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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/08/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N. R.G. 322/2025
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Presidente
Dott. Giovanni Casella Consigliere
Dott.ssa Giulia Dossi Consigliera Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello in materia di lavoro avverso la sentenza del Tribunale di Milano (est. Moglia) n. 985/2025 promossa da
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Marco Villani, presso il cui studio in Milano, viale Regina Margherita n. 43, è elettivamente domiciliata,
- APPELLANTE PRINCIPALE -
contro
Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Arturo Gioffredi e Giulia Gioffredi, presso il cui studio in Milano, viale Monte Nero n. 50, è elettivamente domiciliata,
- APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE -
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
Appellante principale: “Piaccia alla Corte Ill.ma, contrariis reiectis,
a. Previa se del caso ammissione delle prove testimoniali dedotte in calce alla memoria di costituzione di primo grado (capitoli da 1 a 14), in riforma della impugnata sentenza
n. 985/2025 del 3.3.2025 emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, a definizione del giudizio RG 5989/2024 dichiarare legittimo il licenziamento intimato in data 8.4.24 e, per l'effetto, respingere ogni domanda proposta da nei confronti di Controparte_1
. Parte_1
b. In via di estremo subordine, ritenere risolto il rapporto di lavoro con condanna della datrice di lavoro ad una indennità risarcitoria in misura non superiore alle 12 mensilità
c. Con il favore delle spese dei due gradi di giudizio”.
Appellata e appellante incidentale: “Rigettare integralmente l'appello principale promosso da , perché infondato in fatto e in diritto, con Parte_1 conferma integrale della sentenza impugnata, salvo quanto oggetto di appello incidentale.
In via di appello incidentale:
1- riformare la sentenza impugnata e condannare la società convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di 189.926,00 EUR, da rivalutare dal 2021 (data di ultimo aggiornamento delle tabelle milanesi) alla sentenza, o della diversa somma che dovesse emergere in corso di causa, o che il Giudice riterrà di giustizia, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da mobbing o, in subordine, da straining, oltre gli interessi legali dalla sentenza al saldo e gli ulteriori interessi sulla medesima somma, devalutata sino alla data del licenziamento e poi rivalutata di anno in anno sino alla sentenza, nonché l'ulteriore somma di 3.009,74 EUR oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per spese mediche documentate (si veda doc. all. 82 fascicolo parte ricorrente) e spese di perizia in misura di 1.464,00 EUR e successive occorrende;
2- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al pagamento, a titolo di risarcimento ulteriore ed autonomo, rispetto a quello sub 1), del danno patrimoniale da mobbing/straining per danno alla professionalità liquidato equitativamente dal Giudice del Lavoro, e per l'effetto condannare la società resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento, in favore della ricorrente, dell'importo predetto, oltre interessi e rivalutazione ex lege;
3- dichiarare la nullità del licenziamento per il quale è causa, per ritorsività;
4- condannare la società, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a cessare, con effetto immediato, qualsiasi atto persecutorio nei confronti della ricorrente adottando ogni comportamento e/o provvedimento a ciò necessario;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza pubblicata il 3 marzo 2025 il Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 5989/2024 R.G. promossa da contro ha così deciso: “- Controparte_1 Parte_1
pag. 2/20 accoglie il ricorso, dichiara l'illegittimità del licenziamento e, per gli effetti, condanna la società all'immediata reintegrazione della ricorrente nel suo posto di lavoro ed al pagamento, in favore della medesima, di un'indennità risarcitoria pari alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento all'effettiva reintegra per un massimo di
12 mensilità, oltre interessi e rivalutazione, con detrazione dell'aliunde perceptum e con obbligo di regolarizzazione contributiva e assicurativa;
-rigetta per il resto;
-compensa nella misura della metà le spese di lite e condanna la società alla rifusione del restante 50% che liquida in € 3000 oltre accessori con distrazione in favore dei difensori antistatari”.
Nel ricorso introduttivo del giudizio , premesso: Controparte_1
- di essere stata assunta da nel mese di marzo 2003 e Parte_1 di essere stata addetta all'ufficio legale sino all'anno 2020, data in cui veniva spostata all'ufficio “Credit Expert”;
- che, dopo un percorso professionale che le aveva consentito il riconoscimento del 1° livello CCNL Industria Alimentare e riscontri positivi da parte dei suoi responsabili, la situazione era cambiata a decorrere dal mese di marzo 2018;
- che, in quel frangente, quale membro dell'Organismo di Vigilanza della società, aveva dovuto denunciare un fatto grave, ovvero di essere stata costretta dalla sua responsabile ( ) a modificare l'offerta proveniente dagli Persona_1 avvocati Villani e Cascini e finalizzata alla partecipazione ad una gara per la scelta del fornitore per l'aggiornamento del modello organizzativo: più precisamente, le aveva ordinato di modificare l'offerta in Persona_1 modo che gli accessori legali degli onorari richiesti dai due professionisti fossero da computare a parte ed in aggiunta, tutto ciò allo scopo di favorire altro studio legale, del quale la stessa aveva fatto, in precedenza, Per_1 parte;
- che, anziché essere tutelata, come doveva essere per i casi di denuncia da parte dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, la ricorrente era stata minacciata da , la quale, dall'aprile 2018, aveva iniziato a tenere nei suoi Persona_1 confronti un atteggiamento vessatorio e umiliante, nonché di demansionamento;
- che tale atteggiamento aveva avuto ripercussioni sullo stato di salute della ricorrente, tanto da costringerla, anche su consiglio dei medici ai quali si era rivolta, ad un periodo di astensione dal lavoro che si era protratto sino al mese di agosto 2020;
- che, al suo rientro, era stata assegnata ad altro ufficio (Credit Expert) e non era stata più rinnovata nella carica di membro interno dell'Organismo di Vigilanza;
- che anche nel nuovo ufficio, sotto la responsabile Testimone_1
l'atteggiamento non era mutato, anzi era proseguito il suo demansionamento;
- che in data 25 marzo 2024 le era stata consegnata lettera inviata all'Ispettorato del Lavoro in duplice copia con oggetto “comunicazione della determinazione di
pag. 3/20 procedere al licenziamento di lavoratrice per questioni economiche”;
- che in data 8 aprile 2024 si era tenuta la procedura conciliativa prevista dalla legge 28 giugno 2012 n. 92 dinanzi alla Commissione provinciale di conciliazione (a cui la ricorrente non aveva potuto partecipare per ragioni di salute), che aveva dato esito negativo;
- che in pari data la società le aveva comunicato il licenziamento per ragioni economiche;
- di aver impugnato il licenziamento tramite i propri legali in data 23 aprile 2024; ciò premesso, dedotti reiterati e sistematici episodi di demansionamento e di mobbing (o in subordine di straining), nonché la nullità del licenziamento per assenza delle ragioni poste a base dello stesso e perché adoperato come ultimo atto della complessiva condotta di mobbing, sulla base di un intento eliminatorio specifico ed individuale, ha rassegnato avanti il Tribunale le seguenti conclusioni: Controparte_1
“
1. accertati i fatti di causa e per le causali tutte del presente procedimento, condannare la società convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di 189.926,00 EUR, da rivalutare dal 2021 (data di ultimo aggiornamento delle tabelle milanesi) alla sentenza, o della diversa somma che dovesse emergere in corso di causa,
o che il Giudice riterrà di giustizia, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da mobbing o, in subordine, da straining, oltre gli interessi legali dalla sentenza al saldo
e gli ulteriori interessi sulla medesima somma, devalutata sino alla data del licenziamento e poi rivalutata di anno in anno sino alla sentenza, nonché l'ulteriore somma di 3.009,74 EUR oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per spese mediche documentate (si veda doc. all.
82) e spese di perizia in misura di 1.464,00 EUR e successive occorrende;
2. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al pagamento, a titolo di risarcimento ulteriore, rispetto a quello sub 1), del danno patrimoniale da mobbing per danno alla professionalità liquidato equitativamente dal Giudice del Lavoro, e per
l'effetto condannare la società resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento, in favore della ricorrente, dell'importo predetto, oltre interessi
e rivalutazione ex lege;
3. dichiarare la nullità del licenziamento per il quale è causa, per le ragioni di cui alla parte motiva (ritorsività); per l'effetto, accertare e dichiarare la continuità giuridica del rapporto di lavoro per il quale è causa, e condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato e a pagare al medesimo un'indennità, a titolo di risarcimento dei danni, ex art. 2 D.lgs n. 23/15 commisurata alla retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto maturata e maturanda dal giorno del licenziamento, così come in atti accertato, sino a quello dell'effettiva reintegrazione, detratto l'eventuale aliunde perceptum, oltre che al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione;
pag. 4/20
4. condannare la società, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a cessare, con effetto immediato, qualsiasi atto persecutorio nei confronti della ricorrente adottando ogni comportamento e/o provvedimento a ciò necessario;
5. in subordine, accertare e dichiarare quanto ai punti sub 1),2),3) e 4) per straining;
6. per la denegata ipotesi di non ritenuta ritorsività del licenziamento, in subordine, dichiarare l'assenza dei motivi oggettivi per le ragioni tutte di cui al ricorso e disporre l'illegittimità del licenziamento e disponendo come da punto 3)”.
Costituendosi ritualmente nel giudizio di primo grado, Parte_1 ha contestato la fondatezza delle deduzioni e domande avversarie, di cui ha
[...] chiesto il rigetto. Il Tribunale, istruita la causa con escussione di testimoni, ha accolto il ricorso limitatamente alla denunciata illegittimità del licenziamento, difettando la prova, incombente sul datore di lavoro, della sussistenza del giustificato motivo oggettivo addotto.
In particolare, secondo la sentenza impugnata, “manca, invero, la prova che, pur considerando la situazione di crisi, comunque transeunte e con margini di crescita nel secondo semestre del 2024 e già conosciuti il 15 febbraio 2024 (data del comunicato), tra la stessa e la scelta di licenziare la lavoratrice vi sia un nesso di causalità”.
Ciò posto, il giudice di prime cure ha condannato la società alla reintegrazione della lavoratrice nel proprio posto di lavoro ed al pagamento, in favore della stessa, di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal licenziamento all'effettiva reintegrazione nella misura massima di 12 mensilità, con detrazione dell'aliunde perceptum e con obbligo di regolarizzazione previdenziale ed assicurativa.
Ha, invece, escluso la sussistenza di mobbing o straining ai danni della ricorrente, come pure del lamentato demansionamento, osservando al riguardo in particolare che “l'esame delle deduzioni e prove offerte impediscono un giudizio nei termini di inadempimento contrattuale e, quindi, di un demansionamento.
Demansionamento del quale è estranea l'assegnazione della ricorrente al nuovo ruolo di credit expert. Scelta che la società ha giustificato proprio al fine di superare le difficoltà relazionali tra la ricorrente e la propria responsabile.
Si tratta di valutazione che ha trovato conferma nelle prove raccolte, ma che non vale a fondare una fattispecie di mobbing o di straining.
Ed, invero, se, come ha riferito la , l'esposto dell'aprile del 2018 ha Per_1 guastato i rapporti e se la telefonata dal maggio 2020 è valsa quale ulteriore combustibile che ha alimentato la tensione, ai fini del mobbing o dello strainig
pag. 5/20 occorreva individuare condotte non già espressive di antipatia, finanche di rancore, ma persecutorie, vessatorie. Finalità che, per quanto detto, non hanno ricevuto prova.
In ogni caso, il trasferimento ad altro ufficio, nel quale non vi è stata assegnazione di compiti demansionanti, è risultato essere misura assunta proprio al fine di cercare di superare la tensione ed offrire alla lavoratrice un ambiente lavorativo più sereno. Prova ne sono i pochi episodi denunciati e che, comunque, per quanto già sopra illustrato non hanno ricevuto conferma nei termini prospettati dalla ricorrente.
Nessun danno giuridicamente rilevante o, comunque, riconducibile al datore di lavoro può essere riconosciuto, laddove il soggetto indicato quale autore delle condotte foriere di danni è scagionato da ogni colpa”. Ha, infine, respinto anche la domanda di nullità del licenziamento, osservando che ritiene il licenziamento nullo “in quanto ultimo atto di un Controparte_1 comportamento mobbizzante che, tuttavia, non è stato ritenuto sussistente né provato” e in quanto ritorsivo rispetto a segnalazioni e richieste di intervento della lavoratrice “che, tuttavia, si collocano, temporalmente in data di molto anteriore al licenziamento e, quindi, difficilmente motivo scatenante la decisione datoriale”.
