Ordinanza cautelare 5 luglio 2017
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Ordinanza cautelare 19 dicembre 2017
Ordinanza cautelare 19 dicembre 2017
Sentenza 3 maggio 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, ordinanza cautelare 19/12/2017, n. 6853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6853 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2017 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/12/2017
N. 04284/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 4284 del 2017, proposto da:
UR NI, Celebrity S.r.l., RA CC, EN LI, IO AT, BI AN, IA LA, ST AR, TT RO, IZ ST, RO DI, AR RD, UR IS, UR GA, EL FI, EL VE, RO LA, MA BE, AS LE, AN CC, SS DI, IE Di OS, RO GA, Crocifisso TO EN, EL RA, FA AL TI, LU UN, AR ET, GE TA, Ortofrutta SQ S.a.s. di SQ EN & C., AS CO, TO AC, SA SI, FF IN, LI EM, NA LU, EN RI, OK AL, AB LA LL, AR EN RE, RO AR, AE UO, SA ON, AN RA, AS ET, GA NA, DO TI, EM CC, GE IT, SA AE, IE CE, OL VI, TO LA, GE ST SA, IO LI, Heena S.a.s. di MA AK, EI LI, ZH Hu, ST BO, AN TR, GE TO TE, Efiong IM AG, BE OS, IS Md NI, UR HO, HA IK, UR PA, ST AS, EN AS, AU OS, UL IS LA, SH OH, Md AM AL, AU IN, VL Miscioscia, DE MA, Soc. Due P. 92 S.n.c. di IA AS & C., FR TO ZO, MO FE, SI AN, TO ELCO, AI TO AI, LU Di OC, AU DU, CE NA, AN RM, S.C.A. S.a.s. di AN EL, Cartasia S.a.s. di BO AR & C., MA VE, NO RE, DR Di FI, MA NT, CH RO di CA CH e ROrio, AL CA, SI MO, LI UM, ER AR, IO IA, MI LT, GI TRo, GE VO, DO RA, NF RT, BE CA, RI OS UN, SS CH, LI TÀ, AU AR, RE GR, SI IE, FR CE, BI IN, RC LA, Miki S.a.s. di Di OL GI, LI CA, IN MI, CE CH, BE LD, MO De LIs, DA NI, UR Di EN, DR SE, Società Agricola di Luzio S.S. di Di Luzio AS, Azienda Agricola F.Lli Paolini, ZI ND, AN LO, IZ EL, VA Di PA, HI DO, AR EL IO, MOtta ES, RI TI, HA El SA HA AI, PA De IS, Di NE Carni S.a.s. di Di NE BE e GL, IZ Carni di IZ FI e C. S.a.s. di IZ FI, IZ AJ, PA RA, RI RI NI, IA LI, LI LL, RA AN, BE IN, TE TI, RI ROria DE, DR BE, LU RR, TE IG, UR OS, EN PU, AN RI Masi OL, IA D'GE, IA NA, RL ER, DR UG, IZ NI, CA EN, DA SS, EN RI CE, AN BO, MO RB, FR NA, IA TU, LU TT, IA IA, AS ER, ON OZ, DI CA, ST AR, SI CI, RI OC, DO OC, ST OG, IE HI, RI SI, SS SSni, AN LI FE, FA ME, DO OS, PA PAni, AB AL, AT IM, RI NI, UR IA, RI RI NI, BI RB, FR SU, MI ROri, AR CH, IN MA, IA HE, Il Gioiellino S.r.l., IA OZ, MA LI, PP OC, IZ UC, SO TI, TI ER, TL LE, OR RR, Ca.Pu. S.n.c. di AN GI & C., ND ET, Elicrisis S.n.c. di GL RI ed LI, SA LUrucci, RI EU OT De FA, BE TOli, GO PP, RI MOlli, AL CH, TI OL, SO Di EN, ELizie Alimentari S.a.s. di CC SI, rappresentati e difesi dall'avvocato SS Castellana, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza Benedetto Cairoli N. 2;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato ROlda Rocchi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove 21;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Soc. Coop. Centro Commerciale Magliana, Soc. Coop. Centro Commerciale Laurentino, A.G.S. Mercato Vigna Murata, A.G.S. Mercato Grottaperfetta, A.G.S. Mercato Casalotti, A.G.S. Mercato Sacchetti, A.G.S. Mercato Montagnola, Soc. Coop. Rivenditori Mercato Serpentara 2, A.G.S. Mercato Spinaceto, Coordinamento Rivenditori Mercato Esquilino A.G.S., A.G.S. Mercato Tor de' Cenci, A.G.S. Mercato Cinecittà Est, rappresentati e difesi dall'avvocato SS Castellana, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza Benedetto Cairoli N. 