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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 04/04/2025, n. 818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 818 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A NA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Taranto
- PRIMA SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Presidente Dott.ssa Stefania D'Errico; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 2669/2023 R.G. degli Affari Civili
Contenziosi, avente ad oggetto: “Vendita di cose mobili”, riservata in decisione all'udienza del
13.03.2025;
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Rossini n. 42 (C.F.: , elettivamente domiciliata in Taranto, alla Via C.F._1
Cavallotti n. 116, presso e nello studio dell'Avv. Anna Murianna (C.F.: ), C.F._2 che la rappresenta e difende giusta mandato a margine dell'atto di citazione del 04.05.2023;
- attrice -
E nato a [...] il [...], residente in [...]
Kennedy snc (C.F. ; C.F._3
- convenuto contumace -
MOTIVI DELLA DECISIONE – FATTO E DIRITTO
L'OGGETTO DEL GIUDIZIO E LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
1. L'atto di citazione.
Con atto di citazione del 04.05.2023, notificato in data 26.10.2023, la SI.ra Parte_1 conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale il SI. esponendo che: Controparte_1
- la SI.ra ed il SI. erano fidanzati dal 29.09.1998 ed avevano iniziato a Parte_1 CP_1 convivere nel mese di settembre 2014 presso un'abitazione costruita prevalentemente con l'apporto economico della SI.ra Parte_1
1 - ad agosto 2017 il SI. e la SI.ra iniziavano le pratiche prematrimoniali, CP_1 Parte_1
fissando le nozze presso la Chiesa del luogo di residenza per la data del 14 luglio 2018;
- la SI.ra sottoscriveva i contratti matrimoniali, provvedendo al versamento dei Parte_1
relativi acconti, come di seguito specificati:
o Ristorante Relais Histò di Taranto acconto il 26/08/2017 di 1.000,00 euro;
o Magia di Fiori acconto il 29/08/2017 di 100,00 euro;
o acconto il 04/09/2017 di 500,00 euro, Controparte_2
o in data 15/10/2017 acconto 150,00 euro;
Controparte_3
o contratto n. 00080 del 25/11/2017 di 2.500,00 euro;
Pt_2 Controparte_4
o spese passaporto del SI. per viaggio di nozze a Cuba, con bollettino del CP_1
2/01/2018 di 44,00 euro più il bollo da 80,00 euro, per un totale di 124 euro;
- nel mese di dicembre 2017 il SI. regalava alla SI.ra un anello con 5 CP_1 Parte_1
diamanti, come promessa di matrimonio;
- il 7 gennaio 2018 la SI.ra sospendeva i preparativi matrimoniali a causa dei Parte_1
dubbi insorti circa la fedeltà del SI. ; CP_1
- nella predetta data la SI.ra , mentre utilizzava un cellulare alla stessa intestato Parte_1
ma in uso al SI. , si avvedeva della ricezione di messaggi WhatsApp diretti al SI. CP_1
e provenienti da un'altra donna, dal contenuto inequivocabile;
CP_1
- il SI. negava il tradimento, nonostante l'Agenzia investigativa cui la Dott.ssa CP_1
aveva conferito incarico in data 16.02.2018 avesse documentato detto Parte_1
tradimento con video e foto effettuate in data 18.02.2018;
- la riceveva la documentazione dall'agenzia investigativa in data 03.03.2018, Parte_1 dopo il saldo della fattura dalla stessa emessa per un importo pari ad €.3.500,00;
- durante le indagini la SI.ra evitava di permanere in casa, vedendosi quindi Parte_1
costretta a soggiornare nei b&b disponibili, tra cui Residance Villa le Colonne, fattura n.2 per un totale di 85,00 euro in data 01/02/2018, e Tangrem House ricevuta n. 36 dba 169791 del 20/03/2018, per un totale di 30,00 euro;
- a causa del tradimento subito, nel periodo dal 27.06.2018 al 09.07.2019 la SI.ra Parte_1
si vedeva costretta a fare ricorso a cure mediche e psicologiche, quali, a titolo esemplificativo, presso il Dott. , specialista neurologo (ricevuta n.2 del Persona_1
27/04/2019 tot. 202,00 euro); presso il Dott. - ricevuta del 02/07/2019 Persona_2
(chiusura terapia), specialista psichiatra tot. 402,00 euro;
il Dott. specialista Persona_3
gnatologo per digrignamento - ricevuta n.38 del 2/07/2019 tot. 1.047,00 euro;
2 - il 13 luglio 2019 la SI.ra lasciava la propria residenza, presso la quale si Parte_1 trasferiva nell'immediato la nuova compagna del SI. , SI.ra ; CP_1 Persona_4
- dall'unione dei SInori e nasceva un bambino in data 03.12.2020; CP_1 Per_4
successivamente, gli stessi contraevano matrimonio in data 27.05.2022, con rito religioso in data 03.09.2022;
- in definitiva l'attrice aveva sostenuto per il futuro matrimonio spese per la somma complessiva di €.10.842,00, come di seguito specificata:
• Relais Histò 1000
• Magia dei fiori 100
• 500 Controparte_2
• 150 CP_3
• 2500 Controparte_5
• Passaporto 124
• Iphone 5s 602,45
• P&N Srls Agenzia Investigativa 3500
• b&b le colonne 85
• b&b tangrem 30
• Dott.ssa 600 Persona_5
• Dott. 202 Per_1
• Dott. 402 Per_2
• Dott. 1.047 Per_3
- nel mese di ottobre 2019 la SI.ra instaurava giudizio dinanzi al Giudice di Pace Parte_1
di Taranto, contraddistinto dal n. 7344/2019 R.G., onde ottenere dal SI. il CP_1
risarcimento delle spese matrimoniali;
tale procedimento si concludeva con sentenza del
15.07.2021, con la quale veniva dichiarata l'improcedibilità della domanda per mancanza del tentativo di negoziazione assistita obbligatoria;
- nel periodo dal dicembre 2021 al settembre 2022 la sig.ra invitava più volte il Parte_1
SI. alla negoziazione assistita al fine di definire bonariamente la controversia, ma CP_1
le trattative intercorse, protrattesi per lungo tempo a causa della condotta dilatoria del
, si concludevano negativamente nel mese di febbraio 2023 in ragione della mancata CP_1 adesione di quest'ultimo alla convenzione di negoziazione assistita;
- in data 05.04.2023 l'attrice chiudeva l'invito a negoziare con il rifiuto da parte convenuta.