Avverso la sentenza ha proposto appello Parte_1 affidandosi a due motivi.
Con il primo motivo denuncia erroneità/illogicità della sentenza di primo grado in ordine alla ritenuta illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Reputa la motivazione del primo giudice fondata su due contraddizioni logiche, in quanto:
- ha fondato l'affermazione di illegittimità del licenziamento su una mancanza di prova della sussistenza di un nesso causale tra la perdita di fatturato, la riorganizzazione e la soppressione della posizione della ricorrente, ma non ha disposto alcuna istruttoria in merito al licenziamento, nonostante la società avesse articolato specifici capitoli di prova sul decremento del fatturato nell'ultimo anno (l'istruttoria, infatti, è stata esperita solo in ordine alle doglianze di mobbing e demansionamento);
- ha di fatto travisato quelli che erano i “presupposti” della riorganizzazione (contrazione del mercato alcolici e perdita di fatturato) con quelle che erano le motivazioni effettive del licenziamento, ossia riorganizzazione del settore
“Finance” e soppressione della posizione di “Credit Expert”. Deduce di avere documentalmente provato che, quale effetto della contrazione a livello mondiale del mercato degli alcolici, vi era stata una contrazione dei volumi di vendita e di fatturato, sia a livello di società che di Gruppo: nello specifico, nell'esercizio 2024, rispetto all'esercizio precedente, il Controparte_2 aveva fatto registrare una contrazione complessiva dei volumi pari a meno 12%, nonché una sensibile contrazione a livello di margine operativo.
pag. 6/20 Aggiunge che, per l'effetto, era stata disposta una riorganizzazione – sia a livello di Gruppo che della società italiana - finalizzata ad un contenimento dei costi e ad una razionalizzazione delle funzioni.
La riorganizzazione a livello di Gruppo si fondava su uno studio preventivo della società di consulenza ed era stata annunciata il 19 aprile Controparte_3
2023; essa mirava alla soppressione di 6 posizioni in totale (4 addetti al Marketing in Grecia e Balcani, due addetti al Finance, di cui 1 in ed 1 in Grecia). Pt_1
Nello specifico – deduce la società appellante - presso il dipartimento Finance della società italiana vi erano due figure di “Credit Expert”, e Controparte_1 CP_4
le quali svolgevano mansioni “bilateralmente” infungibili: si
[...] Controparte_1 occupava di recupero crediti, mentre svolgeva funzioni più Controparte_4 amministrative.
La scelta della posizione da sopprimere – nello specifico quella di CP_1 era stata dettata esclusivamente da una valutazione in merito alle attività svolte,
[...]
“in quanto le relative funzioni – al contrario di quelle di - potevano Controparte_4 essere in parte dismesse, esternalizzando la funzione di gestione delle insolvenze a legali esterni, ed in parte assorbite dai colleghi del dipartimento”.
Evidenzia, altresì, che era stata assunta nel 1988 ed aveva, Controparte_4 dunque, un'anzianità di servizio maggiore di , a fronte di una situazione Controparte_1 di parità tra le due lavoratrici sotto il profilo dei carichi di famiglia (nessuna delle due era monoreddito ed entrambe avevano due figli).
Nell'ottica del gravame, inoltre, il recesso datoriale risulterebbe immune da censure anche sotto il profilo del repêchage, in quanto non esistevano “posizioni compatibili cui avrebbe potuto essere utilmente adibita”. Controparte_1
Parte appellante riporta in ricorso un prospetto riassuntivo delle assunzioni effettuate nel semestre anteriore e nel semestre successivo al licenziamento (già depositato nel primo grado di giudizio con memoria autorizzata in data 7 febbraio 2025) e conclude sul punto che “non vi erano posizioni disponibili in organigramma compatibili con la professionalità della ricorrente, e comunque le uniche assunzioni effettuate nell'ultimo anno dalla appellante erano avvenute nel settore commerciale o in sostituzione di personale dimissionario e/o comunque in posizioni non compatibili con la professionalità dell'appellata”. Con il secondo motivo denuncia illegittimità della disposta reintegrazione.
Deduce che, anche a prescindere dalla contrazione del fatturato, risulterebbe
“non corretto ritenere che il fatto posto a fondamento del licenziamento fosse
“giuridicamente insussistente” in quanto- al contrario- ricorrevano tutti i presupposti di legge: riorganizzazione, soppressione posizione, nesso causale tra riorganizzazione soppressione, infungibilità posizione, assolvimento obbligo di repêchage”.
Pertanto, nell'ottica del gravame, anche laddove il primo giudice avesse ritenuto illegittimo il recesso, non avrebbe dovuto disporre la reintegrazione, ma al pag. 7/20 limite, ritenuto risolto il rapporto di lavoro, avrebbe dovuto condannare la datrice di lavoro ad un'indennità risarcitoria compresa tra le 12 e le 24 mensilità a mente dell'art. 18, comma 7, legge 20 maggio 1970 n. 300, secondo cui compete la sola tutela risarcitoria nelle “altre ipotesi” in cui il giudice “accerta che non ricorrono gli estremi del predetto giustificato motivo”.
Sulla base dei motivi suesposti l'appellante ha Parte_1 chiesto la parziale riforma della pronuncia impugnata e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
Costituendosi ritualmente in giudizio, l'appellata ha chiesto il Controparte_1 rigetto del gravame avversario ed ha proposto a sua volta appello incidentale, affidato a sei motivi. Con il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 115
c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., nonché omesso esame di fatti decisivi per il giudizio;
nullità per vizio di motivazione.
Si duole che il primo giudice abbia minimizzato l'episodio della segnalazione del 12 aprile 2018 avanzata da all'Organismo di Vigilanza, in merito Controparte_1 all'intervento corruttivo all'interno di una gara da parte della superiore gerarchica
, che aveva decretato l'inizio degli episodi mobbizzanti perpetrati a Persona_1 suo danno.
Il Tribunale, lamenta l'appellante incidentale, aveva “valutato come “tale fatto avesse guastato i rapporti tra le due donne” (pag. 5 sentenza), senza tuttavia rilevare la gravità del comportamento ritorsivo della società, che ha reso nota l'identità della segnalante alla segnalata, sua diretta superiore, e non ha preso alcun provvedimento disciplinare nei confronti della persona segnalata”.
Censura, inoltre, la pronuncia per avere ritenuto non provate le minacce denunciate dalla lavoratrice, senza avere adeguatamente valorizzato la documentazione versata in atti da quest'ultima, in particolare le email dell'avv. Villani (membro esterno dell'OdV ed odierno difensore della società) e dell'avv. Cascini
(presidente dell'OdV) all'amministratore delegato della società ed i verbali contenenti la segnalazione dei comportamenti vessatori e minacciosi a danno di , Controparte_1 poi secretati e custoditi presso lo studio del presidente dell'OdV.
Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 115 c.p.c. e degli artt. 2087 e 2103 c.c.; omesso esame di fatti decisivi in relazione al riconoscimento del demansionamento e travisamento delle risultanze istruttorie emerse in corso di causa.
Critica la sentenza nella parte in cui, pur riconoscendo che , Controparte_1 successivamente alla segnalazione all'Organismo di Vigilanza, aveva svolto mansioni
“più in linea con un profilo segretariale” nonostante l'inquadramento al 1° livello del CCNL applicato - con ciò implicitamente rilevando il demansionamento - aveva poi ritenuto che le produzioni documentali non fossero sufficienti per provare alcun demansionamento, poiché si riferivano a sette richieste scritte nell'arco di dieci mesi.
pag. 8/20 Parte appellante incidentale dichiara di non condividere tale assunto, deducendo che sono sufficienti a comprovare il demansionamento: le copiose produzioni documentali contenenti email con richieste di attività “segretariali”; la testimonianza di la quale aveva dapprima dichiarato che il lavoro di Testimone_1 mero “copia e incolla” svolto da era meno dell'1%, salvo poi Controparte_1 ammettere che questo lavoro durava anche intere giornate di lavoro di otto ore;
la review allegata da controparte sub doc. 13, in cui come da Testimone_1 testimonianza a verbale, dichiarava di essere a conoscenza delle doglianze di CP_1
in merito al lavoro demansionante e le rispondeva che non tutte le attività
[...] erano coerenti con il livello di professionalità.
Con il terzo motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 246 e 420, comma 1, c.p.c.; contesta l'ammissibilità dei testi citati da controparte e la mancata audizione della ricorrente.
Si duole che la sentenza impugnata abbia fondato la propria ricostruzione fattuale quasi esclusivamente sulle dichiarazioni rese dalle due persone accusate dalla ricorrente come responsabili delle condotte vessatorie, in qualità di testimoni offerti dall'azienda.
Nell'ottica del gravame “la scelta del Giudice di non procedere all'interrogatorio libero della ricorrente e di omettere qualsiasi valutazione rispetto alla questione medica, e di contro ascoltare e giudicare attendibili le persone dalla ricorrente accusate, appare lesiva del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, compromettendo la completezza e l'equità dell'istruttoria”. Con il quarto motivo denuncia omesso esame di fatti decisivi per totale assenza di valutazione di prove documentali sulle conseguenze psico-fisiche; nullità per vizio di motivazione.
Lamenta l'omesso esame, da parte del primo giudice, delle cartelle cliniche e della documentazione sanitaria prodotta in atti, mai richiamata, né considerata dalla sentenza nella parte in cui ha valutato l'ipotesi di mobbing o straining o responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c..
Si duole altresì del mancato espletamento di CTU medica, pur richiesta nel ricorso introduttivo.
Evidenzia che gli episodi denunciati avevano progressivamente compromesso lo stato psichico della lavoratrice, determinando una condizione di ansia e depressione clinicamente diagnosticata e riconosciuta da diversi professionisti medici.
Chiede anche l'ammissione di documentazione sanitaria sopravvenuta, idonea a rafforzare “il nesso causale tra l'ambiente di lavoro stressogeno, le condotte vessatorie ed il concomitante aggravamento delle condizioni di salute dell'appellata”. Con il quinto motivo critica la sentenza per erronea applicazione dei criteri identificativi dello straining e del mobbing, con violazione dell'art. 2087 c.c. e dell'art.
pag. 9/20 132 c.p.c., ed errata valutazione dell'elemento ritorsivo;
deduce nullità della pronuncia per illogicità della motivazione.
Si duole che il Tribunale abbia escluso la configurabilità non solo del mobbing ma anche dello straining, ritenendo che entrambi richiedano un intento persecutorio, laddove la più recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che lo straining rappresenta una forma attenuata di mobbing che non implica necessariamente un intento persecutorio.
Ad avviso dell'appellante incidentale, pertanto, “la sentenza di primo grado appare in contrasto con l'orientamento giurisprudenziale consolidato, che riconosce la responsabilità del datore di lavoro anche in presenza di condotte non sistematiche, ma comunque lesive dell'integrità psico-fisica del lavoratore, che non viene adeguatamente protetto”.
Censura, inoltre, la pronuncia per aver escluso il carattere ritorsivo del licenziamento con la motivazione che le richieste di intervento della lavoratrice “si collocano, temporalmente in data di molto anteriore al licenziamento”, senza tenere conto delle rimostranze che aveva espresso anche nel marzo 2024 Controparte_1
(solo un mese prima del licenziamento) e senza valutare le modalità con cui era stato comunicato il recesso che, a parere dell'appellante incidentale, “evidenziano un ulteriore profilo sintomatico della reale natura del provvedimento espulsivo”.
Con il sesto ed ultimo motivo deduce erronea valutazione del ruolo del datore di lavoro in violazione dell'art. 2087 c.c.; vizio di legge;
nullità per vizio di motivazione;
illogicità. Ritiene incongrua la valutazione operata dal giudice di prime cure, che ha escluso la responsabilità omissiva del datore di lavoro in ragione della sola irrogazione di una sanzione disciplinare (pari a due ore di retribuzione) a . Persona_1
Richiama giurisprudenza di legittimità secondo cui, anche in assenza di un intento persecutorio sistematico, è ravvisabile violazione dell'art. 2087 c.c. qualora il datore di lavoro consenta, anche solo colposamente, il mantenersi di un ambiente lavorativo stressogeno.
