controllo delle ore prestate dai collaboratori esterni ma anche attività di prenotazione, ricevimento e smistamento posta, protocollazione e archiviazione, supporto amministrativo, front-office, inserimento dati, centralino e prenotazioni;
che all'interno del pc utilizzato dalla rano presenti dati riservati PE inerenti alle quotazioni delle singole offerte di servizio, clientela, gare ecc.., motivo per il quale il pc era stato dotato di sistemi di protezione atti ad evitare che le quotazioni venissero divulgate alla concorrenza;
che la era l'unica in possesso delle PE credenziali di accesso al PC e al portale utilizzato;
che, intimato il licenziamento in ragione del riscontrato calo di commesse e di fatturato, aveva dovuto ricorrere all'intervento di un tecnico per eseguite lo sblocco del computer e che, nel corso di tale intervento, il consulente informatico aveva riscontrato alcune anomalie che avevano rivelato un utilizzo improprio del computer, che aveva reso possibile la divulgazione o l'accesso a terzi dei dati del pc;
che, in particolare, il consulente aveva accertato (i) l'utilizzo di un'anomala attività di pulizia e rimozione di dati, incluse le credenziali di accesso ai portali, per questo motivo impedito per diverse settimane, (ii) la presenza di un virus informatico, derivato dall'utilizzo, non autorizzato, di siti di file sharing per la condivisione di film, musica, video ecc, virus particolarmente pericoloso perché in grado di rendere possibile l'accesso di terzi ai dati contenuti nel pc;
(iii) l'installazione di software volti ad aggirare le restrizioni di accesso a siti non autorizzati;
che tale condotta aveva cagionato rilevanti danni, consistiti nella perdita dei dati rimossi, nei costi sostenuti per il recupero e nel forte calo di fatturato determinato con ogni probabilità dalla acquisizione dei dati riservati da parte di terzi, oltre che danni all'immagine e alla professionalità. Tanto esposto, assumendo l'infondatezza dell'avversa domanda di accertamento della natura subordinata del rapporto sin dall'inizio, concludeva per il rigetto del ricorso, contestando, in subordine, il conteggio delle spettanze in riferimento al lavoro straordinario, mai prestato, al rapporto full-time, avendo la avorato sempre per 15-20 ore settimanali, all'indennità per ferie e PE permessi non goduti, avendo ella sempre goduto delle ferie, delle mensilità aggiuntive, regolarmente corrisposte, ed della decurtazione delle somme al netto anziché a lordo. Inoltre, assumendo l'illiceità della condotta della come sopra narrata, PE domandava in via riconvenzionale la condanna della parte ricorrente al risarcimento del danno cagionato, quantificato in complessivi € 88.576,51, di cui € 10.690,86, quale esborso sostenuto per la riparazione ed il ripristino della funzionalità del pc, ed € 77.885,65 a titolo di danno da sviamento di clientela, calcolato sulla base della perdita di fatturato riscontrata rispetto alla media del fatturato in precedenza conseguito, instando, in caso di accoglimento in tutto o in parte della domanda della parte ricorrente, per la compensazione del credito con quello vantato a titolo risarcitorio. Con ricorso depositato il 5.6.2020 la ditta Parte_2 aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 601/2020 emesso il 20.1.2020, con il quale l'intestato Tribunale le aveva ingiunto il pagamento, in favore della PE della complessiva somma di € 7.419,91 a titolo di TFR, lamentando l'inammissibilità del ricorso spiegato contro la ditta anziché contro il in proprio, suo effettivo datore CP_1 di lavoro, ed eccependo in compensazione il credito risarcitorio di € 88.576,51 di cui alle difese spiegate nel giudizio azionato dalla controparte, instando anche per la condanna, in via riconvenzionale, di , quale erede di , Parte_1 Persona_1 al risarcimento del danno come sopra determinato. Si era costituita nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo rappresentando l'intervenuto decesso Parte_1 della madre e contestando l'avversa opposizione, evidenziando, Persona_1 quanto all'eccezione di difetto di legittimazione, che la ditta ingiunta era un'impresa individuale di cui era titolare il e, nel merito, che la aveva sempre CP_1 PE utilizzato correttamente il pc aziendale e, in ogni caso, che non vi era alcuna prova che la perdita dei dati fosse a lei imputabile o che tali dati fossero mai stati acquisiti da terzi o che il calo di fatturato, peraltro a fondamento della lettera di licenziamento, fosse imputabile alla sua condotta. Evidenziava, altresì, l'assenza di prova dell'esborso del costo dell'intervento tecnico sul pc eseguito dal consulente, nipote del datore di lavoro, recante, peraltro, un importo eccessivo rispetto all'intervento eseguito. Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione e per l'inammissibilità o il rigetto dell'eccezione di compensazione. Disposta la riunione dei due procedimenti, escussi quattro testimoni, Il Tribunale, respinte le eccezioni preliminari, tranne quella di inammissibilità della compensazione spiegata, in via riconvenzionale, dal convenuto in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, riteneva che la domanda della parte ricorrente di accertamento della instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato sin dal 2005 fosse fondata alla luce degli esiti della prova orale. Precisava, in particolare, che “Dalle deposizioni rese dai testi, risulta quindi che la a effettivamente iniziato a lavorare per il PE CP_1 dall'ottobre 2005 ed ha proseguito sino al licenziamento avvenuto il 30.9.2019. Tanto si desume dalla dichiarazione della teste – della cui attendibilità non sono Tes_1 emersi motivi per dubitare avendo reso una testimonianza priva di contraddizioni di rilievo - che ha personalmente assistito all'assunzione e ai primi giorni di prestazione lavorativa, nonché da quanto riferito da tutti gli altri testi che hanno avuto conoscenza diretta del rapporto a partire quanto meno dall'anno 2009 (così, gli stessi testi di parte convenuta). D'altronde, neppure il convenuto ha mai specificamente negato che la bbia iniziato a collaborare ben prima della formale assunzione avvenuta PE nell'aprile 2015, limitandosi ad affermare che nel periodo precedente la predetta avrebbe intrattenuto un mero rapporto di collaborazione, con prestazione limitata a 15-20 ore settimanali”. Specificava che ”sin dall'inizio la a lavorato in modo PE fisso, garantendo un certo numero di ore di prestazione (15-20, secondo il convenuto, dalle 9 alle 17 dal lunedì al venerdì, con un'ora di pausa, secondo quanto emerso in istruttoria). È poi lo stesso convenuto ad aver dedotto di aver sempre retribuito la on le somme fisse mensili indicate in ricorso … Quanto infine alle mansioni PE disimpegnate, è pacifico che la ha svolto sempre le stesse mansioni di PE addetta alla segreteria, rimaste invariate anche dopo l'assunzione formalizzata e concordata nel livello C3 CCNL (v. contratto di assunzione e buste paga) … Per la quantificazione delle spettanze ben può farsi riferimento al conteggio da ultimo prodotto, in quanto elaborato sulla base di quanto sin qui accertato, ivi incluso l'orario parttime a 35 ore settimanali nel periodo antecedente l'assunzione. Ne discende un credito per differenze retributive, comprensive di TFR, di € 75.271,27, e pari, al netto di quanto già spontaneamente corrisposto in esecuzione del decreto ingiuntivo a titolo di TFR, a € 67.851,13.”. Statuiva, altresì, che “detto credito va in parte compensato con il danno subito dal convenuto a seguito del comportamento inadempiente tenuto dalla nteriormente alla cessazione del rapporto, in prossimità del licenziamento, PE danno consistito nell'esborso che il convenuto ha dovuto sopportare per il ripristino della funzionalità del PC e dell'accesso ai portali di prenotazione … accertata la condotta inadempiente perpetrata da nell'esecuzione della Persona_1 prestazione, il convenuto ha maturato un credito risarcitorio nei confronti della stessa, e, per essa, della di lei erede unica, di complessivi € 20.690,86, da porre in compensazione nella regolamentazione del rapporto di dare e avere tra le parti con il controcredito vantato dalla parte ricorrente … Operata quindi la compensazione atecnica tra le rispettive poste creditorie, il credito per il quale può essere emessa statuizione di condanna ammonta a complessivi €47.160,27 (€67.851,13 - €20.690,86 =
€47.160,27) Quanto poi alla sorte del decreto ingiuntivo, tenuto conto dell'accoglimento dell'opposizione, oltre che dell'avvenuto pagamento, lo stesso va necessariamente revocato. In definitiva, revocato il decreto ingiuntivo opposto, il convenuto va condannato al pagamento, in favore di , quale erede Parte_1 unica di , della complessiva somma di €47.160,27 a titolo di Persona_1 differenze retributive (già decurtata la somma corrisposta a titolo di TFR in esecuzione del decreto ingiuntivo), oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo”.
Con ricorso depositato il 2.8.2023, , quale erede unica della madre Parte_1
e, con altro distinto ricorso depositato il 4.8.2023, la Persona_1 [...]
in persona del titolare unico di tale Ditta individuale, Controparte_1
SI. hanno proposto entrambe appello avverso la stessa Controparte_1 sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma. Disposta la riunione degli appelli ex art. 335 c.p.c. la causa è stata decisa come appresso.
Con l'atto di appello, , quale erede unica della madre Parte_3 PE
, censura la decisione del Tribunale per
[...]
1) OM PRONUNCIA SULL'INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA RICONVENZIONALE AVANZATA NEL GIUDIZIO R.G. N. 11679/2020: “il SInor veva già articolato nel ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo la CP_1 domanda risarcitoria avanzata successivamente anche in via riconvenzionale”;
2) ERRONEO ACCERTAMENTO DI RESPONSABILITÀ EX ART. 2043 C.C. IN CAPO ALLA DE CUIUS GABRIELLA GASPERINI – VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 116 C.P.C.: “Parte appellata, invero, non ha dimostrato affatto la asserita responsabilità della SInora n ordine PE ai presunti danni lamentati – e anch'essi affatto provati … E' manifestamente illogico, prima ancora che infondato, che si possa addebitare all'appellante un evento verificatosi a distanza di oltre 4 mesi dall'ultimo utilizzo della madre della SInora e ciò volendo assumere come provata l'inattività del pc Pt_1 sulla base delle mere asserzioni dell'appellato. L'addebito dell'iperbolica somma di € 10.000,00 per la “pulizia” di un pc il cui valore di mercato è rimasto ignoto e che non viene evidentemente usato è manifestamente pretestuoso e privo di fondamento. E' sorprendente – come meglio di seguito dedotto – che un soggetto spenda un valore del tutto incongruo senza alcuna fattura né tracciamento di pagamento e che il Giudice accolga un tale importo in forma del tutto acritica … Non è infatti stato dimostrato l'utilizzo esclusivo del pc (la cui password era conosciuta anche dal SInor oltre ad essere CP_1 dotato di una password “ospiti”), non è stata dimostrata l'introduzione da parte della SInora i virus nel pc, come non è stato affatto provata PE
l'esistenza di un concreto pregiudizio in capo all'appellato. Il teste
– come sopra più volte accennato, parente del SInor E_
(“…sono un parente del convenuto, mia madre è la cugina del CP_1 convenuto” cfr. verbale udienza del 3 maggio 2022) – è stato solo in grado di confermare di aver riscontrato, a distanza di quattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro della SInora la presenza di un virus nel pc a PE lei precedentemente in uso, ma di non essere in grado né di collocare temporalmente quando tale virus sarebbe stato installato, né da parte di chi”; 3) VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELLE NORME IN TEMA DI PROVA DEL PAGAMENTO – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2721 E 2726 C.C. E DEGLI ARTT. 115 E 116 C.P.C.: “L'esborso sostenuto dal per l'intervento tecnico CP_1 della azienda di suo cugino è stato documentato ex adverso con un proforma di fattura del 13.01.2020. È di tutta evidenza che tale documentazione non è in grado di provare né il pagamento dell'intervento, né il suo ammontare. Nonostante le tempestive osservazioni in tal senso dell'odierna difesa, parte appellata non ha prodotto la documentazione fiscale attestante l'asserito esborso del SInor emmeno nel corso del CP_1 giudizio, a distanza di ben tre anni dall'intervento tecnico della Dnage s.r.l. La fattura di pagamento – e di conseguenza tantomeno un mero
