Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 01/12/2025, n. 7762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7762 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07762/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05360/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5360 del 2022, proposto da ZO IZ, rappresentato e difeso dall'avvocato Loredana Rita Martinez, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria in Napoli, via Diaz 11;
nei confronti
Maggiore RA Altieri, non costituito in giudizio ;
Per l'accertamento
a) del diritto al riconoscimento dell'anzianità assoluta nel grado di Tenente dal 20.11.2008, nel grado di Capitano dal 20.11.2013 e nel grado di Maggiore dal 20.11.2020;
b) del diritto a percepire le differenze retributive maturate nel grado di Tenente dal 20.11.2008, nel grado di Capitano dal 20.11.2013 al 19.11.2020 e nel grado di Maggiore dal 20.11.2020, calcolate in euro 5.703,54, maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione fino al soddisfo, secondo legge;
c) del diritto ad ottenere la retribuzione corrisposta agli ufficiali in servizio permanente e, quindi, a percepire le differenze retributive calcolate in euro 8.146,84, per il periodo compreso dal 20.11.2006 al 1.9.2008, maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione fino al soddisfo, secondo legge;
e per la condanna
a) ad inquadrare il ricorrente nel grado di Tenente dal 20.11.2008, nel grado di Capitano dal 20.11.2013 e nel grado di Maggiore dal 20.11.2020;
b) a versare le differenze retributive maturate nel grado di Tenente dal 20.11.2008, nel grado di Capitano dal 20.11.2013 al 19.11.2020 e nel grado di Maggiore dal 20.11.2020, calcolate in euro 5.703,54, maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione fino al soddisfo, secondo legge;
c) a versare la retribuzione corrisposta agli ufficiali in servizio permanente e, quindi, le differenze retributive calcolate in euro 8.146,84 per il periodo compreso dal 20.11.2006 al 1.9.2008, maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione fino al soddisfo, secondo legge;
e, ove occorrer possa, per l'annullamento e/o la disapplicazione
a) della Det. Min.le n. M_D AB05933 REG2022 0478655 del 22 agosto 2022 del Ministero della Difesa, nella parte in cui al ricorrente è stato riconosciuto il grado di Maggiore con anzianità assoluta solo dall’1.9.2022 anziché dal 20.11.2020;
b) della Det. Min.le n. M_D GMIL 2016 0177881 datata 23 marzo 2016 del Ministero della Difesa -D.G.P.M., nella parte in cui al ricorrente è stato riconosciuto il grado di Capitano solo dall’1.9.2015 anziché dal 20.11.2013; della Determinazione Ministeriale n. M_D/GMIL II 4 1 2011 0276222 del 13.06.2011, nella parte in cui al ricorrente è stata riconosciuta l'anzianità assoluta nel grado di Tenente nel ruolo speciale con anzianità assoluta dall'1.9.2010 anziché dal 20.11.2008;
c) del Decreto del Direttore Generale per il Personale Militare datato 27.02.2006 e pubblicato nella G. U. – 4° Serie Speciale Concorsi, n. 17 del 2.3.2006;
d) del D.D. 22/08/2007 con il quale è stato indetto il concorso per il reclutamento di 60 Sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale dell’Arma dei Carabinieri, pubblicato nella G. U. n. 68 del 28.8.2007, e del successivo Decreto n. 55/08 con il quale sono stati aumentati i posti a concorso da 50 a 60.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 25 novembre 2025 la dott.ssa EL AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Espone il ricorrente, Ufficiale dei Carabinieri presso il 10° Reggimento Carabinieri Campania Napoli con l’incarico di Comandante della Compagnia Comando e Servizi, di essere stato assunto alle dipendenze del Ministero della Difesa in data 28 agosto 2006 a seguito di concorso pubblico bandito dal Ministero per l’ammissione ai corsi allievi ufficiali in ferma prefissata dell’Arma dei Carabinieri per la durata di 30 mesi.
Dopo aver svolto il periodo di tirocinio, dal 20 novembre 2006 egli è stato inquadrato nel grado di Sottotenente in ferma prefissata del Ruolo Speciale dell’Arma dei Carabinieri, con anzianità assoluta e decorrenza degli assegni dalla medesima data.
Successivamente, avendo partecipato al concorso riservato per il reclutamento di ufficiali in servizio permanente indetto con D.D. 22 agosto 2007, ed avendolo vinto, in data 1 settembre 2008 è stato nominato Sottotenente in s.p.e. del Ruolo speciale dell’Arma dei Carabinieri con anzianità assoluta e decorrenza degli assegni dalla predetta data.
