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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 02/04/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ASTI
All'udienza del 2.4.2025, ore 10,45, davanti al Giudice dott. Andrea Carena, sono comparsi: per parte attrice l'avv. Mana;
per parte convenuta l'avv. Baldracco.
Il Giudice, vista l'eccezione di incompetenza formulata da parte convenuta, e ritento che, stante la natura preliminare della stessa, occorre pronunciare immediatamente sentenza sul punto, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa ex art. 281 sexies c.p.c..
L'avv. Mana precisa come da memoria ex art 171 ter n. 1, in atti. Rileva come l'atto di precetto azionato dalla controparte sia inficiato da numerosi profili di irregolarità, e comunque relativi a crediti del tutto indimostrati, non essendo stati allegato i documenti comprovanti le spese straordinaria di cui si chiede il rimborso (Cass. 21241/2016). Le spese straordinarie sono peraltro per definizione imprevedibili e imponderabili e, quindi, non possono essere ricondotte all'assegno di cui alla sentenza di divorzio, sulla base del quale è stato azionato il precetto oggetto di causa. Per tale ragione doveva essere azionato un autonomo atto di precetto (Cass 3835/2021).
In ogni caso rileva come la rinuncia fatta dalla controparte ad una parte del credito azionato comporti di fatto l'accettazione della competenza di questo giudice, e quindi la rinuncia alla relativa eccezione formulata al riguardo.
In ultimo rileva come l'opposizione in oggetto vada ricondotta all'ipotesi di opposizione agli atti oppositivi, per i quali la competenza funzionale spetta senz'altro al giudice dell'esecuzione (Cass. 11716/2028).
Nel merito rileva come sia del tutto inconferenti le difese svolte dalla controparte nella memoria ex art. 171 ter n. 3, in quanto il ha sempre pagato con bonifico bancario indicando nella causale Pt_1
l'assegno di mantenimento.
Per quanto concerne, invece, la rivalutazione, alla scorsa udienza vi è stata offerta reale, accettata dalla controparte.
Chiede quindi di dichiararsi che le uniche spese dovute ed esigibili in base alla sentenza di divorzio sono già state pagate dal sig. . Pt_1
L'avv. Baldracco richiama il contenuto dei propri atti difensivi, ed evidenzia come il titolo in base al quale la propria assistita ha agito in via esecutiva non sia una sentenza di divorzio, bensì un ordinanza del Tribunale in materia di mantenimento famigliare. Richiama giurisprudenza in base alla quale non è necessario munirsi di un apposito ed ulteriore titolo per esigere il pagamento delle spese straordinarie, e come le spese straordinarie, ove certe e prevedibili, non debbano necessariamente essere previamente concordate tra le parti, come nel caso di specie (Cass. 14564/2023).
1 Ribadisce, in ogni caso, l'eccezione di incompetenza per valore e chiede che il giudice voglia dichiarare il proprio difetto di competenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione.
2 Conclusa la camera di consiglio, il Giudice dà lettura della motivazione e del dispositivo della sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Carena;
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1965/2024 tra
, elettivamente domiciliato in Fossano (CN), Via Roma n. 14 presso lo Studio Parte_2 dell'Avv. Marco Mana, (c.f. tel. 0172/751795 - PEC: CodiceFiscale_1
) e dell'Avv. Loredana Renaudo (c.f. Email_1
– PEC: che lo assistono e C.F._2 Email_2 rappresentano in forza di procura in atti;
– attore –
CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv. Monica Baldracco CP_1
[ ] ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in CodiceFiscale_3
Bra (CN) - Via Parpera n.
3 - pec come da procura Email_3 in atti;
- resistente -
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione datato 17.9.2024 ha proposto opposizione ex art. 615 Parte_2
c.p.c. avverso l'atto di precetto notificatogli da , avente ad oggetto il pagamento CP_1
3 della somma complessiva di euro 2939,73, in forza del titolo esecutivo rappresentato dall'ordinanza del Tribunale di Asti R.G. n. 674/2018 n. Cron. 10437/2019 del 22.10.2019, parzialmente modificata dalla successiva ordinanza del Tribunale di Asti R.G. n. 159/2021 - n.
Cron. 8673/2021 del 18.10.2021, in relazione a somme dovute e non versate a titolo di contributo nel mantenimento della figlia minore, di spese straordinarie e di rivalutazione
ISTAT.
Con comparsa depositata in data 18.12.2024 si è costituita in giudizio la parte convenuta, eccependo, in via preliminare, l'incompetenza per valore del giudice adito, per essere competente il Giudice di Pace di Asti, e contestando, comunque, nel merito la fondatezza dell'opposizione.
All'udienza odierna, vista la natura almeno astrattamente assorbente dell'eccezione di incompetenza, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e discusso oralmente la causa, che, all'esito, è stata trattenuta in decisione.