“proforma”– non è considerata dalla giurisprudenza di legittimità prova idonea e sufficiente a documentare il danno e a fondare la richiesta di risarcimento: “la fattura non costituisce, di per sé, prova del danno, tanto più se non è accompagnata da una quietanza o da un'accettazione (v. Cass., 20/7/2015, n. 15176; Cass., 19/7/2011, n. 15832) e se proviene dalla stessa parte che intende utilizzarla.” (Cassazione ordinanza n. 3293/2018 del 12.02.2018). Nel giudizio per cui è causa, oltre a non essere stata prodotta alcuna valida documentazione fiscale, non è stata nemmeno prodotta prova documentale del pagamento, quale una contabile di bonifico con relativa quietanza … Le considerazioni del Tribunale circa il principio di prova scritto e la ritenuta attendibilità del teste non sono sufficienti a motivare, in aderenza al principio sopra richiamato della S.C., la deroga ai limiti di prova di cui al combinato disposto degli artt. 2721 e 2726 c.c.”;
- VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI IN TEMA DI VALUTAZIONE EQUITATIVA DEL DANNO – VIOLAZIONE DELL'ART. 1227 C.C.:
“L'eliminazione di file non è stata provata e la loro strategica importanza ancor meno visto che l'appellato ha impiegato quattro mesi ad accorgersi di non avere l'accesso al pc in uso alla SInora La quantificazione PE effettuata dal magistrato assume quindi una valenza meramente punitiva del tutto svincolata dai parametri del lucro cessante e del danno emergente e assume carattere arbitrario laddove utilizza categorie giuridiche sconosciute. La liquidazione equitativa del danno impone una prova di danno del tutto assente nella fattispecie. La sentenza ha quindi utilizzato il potere equitativo come misura sanzionatoria basata su un pregiudizio valutativo non sostenuto da alcuna evidenza istruttoria di danno … Il SInor ha prodotto esclusivamente un prospetto sui dati di fatturato tra il CP_1
2013 e il 2019 (cfr. doc. 7 fascicolo di 1^ grado di controparte), privo di alcuna attendibilità in ordine al suo contenuto in assenza di riscontro con la documentazione fiscale della ditta. Non è stato quindi allegato né provato nemmeno alcun pregiudizio derivante dalla lamentata perdita dei dati … Controparte non ha nemmeno prodotto l'iscrizione a siti o portali web con cui asserisce di aver lavorato e dall'elenco dei clienti contenuto nel documento 7 di controparte (piuttosto eSIuo e ripetitivo negli anni) appare inverosimile che la ditta dell'appellato abbia potuto perdere in quattro mesi traccia dei contatti dei propri clienti, di vecchi contratti o di preventivi … E' l'impossibilità di quantificare un danno certamente esistente che rende possibile il ricorso alla stima equitativa. Se, invece, è l'esistenza stessa d'un pregiudizio economico ad essere incerta, eventuale, possibile ma non probabile, spazio non v'è alcuno per l'invocabilità dell'art. 1226 c.c.“;
- ERRONEA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE - VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 91 E SS. C.P.C.: “Il Tribunale quindi ha liquidato integralmente in favore dell'appellato le spese del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo nonostante: 1) vi sia stata la soccombenza virtuale dell'opponente in ordine alla sorte del decreto ingiuntivo che è stata pagata a seguito di procedimento esecutivo in corso di giudizio;
2) siano state dichiarate infondate tutte le eccezioni preliminari, in rito e di merito, sollevate da controparte in entrambi i giudizi;
3) la domanda risarcitoria di condanna, oltre che infondata sulla base di quanto dedotto nei motivi che precedono, non sia stata affatto “integralmente accolta”, bensì solo parzialmente, sia in ordine alla qualificazione che alla quantificazione del danno, con una riduzione del danno effettivamente liquidato di ben oltre la metà della richiesta (€ 20.690,86 a fonte di una richiesta di € 88.576,51) … Parte appellata, soccombente in via virtuale per la condanna al pagamento del TFR di cui al decreto ingiuntivo opposto e per l'importo di euro 67.851,13 a titolo di differenze retributive e invece parzialmente vittoriosa per il minore importo di euro 20.690,86 (a fronte di una iniziale richiesta di euro 88.576,51), si è vista sostanzialmente riconoscere (in ragione della parziale compensazione delle spese) a titolo di spese l'importo di euro 6.579,50 oltre accessori, a fronte di una liquidazione in favore dell'odierna appellante di euro 3.500,00 oltre accessori. La liquidazione in favore dell'appellato non tiene poi in nessun conto dell'integrale rigetto di tutte le eccezioni preliminari sollevate da controparte in entrambi i giudizi. In ragione delle considerazioni che precedono, pertanto, si lamenta l'erroneità della liquidazione delle spese sia del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – avvenuta integralmente a favore di parte appellata nonostante la soccombenza virtuale per il TFR non corrisposto – sia della compensazione per metà delle spese del giudizio ex art. 414 stante l'inammissibilità della domanda riconvenzionale e il rigetto di tutte le eccezioni preliminari ex adverso sollevate”;
- OM PRONUNCIA E VIOLAZIONE DELL'ART. 96 C.P.C.: “La costituzione ad arte di un “contrappeso” per azzerare o limitare le conseguenze del legittimo accoglimento della domanda dell'appellante costituisce un comportamento lesivo, sanzionabile ai sensi dell'art 96 c.p.c.”.
Con il proprio atto di appello, la Controparte_1 Controparte_1
in persona del titolare unico di tale Ditta individuale, SI.
[...] Controparte_1 censura la decisione del Tribunale per
- ERRONEITA' DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI HA RICONOSCIUTO UN RAPPORTO DI NATURA SUBORDINATA, LIVELLO C3 CCNL APPLICATO CON UN MONTE ORARIO PARI A 35 ORE SETTIMANALI CON DECORRENZA DAL 1.10.2005
- MANCATO ASSOLVIMENTO DELL'ONERE DELLA PROVA GRAVANTE EX ART. 2697 C.C. SULL'ALLORA RICORRENTE: “la motivazione espressa si palesa erronea in ragione del fatto che nel corso dell'istruttoria non è stato assolutamente confermato lo svolgimento di un orario pari a 35 ore settimanali fin dal 2005, né lo svolgimento delle stesse mansioni a partire da tale data. Ed invero, nessuno dei testimoni ha confermato lo svolgimento da parte della SI.ra i un orario pari a 35 ore settimanali già dal 2005 PE
(anzi è emerso l'opposto), e l'unica testimone che ha riferito circostanze per tale periodo (teste , si è rivelato, come vedremo, un teste del tutto Tes_1 inattendibile. A tal proposito, è utile ricordare come gli altri testi non abbiano riferito alcuna circostanza almeno fino all'anno 2009 … si evidenzia come l'istruttoria da un lato, non ha in alcun modo confermato che il rapporto intrattenuto antecedentemente al 2015 sia stato di natura subordinata ma, soprattutto, non è stata in alcun modo provata la circostanza che la SI.ra volgesse un orario di lavoro quasi fulltime per 35 ore alla settimana PE antecedentemente alla assunzione avvenuta in data 08.04.2015 e, soprattutto lo svolgimento delle mansioni di cui al livello C3 del CCNL Autorimesse”;
- NULLITÀ E/O ERRONEITA' DELLA SENTENZA IMPUGNATA – VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA (ERRONEITA' DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI HA RICONOSCIUTO IL MINOR IMPORTO DI EURO 20.000,00 A TITOLO DI RISARCIMENTO DEL DANNO – IMPUGNAZIONE PARZIALE DEL PROVVEDIMENTO AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DI IMPORTI A CAUSA DELLE Pt_4
CONDOTTE PREGIUDIZIEVOLI DELLA SIG.RA GASPERINI): “Appare allora fondata la pretesa del convenuto di un risarcimento del danno consistito nell'esborso sostenuto per il pagamento dell'intervento del tecnico informatico volto al rispristino della funzionalità del pc e dei sistemi di accesso alla posta elettronica e ai siti e portali di uso aziendale, per complessivi € 10.690,86 (cfr. fattura pro-forma, confermata dal teste, con deposizione da ritenersi ammissibile in punto di prova del pagamento, tenuto conto del principio di prova scritta prodotto e della attendibilità del teste di cui si è dato conto) … si evidenzia l'erroneità della sentenza dal momento che, non solo il ha effettivamente perso le recensioni e lo “storico” aziendale (già di CP_1 per sé molto rilevante come vedremo nel prosieguo), ma, soprattutto, il a perso, definitivamente, i dati di accesso al proprio portale, motivo CP_1 per il quale non ha potuto riscontrare le eventuali richieste per servizi di noleggio arrivate nel corso del tempo, né ha potuto più utilizzare quel suo profilo per la gestione della attività. Nella sostanza, nella sentenza impugnata, si ritiene che grazie all'intervento del tecnico siano state risolte tutte le problematiche causate dalla prima del licenziamento, PE quando, invece, come vedremo nel prosieguo, l'allora ricorrente, con le sue condotte illegittime, ha provocato dei danni permanenti e la perdita di dati non più recuperabili. Proprio per tali ragioni, la condanna pari ad euro 10,000.00 a titolo di risarcimento del danno (oltre al “rimborso” della fattura pagata per l'attività di parziale recupero) si palesa evidentemente bassa … a cancellazione ad opera della ricorrente di tutto lo storico aziendale, dei contatti, dei benefits e delle recensioni dei clienti, fondamentali per l'esercizio della attività. Tali elementi, come vedremo, son stati tutti analiticamente confermati nel corso della istruttoria da parte del teste E_ all'udienza tenuta in data 4.10.2022, e richiamati nella sentenza di primo grado … Nella specie, all'interno del Computer assegnato alla ricorrente vi sono sempre stati una serie di dati riservati che inseriva la stessa PE
(quali quotazioni, tariffe, clienti o potenziali tali, gare rispetto alle quali vi era in corso una partecipazione) che, necessariamente, dovevano essere tenuti riservati al fine di garantire la massima tutela di parte datoriale in un settore – come detto – altamente concorrenziale, come quello dell'autonoleggio. Fra l'altro, è opportuno precisare che la SI.ra ra l'unica dipendente PE del SI. ed era l'unica ad avere le credenziali di Controparte_1 accesso al computer, al gestionale ed era la sola ad avere l'accesso ai portali, ai sistemi e ai dati presenti all'interno del computer di segreteria assegnatole, che lei stessa inseriva nell'ambito delle mansioni affidatele … Fra l'altro, lo stesso teste n.d.r.] ha confermato come, a seguito Tes_2 della cancellazione di tutti i file, l'azienda ha, di fatto, perso la propria storia delle prenotazioni e dell'attività svolta, i benefits discendenti dai crediti maturati per l'attività e, soprattutto, le recensioni dei clienti. E, come specificato nella memoria di costituzione, sia la riservatezza dei file, sia le recensioni dei clienti sono di un'importanza centrale in un settore altamente concorrenziale come quello delle Compagnie di noleggio auto, motivo per il quale risulta evidente il danno provocato da parte della SI.ra Parte_5
E' stato rilevato un pericoloso virus, che risponde al nome di
.WIN32. . Un virus che tipicamente viene veicolato nell'ambito Pt_6 CP_2 del traffico peer to peer, annidato in mezzo ai file condivisi quali video, film, tracce audio e software per sbloccare le licenze dei prodotti a pagamento
… i danni che la ovrà risarcire al SI. ono stati calcolati, in PE CP_1 parte, sulla base di una analisi di tutti i fatturati registrati dal dal 2013 CP_1 al 2019, in relazione ai quali è stata calcolata la media della repentina riduzione degli stessi nel corso degli ultimi anni e, dunque, la media delle perdite subite nel corso degli ultimi anni anche a causa della perdita di importanti appalti con Autostrade, con l'Ambasciata dell'Arabia Saudita ecc. e sono quantificabili in € 77.885,65 (cfr. prospetto allegato sub doc. n. 7 che contiene anche un elenco dei clienti che si sono succeduti negli anni e che poi sono andati persi). In particolare, il prospetto allegato sub doc. n. 7 mostra i fatturati registrati nel corso degli anni e che contiene gli elenchi dei principali clienti di ciascun anno, dalla variazione dei quali emerge la perdita di importanti commesse da cui è derivata la progressiva perdita di fatturato. Orbene, il danno economico subito dal SI. – che, pertanto, CP_1 ammonta complessivamente a € 88.576,51 - è interamente e direttamente ascrivibile alla che, con l'uso improprio e irresponsabile fatto del PE computer aziendale, ha provocato gravi disagi e pregiudizi all'attività del SI.
