Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 10/06/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E DI L ' A Q U I L A
Il Tribunale di L'Aquila in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Maria Mancini ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in I grado, iscritta al n. 1630 /2020 R.G. vertente
T R A
elettivamente domiciliato in Viale Trastevere 203, Roma, Parte_1 presso e nello studio dell' Avv. dal quale è rappresentato e Parte_2 difeso
Opponente
E
in qualità di titolare dell'omonima DITTA, Controparte_1 elettivamente domiciliato in Strada Statale 17, Frazione Sassa Scalo L'Aquila presso e nello studio dell'Avv. GRANTE VALTER dal quale è rappresentato e difeso opposto
OGGETTO: contratti d'opera
CONCLUSIONI DELLE PARTI
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo”, ai sensi delle indicazioni di cui al
2-ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132).
Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, le memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c. ,
i verbali di causa, le comparse conclusionali.
Appare tuttavia opportuno precisare l'oggetto del processo nonché riportare, sinteticamente, le rispettive domande, deduzioni ed eccezioni nella misura in cui le stesse siano rilevanti ai fini del decidere.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato via pec in data 07/10/2024, il sig. proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 343/2020 di data 02/07/2020, emesso dal Tribunale di L' Aquila nel giudizio n. 979/2020 R.G. su conforme richiesta del sig. con Controparte_1
il quale gli era stato ingiunto il pagamento di € 7.917,54, a titolo di corrispettivo per riparazione di carrozzeria e di meccanica sull'autovettura Jaguar, targata BE575DZ.
A fondamento dell'opposizione l'opponente eccepiva l'incompetenza territoriale del
Tribunale di L' Aquila per essere competente il Tribunale di Roma quale Giudice del luogo di residenza e/o domicilio del convenuto ex art. 18 c.p.c.; il difetto di legittimazione passiva non essendo il proprietario, nè di essere mai stato il proprietario dell'autovettura targata BE575DZ che il Sig. aveva riparato;
la intervenuta CP_1
prescrizione della fattura n. 338/2013 oggetto del decreto ingiuntivo n. 343/2020.
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza deduzione ed eccezione, 1. in via preliminare, dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di
L'Aquila in favore di quello di Roma ex art. 18 c.p.c., in quanto l'odierno attore è residente a [...];
2. sempre in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva del Sig.
per il decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni sopra esposte e per Parte_1
l'effetto
3. Accogliere la presente opposizione e dichiarare nullo e/o revocare e/o dichiarare inesistente e/o inefficace e quindi privo di effetto il decreto ingiuntivo opposto n.
343/2020, RG n. 979/2020 emesso dal Tribunale di L'Aquila e notificato al Sig. il 02.09.2020; Parte_1
4. Nel merito, dichiarare l'intervenuta prescrizione della fattura n. 338/2013 essendo la prescrizione per i crediti derivanti dal contratto di appalto di cinque anni;
Con condanna alle spese di parte convenuta, in favore dell'antistatario procuratore”.
Si costituiva in giudizio il sig. per contestare tutto quanto ex Controparte_1
adverso dedotto ed eccepito e insistendo nel rigetto dell'opposizione.
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice Unico del Tribunale di L'Aquila, respinta ogni avversa eccezione, istanza e domanda ed in difetto di conciliazione,
a) pronunciare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo non essendo la causa di opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
b) rigettare l'opposizione tutta e confermare il decreto ingiuntivo opposto N. 343 / 20 del 02.07.20;
c) per l'effetto condannare al pagamento delle spese e dei compensi Parte_1
del presente giudizio, oltre Rimborso Forfettario 15%, ed I.v.a. e C.p.a. come per legge.”. Instaurato ritualmente il contraddittorio, rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, concessi i termini ex art. 183, 6° comma,
c.p.c., rigettata la proposta conciliativa ex art. 185 c.p.c formulata dal Giudice , istruito il giudizio a mezzo prove documentali e prova testimoniali, sulle conclusioni delle parti la causa la causa è stata trattenuta a decisione.
L'opposizione non è risultata fondata per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di L' Aquila per essere competente il Tribunale di Roma.
L'opponente ha sollevato l'eccezione di incompetenza territoriale di questo giudice con riferimento al foro generale delle persone fisiche ex art. 18 c.p.c., per avere la residenza in Roma al momento dell'emissione e della notifica del decreto ingiuntivo e per non trovare applicazione il foro speciale e alternativo delle obbligazioni ex art. 20 c.p.c. non essendovi alcuna obbligazione a proprio carico.
In punto di diritto, ai fini della competenza occorre avere riguardo ai fatti per come prospettati dall'attore, prescindendo dalla fondatezza delle contestazioni sollevate dal convenuto o comunque concernenti il merito della causa. Detta regola- secondo il quale il collegamento tra il giudice e la controversia è determinato in base alla domanda - vale anche ai fini della competenza per territorio, nel senso che anche per questa dovrà tenersi conto non dell'effettiva realtà sostanziale sottostante alla domanda, ma del tenore di quest'ultima, indipendentemente dal suo maggiore o minore fondamento (ex multis : Cass. civ. Sez. Unite, Sent. (data ud. 03/05/2016) n. 17989 ;Cass. civ., Sez. II,
Sent., (data ud. 15/03/2006) 16/05/2006, n. 11400).