* * *
Alla luce di quanto sinora premesso, ed esaminata la documentazione prodotta dalle parti, si osserva anzitutto come risulti fondata l'eccezione di incompetenza per valore formulata dalla convenuta.
L'odierno attore, infatti, ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c. 1 c.p.c., contestando il diritto della parte a procedere all'esecuzione forzata preannunciata nell'atto di precetto e non ancora iniziata (sostenendo, in sintesi, di aver già pagato il debito relativo ai contributi di mantenimento oggetto dell'intimazione, ad eccezione delle spese straordinarie delle quali, tuttavia, contestata l'esistenza).
Ai sensi dell'art. 615 c. 1 c.p.c., l'opposizione deve essere proposta “davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell'art. 27”.
Quanto alla competenza per valore, l'art. 7 c.p.c. statuisce che: “Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a diecimila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice”.
Nel caso di specie, l'importo indicato in precetto, e quindi il valore della controversia, è pari ad euro 2.939,73, e non vi è dubbio, quindi, che la causa rientri nella sfera di competenza del
Giudice di Pace.
Né può ritenersi fondato il richiamo effettuato dall'attore alla competenza funzionale attribuita al giudice dell'esecuzione dall'art. 617 c.p.c., trattandosi di norma speciale dettata per le
4 opposizioni agli atti esecutivi, ipotesi diversa da quella di specie, nella quale, lo si ribadisce, è stata proposta una opposizione all'esecuzione “ante” pignoramento.
Per le ragioni ora esposte, deve pertanto essere dichiarata l'incompetenza per valore del
Tribunale di Asti, adito dall'opponente, per essere competente il Giudice di Pace.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa e ai vigenti criteri tabellari e applicata la riduzione prevista dall'art. 4 D.M. 55/2014 stante la pronuncia in mero rito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, definitivamente pronunciando:
1. dichiara l'incompetenza per valore del Tribunale di Asti, per essere competente a conoscere dell'opposizione il Giudice di Pace di Asti;
2. fissa in mesi tre il termine per la riassunzione della causa avanti al giudice competente;
3. condanna l'attore a rifondere le spese di lite sostenute dalla parte convenuta, liquidate nella misura di euro 800,00 per compensi, oltre rimborso forfetario e accessori di legge.
Asti, 2.4.2025
Il Giudice
Dott. Andrea Carena
5
All'udienza del 2.4.2025, ore 10,45, davanti al Giudice dott. Andrea Carena, sono comparsi: per parte attrice l'avv. Mana;
per parte convenuta l'avv. Baldracco.
Il Giudice, vista l'eccezione di incompetenza formulata da parte convenuta, e ritento che, stante la natura preliminare della stessa, occorre pronunciare immediatamente sentenza sul punto, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa ex art. 281 sexies c.p.c..
L'avv. Mana precisa come da memoria ex art 171 ter n. 1, in atti. Rileva come l'atto di precetto azionato dalla controparte sia inficiato da numerosi profili di irregolarità, e comunque relativi a crediti del tutto indimostrati, non essendo stati allegato i documenti comprovanti le spese straordinaria di cui si chiede il rimborso (Cass. 21241/2016). Le spese straordinarie sono peraltro per definizione imprevedibili e imponderabili e, quindi, non possono essere ricondotte all'assegno di cui alla sentenza di divorzio, sulla base del quale è stato azionato il precetto oggetto di causa. Per tale ragione doveva essere azionato un autonomo atto di precetto (Cass 3835/2021).
In ogni caso rileva come la rinuncia fatta dalla controparte ad una parte del credito azionato comporti di fatto l'accettazione della competenza di questo giudice, e quindi la rinuncia alla relativa eccezione formulata al riguardo.
In ultimo rileva come l'opposizione in oggetto vada ricondotta all'ipotesi di opposizione agli atti oppositivi, per i quali la competenza funzionale spetta senz'altro al giudice dell'esecuzione (Cass. 11716/2028).
Nel merito rileva come sia del tutto inconferenti le difese svolte dalla controparte nella memoria ex art. 171 ter n. 3, in quanto il ha sempre pagato con bonifico bancario indicando nella causale Pt_1
l'assegno di mantenimento.
Per quanto concerne, invece, la rivalutazione, alla scorsa udienza vi è stata offerta reale, accettata dalla controparte.
Chiede quindi di dichiararsi che le uniche spese dovute ed esigibili in base alla sentenza di divorzio sono già state pagate dal sig. . Pt_1
L'avv. Baldracco richiama il contenuto dei propri atti difensivi, ed evidenzia come il titolo in base al quale la propria assistita ha agito in via esecutiva non sia una sentenza di divorzio, bensì un ordinanza del Tribunale in materia di mantenimento famigliare. Richiama giurisprudenza in base alla quale non è necessario munirsi di un apposito ed ulteriore titolo per esigere il pagamento delle spese straordinarie, e come le spese straordinarie, ove certe e prevedibili, non debbano necessariamente essere previamente concordate tra le parti, come nel caso di specie (Cass. 14564/2023).