. CP_1
A parte la questione della omessa pronuncia di inammissibilità della domanda riconvenzionale spiegata da parte dell'appellante , che deve ritenersi comunque Pt_1 irrilevante nel caso di specie giacché esaminata nel merito anche da parte della medesima in termini di domanda di risarcimento del danno, entrambi gli appelli Pt_1 strettamente connessi tra loro meritano una trattazione congiunta. Circa la natura subordinata del rapporto di lavoro della e cuius dante PE causa della giova osservare che l'elemento determinante ed essenziale, ai fini Pt_1 della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato ed autonomo, è rappresentato dall'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo (da esplicarsi con ordini specifici e non con semplici direttive di carattere generale, cfr. Cass. n. 4889/2002), organizzativo e disciplinare del datore di lavoro (cfr. Cass. nn. 9234/2006; 2842/2004; 19609/2003; 11203/2003; 8028/2003; 5534/2003; 811/1993; 2680/1990; 9459/1987; 7347/1986; 7015/1986) e dal suo inserimento nell'organizzazione aziendale, da valutarsi con riferimento alla specificità dell'incarico conferitogli e alle modalità della sua attuazione (cfr. Cass. n. 4889/2002 e le altre cit.). La c.d. eterodirezione si sostanzia in un obbligo continuativo di obbedienza giuridicamente sempre presente, anche se, talvolta, in concreto mancante o attenuato, correlato alla posizione del datore di lavoro di poter astrattamente interferire in ogni momento sulle modalità di svolgimento della prestazione. Naturalmente la prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato incombe sul soggetto che la deduce, non potendosi presumere la subordinazione neppure juris tantum, che deve dimostrare, pertanto, la “soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che discende dall'emanazione di ordini specifici oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione della prestazione lavorativa”, senza “che sia provata anche l'esistenza del diverso rapporto eventualmente dedotto dalla controparte, dovendosi escludere che il mancato accertamento di quest'ultimo equivalga alla dimostrazione dell'esistenza della subordinazione, per la cui configurabilità è necessaria la prova positiva di specifici elementi che non possono ritenersi sussistenti per effetto della carenza di prova su una diversa tipologia di rapporto” (così Cass. n. 2728/2010). Invero, giova precisare che, se è vero che l'elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato è costituito dall'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, lo stesso è, comunque, configurabile con intensità ed aspetti diversi in relazione alla maggiore o minore elevatezza delle mansioni e alla natura delle stesse: altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, assumono natura meramente sussidiaria, e non decisiva, cosa che avviene quando l'attività del lavoratore abbia carattere meramente esecutivo con il suo inserimento in modo continuativo e sistematico nell'organizzazione aziendale e la messa a disposizione, persistente nel tempo, da parte del medesimo delle proprie energie lavorative, nonché da altri elementi di carattere sussidiario, quali l'assenza di qualsiasi, pur minima, organizzazione imprenditoriale, sia con riguardo al materiale necessario per l'espletamento dell'attività, sia con riguardo alla gestione contabile - amministrativa attinente all'attività stessa, oltre all'osservanza di un orario e di turnazioni prefissate, all'assenza di rischio e alla previsione di un compenso mensile in base alle ore effettuate con un importo orario anziché in relazione a tariffe professionali approvate con atto normativo(cfr. Cass. n. 4682/2002). Del resto, l'assoggettamento del lavoratore alle altrui direttive è configurabile anche quando il potere di direzione venga esercitato dal datore di lavoro attraverso l'emanazione di indicazioni di carattere programmatico "de die in diem", costituendo indici rivelatori del vincolo di subordinazione cd. attenuata la programmazione quotidiana e, quindi, la specificazione in concreto, da parte del datore, del lavoro dei collaboratori e l'inserimento delle prestazioni lavorative nell'organizzazione imprenditoriale (cfr. Cass. Ordinanza n. 29640 del 16/11/2018 che nella specie, ha confermato la sentenza di merito che, valorizzando i suddetti indici, aveva qualificato come subordinato il rapporto di lavoro di collaboratori che avevano svolto l'attività di messi notificatori con le medesime modalità in un primo momento come dipendenti, poi come collaboratori co.co.co. e successivamente come collaboratori co.co.pro.). Al riguardo il Tribunale ha precisato che: “Il primo teste, di parte ricorrente,
, che ha dichiarato di aver lavorato, pur senza regolarizzazione del Parte_7 rapporto, alle dipendenze di per un anno e mezzo circa negli anni 2004 Controparte_1
– 2005, ha riferito di aver personalmente presentato la SI.ra al PE CP_1 partecipando al colloquio per l'assunzione, poi effettivamente avvenuta nell'ottobre del 2005 e disposta per provvedere alla sua sostituzione, essendosi ella dimessa nel settembre 2005 per una diversa opportunità lavorativa. Ha riferito che la ra PE stata assunta per svolgere attività di segreteria, in particolare di rispondere al telefono, fare fatture per i servizi di noleggio e ricerca di alberghi o di altri beni richiesti dai clienti, con orario, concordato nel corso del colloquio, dalle 9 alle 17 dal lunedì al venerdì con una pausa per il pranzo autogestita. Ha anche riferito di averle fatto un affiancamento per qualche giorno e di essersi successivamente recata in sede a trovare l'amica dopo due o tre anni. Ha dichiarato che per quanto riferitole, la ha poi lavorato PE continuativamente sino al Natale 2019 allorquando le disse che l'aveva CP_1 licenziata. La teste ha dichiarato di non aver personalmente assistito alle modalità di esecuzione del rapporto ma ha riferito che, quando la segretaria era lei, il era CP_1 sempre presente in ufficio ed era lui che dava le direttive sull'attività da svolgere e che la postazione, poi assegnata alla era dotata di scrivania, computer, PE telefono e stampante. Il secondo teste, di parte convenuta, E_ figlio della cugina del convenuto e suo consulente informatico, ha dichiarato di essersi recato, nel corso degli anni, molte volte presso la sede della ditta (anche dieci volte all'anno) sia per nuove istallazioni che per manutenzione, a partire dal 2009. Ha quindi dichiarato: “ricordo la SI.ra , che era la segretaria di la quale spesso PE CP_1 mi chiamava anche direttamente al telefono se c'erano dei problemi”. Ha tuttavia dichiarato di non conoscere i dettagli del rapporto e, in particolare, l'orario di lavoro o i compensi percepiti, né tanto meno sulle condizioni economiche della ditta, se non che a partire da cinque anni prima vi era stata in effetti una riduzione negli investimenti informatici. Sull'attività svolta ha dichiarato che, per quanto ha potuto vedere in occasione degli interventi tecnici, la i occupava di gestione delle e-mail, PE accesso ai portali che si occupavano del settore del noleggio di vetture e pulmini con conducente, organizzando poi il servizio, preparando i cartelli per i clienti, rispondeva al telefono, utilizzando una postazione dotata di un PC, protetto da una password personale della che conteneva tantissimi file excel e word di offerte e PE preventivi, pur essendo comunque presente un account ospite, con una limitata accessibilità, non protetto da password con il quale si poteva anche accedere ad internet. Ha poi confermato di aver eseguito, dopo il licenziamento della un PE intervento tecnico sul detto pc, resosi necessario perché il on aveva o non CP_1 ricordava le password e quindi non riusciva ad accedere né al pc né alla posta elettronica né tanto meno ai portali per le prenotazioni. Il teste ha però riferito che non è stato possibile sbloccare gli accessi perché la cronologia delle password e dei siti visitati era stata cancellata con un software professionale, che non consente di
“hackerare” il computer per il recupero dei dati. Ha precisato che il problema creato sui portali discendeva dal fatto che il non conosceva quali fossero i portali CP_1 utilizzati, dato appunto non rinvenibile in quanto la cronologia era stata cancellata, ed altresì dal fatto che non era neppure possibile individuare con quale account di posta elettronica l'utente era registrato sul portale. Il teste ha chiarito che era certamente possibile eseguire una nuova registrazione con un nuovo account ma in tal caso la ditta avrebbe perso la storia delle prenotazioni e dell'attività svolta, oltre ai benefits discendenti dai crediti maturati, e soprattutto - cosa che creava maggiore danno - le recensioni dei clienti. Il teste ha narrato di aver tentato l'accesso con tutti gli indirizzi a disposizione dell'azienda ma di esserci riuscito soltanto in relazione ad uno o due portali su sette. Ha riferito che erano state cancellate tutte l'e-mail in arrivo e in partenza sull'account aziendale ( ) – cosa che rese ancor più difficile se Email_1 non impossibile individuare i portali di riferimento – nonché tutte le cartelle dei documenti, che non è più riuscito a recuperare neppure con l'utilizzo dei potenti software che normalmente utilizza per il recupero dei dati per importanti clienti quali la Guardia di Finanza. Ha poi dichiarato di aver invitato il contattare la CP_1 PE per farsi dare le password e i documenti cancellati ma che lui rispose che vi aveva già provato senza risultato. Ha anche confermato di aver rinvenuto sul pc, al momento dell'intervento richiesto, un programma denominato e-mule per scaricare contenuti multimediali (film, musica, video), che già in passato aveva rinvenuto in occasione di altri interventi e che più volte aveva raccomandato alla di non istallare, in PE quanto suscettibile di essere veicolo di virus informatici, aggiungendo che la SI.ra era piuttosto capace nell'utilizzo degli strumenti informatici e conosceva PE bene i pericoli nell'utilizzo di questi programmi che già in passato avevano determinato attacchi di virus informatici poi risolti con la formattazione o la sostituzione del disco. Ha quindi precisato che nel corso dell'intervento del 2020 venne rinvenuto un virus che egli accertò esser stato preso in occasione dell'utilizzo del software e-mule, precisando che tali virus possono anche restare temporaneamente inattivi venendo attivati quando si apre il contenuto multimediale;
da quel momento in poi il virus resta sempre attivo ed è in grado di inviare documenti e file presenti sul computer ai destinatari di indirizzi e- mail che riconosce sul pc o anche in internet. Ha però dichiarato di non aver potuto verificare se, nel caso di specie, un tale invio vi sia mai stato. Ha quindi narrato che, verificata la presenza del virus e stante l'assenza di file, ha installato un nuovo hard-disc sul pc. Ha infine riferito che sul computer era stato istallato un antivirus che aveva limitato l'accesso ai siti poco sicuri e che, quando ha eseguito l'intervento, ha verificato la presenza di un motore di virtualizzazione, ovvero un sistema che consente la creazione di un computer virtuale volto ad aggirare le limitazioni dell'antivirus, verosimilmente utilizzato proprio per la creazione di un computer virtuale poi cancellato. Ha infine dichiarato che, al momento dell'intervento, nella segreteria non lavorava più nessuno e che ha emesso, per l'intervento eseguito, una fattura, regolarmente saldata, di €8.773,00 più IVA. Il terzo teste, di parte convenuta, Tes_3
, titolare di una ditta di noleggio con conducente che ha collaborato con
[...] nella gestione di taluni servizi in subappalto a partire dal 2009 sino al 2012-2013, CP_1 ha riferito che già all'epoca la lavorava presso il e si occupava
PE CP_1 personalmente di inviare a lui il voucher del servizio e comunque la sentiva all'occorrenza telefonicamente, sia di mattina che di pomeriggio, dal lunedì al venerdì, dichiarando tuttavia di non conoscere l'orario in cui andava via né il compenso percepito. Infine, il quarto teste di parte ricorrente, dipendente del Testimone_4 dai primi mesi del 2014 sino al marzo - aprile del 2015, allorquando si è dimesso, CP_1 ha riferito: “ricordo la SI.ra all'epoca lavorava presso in quel
PE CP_1 periodo lavoravamo nello stesso ufficio svolgendo sostanzialmente le stesse mansioni;
sia io che la lavoravamo tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17 e
PE talvolta la SI.ra si tratteneva anche oltre;
entrambi ci occupavamo di ricevere le e- mail, prenderne visione, quando pervenivamo richieste di servizi era il che CP_1 decideva a quale autista assegnarli e quale vettura individuare e noi eseguivamo;
ci occupavamo anche delle prenotazioni alberghiere e anche il tal caso era il CP_1 che ci diceva in quale albergo collocare i clienti;
in aggiunta a tali attività soltanto la i occupava della prima nota di fornitori e dell'emissione delle fatture verso i
PE clienti;
confermo di aver visto la ricevere ordini e direttive da sulle
PE CP_1 attività che ho descritto;
all'epoca entrambi non avevamo una regolare assunzione;
nel periodo in cui sono stato presente la on è mai stata assente per malattia,
