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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/03/2025, n. 1627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1627 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO nella persona del dott. Paolo Scognamiglio, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16844/2023
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dagli avv.ti Sergio Turrà e Daniela Vallifuoco ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via G. Sanfelice, 24 presso lo studio dei difensori
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente della Giunta Controparte_1 Controparte_2
legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Alba Di Lascio domiciliata presso
[...]
la sede in Napoli alla via S. Lucia, 81
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 25 settembre 2023 il ricorrente deduceva: di essere stato assunto alle dipendenze della con decorrenza dal giorno Controparte_1
1.7.1972 con attribuzione della 1°qualifica Dirigenziale e sino al 31.01.2014 data in cui veniva posto in quiescenza;
che la retribuzione di ciascun dipendente di Regioni ed Enti Locali era incrementata, periodicamente e, precisamente, ogni due anni di una somma “aggiuntiva” conseguente
“l'aumento periodico di anzianità”; di non aver percepito l'aumento periodico dal 1989 al 31.12.1992;
1 che con ricorso del 23.01.2018, chiedeva che il Tribunale di Napoli condannasse la CP_1 al pagamento della somma di € 25.939,27, oltre interessi e rivalutazione per le
[...] motivazioni di cui innanzi;
che con sentenza n. 2309/19 del 29/03/2019 la domanda veniva accolta e liquidate le differenze paga dall'anno 1989 e sino al pensionamento;
che sulle somme riscosse non risultano versati i contributi previdenziali, e comunque,
l'esame dell'estratto contributivo rileva la omissione di versamenti contributivi, da parte della in data successiva alla pronuncia giudiziaria. Controparte_1
In conseguenza di ciò adiva codesto Tribunale per sentir emettere i seguenti provvedimenti
-Condannare la al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 10.659,08 oltre Controparte_1 interessi e rivalutazione dalle singole scadenze e sino al saldo. -Subordinatamente accertare e dichiarare
l'omissione contributiva consumata dalla in relazione al periodo e nei sensi di cui innanzi, Controparte_1 condannando, ove ritenuto dal Tribunale, la convenuta al risarcimento del danno nella misura da liquidarsi in separata sede allorché il ricorrente conseguirà il trattamento pensionistico. -In via gradata condannare la CP_
a costituire, in favore del ricorrente, presso l' una rendita vitalizia avente effetto dal Controparte_1 giorno in cui il ricorrente maturerà il diritto al trattamento pensionistico, pari alla quota di pensione che spetterebbe in relazione ai contributi omessi. -Condannare la convenuta al pagamento delle spese e compensi con rimborso C.U, forfait 15%, CPA ed IVA, da attribuirsi ai difensori anticipatari.
Con note depositate in data 10 aprile 2024 parte ricorrente chiedeva che la causa venisse decisa con integrale accoglimento delle richieste come formulate, evidenziando che, per mero errore, erano state formulate le domande subordinate atteso che il ricorrente è stato posto in quiescenza fin dal 31.1.2014.
Si costituiva parte resistente tardivamente chiedendo con varie argomentazioni il rigetto del ricorso. Non veniva svolta istruttoria ed, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, il Giudice decideva la causa.
La domanda è fondata e va, per i motivi di seguito illustrati, accolta, tenendo altresì conto di un orientamento già espresso da altri giudici di questa stessa sezione lavoro del Tribunale adito che, condiviso dal sottoscritto giudicante, qui di seguito integralmente si richiama ex Per_ art 118, disp. att. c.p.c. (cfr. Trib. Napoli, sez. Lav. N. 132/2024 est. , n. 1214/24 est.
