CA
Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 20/10/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
La Corte d'Appello di Perugia
Sezione unica civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
1) dott. Claudio Baglioni presidente
2) dott. Francesca Altrui consigliere
3) dott. Piero Aguzzi giudice ausiliario rel. e est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 376/2023 di r.g.a.c.,
PROMOSSA DA
, , , nata a [...] Parte_1 Parte_2 Parte_3
il 19/04/1990, in proprio e quali eredi di deceduta in Giugliano di Campania il Persona_1
10.11.2020, nonché , , , Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , nata a [...] il [...], Parte_7 Parte_3 [...]
ed , nata a [...] il [...], rappresentati e Parte_8 Parte_3
difesi dall'Avv. Marianna Quaranta, elettivamente domiciliati nel di lei studio in Napoli, Viale
Gramsci 17B, e in Giugliano di Campania, Via Palumbo 160, in forza di procura rilasciata a in calce all'atto di citazione in appello, appellanti
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Controparte_1
Avvocati Francesco Golia e Maria Laura Buccarelli, elettivamente domiciliata in Perugia, via G.
Mazzini n. 16, presso lo studio dell'avv. Gloria Isidori, giusta procura rilasciata su foglio separato, appellata
, e per essa la mandataria (già ), in persona del legale CP_2 Controparte_3 CP_4
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Cesarini con studio in
Perugia al Corso Cavour, n. 20, PEC appellata Email_1
interventore con socio unico, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_5
quale mandataria della rappresentata e difesa dall'Avvocato Giulio Controparte_6
RO ed elettivamente domiciliata nel di lui studio, sito in Milano, Corso Monforte 15, e
1 presso l'indirizzo p.e.c. giusta procura rilasciata su Email_2 supporto informatico separato, appellata e interventore in primo grado
E NEI CONFRONTI DI società unipersonale, in persona del legale rappresentante pro Controparte_7
tempore, e per essa la mandataria per la CP_4 Controparte_8
rappresentata dall'avv. Raffaello Capunzo, e domiciliata in Napoli alla via Tommaso Caravita,
n.10, PEC appellata, interventore in primo Email_3
grado, non costituita nel presente grado
, in persona le legale rappresentante pro tempore, cessionaria del credito della CP_9
(sostituta ex art.111 cpc), rappresentata dalla procuratrice CP_2 CP_10
, rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Cesarini, con studio in Perugia al Corso
[...]
Cavour, n.20 PEC appellata, interventore in primo Email_4
grado, non costituita nel presente grado
in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_11
CP_1 sede in alla Piazza Salimbeni, 3 PEC t, appellata, non Email_5 costituita in primo grado
(gia ) in persona del legale rappresentante Controparte_12 CP_13
pro tempore, con sede alla via Giuseppe Grezar, 14 - 00142 Roma, CF. 13756881002, PEC
t, appellata, non costituita in primo grado Email_6
AVVERSO la sentenza definitiva n. 36/2023, pronunciata dal Tribunale di Perugia nel giudizio n. 655/2014
R:G., pubblicata il 05.01.2023, la quale:
- in accoglimento della domanda della ha condannato , CP_1 Parte_1 Parte_4
e al pagamento in favore della della somma di euro
[...] Parte_5 CP_1
800.000,00, oltre interessi;
- ha dichiarato l'inefficacia ex art. 2901 cod. civ. nei confronti di limitatamente alle CP_1
quote di spettanza di , e , dei seguenti atti di cessione: Pt_1 Parte_4 Parte_5
1) contratto di compravendita ai rogiti del notaio il 22 febbraio 2013, rep. n. Persona_2
180707, racc. 37366, da e parte venditrice, e da Parte_1 Persona_1 [...]
, acquirente, avente ad oggetto le unità immobiliari site in Giugliano in Campania Parte_2
(NA) alla via Marchesella n. 250, trascritto presso di Napoli 2, il 26 Controparte_12
febbraio 2013, al reg. gen. n. 8589 reg. part. n. 6423;
2 2) contratto di compravendita ai rogiti del notaio il 22 febbraio 2013, rep. n. Persona_2
180708, racc. 37367, da e parte venditrice, e da Parte_1 Persona_1 [...]
e nata a [...] il [...], acquirente, avente ad Parte_2 Parte_3 oggetto le unità immobiliari e pertinenze site in Giugliano in Campania (NA) alla via
Marchesella n. 250, trascritto presso di Napoli 2, il 26 febbraio 2013, al Controparte_12
reg. gen. n. 8590 reg. part. n. 6424;
3) contratto di compravendita ai rogiti del notaio il 5 marzo 2013, rep. n. Persona_2
180766, racc. 37410, da e , parte venditrice, e da Parte_4 Parte_7
, nata a [...], il [...], e , parte acquirente, Parte_3 Parte_8 avente ad oggetto i diritti sulle unità immobiliari e pertinenze site in Giugliano in Campania
(NA) al Corso Campano, n. 606, trascritto presso di Napoli 2, il 12 marzo Controparte_12
2013, al reg. gen. n. 10837 reg. part. n. 8023 e al reg. gen. n. 10836 reg. part. n. 8022;
4) contratto di compravendita ai rogiti del notaio il 6 marzo 2013, rep. n. Persona_2
180771, racc. 37413, da e , parte venditrice, e da Parte_5 Parte_6
, nata a [...], il [...], parte acquirente, avente ad oggetto i Parte_3 diritti sulle unità immobiliari e relative pertinenze site in Giugliano in Campania (NA) al Corso
Campano, n. 606, trascritto presso di Napoli 2, il 12 marzo 2013, al reg. Controparte_12
gen. n. 10838 reg. part. n. 8024;
- ha condannato i convenuti, in solido, alla refusione delle spese di lite in favore di CP_1
- ha compensato le spese tra e nonché tra e CP_1 Controparte_2 CP_1 [...]
e Controparte_11 Controparte_14
- in accoglimento della domanda di , e per essa della mandataria , ha CP_2 CP_3 dichiarato l'inefficacia ex art. 2901 cod. civ. nei confronti di dei medesimi CP_2 contratti di compravendita, per le quote di spettanza di , e Pt_1 Parte_4 [...]
, nonché di , e degli eredi di Parte_5 Parte_7 Parte_6 Persona_1
- ha condannato i convenuti, in solido, alla refusione delle spese di lite in favore di CP_2
e per essa della mandataria
[...] Parte_9
- ha respinto la domanda di cui agli atti di intervento adesivo di quale Controparte_5
mandataria di di quale mandataria di Controparte_6 CP_4 Controparte_15
e di quale mandataria di e condannato
[...] Controparte_10 Controparte_16 ciascun mandatario al pagamento delle spese in solido favore di , Parte_1
, , , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 [...]
, nata a [...], il [...], , , nata a Parte_3 Parte_2 Parte_3
3 Napoli, il 9 agosto 1988, , nata a [...] il [...], e Parte_3 [...]
, nonché degli Eredi di Parte_8 Persona_1
- ha ordinato al conservatore dei registri immobiliari competente di annotare la presente sentenza a margine della trascrizione degli atti di compravendita indicati;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Appellanti Note: accertare e dichiarare l'azione revocatoria come promossa dalla nei confronti CP_1
dei convenuti per come proposta non provata, per tutti i motivi esposti in atti e per l'effetto riformare sul punto la sentenza di prime cure anche relativamente alla adesione volontaria promossa da CP_3
[...
(già ) quale mandataria della;
confermare la sentenza di prime cure nella CP_4 CP_2 parte in cui respinge la domanda promossa dagli interventori quale mandataria Controparte_5 di quale mandataria di e di Controparte_6 CP_4 Controparte_15 [...] Controparte_1 Controparte_1 quale mandataria di con condanna dei medesimi al pagamento delle spese di lite in favore degli odierni appellanti/convenuti; accertare e dichiarare l'intervenuta contumacia della nella qualità di mandataria della e per essa della medesima CP_3 CP_2 CP_2
[...
. rigettare la domanda promossa dalla quale mandataria di Controparte_5 Controparte_6 interventrice per la per l'assoluta carenza di legittimazione attiva, con la rifusione
[...] CP_2 delle spese di lite;
in subordine nella denegata ipotesi in cui dovesse riconoscersi la legittimazione attiva della quale mandataria di e quale interventrice per la Controparte_5 Controparte_6
rigettarsi la domanda in quanto infondata e non provata sia in fatto che in diritto per le CP_2 ragioni esposte e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate;
condannare, CP in ogni caso, e (già ) quale mandataria della in solido o pro CP_3 CP_4 CP_2 quota secondo i principi di soccombenza che saranno acclarati dall'attenta Corte al pagamento delle spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio con attribuzione allo scrivente procuratore fattosi antistatario;
. Note: si riporta a tutti i propri scritti difensivi, ivi comprese la comparsa CP_17 CP_17
conclusionale e la memoria di replica insistendo per l'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate e chiede che la causa venga riservata in decisione. Nella comparsa di costituzione in appello aveva così concluso:in via preliminare dichiarare l'inammissibilità del presente appello anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 348 bis cpc;
sempre in via preliminare rigettare la richiesta di sospensiva condannando controparte ai sensi del III comma dell'art. 283 cpc al pagamento della conseguente ammenda;
nel merito dichiarare l'intervenuto giudicato relativamente al primo capo della sentenza 36/2023 emessa il 5.1.23 con la quale il Tribunale di Perugia ha “condanna(to)
[...]
, , al pagamento in favore di di euro Parte_1 Parte_4 Parte_5 CP_1
800.000, oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284 co. 4 cod. civ. dal 5 febbraio 2014 al giorno dell'effettivo soddisfo”; in ogni caso, per le motivazioni di cui sopra stante la totale infondatezza dell'avverso appello rigettare lo stesso con totale conferma della sentenza n. 36/2023 emessa il 5.1.23
4 dal Giudice Unico del Tribunale di Perugia, con conseguenziale condanna degli appellanti al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
, quale mandataria della Note:L'avvocato RO si Controparte_5 Controparte_6
riporta integralmente alle proprie istanze, anche istruttorie, contenute in atti nonché a quelle della cessionaria, si riporta altresì alle conclusioni rassegnate nei propri atti, scritti difensivi e verbali di causa concludendo per l'integrale accoglimento. Insiste per l'acquisizione della produzione di I grado di allegata all'atto di intervento adesivo autonomo di depositata in via cartacea Controparte_2 CP_2 in data 4 giugno 2014 dall'Avv. Bardani per conto di produzione cartacea e che non è Controparte_2 nella disponibilità dell'esponente, bensì della cessionaria banca e/o del menzionato legale che l'ha ritirata. Nella comparsa di costituzione in appello aveva concluso per il rigetto del gravame e per la conferma della sentenza di primo grado.
SINTESI DELLO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
1. Con atto di citazione notificato per l'udienza del 03 Giugno 2014 la titolare del CP_1 marchio TO, evocava davanti al Tribunale di Perugia i ER , e Pt_1 Parte_4
, nonché i sigg.ri , , , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_3
nata a [...] il [...], , , nata a [...], Il 9 Parte_2 Parte_3
Agosto 1988, , nata a [...] il [...] e , Parte_3 Parte_8
Allegava che la società di cui i fratelli , e Controparte_18 Pt_1 Parte_4 [...]
erano soci e fideiussori, si era resa inadempiente al pagamento dei canoni di affitto Parte_5
di un ramo di azienda sito in Napoli, Via Stanislao Manna, per euro 187.347,04, e nel pagamento di forniture di merci e servizi per euro 684.138,51. Chiedeva quindi al Tribunale di condannare i fideiussori , e al pagamento in proprio Pt_1 Parte_4 Parte_5
favore di euro 800.000 oltre interessi, quale parte del credito maturato.
Allegava altresì che i fideiussori si erano resi privi di intestazioni in quanto, con le rispettive coniugi, avevano alienato ai figli, per un prezzo vile e non versato, alcuni beni immobili posti in
Giugliano di Campania, con atti specificati nel dispositivo della sentenza. Avanzava quindi domanda revocatoria ex art. 2901 cod. civ., tesa alla declaratoria di inefficacia di tali atti.
La evocava inoltre in giudizio la , la CP_1 Controparte_11 Controparte_19
[...
e la , in quanto creditori ipotecari. Controparte_14
Con comparsa del 14.05.2014 si costituiva in giudizio la , deducendo di essere CP_2
titolare di iscrizioni ipotecarie su alcuni dei beni venduti, derivanti da contratti di mutuo precedenti agli atti dispositivi. Concludeva aderendo alle domande attoree.
e non si costituivano in giudizio. Controparte_11 CP_13
5 si costituiva in giudizio e concludeva per il rigetto della domanda, Parte_5 affermando: a) che le fideiussioni ammontavano al più a euro 50.000; b) che il credito non era
CP_ provato;
c) che la non aveva informato i fideiussori della esposizione debitoria del debitore principale;
d) che non sussistevano i requisiti per la revocatoria.
I medesimi argomenti venivano formulati da , , Parte_4 Parte_1
, , nonché , nata a Persona_1 Parte_7 Parte_6 Parte_3
Napoli, il 2 maggio 2005, , , nata a [...], il 19 aprile Parte_2 Parte_3
1990, e , costituitisi in giudizio con atti autonomi. Parte_8
Con atto del 4.6.2014 la interveniva nel giudizio, avanzando a sua volta una CP_2 autonoma domanda revocatoria avverso i medesimi contratti di compravendita. Allegava di essere creditrice chirografaria della per il saldo passivo da sconfinamento dai CP_18
limiti di apertura del conto corrente n. 10570985, garantito con fideiussione da
[...]
, , , , Parte_1 Persona_1 Parte_4 Parte_7 Parte_5 [...]
. Parte_6
Il 2 marzo 2015 si costituiva in giudizio , nata a [...] il [...], la Parte_3 quale eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Perugia. Nel merito si allineava alle difese degli altri comparenti.
Concessi i termini di cui all'art. 183 c. 6 cpc la causa veniva istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti.
Successivamente intervenivano in giudizio: il 29 maggio 2018 la mandataria di cessionaria Controparte_5 Controparte_6
dei crediti di la quale dichiarava di aderire alla tesi di Controparte_2 Controparte_2 il 27 settembre 2018 la nuova denominazione di CP_4 Controparte_20
tramite la mandataria cessionaria dei crediti della
[...] Controparte_15 [...]
la quale dichiarava di aderire alle difese della CP_21 CP_2
Dopo l'interruzione del processo a seguito di decesso di con ricorso del 28 Persona_1
dicembre 2020 (direttamente) riassumeva il giudizio nei confronti di tutte le Controparte_2
parti e degli eredi, che si costituivano in giudizio;
Il 16 giugno 2021 interveniva, con atto di intervento adesivo, la (già Parte_9 CP_4
, quale mandataria di facendo proprie le difese di
[...] Controparte_2 Controparte_2
Il 12 settembre 2022 interveniva con atto di intervento adesivo la Controparte_10
mandataria di allegando l'acquisto, da parte della mandante, dei crediti
[...] Controparte_16
di con cessione di crediti in blocco stipulata il 1° giugno 2022. Controparte_2
6 La causa veniva quindi assunta in decisione il 19 Settembre 2022, con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc. Il Tribunale definiva quindi il giudizio con la sentenza in esame, fondata sul seguente ragionamento: a) l'eccezione di incompetenza territoriale di Parte_3 era inammissibile e infondata b) la domanda di condanna dei fideiussori al pagamento di euro
800.000 era fondata, in quanto il credito era documentato e le contestazioni dei convenuti erano generiche;
c) la fideiussione, di natura unilaterale e a prima richiesta, era valida ed efficace d) Le domande revocatorie della e della , con l'intervento adesivo CP_1 CP_2
della mandataria , erano fondate;
e) erano infondati gli interventi adesivi delle società Pt_9
e in quanto tardivi e carenti della prova Controparte_15 Controparte_6 CP_16 di titolarità del rapporto.
