Sentenza 26 maggio 2025
Commentario • 1
- 1. Sulla cessione di crediti in bloccoDi Dirittodelrisparmio · https://www.dirittodelrisparmio.it/ · 21 gennaio 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 26/05/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Caltanissetta in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Antonella Palamara, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 944 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2024, promossa
DA
nata a [...] l'[...], residente a [...]
n. 256, codice fiscale elettivamente domiciliata a Palermo in Via Tripoli n. C.F._1
3, presso lo studio dell'Avv. Carlo Riela, che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente, con l'Abogado Alessandro Giamporcaro, per procura speciale da intendersi in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
- opponente -
CONTRO
con sede legale a Milano in Piazza della Trivulziana n. 4/A, partita IVA Controparte_1 [...]
codice fiscale in persona del legale rappresentante pro CP_2 P.IVA_1 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo ed
Andrea Ornati per procura generale alle liti per atto della Dr.ssa , Notaio in Persona_1
Milano, del 15/03/2024, repertorio n. 9775, raccolta n. 2163;
- opposta - conclusioni delle parti: per l'opponente come da note di precisazione delle conclusioni depositate il 13 febbraio 2025 del seguente tenore: “VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa: IN VIA PRELIMINARE: - accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di per le ragioni esposte nell'atto di Controparte_1
citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 24.05.2024 e, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito azionato da con il decreto ingiuntivo n. 60/2024 del 12.02.2024 (R.G. n. 1874/2023) Controparte_1 emesso dall'On.le Tribunale di Caltanissetta e notificato il dì 16.04.2024, stante il decorso del
(01.11.2011)
NEL MERITO: - ritenere e dichiarare fondata l'opposizione spiegata e, per l'effetto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 60/2024 del 12.02.2024 (R.G. n. 1874/2023) emesso dall'On.le
Tribunale di Caltanissetta e notificato il dì 16.04.2024, perché errato, ingiusto ed illegittimo;
- adottare ogni provvedimento coerente e consequenziale;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre accessori, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei sottoscritti procuratori”; per l'opposta come da note di precisazione delle conclusioni depositate il 31 gennaio 2025, con le quali ha insistito “per l'accoglimento delle istanze e conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione e risposta”.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1
(in prosieguo anche soltanto “ ) proponendo opposizione avverso il decreto Controparte_1 CP_1
ingiuntivo n. 60/2024 emesso il 09/02/2024 (R.G. n. 1874/2023) dal Tribunale di Caltanissetta, con cui le era stato intimato il pagamento, nella qualità di coobbligata, della somma di € 17.645,66, oltre interessi e spese, in favore della controparte.
1.1 A sostegno della opposizione la ha allegato che il credito asseritamente vantato dalla Pt_1
convenuta nei suoi confronti sarebbe stato oggetto di plurime cessioni: il creditore originario
ER ME BA lo avrebbe ceduto a e successivamente quest'ultima lo Controparte_3 avrebbe ceduto a nell'ambito di una operazione di cessione di crediti individuabili in Controparte_1 blocco ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 385/1993 e dell'art. 1 e 4 della Legge 130/99, ed ha sollevato plurime eccezioni.
1.1.2. L'opponente, in primo luogo, ha eccepito il difetto di legittimazione attiva di e CP_1
l'inesistenza delle riferite operazioni di cessione del credito.
In merito ha dedotto:
--- che le operazioni di cartolarizzazione con cessione in blocco di crediti, disciplinate dall'art. 58 del predetto decreto legislativo (il quale prescrive speciali forme di pubblicità, onerando espressamente la banca cessionaria di dare avviso della cessione mediante pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale e nel Registro delle Imprese) conservano, tuttavia, l'originaria natura di cessione del credito, al cui istituto sono pur sempre riconducibili, con la conseguenza che non è possibile derogare ai principi generali di cui agli artt. 1260 ss. c.c. prescritti per le cessioni del credito;
--- che la conclusione del contratto di cessione, dunque, è presupposto indefettibile ai fini dell'efficacia della stessa, costituendo circostanza eterogenea rispetto alla sua successiva comunicazione ed alla sua pubblicità; --- che, nel caso di specie, grava sull'opposta la prova, non fornita, di entrambe le sopra precisate operazioni di cartolarizzazione;
--- che l'opposta ha omesso di documentare adeguatamente le vicende traslative avendo prodotto soltanto: il contratto di finanziamento originario stipulato tra il Sig. e ER Persona_2
ME BA (il cui contenuto, a dire dell'opponente, è illeggibile), ove ella parrebbe rivestire la qualità di soggetto coobbligato in solido al pagamento delle rate di rimborso;
la proposta unilaterale indirizzata a (del cui invio non fornisce prova alcuna) avente ad oggetto la stipula Controparte_3 di un contratto di acquisto crediti;
e l'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data
18.02.2017 tra e la stessa Controparte_3 CP_1
--- che nessun valore probatorio, ai fini della prova delle cessioni, può attribuirsi all'estratto della precisata Gazzetta poiché la prescritta pubblicazione costituisce adempimento meramente pubblicitario, estraneo e logicamente successivo all'atto dispositivo, il cui limitato scopo è quello di esonerare dalla notifica della cessione al titolare del debito ceduto, ma che non prova il perfezionamento della fattispecie traslativa né produce il relativo effetto, non ha valenza costitutiva e non sana eventuali vizi dell'atto e poiché non prova che fosse titolare del credito Controparte_3
originariamente sorto in capo a ER ME BA per effetto del contratto di finanziamento stipulato in data 11.11.2008;
--- che da tale documentazione in atti, dunque, non è dato riscontrare che il rapporto derivante dal finanziamento in origine richiesto dal Sig. abbia formato oggetto di cessione da Persona_2
ER ME BA a e da questa a Controparte_3 CP_1
--- che dall'assenza di prova del passaggio del credito da ER ME BA a CP_3
consegue necessariamente il difetto di legittimazione attiva della società opposta.
