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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/06/2025, n. 4976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4976 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 43918 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. STEFANIA NOVELLI ha pronunciato, a norma dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
( ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Cuneo, Controparte_1 P.IVA_1
Eleonora Rossi e Mattia Nassano del Foro di Genova, indirizzi PEC: Email_1
Email_2 Email_3
-attore opponente-
CONTRO
( , rappresentata e difesa dall'avv. Lino Cianfrone del Controparte_2 P.IVA_2
Foro di Milano, presso lo studio del quale a Milano, Corso di Porta Vittoria n. 46, ha eletto domicilio;
-convenuta opposta-
Conclusioni: come da verbale di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
Concise ragioni della decisione
L'opposizione tardiva proposta, a norma dell'art. 650 c.p.c., da è Controparte_1
inammissibile, in quanto la notificazione del decreto ingiuntivo n. 11777/2024 effettuata, tramite posta elettronica certificata, da parte ingiungente non è affetta da nullità. Controparte_2
Nello specifico, l'opponente ha dedotto, nell'atto introduttivo, che il decreto ingiuntivo fu notificato all'indirizzo PEC e, conseguentemente, che non venne a Email_4
conoscenza del decreto ingiuntivo emesso sino alla data della notificazione del precetto. Difatti, la stessa ha prospettato che il domicilio digitale della società è rappresentato dal differente indirizzo ove, peraltro, è stato notificato l'atto di precetto. Email_5
Nella memoria integrativa ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., parte opponente ha aggiunto che l'indirizzo
PEC venne creato mediante l'utilizzo di una identità digitale Email_4
falsa del legale rappresentante di parte opponente, atteso che, da un lato, “soggetti ignoti avevano eseguito un accesso al (…) cassetto fiscale, utilizzando un account SPID abusivo, intestato alla
1 Pa Sig.ra amministratore delegato di ” , dall'altro, che il falso indirizzo di posta Persona_1 elettronica certificata “era stato aperto proprio mediante il profilo digitale artefatto di
[...]
. Per_1
Sennonché, come emerge dalla prova della notificazione fornita dalla difesa dell'ingiungente al giudice del procedimento monitorio, il registro pubblico INIPEC, consultato in data 4.09.2024, riportava quale unico indirizzo di posta elettronica certificata Email_4
Conseguentemente, la notificazione del decreto ingiuntivo, da parte della difesa dell'ingiungente, effettuata proprio in data 4.09.2024, venne indirizzata all'unico indirizzo contenuto nel pubblico elenco nella data di consultazione (coincidente con la data della notificazione), a nulla rilevando il precedente indirizzo di posta elettronica contenuto nella visura camerale – non storica – anteriore alla data del procedimento di notificazione, né a quelle successive alla stessa.
Peraltro, è stata fornita anche la prova della consegna e dell'accettazione della notificazione Cont dell'atto in formato . correttamente perfezionatesi secondo la disciplina dell'art. 3 bis Legge n.
53/1994.
Deve aggiungersi che parte opponente non ha fornito elementi, neppure presuntivi, per ritenere che l'indirizzo non fosse stato comunicato al Registro delle Imprese Email_4
da un rappresentante della società opponente o da un soggetto da essa delegato.
Nello specifico, la prospettata tesi della creazione di un indirizzo PEC falso, da parte di soggetti terzi, al fine di appropriarsi dei crediti fiscali di tralascia di considerare che lo Controparte_4
stesso venne comunque comunicato al Registro delle Imprese ed inserito nel pubblico registro, il quale non fu, pacificamente, oggetto di alcuna manomissione.
Non vi è prova, tuttavia, che soggetti terzi avessero comunicato al Registro delle Imprese la variazione dell'indirizzo PEC della società . Controparte_4
Tale prova doveva gravare sulla parte che ha invocato la nullità della notificazione e, in assenza dell'assolvimento del relativo onere ex art. 2697 c.c., non può che concludersi che l'indirizzo PEC contenuto nel pubblico registro in data 4.09.2024 fosse stato comunicato da un rappresentante della società opponente.