2;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della deliebra dell’Assemblea capitolina n. 4 del 25 gennaio 2017;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2017 il cons. PP Rotondo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista l’ordinanza n. 3382/2017 con la quale è stata respinta l’istanza cautelare della ricorrente volta ad ottenere la sospensione degli effetti della deliberazione n. 4/2017 (recante aumento della percentuale di canone da pagare a carico degli operatori facenti parte dei mercati rionali coperti o su plateatici attrezzati, dall’attuale 10% o 20% al 50%, prevedendo altresì la efficacia di tale aumento percentuale retroattivamente al 1° gennaio 2017), ed al contempo invitata Roma capitale “al riesame del provvedimento impugnato alla luce della norma agendi sopra enucleata, a meno che non depositi in giudizio puntuale documentazione atta a comprovare, con allegata e pertinente relazione di chiarimenti, il costo generale del servizio a fronte del quale è stato motivato il divisato aumento”, fissandosi altresì la camera di consiglio del 21 novembre 2017 per il prosieguo della fase incidentale;
Visto l’adempimento istruttorio curato da Roma Capitale in ottemperanza alla ordinanza n. 3382/2017 e le successive controdeduzioni;
Considerato che alla camera di consiglio del 21 novembre 2017 l’udienza camerale è stata rinviata a quella odierna su richiesta di parte ricorrente che ha chiesto assegnazione termini per controdedurre con memoria; che a tale fine il Presidente ha assegnato ai ricorrenti sei giorni, decorrenti dal 21 novembre, per depositare memoria e altri sei a Roma Capitale per note di repliche;
Preso atto che la memoria è stata depositata dai ricorrenti il 29 novembre, oltre il termine assegnato;
Considerato – ad ogni modo e comunque - che la documentazione versata in giudizio, in particolare la dettagliata relazione contabile-amministrativa documentativa dei costi di gestione, impegni di bilancio ed investimenti strutturali a carico di Roma Capitale - dà congruamente conto delle ragioni in base alle quali si è reso necessario il “divisato aumento” – senza che questo Giudice possa sindacare il merito delle poste allocate in bilancio né il programma straordinario di riqualificazione e messa a norma -, anche alla luce dell’impegno assunto dall’Amministrazione capitolina che “effettuerà periodici monitoraggi e controlli sulla effettiva osservanza degli adempimenti in carico alle Associazioni/Cooperative degli operatori dei mercati rionali, nonché sulla congruità della nuova percentuale di abbattimento del canone, anche al fine di introdurre, in futuro , le azioni correttive necessarie”; ragion per cui le doglianze della ricorrente, anche integrate dalla successiva memoria, appaiono destituite di fumus boni iuris;
Ritenuto, pertanto, insussistenti i presupposti per la concessione di misure cautelari e di conseguenza poste a carico della parte soccombente le spese del giudizio cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), respinge la suindicata domanda cautelare.
Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio cautelare che si liquidano in euro 2.000,00 oltre accessori di legge.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2017 con l'intervento dei magistrati:
IE Morabito, Presidente
PP Rotondo, Consigliere, Estensore
RIngela Caminiti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PP Rotondo | IE Morabito |
IL SEGRETARIO