Con atto di citazione ritualmente notificato gli appellanti hanno impugnato la sentenza per le seguenti ragioni: a) Violazione o erronea applicazione delle norme a base dell'azione revocatoria, per l'assenza di accertamento del credito;
b) Violazione o erronea interpretazione degli atti di causa;
c) Violazione o erronea applicazione delle norme in materia di fideiussione e contratto autonomo di garanzia e mancata sottoscrizione delle clausole vessatorie;
d) mancato accertamento del credito della per sconfinamento di conto corrente, invalidità CP_2 della fideiussione;
e) Ingiustizia ed erroneità della condanna alla refusione delle spese di lite.
Hanno quindi concluso, in sintesi, chiedendo alla Corte di sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza, e in riforma della stessa, di dichiarare inammissibile, improcedibile e infondata l'azione revocatoria promossa da e di;
di confermare la CP_1 CP_2
CP_ sentenza nel resto;
di condannare e alla refusione delle spese di lite dei due CP_2
gradi.
La si è costituita in giudizio, concludendo per l'inammissibilità dell'impugnazione ex CP_17 art. 348 bis cpc;
la declaratoria dell'intervenuto giudicato relativamente al primo capo della sentenza 36/2023, di condanna dei fideiussori al pagamento in favore di di euro CP_1
800.000 oltre interessi, e per il rigetto dell'appello.
Nella contumacia della e della la con la CP_2 CP_22 Controparte_6
mandataria si è costituita in giudizio il 26.2.2024, oltre il termine di Controparte_5
venti giorni prima dell'udienza di comparizione (spostata dal 22.2.2024 al 28.02.2024). Ha concluso per la conferma della sentenza di primo grado, chiedendo l'acquisizione del fascicolo di parte di primo grado di che non era nella disponibilità del difensore. Controparte_2
Radicato il contraddittorio, con ordinanza del 27 marzo 2024 il Giudice istruttore designato ha rigettato la istanza di sospensiva dell'efficacia esecutiva della sentenza, rilevando la assenza di
7 impugnazione del capo di sentenza di condanna al pagamento della somma di € 800.000,00.
Ha quindi rinviato la causa, per la rimessione al Collegio, alla udienza del 25.06.2025, assegnando i termini di cui all'art. 189 cpc per note di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e repliche.
All'udienza del 25.6.2025 la causa è stata rinviata all'udienza del 11.09.2025, sostituita con note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
All'udienza del 11.09.2025 il giudice istruttore designato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
La riserva è sciolta con il seguente provvedimento.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'impugnazione infondata e deve essere respinta per le ragioni indicate in appresso.
1. Il primo motivo. Sulla violazione o l'erronea applicazione delle norme a fondamento dell'azione revocatoria e sull'accertamento incidentale del credito.
Il primo motivo, circoscritto all'accoglimento della domanda revocatoria, censura la sentenza in quanto ha ritenuto che i convenuti , e non avevano Pt_1 Parte_4 Parte_5 contestato specificamente i fatti costitutivi, il titolo e l'ammontare del credito garantito
CP_ Parte appellante ribadisce che, attesa la estraneità al rapporto tra la e la Controparte_18
[...
i fideiussori non sarebbero stati in grado di conoscere le poste debitorie della
[...]
Pertanto l'affermazione, avanzata in primo grado, della carenza di prova del CP_18
CP_ credito della risulterebbe conforme al principio di specificità della contestazione.
Il motivo è inammissibile e infondato.
1.1 E' inammissibile, in quanto parte appellante non ha sottoposto a critica ragionata i dati storici e documentali da cui il Tribunale ha desunto la conoscenza, da parte dei ER
, della esposizione debitoria della debitrice principale, e la scientia damni sottese Parte_3
alla erosione della garanzia patrimoniale (pagg. 18-19-20 e seguenti sentenza).
La genericità assertiva dell'argomento inerente la presunta ignoranza del debito contrasta quindi con l'onere di specificità dei motivi d'appello di cui all'art. 342 c.p.c., secondo cui l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno del gravame può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché si articoli in una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni
8 adottate dal primo giudice (Cass. Civ. n. 23781 del 28/10/2020; Cass. Civ. n. 2814 del
12/02/2016).
1.2 Nel merito la prova della consapevolezza da parte dei fideiussori della esposizione debitoria della è stata sceverata dal Tribunale con un iter argomentativo del Controparte_18
tutto condivisibile, in quanto fondato sui seguenti documenti: CP_ a) la visura camerale prodotta dalla nel primo grado, da cui emerge che i fratelli
, e erano soci della società di cui il Pt_1 Parte_4 Parte_5 Controparte_18
sig. era legale rappresentante. Tale carica del Sig. Parte_1 Parte_1 CP_ risultava inoltre dai contratti stipulati tra la e la sottoscritti da Controparte_18 [...]
, dalla comunicazione della chiusura del punto vendita del gennaio 2013, nonché Parte_1
dall'atto di cessione del ramo di azienda del 21.2.13. CP_ b) l'atto di garanzia (doc. 7 , in cui i tre fratelli avevano dichiarato di essere a Parte_3
conoscenza dei rapporti tra la debitrice e la assumendo l'onere di informarsi del loro CP_1
andamento.
1.3 A tale consapevolezza è seguita, nei garanti come negli acquirenti, la coscienza del pregiudizio conseguente all'azzeramento della garanzia patrimoniale generica derivante dagli atti dispositivi, la quale risulta: a) dalla contestualità dei contratti di cessione dei tre fratelli, avvenuti tutti tra il 22 febbraio e il 6 marzo 2013, quando il punto vendita TO era stato chiuso dalla società il 26 gennaio 2013. La pressochè contemporanea stipula Controparte_23
di tutti i contratti oggetto di revocatoria davanti allo stesso Notaio avvalora la conoscenza da parte dei danti causa della esposizione debitoria della e la volontà di sottrarre i CP_18
beni al rischio di una esecuzione forzata, con pregiudizio per i creditori;
b) dalle modalità di pagamento del prezzo, dilazionato in dieci anni senza interessi, talora con accollo del mutuo esistente;
c) dalla appartenenza dei venditori e degli acquirenti allo stesso nucleo familiare.
Infatti dai certificati di residenza (doc. 20 Iges) emerge come i fideiussori venditori convivessero con i coniugi e i figli acquirenti;
d) dal silenzio dei figli acquirenti sulla esposizione debitoria dei genitori, che combinato con i dati suesposti consente di inferire che costoro, acquistando gli immobili, erano a conoscenza delle condizioni debitorie dei genitori, e quindi del pregiudizio ai creditori.
La prova della scientia damni può infatti essere fornita anche tramite presunzioni semplici
(Cass. civ. n. 6272 del 10.7.1997; id. Cass. civ. n. 1054 del 6.2.1999), come le qualità soggettive delle parti e il vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria del disponente
9 (Cass. civ. n. 5359/2009; Cass. civ. n. 17327/2011; Cass. civ. n. 18315/2015; Cass. civ. n.
22591/2013; Cass. civ. n. 22464/2017; Cass. civ. n. 12836/2014).
Ne segue la reiezione del motivo.
2. Il secondo motivo. Sulla violazione o l'erroneità dell'interpretazione degli atti con riferimento alle allegazioni della comparsa di costituzione e risposta e della prima memoria ex art.183 comma 6 c.p.c..
Il secondo motivo denuncia che a torto la sentenza di primo grado ha ritenuto pacifico e CP_ incontestato l'atto di garanzia prodotto da (doc. 7 Iges) per la genericità assertiva dei convenuti, i quali nella prima memoria ex art. 183 co.6 cpc ne avevano riconosciuto la sottoscrizione. Tale lettura del Tribunale sarebbe parziale, in quanto gli appellanti avevano invocato la assoluta nullità e annullabilità del documento.
Il motivo è infondato nei termini che seguono.
2.1 La questione della sottoscrizione e della paternità del documento e quella del suo inquadramento giuridico e della sua validità sono state analizzate distintamente dal Tribunale.
Nel passo argomentativo censurato il Tribunale ha correttamente ritenuto pacifica la sottoscrizione del documento da parte dei garanti, per via della genericità delle loro iniziali contestazioni, e del successivo riconoscimento della sottoscrizione della garanzia.
Al riguardo il Tribunale ha puntualizzato:
a) che il documento n. 7, munito di timbro di annullo postale in Colomella (PG) del 19 giugno
2009 era stato sottoscritto dai dai tre fratelli , e prevedeva che essi “si costituiscono Parte_3
fideiussori a vantagio della beneficiaria” per tutte le obbligazioni contratte e da CP_1 contrarre dal debitore;
b) che la sottoscrizione dell'atto non era stata specificamente contestata, sia nella comparsa di costituzione e risposta, sia nella prima memoria ex art. 183 c. 6 cpc. Infatti dopo le prime contraddittorie affermazioni della comparsa di costituzione e risposta, nella prima memoria ex art. 183 c. 6 cpc gli appellanti avevano riconosciuto la sottoscrizione della garanzia, affermando CP_ che “solo i ER hanno sottoscritto la cartula che la ha invocato a Parte_3
fondamento del suo giudizio e non anche le sigg.re , e Parte_6 Persona_1 Parte_7
” (pag. 10 Memoria art. 183 c. 6 n. 1 cpc).
[...]
2.2 Ferma quindi la genuinità del documento, il Tribunale ha sottoposto a distinta disamina la eccezione di nullità e invalidità della garanzia prospettata dagli appellanti (convenuti in primo grado) nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 cpc.
10 Ne deriva il rigetto del motivo.
3. Il terzo motivo. Sulla erroneità di inquadramento giuridico e sulla erronea applicazione delle regole in materia di fideiussione e di contratto autonomo di garanzia, in relazione alla tipicità delle promesse unilaterali. Sulla invalidità e la nullità dell'atto di garanzia. Sulla assenza di sottoscrizione delle clausole vessatorie ai sensi dell'art. 1341 c.c..
Il terzo motivo censura la sentenza in quanto ha inquadrato l'operazione in una fideiussione unilaterale a prima richiesta, la cui validità sarebbe stata riconosciuta dalla S. C. con sentenza del 20 dicembre 1995, n. 12979.
La clausola 2 prevede infatti che “i sottoscritti fideiussori rinunciano ad opporre le eccezioni spettanti al debitore in deroga a quanto previsto dall'art. 1945 c.c. e si obbligano a pagare a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovuto alla beneficiaria in dipendenza dalla presente fideiussione”.
Secondo gli appellanti la clausola di pagamento a semplice richiesta, con rinuncia alle eccezioni, unitamente a altre clausole del documento 7, qualificherebbe il negozio come un contratto autonomo di garanzia, in deroga al principio di accessorietà della fideiussione (come chiarito da Cass. Civ. sez. un., n. 3947/10).
Il Tribunale avrebbe tuttavia trascurato: (i) che l'atto non è sottoscritto per accettazione dalla
Iges (ii) che i ER erano consumatori;
(iii) che le clausole, in quanto vessatorie, Parte_3
sarebbero sbilanciate a favore della beneficiaria.
Richiamando quindi l'ordinanza del 10.5.2016 del Tribunale di Perugia (Dr. Fabrizio Pieschi) parte appellante osserva quanto segue: a) la garanzia di pagamento a prima richiesta, in quanto atipica, non potrebbe derivare da una promessa unilaterale, perché in base all'art. 1987 c.c. le promesse unilaterali non producono effetti obbligatori fuori dai casi previsti dalla legge;
potrebbe quindi derivare unicamente da un contratto, soggetto a forma scritta. b) nel caso di specie l'atto, essendo sottoscritto da una sola parte, sarebbe privo di valenza contrattuale, e concretizzerebbe al più una proposta non accettata, priva di effetti, o comunque nulla o annullabile;
c) Inoltre, poiché in tema di contratti soggetti alla forma scritta ad substantiam la produzione in giudizio della scrittura da parte del contraente non sottoscrivente perfeziona il contratto ex nunc, e non ex tunc, il contratto autonomo di garanzia
CP_ si sarebbe perfezionato il 04.02.2014, data della produzione in giudizio da parte della Ma, poiché a tale data gli immobili erano già stati ceduti, verrebbero meno i requisiti della revocatoria.
11 La ulteriore critica degli appellanti riguarda la presenza di clausole vessatorie, che, considerata la qualifica di consumatori dei garanti, avrebbero richiesto la doppia sottoscrizione in base agli artt. 1341 e ss cod. civ.. Vengono stigmatizzate, in particolare, le seguenti clausole: la clausola
2, secondo cui “i sottoscritti fideiussori rinunciano ad opporre le eccezioni spettanti al debitore in deroga a quanto previsto dall'art. 1945 c.c. e si obbligano a pagare a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovuto alla beneficiaria in dipendenza dalla presente fideiussione. . La clausola 4, secondo cui “I fideiussori dispensano espressamente la beneficiaria dall'agire nei termini e con le modalità indicate nell'art. 1956 c.c. fino alla concorrenza della somma per cui è stata prestata la seguente fideiussione (…)”; La clausola 5, secondo cui “Sarà cura dei fideiussori tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e, in particolare di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la “beneficiaria” la quale è comunque tenuta, purché ciò sia richiesto dagli stessi fideiussori a comunicargli nei limiti dell'importo da loro garantito l'entità dell'esposizione complessiva del debitore”. La clausola 6, secondo cui “la beneficiaria viene inoltre dispensata dall'agire in base
a quanto previsto dall'art. 1957, le cui disposizioni si intendono espressamente derogate”. Da qui la ingiustificata compressione dei diritti dei “fideiussori” in contrasto con il favor fideiussionis e con i doveri di correttezza e buona fede contrattuale.
Le tesi non convincono il Collegio.
3.1 Il Tribunale (pag. 10 sentenza) ha ritenuto che la clausola n. 2, nel prevedere la rinuncia dei sottoscrittori ad apporre le eccezioni spettanti al debitore, con l'obbligo di pagare a semplice richiesta scritta quanto dovuto, anche in caso di opposizione del debitore, configuri una clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni, inquadrabile nella fideiussione a prima richiesta fatta per atto unilaterale.
