TRIB
Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 26/05/2025, n. 2192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2192 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13100/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Arrigoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13100/2020 promossa da: in concordato preventivo, (C.F. e Parte_1
P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio P.IVA_1 dell'avv. e dom. Claudio Tatozzi del Foro di Milano;
ATTRICE contro
(C.F. e P.I. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, con il patrocino dell'avv. e dom. Paolo Alberto Novel del Foro di Bergamo;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per l'attrice: “1.- in via pregiudiziale: dichiarare tardive e, pertanto, inammissibili le eccezioni e le domande riconvenzionali svolte da con la comparsa di Controparte_1
costituzione in data 5 febbraio 2021, per i motivi di cui in atti;
2.- sempre in via pregiudiziale: dichiarare tardive e, pertanto, inammissibili le memorie ex art. 183, comma 6, nn. 1 e 2,
c.p.c. nonché il doc. 5 avv. allegato alla seconda memoria istruttoria avversaria, per i motivi di cui in atti;
3. - in subordine: rigettare tutte le eccezioni e domande formulate da CP_1
in quanto infondate in fatto e in diritto e/o indimostrate, per i motivi di cui in atti;
4. - nel
[...] merito, in via principale: - accertare e dichiarare l'inadempimento, da parte della convenuta
del contratto preliminare di compravendita stipulato tra le parti per scrittura Controparte_1
privata autenticata dal notaio in Brescia Gianni Tufano (rep. n. 152960; racc. n. 19487) in data 11 dicembre 2017, quanto all'acquisto del Ramo d'Azienda BT, come meglio individuato in tale contratto nonché in atti;
- visto l'art. 2932 c.c., trasferire in capo alla convenuta il Ramo d'Azienda BT promesso in vendita dall'attrice Controparte_1 [...] - condannare la convenuta a pagare Parte_1 Controparte_1
a favore dell'attrice (i) a titolo di corrispettivo Parte_1 per il trasferimento del Ramo d'Azienda BT, la somma di euro 114.000, oltre agli interessi legali ai sensi dell'art. 1284 c.c. dal dovuto al saldo effettivo e (ii) a titolo di penale contrattuale per la mancata consegna della fideiussione bancaria prevista dall'art. 7 del
Contratto stipulato tra le parti, la somma di euro 30.000; 6.- in ogni caso: condannare altresì a rifondere a le spese Controparte_1 Parte_1
processuali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali (nella misura del 15%), alla
c.p.a. e all'i.v.a.”
Per la convenuta: “in via principale e di merito e, per quanto occorrer possa, in via riconvenzionale ove ritenuta ammissibile in questa sede: rigettare, per i motivi in atti, ogni avversa domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto, anche ex art. 1460 c.c., accertando e/o dichiarando che il ramo d'azienda dedotto nel contratto di affitto di ramo
d'azienda stipulato in data 11 dicembre 2017 per Atto Notaio Tufano, di Brescia, n. Rep.
152960 / 19487 Racc., sito in Brescia, Piazza Vittoria n. 9, avente ad oggetto la prestazione di servizi di business travel a favore di imprese, è privo delle qualità promesse e necessarie ad assolvere la funzione economico sociale del negozio concluso inter partes ed assunta come essenziale dalle parti all'atto del stipula del rogito preliminare;
per l'effetto, accertare e dichiarare l'annullamento del contratto per errore ex art. 1427 c.c. ovvero accertare e dichiarare la risoluzione del contratto de quo per inadempimento contrattuale di in concordato Parte_1 preventivo S.a.s., ex artt.li 1218 e 1497 c.c., con condanna dell'attrice al risarcimento dei danni - ivi comprese le somme corrisposte dalla convenuta a titolo di canoni di affitto dalla stipula del contratto alla data odierna, oltre rivalutazione monetaria, se dovuta, anche a titolo di risarcimento del danno, ed interessi dalla data dei singoli versamenti (o, in subordine, dalla domanda) fino all'effettivo saldo - nella misura accertanda in corso di causa o ritenuta di giustizia, anche in via equitativa;
- in subordine: ridurre la pretesa creditoria vantata da in concordato preventivo Parte_1
in misura non superiore a 60.000,00 euro oltre I.v.a. o nella diversa misura accertanda in corso di causa (anche, se del caso, a mezzo apposita Ct.u.) o ritenuta di giustizia, rideterminando in via definitiva il residuo credito di spettanza dell'attrice a titolo di corrispettivo per il trasferimento definitivo del ramo d'azienda de quo al netto delle somme già ricevute. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre accessori di legge.” Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato promosso dinanzi al Tribunale di Brescia nei confronti di la società chiedeva di: CP_1 Parte_1 accertare e dichiarare l'inadempimento della convenuta al contratto preliminare di compravendita stipulato inter partes in data 11.12.2017, per non aver provveduto all'acquisto del ramo d'azienda BT;
trasferire ex art. 2932 c.c. in capo alla convenuta il predetto ramo d'azienda promesso in vendita dall'attrice; condannare la convenuta al pagamento del corrispettivo pattuito per il trasferimento della proprietà pari ad € 114.000,00 oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo, nonché al pagamento de somma di € 30.000,00
a titolo di penale contrattuale per la mancata consegna della fideiussione bancaria prevista dall'art. 7 del contratto stipulato inter partes.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando Controparte_1
integralmente la domanda e chiedendo, in via riconvenzionale, di accertare che il contratto stipulato ero privo delle qualità promesse e necessarie ad assolvere la funzione economico sociale del negozio concluso inter partes ed assunta come essenziale dalle parti all'atto della stipula del rogito preliminare;
per l'effetto, accertare e dichiarare l'annullamento del contratto per errore ex art. 1427 c.c. ovvero accertare e dichiarare la risoluzione del contratto de quo per inadempimento contrattuale di in Parte_1 concordato preventivo S.a.s., ex artt.li 1218 e 1497 c.c., con condanna dell'attrice al risarcimento dei danni - ivi comprese le somme corrisposte dalla convenuta a titolo di canoni di affitto dalla stipula del contratto alla data odierna.