3 Tanto premesso, la SI.ra chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “1. - Accertare e Parte_1
dichiarare che la Dott.ssa ha anticipato e corrisposto somme di danaro a Parte_1 causa del futuro matrimonio con somme che quest'ultimo è obbligato a Controparte_1 restituire;
2. - Per l'effetto condannare il sig. al pagamento della somma di Controparte_1
€10.842,00 (diecimilaottocentoquarantadue). A titolo di spese sostenute dalla a causa Parte_1
del futuro matrimonio, come da tabella sopra specificata, con interessi e rivalutazione monetaria;
3. conseguentemente Condannare il sig. al pagamento delle spese processuali, Controparte_1
compresi tutti gli onorari della negoziazione assistita non riuscita a causa dello stesso , e CP_1 le spese vive, costo delle copie e compensi legali tutti”.
2. Lo svolgimento del processo.
Con decreto del 22.09.2023, il P.I., rilevata l'impossibilità di procedere alle verifiche preliminari ex art. 171-bis c.p.c., in quanto l'attrice non aveva depositato la prova della notifica dell'atto di citazione, invitava la stessa a provvedere al deposito telematico dell'atto introduttivo notificato entro 3 gg., riservando all'esito ogni ulteriore provvedimento.
All'esito del deposito da parte attrice dell'atto di citazione notificato, con successivo decreto ex art. 171-bis c.p.c. del 28.09.2023 il P.I., ritenuto che il contraddittorio non appariva regolarmente costituito in quanto la notifica non era andata a buon fine per indirizzo insufficiente e che occorreva, pertanto, disporre la rinnovazione della notificazione, con il conseguente spostamento della prima udienza, ordinava la rinnovazione della notificazione dell'atto di citazione e, per l'effetto, differiva la prima udienza al giorno 14.03.2024.
All'udienza di comparizione del 14.03.2024 parte attrice chiedeva un breve rinvio al fine di depositare la prova della notifica. Il P.I. rinviava quindi la causa all'udienza del 16.05.2024.
All'udienza del 16.05.2024, all'esito del deposito, avvenuto in data 15.03.2024, della notifica dell'atto di citazione, il P.I. si riservava.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16.05.2024, con ordinanza del 28.05.2024 il
P.I. dichiarava la contumacia del convenuto ed ammetteva le prove orali e documentali richieste da parte attrice, rinviando la causa all'udienza del 20.06.2024 per l'espletamento.
All'udienza del 20.06.2024 venivano escussi i testi , e Testimone_1 Persona_5 Tes_2
all'esito, la causa veniva rinviata all'udienza del 26.09.2024 per il prosieguo della prova.
[...]
Alla successiva udienza del 26.09.2024 venivano escussi i testi , e Persona_3 Testimone_3
; la causa veniva quindi rinviata al 12.12.2024 per il prosieguo della prova Tes_4
testimoniale.
All'udienza del 12.12.2024 veniva escusso il teste;
all'esito, la causa veniva Testimone_5 rinviata al 19.12.2024 per l'ascolto della teste . Testimone_6
4 All'udienza del 19.12.2024 parte attrice dichiarava di rinunciare all'ascolto della teste
[...]
residente in Friuli-Venezia Giulia, e chiedeva un rinvio per la rimessione della causa in Tes_6 decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c.; il P.I. assegnava quindi i termini di cui all'art. 189 c.p.c. e rinviava la causa all'udienza del 13.03.2025 per la rimessione in decisione.
All'udienza del 13.03.2025 il P.I. riservava la causa in decisione.
IL MERITO DELLA CONTROVERSIA.
La domanda è infondata e, pertanto, non merita accoglimento per le ragioni di cui si dirà appresso.
La domanda avanzata dall'attrice è volta ad ottenere il rimborso delle spese Parte_1
dalla stessa sostenute a causa del futuro matrimonio con il SI. il quale con il Controparte_1 comportamento, consistito nell'aver allacciato una relazione con altra donna, avrebbe determinato la rottura della promessa di matrimonio.
Prima di procedere all'analisi della fattispecie in esame, appare utile richiamare i principi fondamentali in tema di promessa di matrimonio ed effetti della rottura della promessa medesima.
In base all'art. 79 c.c., “la promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo né ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di non adempimento”.
In virtù di tale disposizione, la promessa di matrimonio non è vincolante, atteso che la libertà matrimoniale è considerata assoluta e conseguentemente il ripensamento di uno dei nubendi un diritto che non può essere soggetto a restrizioni o limitazioni di sorta. La scelta di sposarsi è infatti considerato un atto di natura personalissima, quindi pienamente libero.
Tuttavia, ai sensi del successivo art. 80, c.c., in caso di rottura della promessa di matrimonio “Il promittente può domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio, se questo non è stato contratto”, con la precisazione che la restituzione potrà essere chiesta “entro un anno dal giorno in cui s'è avuto il rifiuto di celebrare il matrimonio o dal giorno della morte di uno dei promittenti”.
La rottura della promessa di matrimonio legittima, quindi, il donante all'azione di restituzione dei doni fatti “a causa” della promessa e ciò a prescindere dalle cause della rottura, che rimangono prive di rilevanza.
Presupposto essenziale per l'esercizio dell'azione di restituzione dei doni è pertanto la circostanza che i doni siano stati fatti “a causa della promessa di matrimonio”, cioè nella presupposizione della celebrazione del futuro matrimonio, senza necessità di una particolare forma, né di pubblicità della promessa. Pertanto, il diritto alla restituzione consegue per il solo fatto che il matrimonio non sia stato contratto e senza che rilevino le cause del mancato matrimonio (Trib. Bologna, sent. n.
880/2022).
5 Infine, l'art. 81 c.c. prevede che “La promessa di matrimonio fatta vicendevolmente per atto pubblico o per scrittura privata da una persona maggiore di età o dal minore ammesso a contrarre matrimonio a norma dell'articolo 84, oppure risultante dalla richiesta della pubblicazione, obbliga il promittente che senza giusto motivo ricusi di eseguirla a risarcire il danno cagionato all'altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa di quella promessa. Il danno è risarcito entro il limite in cui le spese e le obbligazioni corrispondono alla condizione delle parti.
Lo stesso risarcimento è dovuto dal promittente che con la propria colpa ha dato giusto motivo al rifiuto dell'altro. La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno del rifiuto di celebrare il matrimonio”.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità in tema di rottura di promessa di matrimonio,
l'obbligazione che consegue "ex lege" all'esercizio del diritto di recesso non può configurarsi come illecito extra-contrattuale, costituendo, come si è detto, il recesso espressione di una libertà fondamentale, né come responsabilità contrattuale o precontrattuale, posto che la promessa di matrimonio non è un contratto e neppure costituisce un vincolo giuridico tra le parti;
si tratta, invece, di una particolare forma di riparazione collegata direttamente dalla legge alla rottura del fidanzamento “senza giusto motivo”, con la conseguenza che incombe al recedente, qualora voglia sottrarsi a siffatta obbligazione riparatoria, l'onere di provare la sussistenza del giustificato motivo, quale fatto costitutivo negativo della pretesa dell'altra parte (in tal senso, Cassazione civile Sez. III, sentenza n. 9052 del 15 aprile 2010).