Diversamente da tale inquadramento, il Collegio ritiene che l'operazione rientri nel paradigma del contratto autonomo di garanzia, concluso secondo lo schema proposta-accettazione. CP_ In punto di qualificazione del contratto, le clausole 2, 4 e 5 del doc. 7 prodotto dalla convergono inequivocamente verso la eliminazione della accessorietà propria della fideiussione. Le clausole “a semplice richiesta” o “senza eccezioni”, presenti nella clausola 2, dispensano il beneficiario dalla prova dei presupposti legittimanti la richiesta di pagamento, producendo una astrazione sostanziale del negozio, tipica del contratto autonomo di garanzia.
Al riguardo le S. U., con sentenza n. 3947/2010, hanno affermato che l'inserimento in un contratto di fideiussione della clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" qualifica il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto
12 incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo che vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale.
Risulta quindi reciso il vincolo di accessorietà e quel legame di dipendenza che caratterizza la garanzia fideiussoria ex artt. 1936, 1941 e 1945 c.c.
La conclusione secondo lo schema proposta-accettazione dell'operazione trova invece riscontro nell'inciso NV E , presente a pag. 1 del documento 7, riferita ai Per_3
ER , e nella frase, presente a pag. 2, al termine del documento: “Dopo attenta Parte_3
lettura della presente fideiussione effettuata ai sottoscritti dal Sig. , i Parte_10 sottoscritti dichiarano di approvare incondizionatamente i patti e le condizioni nella stessa contenute ed appongono in sua presenza le relative firme di accettazione”.
Tali dichiarazioni, seguite dalla sottoscrizione dei ER , esprimono la volontà di Parte_3
accettare una proposta che, pur non essendo stata sottoscritta dal proponente, da individuare nella o in un suo mandatario, era stata ricevuta dai garanti, con conseguente CP_1
conclusione del contratto.
A tale proposito mette conto rilevare che:
a) al contratto autonomo di garanzia si applicano, se compatibili, le norme della fideiussione.
b) la fideiussione è un contratto a forma libera, giacché l'art. 1937 c.c. prescrive esclusivamente che la manifestazione di volontà sia espressa, vale a dire inequivocabile, senza necessità di forma scritta, potendosi fornire la relativa prova con ogni mezzo e anche con presunzioni (Cass. civ. n. 3628 del 24/02/2016; Cass. Civ. n. 34239 del 23/12/2024). Inoltre, nonostante la accessorietà della fideiussione rispetto al debito garantito, il contratto accessorio non deve rivestire la stessa forma di quello principale.
c) pertanto la proposta contrattuale, non soggetta alla forma scritta, bene può essere seguita da una accettazione scritta.
Va da sé inoltre che, poiché il documento reca il timbro postale del 19.06.2009, l'accettazione dei garanti è stata formulata in tale data.
Infine contrariamente a quanto affermato nella ordinanza del Tribunale del 10.5.2016, la consegna del documento alla creditrice risulta provata dalla produzione dello stesso in giudizio da parte della e inerisce a un contratto di garanzia già concluso. CP_1
3.2 Per ragioni di completezza va detto che, anche ipotizzando che l'atto di garanzia contenesse una proposta dei ER , il contratto si sarebbe comunque Parte_3
CP perfezionato con il mancato rifiuto della ai sensi dell'art. 1333 c.c..
13 Infatti, vale anche per il contratto autonomo di garanzia l'insegnamento della S. C., secondo cui la fideiussione è un contratto unilaterale che può perfezionarsi ai sensi dell'art. 1333 c.c. se il creditore, al quale sia stato comunicato l'impegno di garantire l'altrui obbligazione, non opponga rifiuto nel termine d'uso, senza necessità che giunga al garante da parte del creditore l'accettazione (Cass. civ. n. 3606 del 2018; Cass. civ. n. 863 del 27.01.1992; Cass. Civ. n. 2861 del 1982; Cass. Civ. n. 2581 del 1990; Cass. Civ. n. 17641 del 2012).
3.3 Parimenti inconsistenti sono le considerazioni inerenti la qualifica di consumatori degli appellanti e la necessità di una doppia sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341 c.c. (meglio, del D.
Lgs. n. 206/2005, applicabile ratione temporis ai consumatori).
Le clausole n. 2, 4, 5 e 6 sopra indicate non rientrano nell'art. 1341 cod. civ., il quale ha carattere tassativo e non è soggetto a interpretazione estensiva.
Dirimente è poi la considerazione che i ER non sono qualificabili consumatori. Parte_3
L'art. 3 d. lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) definisce il consumatore come “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”, mentre il professionista è “la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario”. Secondo la giurisprudenza, ai fini della qualifica come imprenditore/professionista di una persona fisica, non è necessario che il contratto costituisca esercizio dell'attività di impresa, ma è sufficiente che tenda a soddisfare interessi anche solo connessi od accessori rispetto allo svolgimento dell'attività imprenditoriale o professionale (Cass. 22810/2018; Cass. 8419/2019 e Cass. 11773/2013).
Circa l'obbligo di garanzia assunto dalla persona fisica socia di una società commerciale la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto la possibilità che la persona fisica che si impegni a garantire le obbligazioni di una società commerciale sia qualificata come consumatore ai sensi dell'art. 2 lett. b) della direttiva UE n. 93/2013.
Ai fini della esclusione o meno della qualità di consumatore del fideiussore in favore di una società, i successivi arresti della S. C. e della giurisprudenza di merito hanno quindi valorizzato:
-) l'entità della partecipazione al capitale sociale e l'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore (Cass. n. 1666 del 24/01/2020; Cass. Civ. n. 32225 del
13/12/2018; Corte appello Torino sez. I, 29/08/2022, n.940);
-) la estraneità dell'obbligazione di garanzia alla attività professionale del garante, dovendo ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale, stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la
14 prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (atti strumentali in senso proprio) (Cass. Civ. n. 742 del 16/01/2020; Cass. Civ. S. U., 27/02/2023, n.5868).
Traendo le fila del ragionamento che precede, nel caso di specie l'argomento consumeristico è smentito dalla documentazione in atti, dalla quale emerge: a) la partecipazione dei ER e garanti al capitale sociale della e la carica di amministratore di uno di essi, b) la CP_18
rilevanza dell'importo garantito di euro 800.000,00, che è un indicatore del non trascurabile interesse dei fideiussori verso le dinamiche operative della centro economico CP_18 degli interessi di tutti i fratelli.
Infine, a fronte di tali dati oggettivi i garanti non hanno chiarito quale sarebbe stato lo scopo consumeristico, diverso da quello imprenditoriale ed estraneo alla attività della CP_18
che avrebbe giustificato un'operazione negoziale di così ingente valore.
Vanno, dunque esclusi i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica,
Segue la reiezione del motivo.
4. Il quarto motivo. Sull'omessa o erronea pronuncia e sul mancato accertamento del credito di per il saldo passivo del conto corrente della Sulla invalidità CP_2 CP_18
della fideiussione nei seguenti profili. D.1 (esistenza del rapporto di credito e accertamento del quantum), D2 (accertamento del credito), D.3 (invalidità della fideiussione), D.4.
(derogabilità del carattere accessorio della fideiussione).
Il quarto motivo, articolato in più profili, censura la sentenza in quanto ha ritenuto fondata la domanda revocatoria azionata da con l'intervento principale del 4 Giugno 2014, CP_2 avverso i medesimi atti dispositivi.
Il credito ancorato alla revocatoria, riguardante , Parte_1 Persona_1
, , , , derivava in Parte_4 Parte_7 Parte_5 Parte_6
questo caso dal saldo passivo del conto corrente n. 10570985, su cui era regolata una apertura di credito pattuita il 29 marzo 2012.
4.1 Prima di affrontare i temi di critica occorre premettere che l'intervento principale della
è ammissibile, in quanto avvenuto prima della concessione dei termini di cui CP_2
all'art. 183 c. 6 cpc e della maturazione delle preclusioni. Sussistono inoltre ragioni di connessione per l'identità del petitum, dato dall'oggetto dell'azione revocatoria, con conseguente opportunità del simultaneus processus (Cass. civ. n. 15208/2011; Cass. Civ. n.
6703/2011; Cass. Civ. n. 14844/2007).
15 4.2 Mette conto altresì rilevare che nel presente grado l'atto di garanzia rilasciato in favore di non è stato riprodotto dalla , che non si è costituita in giudizio. Poiché CP_2 CP_2 tuttavia il contenuto delle clausole contrattuali riportate nella sentenza e oggetto di dibattito risulta pacifico tra le parti, trova applicazione il principio secondo cui, in materia di prova documentale nel processo civile, il giudice d'appello può porre a fondamento della propria decisione il documento in formato cartaceo già prodotto e non rinvenibile nei fascicoli di parte apprezzandone il contenuto trascritto (oppure indicato) nella sentenza impugnata o in altro provvedimento o atto del processo (Cass. civ. n. 4835 del 16/02/2023).
Nello specifico risultano pacifici:
a) il contenuto della clausola fideiussoria cd a prima richiesta, in base alla quale il fideiussore è tenuto a pagare quanto dovuto immediatamente alla beneficiaria a semplice richiesta, anche in caso di opposizione del debitore (pag. 18 memoria del 24.11.2014 avverso Parte_3
l'intervento);
b) la previsione di un limite di importo, fissato in 360.000,00, confermato dagli appellanti a pag. 15 della memoria del 24.11.2014, e accertato a pag. 20–21 della sentenza di primo grado.
c) l'esposizione debitoria, pari a euro 312.528,64, con sconfinamento oltre il limite della apertura di credito di euro 275.000,00, non contestato dagli appellanti (pag. 6 della memoria del 24.11.2014 avverso l'intervento principale);
d) la sottoscrizione del documento da parte dei fideiussori, ma non da parte della banca (pag.
38 Appello Vallefuoco).
Non vi è pertanto necessità di disporre la acquisizione del fascicolo di parte di primo grado, come richiesto dal difensore della Controparte_6
4.3 Il primo rimprovero (D1), mosso al Tribunale è di non avere accertato l'ammontare del credito garantito. Anche ipotizzando la validità della fideiussione, la era tenuta a CP_2
provare l'an, il quantum e la sua superiorità al valore delle ipoteche.
Il profilo di censura è infondato.
Nella memoria difensiva del 24.11.2014, dato atto dello sconfinamento del fido per elasticità da euro 275.000,00 a euro 312.528,64 (pag. 6 memoria cit.), gli appellanti si sono limitati ad affermare che l'azione era carente sul piano probatorio (pag. 8 memoria cit.), senza contestare in modo specifico l'esistenza del credito. E' noto tuttavia che la contestazione deve essere puntuale e dettagliata (Cass. n. 21227/2019), con un grado di specificità proporzionato al tasso di specificità della corrispondente allegazione (Cass. n. 21075/2016). Inoltre la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla
16 specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. (Cass. Civ. n. 17889 del 27/08/2020; Cass. Civ. n.
22701 del 28/09/2017).
Il saldo passivo del conto corrente n. 10570985 risultava peraltro documentato negli estratti conto versati in atti, in particolare dal quarto trimestre del 2012 al secondo trimestre del 2014.
La aveva prodotto inoltre copia delle fideiussioni omnibus fino alla Controparte_2
concorrenza di euro 360.000,00, sottoscritte il 17.11.2009 da , e Pt_1 Parte_4 [...]
, e (doc. da 18 a 21 . Parte_5 Persona_1 Parte_7 Parte_6 CP_2
Il saldo passivo alla data dell'intervento costituiva una aspettativa o ragione di credito che giustificava ampiamente la domanda revocatoria. L'art. 2901 c.c. accoglie infatti una nozione lata di "credito", comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione, che non persegue scopi specificamente restitutori, ma mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore (Cass. Civ. n. 10548 del 22/04/2025). Pertanto non occorre necessariamente un credito certo, liquido ed esigibile (Cass. civ. n. 12678/2001;
Cass. Civ. n. 11471 del 2003).
Da qui la necessità per la banca di ottenere in via anticipata una pronuncia che le consentisse, una volta ottenuto il titolo esecutivo, di intervenire nella eventuale procedura esecutiva o pignorare i beni.
4.4 Nel secondo profilo (D2), relativo al saldo del conto corrente, gli appellanti affermano che gli estratti bancari di conto corrente sarebbero inidonei a dimostrare il diritto di credito nei confronti del cliente, e quindi del fideiussore. Sebbene la mancata contestazione dell'estratto conto determini la decadenza del cliente dal potere di richiedere altre forme di rendiconto, tra banca creditrice, cliente debitore e terzo fideiussore sarebbero intercorsi obblighi informativi reciproci rimasti inadempiuti, in difetto dei quali gli estratti conto sarebbero inopponibili al garante.
Il profilo di critica è infondato per le seguenti ragioni:
a) come evidenziato dagli stessi appellanti, in base alla clausola di cui al punto 4 i fideiussori si obbligavano a informarsi sulle condizioni patrimoniali della debitrice;
b) i fideiussori erano soci della e uno di essi ne era anche legale rappresentante. CP_18
Ne segue che tutti i soci erano tenuti a informarsi del passivo emergente dagli estratti conto, e non è verosimile che ignorassero la esposizione debitoria della Controparte_18
c) la banca non è tenuta a informare il fideiussore della esposizione debitoria del debitore principale. Secondo la S. C., nei rapporti di conto corrente bancario l'estratto di conto corrente
17 ha efficacia probatoria fino a prova contraria anche nei confronti del fideiussore del correntista non soltanto ai fini la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche nel giudizio di opposizione allo stesso e in ogni altro procedimento di cognizione, perché ove il debitore principale sia decaduto a norma dell'art. 1832 c.c. dal diritto di impugnare gli estratti di saldo conto, il fideiussore chiamato in giudizio dalla banca medesima per il pagamento della somma dovuta non può sollevare contestazioni in ordine alla definitività di quegli estratti (Cass. Civ. n. 8944 del 05/05/2016).
d) al fine di informarsi i fideiussori avevano comunque il diritto e l'onere di richiedere la documentazione bancaria ai sensi dell'art. 119 TUB.. Infatti il diritto di ottenere il rendiconto e la documentazione ai sensi dell'art. 119 del d.lgs. n. 385 del 1993 spetta anche al fideiussore il quale, in ragione dell'accessorietà del rapporto di fideiussione rispetto al contratto di conto corrente, può definirsi, in senso lato, un cliente della banca, non diversamente dal correntista debitore principale (Cass. Civ. n. 24181 del 30/10/2020).
4.5 Nel terzo profilo (D.3, Invalidità della fideiussione prodotta da gli appellanti CP_2
sostengono che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere valida la fideiussione omnibus per obbligazioni future, in presenza di un limite massimo di importo. Sostengono che l'atto di garanzia non conterrebbe un limite massimo e coprirebbe ogni forma di obbligazione, senza alcuna discriminazione qualitativa dei crediti garantiti in base ai diversi livelli di rischio. Ne deriverebbe la indeterminatezza dell'oggetto, per difetto di conoscibilità anteriore alla sottoscrizione. Ciò in violazione a) dell'art. 1469 bis c.c., che a tutela del contraente debole ha previsto la conoscibilità e determinatezza dei contenuti contrattuali;
b) dell'art. 1469 quinquies cpv 3 cod. civ., il quale stabilisce l'inefficacia delle clausole, anche oggetto di trattativa, che abbiano per effetto l'adesione del consumatore a pattuizioni che non ha avuto la possibilità di conoscere. Pertanto la fideiussione sarebbe nulla.