PE ricordo però che ha fruito di venti giorni di ferie nel mese di agosto 2014; entrambi avevamo in dotazione una scrivania e un pc e la anche un telefono, la
PE stampante, tutto di proprietà di io all'epoca percepivo 800 euro al mese, non CP_1 so quanto percepisse la nulla so sulle modalità e le circostanze che hanno
PE accompagnato la cessazione del rapporto con la Dalle deposizioni rese dai
PE testi, risulta quindi che la a effettivamente iniziato a lavorare per il
PE CP_1 dall'ottobre 2005 ed ha proseguito sino al licenziamento avvenuto il 30.9.2019. Tanto si desume dalla dichiarazione della teste – della cui attendibilità non sono Tes_1 emersi motivi per dubitare avendo reso una testimonianza priva di contraddizioni di rilievo - che ha personalmente assistito all'assunzione e ai primi giorni di prestazione lavorativa, nonché da quanto riferito da tutti gli altri testi che hanno avuto conoscenza diretta del rapporto a partire quanto meno dall'anno 2009 (così, gli stessi testi di parte convenuta). D'altronde, neppure il convenuto ha mai specificamente negato che la bbia iniziato a collaborare ben prima della formale assunzione avvenuta
PE nell'aprile 2015, limitandosi ad affermare che nel periodo precedente la predetta avrebbe intrattenuto un mero rapporto di collaborazione, con prestazione limitata a 15-20 ore settimanali”. Ebbene, non si comprende per quale ragione la teste sia da ritenersi Tes_1 inattendibile. Né la ragione per cui il rapporto di lavoro della sia stato Parte_8 diverso da quello descritto dai testi fino al 2009 con continuo inserimento della de cuius all'interno dell'azienda ed osservanza di precisi orari di lavoro e sottoposizione della stessa a specifici ordini datoriali. Ne consegue il rigetto del primo motivo dell'appello principale avanzato dal
CP_1
Circa gli altri motivi di gravame degli appellanti relativi al dedotto danno informatico che avrebbe provocato il comportamento asseritamente negligente della giova osservare che la lettera di contestazione alla stessa di uso improprio PE ed illegittimo del pc e di internet in pendenza del rapporto di lavoro alle dipendenze della con richiesta di risarcimento Controparte_1 Controparte_1 danni è in data 17.1.2020 e la lettera di licenziamento della medesima “per riassetto organizzativo” in data 10.9.2019. Invero l'emissione del decreto ingiuntivo per il pagamento del TFR è del 20.1.2020 con messa in mora del in data 30.10.2019 per differenze retributive e CP_1 impugnativa licenziamento con richiesta di D.I. antecedentemente alla detta emissione. La fattura “pro.forma” in data 13.1.2020 in favore del proprio consulente informatico è di € 10,690,86. E' in atti poi la TABELLA FATTURATO ARABI 2013-2019 che dimostrerebbe la perdita di fatturato in ragione del comportamento negligente della
PE
E' noto che la fattura, pure di importo notevole per riguardare un semplice computer, di per sé non dimostra l'avvenuto pagamento, Invero, nel caso di specie nella fattura si fa riferimento ad un pagamento con bonifico che però non risulta allegato. E' vero che, come dice la che “L'eliminazione di file non è stata provata Pt_1
e la loro strategica importanza ancor meno visto che l'appellato ha impiegato quattro mesi ad accorgersi di non avere l'accesso al pc in uso alla SInora . PE
Al riguardo, le dichiarazioni rese dal teste , considerato altresì che Tes_2 trascorrono ben quattro mesi dal licenziamento della er l'effettuazione della PE perizia informatica,si ribadisce, sono queste:
“parente del convenuto, mia madre è la cugina del convenuto;
sono un consulente informatico, posseggo una società di consulenza e in questa veste ho, talvolta, fatto degli interventi sui dispositivi informatici della società del convenuto … Contr nel corso degli anni mi sono recato molte volte presso la sede sia per nuove istallazione che manutenzione, può essere successo anche ana decina di volte l'anno; la collaborazione è iniziata circa dodici anni va, quindi dal 2009 circa;
ADR ricordo la SI.ra , che era la segretaria di la quale spesso mi chiamava anche PE CP_1 direttamente al telefono se c'erano dei problemi;
ADR non ricordo se l'ho vista la primissima volta che sono entrato, non so essere più preciso;
ADR nulla so sull'orario di lavoro della SI.ra posso solo dire che in genere mi contattava di mattina;
ADR nulla so sui compensi che riceveva;
ADR nulla so di preciso sull'evoluzione della condizione economica e finanziaria dell'azienda del convenuto ma posso dire che vi è stata una riduzione negli investimenti informatici a partire da cinque anni fa;
cap. 18) per quello che ho potuto apprendere in occasione degli interventi tecnici sui computer la i occupava di gestione delle e-mail, accesso ai portali che si occupavano PE del settore del noleggio di vetture e pulmini con conducente, credo che poi organizzasse anche concretamente il servizio che credo recepisse dai vari portali delle prenotazioni;
ricordo che preparava i cartelli per i clienti;
ADR credo che rispondesse anche per e-mail ai clienti, rispondeva al telefono,; ADR non ho mai sentito parlare di ADR non ho memoria di altre persone in segreteria anche prima della Parte_7 SI.ra cap. 5.3) sulla scrivania di c'era un pc che è sempre stato PE PE solo lì, non so se su quella postazione lavorassero altre persone, ricordo che era protetto da password, che era di , ma non so se l'avesse comunicata ad altri;
ricordo PE che vi era anche un account ospite che aveva una limitata accessibilità, non protetto da password con il quale si poteva anche accedere ad internet;
ADR confermo che all'interno del computer vi erano tantissimi file excel e word contenenti offerte e preventivi;
cap. 5.5.) questi dati erano nell'account della SI.ra cap. 5.14) ho PE già risposto;
cap. 5.15) il mi chiamò e mi chiese un intervento perché la SI.ra CP_1 ra andata via e non riusciva ad accedere al computer perché non aveva PE la password o non la ricordava;
ADR anche la posta elettronica e i portali per le prenotazioni erano protette da password nota o forse anche creata dalla stessa tanto suppongo perché era la persona che aveva le maggiori competenze PE informatiche;
ADR sulla richiesta di io tentai di entrare nel computer per CP_1 sbloccare l'accesso alla posta e ai siti dei portali ma non vi riuscii perché la cronologia delle password e dei siti visitati era stata cancellata con un software specifico;
aggiungo che questa attività di cancellazione non è stata fatta in maniera semplice da un normale utente ma è stata eseguita con l'utilizzo di programmi professionali ed p per questo che non sono riuscito ad hackerare il computer per consentire di recuperare i dati;
ADR il problema inerente l'accesso ai portali riguardava sia l'individuazione di quali erano i portali utilizzati per l'attività, dato appunto non rinvenibile in quanto cancellato, sia l'individuazione di quale fosse l'account di posta elettronica con cui l'utente si era registrato;
ADR era certamente possibile eseguire una nuova registrazione con un nuovo account ma in tal caso la ditta avrebbe perso la storia delle prenotazioni e dell'attività svolta, benefits discendenti dai crediti maturati per l'attività svolta, e soprattutto, cosa che creava maggiore danno, le recensioni dei clienti;
ADR ho provato a verificare se i fosse registrata sul ortale con qualsiasi degli indirizzi a disposizione dell'azienda, ma non ci sono riuscito su tutto, in particolare sono riuscito a recuperare l'accesso ad uno o due portali su circa sette;
sugli altri sette non so se poi l'azienda abbia ricreato poi l'account; ADR vennero cancellate tutte l'e-mail in arrivo e in partenza dall'account aziendale che era e ciò Email_1 rese ancor più difficile se non impossibile individuare i portali di riferimento;
ADR ricordo anche che vennero cancellate tutte le cartelle dei documenti e non riuscii a rinvenire nulla pur utilizzando dei software piuttosto potenti che utilizzo per recuperare i file cancellati anche per la Guardia di Finanza;
ADR io invitai naturalmente a CP_1 contattare la per farsi dare le password e i documenti cancellati ma lui mi PE rispose che vi aveva già provato e non aveva avuto riscontro positivo;
ADR non sono stato presente al tentativo;
cap. 5.36) confermo che al momento dell'intervento richiesto quando è andata via, ho rinvenuto sul pc un programma PE denominato e-mule per scaricare contenuti multimediali (film, musica, video) che già in passato avevo rinvenuto in occasione di altri interventi nei quali avevo più volte raccomandato la SI.ra i non istallare in quanto suscettibili di essere veicolo PE di virus informatici;
aggiungo che la SI.ra era piuttosto capace nell'utilizzo PE degli strumenti informatici e sapeva bene del pericolo nell'utilizzo di questi programmi che già in passato avevano determinato degli attacchi di virus informatici che io avevo dovuto risolvere a volte anche con misure quali la formattazione o sostituzione del disco;
ADR nell'intervento del 2020 ho rinvenuto un virus che ho precisamente indicato nella perizia che ho redatto che è del tipo di quelli che vengono veicolati proprio quando vengono scaricati contenuti multimediali da quei programmi e io verificai in quel caso che si trattava proprio di un file scaricato dal programma e-mule; questi virus possono anche essere non attivi in un dato momento poiché essi vengono attivati quando il contenuto multimediale viene aperto anche solo per anteprima;
da quel momento in poi però il virus resta sempre attivo ed è in grado di inviare documenti e file presenti sul computer ai destinatari di indirizzi e-mail che riconosce sul pc o anche in internet;
questo invio avviene a caso senza alcuna logica;
ADR io non sono stato in grado di verificare nel caso di specie se questo invio è avvenuto, ma potenzialmente poteva accadere;
ADR il virus comunque opera soltanto quando il computer è acceso e connesso ad internet;
ADR verificata la presenza del virus, considerato che non vi era file importanti da conservare, ho istallato un nuovo hardisk sul computer;
ADR confermo che sul computer io avevo istallato un antivirus che aveva limitato l'accesso a dei siti poco sicuri, e quando ho eseguito l'intervento ho verificato la presenza di un motore di virtualizzazione, ovvero un sistema che consente la creazione di un computer virtuale volto ad aggirare le limitazioni dell'antivirus; ritengo quindi che in passato vi fosse stato un tale computer virtuale e che sia stato cancellato;
ADR non ho potuto verificare quali siti non sicuri sono stati visitati perchè la cronologia è stata cancellata;
ADR non so quando ho eseguito l'intervento da quanto tempo fosse andata via , credo PE no tantissimo perché mi hanno detto che il computer serviva per lavorare;
ADR quando sono andato non lavorava nessuno in segreteria e neanche quando l'ho riportato;
ADR tutte le attività che ho descritto, potevano essere eseguite da chiunque fosse riuscito ad entrate nel computer con la password dell'account di;
ADR nulla so PE sull'andamento economico dell'azienda; cap. 3 confermo la relazione che si esibisce e la firma che ivi è apposta è la mia. ADR Per l'intervento eseguito ho emesso fattura, regolarmente saldata, di euro 8.773,00 più IVA. Invero, dalle dichiarazioni del teste non si evince la responsabilità della Tes_2
soltanto della stessa. PE
Peraltro, le dette affermazioni consentono di ritenere che le attività descritte dal teste potevano essere eseguite da chiunque fosse riuscito ad entrate nel computer con la password dell'account di . Né sembra, seppur ritenendo attendibile il teste, PE sia stata raggiunta la prova che la bbia consentito al virus in questione di PE entrare nel computer e determinare i danni lamentati dal Questi, inoltre, non CP_1 ha dimostrato le ragioni della particolare entità della fattura redatta né perché abbia agito dopo quattro mesi né, tanto meno, l'effettivo pagamento di quanto indicato in detta fattura. In definitiva, non vi è prova sufficiente che i danni rinvenuti nel computer de quo siano ascrivibili alla PE Da ultimo, giova precisare che le spese del giudizio di primo grado non risultano correttamente liquidate e ciò non solo perchè nulla è dovuto al per gli asseriti CP_1 danni che avrebbe subito in ragione di un indebito e indimostrato comportamento scorretto della de cuius, ma anche in considerazione del fatto che la revoca del decreto ingiuntivo opposto è dipesa dal pagamento del medesimo e quindi dalla fondatezza della domanda monitoria. Ne consegue che in parte deve essere accolto l'appello spiegato dalla Pt_1 nella qualità di erede della , viceversa, deve essere integralmente rigettato PE
l'appello promosso dal CP_1
In definitiva, la sentenza gravata va parzialmente modificata, e confermata nel resto, nel senso che deve essere rigettata la domanda della Controparte_1
in persona del titolare unico di tale Ditta individuale, SI.
[...]
e che le spese di lite del rimo e del presente grado, liquidate Controparte_1 come da dispositivo devo porsi a carico della menzionata ditta. Deve darsi atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato carico della in persona del titolare unico di Controparte_1 tale Ditta individuale, SI. se dovuto. Controparte_1
P.Q.M.
- in parziale riforma della sentenza gravata. confermata nel resto, rigetta la domanda di risarcimento del danno spiegata da
[...]