[...]
1.2. In via subordinata l'opponente ha eccepito la mancata inclusione del credito tra quelli oggetto di cessione, la cui prova spetta al soggetto che si assume creditore e, nel caso di specie, in relazione tanto al trasferimento della titolarità intercorso tra ER ME BA e CP_3
prima, e tra e poi.
[...] Controparte_3 Controparte_1
1.3. La ha pure eccepito la intervenuta prescrizione del credito azionato evidenziando che Pt_1 da una “lista movimenti” aggiornata all'8 novembre 2013, prodotta in monitorio dall'opposta, si evince che in data 1° novembre 2011 il debitore sarebbe decaduto dal “beneficio del termine” a causa del mancato rispetto delle scadenze di pagamento previste dal contratto di finanziamento, con la conseguenza che: a) l'asserito credito residuo sarebbe divenuto immediatamente esigibile;
b) la prescrizione del diritto del creditore a esigerne il pagamento inizia a decorrere dalla data di decadenza e, quindi, nel caso in esame, essendo trascorsi più di dieci anni da tale data, senza che nel frattempo siano intervenuti validi atti interruttivi della prescrizione, il credito azionato dalla società opposta si è prescritto.
1.4. Infine l'opponente ha eccepito l'invalidità e l'illegittimità dell'ingiunzione di pagamento opposta, poiché il presunto diritto di credito vantato da non è supportato da adeguata CP_1
documentazione che consenta di determinare i criteri di calcolo della complessiva somma ingiunta di € 17.645,66, dell'importo in linea capitale e dell'importo a titolo di interessi, e di accertare se siano stati rispettati i limiti del tasso soglia usura di cui alla L. 108/96, oppure se i parametri di calcolo applicati siano stati da lei accettati e debitamente sottoscritti.
1.5. Inoltre ha dedotto che controparte ha allegato copia parziale di un presunto contratto di finanziamento – il cui contenuto è illeggibile – che, peraltro, non riporta alcun timbro o firma certa del rappresentante legale dell'istituto di credito e nulla spiega circa la sua provenienza ed il rapporto sostanziale ad essa sotteso, sicché è assolutamente inidonea a costituire prova scritta del credito pretestuosamente vantato. Ne ha fatto discendere la inattendibilità della documentazione fornita in monitorio e la inidoneità ai fini della richiesta di ingiunzione di pagamento in quanto priva dei requisiti necessari ex art. 50 D.lgs 385/1993.
2. La società opposta si è costituita ed ha resistito all'opposizione.
2.1. In particolare, dopo essersi soffermata sulla natura e sugli effetti della cessione di CP_1 credito effettuata nelle operazioni di cartolarizzazione, ha rammentato il principio per cui “In materia di cessione dei crediti in blocco, eseguita tramite cartolarizzazione, deve escludersi in capo alla società cessionaria appositamente costituita (c.d. società veicolo) la titolarità del lato passivo del rapporto controverso avente ad oggetto le domande ed i controcrediti vantati dal debitore ceduto verso il cedente” ed ha dedotto che, conseguentemente, si appalesa un suo difetto di legittimazione in ordine ad eventuali domande volte a far dichiarare presunte patologie del rapporto contrattuale o ad ipotetiche e potenziali domande nei suoi confronti. al fine di chiedere il pagamento di presunte somme indebitamente versate ad altro soggetto giuridico, nonché il risarcimento di presunti danni subiti a seguito dell'asserita condotta illegittima posta in essere dall'originaria controparte negoziale che ha gestito il rapporto in questione all'epoca dei fatti.
2.2. In ordine alla ritualità della cessione del credito ex art. 58 del Testo Unico Bancario ed ai fini della prova della sua titolarità, ha rammentato che la giurisprudenza è granitica nel CP_1 ritenere che “l'avviso di pubblicazione in Gazzetta ufficiale, recante l'indicazione per categorie di rapporti ceduti in blocco, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo, in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare che la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria” senza necessità di una specifica enumerazione di ciascuno di essi, potendo l'oggetto del contratto essere anche
“determinabile" ai sensi dell'art. 1346 cod. civ. .