Il submotivo è infondato.
Nonostante l'inversione di rotta del presente grado, la previsione di un limite di importo di euro 360.000,00 era stata riconosciuta dagli appellanti nella memoria difensiva avverso l'atto di intervento del 24.11.2014, in cui avevano sostenuto (pag 15) che pur in presenza di un limite massimo di importo, la previsione lasciava indeterminata la dimensione qualitativa della garanzia. La previsione del limite di importo è certificata poi a pag. 20 della sentenza di primo grado. In primo grado i convenuti avevano quindi contestato esclusivamente la indeterminatezza qualitativa della garanzia,per via delle differenze di rischio tra le varie fonti di credito (Pag. 16 memoria cit.).
18 Circa tale profilo gli appellanti non spiegano (i) quali fossero le linee di credito con differente grado di rischio collegate alla apertura di credito, né (ii) il pregiudizio derivato dall'assunzione della garanzia per poste di debito con rischi differenti, segnatamente considerando che
, e in quanto soci della avevano Pt_1 Parte_4 Parte_5 CP_18
concordato consapevolmente con la banca le linee di credito.
In ogni caso, a norma dell'art. 1938 c.c., per la determinazione o la determinabilità dell'oggetto della fideiussione per obbligazioni future, e quindi anche per la conoscenza dell'oggetto da parte del garante, è bastevole la previsione dell'importo massimo garantito, senza necessità di discriminazioni qualitative.
Gli art. 1469 bis e quinquies del cod. civ., peraltro abrogati a partire dal 6.09.2005 e sostituiti dagli art. 142 D. L. vo n. 26 del 2005, non sono pertanto applicabili agli appellanti.
In ogni caso, come già sottolineato, , e non possono Pt_1 Parte_4 Parte_5
essere qualificati consumatori, in quanto erano tutti soci della e uno di essi ne CP_18
era amministratore. e , coniugi dei fideiussori, avevano Parte_7 Parte_6
invece interessi ineludibilmente connessi a quelli della società di cui facevano parte i coniugi.
4.6 Neppure appare condivisibile l'ulteriore profilo (D.
4. sulla derogabilità del carattere accessorio della fideiussione) inerente la carenza di motivazione sulla eccezione di invalidità dell'atto, ritenendo infondato l'assunto per il quale i paciscenti non avrebbero potuto derogare al regime di accessorietà della fideiussione. Gli appellanti sostengono che la fideiussione sarebbe nulla (i) per la mancata sottoscrizione da parte della banca, (ii) perchè la clausola a prima richiesta derogherebbe alla accessorietà della fideiussione.
La tesi è priva di fondamento.
a) In ordine al difetto di sottoscrizione della banca va nuovamente puntualizzato che la fideiussione è un contratto a forma libera, in quanto l'art. 1937 c. c. prescrive esclusivamente che la manifestazione di volontà sia espressa (articolo 1937), e può perfezionarsi ai sensi dell'art. 1333 c.c. se il creditore, al quale sia stato comunicato l'impegno di garantire l'altrui obbligazione, non opponga rifiuto nel termine d'uso.
b) Parimenti infondato è l'assunto secondo cui la clausola a prima richiesta, elidendo il vincolo di accessorietà, qualificherebbe l'atto come un contratto autonomo di garanzia.
La clausola, non prevedendo la esclusione delle eccezioni (pag. 38 appello), consente infatti la conservazione della accessorietà della garanzia, e quindi il diritto del fideiussore di opporre le eccezioni relative al rapporto di valuta. Infatti, dopo che con la sentenza n. 3947/2010 la S. C. ha individuato l'elemento distintivo tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia nella
19 presenza nel secondo di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni”, la giurisprudenza ha chiarito che la presenza della sola clausola “a prima richiesta” senza esclusione delle eccezioni, come nella specie, non è decisiva ai fini della qualificazione del contratto come garanzia autonoma, dovendo il giudice di merito accertare l'effettiva volontà delle parti con gli ordinari strumenti interpretativi (Cass. civ. n. 31105 del 04/12/2024).
c) la deroga alla accessorietà della fideiussione non è configurabile neppure nelle seguenti clausole contrattuali, richiamate a pag. 38 dell'atto di appello, le quali non determinano né la eliminazione del diritto del fideiussore di sollevare le eccezioni spettanti al debitore principale, né una ingiusta limitazione dei diritti del fideiussore:
-) la responsabilità dei fideiussori, in caso di recesso, per le obbligazioni dipendenti dai rapporti garantiti pendenti al momento del recesso.
-) la dispensa della banca creditrice dal chiedere al fideiussore, a norma dell'art. 1956 cod. civ.,
l'autorizzazione a fare credito al terzo in presenza di un aggravamento delle condizioni del debitore. Tale presupposto di applicabilità dell'art. 1956 c.c. non ricorre quando nella stessa persona coesistano la qualità di fideiussore e di legale rappresentante e socio della società debitrice principale, giacchè in tale ipotesi la richiesta di credito da parte della persona obbligata alla garanzia comporta di per sé la preventiva autorizzazione del fideiussore alla concessione del credito (Cass. 7587 del 2001; Cass. 12456 del 1997).
- ) la clausola di cui al punto 4, nel quale i fideiussori si obbligano a informarsi sulle condizioni patrimoniali della debitrice, la quale non determina alcuno sbilanciamento, considerata la qualità di soci dei fideiussori.
-) la dispensa della beneficiaria dalla disciplina ex art. 1957 cod. civ., in quanto la decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria ai sensi dell'articolo 1957 c.c., può essere oggetto di deroga convenzionale, che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione per il garante del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore (Cass. Civ. n. 835 del 13/01/2025; Cass. civ. n. 9455 del 2012; Cass.
Civ. n. 13078 del 2008).
Chiarita a persistenza della accessorietà del rapporto fideiussorio, i fideiussori hanno disatteso tuttavia l'onere di sollevare le eccezioni inerenti il debito principale, che è rimasto incontestato e privo di sviluppi.
Il motivo deve essere pertanto respinto.
5. Il quinto motivo. Sulla liquidazione delle spese in via solidale e sul vizio di ultrapetizione.
20 Il quinto motivo lamenta la erroneità della condanna in solido alla refusione delle spese di lite sia dei danti causa che degli aventi causa dei contratti oggetto di revocatoria, sotto due profili:
a) violazione dell'art. 112 cpc, perché nell'atto di citazione la aveva chiesto la condanna CP_1 alla refusione a carico dei soli fideiussori , e . Il Parte_1 Pt_5 Parte_4
Tribunale ha invece condannato anche gli aventi causa, compresi e Parte_6 Parte_7
, estranei alla garanzia. b) La condanna solidale alle spese non ha considerato la
[...]
diversità delle posizioni dei venditori e degli acquirenti.
Il motivo non ha fondamento.
5.1 Nell'atto di citazione la senza formulare alcuna rinuncia, ha chiesto genericamente CP_1 di condannare “i convenuti ” al pagamento delle spese e competenze di causa, Parte_3
riferendo l'inciso a tutti i componenti dei nuclei familiari coinvolti nelle compravendite, di cui facevano parte anche le convenute , e Parte_6 Parte_7 Persona_1
L'inesistenza di rinunce risulta poi chiarita nella comparsa conclusionale di primo grado, in cui il difensore della ha chiesto la condanna alla refusione delle spese di lite nei confronti CP_1
dei convenuti, senza alcuna limitazione.
5.2 Stante la identità contenutistica delle difese e la comunanza degli interessi, deve ritenersi esente da censure anche la solidarietà di tale condanna. In materia di spese processuali, la condanna di più parti soccombenti al pagamento in solido può essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui sussista una mera comunanza di interessi, che può desumersi anche dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute, ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria, con la conseguenza che la condanna in solido è consentita anche quando i vari soccombenti abbiano proposto domanda di valore notevolmente diverso, purché accomunate dall'interesse al riconoscimento di un fatto costitutivo comune, rispetto al quale vi sia stata convergenza di questioni di fatto e di diritto (Cass. civ. n. 369 del
08/01/2025).
Analoghe considerazioni valgono per quanto concerne la condanna alla refusione delle spese di lite statuita in favore della . CP_2
6. La acquiescenza parziale degli appellanti ai sensi dell'art. 329 c. 2 cpc e la formazione del giudicato sulla domanda di condanna al pagamento dell'importo di euro 800.000,00.
L'impugnazione non comprende il capo della sentenza di condanna al pagamento di euro
800.000,00, con conseguente acquiescenza parziale ai sensi dell'art. 329 cpc.
21 Deve quindi essere accolta la domanda della di accertamento del passaggio in CP_1 giudicato della sentenza limitatamente a tale capo.
7. La acquiescenza della e della mandataria alla Controparte_6 Controparte_5
statuizione di rigetto dell'intervento per tardività e difetto di legittimazione e di titolarità del credito. L'assorbimento delle eccezioni riproposte dagli appellanti nel presente grado.
Circa la fideiussione rilasciata alla per sconfinamento del conto corrente n. CP_2
10570985, intestato alla , occorre dare atto della mancata impugnazione Controparte_18 incidentale della avverso il capo della sentenza di rigetto del intervento, e Controparte_6 quindi della acquiescenza alla sentenza di primo grado.
7.1 Il Tribunale aveva rilevato, oltre alla tardività dell'intervento, anche la assenza di prova della titolarità del rapporto controverso osservando che: le domande di e Controparte_6
di in quanto intese, aderendo alla domanda di ad ottenere in Controparte_16 Controparte_2
questa sede l'inefficacia relativa nei propri confronti dei negozi posti in essere dai convenuti qualificandosi quali successori della stessa devono essere respinte: fermo che Controparte_2 alcuna di esse ha preso posizione sull'evidente contrasto tra le domande spiegate da due soggetti che assumono di essere, entrambi, aventi causa a titolo particolare direttamente da
e non domandano l'accertamento di chi, tra di loro, sia il vero acquirente dei Controparte_2
medesimi crediti, è comunque determinante osservare che entrambi gli interventi sono avvenuti dopo il maturare delle preclusioni istruttorie, di modo che alcuno di essi, pur ammesso all'attività assertiva a supporto della domanda, non è ammesso a produrre prova (pag. 22-23 sentenza).
Nel presente grado la tramite la mandataria, si è costituita in giudizio il Controparte_6
26.2.2024, oltre il termine di venti giorni prima dell'udienza di comparizione (spostata dal 22 al 28.02.2024), senza impugnare in via incidentale tale statuizione. Ha infatti affermato “la sentenza di I grado è corretta, per quanto di ragione, e va confermata. Correttamente il
Tribunale di Perugia ha dichiarato l'inefficacia ex art. 22901 cod. civ. nei confronti di CP_2
[...
in ordine al credito de quo”. Ha concluso quindi per il rigetto dell'appello.
7.2 Quanto affermato configura acquiescenza tacita alla decisione, in quanto incompatibile con la volontà di contrastare la pronuncia, con le conseguenti preclusioni degli artt. 324 e 329, comma 2, c.p.c. (Cass. civ. n. 4908 del 27/02/2017; Cass. civ. n. 3934 del 29 febbraio 2016).
Tale acquiescenza determina l'assorbimento della eccezione di difetto di legittimazione passiva e di titolarità del diritto, già sollevata da parte appellante in primo grado e riproposta nelle
22 note di precisazione delle conclusioni e nel cap. 7 della comparsa conclusionale, rubricato Sulla costituzione tardiva della CP_6
8. Considerazioni conclusive e regolazione delle spese di lite.
Per le ragioni suesposte l'impugnazione nei confronti della e della deve CP_1 CP_2
essere respinta.
Come richiesto dalla deve essere dichiarata l'autorità di cosa giudicata della sentenza CP_1
n. 36/2023 del Tribunale di Perugia, nella parte in cui ha condannato , Parte_1
, al pagamento in favore di della somma di Parte_4 Parte_5 CP_1 euro 800.000, oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284 co. 4 cod. civ. dal 5 febbraio 2014 al giorno dell'effettivo soddisfo.
Non si ravvisa la necessità di alcuna integrazione istruttoria, stante la completezza delle risultanze emerse nel primo e nel presente grado. Le ulteriori richieste sono assorbite, in ossequio al c.d. "criterio della ragione più liquida", in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite
(cfr. per tutte: Cass. civile, sez. II, 03 luglio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006,
n. 11356).
Quanto alla le spese del presente grado vengono poste a carico degli appellanti, in CP_1
quanto soccombenti all'esito della valutazione complessiva dell'esito del giudizio. I compensi professionali sono determinati in base allo scaglione da euro 520.000,01 a euro 1.000.000,00, nel quale rientra l'importo complessivo del credito.
Non si fa luogo ad alcuna statuizione nei confronti della e della , che CP_2 Parte_9 non si sono costituite in giudizio, con conseguente assenza di attività difensive.
Quanto al rapporto tra gli appellanti e la con la mandataria Controparte_6 CP_5
le spese di lite vengono compensate per intero ai sensi dell'art. 92 c. 1 cpc, in quanto a),
[...]
la fondatezza della domanda revocatoria della è stata confermata CP_2
indipendentemente dalla costituzione e dalla posizione assunta in giudizio dalla Controparte_6
b) la in quanto acquiescente al capo inerente il difetto di titolarità del credito e Controparte_6
di legittimazione, nella sostanza non ha sollecitato attività difensive degli appellanti;
c) non può pertanto ritenersi soccombente.
PER QUESTE RAGIONI
La Corte d'appello
23 definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza definitiva n. 36/2023 del Tribunale di Perugia, resa nel giudizio n. 655/2014 r.g.a.c., ogni diversa istanza, eccezione, e deduzione disattesa così provvede:
1) accerta e dichiara che la sentenza definitiva n. 36/2023, pronunciata dal Tribunale di Perugia nel giudizio n. 655/2014 R.G., pubblicata il 05.01.2023, ha acquisito l'autorità di cosa giudicata limitatamente al capo in cui ha condannato , e Parte_1 Parte_4
al pagamento in favore della dell'importo di euro 800.000,00 oltre Parte_5 CP_1
interessi al saggio di cui all'art. 1284 c. 4 c.c. dal 05 Febbraio 2014 al saldo:
2) rigetta l'appello spiegato nei confronti della e per l'effetto conferma la sentenza di CP_1 primo grado;
3) rigetta l'appello spiegato nei confronti della , e per essa della mandataria CP_2 [...]
, e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado;
CP_3
4) condanna gli appellanti, in solido, alla refusione in favore della delle spese di lite del CP_1
presente grado, che vengono liquidate in euro 13.000,00 per compensi professionali, oltre IVA,
CPA e rimborso forfettario al 15 %.
