Art. 6.
Nella prima applicazione della presente legge, il Ministro per la pubblica istruzione determina con propria ordinanza le modalita' ed i termini per la presentazione delle domande di coloro che aspirino a conseguire la abilitazione in discipline non corrispondenti ad insegnamenti ufficiali.
Nella prima applicazione della presente legge, il Ministro per la pubblica istruzione determina con propria ordinanza le modalita' ed i termini per la presentazione delle domande di coloro che aspirino a conseguire la abilitazione in discipline non corrispondenti ad insegnamenti ufficiali.