Pertanto, tra le obbligazioni, come quella dedotta in giudizio, aventi ad oggetto una somma di denaro determinata (ossia un obbligazione liquida in quanto la somma dovuta risulta dal titolo e dunque non è necessario, per determinarla, un ulteriore titolo negoziale o giudiziale) entrano nella previsione dell'art. 1182 ccomma 3, cod.civ, quelle che siano come tali indicate dall'attore, mentre il diverso e successivo problema della effettiva sussistenza di esse attiene al merito . In altri termini, sulla determinazione del forum destinatae solutionis a norma dell'art. 1182 c.c., comma 3,
e art. 20 c.p.c., seconda parte, ai fini della competenza, non può influire l'eccezione del convenuto che neghi l'esistenza dell'obbligazione e la fondatezza o meno della domanda .
Il foro prescelto del Tribunale di L' Aquila, dunque, corrisponde secondo la prospettazione dei fatti esposti a sostegno della domanda, ad uno di quelli concorrenti alternativamente previsti dagli artt. 18 e 20 c.p.c. avendo l'officina la sua CP_1
sede in “Zona Industriale Sassa, L'Aquila ed essendo questo il lugo dove è sorta e dove deve essere eseguita l'obbligazione. Pertanto, l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di L' Aquila in favore del Tribunale di Roma è infondata e va rigettata.
Passando all'esame del merito, l'opponente, sig. , sui fatti di causa Parte_1
ha eccepito la carenza della legittimazione passiva per non essere il proprietario dell'autovettura Jaguar, targata BE575DZ e di non esserlo mai stato essendo di proprietà della GP2 Cars che aveva delegato la al suo utilizzo, pur Parte_3
avendo ammesso di aver consegnare la citata vettura a Jaguar, targata BE575DZ all'officina del Sig. e di averne commissionato i lavori di riparazione di CP_1
meccanica e di carrozzeria.
Non si controverte , quindi né dell' esistenza del contratto, né del suo contenuto, né del quantum del corrispettivo da saldare di € 7.917,54.
Ebbene, la titolarità della posizione soggettiva passiva di committente dei citati lavori di riparazione e di carrozzeria in capo all'opponente è stata allegata e provata dall'opposto avendo la circostanza trovato conferma anche nelle dichiarazioni acquisite sul punto in sede testimoniale da cui è risultato dimostrato che l'opponente ha personalmente commissionato i lavori di lavori di riparazione, Parte_1
compresi i lavori aggiuntivi specialistici in corso d'opera; che si è recato personalmente in officina a controllare i lavori in corso di esecuzione;
che ha chiesto di emettere a suo nome la fattura dei costi delle riparazioni;
che ha provveduto personalmente a ritirare la Jaguar una volta terminate le riparazioni. Le risultane documentali, ossia la contabile di pagamento in atti, ha provato che l'opponente ha versato in data 14/09/2017 l' acconto di € 700,00 sulla fattura n. Parte_1
338/2013 di data 23/12/2013 di complessivi € 8.617,54 in favore della ditta NT tramite bonifico bancario dal proprio conto corrente. Ebbene, la qualità di committente, nel contratto d'opera, che non richiede la forma scritta né ad substantiam né ad probationem, potendo lo stesso, perciò, essere concluso anche per facta concludentia può non coincidere con quella del soggetto a favore del quale i lavori siano stati eseguiti, di tal che chiunque può, per le più svariate ragioni, dare incarico per il compimento di opere a favore di un terzo. L' obbligo a cui è tenuto il committente è dunque slegato dall'accertamento relativo alla proprietà del bene sul quale l'opera doveva essere eseguita. L'elemento determinante è la qualità di parte contraente che riveste colui che ha conferito l'incarico.
Il che comporta la configurabilità dell'obbligazione diretta e personale del committente per il pagamento del corrispettivo in favore della ditta NT per i lavori in questione.
Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione quinquennale della fattura n.
338/2013 oggetto del decreto ingiuntivo n. 343/2020 sollevata dall'opponente sul rilievo che il rapporto tra chi porta in officina la vettura da riparare ed il titolare della carrozzeria può essere inquadrato giuridicamente come contratto d'appalto.
Invero, l'attività di riparazione di carrozzerie d'auto, poggiando sostanzialmente sulle sole prestazioni personali del titolare, ditta artigiana , tenuto conto Controparte_1
della struttura e delle dimensioni dell' impresa come risultante anche dall' allegata visura camerale, configura un contratto d'opera in cui l'oggetto è la prestazione dal parte del lavoratore della propria artigiana con attività esclusivamente o prevalentemente propria, diversamente dal contratto d'appalto che ha ad oggetto del contratto la prestazione, mediante corrispettivo, di un determinato risultato di lavoro, con gestione e rischio propri dell'imprenditore che assume di compiere l'opera. In ogni caso si rileva , da un lato, che l'eccepito termine quinquennale di prescrizione per il pagamento della fattura n. 338/2013 oggetto del decreto ingiuntivo era stato interrotto dall'opponente con l'avvenuto pagamento di € 700,00 in acconto di data 14/09/2017 e, dall'altro, che l'opponente ha espressamente riconosciuto il mancato pagamento del credito de quo.
L'opposizione, dunque , essendo risultata infondata va rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Ogni altra questione resta nel merito assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione delle tariffe medie di cui al D.M. n. 147/2022.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle conclusioni e tra le parti indicate in epigrafe, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 343/2020 di data
02/07/2020, emesso dal Tribunale di L' Aquila nel giudizio n. 979/2020 R.G.; condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto delle spese di lite che liquida in complessivi € 5.077,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in L' Aquila, lì 09/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Mancini