Egli illustra poi i successivi passaggi di carriera e, in particolare, la nomina nel grado di Tenente del Ruolo speciale dell’1 settembre 2010, l’inquadramento nel grado di Capitano RSE in s.p.e dall’1 settembre 2015, quindi - con Decreto N. M_D GIMIL REG2017 0461790 datato 17 agosto 2017- l’inquadramento nel ruolo speciale ad esaurimento nel grado di Capitano con anzianità assoluta dall’1 settembre 2015.
Lamenta il ricorrente che l’Amministrazione avrebbe errato nell’indicare l’anzianità di servizio all’1 settembre 2015, anziché al 20 novembre 2013, avendo omesso di tenere in considerazione il periodo di servizio maturato sin da quando aveva rivestito il grado di sottotenente in ferma prefissata. Tale errore si sarebbe riverberato anche sul successivo inquadramento nel grado di Maggiore, la cui anzianità è stata fatta decorrere dall’1 settembre 2022 (Det. Min. le n. M_D AB05933 REG2022 0478655 del 22 agosto 2022), anziché dal 20 novembre 2020.
Egli propone quindi ricorso ai fini dell’accertamento del suo diritto alla retrodatazione dell’anzianità, deducendo che doveva essere correttamente inquadrato nel grado di Tenente dal 20.11.2008, di Capitano dal 20.11.2013 e di Maggiore dal 20.11.2020, tenuto conto anche dei periodi di servizio svolti in ferma prefissata (dal 20 novembre 2006 all’1 settembre 2008), e rivendicando il suo diritto alle differenze retributive maturare in tale periodo, tenuto conto delle minore retribuzione percepita rispetto ai colleghi di pari grado in servizio permanente.
Sottolinea infatti che, prima di essere stato definitivamente assunto a tempo indeterminato a seguito della procedura concorsuale indetta con D.D. del Ministero Difesa datato 22/08/2007, già svolgeva servizio in favore dell'Arma dei Carabinieri in forza di un contratto lavorativo a tempo determinato.
Si è costituito in giudizio per resistere al ricorso l’intimato Ministero della Difesa- Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri; nell’allegata relazione difensiva predisposta dagli uffici del Ministero l’Amministrazione ha eccepito in via preliminare la tardività del ricorso, evidenziando che la soddisfazione della pretesa sostanziale azionata in giudizio implica l’annullamento dei provvedimenti autoritativi da cui deriva la situazione giuridica del ricorrente. L’inquadramento giuridico risulta infatti dal bando di concorso che ha escluso il riconoscimento del periodo di ferma prefissata e dai successivi provvedimenti di avanzamento che parimenti hanno disposto.
L’amministrazione ha eccepito inoltre il difetto di competenza del TAR Campania, indicando come competente il TAR Lazio, sede di Roma, essendo sostanzialmente impugnati provvedimenti del Ministero della Difesa, e quindi di un’amministrazione statale.
Il ricorrente ha replicato alle eccezioni in rito sollevate dalla parte resistente e ha ribadito le argomentazioni a sostegno della pretesa azionata.
La causa è stata chiamata all’udienza pubblica di smaltimento dell’arretrato del 25 novembre 2025, alla quale è stata trattenuta in decisione.
Preliminarmente va confermata la competenza del TAR adìto, in applicazione del criterio speciale della sede di servizio sancito dall’art. 13, comma 2, del codice di rito, a norma del quale “ per le controversie riguardanti pubblici dipendenti è inderogabilmente competente il tribunale nella cui circoscrizione territoriale è situata la sede di servizio ". Il ricorrente presta infatti servizio presso il 10° Reggimento Carabinieri Campania di Napoli, sicché la competenza a conoscere della presente controversia spetta inderogabilmente al TAR Campania – Napoli.
Merita invece accoglimento l’eccezione di tardività, attesa la mancata tempestiva impugnazione del bando per il reclutamento in servizio permanente e degli atti autoritativi di nomina del ricorrente nel grado di Tenente, di Capitano e di Maggiore.
Costituisce “ pacifico indirizzo giurisprudenziale che i provvedimenti di inquadramento sono atti autoritativi di inserimento del personale nell’organizzazione dei pubblici uffici e regolano lo status del dipendente pubblico ossia il coacervo dei diritti (tra cui quello al trattamento giuridico ed economico) e dei doveri inscindibilmente connessi a quella posizione cristallizzata dall’inquadramento, con la conseguenza che quest’ultimo deve essere impugnato nel termine di decadenza stanti gli effetti lesivi che da essi derivano direttamente sia sul piano giuridico che economico (Cons. Stato, sez. III, 20 novembre 2012, n. 5881).
