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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 02/04/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. 496/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott. Luigi Salvia Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto: modifica condizioni di condizioni di affidamento e collocamento dei figli nati fuori dal matrimonio, nel proc. n. 496 /2024 R.G., promosso, con ricorso proposto,
DA
, nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata in VIA Parte_1
MARSICANA 37/A SORA (FR), presso lo studio dell'Avv. MEGALE LAURA che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
, nato in [...] il [...] , elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1
PIETRO DELL'ISOLA 8 ISOLA DEL LIRI (FR), presso lo studio dell'Avv. CONICELLA
DONATELLA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI Le parti concludono come da verbale di udienza del 2.04.2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26.02.2024 premesso di aver avuto dalla Parte_1
relazione more uxorio, ormai terminata, con le figlie ( il 21.09.2010) Controparte_1 Per_1
e (il 6.11.2014); che con decreto del Tribunale di Cassino del 20.09.2017 (R.G Per_2
1294/2015) veniva regolato l'affidamento e il mantenimento delle minori (affidamento condiviso delle minori presso la madre con disciplina del diritto di visita paterno;
un obbligo di mantenimento a carico del padre a favore della madre di euro mensili complessivi 700,00, oltre rivalutazione
ISTAT, nonché il 50% delle spese straordinarie); chiedeva, a modifica delle vigenti condizioni, di eliminare la condizione c4 di cui al ricorso congiunto RG. 1294/15 e, per l'effetto, dichiarare l'applicazione del Protocollo di intesa del Tribunale di Cassino del 20 giugno 2023, prot. num.
131/INT, Prot. n. 1129 del 13 luglio 2023, nonché, per quanto in esso non previsto, delle Linee
Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare inviate ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati dal Consiglio Nazionale
Forense in data 29.11.2017; adottare, ricorrendone i requisiti di legge, i provvedimenti di cui all'art. 473-bis.39 I e II comma c.p.c..
Si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna della Controparte_2
ricorrente ex art. 96 c.p.c..
All'udienza del 25.9.2024 veniva disposta la ripartizione delle spese straordinarie al 50% tra le parti, come da accordo tra le stesse, con rinvio al Protocollo in uso presso il Tribunale di Cassino.
All'udienza del 2.04.2025 le parti davano atto del raggiungimento di un accordo sulla ripartizione al 50% ciascuno delle spese straordinarie delle figlie e rinunciavano alle ulteriori domande, con compensazione delle spese di lite.
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che le condizioni concordate dalle rispondono all'interesse morale e materiale delle minori, non ostandovi alcun elemento contrario. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
Inoltre, preso atto della ripresa degli incontri padre-figlie e della volontà delle parti di rinunciare alle altre domande avanzate, va dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle ulteriori questioni proposte.
Le spese di lite sono compensate, stante l'accordo raggiunto dalle parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 496 /2024, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, con l'intervento del Pubblico
Ministero, così provvede: 1) in parziale modifica del decreto del Tribunale di Cassino n. 15609 del 20.09.2017, pone le spese straordinarie delle minori e a carico di entrambi i genitori nella Per_1 Per_2
misura del 50% ciascuno, come da accordo delle parti;
2) dichiarata cessata la materia del contendere sulle ulteriori domande;
3) compensa le spese di lite;
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 02/04/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
(dott.ssa Michela Grillo) (dott. Virgilio Notari )
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott. Luigi Salvia Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto: modifica condizioni di condizioni di affidamento e collocamento dei figli nati fuori dal matrimonio, nel proc. n. 496 /2024 R.G., promosso, con ricorso proposto,
DA
, nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata in VIA Parte_1
MARSICANA 37/A SORA (FR), presso lo studio dell'Avv. MEGALE LAURA che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
, nato in [...] il [...] , elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1
PIETRO DELL'ISOLA 8 ISOLA DEL LIRI (FR), presso lo studio dell'Avv. CONICELLA
DONATELLA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI Le parti concludono come da verbale di udienza del 2.04.2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26.02.2024 premesso di aver avuto dalla Parte_1
relazione more uxorio, ormai terminata, con le figlie ( il 21.09.2010) Controparte_1 Per_1
e (il 6.11.2014); che con decreto del Tribunale di Cassino del 20.09.2017 (R.G Per_2
1294/2015) veniva regolato l'affidamento e il mantenimento delle minori (affidamento condiviso delle minori presso la madre con disciplina del diritto di visita paterno;
un obbligo di mantenimento a carico del padre a favore della madre di euro mensili complessivi 700,00, oltre rivalutazione
ISTAT, nonché il 50% delle spese straordinarie); chiedeva, a modifica delle vigenti condizioni, di eliminare la condizione c4 di cui al ricorso congiunto RG. 1294/15 e, per l'effetto, dichiarare l'applicazione del Protocollo di intesa del Tribunale di Cassino del 20 giugno 2023, prot. num.
131/INT, Prot. n. 1129 del 13 luglio 2023, nonché, per quanto in esso non previsto, delle Linee
Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare inviate ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati dal Consiglio Nazionale
Forense in data 29.11.2017; adottare, ricorrendone i requisiti di legge, i provvedimenti di cui all'art. 473-bis.39 I e II comma c.p.c..
Si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna della Controparte_2
ricorrente ex art. 96 c.p.c..
All'udienza del 25.9.2024 veniva disposta la ripartizione delle spese straordinarie al 50% tra le parti, come da accordo tra le stesse, con rinvio al Protocollo in uso presso il Tribunale di Cassino.
All'udienza del 2.04.2025 le parti davano atto del raggiungimento di un accordo sulla ripartizione al 50% ciascuno delle spese straordinarie delle figlie e rinunciavano alle ulteriori domande, con compensazione delle spese di lite.
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che le condizioni concordate dalle rispondono all'interesse morale e materiale delle minori, non ostandovi alcun elemento contrario. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
Inoltre, preso atto della ripresa degli incontri padre-figlie e della volontà delle parti di rinunciare alle altre domande avanzate, va dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle ulteriori questioni proposte.
Le spese di lite sono compensate, stante l'accordo raggiunto dalle parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 496 /2024, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, con l'intervento del Pubblico
Ministero, così provvede: 1) in parziale modifica del decreto del Tribunale di Cassino n. 15609 del 20.09.2017, pone le spese straordinarie delle minori e a carico di entrambi i genitori nella Per_1 Per_2
misura del 50% ciascuno, come da accordo delle parti;
2) dichiarata cessata la materia del contendere sulle ulteriori domande;
3) compensa le spese di lite;
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 02/04/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
(dott.ssa Michela Grillo) (dott. Virgilio Notari )