Concessi i termini ex art. 183, 6 comma c.p.c., la causa veniva istruita con l'escussione dei testimoni.
Con decreto del 14.11.2024 a seguito dell'udienza di trattazione cartolare, il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini per memorie conclusionali e repliche ex art 190 cpc.
****
L'attrice eccepisce la tardività delle domande Parte_1
riconvenzionali svolte dalla convenuta opposta nonché la tardività del Controparte_1
deposito delle memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Con riguardo alla domanda riconvenzionale, nell'atto introduttivo la prima udienza di trattazione e comparizione risulta fissata dalla parte attrice al 22 febbraio 2021 (come si evince dall'esame dell'atto di citazione notificato) poi differita d'ufficio ai sensi dell'art. 168- bis, comma 4, c.p.c. al 25 febbraio 2021. La convenuta risulta costituita in data 5 febbraio 2021, oltre il termine di almeno 20 giorni prima dell'udienza indicata nell'atto introduttivo (2 febbraio 2021), mentre risulterebbe tempestivamente costituita laddove si tenesse conto del termine differito d'ufficio.
Ora secondo il dettato normativo e come da pacifica interpretazione giurisprudenziale: “Il rinvio d'ufficio dell'udienza a norma dell'art. 168-bis, comma 4 c.p.c., non determina la riapertura dei termini per il deposito della comparsa e per la proposizione della riconvenzionale poiché l'art. 166 c.p.c., coordinato con il successivo art. 167, contempla, quali ipotesi utili ad escludere la decadenza dalla proposizione della domanda riconvenzionale o dell'appello incidentale, a norma dell'art. 343, soltanto quella connessa al termine indicato nell'atto di citazione, ovvero, nel caso in cui abbia trovato applicazione l'art. 168-bis, comma 5, quella relativa alla data fissata dal giudice istruttore
(Cass. n. 8638/2020). Il differimento della prima udienza disposto a termini del quinto comma dell'art. 168-bis cod. proc. civ. pro tempore è, infatti, diverso da quello previsto dal precedente quarto comma del medesimo articolo, in quanto detto decreto, che ha la finalità di ottimizzare la gestione del ruolo di udienza, abilita il convenuto a costituirsi entro il nuovo termine indicato dal decreto emesso dal giudice nei cinque giorni dalla presentazione del fascicolo (Cass., n. 2299/2017).
La domanda riconvenzionale è quindi inammissibile, perché tardiva, in quanto presentata dopo il termine di venti giorni dall'udienza di prima comparizione.
Poco conta che l'eccezione di inammissibilità risulta proposta da parte attrice non nella prima difesa utile, cioè nelle note di udienza depositate il 19 febbraio 2021, ma nella prima memoria ex art. 183, 6 comma c.p.c. depositata il 15 ottobre 2021, atteso che l'inammissibilità deve essere rilevata d'ufficio, come può ricavarsi in via analogica dalla giurisprudenza che si è espressa in materia di appello incidentale (cfr Cass n. 26124/23;
Cass. n. 20667/2010; Cass n. 15705/2006).
Parimenti anche l'eccezione ex art. 1460 c.c. deve ritenersi tardiva trattandosi di un'eccezione tipica che può essere fatta valere soltanto dall'interessato e non può essere rilevata d'ufficio, essa soggiace alla decadenza di cui all'art. 167, co. 2, c.p.c. non essendo stata proposta nel termine stabilito dall'art.166 c.p.c.
****
L'attrice contesta che la prima memoria ex art. 183, 6 comma c.p.c. veniva depositata in data 6 ottobre 2021 (in luogo del 5 ottobre 2021); la seconda memoria in data 5 novembre 2021 (in luogo del 4 novembre 2021), richiamando il verbale dell'udienza del 25 febbraio 2021 nel quale il giudice: “concede termini ex art. 183 6 comma cpc a decorrere dal 6-9-21 (incluso nel calcolo)”.
Ora, benchè il codice – nella previgente stesura- stabiliva che il giudice concedesse i termini ex art. 183, 6 comma c.p.c. all'udienza di prima comparizione, si era diffusa la prassi presso diversi Tribunali di disporre la decorrenza differita dei termini per le memorie previste dall'art. 183, VI comma, c.p.c., a partire da un termine individuato dal G.I. Siccome erano emerse contestazioni in ordine alla individuazione del dies a quo, e cioè se doveva essere o meno computato nel calcolo, al fine di evitare contestazioni di sorta alcuni Giudici hanno inteso specificarlo. Nel caso di specie veniva appunto stabilito che il calcolo della decorrenza doveva tenere conto del giorno iniziale, in questo senso il giorno di scadenza doveva essere individuato il 5 ottobre 2021.
Ne deriva che il capitolo di prova poteva essere ammesso solo nei limiti di una prova contraria essendo la parte decaduta dal formulare la prova diretta. In tale senso deve intendersi l'ordinanza ammissiva della prova.
****
La vicenda trae origine dal contratto di affitto di ramo d'azienda a ministero del Notaio
Tufano Rep. n. 152960, racc. n. 19487, stipulato tra le parti in data 11 dicembre 2017.