(…) La materia dell’inquadramento nel pubblico impiego si caratterizza per la presenza di atti autoritativi, con la conseguenza che ogni pretesa al riguardo, in quanto radicata su posizioni di interesse legittimo, e non di diritto soggettivo accertabile dal G.A., può essere azionata soltanto mediante tempestiva impugnazione dei provvedimenti ritenuti illegittimamente incidenti su di esse (ex multis: Consiglio di Stato sez. II, 4/2/2020, n. 917; 16/12/2019, n. 8495; sez. VI, 18/8/2010, n. 5869; sez. V, 10/8/2010, n. 5568).
Gli atti di nomina, attenendo alla collocazione, autoritativa, del soggetto nell’ambito dell’organizzazione amministrativa dell’ente pubblico, hanno natura provvedimentale ed autoritativa, anche ai fini della determinazione della decorrenza giuridica, e devono, quindi, essere impugnati nel termine decadenziale previsto dalla normativa vigente, il che nella specie non è avvenuto.
Di conseguenza, in carenza della tempestiva e puntuale impugnazione del provvedimento attributivo dello status con cui è stata determinata la contestata posizione, se ne è determinata l’inoppugnabilità, che osta all’accoglimento della pretesa del ricorrente. ” (Cons. Stato, Sez. II, 30 novembre 2023, n. 10361; id. Cons. Stato, Sez. II, 15 marzo 2024, n. 2562).
Il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento, da parte dell’amministrazione di appartenenza, dell'anzianità di servizio maturata durante il periodo di ferma prefissata, e chiede l’accertamento del suo diritto alla retrodatazione e al versamento delle conseguenti differenze retributive.
Egli non ha però tempestivamente impugnato gli autoritativi lesivi della sua pretesa, che pure ha individuato nel ricorso introduttivo del giudizio, laddove ha chiesto l’annullamento dei seguenti provvedimenti:
a) Det. Min. le n. M_D AB05933 REG2022 0478655 del 22 agosto 2022 del Ministero della Difesa, nella parte in cui gli è stato riconosciuto il grado di Maggiore con anzianità assoluta solo dall’1.9.2022 anziché dal 20.11.2020;
b) Det. Min. le n. M_D GMIL 2016 0177881 datata 23/03/2016 del Ministero della Difesa - D.G.P.M., nella parte in cui gli è stato riconosciuto il grado di Capitano solo dall’1.9.2015 anziché dal 20.11.2013; della Determinazione Ministeriale n. M_D/GMIL II 4 1 2011 0276222 del 13/06/2011 nella parte in cui gli è stata riconosciuta l’anzianità assoluta nel grado di Tenente del ruolo speciale con anzianità assoluta dall’1.9.2010 anziché dal 20.11.2008;
c) Decreto del Direttore Generale per il Personale Militare datato 27.02.2006 e pubblicato nella G. U. – 4° Serie Speciale Concorsi, n. 17 del 2.3.2006;
d) D.D. 22/08/2007 con il quale è stato indetto il concorso per il reclutamento di 60 Sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale dell’Arma dei Carabinieri, pubblicato nella G. U. n. 68 del 28.8.2007, e successivo Decreto n. 55/08 con il quale sono stati aumentati i posti a concorso da 50 a 60.
Né la qualificazione della pretesa azionata come diretta alla tutela di un diritto soggettivo consente di eludere i termini tassativi previsti dalla legge per l’impugnativa di provvedimenti di nomina e inquadramento nel grado, aventi tutti carattere autoritativo.
Va rilevato del resto come, secondo il già menzionato consolidato indirizzo interpretativo, dal quale il Collegio non ravvisa ragione per discostarsi, “ le stesse pretese del ricorrente alle differenze retributive non si pongono come variabili indipendenti rispetto ai provvedimenti di nomina e di promozione, in presenza dei quali soltanto, può verificarsi lo scatto stipendiale rivendicato dal ricorrente. Pertanto la mancata tempestiva impugnativa degli atti autoritativi di nomina e inquadramento ne ha determinato l’inoppugnabilità ed il definitivo consolidarsi degli effetti (compresa la decorrenza di essi), il che preclude al Giudicante la stessa possibilità di esaminare le pretese di ordine economico per asserite differenze retributive. Tali poste economiche attive, infatti, nella stessa prospettazione del ricorrente, sono dipendenti da un inquadramento diverso da quello attribuito da atti che sono ormai divenuti inoppugnabili, sicché un loro (ipotetico) accertamento positivo comporterebbe una inammissibile disapplicazione di provvedimenti autoritativi dell’Amministrazione.” (TAR Lazio, Sez. I bis, 29 luglio 2024, n. 15371).
Il ricorso va pertanto dichiarato irricevibile.
La peculiarità della controversia giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AO IN, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario
EL AR, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL AR | AO IN |
IL SEGRETARIO