Come è dato evincere dal tenore delle norme richiamate, il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla rottura del fidanzamento è stato, inoltre, dal legislatore limitato, sul piano quantitativo, alle spese fatte e alle obbligazioni contratte a causa della promessa di matrimonio, dovendosi escludere il risarcimento dei danni morali e psicologici eventualmente richiesti.
Sul punto, la Suprema Corte ha infatti precisato che l'interesse non patrimoniale, degli affetti e dei diritti della persona del promesso sposo incolpevole, che sarebbero anche costituzionalmente protetti e che risulterebbero lesi dalla rottura della promessa, è “irrilevante e non congruente con la disciplina giuridica della materia, poiché tralascia il presupposto ineliminabile per poter attribuire rilevanza ai suddetti diritti e interessi: cioè l'assoggettamento della promessa di matrimonio e del suo inadempimento ai principi generali in tema di responsabilità, contrattuale od extracontrattuale, anziché ai soli effetti espressamente previsti dall'art. 81 c.c.” ( Cassazione civile, sez. VI, 2 gennaio 2012, n. 9).
Inoltre, il diritto al risarcimento è condizionato ai casi in cui la promessa di matrimonio sia stata assunta con particolari forme.
6 In virtù del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la promessa di matrimonio si identifica, alla stregua del costume sociale, nel c.d. fidanzamento ufficiale, che ricorre qualora si renda una libera dichiarazione espressa o tacita resa pubblica nell'ambito della parentela, dell'amicizia o della conoscenza con cui i futuri sposi si impegnano ufficialmente e dichiarano di volersi frequentare con la seria intenzione di sposarsi.
Nell'ambito di detta promessa, si distingue quella di tipo solenne di cui all'art. 81 c.c., soggetta a determinati ulteriori requisiti (vicendevolezza, capacità di agire dei promittenti, atto pubblico o scrittura privata o richiesta di pubblicazioni di matrimonio) e produttiva di una situazione di affidamento, fonte di possibile responsabilità risarcitoria, da quella di tipo semplice, non soggetta ad alcun requisito di capacità e forma, qualificabile come mero fatto sociale, e non produttiva “di alcun effetto giuridico diretto” (in tal senso, Cass. 2.05.1983, n. 3105).
Pertanto, in caso di rottura del c.d. “fidanzamento ufficiale”, l'ex fidanzato avrà diritto unicamente alla restituzione dei doni fatti a causa della promessa, non anche al risarcimento del danno, limitato alle sole ipotesi di rottura della promessa di matrimonio resa in forma solenne.
Invero, la promessa “semplice” di matrimonio (qualificabile come mero fatto sociale e non produttiva di alcun effetto giuridico diretto) non costituisce fonte di risarcimento del danno in caso di rottura ingiustificata della stessa, in quanto la fonte di eventuale responsabilità risarcitoria è solo quella derivante dalla cd. promessa “solenne”, di cui all'art. 81 c.c., soggetta a determinati requisiti ovvero la vicendevolezza, la capacità di agire dei promittenti, la formazione di un atto pubblico o di una scrittura privata o la richiesta di pubblicazione di matrimonio (v. Tribunale Roma sez. I,
12/01/2015).
Tanto premesso in punto di diritto, occorre verificare se, nella fattispecie, si verta in tema di rottura di promessa solenne di matrimonio ovvero di rottura di c.d. fidanzamento ufficiale e se, conseguentemente, la parte attrice abbia diritto al risarcimento del danno richiesto.
Orbene, alla luce della ricostruzione dei fatti operata nell'atto introduttivo del presente giudizio dalla stessa parte attrice, nonché all'esito dell'istruttoria espletata, è emerso che al momento della rottura del fidanzamento i SInori e avessero effettuato una promessa Parte_1 CP_1
“semplice” di matrimonio, ufficializzata unicamente con il dono dell'anello di fidanzamento da parte del SI. , mentre non risulta in alcun modo dedotta, ancor prima che provata, la CP_1
formazione di un atto pubblico o di una scrittura privata ovvero la richiesta delle pubblicazioni di matrimonio.
In particolare, nell'atto di citazione la SI.ra si è limitata ad affermare che “Ad agosto Parte_1
2017 iniziavano le pratiche prematrimoniali, fissando le nozze presso la Chiesa del paese, per la data del 14 luglio 2018, coronando i loro 20 anni assieme” (cfr. punto 6 della narrativa dell'atto
7 introduttivo), e che “Il , coronava l'evento, a dicembre 2017 con una veretta a 5 diamanti, CP_1 come promessa di matrimonio” (cfr. punto 8 della narrativa dell'atto introduttivo), così confermando, sia pure implicitamente, che prima della rottura del fidanzamento le parti non avevano mai formalizzato la volontà di unirsi in matrimonio con una promessa solenne.
Peraltro, anche la prova testimoniale espletata ha confermato che, effettivamente, l'attrice aveva sostenuto delle spese relative al programmato matrimonio con il , così come è comprovato CP_1 che la causa della rottura del fidanzamento possa essere individuata nell'infedeltà del , ma CP_1 non alcun elemento è stato fornito, da cui possa evincersi l'esistenza tra le parti di una promessa solenne di matrimonio.
In particolare, il teste ha confermato di avere svolto attività investigativa su Testimone_1 incarico dell'attrice e di avere accertato l'infedeltà del SI. , come da relazione prodotta CP_1
agli atti.
La teste , consulente privata incaricata dalla SI.ra di redigere una Persona_5 Parte_1 relazione di trascrizione di registrazioni audio relative a conversazioni intercorse nell'anno 2018 tra la SI.ra , il SI. , la madre dell'attrice ed il padre e Parte_1 CP_1 Testimone_2
forse anche la sorella della stessa nulla è stata in grado di riferire per conoscenza Parte_1 diretta in ordine alle cause dell'interruzione della relazione con il SI. , limitandosi a CP_1
confermare quanto narratole in merito dalla SI.ra . Parte_1
La teste madre dell'attrice, ha confermato che le spese matrimoniali erano state Testimone_2
affrontate esclusivamente dalla figlia in quanto il non aveva disponibilità Pt_1 CP_1
economica, riferendo altresì che dopo aver scoperto il tradimento la figlia spesso pernottava presso dei b&b locali per non ostacolare le indagini dell'investigatore privato;
ha aggiunto infine che, a causa dell'infedeltà del , da quest'ultimo sempre negata, la figlia era caduta in uno stato di CP_1 prostrazione psicologica che l'aveva costretta a fare ricorso a cure mediche specialistiche.
