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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/06/2025, n. 3639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3639 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
7° SEZIONE
R.G. 5003/2021
La Corte D'Appello di Roma, 7° SEZIONE, in persona dei magistrati:
Dottor Franco Petrolati Presidente
Dr.ssa Assunta Marini Consigliere
Avv, Paolo Caliman Cons. Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
) , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
, entrambi residenti a [...] e
[...] Parte_3
( ) residente a [...]
n. 16 , quali soci dell'attività “ , tutti Controparte_1
elett.te dom.ti in Roma al Largo Luigi Antonelli n.14, presso lo studio dell'avv.
Francesco CAPOCCIA, ( che li rappresenta e difende unita- C.F._4
mente e disgiuntamente all'avv. Andrea PETRUCCI ( ), giusta C.F._5
procura in calce al ricorso in appello;
p.e.c. Email_1
e ; appellanti
[...] Email_2
e
( , elettivamente domiciliato Controparte_2 C.F._6
presso lo studio di quest'ultimo in Piazza della Libertà n. 10 Roma, residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Perrone ( ), in virtù di delega in calce alla memoria di C.F._7
costituzione p.e.c. : ; appellato Email_3
CONCLUSIONI: per parte appellante quelle formulate nel ricorso d'appello e per parte appellata quelle rese nella memoria integrativa;
per entrambe quelle formulate all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 04.06.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 287/2021, nel procedimento Rg. 387/2016 avente ad oggetto indennità d'avviamento, il Tribunale di Velletri ha emesso il seguente dispositivo:
“ definitivamente pronunciando: -condanna la Controparte_1
a pagare, in favore di la somma di euro 10.080 (oltre
[...] Controparte_2
interessi legali come in motivazione); - condanna a pagare, Controparte_2 in favore della la somma di€ 4.303,12 Controparte_1
(oltre interessi legali come in motivazione) ; -rigetta le altre domande;
- compensa, tra le parti, le spese di lite. Velletri, lì 9.2.2021 f.to Il G.U.”
Il procedimento di primo grado ha avuto il seguente svolgimento: “ Con ricorso depositato il 22.1.2016 ha convenuto in giudizio la Controparte_2 [...]
per ottenerne la condanna al pagamento Controparte_1
della somma di euro 25.733,03. Il ricorrente ha riferito:- che è proprietario di unità immobiliare situata in Velletri, alla Piazza Cairoli n.55; che il bene indicato è stato concesso in locazione alla società per un uso diverso dall'abitativo
(somministrazione di bevande e alimenti); che per il godimento del cespite è stato pattuito il corrispettivo mensile di euro 2.100 (poi maggiorato a seguito di aggiornamento I.S.T.A.T.); che con lettera raccomandata ha manifestato la volontà di non rinnovare il contratto;
che la locazione ha quindi cessato di produrre effetti il 31.12.2014; che nonostante ciò l'immobile non è stato a lui restituito, con
pag. 2/9 conseguente necessità di un procedimento per convalida di uno sfratto per finita locazione;
che lo sfratto è stato convalidato con fissazione della data dell'esecuzione (31.1.2015); che il bene è stato rilasciato (22.5.2015) posteriormente alla data fissata dal giudice e tramite un procedimento esecutivo;
che l'azione esecutiva è stata intrapresa nei confronti di diversa società
[...]