2.2.1. Ha inoltre dedotto:
--- che il favor espresso dal legislatore nel disciplinare le operazioni di cartolarizzazione si può apprezzare proprio nei casi in cui il credito è interessato da una pluralità di vicende circolatorie: onerare l'ultimo cessionario di dare la prova della titolarità del rapporto mediante il deposito del contratto, significherebbe costringerlo a produrre anche i contratti con i quali si sono perfezionate le cessioni precedenti, sino a risalire all'originario creditore, con evidente aggravio dell'onere probatorio, in contrasto con le finalità perseguite dall'art. 58 TUB;
--- che, secondo una recente sentenza della Suprema Corte, “Il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità” (Cass. 28/2/2020 n. 5617);
--- che, conseguentemente, la prova della cessione può essere fornita con ogni mezzo e quindi anche mediante testimonianze o presunzioni o a maggior ragione con la produzione dell'estratto della
Gazzetta Ufficiale, che ha la precipua funzione di rendere nota – alla collettività ed ai debitori ceduti – l'esistenza del negozio di cessione ed il suo oggetto, al fine di informare il debitore dell'intervenuta novazione soggettiva dal lato attivo del rapporto obbligatorio e di impedire pagamenti a chi si è spogliato del credito e, quindi, non è più legittimato a riceverli;
ovvero mediante il deposito del contratto originario, di cui può essere in possesso soltanto il cessionario, attuale titolare del credito, quale destinatario dell'obbligo di consegna dei “documenti probatori del credito”, di cui ogni cedente risulta onerato ex art. 1262 c.c. proprio come avvenuto nel caso di specie, in cui tale contratto è stato prodotto nel fascicolo monitorio;
--- che è del tutto connaturato all'oggetto del contratto di cessione di crediti ex art. 58 TUB che il suo contenuto (e, dunque, il perimetro dei crediti ricompresi nell'atto traslativo) possa essere individuato non soltanto nominativamente (elencando, cioè, i rapporti ceduti dal cedente al cessionario uno per uno eventualmente tramite riferimento ai codici identificativi del rapporto), ma anche per relationem e, dunque, facendo riferimento a caratteristiche, sufficientemente precise ed univoche, che i crediti devono possedere alla data della cessione, affinché possano essere considerati rientranti nell'oggetto del contratto;
--- che ciò che rileva è soltanto che l'oggetto del contratto venga individuato dal testo del negozio giuridico (o dal suo estratto per sintesi pubblicato su Gazzetta Ufficiale che è idoneo mezzo di prova della sua esistenza) in modo determinato o anche solo univocamente determinabile, come ritenuto da giurisprudenza di merito;
--- che nel caso in esame era stata prodotta la Gazzetta Ufficiale relativa alla cessione in parola;
i crediti oggetto dell'atto di trasferimento sono stati individuati sulla base di chiari criteri correlati al momento genetico del credito (la data in cui è sorto il rapporto obbligatorio), alla causa del credito
(il tipo di operazione di finanzia-mento bancario), nonché all'esistenza di una situazione patologica di inadempimento del debitore ceduto, tutti elementi in grado di dimostrare l'inclusione del credito oggetto del procedimento monitorio, e dunque provare la sua legittimazione attiva;
--- che, in ogni caso, in sede monitoria erano stati prodotti il contratto di cessione e lista dei crediti ceduti, cui si aggiungeva, alla costituzione, una certificazione notarile del contratto di cessione, una certificazione notarile della lista dei crediti ceduti ed il contratto di cessione tra ER e CP_3
[... ;
--- che è condivisibile la posizione recentemente espressa da Cass. civ., Sezione III, 16.04.2021 n.
10200, che ha ritenuto la dichiarazione emessa dalla cedente in ordine all'inclusione del credito nella cessione idonea ai fini della prova dell'identificazione del credito ceduto, sulla base del principio per cui tale atto di scienza, reso noto alla controparte mediante deposito nell'opposizione, insieme alla disponibilità del titolo, costituisce elemento indiziario da valutare da parte del giudice di merito;
--- che, in tema di notificazione della cessione di crediti, l'art. 58 T.U.B. ha inteso agevolare la realizzazione della c.d. cessione in blocco di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti e degli aventi causa, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando l'istituto cessionario dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti o, l'annotazione nei registri;
--- che ne discende una presunzione assoluta di conoscenza dell'avvenuta cessione, e che la stessa prova della cessione possa avvenire con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario;
--- che, peraltro, nel caso di specie essa opponente con lettera raccomandata a/r., oltre a sollecitare il pagamento della somma successivamente oggetto di ingiunzione, aveva comunicato l'avvenuta cessione del credito de quo.
2.3. Ed ancora in ordine ai presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, ha CP_1
evidenziato come in ipotesi di contratto di finanziamento non sia neppure necessaria la produzione di un estratto conto ex art. 50 TUB, atteso che la prova del credito è raggiunta attraverso la semplice produzione in giudizio del titolo negoziale e l'allegazione dell'inadempimento del mutuatario, gravando su quest'ultimo l'onere di provare il fatto estintivo del credito o di una sua parte in conformità ai principi indicati dalla Corte di Cassazione per il riparto dell'onere della prova, con la conseguenza che nel caso in esame, con la produzione del contratto, essa opposta ha assolto al proprio onere probatorio, avendo dato sufficiente prova degli elementi costitutivi della domanda di restituzione delle somme concesse a mutuo e dei relativi interessi, mentre grava sull'opponente l'onere di contestare in maniera specifica l'ammontare del credito affermato dalla banca e fornire la prova dei tempestivi pagamenti delle rate previste dal piano di ammortamento.