Nel caso in esame, ad avviso dell'appellante incidentale, l'ambiente stressogeno non solo non era stato efficacemente contrastato, ma era stato determinato dal datore di lavoro stesso, che aveva violato il dovere di riservatezza, comunicando a l'identità della segnalante (ossia ), in Persona_1 Controparte_1 relazione a gravi condotte poste in essere dalla stessa : tale rivelazione aveva Per_1 determinato una reazione ostile e persecutoria da parte di quest'ultima, contribuendo in modo significativo alla successiva escalation di comportamenti vessatori che avevano comportato l'insorgenza della patologia di cui tutt'oggi soffre. Controparte_1
Osserva, infine, che non può condividersi “l'assunto del Giudice secondo cui il trasferimento dell'appellata all'ufficio “Credit Expert” giustificherebbe il buon operato del datore di lavoro e non avrebbe comportato alcun demansionamento, poiché – come
pag. 10/20 ampiamente dedotto e documentato in primo grado – le nuove mansioni risultavano radicalmente dequalificanti, in evidente contrasto con il profilo professionale e
l'esperienza maturata dall'appellata nel pregresso incarico presso l'ufficio legale che complessivamente aveva guidato come responsabile per un periodo di circa tre CP_1 anni (sostituzioni e periodi tra un'assunzione e l'altra dei responsabili, difettando
[...] CP_
, all'epoca, del titolo professionale richiesto dall'azienda)”. Sulla base delle argomentazioni esposte, l'appellata e appellante incidentale ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni sopra richiamate. Controparte_1
All'udienza del 18 giugno 2025, all'esito della discussione orale, il Collegio ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
L'appello principale proposto da dev'essere Parte_1 respinto;
l'appello incidentale proposto da va dichiarato Controparte_1 improcedibile.
Procedendo alla delibazione dell'appello principale, nell'esaminare il primo motivo va premesso che è stata licenziata, all'esito della procedura ex Controparte_1 art. 7 legge 15 luglio 1966 n. 604, con lettera dell'8 aprile 2024 che correla il licenziamento alla “soppressione della funzione di 'Credit Expert', cui Lei è attualmente adibita” e precisa che “Le motivazioni alla base di quanto sopra sono le seguenti:
a. La nostra società come altre società del Gruppo cui appartiene- versa in un contesto di mercato locale caratterizzato da una significativa contrazione dei volumi, sia nel canale “fuori casa” che nel canale domestico;
questo generalizzato calo si è ulteriormente acuito nel corso del secondo semestre 2023. Anche in conseguenza di ciò, la nostra società ha subito una inaspettata perdita di fatturato nel corso del corrente esercizio fiscale pari a meno 12% rispetto al periodo corrispondente, nettamente superiore alla media del totale di mercato. b. Per l'effetto a livello europeo è stata adottata una riorganizzazione finalizzata ad un contenimento dei costi, ad una razionalizzazione delle funzioni e comunque ad incrementare la competitività nell'ambito di un mercato estremamente concorrenziale, riorganizzazione che riguarda necessariamente anche l'organizzazione della nostra società e nello specifico della Direzione Finanziaria ed Amministrativa. c. All'esito della nuova organizzazione, relativamente al Dipartimento Finance è stata prevista nello specifico una riduzione delle figure di “Credit Expert”, rinunciando in particolare alla figura di “Credit Expert” non dedicata alla gestione della linea di credito clienti, in quanto non più necessaria. d. Conseguentemente la posizione di “Credit Expert” cui lei è adibita viene soppressa e le funzioni residue non rinunciate vengono in parte assorbite dal superiore gerarchico e in parte redistribuite tra il personale residuo.
pag. 11/20 Anche all'esito di una comparazione con figure fungibili non vi sono peraltro altre posizioni anche di livello inferiore all'interno dell'azienda a cui lei possa essere utilmente collocata” (cfr. doc. 1 fascicolo di primo grado). CP_1
Secondo quanto indicato nella comunicazione di recesso sopra richiamata, il licenziamento di è l'effetto della soppressione della posizione Controparte_1 lavorativa di “Credit Expert” dalla stessa rivestita. Nella lettera di licenziamento ha enunciato le ragioni Parte_1 organizzative e produttive a fondamento della soppressione di detta posizione lavorativa, che risiedono, in sintesi, in una “inaspettata perdita di fatturato nel corso del corrente esercizio fiscale pari a meno 12%”, cui ha fatto seguito una riorganizzazione adottata a livello europeo “finalizzata ad un contenimento dei costi, ad una razionalizzazione delle funzioni e comunque ad incrementare la competitività”, che ha riguardato anche l'organizzazione della società italiana e “nello specifico della
Direzione Finanziaria ed Amministrativa”.
Tanto premesso, contrariamente a quanto argomentato dalla società appellante, a parere del Collegio il giudice di prime cure non ha affatto “travisato quelli che erano i “presupposti” della riorganizzazione (contrazione del mercato alcolici e perdita di fatturato) con quelle che erano le motivazioni effettive del licenziamento: ossia riorganizzazione del settore “Finance” e soppressione della posizione di “credit expert”.
Come è noto, ai sensi dell'art. 3 legge 15 luglio 1966 n. 604, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è determinato da “ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”.
La consolidata giurisprudenza di legittimità ha chiarito che le ragioni inerenti all'attività produttiva ed all'organizzazione del lavoro, le quali devono essere esplicitate come motivazione che giustifica il licenziamento, “non coincidono né si identificano con la mera soppressione del posto di lavoro, ma ne costituiscono causa efficiente (cfr. sul punto anche Cass. n. 19185 del 2016)” (così Cass., 3 maggio 2017 n. 10699).
Ciò significa che “il diritto del datore di lavoro di ripartire diversamente determinate mansioni fra più dipendenti non deve far perdere di vista la necessità di verificare il rapporto di congruità causale fra la scelta imprenditoriale e il licenziamento, nel senso che non basta che i compiti un tempo espletati dal lavoratore licenziato risultino essere stati distribuiti ad altri, ma è necessario che tale riassetto sia all'origine del licenziamento anziché costituirne mero effetto di risulta (cfr. in tal senso
Cass. n. 24502/11).
Infatti, se tale redistribuzione fosse un mero effetto di risulta (e non la causale del licenziamento) si dovrebbe concludere che la vera ragione del licenziamento risiede altrove e non in un'esigenza di più efficiente organizzazione produttiva” (cfr. Cass., 28 settembre 2016 n. 19185).
pag. 12/20 Alla luce dei principi richiamati, del tutto correttamente, nel caso di specie, il giudice di prime cure non si è limitato a verificare la soppressione della posizione lavorativa di “Credit Expert”, ma ha inteso accertare anche la sussistenza delle ragioni addotte da a fondamento di tale soppressione. Parte_1
Ciò in linea con il parimenti consolidato indirizzo di legittimità, secondo cui “ai fini della legittimità del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l'andamento economico negativo dell'azienda non costituisce un presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare, essendo sufficiente che la scelta imprenditoriale abbia comportato la soppressione del posto di lavoro: scelta, questa, che non è sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità; ove, però, il giudice accerti in concreto l'inesistenza della ragione organizzativa o produttiva, il licenziamento risulterà ingiustificato per la mancanza di veridicità o la pretestuosità della causale addotta (Cass. 7 dicembre 2016, n. 25201; Cass. 3 maggio 2017, n. 10699;
Cass. 3 dicembre 2018, n. 31158; Cass. 18 luglio 2019, n. 19302); essendo sempre necessario che dette ragioni incidano, in termini di causa efficiente, sulla posizione lavorativa ricoperta dal lavoratore licenziato, solo così potendosi verificare la non pretestuosità del recesso (Cass. 28 marzo 2019, n. 8661)” (cfr. Cass., 20 luglio 2020 n.
15400).
Poste queste premesse, il Collegio concorda altresì con il giudice di prime cure nel ritenere che non abbia assolto l'onere, sulla stessa Parte_1 gravante, di dimostrare la sussistenza delle ragioni organizzative e produttive addotte, né il nesso causale tra tali asserite ragioni e la soppressione della posizione lavorativa di . Controparte_1
Contrariamente a quanto opinato dall'appellante principale, non vi è alcuna contraddizione tra tale asserzione e la decisione del Tribunale di non ammettere la prova testimoniale offerta al riguardo dalla società: le circostanze capitolate a prova, infatti, risultano generiche e comunque ininfluenti alla luce della documentazione versata in atti, sicché, ove anche confermate, esse non sarebbero comunque idonee a dimostrare la sussistenza delle ragioni anzidette.
Quanto alle ulteriori censure svolte nel primo motivo del gravame principale, si evidenzia innanzitutto che esse non attingono il nucleo essenziale della ratio decidendi della pronuncia impugnata, secondo cui, anche ad assumere come veritieri i dati relativi alla perdita di fatturato affermati dalla società e riportati nel doc. 20 del relativo fascicolo, “indicato quale comunicato stampa”, occorre comunque considerare che “l'analisi si ferma al primo semestre del 2024 con prospettive di assoluto miglioramento per il secondo semestre.
Ancorchè sia vero che viene riportato una diminuzione del fatturato del 3% e di identica percentuale per il fatturato da operazioni correnti, mentre il 12% è indicata come diminuzione “dichiarata”, si tratta, appunto di analisi, anzitutto che riguarda il gruppo e non e che, comunque, fotografa una situazione in divenire e Parte_1
pag. 13/20 suscettibile, anzi, con prospettive di miglioramento proprio nel secondo semestre dell'anno.
Il primo dei documenti, quindi, pur attestando una flessione nel fatturato, va letto in un'ottica comunque prospettica e non statica.
Gli ulteriori documenti offerti dalla società (doc. 21 e 22) ovvero i progetti che la stessa offre al fine di dimostrare il nesso causale tra le perdite di fatturato e il licenziamento della signora non realizzano l'obbiettivo. CP_1
Quanto al primo progetto nel quale ci sarebbe il suggerimento ad alleggerire la forza lavoro occupata nel settore Finance, va sottolineato come l'analisi risulti, per mano degli stessi autori, aggiornata al maggio 2023. Ora, in tale lasso temporale, la stessa società denunciava un fatturato maggiore di quello che ha inteso dimostrare riferibile al 2024. Al di là del fatto che la riduzione della forza lavoro di solito va di pari passo con le perdite e non con i guadagni, non può certo attribuirsi al progetto del maggio 2023 l'efficacia e la portata di un valido consiglio su come operare circa un anno dopo e, peraltro, in una situazione del tutto diversa.
In sostanza tra la relazione del primo semestre 2024 e il progetto del maggio 2023 non si ritiene possa essersi un rapporto che attribuisce al secondo la funzione di consiglio e indicazione di come affrontare una situazione che, al momento dell'analisi, neppure si conosceva.
[…]
Quanto poi all'ulteriore progetto con il quale si consiglia l'incremento della forza vendita, si tratta di consiglio che nulla dice sulla posizione della ricorrente”. Le argomentazioni richiamate sono condivise dal Collegio, che osserva come esse non siano confutate dalle censure articolate dalla società appellante e neppure dai nuovi documenti da quest'ultima prodotti in sede di gravame e segnatamente dal bilancio di esercizio di al 30 giugno 2024. Parte_1
Anche a ritenere ammissibile la produzione di tale documento, in quanto formato dopo la scadenza del termine di cui all'art. 416 c.p.c. per la costituzione della società nel giudizio di primo grado, si osserva in primo luogo che il conto economico al
30 giugno 2024 attesta una riduzione del fatturato, rispetto al 30 giugno 2023, dell'11% e non del 12%, come invece indicato nella lettera di licenziamento.
Inoltre, il dato di bilancio non scalfisce l'affermazione del primo giudice secondo cui il Rapporto finanziario 2024 del , allegato sub doc. Controparte_2
20 del fascicolo di primo grado della società, fotografa una situazione in divenire “con prospettive di assoluto miglioramento per il secondo semestre”.
