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Sentenza 16 agosto 2025
Sentenza 16 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/08/2025, n. 11838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11838 |
| Data del deposito : | 16 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
Sezione XI
Il Giudice Unico G.O.T. Dott.ssa Bracciale ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta con il numero 25976/2023 nel Ruolo Generale delle cause Civili
Contenziose dell'anno
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
IA CO
OPPONENTE
E
Arch. rappresentato e difeso dall'Avv. Rosa Palmaccio Controparte_1
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo N. 7094/2023
Svolgimento del processo e motivi della decisione
In via preliminare, va segnalato che, per effetto della modifica dell'art. 132 co. 2 n. 4) c.p.c. operata dall'art. 45 co. 17 della legge 18/6/2009 n. 69, ai fini della redazione della sentenza non è più richiesta la illustrazione dello svolgimento del processo, ma soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. La ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 7094/2023 (NRG 2022/2023) Parte_1
depositato in data 10.01.2023, emesso dal Tribunale di Roma in data 07.04.2023 in favore dell'Arch.
[...]
e notificato in data 11.04.2023.; l'opponente ha dedotto che il decreto ingiuntivo oggetto Controparte_1
del presente giudizio dovesse essere revocato per i seguenti motivi:
1. Incompetenza del giudizio adito;
2.
Nel merito di non aver mai affidato alcun incarico all'Arch. CP_1
Si è costituito tempestivamente l'opposto, Arch. contestando integralmente quanto Controparte_1
eccepito, dedotto e domandato
Preliminarmente in rito circa la eccezione di incompetenza per valore del Tribunale di Roma in favore del
Giudice di Pace, sollevata dalla parte opponente va osservato che il ricorso per decreto ingiuntivo era stato iscritto a ruolo molto prima dell'entrata in vigore della riforma di cui al D. Lgs 149/2022. Richiamando la pronuncia della Suprema Corte a Sezioni e la giurisprudenza anche di merito costante in materia, seppure la pendenza della lite è data dalla notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo, gli effetti processuali e sostanziali retroagiscono al momento del deposito del ricorso (Cass. Sez. U. Ordinanza n. 20596 del 01/10/2007: “Il principio di diritto affermato è che l'art. 643 c.p.c., comma 3 deve interpretarsi nel senso che la lite introdotta con la domanda di ingiunzione deve considerarsi pendente a seguito della notifica del ricorso e del decreto, ma gli effetti della pendenza retroagiscono al momento del deposito del ricorso.”) Pertanto ove la causa sia introdotta col rito monitorio, il giudizio deve ritenersi pendente alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, trovando applicazione il criterio di cui all'ultimo comma dell'art. 39 c.p.c., come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, senza che rilevi la circostanza che l'emissione del decreto e la sua notifica siano avvenuti successivamente, agli effetti dell'art. 643, terzo comma, c.p.c. (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 4987 del
14/03/2016; Sez. 1, Sentenza n. 18564 del 21/09/2015; Sez. 6-2, Ordinanza n. 18707 del 04/09/2014; Sez. 6-
3, Ordinanza n. 6511 del 26/04/2012; e ciò anche nell'ipotesi in cui il deposito del ricorso sia avvenuto in via telematica: Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 1366 del 19/01/2018).” Alla luce di quanto sopra esposto, essendo stato il ricorso monitorio depositato in data 10.01.2023 e iscritto a ruolo il 13.01.2023, quindi, ben prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 149/2022, il Giudice competente per valore e territorio a conoscere la domanda proposta dall'Arch. il Tribunale di Roma. CP_1
Preliminarmente nel merito deve ricordarsi come secondo l'autorevole indirizzo della Corte di Cassazione
(cfr. Cass. SS. Unite Civili 7 luglio 1993 n. 7448; Cass. civ. 8 settembre 2000 n. 11859; Cass. civ. 22 aprile 2000
n. 5286), l'opposizione ex art. 645 c.p.c. non introduce un giudizio autonomo e neppure un grado autonomo, ma costituisce solo una fase del giudizio già pendente a seguito del ricorso per ingiunzione proposto dal creditore, giudizio che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario ed ha ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione. Ciò comporta che le parti, pur apparentemente invertite, si ritrovino davanti al giudice di primo grado nella stessa posizione sostanziale che avrebbero avuto se il decreto non fosse mai stato pronunciato, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In effetti, a seguito della opposizione, il giudizio da sommario si trasforma in giudizio a cognizione piena. Pertanto, il creditore - opposto (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (Cfr. in proposito Cass. 4/12/1997, n.