La prospettata notificazione del decreto ingiuntivo ad un indirizzo PEC non riconducibile alla società attorea risulta, quindi, in contrasto con le risultanze del pubblico registro.
La mancata tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo notificato non è nemmeno dovuta a caso fortuito o forza maggiore, in quanto l'unica doglianza contenuta nell'atto di citazione ex art. 650
c.p.c. attiene al procedimento notificatorio e non riguarda vicende esterne allo stesso.
Difatti, l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo per caso fortuito è ipotesi alternativa all'irregolarità della notifica e, comunque, costituisce un impedimento oggettivo della tempestiva
2 conoscenza del provvedimento monitorio, causa non voluta - nel senso di non esser collegata a dolo o colpa - dall'intimato, nè da questi preveduto.
Pur prescindendo dall'assenza di un motivo di conoscenza tardiva del decreto diverso dalla prospettata nullità della notificazione, si rileva che – in mancanza di prova contraria – il controllo
(come anche la comunicazione di variazione) del domicilio digitale grava sul rappresentante della società e avrebbe potuto essere effettuato con l'uso della normale diligenza.
Parimenti, la forza maggiore è una forza esterna ostativa in assoluto, causativa dell'evento per fatto proprio, la quale non è stata neppure allegata come ragione della mancata tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo. L'omessa conoscenza, di fatto, fu attribuita ad una condotta umana - una non meglio precisata attività di accesso abusivo - che, tuttavia, non avrebbe riguardato il registro pubblico INIPEC ma l'Account Spid del legale rappresentante di . Controparte_1
Per le ragioni esposte deve essere rigettata l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.
Le spese di lite seguono, pertanto, la soccombenza della parte attrice opponente e sono liquidate come in dispositivo, in base al DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (euro
54.600,80).
Devono liquidarsi i valori minimi dello scaglione di riferimento, considerato sia la natura documentale della causa, sia la questione di stretto diritto affrontata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) rigetta l'opposizione ex art. 650 c.p.c. proposta da Controparte_1
2) condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_5
che si liquidano in 7.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese
[...]
generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 18 giugno 2025.
Il Giudice
(Stefania Novelli)
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. STEFANIA NOVELLI ha pronunciato, a norma dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
( ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Cuneo, Controparte_1 P.IVA_1
Eleonora Rossi e Mattia Nassano del Foro di Genova, indirizzi PEC: Email_1
Email_2 Email_3
-attore opponente-
CONTRO
( , rappresentata e difesa dall'avv. Lino Cianfrone del Controparte_2 P.IVA_2
Foro di Milano, presso lo studio del quale a Milano, Corso di Porta Vittoria n. 46, ha eletto domicilio;
-convenuta opposta-
Conclusioni: come da verbale di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
Concise ragioni della decisione
L'opposizione tardiva proposta, a norma dell'art. 650 c.p.c., da è Controparte_1
inammissibile, in quanto la notificazione del decreto ingiuntivo n. 11777/2024 effettuata, tramite posta elettronica certificata, da parte ingiungente non è affetta da nullità. Controparte_2
Nello specifico, l'opponente ha dedotto, nell'atto introduttivo, che il decreto ingiuntivo fu notificato all'indirizzo PEC e, conseguentemente, che non venne a Email_4
conoscenza del decreto ingiuntivo emesso sino alla data della notificazione del precetto. Difatti, la stessa ha prospettato che il domicilio digitale della società è rappresentato dal differente indirizzo ove, peraltro, è stato notificato l'atto di precetto. Email_5
Nella memoria integrativa ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., parte opponente ha aggiunto che l'indirizzo
PEC venne creato mediante l'utilizzo di una identità digitale Email_4
falsa del legale rappresentante di parte opponente, atteso che, da un lato, “soggetti ignoti avevano eseguito un accesso al (…) cassetto fiscale, utilizzando un account SPID abusivo, intestato alla
1 Pa Sig.ra amministratore delegato di ” , dall'altro, che il falso indirizzo di posta Persona_1 elettronica certificata “era stato aperto proprio mediante il profilo digitale artefatto di
[...]