E tuttavia la stessa opposta ha richiamato il principio per cui in sede monitoria è sufficiente, ai sensi dell'art. 50 TUB, produrre l'estratto conto con l'integrale movimentazione del rapporto in parola, da cui si evince il dettaglio degli importi dovuti, e ciò anche da parte dei cessionari dei crediti acquistati nelle operazioni di cartolarizzazione ex L. n. 130/1999 (così come ai relativi mandatari), come, secondo la giurisprudenza di legittimità, le risultanze dell'estratto conto nell'eventuale giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo hanno efficacia fino a prova contraria, potendo essere disattese solo in presenza di contestazioni circostanziate dirette contro determinate annotazioni, e non già attraverso il mero rifiuto del conto o la generica affermazione di nulla dovere e come la produzione in giudizio dell'estratto conto costituisce “trasmissione” ai sensi dell'art. 1832 c.c.,
Ha quindi dedotto che la documentazione contabile versata in atti - attestante genesi, evoluzione ed ammontare definitivo del credito - oltre a giustificare l'emissione del decreto ingiuntivo, conserva, nel presente giudizio di opposizione, la medesima efficacia probatoria, non essendo stato contestato dall'opponente, se non in maniera assolutamente generica e soprattutto non circostanziata.
2.4. Sulla eccezione di prescrizione del credito, l'opposta ne ha chiesto il rigetto, atteso che nei rapporti di finanziamento il relativo termine decennale decorre dalla scadenza dell'ultima rata del mutuo e non dalla data di stipula e nemmeno dalla scadenza delle singole rate e che nella fattispecie in esame, la durata del piano di rimborso finanziario era pattuita in settantadue rate mensili, con prima rata da corrispondere entro il 01.01.2009 ed ultima il 01/12/2014, data da cui decorre la prescrizione. E comunque, laddove si considerasse quale dies a quo la data della decadenza dal beneficio del termine indicata da controparte nel 2012, vi sono lettere interruttive del 2017.
2.5. L'opposta, con la comparsa di costituzione, si è inoltre soffermata sulle seguenti questioni:
a) nullità del contratto per mancanza della data, sulla quale ha argomentato che la data non è elemento essenziale della scrittura privata e comunque nel contratto de quo è indicata nel
10/11/2008 ed è altresì in atti il piano di ammortamento con decorrenza 01.01.2009;
b) violazione del tasso soglia, sulla quale, dopo avere evidenziato che la doglianza di controparte è del tutto generica, ha eccepito, in via pregiudiziale, il suo difetto di legittimazione passiva poiché alla cessionaria di un credito non possono essere opposte domande per asseriti vizi genetici del contratto originario che comportano domande restitutorie, ed ha inoltre dedotto che la sanzione civilistica della epurazione di qualsivoglia forma di interesse va applicata alle sole ipotesi di interesse convenzionale ab initio pattuito ad un tasso superiore a quello soglia previsto dalla Legge
n. 108/1996, rimanendo irrilevanti eventuali superamenti dei tassi soglia intervenuti nel corso del rapporto per effetto delle modifiche intervenute nella rilevazione dei tassi soglia, che, tuttavia non si sono verificati nel caso di specie;
c) nullità ex art. 1815, comma 2, c.c. delle clausole relative agli interessi moratori. In proposito ha contestato qualsivoglia assunto volto a far cumulare tutti gli interessi applicati dalla CP_1
società mutuante a qualsiasi titolo, nella specie gli interessi moratori con quelli corrispettivi, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia;
e ciò per due ordini di ragioni. In primo luogo perché, come chiarito dalla giurisprudenza, v'è diversità ontologica tra le due tipologie di interessi: quelli corrispettivi assolvono ad una funzione di remunerazione del capitale prestato, mentre i moratori rappresentano una liquidazione anticipata, presuntiva e forfettaria del danno causato dall'inadempimento o dal ritardato adempimento di un'obbligazione pecuniaria. In secondo luogo perché, in ossequio al principio del “nullum crimen sine lege”, la tesi del “cumulo” condurrebbe all'abnorme risultato di configurare una violazione in difetto di una norma incriminatrice. Ha quindi richiamato la sentenza n. 19597 del 18/09/2020 delle Sezioni Unite della Cassazione, con la quale sono stati individuati i diversi criteri di rilevazione della soglia per gli interessi moratori in base alla data di stipulazione del contratto. In relazione alla fattispecie concreta ha allegato che i tassi pattuiti contrattualmente sono ben al di sotto delle soglie di usura ex Legge n. 108/1996, dovendo peraltro essere esclusa in modo radicale la sommatoria degli interessi corrispettivi con gli interessi di mora;
che, peraltro, la presenza di “clausola di salvaguardia, che prevede l'automatica riduzione del tasso nei limiti della soglia, esclude qualsiasi fenomeno usurario;
d) esclusione, sempre ai fini della verifica del tasso soglia, del cumulo dei tassi di interesse con le altre voci di costo contemplate dal contratto, quali Penale per eventuale estinzione anticipata;
-
Spese di incasso rata;
- Importi addebitati a titolo di copertura assicurativa;
- Importi addebitati a titolo di interessi di mora;
- Indennità di ritardato pagamento;
- Penale per il caso di decadenza dal beneficio del termine. Ciò in quanto non si tratta di spese fisse, connaturate al contratto, ma di oneri meramente eventuali ed accessori, applicabili solo ed esclusivamente per il caso di inadempimento da parte del Cliente, mentre nell'indicazione del TAEG e, quindi, nel costo totale del credito, debbono essere ricompresi tutti gli interessi, tutti i costi e tutte le spese obbligatorie (e non meramente accessorie ed eventuali) in vista dell'erogazione del credito;
e) esclusione degli oneri assicurativi dal calcolo del TEG, come da istruzioni emanate dalla Banca
d'Italia nel Febbraio 2006 per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura, tantomeno, come nel caso di specie, laddove non sussista alcun vincolo di sottoscrizione della copertura assicurativa quale requisito richiesto per l'ottenimento del finanziamento f) esclusione della commissione per estinzione anticipata nella valutazione relativa al superamento del tasso soglia usura anche la commissione per estinzione anticipata come sancito da molteplice giurisprudenza.