La clausola n. 7 del contratto prevedeva un “Preliminare di compravendita del Ramo
d'Azienda” il cui contenuto viene di seguito trascritto:
“La Concedente e l'Affittuaria, come sopra rappresentate - fatte salve le previsioni di cui ai successivi artt. 8 (otto) e 12 (dodici), e subordinatamente quindi alla mancata aggiudicazione a terzi del Ramo d'Azienda all'esito delle procedure di cui all'art. 163 bis della Legge Fallimentare - 6 reciprocamente promettono di vendere e di acquistare, entro
120 (centoventi) giorni dall'avvenuta omologa del concordato preventivo della Concedente, il Ramo d'Azienda da intendersi composto dai beni materiali e immateriali, così come individuati nell'art. 1 (uno) del presente contratto. Ai fini dell'esecuzione dell'atto notarile di cessione del Ramo d'Azienda, la Parte più diligente invierà all'altra comunicazione a mezzo raccomandata A.R. indicando giorno, luogo e ora previsti per l'esecuzione, che dovrà in ogni caso avvenire non oltre 60 (sessanta) giorni dall'invio della comunicazione. Il Ramo
d'Azienda sarà trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui si troverà a tale data, rimossa sin d'ora ogni eccezione, domanda o richiesta di una Parte o dell'altra circa la consistenza
e lo stato del Ramo d'Azienda medesimo a tale data. Il corrispettivo per detta cessione del
Ramo d'Azienda è determinato in complessivi Euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero zero). Il prezzo verrà pagato dalla Promissaria Acquirente alla Promittente Venditrice in un'unica soluzione contestualmente all'atto di cessione del Ramo aziendale dedotti gli importi fino a tale data già corrisposti dall'Affittuaria per i canoni di affitto, di cui all'art. 2 che precede. A garanzia del puntuale adempimento di tutte le obbligazioni previste con il presente art. 7, la Promissaria Acquirente si impegna a rilasciare, entro trenta giorni dalla avvenuta omologazione del concordato preventivo, fideiussione di primario istituto bancario italiano escutibile a prima richiesta fino alla concorrenza dell'importo di Euro
150.000,00 (centocinquantamila virgola zero zero). Nel caso in cui la Promissaria
Acquirente, entro la suddetta data, non provveda al rilascio della fideiussione bancaria, la stessa dovrà corrispondere una penale di Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) per il ritardo (salvo proroga di altri trenta giorni qualora la Promissaria Acquirente esibisca idonea dichiarazione rilasciata dalla banca attestante che la garanzia fideiussoria è in corso di emissione), fermo il diritto della Concedente di risolvere il presente contratto.
Nel contratto di compravendita dovrà essere espressamente precisato che restano
ESCLUSI dalla cessione e resteranno ad ogni effetto in capo alla Cedente tutti i debiti, le passività e le sopravvenienze passive già esclusi dall'affitto”.
L'efficacia del contratto era risolutivamente condizionata al verificarsi dei seguenti eventi:
1) mancata presentazione da parte di entro il termine fissato dal Giudice a Pt_1 norma dell'art.161, comma 6, Legge Fallimentare della proposta ai creditori, del piano concordatario e dell'ulteriore documentazione prescritta dall'art. 161, commi 2 e 3, Legge
Fallimentare;
2) e/o della mancata ammissione di alla procedura concordataria entro il Pt_1
termine del 31.7.2018;
3) e/o della mancata omologazione del concordato preventivo di entro il Pt_1
termine del 30.6.2019;
4) avvenuta aggiudicazione a terzi, entro il termine del 30.6.2019, del godimento e/o della proprietà del ramo d'azienda all'esito di procedure esperite ai sensi e per gli effetti dell'art. 163 bis Legge Fallimentare.
L'attrice, premesso che aveva depositato entro il termine fissato dal Tribunale di
Brescia la proposta ai creditori, il piano concordatario e l'ulteriore documentazione ex art. 161 l. fall;
che in data 28 giugno 2018 veniva ammessa alla procedura di concordato preventivo, omologato in data 22-29 maggio 2019, che non si erano verificate condizioni risolutive, chiedeva l'esecuzione in forma specifica del contratto preliminare. La convenuta per contro sostiene, anche ai sensi dell'art. 1460 c.c., che il ramo d'azienda oggetto del contratto stipulato in data 11 dicembre 2017, avente ad oggetto la prestazione di servizi di business travel a favore di imprese, era privo delle qualità promesse e necessarie ad assolvere la funzione economico sociale del negozio concluso inter partes ed assunta come essenziale dalle parti all'atto di stipula del rogito preliminare.
In via riconvenzionale chiedeva di accertare e dichiarare l'annullamento del contratto per errore ex art. 1427 c.c.; ovvero accertare e dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale dell'attrice ex artt.li 1218 e 1497 c.c., con condanna della stessa al risarcimento dei danni (comprese le somme corrisposte dalla convenuta a titolo di canoni di affitto dalla stipula del contratto); in via subordinata chiedeva di ridurre la pretesa creditoria vantata da in concordato preventivo in Parte_1 misura non superiore ad € 60.000,00, oltre i.v.a. o nella diversa misura accertanda in corso di causa.
A tal fine, la convenuta deduceva, in particolare, che: quanto concessole in affitto non poteva essere qualificato, in armonia con la nozione dell'art. 2555 c.c., come un complesso di beni effettivi organizzato per l'esercizio dell'attività di impresa;
i rapporti contrattuali che avrebbero dovuto costituire oggetto di cessione non venivano mai trasferiti alla concedente e, pertanto, mai costituivano oggetto di possibile godimento da parte dell'affittuaria; già il 6.12.2017 (quando mancava solo la formalizzazione dell'accordo per atto notarile), il legale rappresentante di signor richiedeva all'attrice di Controparte_1 Persona_1 fornirgli l'elenco delle aziende contrattizzate da con il corredo delle Parte_1
relative anagrafiche, senza, tuttavia, ricevere risposta;
il 15.12.2017 (successivamente alla stipula), reiterata la richiesta, la convenuta riceveva un elenco di aziende senza essere informata del fatto che con nessuna di queste (o, quantomeno, con la stragrande maggioranza di esse) era in corso un valido rapporto contrattuale;
la clientela che avrebbe dovuto costituire per lo strumento imprescindibile Controparte_1 alla realizzazione del proprio profitto e che costituiva l'oggetto principale della cessione si era rivelata inesistente, essendo i contratti afferenti il servizio di business travel già disdettati o scaduti al momento del subentro;
il ramo d'azienda era privo, pertanto, della struttura e consistenza materiali e dell'organizzazione di beni e personale preesistenti la cui esistenza era stata assicurata alla convenuta nel corso delle trattative, con conseguente determinazione da parte della convenuta a concludere il contratto confidando su una realtà aziendale rivelatasi svuotata di ogni contenuto e pertanto sovrastimata.