in persona del titolare unico di tale Ditta Controparte_1 individuale, SI. Controparte_1
- condanna in persona Controparte_1 del titolare unico di tale Ditta individuale, SI. al Controparte_1 pagamento delle spese di lite, che liquida per il primo grado, in complessivi € 6.579,50, e quelle del presente grado, che liquida in € 4.997,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge per entrambi i gradi del giudizio;
- dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificata carico della in persona del Controparte_1 titolare unico di tale Ditta individuale, SI. se Controparte_1 dovuto. Roma, 18.3.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni
LA PRESIDENTE
Dr.ssa Maria Pia Di Stefano
composta dai Magistrati dr.ssa Maria Pia DI STEFANO - Presidente dr.ssa Eliana ROMEO - ConSIliere dr. Roberto BONANNI - ConSIliere relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. come introdotto con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 18.3.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 2044/2023 (con riunita quella n. 2072/2023), avente ad oggetto: appello avverso la medesima sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 2012/2023, vertente
TRA
, nella qualità di erede di elettivamente Parte_1 Persona_1 domiciliata in Roma, Viale Angelico, 38 e rappresentata e difesa dagli Avv.ti Carlo de Marchis e Flaminia Agostinelli: APPELLANTE - APPELLATA
E
rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Raffaele Greco ed elettivamente domiciliata in Roma, Viale di Trastevere, n. 108; APPELLANTE - APPELLATA
i sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato il 16/04/2020 innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, , quale erede unica della madre , Parte_1 Persona_1 deceduta il 7.3.2020, conveniva in giudizio esponendo: che la Controparte_1 de cuius aveva lavorato alle dipendenze del dal 1.10.2005 al 30.9.2019, senza CP_1 regolarizzazione sino al 9.4.2015, allorquando era stata assunta a tempo indeterminato con inquadramento al livello C3 CCNL autorimesse e noleggio automezzi, con mansioni di addetta a servizi di segreteria;
che aveva sempre osservato l'orario imposto dal i.e. dalle 9 alle 17, dal lunedì al venerdì; che, nello svolgimento delle sue CP_1 mansioni, si era occupata di ricezione e gestione delle prenotazioni, ricerca degli autisti, prenotazioni alberghiere, emissione e invio delle fatture, rapporti con i fornitori e consulenti e prima nota;
che era stata sempre assoggettata alle direttive ed al potere disciplinare del datore di lavoro;
che era tenuta a giustificare le assenze ed aveva in dotazione una postazione fissa, utilizzando sempre gli strumenti messi a disposizione dal che nel periodo di lavoro non regolarizzato aveva ricevuto una retribuzione in CP_1 contanti in misura fissa mensile e pari a € 800 sino a maggio 2006, € 1.000,00 sino al giugno 2010 ed € 1.200,00 sino al marzo 2015, mentre successivamente aveva ricevuto la retribuzione riportata nelle buste paga;
che era stata licenziata il 10.9.2019 per giustificato motivo oggettivo, impugnato in via stragiudiziale;
che, non avendo ricevuto il pagamento del TFR, aveva richiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo già notificato, senza che ne fosse seguito l'adempimento; che, nel corso del rapporto, aveva maturato un credito per complessivi € 93.059,66 a titolo di differenze per retribuzione ordinaria, tredicesima mensilità, quattordicesima mensilità, festività e TFR (al netto di quanto già richiesto con il decreto ingiuntivo). Assumendo, quindi, la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso sin dal 2005 in ragione del suo concreto atteggiarsi e, in ogni caso, in applicazione del disposto di cui all'art. 69 D.Lgs. n. 276/2003 applicabile alle collaborazioni coordinate e continuative atipiche, chiedeva che, accertato il dedotto rapporto di lavoro con la de cuius, il datore di lavoro fosse condannato al pagamento, in suo favore, a titolo di erede o, se del caso, jure proprio, della complessiva somma di € 93.059,66 a titolo di differenze retributive, oltre accessori e con vittoria di spese. Si costituiva il convenuto, eccependo preliminarmente la decadenza ex art. 32 l. 183/2010, in quanto applicabile anche alle domande che presupponevano la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto, e la prescrizione dei crediti vantati sino all'aprile 2015, allorquando era cessato il rapporto di collaborazione coordinata con la Contestava, quindi, nel merito, l'avversa PE pretesa evidenziando: l'assenza di allegazione e prova dei presupposti per l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato;
che la a partire dal 2005, PE aveva iniziato a collaborare con la sua attività di noleggio con conducente occupandosi, per poche ore al giorno (3-4), di mera contabilità, percependo un compenso iniziale di € 800,00 mensili, poi elevato a € 1.000,00 sino al 2010; che, soltanto a partire dal 2011, la veva lavorato qualche ora in più, non superando mai PE le venti ore settimanali, percependo € 1.200,00 netti;
che, in ragione dell'incremento dell'attività nel 2015, aveva deciso di intraprendere con la un rapporto di PE lavoro subordinato a tempo pieno, che comprendeva non soltanto la fase della registrazione delle fatture ed il controllo delle ore prestate dai collaboratori esterni ma anche attività di prenotazione, ricevimento e smistamento posta, protocollazione e archiviazione, supporto amministrativo, front-office, inserimento dati, centralino e prenotazioni;
che all'interno del pc utilizzato dalla rano presenti dati riservati PE inerenti alle quotazioni delle singole offerte di servizio, clientela, gare ecc.., motivo per il quale il pc era stato dotato di sistemi di protezione atti ad evitare che le quotazioni venissero divulgate alla concorrenza;
che la era l'unica in possesso delle PE credenziali di accesso al PC e al portale utilizzato;
che, intimato il licenziamento in ragione del riscontrato calo di commesse e di fatturato, aveva dovuto ricorrere all'intervento di un tecnico per eseguite lo sblocco del computer e che, nel corso di tale intervento, il consulente informatico aveva riscontrato alcune anomalie che avevano rivelato un utilizzo improprio del computer, che aveva reso possibile la divulgazione o l'accesso a terzi dei dati del pc;
che, in particolare, il consulente aveva accertato (i) l'utilizzo di un'anomala attività di pulizia e rimozione di dati, incluse le credenziali di accesso ai portali, per questo motivo impedito per diverse settimane, (ii) la presenza di un virus informatico, derivato dall'utilizzo, non autorizzato, di siti di file sharing per la condivisione di film, musica, video ecc, virus particolarmente pericoloso perché in grado di rendere possibile l'accesso di terzi ai dati contenuti nel pc;
(iii) l'installazione di software volti ad aggirare le restrizioni di accesso a siti non autorizzati;
che tale condotta aveva cagionato rilevanti danni, consistiti nella perdita dei dati rimossi, nei costi sostenuti per il recupero e nel forte calo di fatturato determinato con ogni probabilità dalla acquisizione dei dati riservati da parte di terzi, oltre che danni all'immagine e alla professionalità. Tanto esposto, assumendo l'infondatezza dell'avversa domanda di accertamento della natura subordinata del rapporto sin dall'inizio, concludeva per il rigetto del ricorso, contestando, in subordine, il conteggio delle spettanze in riferimento al lavoro straordinario, mai prestato, al rapporto full-time, avendo la avorato sempre per 15-20 ore settimanali, all'indennità per ferie e PE permessi non goduti, avendo ella sempre goduto delle ferie, delle mensilità aggiuntive, regolarmente corrisposte, ed della decurtazione delle somme al netto anziché a lordo. Inoltre, assumendo l'illiceità della condotta della come sopra narrata, PE domandava in via riconvenzionale la condanna della parte ricorrente al risarcimento del danno cagionato, quantificato in complessivi € 88.576,51, di cui € 10.690,86, quale esborso sostenuto per la riparazione ed il ripristino della funzionalità del pc, ed € 77.885,65 a titolo di danno da sviamento di clientela, calcolato sulla base della perdita di fatturato riscontrata rispetto alla media del fatturato in precedenza conseguito, instando, in caso di accoglimento in tutto o in parte della domanda della parte ricorrente, per la compensazione del credito con quello vantato a titolo risarcitorio. Con ricorso depositato il 5.6.2020 la ditta Parte_2 aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 601/2020 emesso il 20.1.2020, con il quale l'intestato Tribunale le aveva ingiunto il pagamento, in favore della PE della complessiva somma di € 7.419,91 a titolo di TFR, lamentando l'inammissibilità del ricorso spiegato contro la ditta anziché contro il in proprio, suo effettivo datore CP_1 di lavoro, ed eccependo in compensazione il credito risarcitorio di € 88.576,51 di cui alle difese spiegate nel giudizio azionato dalla controparte, instando anche per la condanna, in via riconvenzionale, di , quale erede di , Parte_1 Persona_1 al risarcimento del danno come sopra determinato. Si era costituita nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo rappresentando l'intervenuto decesso Parte_1 della madre e contestando l'avversa opposizione, evidenziando, Persona_1 quanto all'eccezione di difetto di legittimazione, che la ditta ingiunta era un'impresa individuale di cui era titolare il e, nel merito, che la aveva sempre CP_1 PE utilizzato correttamente il pc aziendale e, in ogni caso, che non vi era alcuna prova che la perdita dei dati fosse a lei imputabile o che tali dati fossero mai stati acquisiti da terzi o che il calo di fatturato, peraltro a fondamento della lettera di licenziamento, fosse imputabile alla sua condotta. Evidenziava, altresì, l'assenza di prova dell'esborso del costo dell'intervento tecnico sul pc eseguito dal consulente, nipote del datore di lavoro, recante, peraltro, un importo eccessivo rispetto all'intervento eseguito. Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione e per l'inammissibilità o il rigetto dell'eccezione di compensazione. Disposta la riunione dei due procedimenti, escussi quattro testimoni, Il Tribunale, respinte le eccezioni preliminari, tranne quella di inammissibilità della compensazione spiegata, in via riconvenzionale, dal convenuto in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, riteneva che la domanda della parte ricorrente di accertamento della instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato sin dal 2005 fosse fondata alla luce degli esiti della prova orale. Precisava, in particolare, che “Dalle deposizioni rese dai testi, risulta quindi che la a effettivamente iniziato a lavorare per il PE CP_1 dall'ottobre 2005 ed ha proseguito sino al licenziamento avvenuto il 30.9.2019. Tanto si desume dalla dichiarazione della teste – della cui attendibilità non sono Tes_1 emersi motivi per dubitare avendo reso una testimonianza priva di contraddizioni di rilievo - che ha personalmente assistito all'assunzione e ai primi giorni di prestazione lavorativa, nonché da quanto riferito da tutti gli altri testi che hanno avuto conoscenza diretta del rapporto a partire quanto meno dall'anno 2009 (così, gli stessi testi di parte convenuta). D'altronde, neppure il convenuto ha mai specificamente negato che la bbia iniziato a collaborare ben prima della formale assunzione avvenuta PE nell'aprile 2015, limitandosi ad affermare che nel periodo precedente la predetta avrebbe intrattenuto un mero rapporto di collaborazione, con prestazione limitata a 15-20 ore settimanali”. Specificava che ”sin dall'inizio la a lavorato in modo PE fisso, garantendo un certo numero di ore di prestazione (15-20, secondo il convenuto, dalle 9 alle 17 dal lunedì al venerdì, con un'ora di pausa, secondo quanto emerso in istruttoria). È poi lo stesso convenuto ad aver dedotto di aver sempre retribuito la on le somme fisse mensili indicate in ricorso … Quanto infine alle mansioni PE disimpegnate, è pacifico che la ha svolto sempre le stesse mansioni di PE addetta alla segreteria, rimaste invariate anche dopo l'assunzione formalizzata e concordata nel livello C3 CCNL (v. contratto di assunzione e buste paga) … Per la quantificazione delle spettanze ben può farsi riferimento al conteggio da ultimo prodotto, in quanto elaborato sulla base di quanto sin qui accertato, ivi incluso l'orario parttime a 35 ore settimanali nel periodo antecedente l'assunzione. Ne discende un credito per differenze retributive, comprensive di TFR, di € 75.271,27, e pari, al netto di quanto già spontaneamente corrisposto in esecuzione del decreto ingiuntivo a titolo di TFR, a € 67.851,13.”. Statuiva, altresì, che “detto credito va in parte compensato con il danno subito dal convenuto a seguito del comportamento inadempiente tenuto dalla nteriormente alla cessazione del rapporto, in prossimità del licenziamento, PE danno consistito nell'esborso che il convenuto ha dovuto sopportare per il ripristino della funzionalità del PC e dell'accesso ai portali di prenotazione … accertata la condotta inadempiente perpetrata da nell'esecuzione della Persona_1 prestazione, il convenuto ha maturato un credito risarcitorio nei confronti della stessa, e, per essa, della di lei erede unica, di complessivi € 20.690,86, da porre in compensazione nella regolamentazione del rapporto di dare e avere tra le parti con il controcredito vantato dalla parte ricorrente … Operata quindi la compensazione atecnica tra le rispettive poste creditorie, il credito per il quale può essere emessa statuizione di condanna ammonta a complessivi €47.160,27 (€67.851,13 - €20.690,86 =
€47.160,27) Quanto poi alla sorte del decreto ingiuntivo, tenuto conto dell'accoglimento dell'opposizione, oltre che dell'avvenuto pagamento, lo stesso va necessariamente revocato. In definitiva, revocato il decreto ingiuntivo opposto, il convenuto va condannato al pagamento, in favore di , quale erede Parte_1 unica di , della complessiva somma di €47.160,27 a titolo di Persona_1 differenze retributive (già decurtata la somma corrisposta a titolo di TFR in esecuzione del decreto ingiuntivo), oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo”.
Con ricorso depositato il 2.8.2023, , quale erede unica della madre Parte_1
e, con altro distinto ricorso depositato il 4.8.2023, la Persona_1 [...]
in persona del titolare unico di tale Ditta individuale, Controparte_1
SI. hanno proposto entrambe appello avverso la stessa Controparte_1 sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma. Disposta la riunione degli appelli ex art. 335 c.p.c. la causa è stata decisa come appresso.
Con l'atto di appello, , quale erede unica della madre Parte_3 PE
, censura la decisione del Tribunale per
[...]