Anche i testi , e , ascoltati all'udienza del 26.09.2024, Persona_3 Tes_4 Testimone_3 nulla sono stati in grado di riferire circa l'esistenza di una promessa solenne di matrimonio.
Nello specifico, il teste Dott. , ascoltato nella sua qualità di medico, oltre che di amico Persona_3 dell'attrice, ha confermato che la stessa doveva unirsi in matrimonio con il sig. e che era a CP_1 conoscenza, per essergli stato riferito dalla , che quest'ultima si era fatto carico di tutte Parte_1 le spese per il matrimonio. Il teste ha altresì dichiarato di aver seguito personalmente l'attrice per un problema legato allo stress psico-fisico a cui era stata sottoposta a causa dell'interruzione brusca e tumultuosa della sua relazione con il SI. . CP_1
Anche la teste , amica dell'attrice, ha confermato che la aveva anticipato Tes_4 Parte_1
tutte le spese per il matrimonio, così come ha confermato di essere a conoscenza della circostanza
8 del tradimento del SI. per averla constatata personalmente, e circostanze di cui all'atto di CP_1 citazione, in particolare riferendo che l'attrice trascorreva notti e periodi lontana da casa, andando anche a soggiornare presso di lei, perché aveva paura che il potesse farle del male e, a CP_1
causa di ciò, era amareggiata, sofferente, dimagrita ed era stata costretta a ricorrere alle cure mediche, affrontandone i relativi costi.
Il teste , padre dell'attrice, ha riferito che la figlia stava effettuando i preparativi Testimone_3
per il matrimonio ed aveva sostenuto le spese relative agli acconti per i servizi legati allo stesso, confermando che la causa della rottura del fidanzamento era da ascriversi al tradimento del
, a seguito del quale la figlia era stata molto male, tanto da dover fare ricorso a cure CP_1
mediche specialistiche.
Da ultimo, il teste Dott. , direttore del Relais Histò, ove avrebbe dovuto essere Testimone_5
celebrato il banchetto nuziale, ha dichiarato che era stato redatto un contratto intestato a CP_1
ma all'atto della sottoscrizione e del relativo pagamento era sorto “ un disguido
[...] contabile”, per cui aveva dovuto redigere altro contratto intestato alla SI.ra , Parte_1 poiché doveva esservi corrispondenza tra il soggetto che corrispondeva l'acconto e l'intestatario del contratto;
ha confermato altresì che la cerimonia era stata successivamente annullata e che l'attrice lo aveva avvisato di tale circostanza circa 15-20 giorni prima del ricevimento, precisando che nel momento in cui la gli aveva riferito dell'annullamento della cerimonia era Parte_1
molto provata, al che aveva compreso che la motivazione della cancellazione era correlata alla sfera personale privata della stessa, per cui aveva evitato domande che avrebbero potuto creare alla cliente ulteriore disagio.
Alla luce delle risultanze istruttorie e della ricostruzione dei fatti operata dalla stessa attrice nell'atto di citazione e risultante dall'istruttoria, per come sin qui sommariamente ricostruita, deve ritenersi che la promessa di matrimonio intercorsa tra la SI.ra ed il SI. sia Parte_1 CP_1 qualificabile come promessa “semplice” di matrimonio, in quanto tale non produttiva di alcun effetto giuridico diretto, e che, pertanto, il relativo recesso di uno dei promittenti non possa costituire fonte di risarcimento del danno, nonostante l'accertamento della esclusiva responsabilità della rottura.
Né è consentita al giudice una diversa qualificazione giuridica della domanda. In tema di risarcimento danni per rottura della promessa di matrimonio, essendo la scelta di non contrarre matrimonio un atto di libertà incoercibile, colui il quale receda ingiustificatamente dalla promessa di matrimonio non può - infatti - andare incontro che alla speciale responsabilità di cui all'art. 81
c.c., consistente nell'obbligazione di rimborsare l'importo delle spese affrontate e delle obbligazioni contratte in vista del matrimonio, mentre è escluso il ricorso alla generale responsabilità aquiliana
9 ai sensi art. 2043 c.c., e, ancor meno, all'obbligo di risarcire il danno non patrimoniale (Cass., sentenza n. 9 del 2 gennaio 2012, cit.), ed è parimenti inammissibile la proposizione della domanda di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. per difetto del requisito della sussidiarietà, potendo la parte danneggiata esercitare esclusivamente le azioni di cui agli artt. 80 e 81 c.c. al fine di farsi indennizzare del pregiudizio subìto (v. Tribunale Messina sez. I, 30/06/2014, n.1489).
Ne consegue che, sebbene sia risultato provato che la rottura del fidanzamento sia stata causata dal tradimento del SI. , non può essere riconosciuto alcun risarcimento in favore della SI.ra CP_1
, non avendo la stessa fornito la prova dell'esistenza di una promessa “solenne” di Parte_1 matrimonio, ai sensi dell'art. 81 c.c., fatta per atto pubblico o scrittura privata ovvero risultante dalla richiesta di pubblicazione.
La domanda di risarcimento del danno avanzata da parte attrice non può, conclusivamente, trovare accoglimento.
LE SPESE.
Quanto alle spese processuali, la Suprema Corte ha affermato che il convenuto contumace non abbia diritto al rimborso delle spese processuali anche qualora all'esito del detto giudizio risulti vittorioso, giacché egli ha deliberatamente deciso di non costituirsi in giudizio e non ha espletato alcuna attività processuale e/o difensiva nel procedimento medesimo.
Tale assunto trae fondamento dalla seguente considerazione: “la condanna alle spese processuali,
a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace (o intimato in sede di giudizio di cassazione) vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Cass.
n. 16174 del 2018; Cass. n. 17432 del 2011)” (Cass. Civ. Sez. VI, ord. n. 12897/19 del
15.05.2019). Pertanto, nulla deve disporsi le spese.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI TARANTO - I SEZIONE CIVILE - In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Stefania D'Errico - Definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti di avente ad oggetto: “Vendita Parte_1 Controparte_1 di cose mobili”, così provvede:
1) RIGETTA la domanda;
2) NULLA per le spese di lite.
Così deciso in Taranto, lì 04.04.2025.