L'opposta ha quindi così concluso: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, In via preliminare, nel merito, - concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 60/2024 del 12/02/2024 RG n. 1874/2023 emesso dal Tribunale di Caltanissetta stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c. - Concedere alla il termine per attivare il procedimento di mediazione;
In via principale, nel merito, CP_1 rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n.
60/2024 del 12/02/2024 RG n. 1874/2023 emesso dal Tribunale di Caltanissetta In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, la signora al pagamento in favore della Parte_1 società della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito Controparte_1 dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi”.
3. Espletato il tentativo di mediazione, in data 20 novembre 2024 veniva depositato il relativo verbale con esito negativo;
rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, essendo la causa, in difetto di istanze istruttorie, di pronta soluzione e matura per la decisione;
concessi i termini di cui al combinato disposto degli artt. 281 quinquies e 189 c.p.c., la causa è stata assunta in decisione all'udienza del 17 aprile 2025.
3.1. Preliminarmente, va evidenziato che il procedimento per decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (art. 645, 2° comma, c.p.c.; ved., tra le molte, Cass. Civ., sez. II, sent. 12/03/2019, n.
7020) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (ved. Cass. Civ., sez. III, sent.
17/11/2003, n. 17371; Cass. Civ., sez. I, sent. 22/04/2003, n. 6421), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza. In tale giudizio il creditore opposto ed il debitore opponente assumono la posizione sostanziale, rispettivamente di attore e convenuto, con le relative conseguenze in ordine alla ripartizione dell'onere della prova che ricadrà, quindi, sull'opposto che fa valere il proprio diritto in giudizio, mentre spetta all'opponente, convenuto sostanziale, la prova dei fatti estintivi o impeditivi
(ved. Cass. Civ., 23/01/2023, n. 1892; Cass. Civ., sez. I, 31/05/2007, n. 12765; Cass. Civ., sez. III, 24/11/2005 n. 24815; Cass. Civ., sez. I, 03/02/2006, n. 2421).
La sentenza pronunciata all'esito del giudizio di opposizione, poi, deve accogliere la domanda, rigettando l'opposizione medesima, ove il decidente riscontri che le condizioni dell'azione proposta in sede monitoria, pur se carenti al momento del relativo ricorso sussistano in quello successivo della decisione;
nel caso in cui, invece, ritenga solo parzialmente provato il credito fatto valere con il ricorso, deve revocare il decreto ingiuntivo, ma pronunciandosi comunque sulla domanda avanzata, condannando al pagamento della somma, inferiore a quella portata dal decreto, che si ritiene dovuta. A ciò consegue l'infondatezza della contestazione in ordine all'insussistenza dei presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo dovendosi accertare, come esposto, la fondatezza del diritto azionato alla luce del compendio probatorio e delle difese spiegate nel giudizio di opposizione. Il creditore opposto, dunque, deve assolvere l'onere ex art. 2697 c.c. di provare i fatti costitutivi della pretesa creditoria richiesta in via monitoria.
3.2. Sempre in via preliminare va affrontata la eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'opposta.
Tale eccezione deve essere qualificata quale eccezione di difetto di titolarità del diritto azionato dalla opposta;
infatti, occorre distinguere tra legittimazione ad agire e titolarità del diritto ad agire.
La prima attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne il titolare, la seconda consiste nella titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio che attiene al merito della causa (ved., tra le molte, Cass. Civ. Sez. II 10 maggio
2010 n. 11284; Cass. Civ. Sez. III 09 aprile 2009 n. 8699; Cass. Civ. Sez. III 30 maggio 2008 n.
14468; Cass. Civ. 06 marzo 2008 n. 6132; Cass. Civ. Sez. I 10 gennaio 2008 n. 355; Cass. Civ. Sez.
I 28 febbraio 2007 n. 4776; Cass. Civ. Sez. I 29 settembre 2006 n. 21192; Cass. Civ. Sez. III 26 settembre 2006 n. 20819; Cass. Civ. Sez. III 14 giugno 2006 n. 13756).
Nel caso di specie si afferma titolare del diritto di credito dedotto in giudizio nei confronti CP_1
della opponente per effetto delle intervenute cessioni di credito, sicché va ritenuta la sua legittimazione processuale ad agire.
Quanto al difetto della titolarità del credito azionato dall'opposta, ritiene questo giudice che la relativa eccezione sia infondata per i motivi di seguito illustrati.