L'affermazione che la convenuta non aveva trasmesso il portafoglio clienti oggetto del ramo di azienda sostanzialmente consiste in un'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. e, come sopra osservato, deve ritenersi tardiva in quanto non proposta nel termine stabilito dall'art.166 c.p.c.
Né può dirsi che il contratto fosse affetto da una nullità negoziale, nel caso rilevabile d'ufficio.
Il contratto prevedeva l'affitto del ramo di azienda da parte del promissario acquirente, con durata prevista in diciotto mesi a decorrere dal 1 gennaio 2018, e con impegno da parte di quest'ultimo ad acquisire in un secondo tempo la proprietà giuridica del ramo affittato al prezzo stabilito dalle parti.
Trattasi di uno schema contrattuale rispondente ad una funzione economica precisa in cui gli elementi contrattuali sono leciti e determinati.
In via astratta il contratto potrebbe venire impugnato in presenza di un vizio della volontà dipeso da un errore se essenziale e determinante da parte del promissario acquirente (ad es. avere attribuito un valore al pacchetto clienti diverso da quello effettivo), oppure da dolo della controparte (se il consenso fosse stato ottenuto sulla scorta di un espediente, come in ipotesi un elenco di clienti non veritiero).
Tale impostazione non può essere esaminata in quanto anzitutto la domanda non è stata presentata nei termini previsti dalla legge.
Né può affermarsi che il negozio sia da ritenersi un alio pro aliud,
L'esistenza di una clientela fidelizzata concorre a formare l'avviamento dell'azienda insieme ad altri beni, benchè trattasi di dato non suscettibile di essere autonomamente contabilizzato. Nondimeno non appare convincente la tesi in base alla quale sarebbe stata promessa la cessione di un bene del tutto diverso da un “ramo di azienda”, se i clienti indicati da non avevano rapporti attivi con la società al Parte_1
momento del trasferimento.
Tanto più che, nel caso concreto, il trasferimento era stato preceduto da un affitto dello stesso ramo di azienda per un tempo considerevole.
Va quindi accolta la domanda di trasferimento ex art. 2932 c.c. in capo alla convenuta del ramo d'azienda promesso in vendita dall'attrice e la condanna della convenuta al pagamento del corrispettivo pattuito per il trasferimento della proprietà pari ad € 114.000,00 oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo.
Né può accogliersi la domanda subordinata di riduzione del prezzo, in difetto di un rimedio specifico.
Quanto alla domanda di pagamento della somma di € 30.000,00 a titolo di penale contrattuale per la mancata consegna della fideiussione bancaria prevista dall'art. 7 del contratto stipulato inter partes, si osserva che la comune intenzione dei contraenti era quella di consentire alla venditrice di valutare la rispondenza della garanzia ai requisiti di serietà e di solidità della promissaria acquirente in riferimento alle obbligazioni assunte, potendo essere la mancata garanzia anche motivo di recesso.
La consegna della fideiussione doveva garantire il pagamento del prezzo del negozio in vista della esecuzione del preliminare con la conseguenza che la mancata consegna della garanzia avrebbe comportato l'applicazione della penale “fermo il diritto della Concedente di risolvere il presente contratto”.
L'inadempimento di tale obbligazione (consegna della fideiussione) diventa quindi motivo di risoluzione.
Occorre valutare se nell'ipotesi -come in specie- in cui il promissario venditore intenda chiedere sentenza costituiva abbia diritto di chiedere, oltre al pagamento del prezzo, anche la penale per la mancata consegna della fideiussione (volta a garantire proprio il pagamento del prezzo).
Dall'impianto complessivo si comprende che la penale è strettamente connessa alla consegna della fideiussione, non è volta a quantificare in modo preciso ed ex ante il danno che la parte adempiente subisce per effetto della mancata conclusione del definitivo ma appare solo volta a rafforzare la consegna della garanzia.
Atteso che il recesso è previsto come una mera facoltà, non si può affermare come essa fosse dovuta solo in caso di decisione del venditore di recedere dal contratto.
Ritenere pertanto non dovuta la penale in caso di richiesta di esecuzione del contratto finirebbe con svuotare di significato una specifica obbligazione sancita dalle parti.
Il Tribunale è comunque tenuto a verificare se essa sia manifestamente eccessiva o meno. Nessuna delle parti ha fornito elementi da cui evincere la sua proporzione o meno.
Tenuto presente che essa aveva lo scopo di rafforzare la consegna della garanzia, tenuto altresì conto dell'importo del prezzo complessivo che la fideiussione avrebbe dovuto garantire (€ 150.000,00), appare congruo rideterminarla nella misura del 10% e quindi €
15.000,00 già comprensiva degli interessi: importo tale -nell'economia complessiva del contratto da costituire un deterrente in vista della consegna della garanzia- ma da non essere eccessivamente gravoso per la controparte.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in base al valore della causa in € 14.103,00 oltre anticipazioni, rimborso forfettario (15%), iva e cpa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accertato e dichiarato l'inadempimento, da parte della convenuta del Controparte_1
contratto preliminare di compravendita stipulato tra le parti per scrittura privata autenticata dal notaio in Brescia Gianni Tufano (rep. n. 152960; racc. n. 19487) in data 11 dicembre
2017, visto l'art. 2932 c.c. trasferisce in capo alla convenuta il Ramo d'Azienda BT promesso in vendita Controparte_1 dall'attrice con condanna alla convenuta Parte_1 CP_1 al pagamento in favore dell'attrice a titolo di
[...] Parte_1 corrispettivo per il trasferimento del Ramo d'Azienda BT, della somma di euro 114.000,00 oltre agli interessi legali ai sensi dell'art. 1284 c.c. dal dovuto al saldo effettivo.
Condanna altresì la parte convenuta a corrispondere alla parte attrice l'importo di €
15.000,00 a titolo di penale, già comprensivo di interessi.
Condanna parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano come in parte motiva.