Il Presidente dott.ssa S. D'ERRICO
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Taranto
- PRIMA SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Presidente Dott.ssa Stefania D'Errico; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 2669/2023 R.G. degli Affari Civili
Contenziosi, avente ad oggetto: “Vendita di cose mobili”, riservata in decisione all'udienza del
13.03.2025;
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Rossini n. 42 (C.F.: , elettivamente domiciliata in Taranto, alla Via C.F._1
Cavallotti n. 116, presso e nello studio dell'Avv. Anna Murianna (C.F.: ), C.F._2 che la rappresenta e difende giusta mandato a margine dell'atto di citazione del 04.05.2023;
- attrice -
E nato a [...] il [...], residente in [...]
Kennedy snc (C.F. ; C.F._3
- convenuto contumace -
MOTIVI DELLA DECISIONE – FATTO E DIRITTO
L'OGGETTO DEL GIUDIZIO E LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
1. L'atto di citazione.
Con atto di citazione del 04.05.2023, notificato in data 26.10.2023, la SI.ra Parte_1 conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale il SI. esponendo che: Controparte_1
- la SI.ra ed il SI. erano fidanzati dal 29.09.1998 ed avevano iniziato a Parte_1 CP_1 convivere nel mese di settembre 2014 presso un'abitazione costruita prevalentemente con l'apporto economico della SI.ra Parte_1
1 - ad agosto 2017 il SI. e la SI.ra iniziavano le pratiche prematrimoniali, CP_1 Parte_1
fissando le nozze presso la Chiesa del luogo di residenza per la data del 14 luglio 2018;
- la SI.ra sottoscriveva i contratti matrimoniali, provvedendo al versamento dei Parte_1
relativi acconti, come di seguito specificati:
o Ristorante Relais Histò di Taranto acconto il 26/08/2017 di 1.000,00 euro;
o Magia di Fiori acconto il 29/08/2017 di 100,00 euro;
o acconto il 04/09/2017 di 500,00 euro, Controparte_2
o in data 15/10/2017 acconto 150,00 euro;
Controparte_3
o contratto n. 00080 del 25/11/2017 di 2.500,00 euro;
Pt_2 Controparte_4
o spese passaporto del SI. per viaggio di nozze a Cuba, con bollettino del CP_1
2/01/2018 di 44,00 euro più il bollo da 80,00 euro, per un totale di 124 euro;
- nel mese di dicembre 2017 il SI. regalava alla SI.ra un anello con 5 CP_1 Parte_1
diamanti, come promessa di matrimonio;
- il 7 gennaio 2018 la SI.ra sospendeva i preparativi matrimoniali a causa dei Parte_1
dubbi insorti circa la fedeltà del SI. ; CP_1
- nella predetta data la SI.ra , mentre utilizzava un cellulare alla stessa intestato Parte_1
ma in uso al SI. , si avvedeva della ricezione di messaggi WhatsApp diretti al SI. CP_1
e provenienti da un'altra donna, dal contenuto inequivocabile;
CP_1
- il SI. negava il tradimento, nonostante l'Agenzia investigativa cui la Dott.ssa CP_1
aveva conferito incarico in data 16.02.2018 avesse documentato detto Parte_1
tradimento con video e foto effettuate in data 18.02.2018;
- la riceveva la documentazione dall'agenzia investigativa in data 03.03.2018, Parte_1 dopo il saldo della fattura dalla stessa emessa per un importo pari ad €.3.500,00;
- durante le indagini la SI.ra evitava di permanere in casa, vedendosi quindi Parte_1
costretta a soggiornare nei b&b disponibili, tra cui Residance Villa le Colonne, fattura n.2 per un totale di 85,00 euro in data 01/02/2018, e Tangrem House ricevuta n. 36 dba 169791 del 20/03/2018, per un totale di 30,00 euro;
- a causa del tradimento subito, nel periodo dal 27.06.2018 al 09.07.2019 la SI.ra Parte_1
si vedeva costretta a fare ricorso a cure mediche e psicologiche, quali, a titolo esemplificativo, presso il Dott. , specialista neurologo (ricevuta n.2 del Persona_1
27/04/2019 tot. 202,00 euro); presso il Dott. - ricevuta del 02/07/2019 Persona_2
(chiusura terapia), specialista psichiatra tot. 402,00 euro;
il Dott. specialista Persona_3
gnatologo per digrignamento - ricevuta n.38 del 2/07/2019 tot. 1.047,00 euro;
2 - il 13 luglio 2019 la SI.ra lasciava la propria residenza, presso la quale si Parte_1 trasferiva nell'immediato la nuova compagna del SI. , SI.ra ; CP_1 Persona_4
- dall'unione dei SInori e nasceva un bambino in data 03.12.2020; CP_1 Per_4
successivamente, gli stessi contraevano matrimonio in data 27.05.2022, con rito religioso in data 03.09.2022;
- in definitiva l'attrice aveva sostenuto per il futuro matrimonio spese per la somma complessiva di €.10.842,00, come di seguito specificata:
• Relais Histò 1000
• Magia dei fiori 100
• 500 Controparte_2
• 150 CP_3
• 2500 Controparte_5
• Passaporto 124
• Iphone 5s 602,45
• P&N Srls Agenzia Investigativa 3500
• b&b le colonne 85
• b&b tangrem 30
• Dott.ssa 600 Persona_5
• Dott. 202 Per_1
• Dott. 402 Per_2
• Dott. 1.047 Per_3
- nel mese di ottobre 2019 la SI.ra instaurava giudizio dinanzi al Giudice di Pace Parte_1
di Taranto, contraddistinto dal n. 7344/2019 R.G., onde ottenere dal SI. il CP_1
risarcimento delle spese matrimoniali;
tale procedimento si concludeva con sentenza del
15.07.2021, con la quale veniva dichiarata l'improcedibilità della domanda per mancanza del tentativo di negoziazione assistita obbligatoria;
- nel periodo dal dicembre 2021 al settembre 2022 la sig.ra invitava più volte il Parte_1
SI. alla negoziazione assistita al fine di definire bonariamente la controversia, ma CP_1
le trattative intercorse, protrattesi per lungo tempo a causa della condotta dilatoria del
, si concludevano negativamente nel mese di febbraio 2023 in ragione della mancata CP_1 adesione di quest'ultimo alla convenzione di negoziazione assistita;
- in data 05.04.2023 l'attrice chiudeva l'invito a negoziare con il rifiuto da parte convenuta.