3.2.1. Come è noto, l'art. 58 T.U.B. è la disposizione che regolamenta le operazioni di cessione del credito in ambito bancario.
Poiché introdotta al fine di facilitare la realizzazione delle operazioni di cessione in blocco dei rapporti giuridici, essa contiene una disciplina parzialmente derogatoria al regime ordinario, ottenuta subordinando l'efficacia della cessione nei confronti del ceduto alla notizia data mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale (con l'espressa previsione che tali adempimenti producono i medesimi effetti ex art. 1264 c.c.),
La precisata forma unica di pubblicità, prevista in ragione del gran numero di soggetti interessati, col connesso effetto dell'opponibilità ai terzi ceduti, si sostituisce ai singoli adempimenti previsti dagli artt. 1260 e 1264 c.c., che avrebbero dovuto invece riguardare ciascuna situazione giuridica interessata dalla vicenda successoria.
Tuttavia la prova del corretto adempimento degli oneri informativi che la richiamata normativa impone al cedente e al cessionario nei confronti del debitore ceduto è idonea soltanto a spiegare i suoi effetti in punto di opponibilità della cessione, ma trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata, non è di per sé sufficiente a dimostrare l'effettiva titolarità del diritto (cd. legittimazione sostanziale attiva) da parte del creditore che agisce in giudizio il quale, pertanto, è comunque tenuto, ex art. 2697 c.c., a provare la cessione del credito in suo favore e, in caso, come quello qui in esame, di duplice cessione, anche quella in favore del suo dante causa
(ved. Cass. Civ., sez. III, ord. 22/06/2023 n. 17944; ved. Cass. Civ., sez. I, ord. 22/02/2022 n.
5857).
Pertanto, in sede processuale il soggetto che si afferma titolare di un credito già oggetto di un'operazione di cessione in blocco è tenuto a fornire la prova della propria legittimazione sostanziale e della inclusione del credito nell'operazione di cessione in blocco, a meno che il debitore non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (ved. (Cass. Civ., sez. I,
02/03/2016, n. 4116; Cass. Civ., sez. I, 19/05/2020, n. 9137; Cass. civ., sez. VI, 05/11/2020, n.
24798; Cass. civ., sez. I, 06/09/2021, n. 24047; Cass. civ., sez. I, 22/02/2022, n. 5857), ma tale ultima situazione non sussiste nel caso di specie, in cui è in contestazione tanto la carenza della titolarità del credito quanto la inclusione di esso nelle operazioni di cartolarizzazione che si sono succedute.
Un negozio di cessione, affinché sia opponibile, deve contenere tutti gli elementi minimi necessari alla perfetta cognizione del debitore della modificazione dal lato attivo dell'obbligazione da lui contratta, benché non sia necessaria o rilevante la sua accettazione.
Sul tema, si ritiene di condividere la posizione espressa dalla Suprema Corte, sezione III, con la ordinanza n. 10200 del 16 aprile 2021, che ha ritenuto la dichiarazione sottoscritta dal cedente, che attesta che il credito è stato da lei ceduto alla cessionaria, insieme alla disponibilità del titolo giudiziale che lo abbia accertato o al possesso della documentazione originale del credito, un
“elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo”, ai fini della prova della legittimazione sostanziale e della identificazione del credito ceduto, non avendo la cedente alcun interesse a rendere una dichiarazione a sé contraria.
Invero, se è libera, come lo è, la forma del contratto di cessione e altrettanto libera è la possibilità di provarne l'esistenza, anche con documentazione, prodotta in giudizio, successiva alla pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale (ved. Cass. Civ., sez. III, ord. 16/04/2021, n. 10200, e
Cass., 29/09/2020, n. 20495, Cass., 17/03/2006, n. 5997, ivi richiamate); appare dunque ragionevole ritenere che la dichiarazione del cedente (configurabile alla stregua di una dichiarazione negoziale di un fatto) possa costituirne dimostrazione idonea.
Tale orientamento, condiviso da larga parte della giurisprudenza di merito (Trib. Napoli 26/07/2022
n. 7487; Trib. Patti 24/10/2022; Trib. Firenze 05/12/2022 n. 3401; Trib. Nuoro 15/12/2022 n. 630;
App. Milano 24/01/2023 n. 220) è stato inoltre rafforzato da quanto affermato dalla Cassazione con la ordinanza n. 17944 del 22 giugno 2023, secondo cui, al fine di pervenire alla prova della cessione, rilevano quegli accertamenti di fatto che facciano “effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione” (conforme Cass. Civ., sez. I, ord. 29/02/2024, n. 5478).
