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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/01/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa
Matilde Dell'Erario, ha pronunciato, in data 21/01/2025, scaduto il termine perentorio per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3, comma 10, del D.LGS 10/10/2022
n. 149, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 765/2024 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
rappresentato e difeso, come in atti, dall'avvocato Marco Ganguzza con Parte_1
il quale è elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Carlo Poerio, 53.
RICORRENTE
E
(già ), in persona del suo Controparte_1 Controparte_2
legale rappresentante p.t., con sede in Napoli, alla Via Francesco Crispi n. 74, ed elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via Duomo n. 296, nello Studio Associato Di Salvo-Mascia-Ammendola e rappresentato e difeso, come in atti, dall'avv. Francesca Ammendola CP_3
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione all'atto di precetto notificato in data 13.12.2023, a mezzo del servizio postale, con il quale l'opposta, in forza della sentenza n. 824/2021 pubblicata il 15.3.2021 resa dalla Corte di Appello di Napoli, Sezione Lavoro, spedita in forma esecutiva il 23.3.2021, ha intimato all'opponente il pagamento della complessiva somma di Euro 2.031,09.
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.01.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata esponeva che con l'atto di precetto notificatogli in data 13.12.2023 la gli aveva intimato il pagamento Controparte_1 della complessiva somma di € 2.031,09, calcolata secondo la seguente specifica, compensi liquidati come da sentenza € 1.250,00, competenze precetto € 142,00, spese generali al 15% € 208,80, CPA al
4% € 64,03 , IVA al 22% € 366,26; che delle suddette somme era stato indebitamente richiesto il pagamento dell'importo di € 366,26, intimato a titolo di “IVA 22%”, dal momento che la
[...]
era una società commerciale la quale portava in detrazione il tributo corrisposto al Controparte_1
proprio difensore a titolo di I.V.A. di talché, mentre era corretta la sentenza che condannava la parte soccombente a rimborsare al vincitore anche la somma dovuta da quest'ultimo al proprio difensore a titolo di I.V.A. (costituendo tale imposta una voce accessoria, di natura fiscale, del corrispettivo dovuto per prestazioni professionali relative alla difesa in giudizio), “in sede di esecuzione la condanna al pagamento dell'I.V.A. in aggiunta ad una data somma dovuta dal soccombente per rimborso di diritti e di onorari deve intendersi in ogni caso sottoposta alla condizione della effettiva doverosità di tale prestazione aggiuntiva (ovvero “se dovuta”)” (Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 5 novembre 2020, n. 24634; Cassazione, sezione II civile, sentenza 23 febbraio 2017, n.
4674; Cassazione, sezione III civile, sentenza 19 febbraio 2014, n. 3968; Cassazione, sezione II civile, sentenza 23 gennaio 2007, n. 1406); che l'atto di precetto che intimava in eccesso il pagamento della complessiva somma di € 366,26 a titolo di I.V.A. andava dichiarato invalido e inefficace.
Tanto premesso conveniva la società resistente dinanzi all'adito Tribunale al fine di ottenere l'adozione dei seguenti provvedimenti di giustizia:
“Accertare, per i motivi di opposizione esposti, l'illegittimità, l'inefficacia e l'invalidità dell'atto di precetto opposto, dichiarando che l'opposta non ha diritto, in forza della sentenza n. 824/2021 pubblicata il 15.3.2021 resa dalla Corte di Appello di Napoli, Sezione Lavoro, spedita in forma esecutiva il 23.3.2021, a procedere ad esecuzione nei confronti dell'odierno opponente per la somma di € 366,26, di cui è stato indebitamente intimato il pagamento”; con vittoria di spese di lite.
La società resistente, costituitasi in giudizio, rappresentava, in via preliminare, di non aver intrapreso, nei 90 giorni dalla notifica del suddetto precetto, l'esecuzione forzata con esso preannunciata, rilevato che, per mero errore, era stato richiesto il pagamento dell'importo di € 366,26 a titolo di Iva al 22%, non dovuto dall'opponente in quanto essa portava in detrazione l'IVA corrisposta al proprio difensore;
che ribadiva la propria disponibilità ad incassare la somma precettata detratto l'importo intimato a titolo di IVA pari ad € 366,26.
Nel far presente di aver intavolato trattative per una definizione bonaria della vertenza, non andate a buon fine, formulava le seguenti conclusioni:
“1) dichiarare valido ed efficace il precetto intimato il 1312.2023 per l'importo di € 1.664,83 e conseguentemente dichiarare inammissibile o respingere per il resto l'avversa opposizione”; il tutto con vittoria di spese di lite.
All'odierna udienza il Tribunale osserva che:
L'opposizione è fondata e va accolta alla stregua delle considerazioni che seguono.
In termini generali deve premettersi che la parte cui sia stato notificato il precetto (art. 480 C.p.c.) dispone di due tipi di difesa: l'opposizione agli atti esecutivi (art. 617, comma 1, C.p.c.) e l'opposizione all'esecuzione (art. 615, comma 1, C.p.c.), accomunate nel linguaggio corrente sotto la denominazione di opposizioni a precetto.
L'opposizione agli atti esecutivi, riguarda, in particolare, la regolarità del precetto, cioè ogni difformità dell'atto dalle norme che ne disciplinano lo schema legale e perciò include ogni tipo di violazione di tali norme in cui la parte istante incorra, quanto a presupposti e tempo dell'intimazione, forme dell'atto e modi della sua notificazione, se da tale violazione derivi la nullità (art. 156 C.p.c.).