3 Tanto premesso, la SI.ra chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “1. - Accertare e Parte_1
dichiarare che la Dott.ssa ha anticipato e corrisposto somme di danaro a Parte_1 causa del futuro matrimonio con somme che quest'ultimo è obbligato a Controparte_1 restituire;
2. - Per l'effetto condannare il sig. al pagamento della somma di Controparte_1
€10.842,00 (diecimilaottocentoquarantadue). A titolo di spese sostenute dalla a causa Parte_1
del futuro matrimonio, come da tabella sopra specificata, con interessi e rivalutazione monetaria;
3. conseguentemente Condannare il sig. al pagamento delle spese processuali, Controparte_1
compresi tutti gli onorari della negoziazione assistita non riuscita a causa dello stesso , e CP_1 le spese vive, costo delle copie e compensi legali tutti”.
2. Lo svolgimento del processo.
Con decreto del 22.09.2023, il P.I., rilevata l'impossibilità di procedere alle verifiche preliminari ex art. 171-bis c.p.c., in quanto l'attrice non aveva depositato la prova della notifica dell'atto di citazione, invitava la stessa a provvedere al deposito telematico dell'atto introduttivo notificato entro 3 gg., riservando all'esito ogni ulteriore provvedimento.
All'esito del deposito da parte attrice dell'atto di citazione notificato, con successivo decreto ex art. 171-bis c.p.c. del 28.09.2023 il P.I., ritenuto che il contraddittorio non appariva regolarmente costituito in quanto la notifica non era andata a buon fine per indirizzo insufficiente e che occorreva, pertanto, disporre la rinnovazione della notificazione, con il conseguente spostamento della prima udienza, ordinava la rinnovazione della notificazione dell'atto di citazione e, per l'effetto, differiva la prima udienza al giorno 14.03.2024.
All'udienza di comparizione del 14.03.2024 parte attrice chiedeva un breve rinvio al fine di depositare la prova della notifica. Il P.I. rinviava quindi la causa all'udienza del 16.05.2024.
All'udienza del 16.05.2024, all'esito del deposito, avvenuto in data 15.03.2024, della notifica dell'atto di citazione, il P.I. si riservava.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16.05.2024, con ordinanza del 28.05.2024 il
P.I. dichiarava la contumacia del convenuto ed ammetteva le prove orali e documentali richieste da parte attrice, rinviando la causa all'udienza del 20.06.2024 per l'espletamento.
All'udienza del 20.06.2024 venivano escussi i testi , e Testimone_1 Persona_5 Tes_2
all'esito, la causa veniva rinviata all'udienza del 26.09.2024 per il prosieguo della prova.
[...]
Alla successiva udienza del 26.09.2024 venivano escussi i testi , e Persona_3 Testimone_3
; la causa veniva quindi rinviata al 12.12.2024 per il prosieguo della prova Tes_4
testimoniale.
All'udienza del 12.12.2024 veniva escusso il teste;
all'esito, la causa veniva Testimone_5 rinviata al 19.12.2024 per l'ascolto della teste . Testimone_6
4 All'udienza del 19.12.2024 parte attrice dichiarava di rinunciare all'ascolto della teste
[...]
residente in Friuli-Venezia Giulia, e chiedeva un rinvio per la rimessione della causa in Tes_6 decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c.; il P.I. assegnava quindi i termini di cui all'art. 189 c.p.c. e rinviava la causa all'udienza del 13.03.2025 per la rimessione in decisione.
All'udienza del 13.03.2025 il P.I. riservava la causa in decisione.
IL MERITO DELLA CONTROVERSIA.
La domanda è infondata e, pertanto, non merita accoglimento per le ragioni di cui si dirà appresso.
La domanda avanzata dall'attrice è volta ad ottenere il rimborso delle spese Parte_1
dalla stessa sostenute a causa del futuro matrimonio con il SI. il quale con il Controparte_1 comportamento, consistito nell'aver allacciato una relazione con altra donna, avrebbe determinato la rottura della promessa di matrimonio.
Prima di procedere all'analisi della fattispecie in esame, appare utile richiamare i principi fondamentali in tema di promessa di matrimonio ed effetti della rottura della promessa medesima.
In base all'art. 79 c.c., “la promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo né ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di non adempimento”.
In virtù di tale disposizione, la promessa di matrimonio non è vincolante, atteso che la libertà matrimoniale è considerata assoluta e conseguentemente il ripensamento di uno dei nubendi un diritto che non può essere soggetto a restrizioni o limitazioni di sorta. La scelta di sposarsi è infatti considerato un atto di natura personalissima, quindi pienamente libero.
Tuttavia, ai sensi del successivo art. 80, c.c., in caso di rottura della promessa di matrimonio “Il promittente può domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio, se questo non è stato contratto”, con la precisazione che la restituzione potrà essere chiesta “entro un anno dal giorno in cui s'è avuto il rifiuto di celebrare il matrimonio o dal giorno della morte di uno dei promittenti”.
La rottura della promessa di matrimonio legittima, quindi, il donante all'azione di restituzione dei doni fatti “a causa” della promessa e ciò a prescindere dalle cause della rottura, che rimangono prive di rilevanza.
Presupposto essenziale per l'esercizio dell'azione di restituzione dei doni è pertanto la circostanza che i doni siano stati fatti “a causa della promessa di matrimonio”, cioè nella presupposizione della celebrazione del futuro matrimonio, senza necessità di una particolare forma, né di pubblicità della promessa. Pertanto, il diritto alla restituzione consegue per il solo fatto che il matrimonio non sia stato contratto e senza che rilevino le cause del mancato matrimonio (Trib. Bologna, sent. n.
880/2022).
5 Infine, l'art. 81 c.c. prevede che “La promessa di matrimonio fatta vicendevolmente per atto pubblico o per scrittura privata da una persona maggiore di età o dal minore ammesso a contrarre matrimonio a norma dell'articolo 84, oppure risultante dalla richiesta della pubblicazione, obbliga il promittente che senza giusto motivo ricusi di eseguirla a risarcire il danno cagionato all'altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa di quella promessa. Il danno è risarcito entro il limite in cui le spese e le obbligazioni corrispondono alla condizione delle parti.
Lo stesso risarcimento è dovuto dal promittente che con la propria colpa ha dato giusto motivo al rifiuto dell'altro. La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno del rifiuto di celebrare il matrimonio”.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità in tema di rottura di promessa di matrimonio,
l'obbligazione che consegue "ex lege" all'esercizio del diritto di recesso non può configurarsi come illecito extra-contrattuale, costituendo, come si è detto, il recesso espressione di una libertà fondamentale, né come responsabilità contrattuale o precontrattuale, posto che la promessa di matrimonio non è un contratto e neppure costituisce un vincolo giuridico tra le parti;
si tratta, invece, di una particolare forma di riparazione collegata direttamente dalla legge alla rottura del fidanzamento “senza giusto motivo”, con la conseguenza che incombe al recedente, qualora voglia sottrarsi a siffatta obbligazione riparatoria, l'onere di provare la sussistenza del giustificato motivo, quale fatto costitutivo negativo della pretesa dell'altra parte (in tal senso, Cassazione civile Sez. III, sentenza n. 9052 del 15 aprile 2010).