Soprattutto, nessun elemento è stato offerto dalla società a confutazione di un argomento dirimente esposto nella motivazione della pronuncia appellata, ossia che l'affermazione contenuta nella lettera di licenziamento, secondo cui, “per l'effetto” della riduzione del fatturato registrata nel corso dell'esercizio 2024, “a livello europeo
è stata adottata una riorganizzazione finalizzata ad un contenimento dei costi, ad una
pag. 14/20 razionalizzazione delle funzioni e comunque ad incrementare la competitività”, è contraddetta dalla documentazione prodotta e dalle allegazioni svolte dalla stessa da cui risulta che il progetto di riorganizzazione richiamato Parte_1 dalla società (cfr. doc. 21 del relativo fascicolo di primo grado) venne presentato a maggio 2023 e dunque oltre un anno prima rispetto alla riduzione di fatturato registrata alla fine del primo semestre 2024, sicché esso non può certamente costituire
“l'effetto” di tale decremento di fatturato.
Inoltre, la società appellante non ha offerto alcuna prova del fatto che il progetto di riorganizzazione in parola – che, secondo quanto dalla stessa allegato, mirava alla soppressione di 6 posizioni in totale (4 addetti al Marketing in Grecia e
Balcani, due addetti al Finance, di cui 1 in ed 1 in Grecia) – abbia avuto concreta Pt_1 attuazione: nulla è stato dedotto, né tantomeno dimostrato, in ordine alla soppressione delle 4 posizioni di addetto al Marketing in Grecia e nei Balcani, né della posizione di addetto al Finance in Grecia.
In assenza di prova dell'effettiva e completa attuazione della riorganizzazione anzidetta (che, si ribadisce, la società appellante non ha mai offerto), non può fondatamente sostenersi che tale riorganizzazione costituisca causa efficiente della soppressione della posizione lavorativa di “Credit Expert” rivestita da . Controparte_1
Si ritengono, pertanto, incensurabili le conclusioni cui è pervenuto il giudice di prime cure in ordine alla mancanza di prova del nesso di causalità tra la riduzione del fatturato e la riorganizzazione a livello europeo (ossia le ragioni organizzative e produttive dichiarate da nella lettera di licenziamento) e la Parte_1 soppressione della posizione della lavoratrice licenziata.
In assenza di prova della diretta dipendenza causale del licenziamento dalle ragioni addotte a suo fondamento, risulta parimenti incensurabile il giudizio di illegittimità del licenziamento, per insussistenza del fatto posto a base dello stesso, espresso dal primo giudice. Come chiarito dalla Suprema Corte, infatti, “sebbene la decisione imprenditoriale di ridurre la dimensione occupazionale dell'azienda possa essere motivata anche da finalità che prescindano da situazioni sfavorevoli e che perseguano
l'obiettivo dell'aumento della redditività d'impresa, tuttavia è pur sempre necessario: che la riorganizzazione sia effettiva;
che la stessa si ricolleghi causalmente alla ragione dichiarata dall'imprenditore; che il licenziamento si ponga in termini di riferibilità e di coerenza rispetto all'operata ristrutturazione” (così Cass., 15 febbraio 2017 n. 4015).
Il Collegio rileva inoltre – e l'argomento costituisce autonoma ratio decidendi, da sola idonea a sorreggere la decisione – che non ha Parte_1 neppure dimostrato di avere assolto l'onere della prova in ordine all'impossibilità di reimpiegare in mansioni diverse da quelle di “Credit Expert”. Controparte_1
pag. 15/20 La questione dell'inadempimento della datrice di lavoro all'obbligo di repêchage è stata dedotta da con il ricorso introduttivo del giudizio e Controparte_1 rimasta assorbita dalla decisione di primo grado.
Al riguardo si osserva che, come noto, l'onere probatorio dell'adempimento dell'obbligo di repêchage – gravante per intero sul datore di lavoro - può essere assolto, concernendo un fatto negativo, mediante la dimostrazione di correlativi fatti positivi, quali la circostanza che le posizioni in cui avrebbe potuto essere impiegato il lavoratore erano, al tempo del licenziamento, stabilmente occupate e che nella fase concomitante e successiva al licenziamento - e per un congruo periodo - non sono avvenute nuove assunzioni oppure sono state effettuate per mansioni richiedenti una professionalità non posseduta dal prestatore (cfr. ex multis Cass., 9 marzo 2021 n. 6497 e precedenti ivi citati).
Per fornire idonea prova di tali circostanze la società appellante avrebbe dovuto in primo luogo produrre in atti il libro unico del lavoro, documento obbligatorio in cui sono registrati tutti i rapporti di lavoro instaurati. ha omesso la produzione di tale documento, di cui Parte_1 pure aveva piena disponibilità, sicché non può ritenersi provato che le uniche assunzioni effettuate nei mesi successivi al licenziamento di siano Controparte_1 quelle indicate dalla società nella memoria depositata nel giudizio di primo grado in data 7 febbraio 2025 (il cui contenuto è riportato alle pagine da 17 a 20 del ricorso in appello).
In ogni caso, anche limitando l'analisi alle nuove assunzioni di cui dà atto la stessa società, si osserva che:
- immediatamente dopo il licenziamento di , segnatamente in Controparte_1 data 15 aprile 2024, ha assunto a tempo indeterminato Parte_1 una lavoratrice ( con inquadramento al 1° livello CCNL Persona_2 applicato (erroneamente indicato nel prospetto riportato nel ricorso in appello, diversamente da quanto indicato nella memoria 7 febbraio 2025 e nella proposta di assunzione, come 2° livello) e mansioni di “Financial Planning and Analysis Expert” (cfr. proposta di assunzione e job description, rispettivamente prodotte sub docc. 13 e 15 in allegato alla memoria 7 febbraio 2025);
- dopo meno di tre mesi dal licenziamento, in data 3 luglio 2024, ha assunto un'altra lavoratrice ( pure con inquadramento al 1° livello Parte_2
(erroneamente indicato nel prospetto riportato nel ricorso in appello come 2° livello, diversamente da quanto indicato nella memoria 7 febbraio 2025 e nella lettera di assunzione) e mansioni di “Industrial Controller” (cfr. lettera di assunzione e job description, rispettivamente prodotte sub docc. 1 e 3 in allegato alla memoria 7 febbraio 2025). Entrambe le lavoratrici neoassunte hanno il medesimo livello di inquadramento di e sono state inserite nel dipartimento Finance, cui Controparte_1 afferiva anche quest'ultima.
pag. 16/20 Peraltro, ove anche le nuove assunte fossero state inquadrate nel 2° livello, alla luce del novellato art. 2103 c.c. ciò non esonererebbe la società dal dare prova dell'adempimento dell'obbligo di repêchage, che opera anche nell'alveo delle mansioni inferiori, purché compatibili con il bagaglio professionale di cui il lavoratore è dotato al momento del licenziamento e che non necessitino di una specifica formazione (cfr.
Cass., 20 giugno 2024 n. 17036). Più in generale, l'onere di provare che il lavoratore non abbia la capacità professionale richiesta per occupare la diversa posizione libera in azienda grava integralmente sul datore di lavoro e la relativa prova deve fondarsi su circostanze oggettivamente riscontrabili, altrimenti risultando il rispetto dell'obbligo di repêchage sostanzialmente affidato ad una mera valutazione discrezionale dell'imprenditore (cfr. Cass., 27 settembre 2018 n. 23340).
La Corte di Cassazione ha precisato al riguardo che “una volta accertato che il datore di lavoro ha proceduto ad una serie di assunzioni contestualmente o in periodo prossimo (cfr., da ultimo, Cass. n. 12132 del 2023) al licenziamento, la verifica in ordine alla incapacità professionale del licenziato di svolgere le mansioni, anche inferiori, alle quali sono stati destinati i neoassunti deve essere effettuata non in astratto ma in concreto, sulla base di circostanze oggettivamente riscontrabili allegate dal datore ed avuto riguardo alla specifica condizione ed alla intera storia professionale di un ben individuato lavoratore” (così Cass., 13 novembre 2023 n. 31561).
Nel caso di specie si è limitata apoditticamente ad Parte_1 affermare, ricorrendo ad una formula standardizzata riferita a tutte le posizioni assegnate ai lavoratori assunti dopo il licenziamento di , che si Controparte_1 tratterebbe di “posizione incompatibile con la professionalità della ricorrente”, senza tuttavia illustrare - in relazione a ciascuna posizione ed in particolare in relazione alle menzionate posizioni di Financial Planning and Analysis Expert e di Industrial
Controller, appartenenti allo stesso livello di inquadramento (1° livello) ed inserite nello stesso dipartimento (Finance) della lavoratrice licenziata - le ragioni dell'asserita incompatibilità e senza formulare alcuna allegazione o deduzione istruttoria in ordine all'asserita incapacità professionale di di svolgere le mansioni alle Controparte_1 quali sono stati destinati i lavoratori assunti ex novo dopo il licenziamento.
Si ritiene, pertanto, che la società non abbia assolto l'obbligo di repêchage a suo carico, con conseguente insussistenza, anche per tale autonomo motivo, delle ragioni organizzative poste a fondamento del recesso datoriale, come dichiarate nella comunicazione di licenziamento (“Anche all'esito di una comparazione con figure fungibili non vi sono peraltro altre posizioni anche di livello inferiore all'interno dell'azienda a cui lei possa essere utilmente collocata”). Per tutte le ragioni esposte il primo motivo dell'appello principale dev'essere respinto.
pag. 17/20 Va respinto anche il secondo motivo, con cui si Parte_1 duole che il Tribunale abbia accordato alla lavoratrice la tutela reintegratoria ai sensi dell'art. 18, comma 4, legge 20 maggio 1970 n. 300.
Contrariamente a quanto opinato nel motivo in esame, le argomentazioni precedentemente svolte danno conto dell'insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, l'insussistenza del fatto attiene tanto alle ragioni produttive e organizzative, quanto all'impossibilità di ricollocare utilmente il lavoratore (cfr. Cass., 2 maggio 2018 n. 10435: “la verifica del requisito della 'manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento' concerne entrambi i presupposti di legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e, quindi, sia le ragioni inerenti all'attività produttiva, l'organizzazione del lavoro e il regolare funzionamento di essa sia l'impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore”; in termini cfr. anche Cass., 11 novembre 2019 n. 29102).
Accertata l'insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, risulta integrato l'unico requisito richiesto dall'art. 18, comma 7, legge 20 maggio 1970 n. 300 - nel testo risultante a seguito degli interventi della Corte Costituzionale - per l'applicazione della tutela reintegratoria.
Come noto, infatti, l'art. 18, comma 7, legge 20 maggio 1970 n. 300 (come novellato dalla legge 28 giugno 2012 n. 92), che regola l'apparato sanzionatorio da applicare in caso di accertamento dell'illegittimità di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, è stato inciso da due sentenze della Corte Costituzionale proprio con riguardo ai requisiti per l'applicazione della tutela reintegratoria: la sentenza n. 59 del
2021 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione, nella parte in cui prevede che il giudice, quando accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, “può altresì applicare” – invece che “applica altresì” – la disciplina di cui al medesimo art. 18, comma 4; la sentenza n. 125 del 2022 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione limitatamente alla parola “manifesta”.
Come chiarito dalla Suprema Corte, “per effetto dell'intervento del giudice delle leggi, il giudice, una volta accertata l'insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ordina – in simmetria col regime dei licenziamenti soggettivi - la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, senza alcuna facoltà di scelta tra tutela ripristinatoria e tutela economica” (così Cass., 13 ottobre 2022 n. 30167; in termini cfr. Cass., 1 luglio 2024 n. 18075).
Ne deriva che, nel caso di specie, accertata l'insussistenza del fatto posto a base del recesso datoriale, del tutto correttamente il giudice di prime cure ha fatto applicazione della tutela reintegratoria c.d. “attenuata” prevista dall'art. 18, comma 4, legge 20 maggio 1970 n. 300.
pag. 18/20 Per le ragioni esposte anche il motivo scrutinato dev'essere respinto, con integrale rigetto dell'appello principale.
L'appello incidentale proposto da dev'essere, invece, Controparte_1 dichiarato improcedibile.
All'udienza di discussione la difesa di ha eccepito Parte_1
l'omessa notifica dell'appello incidentale;
i difensori di hanno Controparte_1 confermato di non aver proceduto alla notifica: costituisce, dunque, circostanza processuale pacifica quella per cui l'appello incidentale non è stato radicalmente notificato.