cessionaria dell'azienda della conduttrice;
che ha diritto al Controparte_3
danno per ritardata restituzione ex art. 1591 c.c., per il periodo febbraio – maggio
2015 (pari ad € 10.100); che la cosa non è stata restituita nello stato medesimo in cui la conduttrice l'ha ricevuta, con ulteriore danno risarcibile (€ 8.000,00); che ha diritto al c.d. danno figurativo per l'occupazione illegittima dell'immobile (pari ad
€ 5.920,00); che ha diritto alla somma dovuta per oneri condominiali gravanti sulla conduttrice (€1.693,04). La conduttrice ha replicato: che in data 8.1.2014 ha ceduto il contratto di locazione unitamente all'azienda a diversa società; che il proprietario durante l'esecuzione per rilascio illustrata, compiuta in danno della società affittuaria dell'azienda, è stato nominato custode dei mobili estranei all'esecuzione stessa;
che le predette cose sono di sua proprietà; che con successiva locazione l'unità immobiliare, unitamente agli arredi, è stata data in godimento a terzo soggetto;
che non è stato restituito il deposito cauzionale;
che non è stata corrisposta l'indennità per la perdita dell'avviamento; che non è ipotizzabile un c.d. danno figurativo;
che dunque ha diritto all'indennità per la perdita dell'avviamento, alla restituzione del deposito cauzionale e degli arredi. Il processo è stato istruito con l'interrogatorio di una sola delle parti e di alcuni testimoni. All'udienza del 9.2.2021, previa discussione (come da processo verbale in atti), la causa è stata decisa. ”.
Seguiva sentenza gravata.
pag. 3/9 , e formulavano atto Parte_1 CP_1 Parte_3
d'appello contestando il provvedimento indicato sotto diversi profili e ne chiedevano la riforma con vittoria di spese.
Si costituiva impugnando l'atto d'appello perché Controparte_2
inammissibile ed infondato in fatto e diritto, chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
All'udienza del 12.01.2022 per la trattazione, non essendovi istanza di sospensiva, veniva fissata la nuova udienza di discussione del 26.03.2025 che veniva rinviata al 04.06.2025 per la precisazione delle conclusioni rese, ex art. 127 ter C.P.C..
La Corte si è riservata per i provvedimenti di rito.
L'appello è stato formulato sui seguenti motivi:
§.1-- L'appellante si duole perché il Tribunale, con la sentenza gravata, non ha riconosciuto il diritto all'indennità d'avviamento a favore del titolare del
[...]
richiesta in via riconvenzionale dall'odierno Controparte_1
appellante in quanto “al momento della cessazione della locazione era goduto da terzo soggetto, con non ipotizzabilità di un pregiudizio per l'ente commerciale derivante dal trasferimento del luogo di esercizio con contatto diretto con il pubblico degli utenti e dei consumatori”, poichè costituisce principio pacifico quello secondo cui l'indennità per la perdita dell'avviamento dovuta dal locatore, di immobile adibito a uso diverso da quello di abitazione, al conduttore non è subordinata alla perdita in concreto dell'avviamento o alla prova dell'effettivo danno che il conduttore abbia subito in conseguenza del rilascio. Tale indennità è, anzi, dovuta anche se egli continui a esercitare la medesima attività in altro locale dello stesso immobile o in diverso immobile pag. 4/9 situato nelle vicinanze” (Cass. n. 7992/2009; Cass. n. 11506/2005; Cass. n.
2834/2002).
Il Tribunale di Velletri, quindi, avrebbe dovuto condannare il sig. a P_
versare in favore della la somma richiesta di € 90.070,00, pari Controparte_1
all'ultima mensilità corrisposta (€ 2.520,00, cfr. punto 4 della premessa in fatto del ricorso introduttivo del primo grado) moltiplicata per n. 36 mensilità.
§. 2 – Gli appellanti deducono che la sentenza è errata ed ingiusta perché a pagina 5 rigetta la domanda di restituzione dei beni che si trovavano all'interno del locale oggetto del contratto di locazione. Il Giudice di prime cure afferma erroneamente che “va anche respinta la domanda finalizzata ad ottenere la restituzione dei beni indicati in quanto non è possibile stabile un nesso tra proprietà dei beni, affitto di azienda e cose mobili affidate in custodia al locatore”.