12311; Id 14/4/1999, n. 3671; Id 25/5/1999, n. 5055; Cass. 7/9/1977 n. 3902; Cass. 11/7/1983 n. 4689; Cass.
9/4/1975 n. 1304; Cass. 8/5/1976 n. 1629) e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito, ed il debitore
- opponente (sostanzialmente convenuto, anche se formalmente attore in opposizione) deve dare dimostrazione dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito "ex adverso" fatto valere, se eccepiti, ovvero di eventuali pretese fatte valere in via riconvenzionale.
Risulta per tabulas che: l'Arch. stato Responsabile dei lavori effettuati in favore del CP_1 [...]
; la a operato quale general contractor per i predetti lavori effettuati in Parte_2 Parte_1
favore del , lavori effettuati in forza della normativa Bonus Facciate (Legge Parte_2
del 27/12/2019 n.160 - Articolo 1 Comma 219), e che il pagamento sia avvenuto con la cessione del credito in suo favore dell'opponente. Sotto tale ultimo profilo deve osservarsi come il contratto di appalto dei lavori stabiliva che il pagamento dei lavori effettuati come “Intervento di manutenzione straordinaria Bonus
Facciate (Legge del 27/12/2019 n.160 - Articolo 1 Comma 219)”, era effettuato con la cessione del credito in favore della opponente quale appaltatore e general contractor, e sempre il medesimo contratto disponeva che il pagamento di tutte le spese relative alle attività tecniche e ai professionisti necessari allo svolgimento del lavoro fossero a carico della ditta appaltatrice. Del resto il doc. 06 costituente il SAL alla data del
14.12.2021, sottoscritto sia dal Direttore Lavori che dalla rappresentante della attesta che i Parte_1
compensi dovuti al Responsabile dei Lavori sono stati contabilizzati ed incassati dalla la quale Parte_1
ha omesso di constare specificamente il contenuto di tale documento né ha dedotto e provato eventuali fatti estintivi e/o modificativi del credito.
L'opposizione va pertanto respinta ed il decreto confermato
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
PQM
Il Giudice definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa,
respinge l'opposizione, conferma il decreto opposto che va dichiarato esecutivo condanna la parte opponente alla refusione in favore della parte opposta delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in euro 3000,00 oltre spese generali iva e cassa di legge
Roma, 8.8.2025 Il Giudice
Dr.ssa Elvira Bracciale
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
Sezione XI
Il Giudice Unico G.O.T. Dott.ssa Bracciale ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta con il numero 25976/2023 nel Ruolo Generale delle cause Civili
Contenziose dell'anno
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
IA CO
OPPONENTE
E
Arch. rappresentato e difeso dall'Avv. Rosa Palmaccio Controparte_1
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo N. 7094/2023
Svolgimento del processo e motivi della decisione
In via preliminare, va segnalato che, per effetto della modifica dell'art. 132 co. 2 n. 4) c.p.c. operata dall'art. 45 co. 17 della legge 18/6/2009 n. 69, ai fini della redazione della sentenza non è più richiesta la illustrazione dello svolgimento del processo, ma soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. La ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 7094/2023 (NRG 2022/2023) Parte_1
depositato in data 10.01.2023, emesso dal Tribunale di Roma in data 07.04.2023 in favore dell'Arch.
[...]
e notificato in data 11.04.2023.; l'opponente ha dedotto che il decreto ingiuntivo oggetto Controparte_1
del presente giudizio dovesse essere revocato per i seguenti motivi:
1. Incompetenza del giudizio adito;
2.