Deve trovare, pertanto, applicazione il principio – reiteratamente enunciato dalla Suprema Corte – secondo cui “nei giudizi soggetti al rito del lavoro, l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia affatto avvenuta, non essendo consentito al giudice - alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art. 111, secondo comma, Cost. - di assegnare, ex art. 421 c.p.c., all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c. (Cass. Sez. U, Sentenza n. 20604 del 30/07/2008; Cass. Sez. L -
Sentenza n. 24742 del 19/10/2017; Cass. Sez. L, Sentenza n. 20613 del 09/09/2013;
Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9597 del 30/04/2011).
Si tratta di un principio che è stato pacificamente ritenuto applicabile anche all'appello incidentale (cfr. Cass. Sez. L – Sentenza n. 837 del 19/1/2016; Cass. Sez. 3 – Ordinanza n. 15726 del 17/5/2022)” (così, da ultimo, Cass., 27 agosto 2024 n. 23159).
Attesa l'inesistenza della notificazione, per mancanza materiale dell'atto, va di contro esclusa l'applicazione dei principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità per la diversa ipotesi di notifica nulla o non effettuata nei termini, secondo cui il giudice d'appello è tenuto ad assegnare all'appellante incidentale, previa fissazione di un'altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere alla rinnovazione della notifica dell'atto di impugnazione o concedere un differimento dell'udienza, a fronte, rispettivamente, della richiesta dell'appellante incidentale di procedere a rinotifica dell'impugnazione o dell'istanza, da parte dell'appellante principale, di differimento dell'udienza di discussione (cfr. Cass., 17 febbraio 2023 n. 5166; Cass., 9 ottobre 2020 n. 21889).
Si osserva peraltro, per completezza espositiva, che nel caso di specie l'appellante incidentale non ha formulato in udienza istanza di assegnazione di un nuovo termine per la notifica.
Alla luce delle considerazioni tutte che precedono – dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione – l'appello principale dev'essere respinto e l'appello incidentale va dichiarato improcedibile, con integrale conferma della sentenza n. 985/2025 del
Tribunale di Milano.
pag. 19/20 Tenuto conto della reciproca parziale soccombenza, si ravvisano le condizioni di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. per compensare tra le parti le spese di lite del grado nella misura di un terzo;
le restanti spese sono poste a carico di Parte_1
in quanto soccombente in misura prevalente, ed i relativi importi sono liquidati
[...] in dispositivo in applicazione del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal d.m.
13 agosto 2022 n. 147, tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico delle parti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello principale e l'appello incidentale.
P.Q.M.
- rigetta l'appello principale e dichiara improcedibile l'appello incidentale avverso la sentenza n. 985/2025 del Tribunale di Milano;
- condanna a rifondere a due terzi Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite del grado che, in tale proporzione, liquida in € 2.400,00 oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed oneri accessori di legge, dichiarandole compensate per il residuo;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico delle parti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello principale e l'appello incidentale. Milano, 18 giugno 2025
Consigliera est. Presidente
Giulia Dossi Maria Rosaria Cuomo
pag. 20/20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N. R.G. 322/2025
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Presidente
Dott. Giovanni Casella Consigliere
Dott.ssa Giulia Dossi Consigliera Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello in materia di lavoro avverso la sentenza del Tribunale di Milano (est. Moglia) n. 985/2025 promossa da
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Marco Villani, presso il cui studio in Milano, viale Regina Margherita n. 43, è elettivamente domiciliata,
- APPELLANTE PRINCIPALE -
contro
Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Arturo Gioffredi e Giulia Gioffredi, presso il cui studio in Milano, viale Monte Nero n. 50, è elettivamente domiciliata,
- APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE -
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
Appellante principale: “Piaccia alla Corte Ill.ma, contrariis reiectis,
a. Previa se del caso ammissione delle prove testimoniali dedotte in calce alla memoria di costituzione di primo grado (capitoli da 1 a 14), in riforma della impugnata sentenza
n. 985/2025 del 3.3.2025 emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, a definizione del giudizio RG 5989/2024 dichiarare legittimo il licenziamento intimato in data 8.4.24 e, per l'effetto, respingere ogni domanda proposta da nei confronti di Controparte_1
. Parte_1
b. In via di estremo subordine, ritenere risolto il rapporto di lavoro con condanna della datrice di lavoro ad una indennità risarcitoria in misura non superiore alle 12 mensilità
c. Con il favore delle spese dei due gradi di giudizio”.
Appellata e appellante incidentale: “Rigettare integralmente l'appello principale promosso da , perché infondato in fatto e in diritto, con Parte_1 conferma integrale della sentenza impugnata, salvo quanto oggetto di appello incidentale.
In via di appello incidentale:
1- riformare la sentenza impugnata e condannare la società convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di 189.926,00 EUR, da rivalutare dal 2021 (data di ultimo aggiornamento delle tabelle milanesi) alla sentenza, o della diversa somma che dovesse emergere in corso di causa, o che il Giudice riterrà di giustizia, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da mobbing o, in subordine, da straining, oltre gli interessi legali dalla sentenza al saldo e gli ulteriori interessi sulla medesima somma, devalutata sino alla data del licenziamento e poi rivalutata di anno in anno sino alla sentenza, nonché l'ulteriore somma di 3.009,74 EUR oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per spese mediche documentate (si veda doc. all. 82 fascicolo parte ricorrente) e spese di perizia in misura di 1.464,00 EUR e successive occorrende;
2- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al pagamento, a titolo di risarcimento ulteriore ed autonomo, rispetto a quello sub 1), del danno patrimoniale da mobbing/straining per danno alla professionalità liquidato equitativamente dal Giudice del Lavoro, e per l'effetto condannare la società resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento, in favore della ricorrente, dell'importo predetto, oltre interessi e rivalutazione ex lege;
3- dichiarare la nullità del licenziamento per il quale è causa, per ritorsività;
4- condannare la società, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a cessare, con effetto immediato, qualsiasi atto persecutorio nei confronti della ricorrente adottando ogni comportamento e/o provvedimento a ciò necessario;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza pubblicata il 3 marzo 2025 il Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 5989/2024 R.G. promossa da contro ha così deciso: “- Controparte_1 Parte_1
pag. 2/20 accoglie il ricorso, dichiara l'illegittimità del licenziamento e, per gli effetti, condanna la società all'immediata reintegrazione della ricorrente nel suo posto di lavoro ed al pagamento, in favore della medesima, di un'indennità risarcitoria pari alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento all'effettiva reintegra per un massimo di
12 mensilità, oltre interessi e rivalutazione, con detrazione dell'aliunde perceptum e con obbligo di regolarizzazione contributiva e assicurativa;
-rigetta per il resto;
-compensa nella misura della metà le spese di lite e condanna la società alla rifusione del restante 50% che liquida in € 3000 oltre accessori con distrazione in favore dei difensori antistatari”.
Nel ricorso introduttivo del giudizio , premesso: Controparte_1
- di essere stata assunta da nel mese di marzo 2003 e Parte_1 di essere stata addetta all'ufficio legale sino all'anno 2020, data in cui veniva spostata all'ufficio “Credit Expert”;
- che, dopo un percorso professionale che le aveva consentito il riconoscimento del 1° livello CCNL Industria Alimentare e riscontri positivi da parte dei suoi responsabili, la situazione era cambiata a decorrere dal mese di marzo 2018;
- che, in quel frangente, quale membro dell'Organismo di Vigilanza della società, aveva dovuto denunciare un fatto grave, ovvero di essere stata costretta dalla sua responsabile ( ) a modificare l'offerta proveniente dagli Persona_1 avvocati Villani e Cascini e finalizzata alla partecipazione ad una gara per la scelta del fornitore per l'aggiornamento del modello organizzativo: più precisamente, le aveva ordinato di modificare l'offerta in Persona_1 modo che gli accessori legali degli onorari richiesti dai due professionisti fossero da computare a parte ed in aggiunta, tutto ciò allo scopo di favorire altro studio legale, del quale la stessa aveva fatto, in precedenza, Per_1 parte;
- che, anziché essere tutelata, come doveva essere per i casi di denuncia da parte dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, la ricorrente era stata minacciata da , la quale, dall'aprile 2018, aveva iniziato a tenere nei suoi Persona_1 confronti un atteggiamento vessatorio e umiliante, nonché di demansionamento;
- che tale atteggiamento aveva avuto ripercussioni sullo stato di salute della ricorrente, tanto da costringerla, anche su consiglio dei medici ai quali si era rivolta, ad un periodo di astensione dal lavoro che si era protratto sino al mese di agosto 2020;
- che, al suo rientro, era stata assegnata ad altro ufficio (Credit Expert) e non era stata più rinnovata nella carica di membro interno dell'Organismo di Vigilanza;
- che anche nel nuovo ufficio, sotto la responsabile Testimone_1
l'atteggiamento non era mutato, anzi era proseguito il suo demansionamento;
- che in data 25 marzo 2024 le era stata consegnata lettera inviata all'Ispettorato del Lavoro in duplice copia con oggetto “comunicazione della determinazione di
pag. 3/20 procedere al licenziamento di lavoratrice per questioni economiche”;
- che in data 8 aprile 2024 si era tenuta la procedura conciliativa prevista dalla legge 28 giugno 2012 n. 92 dinanzi alla Commissione provinciale di conciliazione (a cui la ricorrente non aveva potuto partecipare per ragioni di salute), che aveva dato esito negativo;
- che in pari data la società le aveva comunicato il licenziamento per ragioni economiche;
- di aver impugnato il licenziamento tramite i propri legali in data 23 aprile 2024; ciò premesso, dedotti reiterati e sistematici episodi di demansionamento e di mobbing (o in subordine di straining), nonché la nullità del licenziamento per assenza delle ragioni poste a base dello stesso e perché adoperato come ultimo atto della complessiva condotta di mobbing, sulla base di un intento eliminatorio specifico ed individuale, ha rassegnato avanti il Tribunale le seguenti conclusioni: Controparte_1
“
1. accertati i fatti di causa e per le causali tutte del presente procedimento, condannare la società convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di 189.926,00 EUR, da rivalutare dal 2021 (data di ultimo aggiornamento delle tabelle milanesi) alla sentenza, o della diversa somma che dovesse emergere in corso di causa,
o che il Giudice riterrà di giustizia, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da mobbing o, in subordine, da straining, oltre gli interessi legali dalla sentenza al saldo
e gli ulteriori interessi sulla medesima somma, devalutata sino alla data del licenziamento e poi rivalutata di anno in anno sino alla sentenza, nonché l'ulteriore somma di 3.009,74 EUR oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per spese mediche documentate (si veda doc. all.
82) e spese di perizia in misura di 1.464,00 EUR e successive occorrende;
2. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al pagamento, a titolo di risarcimento ulteriore, rispetto a quello sub 1), del danno patrimoniale da mobbing per danno alla professionalità liquidato equitativamente dal Giudice del Lavoro, e per
l'effetto condannare la società resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento, in favore della ricorrente, dell'importo predetto, oltre interessi
e rivalutazione ex lege;
3. dichiarare la nullità del licenziamento per il quale è causa, per le ragioni di cui alla parte motiva (ritorsività); per l'effetto, accertare e dichiarare la continuità giuridica del rapporto di lavoro per il quale è causa, e condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato e a pagare al medesimo un'indennità, a titolo di risarcimento dei danni, ex art. 2 D.lgs n. 23/15 commisurata alla retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto maturata e maturanda dal giorno del licenziamento, così come in atti accertato, sino a quello dell'effettiva reintegrazione, detratto l'eventuale aliunde perceptum, oltre che al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione;
pag. 4/20
4. condannare la società, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a cessare, con effetto immediato, qualsiasi atto persecutorio nei confronti della ricorrente adottando ogni comportamento e/o provvedimento a ciò necessario;
5. in subordine, accertare e dichiarare quanto ai punti sub 1),2),3) e 4) per straining;
6. per la denegata ipotesi di non ritenuta ritorsività del licenziamento, in subordine, dichiarare l'assenza dei motivi oggettivi per le ragioni tutte di cui al ricorso e disporre l'illegittimità del licenziamento e disponendo come da punto 3)”.
Costituendosi ritualmente nel giudizio di primo grado, Parte_1 ha contestato la fondatezza delle deduzioni e domande avversarie, di cui ha
[...] chiesto il rigetto. Il Tribunale, istruita la causa con escussione di testimoni, ha accolto il ricorso limitatamente alla denunciata illegittimità del licenziamento, difettando la prova, incombente sul datore di lavoro, della sussistenza del giustificato motivo oggettivo addotto.