1 Ribadisce, in ogni caso, l'eccezione di incompetenza per valore e chiede che il giudice voglia dichiarare il proprio difetto di competenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione.
2 Conclusa la camera di consiglio, il Giudice dà lettura della motivazione e del dispositivo della sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Carena;
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1965/2024 tra
, elettivamente domiciliato in Fossano (CN), Via Roma n. 14 presso lo Studio Parte_2 dell'Avv. Marco Mana, (c.f. tel. 0172/751795 - PEC: CodiceFiscale_1
) e dell'Avv. Loredana Renaudo (c.f. Email_1
– PEC: che lo assistono e C.F._2 Email_2 rappresentano in forza di procura in atti;
– attore –
CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv. Monica Baldracco CP_1
[ ] ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in CodiceFiscale_3
Bra (CN) - Via Parpera n.
3 - pec come da procura Email_3 in atti;
- resistente -
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione datato 17.9.2024 ha proposto opposizione ex art. 615 Parte_2
c.p.c. avverso l'atto di precetto notificatogli da , avente ad oggetto il pagamento CP_1
3 della somma complessiva di euro 2939,73, in forza del titolo esecutivo rappresentato dall'ordinanza del Tribunale di Asti R.G. n. 674/2018 n. Cron. 10437/2019 del 22.10.2019, parzialmente modificata dalla successiva ordinanza del Tribunale di Asti R.G. n. 159/2021 - n.
Cron. 8673/2021 del 18.10.2021, in relazione a somme dovute e non versate a titolo di contributo nel mantenimento della figlia minore, di spese straordinarie e di rivalutazione
ISTAT.
Con comparsa depositata in data 18.12.2024 si è costituita in giudizio la parte convenuta, eccependo, in via preliminare, l'incompetenza per valore del giudice adito, per essere competente il Giudice di Pace di Asti, e contestando, comunque, nel merito la fondatezza dell'opposizione.
All'udienza odierna, vista la natura almeno astrattamente assorbente dell'eccezione di incompetenza, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e discusso oralmente la causa, che, all'esito, è stata trattenuta in decisione.
* * *
Alla luce di quanto sinora premesso, ed esaminata la documentazione prodotta dalle parti, si osserva anzitutto come risulti fondata l'eccezione di incompetenza per valore formulata dalla convenuta.
L'odierno attore, infatti, ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c. 1 c.p.c., contestando il diritto della parte a procedere all'esecuzione forzata preannunciata nell'atto di precetto e non ancora iniziata (sostenendo, in sintesi, di aver già pagato il debito relativo ai contributi di mantenimento oggetto dell'intimazione, ad eccezione delle spese straordinarie delle quali, tuttavia, contestata l'esistenza).
Ai sensi dell'art. 615 c. 1 c.p.c., l'opposizione deve essere proposta “davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell'art. 27”.
Quanto alla competenza per valore, l'art. 7 c.p.c. statuisce che: “Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a diecimila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice”.
Nel caso di specie, l'importo indicato in precetto, e quindi il valore della controversia, è pari ad euro 2.939,73, e non vi è dubbio, quindi, che la causa rientri nella sfera di competenza del
Giudice di Pace.
Né può ritenersi fondato il richiamo effettuato dall'attore alla competenza funzionale attribuita al giudice dell'esecuzione dall'art. 617 c.p.c., trattandosi di norma speciale dettata per le
4 opposizioni agli atti esecutivi, ipotesi diversa da quella di specie, nella quale, lo si ribadisce, è stata proposta una opposizione all'esecuzione “ante” pignoramento.
Per le ragioni ora esposte, deve pertanto essere dichiarata l'incompetenza per valore del
Tribunale di Asti, adito dall'opponente, per essere competente il Giudice di Pace.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa e ai vigenti criteri tabellari e applicata la riduzione prevista dall'art. 4 D.M. 55/2014 stante la pronuncia in mero rito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, definitivamente pronunciando:
1. dichiara l'incompetenza per valore del Tribunale di Asti, per essere competente a conoscere dell'opposizione il Giudice di Pace di Asti;
2. fissa in mesi tre il termine per la riassunzione della causa avanti al giudice competente;
3. condanna l'attore a rifondere le spese di lite sostenute dalla parte convenuta, liquidate nella misura di euro 800,00 per compensi, oltre rimborso forfetario e accessori di legge.
Asti, 2.4.2025
Il Giudice
Dott. Andrea Carena
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