n. 2772/2024 est. n. 4169/24 est. ). Per_2 Per_3 Per_4
Il ricorrente fonda le proprie domande sull'inadempimento datoriale al pagamento dei contributi. Appare il caso di premettere che il fondamento normativo del diritto al trattamento assicurativo previdenziale scaturisce direttamente dagli artt. 38 Cost. e art. 2116
c.c. Secondo il primo “ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza
2 privata è libera”. L'articolo 2116 c.c. stabilisce che: “Le prestazioni indicate nell'articolo
2114 sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali [o delle norme corporative]. Nei casi in cui, secondo tali disposizioni, le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute,
l'imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro”. La giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 1179 del 22/01/2015) ha affermato che “L'omissione della contribuzione produce un duplice pregiudizio patrimoniale a carico del prestatore di lavoro, consistente, da un lato, dalla perdita, totale o parziale, della prestazione previdenziale pensionistica, che si verifica al momento in cui il lavoratore raggiunge l'età pensionabile, e, dall'altro, dalla necessità di costituire la provvista necessaria ad ottenere un beneficio economico corrispondente alla pensione, attraverso una previdenza sostitutiva, eventualmente pagando quanto occorre a costituire la rendita di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. Ne consegue che le situazioni giuridiche soggettive di cui può essere titolare il lavoratore, nei confronti del datore di lavoro, consistono, una volta raggiunta l'età pensionabile, nella perdita totale o parziale della pensione che dà luogo al danno risarcibile ex art. 2116 cod. civ., prima del raggiungimento dell'età pensionabile e del compimento della prescrizione del diritto ai contributi, nel danno da irregolarità contributiva, a fronte del quale il lavoratore può esperire un'azione di condanna generica al risarcimento del danno ex art. 2116 cod. civ., ovvero di mero accertamento dell' omissione contributiva quale comportamento potenzialmente dannoso”. La Cassazione
(Sentenza n. 2630 del 05/02/2014) ha previsto anche che “nel caso di omissione contributiva, sussiste l'interesse del lavoratore ad agire per il risarcimento del danno ancor prima del verificarsi degli eventi condizionanti l'erogazione delle prestazioni previdenziali, avvalendosi della domanda di condanna generica, ammissibile anche nel rito del lavoro, per accertare la potenzialità dell'omissione contributiva a provocare danno, salva poi la facoltà di esperire, al momento del prodursi dell'evento dannoso (coincidente, in caso di omesso versamento dei contributi previdenziali, con il raggiungimento dell'età pensionabile), l'azione risarcitoria ex art. 2116, secondo comma, cod. civ., oppure quella diversa, in forma specifica, ex art. 13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338”. Il termine di prescrizione della relativa azione risarcitoria è quello decennale, di cui all'art. 2946 cod. civ., il cui "dies a quo" può variare a seconda dell'interesse che si intende tutelare con la proposizione della domanda di risarcimento, posto che l'interesse ad agire del lavoratore sorge ancor prima del verificarsi degli eventi condizionanti l'erogazione delle prestazioni previdenziali. Tuttavia, allorquando l'azione sia diretta all'ottenimento del risarcimento del danno per l'avvenuta perdita della pensione, il termine di prescrizione decorre dal momento
3 in cui il lavoratore, raggiunta l'età pensionabile e concorrendo ogni altro requisito, perde il relativo diritto (o lo vede ridotto) a causa dell'omissione contributiva.
Nella specie, il lavoratore ha chiesto la condanna della a risarcirgli ex Controparte_1 art. 2116 c.c. il danno cagionato dall'omesso versamento dei contributi previdenziali in misura risultante dai conteggi depositati unitamente al ricorso il cui presupposto è appunto costituito dall'intervenuta prescrizione del credito contributivo. Il danno per il ricorrente si
è attualizzato al momento in cui ha raggiunto i requisiti per l'accesso alla prestazione previdenziale poiché ha percepito un trattamento inferiore a quello altrimenti spettante.
Parte convenuta nel costituirsi tardivamente è incorsa nelle preclusioni previste dall'art. 416
3 comma c.p.c. e pertanto inammissibili sono tutte le eccezioni sollevate nonché la documentazione prodotta che va, quindi, considerata, prima che irrilevante, del tutto inesistente ai fini del presente giudizio, atteso che trattasi di documentazione preesistente rispetto all'atto della difesa che ricade appunto nelle decadenze e preclusioni prescritte ai sensi del citato articolo come da costante orientamento della giurisprudenza di legittimità al quale questo giudicante ritiene di dover aderire in toto.
