Articolo 6 della Legge 31 maggio 1977, n. 247
Articolo 5Articolo 7
Versione
4 giugno 1977
Art. 6.
La ragioneria centrale del Ministero delle finanze, prima di trasmettere gli ordinativi diretti collettivi di cui agli articoli 42-bis e 44-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , come modificato dalla presente legge, alla Direzione generale del tesoro per gli adempimenti di competenza, verifica la esatta imputazione della spesa, l'esistenza della disponibilita' di stanziamento nonche' la corrispondenza fra gli importi complessivi indicati negli elenchi, rispettivamente per rimborso d'imposta e per interessi, e l'importo del relativo ordinativo.
Entrata in vigore il 4 giugno 1977