Come è dato evincere dal tenore delle norme richiamate, il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla rottura del fidanzamento è stato, inoltre, dal legislatore limitato, sul piano quantitativo, alle spese fatte e alle obbligazioni contratte a causa della promessa di matrimonio, dovendosi escludere il risarcimento dei danni morali e psicologici eventualmente richiesti.
Sul punto, la Suprema Corte ha infatti precisato che l'interesse non patrimoniale, degli affetti e dei diritti della persona del promesso sposo incolpevole, che sarebbero anche costituzionalmente protetti e che risulterebbero lesi dalla rottura della promessa, è “irrilevante e non congruente con la disciplina giuridica della materia, poiché tralascia il presupposto ineliminabile per poter attribuire rilevanza ai suddetti diritti e interessi: cioè l'assoggettamento della promessa di matrimonio e del suo inadempimento ai principi generali in tema di responsabilità, contrattuale od extracontrattuale, anziché ai soli effetti espressamente previsti dall'art. 81 c.c.” ( Cassazione civile, sez. VI, 2 gennaio 2012, n. 9).
Inoltre, il diritto al risarcimento è condizionato ai casi in cui la promessa di matrimonio sia stata assunta con particolari forme.
6 In virtù del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la promessa di matrimonio si identifica, alla stregua del costume sociale, nel c.d. fidanzamento ufficiale, che ricorre qualora si renda una libera dichiarazione espressa o tacita resa pubblica nell'ambito della parentela, dell'amicizia o della conoscenza con cui i futuri sposi si impegnano ufficialmente e dichiarano di volersi frequentare con la seria intenzione di sposarsi.
Nell'ambito di detta promessa, si distingue quella di tipo solenne di cui all'art. 81 c.c., soggetta a determinati ulteriori requisiti (vicendevolezza, capacità di agire dei promittenti, atto pubblico o scrittura privata o richiesta di pubblicazioni di matrimonio) e produttiva di una situazione di affidamento, fonte di possibile responsabilità risarcitoria, da quella di tipo semplice, non soggetta ad alcun requisito di capacità e forma, qualificabile come mero fatto sociale, e non produttiva “di alcun effetto giuridico diretto” (in tal senso, Cass. 2.05.1983, n. 3105).
Pertanto, in caso di rottura del c.d. “fidanzamento ufficiale”, l'ex fidanzato avrà diritto unicamente alla restituzione dei doni fatti a causa della promessa, non anche al risarcimento del danno, limitato alle sole ipotesi di rottura della promessa di matrimonio resa in forma solenne.
Invero, la promessa “semplice” di matrimonio (qualificabile come mero fatto sociale e non produttiva di alcun effetto giuridico diretto) non costituisce fonte di risarcimento del danno in caso di rottura ingiustificata della stessa, in quanto la fonte di eventuale responsabilità risarcitoria è solo quella derivante dalla cd. promessa “solenne”, di cui all'art. 81 c.c., soggetta a determinati requisiti ovvero la vicendevolezza, la capacità di agire dei promittenti, la formazione di un atto pubblico o di una scrittura privata o la richiesta di pubblicazione di matrimonio (v. Tribunale Roma sez. I,
12/01/2015).
Tanto premesso in punto di diritto, occorre verificare se, nella fattispecie, si verta in tema di rottura di promessa solenne di matrimonio ovvero di rottura di c.d. fidanzamento ufficiale e se, conseguentemente, la parte attrice abbia diritto al risarcimento del danno richiesto.
Orbene, alla luce della ricostruzione dei fatti operata nell'atto introduttivo del presente giudizio dalla stessa parte attrice, nonché all'esito dell'istruttoria espletata, è emerso che al momento della rottura del fidanzamento i SInori e avessero effettuato una promessa Parte_1 CP_1
“semplice” di matrimonio, ufficializzata unicamente con il dono dell'anello di fidanzamento da parte del SI. , mentre non risulta in alcun modo dedotta, ancor prima che provata, la CP_1
formazione di un atto pubblico o di una scrittura privata ovvero la richiesta delle pubblicazioni di matrimonio.
In particolare, nell'atto di citazione la SI.ra si è limitata ad affermare che “Ad agosto Parte_1
2017 iniziavano le pratiche prematrimoniali, fissando le nozze presso la Chiesa del paese, per la data del 14 luglio 2018, coronando i loro 20 anni assieme” (cfr. punto 6 della narrativa dell'atto
7 introduttivo), e che “Il , coronava l'evento, a dicembre 2017 con una veretta a 5 diamanti, CP_1 come promessa di matrimonio” (cfr. punto 8 della narrativa dell'atto introduttivo), così confermando, sia pure implicitamente, che prima della rottura del fidanzamento le parti non avevano mai formalizzato la volontà di unirsi in matrimonio con una promessa solenne.
Peraltro, anche la prova testimoniale espletata ha confermato che, effettivamente, l'attrice aveva sostenuto delle spese relative al programmato matrimonio con il , così come è comprovato CP_1 che la causa della rottura del fidanzamento possa essere individuata nell'infedeltà del , ma CP_1 non alcun elemento è stato fornito, da cui possa evincersi l'esistenza tra le parti di una promessa solenne di matrimonio.
In particolare, il teste ha confermato di avere svolto attività investigativa su Testimone_1 incarico dell'attrice e di avere accertato l'infedeltà del SI. , come da relazione prodotta CP_1
agli atti.
La teste , consulente privata incaricata dalla SI.ra di redigere una Persona_5 Parte_1 relazione di trascrizione di registrazioni audio relative a conversazioni intercorse nell'anno 2018 tra la SI.ra , il SI. , la madre dell'attrice ed il padre e Parte_1 CP_1 Testimone_2
forse anche la sorella della stessa nulla è stata in grado di riferire per conoscenza Parte_1 diretta in ordine alle cause dell'interruzione della relazione con il SI. , limitandosi a CP_1
confermare quanto narratole in merito dalla SI.ra . Parte_1
La teste madre dell'attrice, ha confermato che le spese matrimoniali erano state Testimone_2
affrontate esclusivamente dalla figlia in quanto il non aveva disponibilità Pt_1 CP_1
economica, riferendo altresì che dopo aver scoperto il tradimento la figlia spesso pernottava presso dei b&b locali per non ostacolare le indagini dell'investigatore privato;
ha aggiunto infine che, a causa dell'infedeltà del , da quest'ultimo sempre negata, la figlia era caduta in uno stato di CP_1 prostrazione psicologica che l'aveva costretta a fare ricorso a cure mediche specialistiche.