La domanda avanzata in via principale è, quindi, fondata ed in tali termini va disposta la condanna della accogliendosi i conteggi prodotti da parte ricorrente in Controparte_1 quanto correttamente formulati e, dunque, condivisibili. Parte istante ha, infatti, quantificato l'entità di detto danno con riferimento alla durata del trattamento pensionistico, ovvero partendo dal compimento del 67° anno di età, e avuto riguardo alla aspettativa di vita per gli uomini - che secondo i dati ISTAT e di 81,9 anni - lo ha rapportato a 15 anni. Ne consegue che correttamente l'ammontare del credito risarcitorio vantato dal ricorrente può quantificarsi in € 10.659,08 (ovvero € 54,66 x 13 mesi x 15 anni).
Sulle somme dovute spettano i soli interessi legali con esclusione della rivalutazione monetaria, tanto in virtù dell'art. 22 comma 36 L. n.724/1994 che prevede che per gli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31.12.1994, spettanti ai dipendenti pubblici (non più ai dipendenti privati, per effetto della pronuncia della Corte Costituzionale n.459 del
2.11.2000) in attività di servizio o in quiescenza, l'importo dovuto a titolo di interessi va portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito (in tal modo si è estesa al lavoratore pubblico la regola della non cumulabilità di rivalutazione ed interessi già introdotta per i crediti previdenziali dall'art.16 comma 6 l.n.412/91).
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico della Controparte_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott. Paolo Scognamiglio definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
4 - accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la al pagamento in favore Controparte_1 del ricorrente della somma di € 10.659,08 oltre interessi legali dalla maturazione al saldo;
- condanna altresì la , in persona del legale rappr.te p.t., al Controparte_1 pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.695,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario da attribuirsi ai procuratori istanti antistatari.
Napoli Il giudice
Dott. Paolo Scognamiglio
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO nella persona del dott. Paolo Scognamiglio, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16844/2023
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dagli avv.ti Sergio Turrà e Daniela Vallifuoco ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via G. Sanfelice, 24 presso lo studio dei difensori
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente della Giunta Controparte_1 Controparte_2
legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Alba Di Lascio domiciliata presso
[...]
la sede in Napoli alla via S. Lucia, 81
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 25 settembre 2023 il ricorrente deduceva: di essere stato assunto alle dipendenze della con decorrenza dal giorno Controparte_1
1.7.1972 con attribuzione della 1°qualifica Dirigenziale e sino al 31.01.2014 data in cui veniva posto in quiescenza;
che la retribuzione di ciascun dipendente di Regioni ed Enti Locali era incrementata, periodicamente e, precisamente, ogni due anni di una somma “aggiuntiva” conseguente
“l'aumento periodico di anzianità”; di non aver percepito l'aumento periodico dal 1989 al 31.12.1992;
1 che con ricorso del 23.01.2018, chiedeva che il Tribunale di Napoli condannasse la CP_1 al pagamento della somma di € 25.939,27, oltre interessi e rivalutazione per le
[...] motivazioni di cui innanzi;
che con sentenza n. 2309/19 del 29/03/2019 la domanda veniva accolta e liquidate le differenze paga dall'anno 1989 e sino al pensionamento;
che sulle somme riscosse non risultano versati i contributi previdenziali, e comunque,
l'esame dell'estratto contributivo rileva la omissione di versamenti contributivi, da parte della in data successiva alla pronuncia giudiziaria. Controparte_1
In conseguenza di ciò adiva codesto Tribunale per sentir emettere i seguenti provvedimenti
-Condannare la al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 10.659,08 oltre Controparte_1 interessi e rivalutazione dalle singole scadenze e sino al saldo. -Subordinatamente accertare e dichiarare
l'omissione contributiva consumata dalla in relazione al periodo e nei sensi di cui innanzi, Controparte_1 condannando, ove ritenuto dal Tribunale, la convenuta al risarcimento del danno nella misura da liquidarsi in separata sede allorché il ricorrente conseguirà il trattamento pensionistico. -In via gradata condannare la CP_
a costituire, in favore del ricorrente, presso l' una rendita vitalizia avente effetto dal Controparte_1 giorno in cui il ricorrente maturerà il diritto al trattamento pensionistico, pari alla quota di pensione che spetterebbe in relazione ai contributi omessi. -Condannare la convenuta al pagamento delle spese e compensi con rimborso C.U, forfait 15%, CPA ed IVA, da attribuirsi ai difensori anticipatari.