5) Nulla per quanto riguarda le spese di , con la mandataria . CP_2 CP_3
6) compensa per intero le spese di lite del presente grado tra gli appellanti e la Controparte_6
[...
e per essa la mandataria;
Controparte_5
7) Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti, in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Perugia, camera di consiglio del 6.10.2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
24
La Corte d'Appello di Perugia
Sezione unica civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
1) dott. Claudio Baglioni presidente
2) dott. Francesca Altrui consigliere
3) dott. Piero Aguzzi giudice ausiliario rel. e est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 376/2023 di r.g.a.c.,
PROMOSSA DA
, , , nata a [...] Parte_1 Parte_2 Parte_3
il 19/04/1990, in proprio e quali eredi di deceduta in Giugliano di Campania il Persona_1
10.11.2020, nonché , , , Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , nata a [...] il [...], Parte_7 Parte_3 [...]
ed , nata a [...] il [...], rappresentati e Parte_8 Parte_3
difesi dall'Avv. Marianna Quaranta, elettivamente domiciliati nel di lei studio in Napoli, Viale
Gramsci 17B, e in Giugliano di Campania, Via Palumbo 160, in forza di procura rilasciata a in calce all'atto di citazione in appello, appellanti
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Controparte_1
Avvocati Francesco Golia e Maria Laura Buccarelli, elettivamente domiciliata in Perugia, via G.
Mazzini n. 16, presso lo studio dell'avv. Gloria Isidori, giusta procura rilasciata su foglio separato, appellata
, e per essa la mandataria (già ), in persona del legale CP_2 Controparte_3 CP_4
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Cesarini con studio in
Perugia al Corso Cavour, n. 20, PEC appellata Email_1
interventore con socio unico, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_5
quale mandataria della rappresentata e difesa dall'Avvocato Giulio Controparte_6
RO ed elettivamente domiciliata nel di lui studio, sito in Milano, Corso Monforte 15, e
1 presso l'indirizzo p.e.c. giusta procura rilasciata su Email_2 supporto informatico separato, appellata e interventore in primo grado
E NEI CONFRONTI DI società unipersonale, in persona del legale rappresentante pro Controparte_7
tempore, e per essa la mandataria per la CP_4 Controparte_8
rappresentata dall'avv. Raffaello Capunzo, e domiciliata in Napoli alla via Tommaso Caravita,
n.10, PEC appellata, interventore in primo Email_3
grado, non costituita nel presente grado
, in persona le legale rappresentante pro tempore, cessionaria del credito della CP_9
(sostituta ex art.111 cpc), rappresentata dalla procuratrice CP_2 CP_10
, rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Cesarini, con studio in Perugia al Corso
[...]
Cavour, n.20 PEC appellata, interventore in primo Email_4
grado, non costituita nel presente grado
in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_11
CP_1 sede in alla Piazza Salimbeni, 3 PEC t, appellata, non Email_5 costituita in primo grado
(gia ) in persona del legale rappresentante Controparte_12 CP_13
pro tempore, con sede alla via Giuseppe Grezar, 14 - 00142 Roma, CF. 13756881002, PEC
t, appellata, non costituita in primo grado Email_6
AVVERSO la sentenza definitiva n. 36/2023, pronunciata dal Tribunale di Perugia nel giudizio n. 655/2014
R:G., pubblicata il 05.01.2023, la quale:
- in accoglimento della domanda della ha condannato , CP_1 Parte_1 Parte_4
e al pagamento in favore della della somma di euro
[...] Parte_5 CP_1
800.000,00, oltre interessi;
- ha dichiarato l'inefficacia ex art. 2901 cod. civ. nei confronti di limitatamente alle CP_1
quote di spettanza di , e , dei seguenti atti di cessione: Pt_1 Parte_4 Parte_5
1) contratto di compravendita ai rogiti del notaio il 22 febbraio 2013, rep. n. Persona_2
180707, racc. 37366, da e parte venditrice, e da Parte_1 Persona_1 [...]
, acquirente, avente ad oggetto le unità immobiliari site in Giugliano in Campania Parte_2
(NA) alla via Marchesella n. 250, trascritto presso di Napoli 2, il 26 Controparte_12
febbraio 2013, al reg. gen. n. 8589 reg. part. n. 6423;
2 2) contratto di compravendita ai rogiti del notaio il 22 febbraio 2013, rep. n. Persona_2
180708, racc. 37367, da e parte venditrice, e da Parte_1 Persona_1 [...]
e nata a [...] il [...], acquirente, avente ad Parte_2 Parte_3 oggetto le unità immobiliari e pertinenze site in Giugliano in Campania (NA) alla via
Marchesella n. 250, trascritto presso di Napoli 2, il 26 febbraio 2013, al Controparte_12
reg. gen. n. 8590 reg. part. n. 6424;
3) contratto di compravendita ai rogiti del notaio il 5 marzo 2013, rep. n. Persona_2
180766, racc. 37410, da e , parte venditrice, e da Parte_4 Parte_7
, nata a [...], il [...], e , parte acquirente, Parte_3 Parte_8 avente ad oggetto i diritti sulle unità immobiliari e pertinenze site in Giugliano in Campania
(NA) al Corso Campano, n. 606, trascritto presso di Napoli 2, il 12 marzo Controparte_12
2013, al reg. gen. n. 10837 reg. part. n. 8023 e al reg. gen. n. 10836 reg. part. n. 8022;
4) contratto di compravendita ai rogiti del notaio il 6 marzo 2013, rep. n. Persona_2
180771, racc. 37413, da e , parte venditrice, e da Parte_5 Parte_6
, nata a [...], il [...], parte acquirente, avente ad oggetto i Parte_3 diritti sulle unità immobiliari e relative pertinenze site in Giugliano in Campania (NA) al Corso
Campano, n. 606, trascritto presso di Napoli 2, il 12 marzo 2013, al reg. Controparte_12
gen. n. 10838 reg. part. n. 8024;
- ha condannato i convenuti, in solido, alla refusione delle spese di lite in favore di CP_1
- ha compensato le spese tra e nonché tra e CP_1 Controparte_2 CP_1 [...]
e Controparte_11 Controparte_14
- in accoglimento della domanda di , e per essa della mandataria , ha CP_2 CP_3 dichiarato l'inefficacia ex art. 2901 cod. civ. nei confronti di dei medesimi CP_2 contratti di compravendita, per le quote di spettanza di , e Pt_1 Parte_4 [...]
, nonché di , e degli eredi di Parte_5 Parte_7 Parte_6 Persona_1
- ha condannato i convenuti, in solido, alla refusione delle spese di lite in favore di CP_2
e per essa della mandataria
[...] Parte_9
- ha respinto la domanda di cui agli atti di intervento adesivo di quale Controparte_5
mandataria di di quale mandataria di Controparte_6 CP_4 Controparte_15
e di quale mandataria di e condannato
[...] Controparte_10 Controparte_16 ciascun mandatario al pagamento delle spese in solido favore di , Parte_1
, , , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 [...]
, nata a [...], il [...], , , nata a Parte_3 Parte_2 Parte_3
3 Napoli, il 9 agosto 1988, , nata a [...] il [...], e Parte_3 [...]
, nonché degli Eredi di Parte_8 Persona_1
- ha ordinato al conservatore dei registri immobiliari competente di annotare la presente sentenza a margine della trascrizione degli atti di compravendita indicati;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Appellanti Note: accertare e dichiarare l'azione revocatoria come promossa dalla nei confronti CP_1
dei convenuti per come proposta non provata, per tutti i motivi esposti in atti e per l'effetto riformare sul punto la sentenza di prime cure anche relativamente alla adesione volontaria promossa da CP_3
[...
(già ) quale mandataria della;
confermare la sentenza di prime cure nella CP_4 CP_2 parte in cui respinge la domanda promossa dagli interventori quale mandataria Controparte_5 di quale mandataria di e di Controparte_6 CP_4 Controparte_15 [...] Controparte_1 Controparte_1 quale mandataria di con condanna dei medesimi al pagamento delle spese di lite in favore degli odierni appellanti/convenuti; accertare e dichiarare l'intervenuta contumacia della nella qualità di mandataria della e per essa della medesima CP_3 CP_2 CP_2
[...
. rigettare la domanda promossa dalla quale mandataria di Controparte_5 Controparte_6 interventrice per la per l'assoluta carenza di legittimazione attiva, con la rifusione
[...] CP_2 delle spese di lite;
in subordine nella denegata ipotesi in cui dovesse riconoscersi la legittimazione attiva della quale mandataria di e quale interventrice per la Controparte_5 Controparte_6
rigettarsi la domanda in quanto infondata e non provata sia in fatto che in diritto per le CP_2 ragioni esposte e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate;
condannare, CP in ogni caso, e (già ) quale mandataria della in solido o pro CP_3 CP_4 CP_2 quota secondo i principi di soccombenza che saranno acclarati dall'attenta Corte al pagamento delle spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio con attribuzione allo scrivente procuratore fattosi antistatario;
. Note: si riporta a tutti i propri scritti difensivi, ivi comprese la comparsa CP_17 CP_17
conclusionale e la memoria di replica insistendo per l'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate e chiede che la causa venga riservata in decisione. Nella comparsa di costituzione in appello aveva così concluso:in via preliminare dichiarare l'inammissibilità del presente appello anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 348 bis cpc;
sempre in via preliminare rigettare la richiesta di sospensiva condannando controparte ai sensi del III comma dell'art. 283 cpc al pagamento della conseguente ammenda;
nel merito dichiarare l'intervenuto giudicato relativamente al primo capo della sentenza 36/2023 emessa il 5.1.23 con la quale il Tribunale di Perugia ha “condanna(to)
[...]
, , al pagamento in favore di di euro Parte_1 Parte_4 Parte_5 CP_1
800.000, oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284 co. 4 cod. civ. dal 5 febbraio 2014 al giorno dell'effettivo soddisfo”; in ogni caso, per le motivazioni di cui sopra stante la totale infondatezza dell'avverso appello rigettare lo stesso con totale conferma della sentenza n. 36/2023 emessa il 5.1.23
4 dal Giudice Unico del Tribunale di Perugia, con conseguenziale condanna degli appellanti al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
, quale mandataria della Note:L'avvocato RO si Controparte_5 Controparte_6
riporta integralmente alle proprie istanze, anche istruttorie, contenute in atti nonché a quelle della cessionaria, si riporta altresì alle conclusioni rassegnate nei propri atti, scritti difensivi e verbali di causa concludendo per l'integrale accoglimento. Insiste per l'acquisizione della produzione di I grado di allegata all'atto di intervento adesivo autonomo di depositata in via cartacea Controparte_2 CP_2 in data 4 giugno 2014 dall'Avv. Bardani per conto di produzione cartacea e che non è Controparte_2 nella disponibilità dell'esponente, bensì della cessionaria banca e/o del menzionato legale che l'ha ritirata. Nella comparsa di costituzione in appello aveva concluso per il rigetto del gravame e per la conferma della sentenza di primo grado.
SINTESI DELLO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
1. Con atto di citazione notificato per l'udienza del 03 Giugno 2014 la titolare del CP_1 marchio TO, evocava davanti al Tribunale di Perugia i ER , e Pt_1 Parte_4
, nonché i sigg.ri , , , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_3
nata a [...] il [...], , , nata a [...], Il 9 Parte_2 Parte_3
Agosto 1988, , nata a [...] il [...] e , Parte_3 Parte_8
Allegava che la società di cui i fratelli , e Controparte_18 Pt_1 Parte_4 [...]
erano soci e fideiussori, si era resa inadempiente al pagamento dei canoni di affitto Parte_5
di un ramo di azienda sito in Napoli, Via Stanislao Manna, per euro 187.347,04, e nel pagamento di forniture di merci e servizi per euro 684.138,51. Chiedeva quindi al Tribunale di condannare i fideiussori , e al pagamento in proprio Pt_1 Parte_4 Parte_5
favore di euro 800.000 oltre interessi, quale parte del credito maturato.
Allegava altresì che i fideiussori si erano resi privi di intestazioni in quanto, con le rispettive coniugi, avevano alienato ai figli, per un prezzo vile e non versato, alcuni beni immobili posti in
Giugliano di Campania, con atti specificati nel dispositivo della sentenza. Avanzava quindi domanda revocatoria ex art. 2901 cod. civ., tesa alla declaratoria di inefficacia di tali atti.
La evocava inoltre in giudizio la , la CP_1 Controparte_11 Controparte_19
[...
e la , in quanto creditori ipotecari. Controparte_14
Con comparsa del 14.05.2014 si costituiva in giudizio la , deducendo di essere CP_2
titolare di iscrizioni ipotecarie su alcuni dei beni venduti, derivanti da contratti di mutuo precedenti agli atti dispositivi. Concludeva aderendo alle domande attoree.
e non si costituivano in giudizio. Controparte_11 CP_13
5 si costituiva in giudizio e concludeva per il rigetto della domanda, Parte_5 affermando: a) che le fideiussioni ammontavano al più a euro 50.000; b) che il credito non era
CP_ provato;
c) che la non aveva informato i fideiussori della esposizione debitoria del debitore principale;
d) che non sussistevano i requisiti per la revocatoria.
I medesimi argomenti venivano formulati da , , Parte_4 Parte_1
, , nonché , nata a Persona_1 Parte_7 Parte_6 Parte_3
Napoli, il 2 maggio 2005, , , nata a [...], il 19 aprile Parte_2 Parte_3
1990, e , costituitisi in giudizio con atti autonomi. Parte_8
Con atto del 4.6.2014 la interveniva nel giudizio, avanzando a sua volta una CP_2 autonoma domanda revocatoria avverso i medesimi contratti di compravendita. Allegava di essere creditrice chirografaria della per il saldo passivo da sconfinamento dai CP_18
limiti di apertura del conto corrente n. 10570985, garantito con fideiussione da
[...]
, , , , Parte_1 Persona_1 Parte_4 Parte_7 Parte_5 [...]
. Parte_6
Il 2 marzo 2015 si costituiva in giudizio , nata a [...] il [...], la Parte_3 quale eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Perugia. Nel merito si allineava alle difese degli altri comparenti.
Concessi i termini di cui all'art. 183 c. 6 cpc la causa veniva istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti.
Successivamente intervenivano in giudizio: il 29 maggio 2018 la mandataria di cessionaria Controparte_5 Controparte_6
dei crediti di la quale dichiarava di aderire alla tesi di Controparte_2 Controparte_2 il 27 settembre 2018 la nuova denominazione di CP_4 Controparte_20
tramite la mandataria cessionaria dei crediti della
[...] Controparte_15 [...]
la quale dichiarava di aderire alle difese della CP_21 CP_2
Dopo l'interruzione del processo a seguito di decesso di con ricorso del 28 Persona_1
dicembre 2020 (direttamente) riassumeva il giudizio nei confronti di tutte le Controparte_2
parti e degli eredi, che si costituivano in giudizio;
Il 16 giugno 2021 interveniva, con atto di intervento adesivo, la (già Parte_9 CP_4
, quale mandataria di facendo proprie le difese di
[...] Controparte_2 Controparte_2
Il 12 settembre 2022 interveniva con atto di intervento adesivo la Controparte_10
mandataria di allegando l'acquisto, da parte della mandante, dei crediti
[...] Controparte_16
di con cessione di crediti in blocco stipulata il 1° giugno 2022. Controparte_2
6 La causa veniva quindi assunta in decisione il 19 Settembre 2022, con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc. Il Tribunale definiva quindi il giudizio con la sentenza in esame, fondata sul seguente ragionamento: a) l'eccezione di incompetenza territoriale di Parte_3 era inammissibile e infondata b) la domanda di condanna dei fideiussori al pagamento di euro
800.000 era fondata, in quanto il credito era documentato e le contestazioni dei convenuti erano generiche;
c) la fideiussione, di natura unilaterale e a prima richiesta, era valida ed efficace d) Le domande revocatorie della e della , con l'intervento adesivo CP_1 CP_2
della mandataria , erano fondate;
e) erano infondati gli interventi adesivi delle società Pt_9
e in quanto tardivi e carenti della prova Controparte_15 Controparte_6 CP_16 di titolarità del rapporto.