In particolare, secondo la sentenza impugnata, “manca, invero, la prova che, pur considerando la situazione di crisi, comunque transeunte e con margini di crescita nel secondo semestre del 2024 e già conosciuti il 15 febbraio 2024 (data del comunicato), tra la stessa e la scelta di licenziare la lavoratrice vi sia un nesso di causalità”.
Ciò posto, il giudice di prime cure ha condannato la società alla reintegrazione della lavoratrice nel proprio posto di lavoro ed al pagamento, in favore della stessa, di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal licenziamento all'effettiva reintegrazione nella misura massima di 12 mensilità, con detrazione dell'aliunde perceptum e con obbligo di regolarizzazione previdenziale ed assicurativa.
Ha, invece, escluso la sussistenza di mobbing o straining ai danni della ricorrente, come pure del lamentato demansionamento, osservando al riguardo in particolare che “l'esame delle deduzioni e prove offerte impediscono un giudizio nei termini di inadempimento contrattuale e, quindi, di un demansionamento.
Demansionamento del quale è estranea l'assegnazione della ricorrente al nuovo ruolo di credit expert. Scelta che la società ha giustificato proprio al fine di superare le difficoltà relazionali tra la ricorrente e la propria responsabile.
Si tratta di valutazione che ha trovato conferma nelle prove raccolte, ma che non vale a fondare una fattispecie di mobbing o di straining.
Ed, invero, se, come ha riferito la , l'esposto dell'aprile del 2018 ha Per_1 guastato i rapporti e se la telefonata dal maggio 2020 è valsa quale ulteriore combustibile che ha alimentato la tensione, ai fini del mobbing o dello strainig
pag. 5/20 occorreva individuare condotte non già espressive di antipatia, finanche di rancore, ma persecutorie, vessatorie. Finalità che, per quanto detto, non hanno ricevuto prova.
In ogni caso, il trasferimento ad altro ufficio, nel quale non vi è stata assegnazione di compiti demansionanti, è risultato essere misura assunta proprio al fine di cercare di superare la tensione ed offrire alla lavoratrice un ambiente lavorativo più sereno. Prova ne sono i pochi episodi denunciati e che, comunque, per quanto già sopra illustrato non hanno ricevuto conferma nei termini prospettati dalla ricorrente.
Nessun danno giuridicamente rilevante o, comunque, riconducibile al datore di lavoro può essere riconosciuto, laddove il soggetto indicato quale autore delle condotte foriere di danni è scagionato da ogni colpa”. Ha, infine, respinto anche la domanda di nullità del licenziamento, osservando che ritiene il licenziamento nullo “in quanto ultimo atto di un Controparte_1 comportamento mobbizzante che, tuttavia, non è stato ritenuto sussistente né provato” e in quanto ritorsivo rispetto a segnalazioni e richieste di intervento della lavoratrice “che, tuttavia, si collocano, temporalmente in data di molto anteriore al licenziamento e, quindi, difficilmente motivo scatenante la decisione datoriale”.
Avverso la sentenza ha proposto appello Parte_1 affidandosi a due motivi.
Con il primo motivo denuncia erroneità/illogicità della sentenza di primo grado in ordine alla ritenuta illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Reputa la motivazione del primo giudice fondata su due contraddizioni logiche, in quanto:
- ha fondato l'affermazione di illegittimità del licenziamento su una mancanza di prova della sussistenza di un nesso causale tra la perdita di fatturato, la riorganizzazione e la soppressione della posizione della ricorrente, ma non ha disposto alcuna istruttoria in merito al licenziamento, nonostante la società avesse articolato specifici capitoli di prova sul decremento del fatturato nell'ultimo anno (l'istruttoria, infatti, è stata esperita solo in ordine alle doglianze di mobbing e demansionamento);
- ha di fatto travisato quelli che erano i “presupposti” della riorganizzazione (contrazione del mercato alcolici e perdita di fatturato) con quelle che erano le motivazioni effettive del licenziamento, ossia riorganizzazione del settore
“Finance” e soppressione della posizione di “Credit Expert”. Deduce di avere documentalmente provato che, quale effetto della contrazione a livello mondiale del mercato degli alcolici, vi era stata una contrazione dei volumi di vendita e di fatturato, sia a livello di società che di Gruppo: nello specifico, nell'esercizio 2024, rispetto all'esercizio precedente, il Controparte_2 aveva fatto registrare una contrazione complessiva dei volumi pari a meno 12%, nonché una sensibile contrazione a livello di margine operativo.
pag. 6/20 Aggiunge che, per l'effetto, era stata disposta una riorganizzazione – sia a livello di Gruppo che della società italiana - finalizzata ad un contenimento dei costi e ad una razionalizzazione delle funzioni.
La riorganizzazione a livello di Gruppo si fondava su uno studio preventivo della società di consulenza ed era stata annunciata il 19 aprile Controparte_3
2023; essa mirava alla soppressione di 6 posizioni in totale (4 addetti al Marketing in Grecia e Balcani, due addetti al Finance, di cui 1 in ed 1 in Grecia). Pt_1
Nello specifico – deduce la società appellante - presso il dipartimento Finance della società italiana vi erano due figure di “Credit Expert”, e Controparte_1 CP_4
le quali svolgevano mansioni “bilateralmente” infungibili: si
[...] Controparte_1 occupava di recupero crediti, mentre svolgeva funzioni più Controparte_4 amministrative.
La scelta della posizione da sopprimere – nello specifico quella di CP_1 era stata dettata esclusivamente da una valutazione in merito alle attività svolte,
[...]
“in quanto le relative funzioni – al contrario di quelle di - potevano Controparte_4 essere in parte dismesse, esternalizzando la funzione di gestione delle insolvenze a legali esterni, ed in parte assorbite dai colleghi del dipartimento”.
Evidenzia, altresì, che era stata assunta nel 1988 ed aveva, Controparte_4 dunque, un'anzianità di servizio maggiore di , a fronte di una situazione Controparte_1 di parità tra le due lavoratrici sotto il profilo dei carichi di famiglia (nessuna delle due era monoreddito ed entrambe avevano due figli).
Nell'ottica del gravame, inoltre, il recesso datoriale risulterebbe immune da censure anche sotto il profilo del repêchage, in quanto non esistevano “posizioni compatibili cui avrebbe potuto essere utilmente adibita”. Controparte_1
Parte appellante riporta in ricorso un prospetto riassuntivo delle assunzioni effettuate nel semestre anteriore e nel semestre successivo al licenziamento (già depositato nel primo grado di giudizio con memoria autorizzata in data 7 febbraio 2025) e conclude sul punto che “non vi erano posizioni disponibili in organigramma compatibili con la professionalità della ricorrente, e comunque le uniche assunzioni effettuate nell'ultimo anno dalla appellante erano avvenute nel settore commerciale o in sostituzione di personale dimissionario e/o comunque in posizioni non compatibili con la professionalità dell'appellata”. Con il secondo motivo denuncia illegittimità della disposta reintegrazione.
Deduce che, anche a prescindere dalla contrazione del fatturato, risulterebbe
“non corretto ritenere che il fatto posto a fondamento del licenziamento fosse
“giuridicamente insussistente” in quanto- al contrario- ricorrevano tutti i presupposti di legge: riorganizzazione, soppressione posizione, nesso causale tra riorganizzazione soppressione, infungibilità posizione, assolvimento obbligo di repêchage”.
Pertanto, nell'ottica del gravame, anche laddove il primo giudice avesse ritenuto illegittimo il recesso, non avrebbe dovuto disporre la reintegrazione, ma al pag. 7/20 limite, ritenuto risolto il rapporto di lavoro, avrebbe dovuto condannare la datrice di lavoro ad un'indennità risarcitoria compresa tra le 12 e le 24 mensilità a mente dell'art. 18, comma 7, legge 20 maggio 1970 n. 300, secondo cui compete la sola tutela risarcitoria nelle “altre ipotesi” in cui il giudice “accerta che non ricorrono gli estremi del predetto giustificato motivo”.
Sulla base dei motivi suesposti l'appellante ha Parte_1 chiesto la parziale riforma della pronuncia impugnata e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
Costituendosi ritualmente in giudizio, l'appellata ha chiesto il Controparte_1 rigetto del gravame avversario ed ha proposto a sua volta appello incidentale, affidato a sei motivi. Con il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 115
c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., nonché omesso esame di fatti decisivi per il giudizio;
nullità per vizio di motivazione.
Si duole che il primo giudice abbia minimizzato l'episodio della segnalazione del 12 aprile 2018 avanzata da all'Organismo di Vigilanza, in merito Controparte_1 all'intervento corruttivo all'interno di una gara da parte della superiore gerarchica
, che aveva decretato l'inizio degli episodi mobbizzanti perpetrati a Persona_1 suo danno.
Il Tribunale, lamenta l'appellante incidentale, aveva “valutato come “tale fatto avesse guastato i rapporti tra le due donne” (pag. 5 sentenza), senza tuttavia rilevare la gravità del comportamento ritorsivo della società, che ha reso nota l'identità della segnalante alla segnalata, sua diretta superiore, e non ha preso alcun provvedimento disciplinare nei confronti della persona segnalata”.
Censura, inoltre, la pronuncia per avere ritenuto non provate le minacce denunciate dalla lavoratrice, senza avere adeguatamente valorizzato la documentazione versata in atti da quest'ultima, in particolare le email dell'avv. Villani (membro esterno dell'OdV ed odierno difensore della società) e dell'avv. Cascini
(presidente dell'OdV) all'amministratore delegato della società ed i verbali contenenti la segnalazione dei comportamenti vessatori e minacciosi a danno di , Controparte_1 poi secretati e custoditi presso lo studio del presidente dell'OdV.
Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 115 c.p.c. e degli artt. 2087 e 2103 c.c.; omesso esame di fatti decisivi in relazione al riconoscimento del demansionamento e travisamento delle risultanze istruttorie emerse in corso di causa.
Critica la sentenza nella parte in cui, pur riconoscendo che , Controparte_1 successivamente alla segnalazione all'Organismo di Vigilanza, aveva svolto mansioni
“più in linea con un profilo segretariale” nonostante l'inquadramento al 1° livello del CCNL applicato - con ciò implicitamente rilevando il demansionamento - aveva poi ritenuto che le produzioni documentali non fossero sufficienti per provare alcun demansionamento, poiché si riferivano a sette richieste scritte nell'arco di dieci mesi.
pag. 8/20 Parte appellante incidentale dichiara di non condividere tale assunto, deducendo che sono sufficienti a comprovare il demansionamento: le copiose produzioni documentali contenenti email con richieste di attività “segretariali”; la testimonianza di la quale aveva dapprima dichiarato che il lavoro di Testimone_1 mero “copia e incolla” svolto da era meno dell'1%, salvo poi Controparte_1 ammettere che questo lavoro durava anche intere giornate di lavoro di otto ore;
la review allegata da controparte sub doc. 13, in cui come da Testimone_1 testimonianza a verbale, dichiarava di essere a conoscenza delle doglianze di CP_1
in merito al lavoro demansionante e le rispondeva che non tutte le attività
[...] erano coerenti con il livello di professionalità.
Con il terzo motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 246 e 420, comma 1, c.p.c.; contesta l'ammissibilità dei testi citati da controparte e la mancata audizione della ricorrente.
Si duole che la sentenza impugnata abbia fondato la propria ricostruzione fattuale quasi esclusivamente sulle dichiarazioni rese dalle due persone accusate dalla ricorrente come responsabili delle condotte vessatorie, in qualità di testimoni offerti dall'azienda.
Nell'ottica del gravame “la scelta del Giudice di non procedere all'interrogatorio libero della ricorrente e di omettere qualsiasi valutazione rispetto alla questione medica, e di contro ascoltare e giudicare attendibili le persone dalla ricorrente accusate, appare lesiva del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, compromettendo la completezza e l'equità dell'istruttoria”. Con il quarto motivo denuncia omesso esame di fatti decisivi per totale assenza di valutazione di prove documentali sulle conseguenze psico-fisiche; nullità per vizio di motivazione.
Lamenta l'omesso esame, da parte del primo giudice, delle cartelle cliniche e della documentazione sanitaria prodotta in atti, mai richiamata, né considerata dalla sentenza nella parte in cui ha valutato l'ipotesi di mobbing o straining o responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c..