Con note depositate in data 10 aprile 2024 parte ricorrente chiedeva che la causa venisse decisa con integrale accoglimento delle richieste come formulate, evidenziando che, per mero errore, erano state formulate le domande subordinate atteso che il ricorrente è stato posto in quiescenza fin dal 31.1.2014.
Si costituiva parte resistente tardivamente chiedendo con varie argomentazioni il rigetto del ricorso. Non veniva svolta istruttoria ed, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, il Giudice decideva la causa.
La domanda è fondata e va, per i motivi di seguito illustrati, accolta, tenendo altresì conto di un orientamento già espresso da altri giudici di questa stessa sezione lavoro del Tribunale adito che, condiviso dal sottoscritto giudicante, qui di seguito integralmente si richiama ex Per_ art 118, disp. att. c.p.c. (cfr. Trib. Napoli, sez. Lav. N. 132/2024 est. , n. 1214/24 est.
n. 2772/2024 est. n. 4169/24 est. ). Per_2 Per_3 Per_4
Il ricorrente fonda le proprie domande sull'inadempimento datoriale al pagamento dei contributi. Appare il caso di premettere che il fondamento normativo del diritto al trattamento assicurativo previdenziale scaturisce direttamente dagli artt. 38 Cost. e art. 2116
c.c. Secondo il primo “ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza
2 privata è libera”. L'articolo 2116 c.c. stabilisce che: “Le prestazioni indicate nell'articolo
2114 sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali [o delle norme corporative]. Nei casi in cui, secondo tali disposizioni, le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute,
l'imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro”. La giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 1179 del 22/01/2015) ha affermato che “L'omissione della contribuzione produce un duplice pregiudizio patrimoniale a carico del prestatore di lavoro, consistente, da un lato, dalla perdita, totale o parziale, della prestazione previdenziale pensionistica, che si verifica al momento in cui il lavoratore raggiunge l'età pensionabile, e, dall'altro, dalla necessità di costituire la provvista necessaria ad ottenere un beneficio economico corrispondente alla pensione, attraverso una previdenza sostitutiva, eventualmente pagando quanto occorre a costituire la rendita di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. Ne consegue che le situazioni giuridiche soggettive di cui può essere titolare il lavoratore, nei confronti del datore di lavoro, consistono, una volta raggiunta l'età pensionabile, nella perdita totale o parziale della pensione che dà luogo al danno risarcibile ex art. 2116 cod. civ., prima del raggiungimento dell'età pensionabile e del compimento della prescrizione del diritto ai contributi, nel danno da irregolarità contributiva, a fronte del quale il lavoratore può esperire un'azione di condanna generica al risarcimento del danno ex art. 2116 cod. civ., ovvero di mero accertamento dell' omissione contributiva quale comportamento potenzialmente dannoso”. La Cassazione
(Sentenza n. 2630 del 05/02/2014) ha previsto anche che “nel caso di omissione contributiva, sussiste l'interesse del lavoratore ad agire per il risarcimento del danno ancor prima del verificarsi degli eventi condizionanti l'erogazione delle prestazioni previdenziali, avvalendosi della domanda di condanna generica, ammissibile anche nel rito del lavoro, per accertare la potenzialità dell'omissione contributiva a provocare danno, salva poi la facoltà di esperire, al momento del prodursi dell'evento dannoso (coincidente, in caso di omesso versamento dei contributi previdenziali, con il raggiungimento dell'età pensionabile), l'azione risarcitoria ex art. 2116, secondo comma, cod. civ., oppure quella diversa, in forma specifica, ex art. 13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338”. Il termine di prescrizione della relativa azione risarcitoria è quello decennale, di cui all'art. 2946 cod. civ., il cui "dies a quo" può variare a seconda dell'interesse che si intende tutelare con la proposizione della domanda di risarcimento, posto che l'interesse ad agire del lavoratore sorge ancor prima del verificarsi degli eventi condizionanti l'erogazione delle prestazioni previdenziali. Tuttavia, allorquando l'azione sia diretta all'ottenimento del risarcimento del danno per l'avvenuta perdita della pensione, il termine di prescrizione decorre dal momento
3 in cui il lavoratore, raggiunta l'età pensionabile e concorrendo ogni altro requisito, perde il relativo diritto (o lo vede ridotto) a causa dell'omissione contributiva.
