Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 29/05/2025, n. 1675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1675 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. 5055/2020 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile
in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Ferraro
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°5055 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2020 avente ad
OGGETTO: inadempimento contratto di locazione
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Pellegrino Parte_1
Annalessia, elett.me dom.ta presso il suo studio in Napoli, alla via Tomasi di Lampedusa 38 giusta procura in atti.
Ricorrente
E
CP_1 Controparte_2
Resistenti Contumaci
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti difensivi, scritti conclusionali e note di udienza
Decisa passata in decisione all'udienza del 29 maggio 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.pc., in combinato disposto con l'articolo
429, c.1, c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n.
69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).
In via preliminare va dichiarata la contumacia di e CP_1 [...]
, regolarmente citati in giudizio ai sensi dell'art. 138 CP_2 cpc e non costituiti.
Nel merito la domanda attorea è fondata e merita accoglimento nei limiti e per le motivazioni di seguito esplicitate.
Con la proposizione dell'odierna domanda, la ricorrente, locatrice, ha dedotto il mancato pagamento da parte dei resistenti dei canoni di locazione dal gennaio 2099 all'ottobre 2019 in relazione all'immobile oggetto di giudizio concesso in locazione per uso abitativo. Ciò posto, la ricorrente ha chiesto la condanna di parte resistente al pagamento dell'importo di euro 6.400, includendo €.
2.400 per il mancato preavviso, rilevando che i conduttori avevano rilasciato l'immobile nell'ottobre 2019 senza dare il preavviso di sei mesi, previsto in contratto.
Orbene, è noto che il recesso esercitato dal conduttore produce effetti
- determinando la cessazione della locazione - dalla scadenza del termine di preavviso previsto in contratto, e fino a tale termine il conduttore è tenuto a versare i canoni, indipendentemente dal momento (eventualmente anteriore) di materiale rilascio dell'immobile
(Cass., 27.11.2006, n. 25136).
Ai cennati principi va aggiunto quello, consolidato, per cui, laddove sia dedotto l'inadempimento ovvero l'inesatto o parziale adempimento
- 2 -
di un'obbligazione, al creditore istante che intenda agire per l'adempimento è sufficiente la mera allegazione dell'inadempimento ovvero dell'inesattezza dell'adempimento, gravando sul debitore, a contrario, l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (cfr.
Cass., S.U., 31.10.2001, n. 13533).
Ne deriva che, per un verso, appare fondata la domanda di pagamento dei corrispettivi per dieci mensilità nell'importo complessivo di euro 4.000 (400,00 euro X 10 mensilità), oltre interessi legali dalle singole scadenze.
Ed, invero, parte resistente, sottraendosi all'onere della prova che su di essa gravava, non ha dimostrato di avere adempiuto agli obblighi di pagamento suddetti.
Le risultanze, agli atti, non appaiono invece bastevoli ai fini della richiesta di condanna al pagamento dell'indennità di preavviso.
Orbene, in effetti, la disciplina sulle locazioni abitative, e nello specifico l'art. 3, comma 6, della legge n.431 del 1998, prevede la facoltà del conduttore di recedere in qualsiasi momento dal contratto, qualora ricorrano gravi motivi, ma dando comunque comunicazione al locatore con un preavviso di sei mesi.
Cionondimeno, nel caso di specie, non vi è prova sufficiente di tale mancato preavviso nel previsto termine semestrale, nella misura in cui agli atti vi è solo un sollecito di pagamento inviato dalla locatrice – del quale, inoltre, non vi è prova della relativa ricezione - nel quale si fa riferimento ad un rilascio anticipato del 30.10.2019. Tale documentazione, proveniente dalla parte creditrice, e neanche, almeno per ciò emerge per tabulas, ricevuta dai conduttori, non appare sufficiente per poter ritenere provata la sussistenza del mancato preavviso.
- 3 -
Pertanto, parte conduttrice va condannata al pagamento di €. 4.000, oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento di €. 4.000, oltre interessi al tasso legale dalla domanda all'effettivo soddisfo;
2) condanna parte resistente al pagamento in favore della ricorrente, delle spese di lite del presente giudizio liquidate in € 264 per spese, €
1.278,00 per compensi oltre €. 264 per spese, rimborso spese generali, IVA, CPA come per legge, con attribuzione al procuratore costituito per dichiarazione di fattone anticipo.
Così deciso in Nola, all'udienza del 29 maggio 2025
IL GIUDICE
dr.ssa Valeria Ferraro
- 4 -