Brescia, 26 maggio 2025
Il Giudice
Elisabetta Arrigoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Arrigoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13100/2020 promossa da: in concordato preventivo, (C.F. e Parte_1
P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio P.IVA_1 dell'avv. e dom. Claudio Tatozzi del Foro di Milano;
ATTRICE contro
(C.F. e P.I. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, con il patrocino dell'avv. e dom. Paolo Alberto Novel del Foro di Bergamo;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per l'attrice: “1.- in via pregiudiziale: dichiarare tardive e, pertanto, inammissibili le eccezioni e le domande riconvenzionali svolte da con la comparsa di Controparte_1
costituzione in data 5 febbraio 2021, per i motivi di cui in atti;
2.- sempre in via pregiudiziale: dichiarare tardive e, pertanto, inammissibili le memorie ex art. 183, comma 6, nn. 1 e 2,
c.p.c. nonché il doc. 5 avv. allegato alla seconda memoria istruttoria avversaria, per i motivi di cui in atti;
3. - in subordine: rigettare tutte le eccezioni e domande formulate da CP_1
in quanto infondate in fatto e in diritto e/o indimostrate, per i motivi di cui in atti;
4. - nel
[...] merito, in via principale: - accertare e dichiarare l'inadempimento, da parte della convenuta
del contratto preliminare di compravendita stipulato tra le parti per scrittura Controparte_1
privata autenticata dal notaio in Brescia Gianni Tufano (rep. n. 152960; racc. n. 19487) in data 11 dicembre 2017, quanto all'acquisto del Ramo d'Azienda BT, come meglio individuato in tale contratto nonché in atti;
- visto l'art. 2932 c.c., trasferire in capo alla convenuta il Ramo d'Azienda BT promesso in vendita dall'attrice Controparte_1 [...] - condannare la convenuta a pagare Parte_1 Controparte_1
a favore dell'attrice (i) a titolo di corrispettivo Parte_1 per il trasferimento del Ramo d'Azienda BT, la somma di euro 114.000, oltre agli interessi legali ai sensi dell'art. 1284 c.c. dal dovuto al saldo effettivo e (ii) a titolo di penale contrattuale per la mancata consegna della fideiussione bancaria prevista dall'art. 7 del
Contratto stipulato tra le parti, la somma di euro 30.000; 6.- in ogni caso: condannare altresì a rifondere a le spese Controparte_1 Parte_1
processuali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali (nella misura del 15%), alla
c.p.a. e all'i.v.a.”
Per la convenuta: “in via principale e di merito e, per quanto occorrer possa, in via riconvenzionale ove ritenuta ammissibile in questa sede: rigettare, per i motivi in atti, ogni avversa domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto, anche ex art. 1460 c.c., accertando e/o dichiarando che il ramo d'azienda dedotto nel contratto di affitto di ramo
d'azienda stipulato in data 11 dicembre 2017 per Atto Notaio Tufano, di Brescia, n. Rep.
152960 / 19487 Racc., sito in Brescia, Piazza Vittoria n. 9, avente ad oggetto la prestazione di servizi di business travel a favore di imprese, è privo delle qualità promesse e necessarie ad assolvere la funzione economico sociale del negozio concluso inter partes ed assunta come essenziale dalle parti all'atto del stipula del rogito preliminare;
per l'effetto, accertare e dichiarare l'annullamento del contratto per errore ex art. 1427 c.c. ovvero accertare e dichiarare la risoluzione del contratto de quo per inadempimento contrattuale di in concordato Parte_1 preventivo S.a.s., ex artt.li 1218 e 1497 c.c., con condanna dell'attrice al risarcimento dei danni - ivi comprese le somme corrisposte dalla convenuta a titolo di canoni di affitto dalla stipula del contratto alla data odierna, oltre rivalutazione monetaria, se dovuta, anche a titolo di risarcimento del danno, ed interessi dalla data dei singoli versamenti (o, in subordine, dalla domanda) fino all'effettivo saldo - nella misura accertanda in corso di causa o ritenuta di giustizia, anche in via equitativa;
- in subordine: ridurre la pretesa creditoria vantata da in concordato preventivo Parte_1
in misura non superiore a 60.000,00 euro oltre I.v.a. o nella diversa misura accertanda in corso di causa (anche, se del caso, a mezzo apposita Ct.u.) o ritenuta di giustizia, rideterminando in via definitiva il residuo credito di spettanza dell'attrice a titolo di corrispettivo per il trasferimento definitivo del ramo d'azienda de quo al netto delle somme già ricevute. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre accessori di legge.” Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato promosso dinanzi al Tribunale di Brescia nei confronti di la società chiedeva di: CP_1 Parte_1 accertare e dichiarare l'inadempimento della convenuta al contratto preliminare di compravendita stipulato inter partes in data 11.12.2017, per non aver provveduto all'acquisto del ramo d'azienda BT;
trasferire ex art. 2932 c.c. in capo alla convenuta il predetto ramo d'azienda promesso in vendita dall'attrice; condannare la convenuta al pagamento del corrispettivo pattuito per il trasferimento della proprietà pari ad € 114.000,00 oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo, nonché al pagamento de somma di € 30.000,00
a titolo di penale contrattuale per la mancata consegna della fideiussione bancaria prevista dall'art. 7 del contratto stipulato inter partes.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando Controparte_1
integralmente la domanda e chiedendo, in via riconvenzionale, di accertare che il contratto stipulato ero privo delle qualità promesse e necessarie ad assolvere la funzione economico sociale del negozio concluso inter partes ed assunta come essenziale dalle parti all'atto della stipula del rogito preliminare;
per l'effetto, accertare e dichiarare l'annullamento del contratto per errore ex art. 1427 c.c. ovvero accertare e dichiarare la risoluzione del contratto de quo per inadempimento contrattuale di in Parte_1 concordato preventivo S.a.s., ex artt.li 1218 e 1497 c.c., con condanna dell'attrice al risarcimento dei danni - ivi comprese le somme corrisposte dalla convenuta a titolo di canoni di affitto dalla stipula del contratto alla data odierna.