Si duole altresì del mancato espletamento di CTU medica, pur richiesta nel ricorso introduttivo.
Evidenzia che gli episodi denunciati avevano progressivamente compromesso lo stato psichico della lavoratrice, determinando una condizione di ansia e depressione clinicamente diagnosticata e riconosciuta da diversi professionisti medici.
Chiede anche l'ammissione di documentazione sanitaria sopravvenuta, idonea a rafforzare “il nesso causale tra l'ambiente di lavoro stressogeno, le condotte vessatorie ed il concomitante aggravamento delle condizioni di salute dell'appellata”. Con il quinto motivo critica la sentenza per erronea applicazione dei criteri identificativi dello straining e del mobbing, con violazione dell'art. 2087 c.c. e dell'art.
pag. 9/20 132 c.p.c., ed errata valutazione dell'elemento ritorsivo;
deduce nullità della pronuncia per illogicità della motivazione.
Si duole che il Tribunale abbia escluso la configurabilità non solo del mobbing ma anche dello straining, ritenendo che entrambi richiedano un intento persecutorio, laddove la più recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che lo straining rappresenta una forma attenuata di mobbing che non implica necessariamente un intento persecutorio.
Ad avviso dell'appellante incidentale, pertanto, “la sentenza di primo grado appare in contrasto con l'orientamento giurisprudenziale consolidato, che riconosce la responsabilità del datore di lavoro anche in presenza di condotte non sistematiche, ma comunque lesive dell'integrità psico-fisica del lavoratore, che non viene adeguatamente protetto”.
Censura, inoltre, la pronuncia per aver escluso il carattere ritorsivo del licenziamento con la motivazione che le richieste di intervento della lavoratrice “si collocano, temporalmente in data di molto anteriore al licenziamento”, senza tenere conto delle rimostranze che aveva espresso anche nel marzo 2024 Controparte_1
(solo un mese prima del licenziamento) e senza valutare le modalità con cui era stato comunicato il recesso che, a parere dell'appellante incidentale, “evidenziano un ulteriore profilo sintomatico della reale natura del provvedimento espulsivo”.
Con il sesto ed ultimo motivo deduce erronea valutazione del ruolo del datore di lavoro in violazione dell'art. 2087 c.c.; vizio di legge;
nullità per vizio di motivazione;
illogicità. Ritiene incongrua la valutazione operata dal giudice di prime cure, che ha escluso la responsabilità omissiva del datore di lavoro in ragione della sola irrogazione di una sanzione disciplinare (pari a due ore di retribuzione) a . Persona_1
Richiama giurisprudenza di legittimità secondo cui, anche in assenza di un intento persecutorio sistematico, è ravvisabile violazione dell'art. 2087 c.c. qualora il datore di lavoro consenta, anche solo colposamente, il mantenersi di un ambiente lavorativo stressogeno.
Nel caso in esame, ad avviso dell'appellante incidentale, l'ambiente stressogeno non solo non era stato efficacemente contrastato, ma era stato determinato dal datore di lavoro stesso, che aveva violato il dovere di riservatezza, comunicando a l'identità della segnalante (ossia ), in Persona_1 Controparte_1 relazione a gravi condotte poste in essere dalla stessa : tale rivelazione aveva Per_1 determinato una reazione ostile e persecutoria da parte di quest'ultima, contribuendo in modo significativo alla successiva escalation di comportamenti vessatori che avevano comportato l'insorgenza della patologia di cui tutt'oggi soffre. Controparte_1
Osserva, infine, che non può condividersi “l'assunto del Giudice secondo cui il trasferimento dell'appellata all'ufficio “Credit Expert” giustificherebbe il buon operato del datore di lavoro e non avrebbe comportato alcun demansionamento, poiché – come
pag. 10/20 ampiamente dedotto e documentato in primo grado – le nuove mansioni risultavano radicalmente dequalificanti, in evidente contrasto con il profilo professionale e
l'esperienza maturata dall'appellata nel pregresso incarico presso l'ufficio legale che complessivamente aveva guidato come responsabile per un periodo di circa tre CP_1 anni (sostituzioni e periodi tra un'assunzione e l'altra dei responsabili, difettando
[...] CP_
, all'epoca, del titolo professionale richiesto dall'azienda)”. Sulla base delle argomentazioni esposte, l'appellata e appellante incidentale ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni sopra richiamate. Controparte_1
All'udienza del 18 giugno 2025, all'esito della discussione orale, il Collegio ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
L'appello principale proposto da dev'essere Parte_1 respinto;
l'appello incidentale proposto da va dichiarato Controparte_1 improcedibile.
Procedendo alla delibazione dell'appello principale, nell'esaminare il primo motivo va premesso che è stata licenziata, all'esito della procedura ex Controparte_1 art. 7 legge 15 luglio 1966 n. 604, con lettera dell'8 aprile 2024 che correla il licenziamento alla “soppressione della funzione di 'Credit Expert', cui Lei è attualmente adibita” e precisa che “Le motivazioni alla base di quanto sopra sono le seguenti:
a. La nostra società come altre società del Gruppo cui appartiene- versa in un contesto di mercato locale caratterizzato da una significativa contrazione dei volumi, sia nel canale “fuori casa” che nel canale domestico;
questo generalizzato calo si è ulteriormente acuito nel corso del secondo semestre 2023. Anche in conseguenza di ciò, la nostra società ha subito una inaspettata perdita di fatturato nel corso del corrente esercizio fiscale pari a meno 12% rispetto al periodo corrispondente, nettamente superiore alla media del totale di mercato. b. Per l'effetto a livello europeo è stata adottata una riorganizzazione finalizzata ad un contenimento dei costi, ad una razionalizzazione delle funzioni e comunque ad incrementare la competitività nell'ambito di un mercato estremamente concorrenziale, riorganizzazione che riguarda necessariamente anche l'organizzazione della nostra società e nello specifico della Direzione Finanziaria ed Amministrativa. c. All'esito della nuova organizzazione, relativamente al Dipartimento Finance è stata prevista nello specifico una riduzione delle figure di “Credit Expert”, rinunciando in particolare alla figura di “Credit Expert” non dedicata alla gestione della linea di credito clienti, in quanto non più necessaria. d. Conseguentemente la posizione di “Credit Expert” cui lei è adibita viene soppressa e le funzioni residue non rinunciate vengono in parte assorbite dal superiore gerarchico e in parte redistribuite tra il personale residuo.
pag. 11/20 Anche all'esito di una comparazione con figure fungibili non vi sono peraltro altre posizioni anche di livello inferiore all'interno dell'azienda a cui lei possa essere utilmente collocata” (cfr. doc. 1 fascicolo di primo grado). CP_1
Secondo quanto indicato nella comunicazione di recesso sopra richiamata, il licenziamento di è l'effetto della soppressione della posizione Controparte_1 lavorativa di “Credit Expert” dalla stessa rivestita. Nella lettera di licenziamento ha enunciato le ragioni Parte_1 organizzative e produttive a fondamento della soppressione di detta posizione lavorativa, che risiedono, in sintesi, in una “inaspettata perdita di fatturato nel corso del corrente esercizio fiscale pari a meno 12%”, cui ha fatto seguito una riorganizzazione adottata a livello europeo “finalizzata ad un contenimento dei costi, ad una razionalizzazione delle funzioni e comunque ad incrementare la competitività”, che ha riguardato anche l'organizzazione della società italiana e “nello specifico della
Direzione Finanziaria ed Amministrativa”.
Tanto premesso, contrariamente a quanto argomentato dalla società appellante, a parere del Collegio il giudice di prime cure non ha affatto “travisato quelli che erano i “presupposti” della riorganizzazione (contrazione del mercato alcolici e perdita di fatturato) con quelle che erano le motivazioni effettive del licenziamento: ossia riorganizzazione del settore “Finance” e soppressione della posizione di “credit expert”.
Come è noto, ai sensi dell'art. 3 legge 15 luglio 1966 n. 604, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è determinato da “ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”.
La consolidata giurisprudenza di legittimità ha chiarito che le ragioni inerenti all'attività produttiva ed all'organizzazione del lavoro, le quali devono essere esplicitate come motivazione che giustifica il licenziamento, “non coincidono né si identificano con la mera soppressione del posto di lavoro, ma ne costituiscono causa efficiente (cfr. sul punto anche Cass. n. 19185 del 2016)” (così Cass., 3 maggio 2017 n. 10699).
Ciò significa che “il diritto del datore di lavoro di ripartire diversamente determinate mansioni fra più dipendenti non deve far perdere di vista la necessità di verificare il rapporto di congruità causale fra la scelta imprenditoriale e il licenziamento, nel senso che non basta che i compiti un tempo espletati dal lavoratore licenziato risultino essere stati distribuiti ad altri, ma è necessario che tale riassetto sia all'origine del licenziamento anziché costituirne mero effetto di risulta (cfr. in tal senso
Cass. n. 24502/11).
Infatti, se tale redistribuzione fosse un mero effetto di risulta (e non la causale del licenziamento) si dovrebbe concludere che la vera ragione del licenziamento risiede altrove e non in un'esigenza di più efficiente organizzazione produttiva” (cfr. Cass., 28 settembre 2016 n. 19185).
pag. 12/20 Alla luce dei principi richiamati, del tutto correttamente, nel caso di specie, il giudice di prime cure non si è limitato a verificare la soppressione della posizione lavorativa di “Credit Expert”, ma ha inteso accertare anche la sussistenza delle ragioni addotte da a fondamento di tale soppressione. Parte_1
Ciò in linea con il parimenti consolidato indirizzo di legittimità, secondo cui “ai fini della legittimità del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l'andamento economico negativo dell'azienda non costituisce un presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare, essendo sufficiente che la scelta imprenditoriale abbia comportato la soppressione del posto di lavoro: scelta, questa, che non è sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità; ove, però, il giudice accerti in concreto l'inesistenza della ragione organizzativa o produttiva, il licenziamento risulterà ingiustificato per la mancanza di veridicità o la pretestuosità della causale addotta (Cass. 7 dicembre 2016, n. 25201; Cass. 3 maggio 2017, n. 10699;
Cass. 3 dicembre 2018, n. 31158; Cass. 18 luglio 2019, n. 19302); essendo sempre necessario che dette ragioni incidano, in termini di causa efficiente, sulla posizione lavorativa ricoperta dal lavoratore licenziato, solo così potendosi verificare la non pretestuosità del recesso (Cass. 28 marzo 2019, n. 8661)” (cfr. Cass., 20 luglio 2020 n.
15400).
Poste queste premesse, il Collegio concorda altresì con il giudice di prime cure nel ritenere che non abbia assolto l'onere, sulla stessa Parte_1 gravante, di dimostrare la sussistenza delle ragioni organizzative e produttive addotte, né il nesso causale tra tali asserite ragioni e la soppressione della posizione lavorativa di . Controparte_1
Contrariamente a quanto opinato dall'appellante principale, non vi è alcuna contraddizione tra tale asserzione e la decisione del Tribunale di non ammettere la prova testimoniale offerta al riguardo dalla società: le circostanze capitolate a prova, infatti, risultano generiche e comunque ininfluenti alla luce della documentazione versata in atti, sicché, ove anche confermate, esse non sarebbero comunque idonee a dimostrare la sussistenza delle ragioni anzidette.
Quanto alle ulteriori censure svolte nel primo motivo del gravame principale, si evidenzia innanzitutto che esse non attingono il nucleo essenziale della ratio decidendi della pronuncia impugnata, secondo cui, anche ad assumere come veritieri i dati relativi alla perdita di fatturato affermati dalla società e riportati nel doc. 20 del relativo fascicolo, “indicato quale comunicato stampa”, occorre comunque considerare che “l'analisi si ferma al primo semestre del 2024 con prospettive di assoluto miglioramento per il secondo semestre.
Ancorchè sia vero che viene riportato una diminuzione del fatturato del 3% e di identica percentuale per il fatturato da operazioni correnti, mentre il 12% è indicata come diminuzione “dichiarata”, si tratta, appunto di analisi, anzitutto che riguarda il gruppo e non e che, comunque, fotografa una situazione in divenire e Parte_1
pag. 13/20 suscettibile, anzi, con prospettive di miglioramento proprio nel secondo semestre dell'anno.
Il primo dei documenti, quindi, pur attestando una flessione nel fatturato, va letto in un'ottica comunque prospettica e non statica.