Nel caso di specie l'opposta ha prodotto in giudizio:
- copia, tutt'altro che illeggibile, del contratto di finanziamento da parte di ER ME
BA s.p.a. sottoscritto da e con relativo piano di ammortamento Persona_2 Parte_1
nel quale viene indicato il n. 5601143 come identificativo del medesimo contratto, (doc. 03 del fascicolo monitorio);
- lettera datata 12 novembre 2013 da ER ME BA s.p.a., avente ad oggetto
“accettazione”, ove è riportata la proposta di acquisto di crediti in blocco formulata in pari data da
(doc. 6); Controparte_3
- certificazione datata 12 novembre 2013, avente ad oggetto “estratto conto pratica n. 5601143 –
, rilasciata da ER ME BA a nella quale si attesta che Persona_2 CP_3
“l'estratto conto fornito per la pratica in oggetto è conforme alle scritture contabili, ai sensi dell'articolo 50 D.L.G. 01/09/1993 n. 385 Testo Unico della Legge in materia Bancaria e creditizia”
(doc. 05 della produzione del monitorio), dichiarazione che l'originario creditore non avrebbe avuto motivo di rilasciare se non avesse ceduto il credito di cui alla menzionata “pratica”;
- verbale notarile dell'11 gennaio 2017 di deposito della lista dei crediti che sarebbero stati oggetto di cessione in blocco da a nella quale lista risulta, tra gli altri, il credito CP_3 CP_1 identificato con il n. 0313001788 di Mastercode per l'importo di € 17.645,66 alla data del 30 dicembre 2016 (doc. 5);
- lettera raccomandata n. 61507641123-0 datata 14 aprile 2017 indirizzata alla opponente, nella quale sono indicati lo stesso numero e lo stesso importo precisati nella predetta lista e dichiarazione di cessione da parte di a (doc. 7); CP_3 CP_1
- busta di spedizione della predetta raccomandata con attestazione di “compiuta giacenza” (doc. 8);
- verbale notarile di deposito contenente la prima e l'ultima pagina, con sottoscrizione delle parti, della proposta di contratto di cessione di crediti in blocco sottoscritta il 16 gennaio 2017 dalla cessionaria e la prima e l'ultima pagina, con sottoscrizione delle parti, della proposta di CP_1
contratto di cessione di crediti in blocco sottoscritta il 16 gennaio 2017 dalla cedente CP_3
(doc. 4);
- gazzetta ufficiale, parte seconda, n.21 del 18 febbraio 2017, nella quale rendeva Controparte_1
noto che, ai sensi di un contratto di cessione di crediti sottoscritto il 16 gennaio 2017 si era resa cessionaria, a titolo oneroso e pro soluto, di un portafoglio di crediti pecuniari identificabili in blocco ai sensi dell'art. 58 del Testo Unico Bancario costituito da crediti pecuniari di titolarità di
Controparte_3
Ebbene, alla luce della precisata documentazione, deve concludersi che l'opposta ha adeguatamente provato tanto la sua titolarità del credito azionato, quanto la cessione dapprima dall'originario creditore ER ME BA s.p.a. a e quindi da quest'ultima in suo favore. Controparte_3
4. Può quindi passarsi all'esame della eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente.
Anche la predetta eccezione non merita accoglimento.
Benché sia condivisibile l'assunto della opponente sulla individuazione del dies a quo del termine decennale di prescrizione coincidente con la data di decadenza dal beneficio del termine
(01.11.2011), poiché è dal quel giorno che il creditore avrebbe potuto far valere il proprio diritto
(art. 2935 cod. civ.), risulta in atti che la decorrenza della prescrizione è stata interrotta dalla predetta lettera raccomandata n. 61507641123-0 spedita dall'opposta all'opponente all'indirizzo di residenza di quest'ultima (lo stesso di quello dichiarato nella citazione della presente causa) e ritornata al mittente per “compiuta giacenza”.
A tale ultimo riguardo, la Corte di Cassazione, con la ordinanza n. 34212 del 15 novembre 2021, ha richiamato un proprio precedente con il quale aveva già “chiarito:
- gli effetti della presunzione di regolarità del servizio postale di inoltro e consegna (Sez. 3,
Sentenza n. 9861 del 05/10/1998, Rv. 519421 - 01): Con riguardo agli atti interruttivi della prescrizione, l'uso della lettera raccomandata costituisce prova certa della spedizione, attestata dall'ufficio postale attraverso il rilascio della ricevuta, da cui, anche in mancanza dell'avviso di ricevimento, può desumersi la presunzione del suo arrivo a destinazione in considerazione dei particolari doveri che la raccomandata impone al servizio postale, in ordine al suo inoltro e alla sua consegna.
- la legittimità dell'uso della raccomandata postale quale strumento ordinario per gli atti stragiudiziali ed alla sua idoneità interruttiva della prescrizione (Sez. 3, Sentenza n. 18243 del
28/11/2003, Rv. 568547 - 01): L'atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, anche al fine dell'interruzione della prescrizione, non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, ne' alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziali.
- la presunzione di arrivo all'indirizzo del destinatario e la necessità del destinatario di dimostrare
l'impossibilità di avere conoscenza senza sua colpa (Sez. 3, Sentenza n. 10058 del 27/04/2010, Rv.
612728 - 01): L'atto di costituzione in mora del debitore, per produrre i suoi effetti e, in particolare, l'effetto interruttivo della prescrizione, deve essere diretto al suo legittimo destinatario, ma non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, nè alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziari. Pertanto, nel caso in cui detta intimazione sia inoltrata con raccomandata a mezzo del servizio postale, la sua ricezione da parte del destinatario può essere provata anche sulla base della presunzione di recepimento fondata sull'arrivo della raccomandata all'indirizzo del destinatario, che dovrà, dal suo canto, provare di non averne avuta conoscenza senza sua colpa”.