Concessi i termini ex art. 183, 6 comma c.p.c., la causa veniva istruita con l'escussione dei testimoni.
Con decreto del 14.11.2024 a seguito dell'udienza di trattazione cartolare, il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini per memorie conclusionali e repliche ex art 190 cpc.
****
L'attrice eccepisce la tardività delle domande Parte_1
riconvenzionali svolte dalla convenuta opposta nonché la tardività del Controparte_1
deposito delle memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Con riguardo alla domanda riconvenzionale, nell'atto introduttivo la prima udienza di trattazione e comparizione risulta fissata dalla parte attrice al 22 febbraio 2021 (come si evince dall'esame dell'atto di citazione notificato) poi differita d'ufficio ai sensi dell'art. 168- bis, comma 4, c.p.c. al 25 febbraio 2021. La convenuta risulta costituita in data 5 febbraio 2021, oltre il termine di almeno 20 giorni prima dell'udienza indicata nell'atto introduttivo (2 febbraio 2021), mentre risulterebbe tempestivamente costituita laddove si tenesse conto del termine differito d'ufficio.
Ora secondo il dettato normativo e come da pacifica interpretazione giurisprudenziale: “Il rinvio d'ufficio dell'udienza a norma dell'art. 168-bis, comma 4 c.p.c., non determina la riapertura dei termini per il deposito della comparsa e per la proposizione della riconvenzionale poiché l'art. 166 c.p.c., coordinato con il successivo art. 167, contempla, quali ipotesi utili ad escludere la decadenza dalla proposizione della domanda riconvenzionale o dell'appello incidentale, a norma dell'art. 343, soltanto quella connessa al termine indicato nell'atto di citazione, ovvero, nel caso in cui abbia trovato applicazione l'art. 168-bis, comma 5, quella relativa alla data fissata dal giudice istruttore
(Cass. n. 8638/2020). Il differimento della prima udienza disposto a termini del quinto comma dell'art. 168-bis cod. proc. civ. pro tempore è, infatti, diverso da quello previsto dal precedente quarto comma del medesimo articolo, in quanto detto decreto, che ha la finalità di ottimizzare la gestione del ruolo di udienza, abilita il convenuto a costituirsi entro il nuovo termine indicato dal decreto emesso dal giudice nei cinque giorni dalla presentazione del fascicolo (Cass., n. 2299/2017).
La domanda riconvenzionale è quindi inammissibile, perché tardiva, in quanto presentata dopo il termine di venti giorni dall'udienza di prima comparizione.
Poco conta che l'eccezione di inammissibilità risulta proposta da parte attrice non nella prima difesa utile, cioè nelle note di udienza depositate il 19 febbraio 2021, ma nella prima memoria ex art. 183, 6 comma c.p.c. depositata il 15 ottobre 2021, atteso che l'inammissibilità deve essere rilevata d'ufficio, come può ricavarsi in via analogica dalla giurisprudenza che si è espressa in materia di appello incidentale (cfr Cass n. 26124/23;
Cass. n. 20667/2010; Cass n. 15705/2006).
Parimenti anche l'eccezione ex art. 1460 c.c. deve ritenersi tardiva trattandosi di un'eccezione tipica che può essere fatta valere soltanto dall'interessato e non può essere rilevata d'ufficio, essa soggiace alla decadenza di cui all'art. 167, co. 2, c.p.c. non essendo stata proposta nel termine stabilito dall'art.166 c.p.c.
****
L'attrice contesta che la prima memoria ex art. 183, 6 comma c.p.c. veniva depositata in data 6 ottobre 2021 (in luogo del 5 ottobre 2021); la seconda memoria in data 5 novembre 2021 (in luogo del 4 novembre 2021), richiamando il verbale dell'udienza del 25 febbraio 2021 nel quale il giudice: “concede termini ex art. 183 6 comma cpc a decorrere dal 6-9-21 (incluso nel calcolo)”.
Ora, benchè il codice – nella previgente stesura- stabiliva che il giudice concedesse i termini ex art. 183, 6 comma c.p.c. all'udienza di prima comparizione, si era diffusa la prassi presso diversi Tribunali di disporre la decorrenza differita dei termini per le memorie previste dall'art. 183, VI comma, c.p.c., a partire da un termine individuato dal G.I. Siccome erano emerse contestazioni in ordine alla individuazione del dies a quo, e cioè se doveva essere o meno computato nel calcolo, al fine di evitare contestazioni di sorta alcuni Giudici hanno inteso specificarlo. Nel caso di specie veniva appunto stabilito che il calcolo della decorrenza doveva tenere conto del giorno iniziale, in questo senso il giorno di scadenza doveva essere individuato il 5 ottobre 2021.
Ne deriva che il capitolo di prova poteva essere ammesso solo nei limiti di una prova contraria essendo la parte decaduta dal formulare la prova diretta. In tale senso deve intendersi l'ordinanza ammissiva della prova.
****
La vicenda trae origine dal contratto di affitto di ramo d'azienda a ministero del Notaio
Tufano Rep. n. 152960, racc. n. 19487, stipulato tra le parti in data 11 dicembre 2017.