Con atto di citazione ritualmente notificato gli appellanti hanno impugnato la sentenza per le seguenti ragioni: a) Violazione o erronea applicazione delle norme a base dell'azione revocatoria, per l'assenza di accertamento del credito;
b) Violazione o erronea interpretazione degli atti di causa;
c) Violazione o erronea applicazione delle norme in materia di fideiussione e contratto autonomo di garanzia e mancata sottoscrizione delle clausole vessatorie;
d) mancato accertamento del credito della per sconfinamento di conto corrente, invalidità CP_2 della fideiussione;
e) Ingiustizia ed erroneità della condanna alla refusione delle spese di lite.
Hanno quindi concluso, in sintesi, chiedendo alla Corte di sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza, e in riforma della stessa, di dichiarare inammissibile, improcedibile e infondata l'azione revocatoria promossa da e di;
di confermare la CP_1 CP_2
CP_ sentenza nel resto;
di condannare e alla refusione delle spese di lite dei due CP_2
gradi.
La si è costituita in giudizio, concludendo per l'inammissibilità dell'impugnazione ex CP_17 art. 348 bis cpc;
la declaratoria dell'intervenuto giudicato relativamente al primo capo della sentenza 36/2023, di condanna dei fideiussori al pagamento in favore di di euro CP_1
800.000 oltre interessi, e per il rigetto dell'appello.
Nella contumacia della e della la con la CP_2 CP_22 Controparte_6
mandataria si è costituita in giudizio il 26.2.2024, oltre il termine di Controparte_5
venti giorni prima dell'udienza di comparizione (spostata dal 22.2.2024 al 28.02.2024). Ha concluso per la conferma della sentenza di primo grado, chiedendo l'acquisizione del fascicolo di parte di primo grado di che non era nella disponibilità del difensore. Controparte_2
Radicato il contraddittorio, con ordinanza del 27 marzo 2024 il Giudice istruttore designato ha rigettato la istanza di sospensiva dell'efficacia esecutiva della sentenza, rilevando la assenza di
7 impugnazione del capo di sentenza di condanna al pagamento della somma di € 800.000,00.
Ha quindi rinviato la causa, per la rimessione al Collegio, alla udienza del 25.06.2025, assegnando i termini di cui all'art. 189 cpc per note di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e repliche.
All'udienza del 25.6.2025 la causa è stata rinviata all'udienza del 11.09.2025, sostituita con note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
All'udienza del 11.09.2025 il giudice istruttore designato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
La riserva è sciolta con il seguente provvedimento.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'impugnazione infondata e deve essere respinta per le ragioni indicate in appresso.
1. Il primo motivo. Sulla violazione o l'erronea applicazione delle norme a fondamento dell'azione revocatoria e sull'accertamento incidentale del credito.
Il primo motivo, circoscritto all'accoglimento della domanda revocatoria, censura la sentenza in quanto ha ritenuto che i convenuti , e non avevano Pt_1 Parte_4 Parte_5 contestato specificamente i fatti costitutivi, il titolo e l'ammontare del credito garantito
CP_ Parte appellante ribadisce che, attesa la estraneità al rapporto tra la e la Controparte_18
[...
i fideiussori non sarebbero stati in grado di conoscere le poste debitorie della
[...]
Pertanto l'affermazione, avanzata in primo grado, della carenza di prova del CP_18
CP_ credito della risulterebbe conforme al principio di specificità della contestazione.
Il motivo è inammissibile e infondato.
1.1 E' inammissibile, in quanto parte appellante non ha sottoposto a critica ragionata i dati storici e documentali da cui il Tribunale ha desunto la conoscenza, da parte dei ER
, della esposizione debitoria della debitrice principale, e la scientia damni sottese Parte_3
alla erosione della garanzia patrimoniale (pagg. 18-19-20 e seguenti sentenza).
La genericità assertiva dell'argomento inerente la presunta ignoranza del debito contrasta quindi con l'onere di specificità dei motivi d'appello di cui all'art. 342 c.p.c., secondo cui l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno del gravame può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché si articoli in una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni
8 adottate dal primo giudice (Cass. Civ. n. 23781 del 28/10/2020; Cass. Civ. n. 2814 del
12/02/2016).
1.2 Nel merito la prova della consapevolezza da parte dei fideiussori della esposizione debitoria della è stata sceverata dal Tribunale con un iter argomentativo del Controparte_18
tutto condivisibile, in quanto fondato sui seguenti documenti: CP_ a) la visura camerale prodotta dalla nel primo grado, da cui emerge che i fratelli
, e erano soci della società di cui il Pt_1 Parte_4 Parte_5 Controparte_18
sig. era legale rappresentante. Tale carica del Sig. Parte_1 Parte_1 CP_ risultava inoltre dai contratti stipulati tra la e la sottoscritti da Controparte_18 [...]
, dalla comunicazione della chiusura del punto vendita del gennaio 2013, nonché Parte_1
dall'atto di cessione del ramo di azienda del 21.2.13. CP_ b) l'atto di garanzia (doc. 7 , in cui i tre fratelli avevano dichiarato di essere a Parte_3
conoscenza dei rapporti tra la debitrice e la assumendo l'onere di informarsi del loro CP_1
andamento.
1.3 A tale consapevolezza è seguita, nei garanti come negli acquirenti, la coscienza del pregiudizio conseguente all'azzeramento della garanzia patrimoniale generica derivante dagli atti dispositivi, la quale risulta: a) dalla contestualità dei contratti di cessione dei tre fratelli, avvenuti tutti tra il 22 febbraio e il 6 marzo 2013, quando il punto vendita TO era stato chiuso dalla società il 26 gennaio 2013. La pressochè contemporanea stipula Controparte_23
di tutti i contratti oggetto di revocatoria davanti allo stesso Notaio avvalora la conoscenza da parte dei danti causa della esposizione debitoria della e la volontà di sottrarre i CP_18
beni al rischio di una esecuzione forzata, con pregiudizio per i creditori;
b) dalle modalità di pagamento del prezzo, dilazionato in dieci anni senza interessi, talora con accollo del mutuo esistente;
c) dalla appartenenza dei venditori e degli acquirenti allo stesso nucleo familiare.
Infatti dai certificati di residenza (doc. 20 Iges) emerge come i fideiussori venditori convivessero con i coniugi e i figli acquirenti;
d) dal silenzio dei figli acquirenti sulla esposizione debitoria dei genitori, che combinato con i dati suesposti consente di inferire che costoro, acquistando gli immobili, erano a conoscenza delle condizioni debitorie dei genitori, e quindi del pregiudizio ai creditori.
La prova della scientia damni può infatti essere fornita anche tramite presunzioni semplici
(Cass. civ. n. 6272 del 10.7.1997; id. Cass. civ. n. 1054 del 6.2.1999), come le qualità soggettive delle parti e il vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria del disponente
9 (Cass. civ. n. 5359/2009; Cass. civ. n. 17327/2011; Cass. civ. n. 18315/2015; Cass. civ. n.
22591/2013; Cass. civ. n. 22464/2017; Cass. civ. n. 12836/2014).
Ne segue la reiezione del motivo.
2. Il secondo motivo. Sulla violazione o l'erroneità dell'interpretazione degli atti con riferimento alle allegazioni della comparsa di costituzione e risposta e della prima memoria ex art.183 comma 6 c.p.c..
Il secondo motivo denuncia che a torto la sentenza di primo grado ha ritenuto pacifico e CP_ incontestato l'atto di garanzia prodotto da (doc. 7 Iges) per la genericità assertiva dei convenuti, i quali nella prima memoria ex art. 183 co.6 cpc ne avevano riconosciuto la sottoscrizione. Tale lettura del Tribunale sarebbe parziale, in quanto gli appellanti avevano invocato la assoluta nullità e annullabilità del documento.
Il motivo è infondato nei termini che seguono.
2.1 La questione della sottoscrizione e della paternità del documento e quella del suo inquadramento giuridico e della sua validità sono state analizzate distintamente dal Tribunale.
Nel passo argomentativo censurato il Tribunale ha correttamente ritenuto pacifica la sottoscrizione del documento da parte dei garanti, per via della genericità delle loro iniziali contestazioni, e del successivo riconoscimento della sottoscrizione della garanzia.
Al riguardo il Tribunale ha puntualizzato:
a) che il documento n. 7, munito di timbro di annullo postale in Colomella (PG) del 19 giugno
2009 era stato sottoscritto dai dai tre fratelli , e prevedeva che essi “si costituiscono Parte_3
fideiussori a vantagio della beneficiaria” per tutte le obbligazioni contratte e da CP_1 contrarre dal debitore;
b) che la sottoscrizione dell'atto non era stata specificamente contestata, sia nella comparsa di costituzione e risposta, sia nella prima memoria ex art. 183 c. 6 cpc. Infatti dopo le prime contraddittorie affermazioni della comparsa di costituzione e risposta, nella prima memoria ex art. 183 c. 6 cpc gli appellanti avevano riconosciuto la sottoscrizione della garanzia, affermando CP_ che “solo i ER hanno sottoscritto la cartula che la ha invocato a Parte_3
fondamento del suo giudizio e non anche le sigg.re , e Parte_6 Persona_1 Parte_7
” (pag. 10 Memoria art. 183 c. 6 n. 1 cpc).
[...]
2.2 Ferma quindi la genuinità del documento, il Tribunale ha sottoposto a distinta disamina la eccezione di nullità e invalidità della garanzia prospettata dagli appellanti (convenuti in primo grado) nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 cpc.
10 Ne deriva il rigetto del motivo.
3. Il terzo motivo. Sulla erroneità di inquadramento giuridico e sulla erronea applicazione delle regole in materia di fideiussione e di contratto autonomo di garanzia, in relazione alla tipicità delle promesse unilaterali. Sulla invalidità e la nullità dell'atto di garanzia. Sulla assenza di sottoscrizione delle clausole vessatorie ai sensi dell'art. 1341 c.c..
Il terzo motivo censura la sentenza in quanto ha inquadrato l'operazione in una fideiussione unilaterale a prima richiesta, la cui validità sarebbe stata riconosciuta dalla S. C. con sentenza del 20 dicembre 1995, n. 12979.
La clausola 2 prevede infatti che “i sottoscritti fideiussori rinunciano ad opporre le eccezioni spettanti al debitore in deroga a quanto previsto dall'art. 1945 c.c. e si obbligano a pagare a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovuto alla beneficiaria in dipendenza dalla presente fideiussione”.
Secondo gli appellanti la clausola di pagamento a semplice richiesta, con rinuncia alle eccezioni, unitamente a altre clausole del documento 7, qualificherebbe il negozio come un contratto autonomo di garanzia, in deroga al principio di accessorietà della fideiussione (come chiarito da Cass. Civ. sez. un., n. 3947/10).
Il Tribunale avrebbe tuttavia trascurato: (i) che l'atto non è sottoscritto per accettazione dalla
Iges (ii) che i ER erano consumatori;
(iii) che le clausole, in quanto vessatorie, Parte_3
sarebbero sbilanciate a favore della beneficiaria.
Richiamando quindi l'ordinanza del 10.5.2016 del Tribunale di Perugia (Dr. Fabrizio Pieschi) parte appellante osserva quanto segue: a) la garanzia di pagamento a prima richiesta, in quanto atipica, non potrebbe derivare da una promessa unilaterale, perché in base all'art. 1987 c.c. le promesse unilaterali non producono effetti obbligatori fuori dai casi previsti dalla legge;
potrebbe quindi derivare unicamente da un contratto, soggetto a forma scritta. b) nel caso di specie l'atto, essendo sottoscritto da una sola parte, sarebbe privo di valenza contrattuale, e concretizzerebbe al più una proposta non accettata, priva di effetti, o comunque nulla o annullabile;
c) Inoltre, poiché in tema di contratti soggetti alla forma scritta ad substantiam la produzione in giudizio della scrittura da parte del contraente non sottoscrivente perfeziona il contratto ex nunc, e non ex tunc, il contratto autonomo di garanzia
CP_ si sarebbe perfezionato il 04.02.2014, data della produzione in giudizio da parte della Ma, poiché a tale data gli immobili erano già stati ceduti, verrebbero meno i requisiti della revocatoria.
11 La ulteriore critica degli appellanti riguarda la presenza di clausole vessatorie, che, considerata la qualifica di consumatori dei garanti, avrebbero richiesto la doppia sottoscrizione in base agli artt. 1341 e ss cod. civ.. Vengono stigmatizzate, in particolare, le seguenti clausole: la clausola
2, secondo cui “i sottoscritti fideiussori rinunciano ad opporre le eccezioni spettanti al debitore in deroga a quanto previsto dall'art. 1945 c.c. e si obbligano a pagare a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovuto alla beneficiaria in dipendenza dalla presente fideiussione. . La clausola 4, secondo cui “I fideiussori dispensano espressamente la beneficiaria dall'agire nei termini e con le modalità indicate nell'art. 1956 c.c. fino alla concorrenza della somma per cui è stata prestata la seguente fideiussione (…)”; La clausola 5, secondo cui “Sarà cura dei fideiussori tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e, in particolare di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la “beneficiaria” la quale è comunque tenuta, purché ciò sia richiesto dagli stessi fideiussori a comunicargli nei limiti dell'importo da loro garantito l'entità dell'esposizione complessiva del debitore”. La clausola 6, secondo cui “la beneficiaria viene inoltre dispensata dall'agire in base
a quanto previsto dall'art. 1957, le cui disposizioni si intendono espressamente derogate”. Da qui la ingiustificata compressione dei diritti dei “fideiussori” in contrasto con il favor fideiussionis e con i doveri di correttezza e buona fede contrattuale.
Le tesi non convincono il Collegio.
3.1 Il Tribunale (pag. 10 sentenza) ha ritenuto che la clausola n. 2, nel prevedere la rinuncia dei sottoscrittori ad apporre le eccezioni spettanti al debitore, con l'obbligo di pagare a semplice richiesta scritta quanto dovuto, anche in caso di opposizione del debitore, configuri una clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni, inquadrabile nella fideiussione a prima richiesta fatta per atto unilaterale.