L'effetto interruttivo della prescrizione esige, per la propria produzione, che il debitore abbia conoscenza legale, non necessariamente effettiva dell'atto giudiziale o stragiudiziale del creditore.
Quanto al contenuto sostanziale di tale missiva e la sua idoneità ai fini di cui all'art. 2943, 4° comma, cod. civ., per i quali non occorre l'osservanza di formule sacramentali (ved. Cass. Civ., sez.
II, ord. 31/05/2021, n. 15140), va rilevato che l'atto interruttivo “non deve necessariamente consistere in una richiesta o intimazione, essendo sufficiente una dichiarazione che, esplicitamente
o per implicito, manifesti l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante” (Cass. Civ., sez. II, ord. 18/08/2022, n. 24913).
Ebbene, con la precisata missiva oltre a comunicare alla la cessione in suo favore CP_1 Pt_1
del credito, invitava la destinataria ad effettuare il pagamento di quanto dovuto, di cui precisava l'importo in linea capitale e per interessi, entro dieci giorni dal ricevimento della lettera, sul conto corrente ad essa intestato di cui forniva il codice IBAN.
Pertanto, ritiene questo giudice che ha manifestato l'intenzione di far valere il suo diritto CP_1
verso la obbligata prima che maturasse la prescrizione.
5. In ordine, poi, al regime probatorio circa la debenza della somma portata dal decreto ingiuntivo, deve farsi applicazione del principio generale nel settore della responsabilità contrattuale cristallizzato nella nota decisione delle Sezioni Unite della Cassazione n. 13533 del 20 ottobre
2001, a mente della quale “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (conformi, tra le molte, Cass. Civ., sez. III, sent. 20/01/2015,
n. 826; Cass. Civ., sez. II, ord. 21/05/2019, n. 13685; Cass. Civ., sez. III, ord. 18/02/2020, n.3996).
Nel caso di specie l'opposta ha prodotto in giudizio il contratto sottoscritto dal debitore principale e dalla garante (ed odierna opponente) quale fonte negoziale del suo diritto di credito, così assolvendo all'onere probatorio che gli gravava;
di contro alcun fatto estintivo o modificativo del credito ha provato l'opponente.
6. La difesa della opponente, nel suo atto introduttivo, ha pure lamentato l'inidoneità della certificazione ex art. 50 TUB a fondare la pretesa creditoria di in sede monitoria. CP_1
L'eccezione, che potrebbe rilevare esclusivamente in ordine al regime delle spese processuali liquidate in monitorio, è priva di pregio, ma dà agio di affrontare la ulteriore questione del quantum debeatur e di ritenere superate le argomentazioni illustrate dall'opposta e sintetizzate al superiore n.
2.5.
Sul punto questo giudice ritiene di aderire con quanto affermato dal Tribunale di Napoli Nord con la recente sentenza n. 1366 del 12 marzo 2024, tenuto conto che nella presente fattispecie, come nel caso deciso dal giudice partenopeo, il rapporto di credito si fonda su un contratto di mutuo o di credito al consumo.
In tale sentenza si legge: “In realtà, l'onere probatorio gravante sul mutuante prescinde dalla produzione dell'estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 t.u.b. La ratio di questa norma trae origine dalla necessità di ricavare la prova del saldo negativo del conto corrente che la banca intende azionare in via monitoria in danno del correntista, in relazione ad un rapporto che per definizione è “aperto” e suscettibile di variegate vicende negoziali, ma tali esigenze non si ravvisano nei contratti di mutuo, che sono contratti reali e, dunque, si perfezionano con
l'erogazione della somma danaro, della cui prova è onerato il creditore. (Tribunale Lecce,
09/03/2020, n.764; Tribunale Patti, 15/09/2021, n.675; Tribunale Brindisi, 22/12/2021, n.1699).
La prova dell'attendibilità o meno dell'estratto contabile non spetta dunque al mutuante, quanto al mutuatario. L'esibizione della certificazione ex art. 50 t.u.b. infatti non esonera comunque il debitore dalla prova dei fatti modificativi, estintivi ed impeditivi della pretesa, nel rispetto della tradizionale regola di riparto degli oneri probatori, e di aver adempiuto alla obbligazione restitutoria mediante corresponsione, in tutto o in parte, della somma data a mutuo, dimostrando i pagamenti intervenuti o una diversa quantificazione degli importi, per essere gli stessi non dovuti o già corrisposti”.
Poiché nel caso di specie l'opponente si è limitato a generiche contestazioni sul valore dell'estratto certificato e non ha mai contestato né l'erogazione delle somme, né di aver dato parziale esecuzione al contratto, né, infine, ha formulato circostanziati rilievi critici sulla contabilizzazione delle voci analiticamente annotate e riportate nella lista movimenti prodotta, il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato.
7. Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, nel procedimento n. 944/2024 R.G., così provvede:
a) rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 60/2024 Parte_1 emesso dal Tribunale di Caltanissetta addì 9/12 febbraio 2024 e, per l'effetto, conferma in ogni sua parte il medesimo decreto ingiuntivo dichiarandolo definitivamente esecutivo;
b) condanna al pagamento in favore della società in persona del Parte_1 Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite, che liquida in € 5.000,00, oltre spese generali del 15 %, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Caltanissetta il 26 maggio 2025.
Il giudice onorario avv. Antonella Palamara