Deducono gli appellanti che i testi escussi all'udienza del 25.05.2018 hanno riferito “che gli arredi tutt'ora presenti nel Bar sito in Velletri, Piazza Cairoli, sono gli stessi da almeno 10 anni”. Ne consegue che, dal momento che la CP_1
ha condotto in locazione i locali a far data dal 2003, se gli arredi ivi presenti non sono mai stati cambiati e alla data del 22.05.2018 risultavano essere ancora quelli che vi erano 10 anni prima, gli arredi medesimi non possono che essere di proprietà della appellante. Pt_4
La Corte così ragiona
In via preliminare va disattesa l'eccezione formulata dal patrocinio dell'appellato d'inammissibilità dell'appello, deducendo che il deposito del ricorso d'appello dell' 08.09.2021, dopo sei mesi data del deposito della sentenza di primo grado pag. 5/9 (09.02.2021), applicando la sospensione feriale dei termini, non applicabile al rito locativo deve ritenersi tardivo.
Ritiene la Corte che nel procedimento di convalida di licenza per finita locazione o di sfratto, la sospensione dei termini durante il periodo feriale resta esclusa, in forza della deroga contenuta nell'art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, in relazione all'art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n.12, solo per la fase sommaria di esso, la quale si conclude, nel caso d'opposizione dell'intimato, con la pronuncia o il diniego dell'ordinanza di rilascio e che presenta per sua natura carattere d'urgenza, mentre trova applicazione, ai sensi del principio generale stabilito dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, per la successiva fase a rito ordinario, salvo che l'urgenza sia dichiarata con apposito provvedimento (Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12979 del 27/05/2010)
L'eccezione va disattesa.
In ordine al primo motivo d'appello si conferma la sentenza gravata in quanto l'indennità d'avviamento compete esclusivamente a colui che gode dell'immobile al momento in cui cessa la locazione.
la Corte Ritiene che nel contratto di affitto d'azienda dell'08.01.2014 tra
, titolare del “ alla CP_1 Controparte_1
società Cooperativa Anno Zero, con scrittura privata autenticata, all'art. 7 del contratto era stabilito, ai sensi dell'art. 2558, il subentro in tutti i contratti a suo tempo stipulati dall'affittante per l'esercizio dell'azienda e quindi anche il contratto di locazione.
pag. 6/9 La Corte ritiene di riportarsi all'orientamento prevalente della Cassazione
(Sentenza n. 2617/1986 e Sentenza n. 6271 del 10/07/1997): “Poiché la "ratio" ispiratrice dell'istituto della prelazione di cui all'art. 38 della legge n. 392 del 1978 si fonda su di un'esigenza pubblicistica di conservazione delle attività produttive e
commerciali svolte a diretto contatto con il pubblico (esigenza che trova compiuta realizzazione attraverso la concentrazione della titolarità dell'azienda e del diritto di proprietà sull'immobile adibito all'esercizio di questa), deve ritenersi legittima
una interpretazione estensiva del termine "conduttore", adoperato nella norma suddetta, onde ricomprendervi anche il subconduttore che abbia lecitamente assunto tale qualità (mediante regolare comunicazione al locatore ex art. 36
stessa legge) e che si sia reso, nel contempo, cessionario dell'azienda, con conseguente facoltà di esercitare in proprio il diritto di prelazione di cui al citato art. 38, avendo il precedente conduttore perduto, con la cessione, ogni interesse
nella gestione dell'attività produttiva”.
Lo stesso art. 36 della Lex 392/1978 che disciplina la sublocazione e la cessione del contratto di locazione, al secondo comma prevede: “Le indennità previste dall'art. 34 sono liquidate a favore di colui che risulta conduttore al momento della cessazione effettiva della locazione”, infatti l'esecuzione dello sfratto è stata effettuata nei confronti della Cooperativa Anno Zero come da Verbale di rilascio esibito in atti.