1) OM PRONUNCIA SULL'INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA RICONVENZIONALE AVANZATA NEL GIUDIZIO R.G. N. 11679/2020: “il SInor veva già articolato nel ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo la CP_1 domanda risarcitoria avanzata successivamente anche in via riconvenzionale”;
2) ERRONEO ACCERTAMENTO DI RESPONSABILITÀ EX ART. 2043 C.C. IN CAPO ALLA DE CUIUS GABRIELLA GASPERINI – VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 116 C.P.C.: “Parte appellata, invero, non ha dimostrato affatto la asserita responsabilità della SInora n ordine PE ai presunti danni lamentati – e anch'essi affatto provati … E' manifestamente illogico, prima ancora che infondato, che si possa addebitare all'appellante un evento verificatosi a distanza di oltre 4 mesi dall'ultimo utilizzo della madre della SInora e ciò volendo assumere come provata l'inattività del pc Pt_1 sulla base delle mere asserzioni dell'appellato. L'addebito dell'iperbolica somma di € 10.000,00 per la “pulizia” di un pc il cui valore di mercato è rimasto ignoto e che non viene evidentemente usato è manifestamente pretestuoso e privo di fondamento. E' sorprendente – come meglio di seguito dedotto – che un soggetto spenda un valore del tutto incongruo senza alcuna fattura né tracciamento di pagamento e che il Giudice accolga un tale importo in forma del tutto acritica … Non è infatti stato dimostrato l'utilizzo esclusivo del pc (la cui password era conosciuta anche dal SInor oltre ad essere CP_1 dotato di una password “ospiti”), non è stata dimostrata l'introduzione da parte della SInora i virus nel pc, come non è stato affatto provata PE
l'esistenza di un concreto pregiudizio in capo all'appellato. Il teste
– come sopra più volte accennato, parente del SInor E_
(“…sono un parente del convenuto, mia madre è la cugina del CP_1 convenuto” cfr. verbale udienza del 3 maggio 2022) – è stato solo in grado di confermare di aver riscontrato, a distanza di quattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro della SInora la presenza di un virus nel pc a PE lei precedentemente in uso, ma di non essere in grado né di collocare temporalmente quando tale virus sarebbe stato installato, né da parte di chi”; 3) VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELLE NORME IN TEMA DI PROVA DEL PAGAMENTO – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2721 E 2726 C.C. E DEGLI ARTT. 115 E 116 C.P.C.: “L'esborso sostenuto dal per l'intervento tecnico CP_1 della azienda di suo cugino è stato documentato ex adverso con un proforma di fattura del 13.01.2020. È di tutta evidenza che tale documentazione non è in grado di provare né il pagamento dell'intervento, né il suo ammontare. Nonostante le tempestive osservazioni in tal senso dell'odierna difesa, parte appellata non ha prodotto la documentazione fiscale attestante l'asserito esborso del SInor emmeno nel corso del CP_1 giudizio, a distanza di ben tre anni dall'intervento tecnico della Dnage s.r.l. La fattura di pagamento – e di conseguenza tantomeno un mero
“proforma”– non è considerata dalla giurisprudenza di legittimità prova idonea e sufficiente a documentare il danno e a fondare la richiesta di risarcimento: “la fattura non costituisce, di per sé, prova del danno, tanto più se non è accompagnata da una quietanza o da un'accettazione (v. Cass., 20/7/2015, n. 15176; Cass., 19/7/2011, n. 15832) e se proviene dalla stessa parte che intende utilizzarla.” (Cassazione ordinanza n. 3293/2018 del 12.02.2018). Nel giudizio per cui è causa, oltre a non essere stata prodotta alcuna valida documentazione fiscale, non è stata nemmeno prodotta prova documentale del pagamento, quale una contabile di bonifico con relativa quietanza … Le considerazioni del Tribunale circa il principio di prova scritto e la ritenuta attendibilità del teste non sono sufficienti a motivare, in aderenza al principio sopra richiamato della S.C., la deroga ai limiti di prova di cui al combinato disposto degli artt. 2721 e 2726 c.c.”;
- VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI IN TEMA DI VALUTAZIONE EQUITATIVA DEL DANNO – VIOLAZIONE DELL'ART. 1227 C.C.:
“L'eliminazione di file non è stata provata e la loro strategica importanza ancor meno visto che l'appellato ha impiegato quattro mesi ad accorgersi di non avere l'accesso al pc in uso alla SInora La quantificazione PE effettuata dal magistrato assume quindi una valenza meramente punitiva del tutto svincolata dai parametri del lucro cessante e del danno emergente e assume carattere arbitrario laddove utilizza categorie giuridiche sconosciute. La liquidazione equitativa del danno impone una prova di danno del tutto assente nella fattispecie. La sentenza ha quindi utilizzato il potere equitativo come misura sanzionatoria basata su un pregiudizio valutativo non sostenuto da alcuna evidenza istruttoria di danno … Il SInor ha prodotto esclusivamente un prospetto sui dati di fatturato tra il CP_1
2013 e il 2019 (cfr. doc. 7 fascicolo di 1^ grado di controparte), privo di alcuna attendibilità in ordine al suo contenuto in assenza di riscontro con la documentazione fiscale della ditta. Non è stato quindi allegato né provato nemmeno alcun pregiudizio derivante dalla lamentata perdita dei dati … Controparte non ha nemmeno prodotto l'iscrizione a siti o portali web con cui asserisce di aver lavorato e dall'elenco dei clienti contenuto nel documento 7 di controparte (piuttosto eSIuo e ripetitivo negli anni) appare inverosimile che la ditta dell'appellato abbia potuto perdere in quattro mesi traccia dei contatti dei propri clienti, di vecchi contratti o di preventivi … E' l'impossibilità di quantificare un danno certamente esistente che rende possibile il ricorso alla stima equitativa. Se, invece, è l'esistenza stessa d'un pregiudizio economico ad essere incerta, eventuale, possibile ma non probabile, spazio non v'è alcuno per l'invocabilità dell'art. 1226 c.c.“;
- ERRONEA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE - VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 91 E SS. C.P.C.: “Il Tribunale quindi ha liquidato integralmente in favore dell'appellato le spese del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo nonostante: 1) vi sia stata la soccombenza virtuale dell'opponente in ordine alla sorte del decreto ingiuntivo che è stata pagata a seguito di procedimento esecutivo in corso di giudizio;
2) siano state dichiarate infondate tutte le eccezioni preliminari, in rito e di merito, sollevate da controparte in entrambi i giudizi;
3) la domanda risarcitoria di condanna, oltre che infondata sulla base di quanto dedotto nei motivi che precedono, non sia stata affatto “integralmente accolta”, bensì solo parzialmente, sia in ordine alla qualificazione che alla quantificazione del danno, con una riduzione del danno effettivamente liquidato di ben oltre la metà della richiesta (€ 20.690,86 a fonte di una richiesta di € 88.576,51) … Parte appellata, soccombente in via virtuale per la condanna al pagamento del TFR di cui al decreto ingiuntivo opposto e per l'importo di euro 67.851,13 a titolo di differenze retributive e invece parzialmente vittoriosa per il minore importo di euro 20.690,86 (a fronte di una iniziale richiesta di euro 88.576,51), si è vista sostanzialmente riconoscere (in ragione della parziale compensazione delle spese) a titolo di spese l'importo di euro 6.579,50 oltre accessori, a fronte di una liquidazione in favore dell'odierna appellante di euro 3.500,00 oltre accessori. La liquidazione in favore dell'appellato non tiene poi in nessun conto dell'integrale rigetto di tutte le eccezioni preliminari sollevate da controparte in entrambi i giudizi. In ragione delle considerazioni che precedono, pertanto, si lamenta l'erroneità della liquidazione delle spese sia del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – avvenuta integralmente a favore di parte appellata nonostante la soccombenza virtuale per il TFR non corrisposto – sia della compensazione per metà delle spese del giudizio ex art. 414 stante l'inammissibilità della domanda riconvenzionale e il rigetto di tutte le eccezioni preliminari ex adverso sollevate”;
- OM PRONUNCIA E VIOLAZIONE DELL'ART. 96 C.P.C.: “La costituzione ad arte di un “contrappeso” per azzerare o limitare le conseguenze del legittimo accoglimento della domanda dell'appellante costituisce un comportamento lesivo, sanzionabile ai sensi dell'art 96 c.p.c.”.
Con il proprio atto di appello, la Controparte_1 Controparte_1
in persona del titolare unico di tale Ditta individuale, SI.
[...] Controparte_1 censura la decisione del Tribunale per
- ERRONEITA' DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI HA RICONOSCIUTO UN RAPPORTO DI NATURA SUBORDINATA, LIVELLO C3 CCNL APPLICATO CON UN MONTE ORARIO PARI A 35 ORE SETTIMANALI CON DECORRENZA DAL 1.10.2005
- MANCATO ASSOLVIMENTO DELL'ONERE DELLA PROVA GRAVANTE EX ART. 2697 C.C. SULL'ALLORA RICORRENTE: “la motivazione espressa si palesa erronea in ragione del fatto che nel corso dell'istruttoria non è stato assolutamente confermato lo svolgimento di un orario pari a 35 ore settimanali fin dal 2005, né lo svolgimento delle stesse mansioni a partire da tale data. Ed invero, nessuno dei testimoni ha confermato lo svolgimento da parte della SI.ra i un orario pari a 35 ore settimanali già dal 2005 PE
(anzi è emerso l'opposto), e l'unica testimone che ha riferito circostanze per tale periodo (teste , si è rivelato, come vedremo, un teste del tutto Tes_1 inattendibile. A tal proposito, è utile ricordare come gli altri testi non abbiano riferito alcuna circostanza almeno fino all'anno 2009 … si evidenzia come l'istruttoria da un lato, non ha in alcun modo confermato che il rapporto intrattenuto antecedentemente al 2015 sia stato di natura subordinata ma, soprattutto, non è stata in alcun modo provata la circostanza che la SI.ra volgesse un orario di lavoro quasi fulltime per 35 ore alla settimana PE antecedentemente alla assunzione avvenuta in data 08.04.2015 e, soprattutto lo svolgimento delle mansioni di cui al livello C3 del CCNL Autorimesse”;
- NULLITÀ E/O ERRONEITA' DELLA SENTENZA IMPUGNATA – VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA (ERRONEITA' DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI HA RICONOSCIUTO IL MINOR IMPORTO DI EURO 20.000,00 A TITOLO DI RISARCIMENTO DEL DANNO – IMPUGNAZIONE PARZIALE DEL PROVVEDIMENTO AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DI IMPORTI A CAUSA DELLE Pt_4
CONDOTTE PREGIUDIZIEVOLI DELLA SIG.RA GASPERINI): “Appare allora fondata la pretesa del convenuto di un risarcimento del danno consistito nell'esborso sostenuto per il pagamento dell'intervento del tecnico informatico volto al rispristino della funzionalità del pc e dei sistemi di accesso alla posta elettronica e ai siti e portali di uso aziendale, per complessivi € 10.690,86 (cfr. fattura pro-forma, confermata dal teste, con deposizione da ritenersi ammissibile in punto di prova del pagamento, tenuto conto del principio di prova scritta prodotto e della attendibilità del teste di cui si è dato conto) … si evidenzia l'erroneità della sentenza dal momento che, non solo il ha effettivamente perso le recensioni e lo “storico” aziendale (già di CP_1 per sé molto rilevante come vedremo nel prosieguo), ma, soprattutto, il a perso, definitivamente, i dati di accesso al proprio portale, motivo CP_1 per il quale non ha potuto riscontrare le eventuali richieste per servizi di noleggio arrivate nel corso del tempo, né ha potuto più utilizzare quel suo profilo per la gestione della attività. Nella sostanza, nella sentenza impugnata, si ritiene che grazie all'intervento del tecnico siano state risolte tutte le problematiche causate dalla prima del licenziamento, PE quando, invece, come vedremo nel prosieguo, l'allora ricorrente, con le sue condotte illegittime, ha provocato dei danni permanenti e la perdita di dati non più recuperabili. Proprio per tali ragioni, la condanna pari ad euro 10,000.00 a titolo di risarcimento del danno (oltre al “rimborso” della fattura pagata per l'attività di parziale recupero) si palesa evidentemente bassa … a cancellazione ad opera della ricorrente di tutto lo storico aziendale, dei contatti, dei benefits e delle recensioni dei clienti, fondamentali per l'esercizio della attività. Tali elementi, come vedremo, son stati tutti analiticamente confermati nel corso della istruttoria da parte del teste E_ all'udienza tenuta in data 4.10.2022, e richiamati nella sentenza di primo grado … Nella specie, all'interno del Computer assegnato alla ricorrente vi sono sempre stati una serie di dati riservati che inseriva la stessa PE
(quali quotazioni, tariffe, clienti o potenziali tali, gare rispetto alle quali vi era in corso una partecipazione) che, necessariamente, dovevano essere tenuti riservati al fine di garantire la massima tutela di parte datoriale in un settore – come detto – altamente concorrenziale, come quello dell'autonoleggio. Fra l'altro, è opportuno precisare che la SI.ra ra l'unica dipendente PE del SI. ed era l'unica ad avere le credenziali di Controparte_1 accesso al computer, al gestionale ed era la sola ad avere l'accesso ai portali, ai sistemi e ai dati presenti all'interno del computer di segreteria assegnatole, che lei stessa inseriva nell'ambito delle mansioni affidatele … Fra l'altro, lo stesso teste n.d.r.] ha confermato come, a seguito Tes_2 della cancellazione di tutti i file, l'azienda ha, di fatto, perso la propria storia delle prenotazioni e dell'attività svolta, i benefits discendenti dai crediti maturati per l'attività e, soprattutto, le recensioni dei clienti. E, come specificato nella memoria di costituzione, sia la riservatezza dei file, sia le recensioni dei clienti sono di un'importanza centrale in un settore altamente concorrenziale come quello delle Compagnie di noleggio auto, motivo per il quale risulta evidente il danno provocato da parte della SI.ra Parte_5
E' stato rilevato un pericoloso virus, che risponde al nome di
.WIN32. . Un virus che tipicamente viene veicolato nell'ambito Pt_6 CP_2 del traffico peer to peer, annidato in mezzo ai file condivisi quali video, film, tracce audio e software per sbloccare le licenze dei prodotti a pagamento
… i danni che la ovrà risarcire al SI. ono stati calcolati, in PE CP_1 parte, sulla base di una analisi di tutti i fatturati registrati dal dal 2013 CP_1 al 2019, in relazione ai quali è stata calcolata la media della repentina riduzione degli stessi nel corso degli ultimi anni e, dunque, la media delle perdite subite nel corso degli ultimi anni anche a causa della perdita di importanti appalti con Autostrade, con l'Ambasciata dell'Arabia Saudita ecc. e sono quantificabili in € 77.885,65 (cfr. prospetto allegato sub doc. n. 7 che contiene anche un elenco dei clienti che si sono succeduti negli anni e che poi sono andati persi). In particolare, il prospetto allegato sub doc. n. 7 mostra i fatturati registrati nel corso degli anni e che contiene gli elenchi dei principali clienti di ciascun anno, dalla variazione dei quali emerge la perdita di importanti commesse da cui è derivata la progressiva perdita di fatturato. Orbene, il danno economico subito dal SI. – che, pertanto, CP_1 ammonta complessivamente a € 88.576,51 - è interamente e direttamente ascrivibile alla che, con l'uso improprio e irresponsabile fatto del PE computer aziendale, ha provocato gravi disagi e pregiudizi all'attività del SI.