Nella specie, il lavoratore ha chiesto la condanna della a risarcirgli ex Controparte_1 art. 2116 c.c. il danno cagionato dall'omesso versamento dei contributi previdenziali in misura risultante dai conteggi depositati unitamente al ricorso il cui presupposto è appunto costituito dall'intervenuta prescrizione del credito contributivo. Il danno per il ricorrente si
è attualizzato al momento in cui ha raggiunto i requisiti per l'accesso alla prestazione previdenziale poiché ha percepito un trattamento inferiore a quello altrimenti spettante.
Parte convenuta nel costituirsi tardivamente è incorsa nelle preclusioni previste dall'art. 416
3 comma c.p.c. e pertanto inammissibili sono tutte le eccezioni sollevate nonché la documentazione prodotta che va, quindi, considerata, prima che irrilevante, del tutto inesistente ai fini del presente giudizio, atteso che trattasi di documentazione preesistente rispetto all'atto della difesa che ricade appunto nelle decadenze e preclusioni prescritte ai sensi del citato articolo come da costante orientamento della giurisprudenza di legittimità al quale questo giudicante ritiene di dover aderire in toto.
La domanda avanzata in via principale è, quindi, fondata ed in tali termini va disposta la condanna della accogliendosi i conteggi prodotti da parte ricorrente in Controparte_1 quanto correttamente formulati e, dunque, condivisibili. Parte istante ha, infatti, quantificato l'entità di detto danno con riferimento alla durata del trattamento pensionistico, ovvero partendo dal compimento del 67° anno di età, e avuto riguardo alla aspettativa di vita per gli uomini - che secondo i dati ISTAT e di 81,9 anni - lo ha rapportato a 15 anni. Ne consegue che correttamente l'ammontare del credito risarcitorio vantato dal ricorrente può quantificarsi in € 10.659,08 (ovvero € 54,66 x 13 mesi x 15 anni).
Sulle somme dovute spettano i soli interessi legali con esclusione della rivalutazione monetaria, tanto in virtù dell'art. 22 comma 36 L. n.724/1994 che prevede che per gli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31.12.1994, spettanti ai dipendenti pubblici (non più ai dipendenti privati, per effetto della pronuncia della Corte Costituzionale n.459 del
2.11.2000) in attività di servizio o in quiescenza, l'importo dovuto a titolo di interessi va portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito (in tal modo si è estesa al lavoratore pubblico la regola della non cumulabilità di rivalutazione ed interessi già introdotta per i crediti previdenziali dall'art.16 comma 6 l.n.412/91).
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico della Controparte_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott. Paolo Scognamiglio definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
4 - accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la al pagamento in favore Controparte_1 del ricorrente della somma di € 10.659,08 oltre interessi legali dalla maturazione al saldo;
- condanna altresì la , in persona del legale rappr.te p.t., al Controparte_1 pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.695,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario da attribuirsi ai procuratori istanti antistatari.
Napoli Il giudice
Dott. Paolo Scognamiglio
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