Anche tale motivo d'appello va disatteso.
pag. 7/9 Va ora esaminata la domanda proposta nei confronti del Controparte_4
di restituzione dei beni materiali e strumentali indicati dagli appellanti come di loro proprietà, facenti parti dell'azienda e presenti nel locale all'atto del rilascio da parte della subconduttrice , fattispecie regolata dall'art. 609 Controparte_3
c.p.c. “provvedimenti circa i beni estranei all'esecuzione” che, in caso di mancata fissazione di un termine per il rilascio dei beni affidati alla custodia della parte locatrice, prevede un'istanza da parte del proprietario dei beni al giudice dell'Esecuzione.
I beni di cui si chiede la restituzione avrebbero fatte parte dei beni strumentali
Con per l'esercizio del (frigoriferi, forno, cucina, banconi e vetrine , accessori bicchieri, posate) che, come dichiarato dalla parte appellante e dai testi, sarebbero stati sempre gli stessi da oltre dieci anni;
a supporto documentale fatture d'acquisto del 1988, 1993,1997 e 2003 di oltre dieci anni. Ritiene la Corte che nell'ambito delle attività d'impresa i beni strumentali sono soggetti ad un determinato ciclo di produzione ed al relativo ammortamento (deterioramento)
della durata dai 5 ad 8 anni;
dopo tale periodo vengono considerati obsoleti a costo zero.
La domanda ed il relativo d'appello va quindi disattesa.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo il DM 147/2022, il valore della causa € 90.700,00, gli scritti difensivi, la non particolare complessità
pag. 8/9 della causa, in € 5.717,00, oltre € 120,00 per spese ed il 15 % per spese generali,
i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Parte_3
avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 287/2021 Controparte_2
così provvede:
1) Rigetta l'appello
2) Condanna , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
parti appellanti, al pagamento, in favore di
[...] P_
, appellato, delle spese del presente grado del giudizio, che
[...] liquida in € 5.717,00, oltre 120,00 per spese ed il15 % per spese generali,
i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3) Dichiara le parti appellanti tenute al versamento in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della 7° SEZIONE, in data 09/06/2025.
Il Consigliere Ausiliario Il Presidente relatore/estensore Dottor
Avv. Paolo Caliman Franco Petrolati
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
7° SEZIONE
R.G. 5003/2021
La Corte D'Appello di Roma, 7° SEZIONE, in persona dei magistrati:
Dottor Franco Petrolati Presidente
Dr.ssa Assunta Marini Consigliere
Avv, Paolo Caliman Cons. Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
) , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
, entrambi residenti a [...] e
[...] Parte_3
( ) residente a [...]
n. 16 , quali soci dell'attività “ , tutti Controparte_1
elett.te dom.ti in Roma al Largo Luigi Antonelli n.14, presso lo studio dell'avv.
Francesco CAPOCCIA, ( che li rappresenta e difende unita- C.F._4
mente e disgiuntamente all'avv. Andrea PETRUCCI ( ), giusta C.F._5
procura in calce al ricorso in appello;
p.e.c. Email_1
e ; appellanti
[...] Email_2
e
( , elettivamente domiciliato Controparte_2 C.F._6
presso lo studio di quest'ultimo in Piazza della Libertà n. 10 Roma, residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Perrone ( ), in virtù di delega in calce alla memoria di C.F._7
costituzione p.e.c. : ; appellato Email_3
CONCLUSIONI: per parte appellante quelle formulate nel ricorso d'appello e per parte appellata quelle rese nella memoria integrativa;
per entrambe quelle formulate all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 04.06.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 287/2021, nel procedimento Rg. 387/2016 avente ad oggetto indennità d'avviamento, il Tribunale di Velletri ha emesso il seguente dispositivo:
“ definitivamente pronunciando: -condanna la Controparte_1
a pagare, in favore di la somma di euro 10.080 (oltre
[...] Controparte_2
interessi legali come in motivazione); - condanna a pagare, Controparte_2 in favore della la somma di€ 4.303,12 Controparte_1
(oltre interessi legali come in motivazione) ; -rigetta le altre domande;
- compensa, tra le parti, le spese di lite. Velletri, lì 9.2.2021 f.to Il G.U.”