. CP_1
A parte la questione della omessa pronuncia di inammissibilità della domanda riconvenzionale spiegata da parte dell'appellante , che deve ritenersi comunque Pt_1 irrilevante nel caso di specie giacché esaminata nel merito anche da parte della medesima in termini di domanda di risarcimento del danno, entrambi gli appelli Pt_1 strettamente connessi tra loro meritano una trattazione congiunta. Circa la natura subordinata del rapporto di lavoro della e cuius dante PE causa della giova osservare che l'elemento determinante ed essenziale, ai fini Pt_1 della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato ed autonomo, è rappresentato dall'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo (da esplicarsi con ordini specifici e non con semplici direttive di carattere generale, cfr. Cass. n. 4889/2002), organizzativo e disciplinare del datore di lavoro (cfr. Cass. nn. 9234/2006; 2842/2004; 19609/2003; 11203/2003; 8028/2003; 5534/2003; 811/1993; 2680/1990; 9459/1987; 7347/1986; 7015/1986) e dal suo inserimento nell'organizzazione aziendale, da valutarsi con riferimento alla specificità dell'incarico conferitogli e alle modalità della sua attuazione (cfr. Cass. n. 4889/2002 e le altre cit.). La c.d. eterodirezione si sostanzia in un obbligo continuativo di obbedienza giuridicamente sempre presente, anche se, talvolta, in concreto mancante o attenuato, correlato alla posizione del datore di lavoro di poter astrattamente interferire in ogni momento sulle modalità di svolgimento della prestazione. Naturalmente la prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato incombe sul soggetto che la deduce, non potendosi presumere la subordinazione neppure juris tantum, che deve dimostrare, pertanto, la “soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che discende dall'emanazione di ordini specifici oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione della prestazione lavorativa”, senza “che sia provata anche l'esistenza del diverso rapporto eventualmente dedotto dalla controparte, dovendosi escludere che il mancato accertamento di quest'ultimo equivalga alla dimostrazione dell'esistenza della subordinazione, per la cui configurabilità è necessaria la prova positiva di specifici elementi che non possono ritenersi sussistenti per effetto della carenza di prova su una diversa tipologia di rapporto” (così Cass. n. 2728/2010). Invero, giova precisare che, se è vero che l'elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato è costituito dall'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, lo stesso è, comunque, configurabile con intensità ed aspetti diversi in relazione alla maggiore o minore elevatezza delle mansioni e alla natura delle stesse: altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, assumono natura meramente sussidiaria, e non decisiva, cosa che avviene quando l'attività del lavoratore abbia carattere meramente esecutivo con il suo inserimento in modo continuativo e sistematico nell'organizzazione aziendale e la messa a disposizione, persistente nel tempo, da parte del medesimo delle proprie energie lavorative, nonché da altri elementi di carattere sussidiario, quali l'assenza di qualsiasi, pur minima, organizzazione imprenditoriale, sia con riguardo al materiale necessario per l'espletamento dell'attività, sia con riguardo alla gestione contabile - amministrativa attinente all'attività stessa, oltre all'osservanza di un orario e di turnazioni prefissate, all'assenza di rischio e alla previsione di un compenso mensile in base alle ore effettuate con un importo orario anziché in relazione a tariffe professionali approvate con atto normativo(cfr. Cass. n. 4682/2002). Del resto, l'assoggettamento del lavoratore alle altrui direttive è configurabile anche quando il potere di direzione venga esercitato dal datore di lavoro attraverso l'emanazione di indicazioni di carattere programmatico "de die in diem", costituendo indici rivelatori del vincolo di subordinazione cd. attenuata la programmazione quotidiana e, quindi, la specificazione in concreto, da parte del datore, del lavoro dei collaboratori e l'inserimento delle prestazioni lavorative nell'organizzazione imprenditoriale (cfr. Cass. Ordinanza n. 29640 del 16/11/2018 che nella specie, ha confermato la sentenza di merito che, valorizzando i suddetti indici, aveva qualificato come subordinato il rapporto di lavoro di collaboratori che avevano svolto l'attività di messi notificatori con le medesime modalità in un primo momento come dipendenti, poi come collaboratori co.co.co. e successivamente come collaboratori co.co.pro.). Al riguardo il Tribunale ha precisato che: “Il primo teste, di parte ricorrente,
, che ha dichiarato di aver lavorato, pur senza regolarizzazione del Parte_7 rapporto, alle dipendenze di per un anno e mezzo circa negli anni 2004 Controparte_1
– 2005, ha riferito di aver personalmente presentato la SI.ra al PE CP_1 partecipando al colloquio per l'assunzione, poi effettivamente avvenuta nell'ottobre del 2005 e disposta per provvedere alla sua sostituzione, essendosi ella dimessa nel settembre 2005 per una diversa opportunità lavorativa. Ha riferito che la ra PE stata assunta per svolgere attività di segreteria, in particolare di rispondere al telefono, fare fatture per i servizi di noleggio e ricerca di alberghi o di altri beni richiesti dai clienti, con orario, concordato nel corso del colloquio, dalle 9 alle 17 dal lunedì al venerdì con una pausa per il pranzo autogestita. Ha anche riferito di averle fatto un affiancamento per qualche giorno e di essersi successivamente recata in sede a trovare l'amica dopo due o tre anni. Ha dichiarato che per quanto riferitole, la ha poi lavorato PE continuativamente sino al Natale 2019 allorquando le disse che l'aveva CP_1 licenziata. La teste ha dichiarato di non aver personalmente assistito alle modalità di esecuzione del rapporto ma ha riferito che, quando la segretaria era lei, il era CP_1 sempre presente in ufficio ed era lui che dava le direttive sull'attività da svolgere e che la postazione, poi assegnata alla era dotata di scrivania, computer, PE telefono e stampante. Il secondo teste, di parte convenuta, E_ figlio della cugina del convenuto e suo consulente informatico, ha dichiarato di essersi recato, nel corso degli anni, molte volte presso la sede della ditta (anche dieci volte all'anno) sia per nuove istallazioni che per manutenzione, a partire dal 2009. Ha quindi dichiarato: “ricordo la SI.ra , che era la segretaria di la quale spesso PE CP_1 mi chiamava anche direttamente al telefono se c'erano dei problemi”. Ha tuttavia dichiarato di non conoscere i dettagli del rapporto e, in particolare, l'orario di lavoro o i compensi percepiti, né tanto meno sulle condizioni economiche della ditta, se non che a partire da cinque anni prima vi era stata in effetti una riduzione negli investimenti informatici. Sull'attività svolta ha dichiarato che, per quanto ha potuto vedere in occasione degli interventi tecnici, la i occupava di gestione delle e-mail, PE accesso ai portali che si occupavano del settore del noleggio di vetture e pulmini con conducente, organizzando poi il servizio, preparando i cartelli per i clienti, rispondeva al telefono, utilizzando una postazione dotata di un PC, protetto da una password personale della che conteneva tantissimi file excel e word di offerte e PE preventivi, pur essendo comunque presente un account ospite, con una limitata accessibilità, non protetto da password con il quale si poteva anche accedere ad internet. Ha poi confermato di aver eseguito, dopo il licenziamento della un PE intervento tecnico sul detto pc, resosi necessario perché il on aveva o non CP_1 ricordava le password e quindi non riusciva ad accedere né al pc né alla posta elettronica né tanto meno ai portali per le prenotazioni. Il teste ha però riferito che non è stato possibile sbloccare gli accessi perché la cronologia delle password e dei siti visitati era stata cancellata con un software professionale, che non consente di
“hackerare” il computer per il recupero dei dati. Ha precisato che il problema creato sui portali discendeva dal fatto che il non conosceva quali fossero i portali CP_1 utilizzati, dato appunto non rinvenibile in quanto la cronologia era stata cancellata, ed altresì dal fatto che non era neppure possibile individuare con quale account di posta elettronica l'utente era registrato sul portale. Il teste ha chiarito che era certamente possibile eseguire una nuova registrazione con un nuovo account ma in tal caso la ditta avrebbe perso la storia delle prenotazioni e dell'attività svolta, oltre ai benefits discendenti dai crediti maturati, e soprattutto - cosa che creava maggiore danno - le recensioni dei clienti. Il teste ha narrato di aver tentato l'accesso con tutti gli indirizzi a disposizione dell'azienda ma di esserci riuscito soltanto in relazione ad uno o due portali su sette. Ha riferito che erano state cancellate tutte l'e-mail in arrivo e in partenza sull'account aziendale ( ) – cosa che rese ancor più difficile se Email_1 non impossibile individuare i portali di riferimento – nonché tutte le cartelle dei documenti, che non è più riuscito a recuperare neppure con l'utilizzo dei potenti software che normalmente utilizza per il recupero dei dati per importanti clienti quali la Guardia di Finanza. Ha poi dichiarato di aver invitato il contattare la CP_1 PE per farsi dare le password e i documenti cancellati ma che lui rispose che vi aveva già provato senza risultato. Ha anche confermato di aver rinvenuto sul pc, al momento dell'intervento richiesto, un programma denominato e-mule per scaricare contenuti multimediali (film, musica, video), che già in passato aveva rinvenuto in occasione di altri interventi e che più volte aveva raccomandato alla di non istallare, in PE quanto suscettibile di essere veicolo di virus informatici, aggiungendo che la SI.ra era piuttosto capace nell'utilizzo degli strumenti informatici e conosceva PE bene i pericoli nell'utilizzo di questi programmi che già in passato avevano determinato attacchi di virus informatici poi risolti con la formattazione o la sostituzione del disco. Ha quindi precisato che nel corso dell'intervento del 2020 venne rinvenuto un virus che egli accertò esser stato preso in occasione dell'utilizzo del software e-mule, precisando che tali virus possono anche restare temporaneamente inattivi venendo attivati quando si apre il contenuto multimediale;
da quel momento in poi il virus resta sempre attivo ed è in grado di inviare documenti e file presenti sul computer ai destinatari di indirizzi e- mail che riconosce sul pc o anche in internet. Ha però dichiarato di non aver potuto verificare se, nel caso di specie, un tale invio vi sia mai stato. Ha quindi narrato che, verificata la presenza del virus e stante l'assenza di file, ha installato un nuovo hard-disc sul pc. Ha infine riferito che sul computer era stato istallato un antivirus che aveva limitato l'accesso ai siti poco sicuri e che, quando ha eseguito l'intervento, ha verificato la presenza di un motore di virtualizzazione, ovvero un sistema che consente la creazione di un computer virtuale volto ad aggirare le limitazioni dell'antivirus, verosimilmente utilizzato proprio per la creazione di un computer virtuale poi cancellato. Ha infine dichiarato che, al momento dell'intervento, nella segreteria non lavorava più nessuno e che ha emesso, per l'intervento eseguito, una fattura, regolarmente saldata, di €8.773,00 più IVA. Il terzo teste, di parte convenuta, Tes_3
, titolare di una ditta di noleggio con conducente che ha collaborato con
[...] nella gestione di taluni servizi in subappalto a partire dal 2009 sino al 2012-2013, CP_1 ha riferito che già all'epoca la lavorava presso il e si occupava
PE CP_1 personalmente di inviare a lui il voucher del servizio e comunque la sentiva all'occorrenza telefonicamente, sia di mattina che di pomeriggio, dal lunedì al venerdì, dichiarando tuttavia di non conoscere l'orario in cui andava via né il compenso percepito. Infine, il quarto teste di parte ricorrente, dipendente del Testimone_4 dai primi mesi del 2014 sino al marzo - aprile del 2015, allorquando si è dimesso, CP_1 ha riferito: “ricordo la SI.ra all'epoca lavorava presso in quel
PE CP_1 periodo lavoravamo nello stesso ufficio svolgendo sostanzialmente le stesse mansioni;
sia io che la lavoravamo tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17 e
PE talvolta la SI.ra si tratteneva anche oltre;
entrambi ci occupavamo di ricevere le e- mail, prenderne visione, quando pervenivamo richieste di servizi era il che CP_1 decideva a quale autista assegnarli e quale vettura individuare e noi eseguivamo;
ci occupavamo anche delle prenotazioni alberghiere e anche il tal caso era il CP_1 che ci diceva in quale albergo collocare i clienti;
in aggiunta a tali attività soltanto la i occupava della prima nota di fornitori e dell'emissione delle fatture verso i
PE clienti;
confermo di aver visto la ricevere ordini e direttive da sulle
PE CP_1 attività che ho descritto;
all'epoca entrambi non avevamo una regolare assunzione;
nel periodo in cui sono stato presente la on è mai stata assente per malattia,
PE ricordo però che ha fruito di venti giorni di ferie nel mese di agosto 2014; entrambi avevamo in dotazione una scrivania e un pc e la anche un telefono, la
PE stampante, tutto di proprietà di io all'epoca percepivo 800 euro al mese, non CP_1 so quanto percepisse la nulla so sulle modalità e le circostanze che hanno
PE accompagnato la cessazione del rapporto con la Dalle deposizioni rese dai