La clausola n. 7 del contratto prevedeva un “Preliminare di compravendita del Ramo
d'Azienda” il cui contenuto viene di seguito trascritto:
“La Concedente e l'Affittuaria, come sopra rappresentate - fatte salve le previsioni di cui ai successivi artt. 8 (otto) e 12 (dodici), e subordinatamente quindi alla mancata aggiudicazione a terzi del Ramo d'Azienda all'esito delle procedure di cui all'art. 163 bis della Legge Fallimentare - 6 reciprocamente promettono di vendere e di acquistare, entro
120 (centoventi) giorni dall'avvenuta omologa del concordato preventivo della Concedente, il Ramo d'Azienda da intendersi composto dai beni materiali e immateriali, così come individuati nell'art. 1 (uno) del presente contratto. Ai fini dell'esecuzione dell'atto notarile di cessione del Ramo d'Azienda, la Parte più diligente invierà all'altra comunicazione a mezzo raccomandata A.R. indicando giorno, luogo e ora previsti per l'esecuzione, che dovrà in ogni caso avvenire non oltre 60 (sessanta) giorni dall'invio della comunicazione. Il Ramo
d'Azienda sarà trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui si troverà a tale data, rimossa sin d'ora ogni eccezione, domanda o richiesta di una Parte o dell'altra circa la consistenza
e lo stato del Ramo d'Azienda medesimo a tale data. Il corrispettivo per detta cessione del
Ramo d'Azienda è determinato in complessivi Euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero zero). Il prezzo verrà pagato dalla Promissaria Acquirente alla Promittente Venditrice in un'unica soluzione contestualmente all'atto di cessione del Ramo aziendale dedotti gli importi fino a tale data già corrisposti dall'Affittuaria per i canoni di affitto, di cui all'art. 2 che precede. A garanzia del puntuale adempimento di tutte le obbligazioni previste con il presente art. 7, la Promissaria Acquirente si impegna a rilasciare, entro trenta giorni dalla avvenuta omologazione del concordato preventivo, fideiussione di primario istituto bancario italiano escutibile a prima richiesta fino alla concorrenza dell'importo di Euro
150.000,00 (centocinquantamila virgola zero zero). Nel caso in cui la Promissaria
Acquirente, entro la suddetta data, non provveda al rilascio della fideiussione bancaria, la stessa dovrà corrispondere una penale di Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) per il ritardo (salvo proroga di altri trenta giorni qualora la Promissaria Acquirente esibisca idonea dichiarazione rilasciata dalla banca attestante che la garanzia fideiussoria è in corso di emissione), fermo il diritto della Concedente di risolvere il presente contratto.
Nel contratto di compravendita dovrà essere espressamente precisato che restano
ESCLUSI dalla cessione e resteranno ad ogni effetto in capo alla Cedente tutti i debiti, le passività e le sopravvenienze passive già esclusi dall'affitto”.
L'efficacia del contratto era risolutivamente condizionata al verificarsi dei seguenti eventi:
1) mancata presentazione da parte di entro il termine fissato dal Giudice a Pt_1 norma dell'art.161, comma 6, Legge Fallimentare della proposta ai creditori, del piano concordatario e dell'ulteriore documentazione prescritta dall'art. 161, commi 2 e 3, Legge
Fallimentare;
2) e/o della mancata ammissione di alla procedura concordataria entro il Pt_1
termine del 31.7.2018;
3) e/o della mancata omologazione del concordato preventivo di entro il Pt_1
termine del 30.6.2019;
4) avvenuta aggiudicazione a terzi, entro il termine del 30.6.2019, del godimento e/o della proprietà del ramo d'azienda all'esito di procedure esperite ai sensi e per gli effetti dell'art. 163 bis Legge Fallimentare.
L'attrice, premesso che aveva depositato entro il termine fissato dal Tribunale di
Brescia la proposta ai creditori, il piano concordatario e l'ulteriore documentazione ex art. 161 l. fall;
che in data 28 giugno 2018 veniva ammessa alla procedura di concordato preventivo, omologato in data 22-29 maggio 2019, che non si erano verificate condizioni risolutive, chiedeva l'esecuzione in forma specifica del contratto preliminare. La convenuta per contro sostiene, anche ai sensi dell'art. 1460 c.c., che il ramo d'azienda oggetto del contratto stipulato in data 11 dicembre 2017, avente ad oggetto la prestazione di servizi di business travel a favore di imprese, era privo delle qualità promesse e necessarie ad assolvere la funzione economico sociale del negozio concluso inter partes ed assunta come essenziale dalle parti all'atto di stipula del rogito preliminare.
In via riconvenzionale chiedeva di accertare e dichiarare l'annullamento del contratto per errore ex art. 1427 c.c.; ovvero accertare e dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale dell'attrice ex artt.li 1218 e 1497 c.c., con condanna della stessa al risarcimento dei danni (comprese le somme corrisposte dalla convenuta a titolo di canoni di affitto dalla stipula del contratto); in via subordinata chiedeva di ridurre la pretesa creditoria vantata da in concordato preventivo in Parte_1 misura non superiore ad € 60.000,00, oltre i.v.a. o nella diversa misura accertanda in corso di causa.
A tal fine, la convenuta deduceva, in particolare, che: quanto concessole in affitto non poteva essere qualificato, in armonia con la nozione dell'art. 2555 c.c., come un complesso di beni effettivi organizzato per l'esercizio dell'attività di impresa;
i rapporti contrattuali che avrebbero dovuto costituire oggetto di cessione non venivano mai trasferiti alla concedente e, pertanto, mai costituivano oggetto di possibile godimento da parte dell'affittuaria; già il 6.12.2017 (quando mancava solo la formalizzazione dell'accordo per atto notarile), il legale rappresentante di signor richiedeva all'attrice di Controparte_1 Persona_1 fornirgli l'elenco delle aziende contrattizzate da con il corredo delle Parte_1
relative anagrafiche, senza, tuttavia, ricevere risposta;
il 15.12.2017 (successivamente alla stipula), reiterata la richiesta, la convenuta riceveva un elenco di aziende senza essere informata del fatto che con nessuna di queste (o, quantomeno, con la stragrande maggioranza di esse) era in corso un valido rapporto contrattuale;
la clientela che avrebbe dovuto costituire per lo strumento imprescindibile Controparte_1 alla realizzazione del proprio profitto e che costituiva l'oggetto principale della cessione si era rivelata inesistente, essendo i contratti afferenti il servizio di business travel già disdettati o scaduti al momento del subentro;
il ramo d'azienda era privo, pertanto, della struttura e consistenza materiali e dell'organizzazione di beni e personale preesistenti la cui esistenza era stata assicurata alla convenuta nel corso delle trattative, con conseguente determinazione da parte della convenuta a concludere il contratto confidando su una realtà aziendale rivelatasi svuotata di ogni contenuto e pertanto sovrastimata.