Il procedimento di primo grado ha avuto il seguente svolgimento: “ Con ricorso depositato il 22.1.2016 ha convenuto in giudizio la Controparte_2 [...]
per ottenerne la condanna al pagamento Controparte_1
della somma di euro 25.733,03. Il ricorrente ha riferito:- che è proprietario di unità immobiliare situata in Velletri, alla Piazza Cairoli n.55; che il bene indicato è stato concesso in locazione alla società per un uso diverso dall'abitativo
(somministrazione di bevande e alimenti); che per il godimento del cespite è stato pattuito il corrispettivo mensile di euro 2.100 (poi maggiorato a seguito di aggiornamento I.S.T.A.T.); che con lettera raccomandata ha manifestato la volontà di non rinnovare il contratto;
che la locazione ha quindi cessato di produrre effetti il 31.12.2014; che nonostante ciò l'immobile non è stato a lui restituito, con
pag. 2/9 conseguente necessità di un procedimento per convalida di uno sfratto per finita locazione;
che lo sfratto è stato convalidato con fissazione della data dell'esecuzione (31.1.2015); che il bene è stato rilasciato (22.5.2015) posteriormente alla data fissata dal giudice e tramite un procedimento esecutivo;
che l'azione esecutiva è stata intrapresa nei confronti di diversa società
[...]
cessionaria dell'azienda della conduttrice;
che ha diritto al Controparte_3
danno per ritardata restituzione ex art. 1591 c.c., per il periodo febbraio – maggio
2015 (pari ad € 10.100); che la cosa non è stata restituita nello stato medesimo in cui la conduttrice l'ha ricevuta, con ulteriore danno risarcibile (€ 8.000,00); che ha diritto al c.d. danno figurativo per l'occupazione illegittima dell'immobile (pari ad
€ 5.920,00); che ha diritto alla somma dovuta per oneri condominiali gravanti sulla conduttrice (€1.693,04). La conduttrice ha replicato: che in data 8.1.2014 ha ceduto il contratto di locazione unitamente all'azienda a diversa società; che il proprietario durante l'esecuzione per rilascio illustrata, compiuta in danno della società affittuaria dell'azienda, è stato nominato custode dei mobili estranei all'esecuzione stessa;
che le predette cose sono di sua proprietà; che con successiva locazione l'unità immobiliare, unitamente agli arredi, è stata data in godimento a terzo soggetto;
che non è stato restituito il deposito cauzionale;
che non è stata corrisposta l'indennità per la perdita dell'avviamento; che non è ipotizzabile un c.d. danno figurativo;
che dunque ha diritto all'indennità per la perdita dell'avviamento, alla restituzione del deposito cauzionale e degli arredi. Il processo è stato istruito con l'interrogatorio di una sola delle parti e di alcuni testimoni. All'udienza del 9.2.2021, previa discussione (come da processo verbale in atti), la causa è stata decisa. ”.
Seguiva sentenza gravata.
pag. 3/9 , e formulavano atto Parte_1 CP_1 Parte_3
d'appello contestando il provvedimento indicato sotto diversi profili e ne chiedevano la riforma con vittoria di spese.
Si costituiva impugnando l'atto d'appello perché Controparte_2
inammissibile ed infondato in fatto e diritto, chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
All'udienza del 12.01.2022 per la trattazione, non essendovi istanza di sospensiva, veniva fissata la nuova udienza di discussione del 26.03.2025 che veniva rinviata al 04.06.2025 per la precisazione delle conclusioni rese, ex art. 127 ter C.P.C..
La Corte si è riservata per i provvedimenti di rito.