Anche i testi , e , ascoltati all'udienza del 26.09.2024, Persona_3 Tes_4 Testimone_3 nulla sono stati in grado di riferire circa l'esistenza di una promessa solenne di matrimonio.
Nello specifico, il teste Dott. , ascoltato nella sua qualità di medico, oltre che di amico Persona_3 dell'attrice, ha confermato che la stessa doveva unirsi in matrimonio con il sig. e che era a CP_1 conoscenza, per essergli stato riferito dalla , che quest'ultima si era fatto carico di tutte Parte_1 le spese per il matrimonio. Il teste ha altresì dichiarato di aver seguito personalmente l'attrice per un problema legato allo stress psico-fisico a cui era stata sottoposta a causa dell'interruzione brusca e tumultuosa della sua relazione con il SI. . CP_1
Anche la teste , amica dell'attrice, ha confermato che la aveva anticipato Tes_4 Parte_1
tutte le spese per il matrimonio, così come ha confermato di essere a conoscenza della circostanza
8 del tradimento del SI. per averla constatata personalmente, e circostanze di cui all'atto di CP_1 citazione, in particolare riferendo che l'attrice trascorreva notti e periodi lontana da casa, andando anche a soggiornare presso di lei, perché aveva paura che il potesse farle del male e, a CP_1
causa di ciò, era amareggiata, sofferente, dimagrita ed era stata costretta a ricorrere alle cure mediche, affrontandone i relativi costi.
Il teste , padre dell'attrice, ha riferito che la figlia stava effettuando i preparativi Testimone_3
per il matrimonio ed aveva sostenuto le spese relative agli acconti per i servizi legati allo stesso, confermando che la causa della rottura del fidanzamento era da ascriversi al tradimento del
, a seguito del quale la figlia era stata molto male, tanto da dover fare ricorso a cure CP_1
mediche specialistiche.
Da ultimo, il teste Dott. , direttore del Relais Histò, ove avrebbe dovuto essere Testimone_5
celebrato il banchetto nuziale, ha dichiarato che era stato redatto un contratto intestato a CP_1
ma all'atto della sottoscrizione e del relativo pagamento era sorto “ un disguido
[...] contabile”, per cui aveva dovuto redigere altro contratto intestato alla SI.ra , Parte_1 poiché doveva esservi corrispondenza tra il soggetto che corrispondeva l'acconto e l'intestatario del contratto;
ha confermato altresì che la cerimonia era stata successivamente annullata e che l'attrice lo aveva avvisato di tale circostanza circa 15-20 giorni prima del ricevimento, precisando che nel momento in cui la gli aveva riferito dell'annullamento della cerimonia era Parte_1
molto provata, al che aveva compreso che la motivazione della cancellazione era correlata alla sfera personale privata della stessa, per cui aveva evitato domande che avrebbero potuto creare alla cliente ulteriore disagio.
Alla luce delle risultanze istruttorie e della ricostruzione dei fatti operata dalla stessa attrice nell'atto di citazione e risultante dall'istruttoria, per come sin qui sommariamente ricostruita, deve ritenersi che la promessa di matrimonio intercorsa tra la SI.ra ed il SI. sia Parte_1 CP_1 qualificabile come promessa “semplice” di matrimonio, in quanto tale non produttiva di alcun effetto giuridico diretto, e che, pertanto, il relativo recesso di uno dei promittenti non possa costituire fonte di risarcimento del danno, nonostante l'accertamento della esclusiva responsabilità della rottura.
Né è consentita al giudice una diversa qualificazione giuridica della domanda. In tema di risarcimento danni per rottura della promessa di matrimonio, essendo la scelta di non contrarre matrimonio un atto di libertà incoercibile, colui il quale receda ingiustificatamente dalla promessa di matrimonio non può - infatti - andare incontro che alla speciale responsabilità di cui all'art. 81
c.c., consistente nell'obbligazione di rimborsare l'importo delle spese affrontate e delle obbligazioni contratte in vista del matrimonio, mentre è escluso il ricorso alla generale responsabilità aquiliana
9 ai sensi art. 2043 c.c., e, ancor meno, all'obbligo di risarcire il danno non patrimoniale (Cass., sentenza n. 9 del 2 gennaio 2012, cit.), ed è parimenti inammissibile la proposizione della domanda di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. per difetto del requisito della sussidiarietà, potendo la parte danneggiata esercitare esclusivamente le azioni di cui agli artt. 80 e 81 c.c. al fine di farsi indennizzare del pregiudizio subìto (v. Tribunale Messina sez. I, 30/06/2014, n.1489).
Ne consegue che, sebbene sia risultato provato che la rottura del fidanzamento sia stata causata dal tradimento del SI. , non può essere riconosciuto alcun risarcimento in favore della SI.ra CP_1
, non avendo la stessa fornito la prova dell'esistenza di una promessa “solenne” di Parte_1 matrimonio, ai sensi dell'art. 81 c.c., fatta per atto pubblico o scrittura privata ovvero risultante dalla richiesta di pubblicazione.
La domanda di risarcimento del danno avanzata da parte attrice non può, conclusivamente, trovare accoglimento.
LE SPESE.
Quanto alle spese processuali, la Suprema Corte ha affermato che il convenuto contumace non abbia diritto al rimborso delle spese processuali anche qualora all'esito del detto giudizio risulti vittorioso, giacché egli ha deliberatamente deciso di non costituirsi in giudizio e non ha espletato alcuna attività processuale e/o difensiva nel procedimento medesimo.
Tale assunto trae fondamento dalla seguente considerazione: “la condanna alle spese processuali,
a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace (o intimato in sede di giudizio di cassazione) vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Cass.
n. 16174 del 2018; Cass. n. 17432 del 2011)” (Cass. Civ. Sez. VI, ord. n. 12897/19 del
15.05.2019). Pertanto, nulla deve disporsi le spese.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI TARANTO - I SEZIONE CIVILE - In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Stefania D'Errico - Definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti di avente ad oggetto: “Vendita Parte_1 Controparte_1 di cose mobili”, così provvede:
1) RIGETTA la domanda;
2) NULLA per le spese di lite.
Così deciso in Taranto, lì 04.04.2025.
Il Presidente dott.ssa S. D'ERRICO
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