L'affermazione che la convenuta non aveva trasmesso il portafoglio clienti oggetto del ramo di azienda sostanzialmente consiste in un'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. e, come sopra osservato, deve ritenersi tardiva in quanto non proposta nel termine stabilito dall'art.166 c.p.c.
Né può dirsi che il contratto fosse affetto da una nullità negoziale, nel caso rilevabile d'ufficio.
Il contratto prevedeva l'affitto del ramo di azienda da parte del promissario acquirente, con durata prevista in diciotto mesi a decorrere dal 1 gennaio 2018, e con impegno da parte di quest'ultimo ad acquisire in un secondo tempo la proprietà giuridica del ramo affittato al prezzo stabilito dalle parti.
Trattasi di uno schema contrattuale rispondente ad una funzione economica precisa in cui gli elementi contrattuali sono leciti e determinati.
In via astratta il contratto potrebbe venire impugnato in presenza di un vizio della volontà dipeso da un errore se essenziale e determinante da parte del promissario acquirente (ad es. avere attribuito un valore al pacchetto clienti diverso da quello effettivo), oppure da dolo della controparte (se il consenso fosse stato ottenuto sulla scorta di un espediente, come in ipotesi un elenco di clienti non veritiero).
Tale impostazione non può essere esaminata in quanto anzitutto la domanda non è stata presentata nei termini previsti dalla legge.
Né può affermarsi che il negozio sia da ritenersi un alio pro aliud,
L'esistenza di una clientela fidelizzata concorre a formare l'avviamento dell'azienda insieme ad altri beni, benchè trattasi di dato non suscettibile di essere autonomamente contabilizzato. Nondimeno non appare convincente la tesi in base alla quale sarebbe stata promessa la cessione di un bene del tutto diverso da un “ramo di azienda”, se i clienti indicati da non avevano rapporti attivi con la società al Parte_1
momento del trasferimento.
Tanto più che, nel caso concreto, il trasferimento era stato preceduto da un affitto dello stesso ramo di azienda per un tempo considerevole.
Va quindi accolta la domanda di trasferimento ex art. 2932 c.c. in capo alla convenuta del ramo d'azienda promesso in vendita dall'attrice e la condanna della convenuta al pagamento del corrispettivo pattuito per il trasferimento della proprietà pari ad € 114.000,00 oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo.
Né può accogliersi la domanda subordinata di riduzione del prezzo, in difetto di un rimedio specifico.
Quanto alla domanda di pagamento della somma di € 30.000,00 a titolo di penale contrattuale per la mancata consegna della fideiussione bancaria prevista dall'art. 7 del contratto stipulato inter partes, si osserva che la comune intenzione dei contraenti era quella di consentire alla venditrice di valutare la rispondenza della garanzia ai requisiti di serietà e di solidità della promissaria acquirente in riferimento alle obbligazioni assunte, potendo essere la mancata garanzia anche motivo di recesso.
La consegna della fideiussione doveva garantire il pagamento del prezzo del negozio in vista della esecuzione del preliminare con la conseguenza che la mancata consegna della garanzia avrebbe comportato l'applicazione della penale “fermo il diritto della Concedente di risolvere il presente contratto”.
L'inadempimento di tale obbligazione (consegna della fideiussione) diventa quindi motivo di risoluzione.
Occorre valutare se nell'ipotesi -come in specie- in cui il promissario venditore intenda chiedere sentenza costituiva abbia diritto di chiedere, oltre al pagamento del prezzo, anche la penale per la mancata consegna della fideiussione (volta a garantire proprio il pagamento del prezzo).
Dall'impianto complessivo si comprende che la penale è strettamente connessa alla consegna della fideiussione, non è volta a quantificare in modo preciso ed ex ante il danno che la parte adempiente subisce per effetto della mancata conclusione del definitivo ma appare solo volta a rafforzare la consegna della garanzia.
Atteso che il recesso è previsto come una mera facoltà, non si può affermare come essa fosse dovuta solo in caso di decisione del venditore di recedere dal contratto.
Ritenere pertanto non dovuta la penale in caso di richiesta di esecuzione del contratto finirebbe con svuotare di significato una specifica obbligazione sancita dalle parti.
Il Tribunale è comunque tenuto a verificare se essa sia manifestamente eccessiva o meno. Nessuna delle parti ha fornito elementi da cui evincere la sua proporzione o meno.
Tenuto presente che essa aveva lo scopo di rafforzare la consegna della garanzia, tenuto altresì conto dell'importo del prezzo complessivo che la fideiussione avrebbe dovuto garantire (€ 150.000,00), appare congruo rideterminarla nella misura del 10% e quindi €
15.000,00 già comprensiva degli interessi: importo tale -nell'economia complessiva del contratto da costituire un deterrente in vista della consegna della garanzia- ma da non essere eccessivamente gravoso per la controparte.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in base al valore della causa in € 14.103,00 oltre anticipazioni, rimborso forfettario (15%), iva e cpa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accertato e dichiarato l'inadempimento, da parte della convenuta del Controparte_1
contratto preliminare di compravendita stipulato tra le parti per scrittura privata autenticata dal notaio in Brescia Gianni Tufano (rep. n. 152960; racc. n. 19487) in data 11 dicembre
2017, visto l'art. 2932 c.c. trasferisce in capo alla convenuta il Ramo d'Azienda BT promesso in vendita Controparte_1 dall'attrice con condanna alla convenuta Parte_1 CP_1 al pagamento in favore dell'attrice a titolo di
[...] Parte_1 corrispettivo per il trasferimento del Ramo d'Azienda BT, della somma di euro 114.000,00 oltre agli interessi legali ai sensi dell'art. 1284 c.c. dal dovuto al saldo effettivo.
Condanna altresì la parte convenuta a corrispondere alla parte attrice l'importo di €
15.000,00 a titolo di penale, già comprensivo di interessi.
Condanna parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano come in parte motiva.
Brescia, 26 maggio 2025
Il Giudice
Elisabetta Arrigoni