L'appello è stato formulato sui seguenti motivi:
§.1-- L'appellante si duole perché il Tribunale, con la sentenza gravata, non ha riconosciuto il diritto all'indennità d'avviamento a favore del titolare del
[...]
richiesta in via riconvenzionale dall'odierno Controparte_1
appellante in quanto “al momento della cessazione della locazione era goduto da terzo soggetto, con non ipotizzabilità di un pregiudizio per l'ente commerciale derivante dal trasferimento del luogo di esercizio con contatto diretto con il pubblico degli utenti e dei consumatori”, poichè costituisce principio pacifico quello secondo cui l'indennità per la perdita dell'avviamento dovuta dal locatore, di immobile adibito a uso diverso da quello di abitazione, al conduttore non è subordinata alla perdita in concreto dell'avviamento o alla prova dell'effettivo danno che il conduttore abbia subito in conseguenza del rilascio. Tale indennità è, anzi, dovuta anche se egli continui a esercitare la medesima attività in altro locale dello stesso immobile o in diverso immobile pag. 4/9 situato nelle vicinanze” (Cass. n. 7992/2009; Cass. n. 11506/2005; Cass. n.
2834/2002).
Il Tribunale di Velletri, quindi, avrebbe dovuto condannare il sig. a P_
versare in favore della la somma richiesta di € 90.070,00, pari Controparte_1
all'ultima mensilità corrisposta (€ 2.520,00, cfr. punto 4 della premessa in fatto del ricorso introduttivo del primo grado) moltiplicata per n. 36 mensilità.
§. 2 – Gli appellanti deducono che la sentenza è errata ed ingiusta perché a pagina 5 rigetta la domanda di restituzione dei beni che si trovavano all'interno del locale oggetto del contratto di locazione. Il Giudice di prime cure afferma erroneamente che “va anche respinta la domanda finalizzata ad ottenere la restituzione dei beni indicati in quanto non è possibile stabile un nesso tra proprietà dei beni, affitto di azienda e cose mobili affidate in custodia al locatore”.
Deducono gli appellanti che i testi escussi all'udienza del 25.05.2018 hanno riferito “che gli arredi tutt'ora presenti nel Bar sito in Velletri, Piazza Cairoli, sono gli stessi da almeno 10 anni”. Ne consegue che, dal momento che la CP_1
ha condotto in locazione i locali a far data dal 2003, se gli arredi ivi presenti non sono mai stati cambiati e alla data del 22.05.2018 risultavano essere ancora quelli che vi erano 10 anni prima, gli arredi medesimi non possono che essere di proprietà della appellante. Pt_4
La Corte così ragiona
In via preliminare va disattesa l'eccezione formulata dal patrocinio dell'appellato d'inammissibilità dell'appello, deducendo che il deposito del ricorso d'appello dell' 08.09.2021, dopo sei mesi data del deposito della sentenza di primo grado pag. 5/9 (09.02.2021), applicando la sospensione feriale dei termini, non applicabile al rito locativo deve ritenersi tardivo.
Ritiene la Corte che nel procedimento di convalida di licenza per finita locazione o di sfratto, la sospensione dei termini durante il periodo feriale resta esclusa, in forza della deroga contenuta nell'art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, in relazione all'art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n.12, solo per la fase sommaria di esso, la quale si conclude, nel caso d'opposizione dell'intimato, con la pronuncia o il diniego dell'ordinanza di rilascio e che presenta per sua natura carattere d'urgenza, mentre trova applicazione, ai sensi del principio generale stabilito dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, per la successiva fase a rito ordinario, salvo che l'urgenza sia dichiarata con apposito provvedimento (Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12979 del 27/05/2010)
L'eccezione va disattesa.