Diversamente da tale inquadramento, il Collegio ritiene che l'operazione rientri nel paradigma del contratto autonomo di garanzia, concluso secondo lo schema proposta-accettazione. CP_ In punto di qualificazione del contratto, le clausole 2, 4 e 5 del doc. 7 prodotto dalla convergono inequivocamente verso la eliminazione della accessorietà propria della fideiussione. Le clausole “a semplice richiesta” o “senza eccezioni”, presenti nella clausola 2, dispensano il beneficiario dalla prova dei presupposti legittimanti la richiesta di pagamento, producendo una astrazione sostanziale del negozio, tipica del contratto autonomo di garanzia.
Al riguardo le S. U., con sentenza n. 3947/2010, hanno affermato che l'inserimento in un contratto di fideiussione della clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" qualifica il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto
12 incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo che vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale.
Risulta quindi reciso il vincolo di accessorietà e quel legame di dipendenza che caratterizza la garanzia fideiussoria ex artt. 1936, 1941 e 1945 c.c.
La conclusione secondo lo schema proposta-accettazione dell'operazione trova invece riscontro nell'inciso NV E , presente a pag. 1 del documento 7, riferita ai Per_3
ER , e nella frase, presente a pag. 2, al termine del documento: “Dopo attenta Parte_3
lettura della presente fideiussione effettuata ai sottoscritti dal Sig. , i Parte_10 sottoscritti dichiarano di approvare incondizionatamente i patti e le condizioni nella stessa contenute ed appongono in sua presenza le relative firme di accettazione”.
Tali dichiarazioni, seguite dalla sottoscrizione dei ER , esprimono la volontà di Parte_3
accettare una proposta che, pur non essendo stata sottoscritta dal proponente, da individuare nella o in un suo mandatario, era stata ricevuta dai garanti, con conseguente CP_1
conclusione del contratto.
A tale proposito mette conto rilevare che:
a) al contratto autonomo di garanzia si applicano, se compatibili, le norme della fideiussione.
b) la fideiussione è un contratto a forma libera, giacché l'art. 1937 c.c. prescrive esclusivamente che la manifestazione di volontà sia espressa, vale a dire inequivocabile, senza necessità di forma scritta, potendosi fornire la relativa prova con ogni mezzo e anche con presunzioni (Cass. civ. n. 3628 del 24/02/2016; Cass. Civ. n. 34239 del 23/12/2024). Inoltre, nonostante la accessorietà della fideiussione rispetto al debito garantito, il contratto accessorio non deve rivestire la stessa forma di quello principale.
c) pertanto la proposta contrattuale, non soggetta alla forma scritta, bene può essere seguita da una accettazione scritta.
Va da sé inoltre che, poiché il documento reca il timbro postale del 19.06.2009, l'accettazione dei garanti è stata formulata in tale data.
Infine contrariamente a quanto affermato nella ordinanza del Tribunale del 10.5.2016, la consegna del documento alla creditrice risulta provata dalla produzione dello stesso in giudizio da parte della e inerisce a un contratto di garanzia già concluso. CP_1
3.2 Per ragioni di completezza va detto che, anche ipotizzando che l'atto di garanzia contenesse una proposta dei ER , il contratto si sarebbe comunque Parte_3
CP perfezionato con il mancato rifiuto della ai sensi dell'art. 1333 c.c..
13 Infatti, vale anche per il contratto autonomo di garanzia l'insegnamento della S. C., secondo cui la fideiussione è un contratto unilaterale che può perfezionarsi ai sensi dell'art. 1333 c.c. se il creditore, al quale sia stato comunicato l'impegno di garantire l'altrui obbligazione, non opponga rifiuto nel termine d'uso, senza necessità che giunga al garante da parte del creditore l'accettazione (Cass. civ. n. 3606 del 2018; Cass. civ. n. 863 del 27.01.1992; Cass. Civ. n. 2861 del 1982; Cass. Civ. n. 2581 del 1990; Cass. Civ. n. 17641 del 2012).
3.3 Parimenti inconsistenti sono le considerazioni inerenti la qualifica di consumatori degli appellanti e la necessità di una doppia sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341 c.c. (meglio, del D.
Lgs. n. 206/2005, applicabile ratione temporis ai consumatori).
Le clausole n. 2, 4, 5 e 6 sopra indicate non rientrano nell'art. 1341 cod. civ., il quale ha carattere tassativo e non è soggetto a interpretazione estensiva.
Dirimente è poi la considerazione che i ER non sono qualificabili consumatori. Parte_3
L'art. 3 d. lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) definisce il consumatore come “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”, mentre il professionista è “la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario”. Secondo la giurisprudenza, ai fini della qualifica come imprenditore/professionista di una persona fisica, non è necessario che il contratto costituisca esercizio dell'attività di impresa, ma è sufficiente che tenda a soddisfare interessi anche solo connessi od accessori rispetto allo svolgimento dell'attività imprenditoriale o professionale (Cass. 22810/2018; Cass. 8419/2019 e Cass. 11773/2013).
Circa l'obbligo di garanzia assunto dalla persona fisica socia di una società commerciale la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto la possibilità che la persona fisica che si impegni a garantire le obbligazioni di una società commerciale sia qualificata come consumatore ai sensi dell'art. 2 lett. b) della direttiva UE n. 93/2013.
Ai fini della esclusione o meno della qualità di consumatore del fideiussore in favore di una società, i successivi arresti della S. C. e della giurisprudenza di merito hanno quindi valorizzato:
-) l'entità della partecipazione al capitale sociale e l'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore (Cass. n. 1666 del 24/01/2020; Cass. Civ. n. 32225 del
13/12/2018; Corte appello Torino sez. I, 29/08/2022, n.940);
-) la estraneità dell'obbligazione di garanzia alla attività professionale del garante, dovendo ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale, stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la
14 prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (atti strumentali in senso proprio) (Cass. Civ. n. 742 del 16/01/2020; Cass. Civ. S. U., 27/02/2023, n.5868).
Traendo le fila del ragionamento che precede, nel caso di specie l'argomento consumeristico è smentito dalla documentazione in atti, dalla quale emerge: a) la partecipazione dei ER e garanti al capitale sociale della e la carica di amministratore di uno di essi, b) la CP_18
rilevanza dell'importo garantito di euro 800.000,00, che è un indicatore del non trascurabile interesse dei fideiussori verso le dinamiche operative della centro economico CP_18 degli interessi di tutti i fratelli.
Infine, a fronte di tali dati oggettivi i garanti non hanno chiarito quale sarebbe stato lo scopo consumeristico, diverso da quello imprenditoriale ed estraneo alla attività della CP_18
che avrebbe giustificato un'operazione negoziale di così ingente valore.
Vanno, dunque esclusi i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica,
Segue la reiezione del motivo.
4. Il quarto motivo. Sull'omessa o erronea pronuncia e sul mancato accertamento del credito di per il saldo passivo del conto corrente della Sulla invalidità CP_2 CP_18
della fideiussione nei seguenti profili. D.1 (esistenza del rapporto di credito e accertamento del quantum), D2 (accertamento del credito), D.3 (invalidità della fideiussione), D.4.
(derogabilità del carattere accessorio della fideiussione).
Il quarto motivo, articolato in più profili, censura la sentenza in quanto ha ritenuto fondata la domanda revocatoria azionata da con l'intervento principale del 4 Giugno 2014, CP_2 avverso i medesimi atti dispositivi.
Il credito ancorato alla revocatoria, riguardante , Parte_1 Persona_1
, , , , derivava in Parte_4 Parte_7 Parte_5 Parte_6
questo caso dal saldo passivo del conto corrente n. 10570985, su cui era regolata una apertura di credito pattuita il 29 marzo 2012.
4.1 Prima di affrontare i temi di critica occorre premettere che l'intervento principale della
è ammissibile, in quanto avvenuto prima della concessione dei termini di cui CP_2
all'art. 183 c. 6 cpc e della maturazione delle preclusioni. Sussistono inoltre ragioni di connessione per l'identità del petitum, dato dall'oggetto dell'azione revocatoria, con conseguente opportunità del simultaneus processus (Cass. civ. n. 15208/2011; Cass. Civ. n.
6703/2011; Cass. Civ. n. 14844/2007).
15 4.2 Mette conto altresì rilevare che nel presente grado l'atto di garanzia rilasciato in favore di non è stato riprodotto dalla , che non si è costituita in giudizio. Poiché CP_2 CP_2 tuttavia il contenuto delle clausole contrattuali riportate nella sentenza e oggetto di dibattito risulta pacifico tra le parti, trova applicazione il principio secondo cui, in materia di prova documentale nel processo civile, il giudice d'appello può porre a fondamento della propria decisione il documento in formato cartaceo già prodotto e non rinvenibile nei fascicoli di parte apprezzandone il contenuto trascritto (oppure indicato) nella sentenza impugnata o in altro provvedimento o atto del processo (Cass. civ. n. 4835 del 16/02/2023).
Nello specifico risultano pacifici:
a) il contenuto della clausola fideiussoria cd a prima richiesta, in base alla quale il fideiussore è tenuto a pagare quanto dovuto immediatamente alla beneficiaria a semplice richiesta, anche in caso di opposizione del debitore (pag. 18 memoria del 24.11.2014 avverso Parte_3
l'intervento);
b) la previsione di un limite di importo, fissato in 360.000,00, confermato dagli appellanti a pag. 15 della memoria del 24.11.2014, e accertato a pag. 20–21 della sentenza di primo grado.
c) l'esposizione debitoria, pari a euro 312.528,64, con sconfinamento oltre il limite della apertura di credito di euro 275.000,00, non contestato dagli appellanti (pag. 6 della memoria del 24.11.2014 avverso l'intervento principale);
d) la sottoscrizione del documento da parte dei fideiussori, ma non da parte della banca (pag.
38 Appello Vallefuoco).
Non vi è pertanto necessità di disporre la acquisizione del fascicolo di parte di primo grado, come richiesto dal difensore della Controparte_6
4.3 Il primo rimprovero (D1), mosso al Tribunale è di non avere accertato l'ammontare del credito garantito. Anche ipotizzando la validità della fideiussione, la era tenuta a CP_2
provare l'an, il quantum e la sua superiorità al valore delle ipoteche.
Il profilo di censura è infondato.
Nella memoria difensiva del 24.11.2014, dato atto dello sconfinamento del fido per elasticità da euro 275.000,00 a euro 312.528,64 (pag. 6 memoria cit.), gli appellanti si sono limitati ad affermare che l'azione era carente sul piano probatorio (pag. 8 memoria cit.), senza contestare in modo specifico l'esistenza del credito. E' noto tuttavia che la contestazione deve essere puntuale e dettagliata (Cass. n. 21227/2019), con un grado di specificità proporzionato al tasso di specificità della corrispondente allegazione (Cass. n. 21075/2016). Inoltre la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla
16 specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. (Cass. Civ. n. 17889 del 27/08/2020; Cass. Civ. n.
22701 del 28/09/2017).
Il saldo passivo del conto corrente n. 10570985 risultava peraltro documentato negli estratti conto versati in atti, in particolare dal quarto trimestre del 2012 al secondo trimestre del 2014.
La aveva prodotto inoltre copia delle fideiussioni omnibus fino alla Controparte_2
concorrenza di euro 360.000,00, sottoscritte il 17.11.2009 da , e Pt_1 Parte_4 [...]
, e (doc. da 18 a 21 . Parte_5 Persona_1 Parte_7 Parte_6 CP_2
Il saldo passivo alla data dell'intervento costituiva una aspettativa o ragione di credito che giustificava ampiamente la domanda revocatoria. L'art. 2901 c.c. accoglie infatti una nozione lata di "credito", comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione, che non persegue scopi specificamente restitutori, ma mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore (Cass. Civ. n. 10548 del 22/04/2025). Pertanto non occorre necessariamente un credito certo, liquido ed esigibile (Cass. civ. n. 12678/2001;
Cass. Civ. n. 11471 del 2003).
Da qui la necessità per la banca di ottenere in via anticipata una pronuncia che le consentisse, una volta ottenuto il titolo esecutivo, di intervenire nella eventuale procedura esecutiva o pignorare i beni.
4.4 Nel secondo profilo (D2), relativo al saldo del conto corrente, gli appellanti affermano che gli estratti bancari di conto corrente sarebbero inidonei a dimostrare il diritto di credito nei confronti del cliente, e quindi del fideiussore. Sebbene la mancata contestazione dell'estratto conto determini la decadenza del cliente dal potere di richiedere altre forme di rendiconto, tra banca creditrice, cliente debitore e terzo fideiussore sarebbero intercorsi obblighi informativi reciproci rimasti inadempiuti, in difetto dei quali gli estratti conto sarebbero inopponibili al garante.
Il profilo di critica è infondato per le seguenti ragioni:
a) come evidenziato dagli stessi appellanti, in base alla clausola di cui al punto 4 i fideiussori si obbligavano a informarsi sulle condizioni patrimoniali della debitrice;
b) i fideiussori erano soci della e uno di essi ne era anche legale rappresentante. CP_18
Ne segue che tutti i soci erano tenuti a informarsi del passivo emergente dagli estratti conto, e non è verosimile che ignorassero la esposizione debitoria della Controparte_18
c) la banca non è tenuta a informare il fideiussore della esposizione debitoria del debitore principale. Secondo la S. C., nei rapporti di conto corrente bancario l'estratto di conto corrente
17 ha efficacia probatoria fino a prova contraria anche nei confronti del fideiussore del correntista non soltanto ai fini la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche nel giudizio di opposizione allo stesso e in ogni altro procedimento di cognizione, perché ove il debitore principale sia decaduto a norma dell'art. 1832 c.c. dal diritto di impugnare gli estratti di saldo conto, il fideiussore chiamato in giudizio dalla banca medesima per il pagamento della somma dovuta non può sollevare contestazioni in ordine alla definitività di quegli estratti (Cass. Civ. n. 8944 del 05/05/2016).
d) al fine di informarsi i fideiussori avevano comunque il diritto e l'onere di richiedere la documentazione bancaria ai sensi dell'art. 119 TUB.. Infatti il diritto di ottenere il rendiconto e la documentazione ai sensi dell'art. 119 del d.lgs. n. 385 del 1993 spetta anche al fideiussore il quale, in ragione dell'accessorietà del rapporto di fideiussione rispetto al contratto di conto corrente, può definirsi, in senso lato, un cliente della banca, non diversamente dal correntista debitore principale (Cass. Civ. n. 24181 del 30/10/2020).
4.5 Nel terzo profilo (D.3, Invalidità della fideiussione prodotta da gli appellanti CP_2
sostengono che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere valida la fideiussione omnibus per obbligazioni future, in presenza di un limite massimo di importo. Sostengono che l'atto di garanzia non conterrebbe un limite massimo e coprirebbe ogni forma di obbligazione, senza alcuna discriminazione qualitativa dei crediti garantiti in base ai diversi livelli di rischio. Ne deriverebbe la indeterminatezza dell'oggetto, per difetto di conoscibilità anteriore alla sottoscrizione. Ciò in violazione a) dell'art. 1469 bis c.c., che a tutela del contraente debole ha previsto la conoscibilità e determinatezza dei contenuti contrattuali;
b) dell'art. 1469 quinquies cpv 3 cod. civ., il quale stabilisce l'inefficacia delle clausole, anche oggetto di trattativa, che abbiano per effetto l'adesione del consumatore a pattuizioni che non ha avuto la possibilità di conoscere. Pertanto la fideiussione sarebbe nulla.
