Articolo 6 della Legge 26 marzo 1953, n. 188
Articolo 5Articolo 7
Versione
24 aprile 1953
Art. 6.
Nella prima applicazione della presente legge, il Ministro per la pubblica istruzione determina con propria ordinanza le modalita' ed i termini per la presentazione delle domande di coloro che aspirino a conseguire la abilitazione in discipline non corrispondenti ad insegnamenti ufficiali.
Entrata in vigore il 24 aprile 1953