PE testi, risulta quindi che la a effettivamente iniziato a lavorare per il
PE CP_1 dall'ottobre 2005 ed ha proseguito sino al licenziamento avvenuto il 30.9.2019. Tanto si desume dalla dichiarazione della teste – della cui attendibilità non sono Tes_1 emersi motivi per dubitare avendo reso una testimonianza priva di contraddizioni di rilievo - che ha personalmente assistito all'assunzione e ai primi giorni di prestazione lavorativa, nonché da quanto riferito da tutti gli altri testi che hanno avuto conoscenza diretta del rapporto a partire quanto meno dall'anno 2009 (così, gli stessi testi di parte convenuta). D'altronde, neppure il convenuto ha mai specificamente negato che la bbia iniziato a collaborare ben prima della formale assunzione avvenuta
PE nell'aprile 2015, limitandosi ad affermare che nel periodo precedente la predetta avrebbe intrattenuto un mero rapporto di collaborazione, con prestazione limitata a 15-20 ore settimanali”. Ebbene, non si comprende per quale ragione la teste sia da ritenersi Tes_1 inattendibile. Né la ragione per cui il rapporto di lavoro della sia stato Parte_8 diverso da quello descritto dai testi fino al 2009 con continuo inserimento della de cuius all'interno dell'azienda ed osservanza di precisi orari di lavoro e sottoposizione della stessa a specifici ordini datoriali. Ne consegue il rigetto del primo motivo dell'appello principale avanzato dal
CP_1
Circa gli altri motivi di gravame degli appellanti relativi al dedotto danno informatico che avrebbe provocato il comportamento asseritamente negligente della giova osservare che la lettera di contestazione alla stessa di uso improprio PE ed illegittimo del pc e di internet in pendenza del rapporto di lavoro alle dipendenze della con richiesta di risarcimento Controparte_1 Controparte_1 danni è in data 17.1.2020 e la lettera di licenziamento della medesima “per riassetto organizzativo” in data 10.9.2019. Invero l'emissione del decreto ingiuntivo per il pagamento del TFR è del 20.1.2020 con messa in mora del in data 30.10.2019 per differenze retributive e CP_1 impugnativa licenziamento con richiesta di D.I. antecedentemente alla detta emissione. La fattura “pro.forma” in data 13.1.2020 in favore del proprio consulente informatico è di € 10,690,86. E' in atti poi la TABELLA FATTURATO ARABI 2013-2019 che dimostrerebbe la perdita di fatturato in ragione del comportamento negligente della
PE
E' noto che la fattura, pure di importo notevole per riguardare un semplice computer, di per sé non dimostra l'avvenuto pagamento, Invero, nel caso di specie nella fattura si fa riferimento ad un pagamento con bonifico che però non risulta allegato. E' vero che, come dice la che “L'eliminazione di file non è stata provata Pt_1
e la loro strategica importanza ancor meno visto che l'appellato ha impiegato quattro mesi ad accorgersi di non avere l'accesso al pc in uso alla SInora . PE
Al riguardo, le dichiarazioni rese dal teste , considerato altresì che Tes_2 trascorrono ben quattro mesi dal licenziamento della er l'effettuazione della PE perizia informatica,si ribadisce, sono queste:
“parente del convenuto, mia madre è la cugina del convenuto;
sono un consulente informatico, posseggo una società di consulenza e in questa veste ho, talvolta, fatto degli interventi sui dispositivi informatici della società del convenuto … Contr nel corso degli anni mi sono recato molte volte presso la sede sia per nuove istallazione che manutenzione, può essere successo anche ana decina di volte l'anno; la collaborazione è iniziata circa dodici anni va, quindi dal 2009 circa;
ADR ricordo la SI.ra , che era la segretaria di la quale spesso mi chiamava anche PE CP_1 direttamente al telefono se c'erano dei problemi;
ADR non ricordo se l'ho vista la primissima volta che sono entrato, non so essere più preciso;
ADR nulla so sull'orario di lavoro della SI.ra posso solo dire che in genere mi contattava di mattina;
ADR nulla so sui compensi che riceveva;
ADR nulla so di preciso sull'evoluzione della condizione economica e finanziaria dell'azienda del convenuto ma posso dire che vi è stata una riduzione negli investimenti informatici a partire da cinque anni fa;
cap. 18) per quello che ho potuto apprendere in occasione degli interventi tecnici sui computer la i occupava di gestione delle e-mail, accesso ai portali che si occupavano PE del settore del noleggio di vetture e pulmini con conducente, credo che poi organizzasse anche concretamente il servizio che credo recepisse dai vari portali delle prenotazioni;
ricordo che preparava i cartelli per i clienti;
ADR credo che rispondesse anche per e-mail ai clienti, rispondeva al telefono,; ADR non ho mai sentito parlare di ADR non ho memoria di altre persone in segreteria anche prima della Parte_7 SI.ra cap. 5.3) sulla scrivania di c'era un pc che è sempre stato PE PE solo lì, non so se su quella postazione lavorassero altre persone, ricordo che era protetto da password, che era di , ma non so se l'avesse comunicata ad altri;
ricordo PE che vi era anche un account ospite che aveva una limitata accessibilità, non protetto da password con il quale si poteva anche accedere ad internet;
ADR confermo che all'interno del computer vi erano tantissimi file excel e word contenenti offerte e preventivi;
cap. 5.5.) questi dati erano nell'account della SI.ra cap. 5.14) ho PE già risposto;
cap. 5.15) il mi chiamò e mi chiese un intervento perché la SI.ra CP_1 ra andata via e non riusciva ad accedere al computer perché non aveva PE la password o non la ricordava;
ADR anche la posta elettronica e i portali per le prenotazioni erano protette da password nota o forse anche creata dalla stessa tanto suppongo perché era la persona che aveva le maggiori competenze PE informatiche;
ADR sulla richiesta di io tentai di entrare nel computer per CP_1 sbloccare l'accesso alla posta e ai siti dei portali ma non vi riuscii perché la cronologia delle password e dei siti visitati era stata cancellata con un software specifico;
aggiungo che questa attività di cancellazione non è stata fatta in maniera semplice da un normale utente ma è stata eseguita con l'utilizzo di programmi professionali ed p per questo che non sono riuscito ad hackerare il computer per consentire di recuperare i dati;
ADR il problema inerente l'accesso ai portali riguardava sia l'individuazione di quali erano i portali utilizzati per l'attività, dato appunto non rinvenibile in quanto cancellato, sia l'individuazione di quale fosse l'account di posta elettronica con cui l'utente si era registrato;
ADR era certamente possibile eseguire una nuova registrazione con un nuovo account ma in tal caso la ditta avrebbe perso la storia delle prenotazioni e dell'attività svolta, benefits discendenti dai crediti maturati per l'attività svolta, e soprattutto, cosa che creava maggiore danno, le recensioni dei clienti;
ADR ho provato a verificare se i fosse registrata sul ortale con qualsiasi degli indirizzi a disposizione dell'azienda, ma non ci sono riuscito su tutto, in particolare sono riuscito a recuperare l'accesso ad uno o due portali su circa sette;
sugli altri sette non so se poi l'azienda abbia ricreato poi l'account; ADR vennero cancellate tutte l'e-mail in arrivo e in partenza dall'account aziendale che era e ciò Email_1 rese ancor più difficile se non impossibile individuare i portali di riferimento;
ADR ricordo anche che vennero cancellate tutte le cartelle dei documenti e non riuscii a rinvenire nulla pur utilizzando dei software piuttosto potenti che utilizzo per recuperare i file cancellati anche per la Guardia di Finanza;
ADR io invitai naturalmente a CP_1 contattare la per farsi dare le password e i documenti cancellati ma lui mi PE rispose che vi aveva già provato e non aveva avuto riscontro positivo;
ADR non sono stato presente al tentativo;
cap. 5.36) confermo che al momento dell'intervento richiesto quando è andata via, ho rinvenuto sul pc un programma PE denominato e-mule per scaricare contenuti multimediali (film, musica, video) che già in passato avevo rinvenuto in occasione di altri interventi nei quali avevo più volte raccomandato la SI.ra i non istallare in quanto suscettibili di essere veicolo PE di virus informatici;
aggiungo che la SI.ra era piuttosto capace nell'utilizzo PE degli strumenti informatici e sapeva bene del pericolo nell'utilizzo di questi programmi che già in passato avevano determinato degli attacchi di virus informatici che io avevo dovuto risolvere a volte anche con misure quali la formattazione o sostituzione del disco;
ADR nell'intervento del 2020 ho rinvenuto un virus che ho precisamente indicato nella perizia che ho redatto che è del tipo di quelli che vengono veicolati proprio quando vengono scaricati contenuti multimediali da quei programmi e io verificai in quel caso che si trattava proprio di un file scaricato dal programma e-mule; questi virus possono anche essere non attivi in un dato momento poiché essi vengono attivati quando il contenuto multimediale viene aperto anche solo per anteprima;
da quel momento in poi però il virus resta sempre attivo ed è in grado di inviare documenti e file presenti sul computer ai destinatari di indirizzi e-mail che riconosce sul pc o anche in internet;
questo invio avviene a caso senza alcuna logica;
ADR io non sono stato in grado di verificare nel caso di specie se questo invio è avvenuto, ma potenzialmente poteva accadere;
ADR il virus comunque opera soltanto quando il computer è acceso e connesso ad internet;
ADR verificata la presenza del virus, considerato che non vi era file importanti da conservare, ho istallato un nuovo hardisk sul computer;
ADR confermo che sul computer io avevo istallato un antivirus che aveva limitato l'accesso a dei siti poco sicuri, e quando ho eseguito l'intervento ho verificato la presenza di un motore di virtualizzazione, ovvero un sistema che consente la creazione di un computer virtuale volto ad aggirare le limitazioni dell'antivirus; ritengo quindi che in passato vi fosse stato un tale computer virtuale e che sia stato cancellato;
ADR non ho potuto verificare quali siti non sicuri sono stati visitati perchè la cronologia è stata cancellata;
ADR non so quando ho eseguito l'intervento da quanto tempo fosse andata via , credo PE no tantissimo perché mi hanno detto che il computer serviva per lavorare;
ADR quando sono andato non lavorava nessuno in segreteria e neanche quando l'ho riportato;
ADR tutte le attività che ho descritto, potevano essere eseguite da chiunque fosse riuscito ad entrate nel computer con la password dell'account di;
ADR nulla so PE sull'andamento economico dell'azienda; cap. 3 confermo la relazione che si esibisce e la firma che ivi è apposta è la mia. ADR Per l'intervento eseguito ho emesso fattura, regolarmente saldata, di euro 8.773,00 più IVA. Invero, dalle dichiarazioni del teste non si evince la responsabilità della Tes_2
soltanto della stessa. PE
Peraltro, le dette affermazioni consentono di ritenere che le attività descritte dal teste potevano essere eseguite da chiunque fosse riuscito ad entrate nel computer con la password dell'account di . Né sembra, seppur ritenendo attendibile il teste, PE sia stata raggiunta la prova che la bbia consentito al virus in questione di PE entrare nel computer e determinare i danni lamentati dal Questi, inoltre, non CP_1 ha dimostrato le ragioni della particolare entità della fattura redatta né perché abbia agito dopo quattro mesi né, tanto meno, l'effettivo pagamento di quanto indicato in detta fattura. In definitiva, non vi è prova sufficiente che i danni rinvenuti nel computer de quo siano ascrivibili alla PE Da ultimo, giova precisare che le spese del giudizio di primo grado non risultano correttamente liquidate e ciò non solo perchè nulla è dovuto al per gli asseriti CP_1 danni che avrebbe subito in ragione di un indebito e indimostrato comportamento scorretto della de cuius, ma anche in considerazione del fatto che la revoca del decreto ingiuntivo opposto è dipesa dal pagamento del medesimo e quindi dalla fondatezza della domanda monitoria. Ne consegue che in parte deve essere accolto l'appello spiegato dalla Pt_1 nella qualità di erede della , viceversa, deve essere integralmente rigettato PE
l'appello promosso dal CP_1
In definitiva, la sentenza gravata va parzialmente modificata, e confermata nel resto, nel senso che deve essere rigettata la domanda della Controparte_1
in persona del titolare unico di tale Ditta individuale, SI.
[...]
e che le spese di lite del rimo e del presente grado, liquidate Controparte_1 come da dispositivo devo porsi a carico della menzionata ditta. Deve darsi atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato carico della in persona del titolare unico di Controparte_1 tale Ditta individuale, SI. se dovuto. Controparte_1
P.Q.M.
- in parziale riforma della sentenza gravata. confermata nel resto, rigetta la domanda di risarcimento del danno spiegata da
[...]
in persona del titolare unico di tale Ditta Controparte_1 individuale, SI. Controparte_1
- condanna in persona Controparte_1 del titolare unico di tale Ditta individuale, SI. al Controparte_1 pagamento delle spese di lite, che liquida per il primo grado, in complessivi € 6.579,50, e quelle del presente grado, che liquida in € 4.997,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge per entrambi i gradi del giudizio;
- dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificata carico della in persona del Controparte_1 titolare unico di tale Ditta individuale, SI. se Controparte_1 dovuto. Roma, 18.3.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni
LA PRESIDENTE
Dr.ssa Maria Pia Di Stefano