Con l'opposizione all'esecuzione si contesta, al contrario, il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata per non essere la parte munita di idoneo titolo esecutivo o per non essere titolare di un credito certo liquido ed esigibile da far valere con tale titolo.
Le due opposizioni, diverse nei presupposti, mettono capo a decisioni di diverso contenuto ed effetti.
L'opposizione all'esecuzione tende a far accertare che, per la ragione dedotta, il creditore non ha diritto di chiedere il pagamento della somma oggetto di contestazione, con la conseguente formazione del giudicato sulla circostanza che la somma in contestazione non è dovuta e ciò, naturalmente, incide sulla idoneità del precetto con cui è stata domandata a fungere, sia pure per il minore ammontare, da presupposto dell'espropriazione ancora da iniziare o iniziata.
L'opposizione agli atti esecutivi tende, al contrario, a far accertare che il concreto atto di precetto è nullo: l'accoglimento dà luogo ad una pronuncia di annullamento del precetto, che non potrà perciò fungere da presupposto dell'espropriazione da iniziare o tuttavia iniziata, ma ciò non esclude che sulla base del medesimo titolo il precetto sia rinnovato.
Tanto premesso in termini generali, passando all'esame della fattispecie concreta oggetto del presente giudizio, deve ritenersi che l'opponente, contestando il diritto della parte creditrice a procedere ad esecuzione forzata in quanto con l'atto di precetto notificatole sarebbe stato indebitamente richiesto il pagamento dell'importo di € 366,26, intimato a titolo di “IVA 22%”, abbia inteso proporre un'opposizione all'esecuzione. Ed, infatti, la circostanza che la parte istante indichi nel precetto una somma superiore a quella dovuta dal debitore non dà luogo ad una irregolarità dell'atto ma ad un eccesso nell'esercizio del diritto a procedere ad esecuzione forzata.
Il debitore per far valere tale eccesso dispone dell'opposizione all'esecuzione in quanto con questa si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata anche quando, invece di negare che essa abbia un titolo esecutivo o sia titolare di un credito certo liquido ed esigibile da tale titolo, ci si limiti a sostenere che il credito per cui è stata minacciata l'espropriazione forzata è di ammontare inferiore a quello indicato nel precetto.
Così qualificata la domanda giudiziale oggetto del presente giudizio, passando, a questo punto, all'esame del merito della controversia, deve rilevarsi, conformemente a quanto rilevato sul punto da parte opponente, che, in sede pre-esecutiva, la parte che intima l'atto di precetto, se è un soggetto passivo di I.V.A. e può portare in detrazione l'imposta, non può addebitare l'I.V.A. al precettato, anche se il giudice l'ha espressamente liquidata.
In tali termini Cass. civ. 11877/2007, secondo cui “La sentenza di condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali in favore della parte vittoriosa, liquidandone l'ammontare, costituisce titolo esecutivo, pur in difetto di un'espressa domanda e di una specifica pronuncia, anche per conseguire il rimborso dell'Iva che la medesima parte vittoriosa assuma di aver versato al proprio difensore, in sede di rivalsa e secondo le prescrizioni dell'art. 18 d.P.R. 26 ottobre 1972 n.
633, trattandosi di un onere accesso-rio che, in via generale, ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c., consegue al pagamento degli onorari al difensore. Tuttavia, la deducibilità di tale imposta potrebbe, eventualmente, rilevare solo in ambito esecutivo, con la conseguente possibilità, per la parte soccombente, di esercitare la facoltà di contestare sul punto il titolo esecutivo con op-posizione a precetto o all'esecuzione, al fine di far valere eventuali circostanze che, secondo le previsioni del citato d.P.R. n. 633 del 1972, possano escludere, nei singoli casi, la concreta rivalsa o, comunque,
l'esigibilità dell'Iva”.
Trattasi di una ricostruzione giuridica condivisa dalla stessa parte opposta che, così come attestato nella memoria di costituzione, ha provveduto ad abbandonare la procedura esecutiva intrapresa con la notifica dell'atto di precetto opposto, non avendo intrapreso la procedura esecutiva nei prescritti successivi 90 gg.
Alla stregua di tutto quanto sovra esposto, in accoglimento dell'opposizione la somma intimata con l'atto di precetto opposto pari ad € 366,26 a titolo di I.V.A. è non dovuta e va dichiarato il diritto di parte opposta a procedere ad esecuzione forzata per la minor somma pari ad € 1.664,83.
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Ad avviso di questo giudice, considerata la disponibilità offerta dalla società opposta ad addivenire ad una definizione bonaria della controversia – da ritenersi inequivocabilmente provata dall'abbandono della procedura esecutiva testè iniziata - sussistano giusti motivi per la compensazione, nella misura della metà, delle spese di lite, così che essa debba essere condannata al pagamento della restante parte nella misura liquidata come da dispositivo.
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione a precetto proposta da Parte_1
con ricorso depositato in data 11.01.2024 nei confronti di in persona
[...] Controparte_1 del legale rapp.te p.t., così provvede: accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara non dovuto l'importo di € 366,26 a titolo di IVA 22% e dichiara il diritto di parte opposta a procedere ad esecuzione forzata per la minor somma pari ad € 1.664,83; condanna parte opposta al pagamento della metà delle spese processuali liquidate, per tale misura ridotta, in € 160,5 per compenso professionale con attribuzione oltre oneri accessori come per legge;
compensa le spese processuali per la restante parte.
Così deciso in Napoli in data 21/01/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Matilde Dell'Erario