In ordine al primo motivo d'appello si conferma la sentenza gravata in quanto l'indennità d'avviamento compete esclusivamente a colui che gode dell'immobile al momento in cui cessa la locazione.
la Corte Ritiene che nel contratto di affitto d'azienda dell'08.01.2014 tra
, titolare del “ alla CP_1 Controparte_1
società Cooperativa Anno Zero, con scrittura privata autenticata, all'art. 7 del contratto era stabilito, ai sensi dell'art. 2558, il subentro in tutti i contratti a suo tempo stipulati dall'affittante per l'esercizio dell'azienda e quindi anche il contratto di locazione.
pag. 6/9 La Corte ritiene di riportarsi all'orientamento prevalente della Cassazione
(Sentenza n. 2617/1986 e Sentenza n. 6271 del 10/07/1997): “Poiché la "ratio" ispiratrice dell'istituto della prelazione di cui all'art. 38 della legge n. 392 del 1978 si fonda su di un'esigenza pubblicistica di conservazione delle attività produttive e
commerciali svolte a diretto contatto con il pubblico (esigenza che trova compiuta realizzazione attraverso la concentrazione della titolarità dell'azienda e del diritto di proprietà sull'immobile adibito all'esercizio di questa), deve ritenersi legittima
una interpretazione estensiva del termine "conduttore", adoperato nella norma suddetta, onde ricomprendervi anche il subconduttore che abbia lecitamente assunto tale qualità (mediante regolare comunicazione al locatore ex art. 36
stessa legge) e che si sia reso, nel contempo, cessionario dell'azienda, con conseguente facoltà di esercitare in proprio il diritto di prelazione di cui al citato art. 38, avendo il precedente conduttore perduto, con la cessione, ogni interesse
nella gestione dell'attività produttiva”.
Lo stesso art. 36 della Lex 392/1978 che disciplina la sublocazione e la cessione del contratto di locazione, al secondo comma prevede: “Le indennità previste dall'art. 34 sono liquidate a favore di colui che risulta conduttore al momento della cessazione effettiva della locazione”, infatti l'esecuzione dello sfratto è stata effettuata nei confronti della Cooperativa Anno Zero come da Verbale di rilascio esibito in atti.
Anche tale motivo d'appello va disatteso.
pag. 7/9 Va ora esaminata la domanda proposta nei confronti del Controparte_4
di restituzione dei beni materiali e strumentali indicati dagli appellanti come di loro proprietà, facenti parti dell'azienda e presenti nel locale all'atto del rilascio da parte della subconduttrice , fattispecie regolata dall'art. 609 Controparte_3
c.p.c. “provvedimenti circa i beni estranei all'esecuzione” che, in caso di mancata fissazione di un termine per il rilascio dei beni affidati alla custodia della parte locatrice, prevede un'istanza da parte del proprietario dei beni al giudice dell'Esecuzione.
I beni di cui si chiede la restituzione avrebbero fatte parte dei beni strumentali
Con per l'esercizio del (frigoriferi, forno, cucina, banconi e vetrine , accessori bicchieri, posate) che, come dichiarato dalla parte appellante e dai testi, sarebbero stati sempre gli stessi da oltre dieci anni;
a supporto documentale fatture d'acquisto del 1988, 1993,1997 e 2003 di oltre dieci anni. Ritiene la Corte che nell'ambito delle attività d'impresa i beni strumentali sono soggetti ad un determinato ciclo di produzione ed al relativo ammortamento (deterioramento)
della durata dai 5 ad 8 anni;
dopo tale periodo vengono considerati obsoleti a costo zero.
La domanda ed il relativo d'appello va quindi disattesa.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo il DM 147/2022, il valore della causa € 90.700,00, gli scritti difensivi, la non particolare complessità
pag. 8/9 della causa, in € 5.717,00, oltre € 120,00 per spese ed il 15 % per spese generali,
i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Parte_3
avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 287/2021 Controparte_2
così provvede:
1) Rigetta l'appello
2) Condanna , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
parti appellanti, al pagamento, in favore di
[...] P_
, appellato, delle spese del presente grado del giudizio, che
[...] liquida in € 5.717,00, oltre 120,00 per spese ed il15 % per spese generali,
i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3) Dichiara le parti appellanti tenute al versamento in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della 7° SEZIONE, in data 09/06/2025.
Il Consigliere Ausiliario Il Presidente relatore/estensore Dottor
Avv. Paolo Caliman Franco Petrolati
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