Nel merito di non aver mai affidato alcun incarico all'Arch. CP_1
Si è costituito tempestivamente l'opposto, Arch. contestando integralmente quanto Controparte_1
eccepito, dedotto e domandato
Preliminarmente in rito circa la eccezione di incompetenza per valore del Tribunale di Roma in favore del
Giudice di Pace, sollevata dalla parte opponente va osservato che il ricorso per decreto ingiuntivo era stato iscritto a ruolo molto prima dell'entrata in vigore della riforma di cui al D. Lgs 149/2022. Richiamando la pronuncia della Suprema Corte a Sezioni e la giurisprudenza anche di merito costante in materia, seppure la pendenza della lite è data dalla notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo, gli effetti processuali e sostanziali retroagiscono al momento del deposito del ricorso (Cass. Sez. U. Ordinanza n. 20596 del 01/10/2007: “Il principio di diritto affermato è che l'art. 643 c.p.c., comma 3 deve interpretarsi nel senso che la lite introdotta con la domanda di ingiunzione deve considerarsi pendente a seguito della notifica del ricorso e del decreto, ma gli effetti della pendenza retroagiscono al momento del deposito del ricorso.”) Pertanto ove la causa sia introdotta col rito monitorio, il giudizio deve ritenersi pendente alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, trovando applicazione il criterio di cui all'ultimo comma dell'art. 39 c.p.c., come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, senza che rilevi la circostanza che l'emissione del decreto e la sua notifica siano avvenuti successivamente, agli effetti dell'art. 643, terzo comma, c.p.c. (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 4987 del
14/03/2016; Sez. 1, Sentenza n. 18564 del 21/09/2015; Sez. 6-2, Ordinanza n. 18707 del 04/09/2014; Sez. 6-
3, Ordinanza n. 6511 del 26/04/2012; e ciò anche nell'ipotesi in cui il deposito del ricorso sia avvenuto in via telematica: Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 1366 del 19/01/2018).” Alla luce di quanto sopra esposto, essendo stato il ricorso monitorio depositato in data 10.01.2023 e iscritto a ruolo il 13.01.2023, quindi, ben prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 149/2022, il Giudice competente per valore e territorio a conoscere la domanda proposta dall'Arch. il Tribunale di Roma. CP_1
Preliminarmente nel merito deve ricordarsi come secondo l'autorevole indirizzo della Corte di Cassazione
(cfr. Cass. SS. Unite Civili 7 luglio 1993 n. 7448; Cass. civ. 8 settembre 2000 n. 11859; Cass. civ. 22 aprile 2000
n. 5286), l'opposizione ex art. 645 c.p.c. non introduce un giudizio autonomo e neppure un grado autonomo, ma costituisce solo una fase del giudizio già pendente a seguito del ricorso per ingiunzione proposto dal creditore, giudizio che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario ed ha ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione. Ciò comporta che le parti, pur apparentemente invertite, si ritrovino davanti al giudice di primo grado nella stessa posizione sostanziale che avrebbero avuto se il decreto non fosse mai stato pronunciato, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In effetti, a seguito della opposizione, il giudizio da sommario si trasforma in giudizio a cognizione piena. Pertanto, il creditore - opposto (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (Cfr. in proposito Cass. 4/12/1997, n.
12311; Id 14/4/1999, n. 3671; Id 25/5/1999, n. 5055; Cass. 7/9/1977 n. 3902; Cass. 11/7/1983 n. 4689; Cass.
9/4/1975 n. 1304; Cass. 8/5/1976 n. 1629) e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito, ed il debitore
- opponente (sostanzialmente convenuto, anche se formalmente attore in opposizione) deve dare dimostrazione dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito "ex adverso" fatto valere, se eccepiti, ovvero di eventuali pretese fatte valere in via riconvenzionale.
Risulta per tabulas che: l'Arch. stato Responsabile dei lavori effettuati in favore del CP_1 [...]
; la a operato quale general contractor per i predetti lavori effettuati in Parte_2 Parte_1
favore del , lavori effettuati in forza della normativa Bonus Facciate (Legge Parte_2
del 27/12/2019 n.160 - Articolo 1 Comma 219), e che il pagamento sia avvenuto con la cessione del credito in suo favore dell'opponente. Sotto tale ultimo profilo deve osservarsi come il contratto di appalto dei lavori stabiliva che il pagamento dei lavori effettuati come “Intervento di manutenzione straordinaria Bonus
Facciate (Legge del 27/12/2019 n.160 - Articolo 1 Comma 219)”, era effettuato con la cessione del credito in favore della opponente quale appaltatore e general contractor, e sempre il medesimo contratto disponeva che il pagamento di tutte le spese relative alle attività tecniche e ai professionisti necessari allo svolgimento del lavoro fossero a carico della ditta appaltatrice. Del resto il doc. 06 costituente il SAL alla data del
14.12.2021, sottoscritto sia dal Direttore Lavori che dalla rappresentante della attesta che i Parte_1
compensi dovuti al Responsabile dei Lavori sono stati contabilizzati ed incassati dalla la quale Parte_1
ha omesso di constare specificamente il contenuto di tale documento né ha dedotto e provato eventuali fatti estintivi e/o modificativi del credito.
L'opposizione va pertanto respinta ed il decreto confermato
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
PQM
Il Giudice definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa,
respinge l'opposizione, conferma il decreto opposto che va dichiarato esecutivo condanna la parte opponente alla refusione in favore della parte opposta delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in euro 3000,00 oltre spese generali iva e cassa di legge
Roma, 8.8.2025 Il Giudice
Dr.ssa Elvira Bracciale