Il submotivo è infondato.
Nonostante l'inversione di rotta del presente grado, la previsione di un limite di importo di euro 360.000,00 era stata riconosciuta dagli appellanti nella memoria difensiva avverso l'atto di intervento del 24.11.2014, in cui avevano sostenuto (pag 15) che pur in presenza di un limite massimo di importo, la previsione lasciava indeterminata la dimensione qualitativa della garanzia. La previsione del limite di importo è certificata poi a pag. 20 della sentenza di primo grado. In primo grado i convenuti avevano quindi contestato esclusivamente la indeterminatezza qualitativa della garanzia,per via delle differenze di rischio tra le varie fonti di credito (Pag. 16 memoria cit.).
18 Circa tale profilo gli appellanti non spiegano (i) quali fossero le linee di credito con differente grado di rischio collegate alla apertura di credito, né (ii) il pregiudizio derivato dall'assunzione della garanzia per poste di debito con rischi differenti, segnatamente considerando che
, e in quanto soci della avevano Pt_1 Parte_4 Parte_5 CP_18
concordato consapevolmente con la banca le linee di credito.
In ogni caso, a norma dell'art. 1938 c.c., per la determinazione o la determinabilità dell'oggetto della fideiussione per obbligazioni future, e quindi anche per la conoscenza dell'oggetto da parte del garante, è bastevole la previsione dell'importo massimo garantito, senza necessità di discriminazioni qualitative.
Gli art. 1469 bis e quinquies del cod. civ., peraltro abrogati a partire dal 6.09.2005 e sostituiti dagli art. 142 D. L. vo n. 26 del 2005, non sono pertanto applicabili agli appellanti.
In ogni caso, come già sottolineato, , e non possono Pt_1 Parte_4 Parte_5
essere qualificati consumatori, in quanto erano tutti soci della e uno di essi ne CP_18
era amministratore. e , coniugi dei fideiussori, avevano Parte_7 Parte_6
invece interessi ineludibilmente connessi a quelli della società di cui facevano parte i coniugi.
4.6 Neppure appare condivisibile l'ulteriore profilo (D.
4. sulla derogabilità del carattere accessorio della fideiussione) inerente la carenza di motivazione sulla eccezione di invalidità dell'atto, ritenendo infondato l'assunto per il quale i paciscenti non avrebbero potuto derogare al regime di accessorietà della fideiussione. Gli appellanti sostengono che la fideiussione sarebbe nulla (i) per la mancata sottoscrizione da parte della banca, (ii) perchè la clausola a prima richiesta derogherebbe alla accessorietà della fideiussione.
La tesi è priva di fondamento.
a) In ordine al difetto di sottoscrizione della banca va nuovamente puntualizzato che la fideiussione è un contratto a forma libera, in quanto l'art. 1937 c. c. prescrive esclusivamente che la manifestazione di volontà sia espressa (articolo 1937), e può perfezionarsi ai sensi dell'art. 1333 c.c. se il creditore, al quale sia stato comunicato l'impegno di garantire l'altrui obbligazione, non opponga rifiuto nel termine d'uso.
b) Parimenti infondato è l'assunto secondo cui la clausola a prima richiesta, elidendo il vincolo di accessorietà, qualificherebbe l'atto come un contratto autonomo di garanzia.
La clausola, non prevedendo la esclusione delle eccezioni (pag. 38 appello), consente infatti la conservazione della accessorietà della garanzia, e quindi il diritto del fideiussore di opporre le eccezioni relative al rapporto di valuta. Infatti, dopo che con la sentenza n. 3947/2010 la S. C. ha individuato l'elemento distintivo tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia nella
19 presenza nel secondo di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni”, la giurisprudenza ha chiarito che la presenza della sola clausola “a prima richiesta” senza esclusione delle eccezioni, come nella specie, non è decisiva ai fini della qualificazione del contratto come garanzia autonoma, dovendo il giudice di merito accertare l'effettiva volontà delle parti con gli ordinari strumenti interpretativi (Cass. civ. n. 31105 del 04/12/2024).
c) la deroga alla accessorietà della fideiussione non è configurabile neppure nelle seguenti clausole contrattuali, richiamate a pag. 38 dell'atto di appello, le quali non determinano né la eliminazione del diritto del fideiussore di sollevare le eccezioni spettanti al debitore principale, né una ingiusta limitazione dei diritti del fideiussore:
-) la responsabilità dei fideiussori, in caso di recesso, per le obbligazioni dipendenti dai rapporti garantiti pendenti al momento del recesso.
-) la dispensa della banca creditrice dal chiedere al fideiussore, a norma dell'art. 1956 cod. civ.,
l'autorizzazione a fare credito al terzo in presenza di un aggravamento delle condizioni del debitore. Tale presupposto di applicabilità dell'art. 1956 c.c. non ricorre quando nella stessa persona coesistano la qualità di fideiussore e di legale rappresentante e socio della società debitrice principale, giacchè in tale ipotesi la richiesta di credito da parte della persona obbligata alla garanzia comporta di per sé la preventiva autorizzazione del fideiussore alla concessione del credito (Cass. 7587 del 2001; Cass. 12456 del 1997).
- ) la clausola di cui al punto 4, nel quale i fideiussori si obbligano a informarsi sulle condizioni patrimoniali della debitrice, la quale non determina alcuno sbilanciamento, considerata la qualità di soci dei fideiussori.
-) la dispensa della beneficiaria dalla disciplina ex art. 1957 cod. civ., in quanto la decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria ai sensi dell'articolo 1957 c.c., può essere oggetto di deroga convenzionale, che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione per il garante del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore (Cass. Civ. n. 835 del 13/01/2025; Cass. civ. n. 9455 del 2012; Cass.
Civ. n. 13078 del 2008).
Chiarita a persistenza della accessorietà del rapporto fideiussorio, i fideiussori hanno disatteso tuttavia l'onere di sollevare le eccezioni inerenti il debito principale, che è rimasto incontestato e privo di sviluppi.
Il motivo deve essere pertanto respinto.
5. Il quinto motivo. Sulla liquidazione delle spese in via solidale e sul vizio di ultrapetizione.
20 Il quinto motivo lamenta la erroneità della condanna in solido alla refusione delle spese di lite sia dei danti causa che degli aventi causa dei contratti oggetto di revocatoria, sotto due profili:
a) violazione dell'art. 112 cpc, perché nell'atto di citazione la aveva chiesto la condanna CP_1 alla refusione a carico dei soli fideiussori , e . Il Parte_1 Pt_5 Parte_4
Tribunale ha invece condannato anche gli aventi causa, compresi e Parte_6 Parte_7
, estranei alla garanzia. b) La condanna solidale alle spese non ha considerato la
[...]
diversità delle posizioni dei venditori e degli acquirenti.
Il motivo non ha fondamento.
5.1 Nell'atto di citazione la senza formulare alcuna rinuncia, ha chiesto genericamente CP_1 di condannare “i convenuti ” al pagamento delle spese e competenze di causa, Parte_3
riferendo l'inciso a tutti i componenti dei nuclei familiari coinvolti nelle compravendite, di cui facevano parte anche le convenute , e Parte_6 Parte_7 Persona_1
L'inesistenza di rinunce risulta poi chiarita nella comparsa conclusionale di primo grado, in cui il difensore della ha chiesto la condanna alla refusione delle spese di lite nei confronti CP_1
dei convenuti, senza alcuna limitazione.
5.2 Stante la identità contenutistica delle difese e la comunanza degli interessi, deve ritenersi esente da censure anche la solidarietà di tale condanna. In materia di spese processuali, la condanna di più parti soccombenti al pagamento in solido può essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui sussista una mera comunanza di interessi, che può desumersi anche dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute, ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria, con la conseguenza che la condanna in solido è consentita anche quando i vari soccombenti abbiano proposto domanda di valore notevolmente diverso, purché accomunate dall'interesse al riconoscimento di un fatto costitutivo comune, rispetto al quale vi sia stata convergenza di questioni di fatto e di diritto (Cass. civ. n. 369 del
08/01/2025).
Analoghe considerazioni valgono per quanto concerne la condanna alla refusione delle spese di lite statuita in favore della . CP_2
6. La acquiescenza parziale degli appellanti ai sensi dell'art. 329 c. 2 cpc e la formazione del giudicato sulla domanda di condanna al pagamento dell'importo di euro 800.000,00.
L'impugnazione non comprende il capo della sentenza di condanna al pagamento di euro
800.000,00, con conseguente acquiescenza parziale ai sensi dell'art. 329 cpc.
21 Deve quindi essere accolta la domanda della di accertamento del passaggio in CP_1 giudicato della sentenza limitatamente a tale capo.
7. La acquiescenza della e della mandataria alla Controparte_6 Controparte_5
statuizione di rigetto dell'intervento per tardività e difetto di legittimazione e di titolarità del credito. L'assorbimento delle eccezioni riproposte dagli appellanti nel presente grado.
Circa la fideiussione rilasciata alla per sconfinamento del conto corrente n. CP_2
10570985, intestato alla , occorre dare atto della mancata impugnazione Controparte_18 incidentale della avverso il capo della sentenza di rigetto del intervento, e Controparte_6 quindi della acquiescenza alla sentenza di primo grado.
7.1 Il Tribunale aveva rilevato, oltre alla tardività dell'intervento, anche la assenza di prova della titolarità del rapporto controverso osservando che: le domande di e Controparte_6
di in quanto intese, aderendo alla domanda di ad ottenere in Controparte_16 Controparte_2
questa sede l'inefficacia relativa nei propri confronti dei negozi posti in essere dai convenuti qualificandosi quali successori della stessa devono essere respinte: fermo che Controparte_2 alcuna di esse ha preso posizione sull'evidente contrasto tra le domande spiegate da due soggetti che assumono di essere, entrambi, aventi causa a titolo particolare direttamente da
e non domandano l'accertamento di chi, tra di loro, sia il vero acquirente dei Controparte_2
medesimi crediti, è comunque determinante osservare che entrambi gli interventi sono avvenuti dopo il maturare delle preclusioni istruttorie, di modo che alcuno di essi, pur ammesso all'attività assertiva a supporto della domanda, non è ammesso a produrre prova (pag. 22-23 sentenza).
Nel presente grado la tramite la mandataria, si è costituita in giudizio il Controparte_6
26.2.2024, oltre il termine di venti giorni prima dell'udienza di comparizione (spostata dal 22 al 28.02.2024), senza impugnare in via incidentale tale statuizione. Ha infatti affermato “la sentenza di I grado è corretta, per quanto di ragione, e va confermata. Correttamente il
Tribunale di Perugia ha dichiarato l'inefficacia ex art. 22901 cod. civ. nei confronti di CP_2
[...
in ordine al credito de quo”. Ha concluso quindi per il rigetto dell'appello.
7.2 Quanto affermato configura acquiescenza tacita alla decisione, in quanto incompatibile con la volontà di contrastare la pronuncia, con le conseguenti preclusioni degli artt. 324 e 329, comma 2, c.p.c. (Cass. civ. n. 4908 del 27/02/2017; Cass. civ. n. 3934 del 29 febbraio 2016).
Tale acquiescenza determina l'assorbimento della eccezione di difetto di legittimazione passiva e di titolarità del diritto, già sollevata da parte appellante in primo grado e riproposta nelle
22 note di precisazione delle conclusioni e nel cap. 7 della comparsa conclusionale, rubricato Sulla costituzione tardiva della CP_6
8. Considerazioni conclusive e regolazione delle spese di lite.
Per le ragioni suesposte l'impugnazione nei confronti della e della deve CP_1 CP_2
essere respinta.
Come richiesto dalla deve essere dichiarata l'autorità di cosa giudicata della sentenza CP_1
n. 36/2023 del Tribunale di Perugia, nella parte in cui ha condannato , Parte_1
, al pagamento in favore di della somma di Parte_4 Parte_5 CP_1 euro 800.000, oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284 co. 4 cod. civ. dal 5 febbraio 2014 al giorno dell'effettivo soddisfo.
Non si ravvisa la necessità di alcuna integrazione istruttoria, stante la completezza delle risultanze emerse nel primo e nel presente grado. Le ulteriori richieste sono assorbite, in ossequio al c.d. "criterio della ragione più liquida", in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite
(cfr. per tutte: Cass. civile, sez. II, 03 luglio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006,
n. 11356).
Quanto alla le spese del presente grado vengono poste a carico degli appellanti, in CP_1
quanto soccombenti all'esito della valutazione complessiva dell'esito del giudizio. I compensi professionali sono determinati in base allo scaglione da euro 520.000,01 a euro 1.000.000,00, nel quale rientra l'importo complessivo del credito.
Non si fa luogo ad alcuna statuizione nei confronti della e della , che CP_2 Parte_9 non si sono costituite in giudizio, con conseguente assenza di attività difensive.
Quanto al rapporto tra gli appellanti e la con la mandataria Controparte_6 CP_5
le spese di lite vengono compensate per intero ai sensi dell'art. 92 c. 1 cpc, in quanto a),
[...]
la fondatezza della domanda revocatoria della è stata confermata CP_2
indipendentemente dalla costituzione e dalla posizione assunta in giudizio dalla Controparte_6
b) la in quanto acquiescente al capo inerente il difetto di titolarità del credito e Controparte_6
di legittimazione, nella sostanza non ha sollecitato attività difensive degli appellanti;
c) non può pertanto ritenersi soccombente.
PER QUESTE RAGIONI
La Corte d'appello
23 definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza definitiva n. 36/2023 del Tribunale di Perugia, resa nel giudizio n. 655/2014 r.g.a.c., ogni diversa istanza, eccezione, e deduzione disattesa così provvede:
1) accerta e dichiara che la sentenza definitiva n. 36/2023, pronunciata dal Tribunale di Perugia nel giudizio n. 655/2014 R.G., pubblicata il 05.01.2023, ha acquisito l'autorità di cosa giudicata limitatamente al capo in cui ha condannato , e Parte_1 Parte_4
al pagamento in favore della dell'importo di euro 800.000,00 oltre Parte_5 CP_1
interessi al saggio di cui all'art. 1284 c. 4 c.c. dal 05 Febbraio 2014 al saldo:
2) rigetta l'appello spiegato nei confronti della e per l'effetto conferma la sentenza di CP_1 primo grado;
3) rigetta l'appello spiegato nei confronti della , e per essa della mandataria CP_2 [...]
, e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado;
CP_3
4) condanna gli appellanti, in solido, alla refusione in favore della delle spese di lite del CP_1
presente grado, che vengono liquidate in euro 13.000,00 per compensi professionali, oltre IVA,
CPA e rimborso forfettario al 15 %.
5) Nulla per quanto riguarda le spese di , con la mandataria . CP_2 CP_3
6) compensa per intero le spese di lite del presente grado tra gli appellanti e la Controparte_6
[...
e per essa la mandataria;
Controparte_5
7) Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti, in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Perugia, camera di consiglio del 6.10.2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
24