. Per_1
Sennonché, come emerge dalla prova della notificazione fornita dalla difesa dell'ingiungente al giudice del procedimento monitorio, il registro pubblico INIPEC, consultato in data 4.09.2024, riportava quale unico indirizzo di posta elettronica certificata Email_4
Conseguentemente, la notificazione del decreto ingiuntivo, da parte della difesa dell'ingiungente, effettuata proprio in data 4.09.2024, venne indirizzata all'unico indirizzo contenuto nel pubblico elenco nella data di consultazione (coincidente con la data della notificazione), a nulla rilevando il precedente indirizzo di posta elettronica contenuto nella visura camerale – non storica – anteriore alla data del procedimento di notificazione, né a quelle successive alla stessa.
Peraltro, è stata fornita anche la prova della consegna e dell'accettazione della notificazione Cont dell'atto in formato . correttamente perfezionatesi secondo la disciplina dell'art. 3 bis Legge n.
53/1994.
Deve aggiungersi che parte opponente non ha fornito elementi, neppure presuntivi, per ritenere che l'indirizzo non fosse stato comunicato al Registro delle Imprese Email_4
da un rappresentante della società opponente o da un soggetto da essa delegato.
Nello specifico, la prospettata tesi della creazione di un indirizzo PEC falso, da parte di soggetti terzi, al fine di appropriarsi dei crediti fiscali di tralascia di considerare che lo Controparte_4
stesso venne comunque comunicato al Registro delle Imprese ed inserito nel pubblico registro, il quale non fu, pacificamente, oggetto di alcuna manomissione.
Non vi è prova, tuttavia, che soggetti terzi avessero comunicato al Registro delle Imprese la variazione dell'indirizzo PEC della società . Controparte_4
Tale prova doveva gravare sulla parte che ha invocato la nullità della notificazione e, in assenza dell'assolvimento del relativo onere ex art. 2697 c.c., non può che concludersi che l'indirizzo PEC contenuto nel pubblico registro in data 4.09.2024 fosse stato comunicato da un rappresentante della società opponente.
La prospettata notificazione del decreto ingiuntivo ad un indirizzo PEC non riconducibile alla società attorea risulta, quindi, in contrasto con le risultanze del pubblico registro.
La mancata tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo notificato non è nemmeno dovuta a caso fortuito o forza maggiore, in quanto l'unica doglianza contenuta nell'atto di citazione ex art. 650
c.p.c. attiene al procedimento notificatorio e non riguarda vicende esterne allo stesso.
Difatti, l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo per caso fortuito è ipotesi alternativa all'irregolarità della notifica e, comunque, costituisce un impedimento oggettivo della tempestiva
2 conoscenza del provvedimento monitorio, causa non voluta - nel senso di non esser collegata a dolo o colpa - dall'intimato, nè da questi preveduto.
Pur prescindendo dall'assenza di un motivo di conoscenza tardiva del decreto diverso dalla prospettata nullità della notificazione, si rileva che – in mancanza di prova contraria – il controllo
(come anche la comunicazione di variazione) del domicilio digitale grava sul rappresentante della società e avrebbe potuto essere effettuato con l'uso della normale diligenza.
Parimenti, la forza maggiore è una forza esterna ostativa in assoluto, causativa dell'evento per fatto proprio, la quale non è stata neppure allegata come ragione della mancata tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo. L'omessa conoscenza, di fatto, fu attribuita ad una condotta umana - una non meglio precisata attività di accesso abusivo - che, tuttavia, non avrebbe riguardato il registro pubblico INIPEC ma l'Account Spid del legale rappresentante di . Controparte_1
Per le ragioni esposte deve essere rigettata l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.
Le spese di lite seguono, pertanto, la soccombenza della parte attrice opponente e sono liquidate come in dispositivo, in base al DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (euro
54.600,80).
Devono liquidarsi i valori minimi dello scaglione di riferimento, considerato sia la natura documentale della causa, sia la questione di stretto diritto affrontata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) rigetta l'opposizione ex art. 650 c.p.c. proposta da Controparte_1
2) condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_5
che si liquidano in 7.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese
[...]
generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 18 giugno 2025.
Il Giudice
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