Gli ulteriori documenti offerti dalla società (doc. 21 e 22) ovvero i progetti che la stessa offre al fine di dimostrare il nesso causale tra le perdite di fatturato e il licenziamento della signora non realizzano l'obbiettivo. CP_1
Quanto al primo progetto nel quale ci sarebbe il suggerimento ad alleggerire la forza lavoro occupata nel settore Finance, va sottolineato come l'analisi risulti, per mano degli stessi autori, aggiornata al maggio 2023. Ora, in tale lasso temporale, la stessa società denunciava un fatturato maggiore di quello che ha inteso dimostrare riferibile al 2024. Al di là del fatto che la riduzione della forza lavoro di solito va di pari passo con le perdite e non con i guadagni, non può certo attribuirsi al progetto del maggio 2023 l'efficacia e la portata di un valido consiglio su come operare circa un anno dopo e, peraltro, in una situazione del tutto diversa.
In sostanza tra la relazione del primo semestre 2024 e il progetto del maggio 2023 non si ritiene possa essersi un rapporto che attribuisce al secondo la funzione di consiglio e indicazione di come affrontare una situazione che, al momento dell'analisi, neppure si conosceva.
[…]
Quanto poi all'ulteriore progetto con il quale si consiglia l'incremento della forza vendita, si tratta di consiglio che nulla dice sulla posizione della ricorrente”. Le argomentazioni richiamate sono condivise dal Collegio, che osserva come esse non siano confutate dalle censure articolate dalla società appellante e neppure dai nuovi documenti da quest'ultima prodotti in sede di gravame e segnatamente dal bilancio di esercizio di al 30 giugno 2024. Parte_1
Anche a ritenere ammissibile la produzione di tale documento, in quanto formato dopo la scadenza del termine di cui all'art. 416 c.p.c. per la costituzione della società nel giudizio di primo grado, si osserva in primo luogo che il conto economico al
30 giugno 2024 attesta una riduzione del fatturato, rispetto al 30 giugno 2023, dell'11% e non del 12%, come invece indicato nella lettera di licenziamento.
Inoltre, il dato di bilancio non scalfisce l'affermazione del primo giudice secondo cui il Rapporto finanziario 2024 del , allegato sub doc. Controparte_2
20 del fascicolo di primo grado della società, fotografa una situazione in divenire “con prospettive di assoluto miglioramento per il secondo semestre”.
Soprattutto, nessun elemento è stato offerto dalla società a confutazione di un argomento dirimente esposto nella motivazione della pronuncia appellata, ossia che l'affermazione contenuta nella lettera di licenziamento, secondo cui, “per l'effetto” della riduzione del fatturato registrata nel corso dell'esercizio 2024, “a livello europeo
è stata adottata una riorganizzazione finalizzata ad un contenimento dei costi, ad una
pag. 14/20 razionalizzazione delle funzioni e comunque ad incrementare la competitività”, è contraddetta dalla documentazione prodotta e dalle allegazioni svolte dalla stessa da cui risulta che il progetto di riorganizzazione richiamato Parte_1 dalla società (cfr. doc. 21 del relativo fascicolo di primo grado) venne presentato a maggio 2023 e dunque oltre un anno prima rispetto alla riduzione di fatturato registrata alla fine del primo semestre 2024, sicché esso non può certamente costituire
“l'effetto” di tale decremento di fatturato.
Inoltre, la società appellante non ha offerto alcuna prova del fatto che il progetto di riorganizzazione in parola – che, secondo quanto dalla stessa allegato, mirava alla soppressione di 6 posizioni in totale (4 addetti al Marketing in Grecia e
Balcani, due addetti al Finance, di cui 1 in ed 1 in Grecia) – abbia avuto concreta Pt_1 attuazione: nulla è stato dedotto, né tantomeno dimostrato, in ordine alla soppressione delle 4 posizioni di addetto al Marketing in Grecia e nei Balcani, né della posizione di addetto al Finance in Grecia.
In assenza di prova dell'effettiva e completa attuazione della riorganizzazione anzidetta (che, si ribadisce, la società appellante non ha mai offerto), non può fondatamente sostenersi che tale riorganizzazione costituisca causa efficiente della soppressione della posizione lavorativa di “Credit Expert” rivestita da . Controparte_1
Si ritengono, pertanto, incensurabili le conclusioni cui è pervenuto il giudice di prime cure in ordine alla mancanza di prova del nesso di causalità tra la riduzione del fatturato e la riorganizzazione a livello europeo (ossia le ragioni organizzative e produttive dichiarate da nella lettera di licenziamento) e la Parte_1 soppressione della posizione della lavoratrice licenziata.
In assenza di prova della diretta dipendenza causale del licenziamento dalle ragioni addotte a suo fondamento, risulta parimenti incensurabile il giudizio di illegittimità del licenziamento, per insussistenza del fatto posto a base dello stesso, espresso dal primo giudice. Come chiarito dalla Suprema Corte, infatti, “sebbene la decisione imprenditoriale di ridurre la dimensione occupazionale dell'azienda possa essere motivata anche da finalità che prescindano da situazioni sfavorevoli e che perseguano
l'obiettivo dell'aumento della redditività d'impresa, tuttavia è pur sempre necessario: che la riorganizzazione sia effettiva;
che la stessa si ricolleghi causalmente alla ragione dichiarata dall'imprenditore; che il licenziamento si ponga in termini di riferibilità e di coerenza rispetto all'operata ristrutturazione” (così Cass., 15 febbraio 2017 n. 4015).
Il Collegio rileva inoltre – e l'argomento costituisce autonoma ratio decidendi, da sola idonea a sorreggere la decisione – che non ha Parte_1 neppure dimostrato di avere assolto l'onere della prova in ordine all'impossibilità di reimpiegare in mansioni diverse da quelle di “Credit Expert”. Controparte_1
pag. 15/20 La questione dell'inadempimento della datrice di lavoro all'obbligo di repêchage è stata dedotta da con il ricorso introduttivo del giudizio e Controparte_1 rimasta assorbita dalla decisione di primo grado.
Al riguardo si osserva che, come noto, l'onere probatorio dell'adempimento dell'obbligo di repêchage – gravante per intero sul datore di lavoro - può essere assolto, concernendo un fatto negativo, mediante la dimostrazione di correlativi fatti positivi, quali la circostanza che le posizioni in cui avrebbe potuto essere impiegato il lavoratore erano, al tempo del licenziamento, stabilmente occupate e che nella fase concomitante e successiva al licenziamento - e per un congruo periodo - non sono avvenute nuove assunzioni oppure sono state effettuate per mansioni richiedenti una professionalità non posseduta dal prestatore (cfr. ex multis Cass., 9 marzo 2021 n. 6497 e precedenti ivi citati).
Per fornire idonea prova di tali circostanze la società appellante avrebbe dovuto in primo luogo produrre in atti il libro unico del lavoro, documento obbligatorio in cui sono registrati tutti i rapporti di lavoro instaurati. ha omesso la produzione di tale documento, di cui Parte_1 pure aveva piena disponibilità, sicché non può ritenersi provato che le uniche assunzioni effettuate nei mesi successivi al licenziamento di siano Controparte_1 quelle indicate dalla società nella memoria depositata nel giudizio di primo grado in data 7 febbraio 2025 (il cui contenuto è riportato alle pagine da 17 a 20 del ricorso in appello).
In ogni caso, anche limitando l'analisi alle nuove assunzioni di cui dà atto la stessa società, si osserva che:
- immediatamente dopo il licenziamento di , segnatamente in Controparte_1 data 15 aprile 2024, ha assunto a tempo indeterminato Parte_1 una lavoratrice ( con inquadramento al 1° livello CCNL Persona_2 applicato (erroneamente indicato nel prospetto riportato nel ricorso in appello, diversamente da quanto indicato nella memoria 7 febbraio 2025 e nella proposta di assunzione, come 2° livello) e mansioni di “Financial Planning and Analysis Expert” (cfr. proposta di assunzione e job description, rispettivamente prodotte sub docc. 13 e 15 in allegato alla memoria 7 febbraio 2025);
- dopo meno di tre mesi dal licenziamento, in data 3 luglio 2024, ha assunto un'altra lavoratrice ( pure con inquadramento al 1° livello Parte_2
(erroneamente indicato nel prospetto riportato nel ricorso in appello come 2° livello, diversamente da quanto indicato nella memoria 7 febbraio 2025 e nella lettera di assunzione) e mansioni di “Industrial Controller” (cfr. lettera di assunzione e job description, rispettivamente prodotte sub docc. 1 e 3 in allegato alla memoria 7 febbraio 2025). Entrambe le lavoratrici neoassunte hanno il medesimo livello di inquadramento di e sono state inserite nel dipartimento Finance, cui Controparte_1 afferiva anche quest'ultima.
pag. 16/20 Peraltro, ove anche le nuove assunte fossero state inquadrate nel 2° livello, alla luce del novellato art. 2103 c.c. ciò non esonererebbe la società dal dare prova dell'adempimento dell'obbligo di repêchage, che opera anche nell'alveo delle mansioni inferiori, purché compatibili con il bagaglio professionale di cui il lavoratore è dotato al momento del licenziamento e che non necessitino di una specifica formazione (cfr.
Cass., 20 giugno 2024 n. 17036). Più in generale, l'onere di provare che il lavoratore non abbia la capacità professionale richiesta per occupare la diversa posizione libera in azienda grava integralmente sul datore di lavoro e la relativa prova deve fondarsi su circostanze oggettivamente riscontrabili, altrimenti risultando il rispetto dell'obbligo di repêchage sostanzialmente affidato ad una mera valutazione discrezionale dell'imprenditore (cfr. Cass., 27 settembre 2018 n. 23340).
La Corte di Cassazione ha precisato al riguardo che “una volta accertato che il datore di lavoro ha proceduto ad una serie di assunzioni contestualmente o in periodo prossimo (cfr., da ultimo, Cass. n. 12132 del 2023) al licenziamento, la verifica in ordine alla incapacità professionale del licenziato di svolgere le mansioni, anche inferiori, alle quali sono stati destinati i neoassunti deve essere effettuata non in astratto ma in concreto, sulla base di circostanze oggettivamente riscontrabili allegate dal datore ed avuto riguardo alla specifica condizione ed alla intera storia professionale di un ben individuato lavoratore” (così Cass., 13 novembre 2023 n. 31561).
Nel caso di specie si è limitata apoditticamente ad Parte_1 affermare, ricorrendo ad una formula standardizzata riferita a tutte le posizioni assegnate ai lavoratori assunti dopo il licenziamento di , che si Controparte_1 tratterebbe di “posizione incompatibile con la professionalità della ricorrente”, senza tuttavia illustrare - in relazione a ciascuna posizione ed in particolare in relazione alle menzionate posizioni di Financial Planning and Analysis Expert e di Industrial
Controller, appartenenti allo stesso livello di inquadramento (1° livello) ed inserite nello stesso dipartimento (Finance) della lavoratrice licenziata - le ragioni dell'asserita incompatibilità e senza formulare alcuna allegazione o deduzione istruttoria in ordine all'asserita incapacità professionale di di svolgere le mansioni alle Controparte_1 quali sono stati destinati i lavoratori assunti ex novo dopo il licenziamento.
Si ritiene, pertanto, che la società non abbia assolto l'obbligo di repêchage a suo carico, con conseguente insussistenza, anche per tale autonomo motivo, delle ragioni organizzative poste a fondamento del recesso datoriale, come dichiarate nella comunicazione di licenziamento (“Anche all'esito di una comparazione con figure fungibili non vi sono peraltro altre posizioni anche di livello inferiore all'interno dell'azienda a cui lei possa essere utilmente collocata”). Per tutte le ragioni esposte il primo motivo dell'appello principale dev'essere respinto.
pag. 17/20 Va respinto anche il secondo motivo, con cui si Parte_1 duole che il Tribunale abbia accordato alla lavoratrice la tutela reintegratoria ai sensi dell'art. 18, comma 4, legge 20 maggio 1970 n. 300.
Contrariamente a quanto opinato nel motivo in esame, le argomentazioni precedentemente svolte danno conto dell'insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, l'insussistenza del fatto attiene tanto alle ragioni produttive e organizzative, quanto all'impossibilità di ricollocare utilmente il lavoratore (cfr. Cass., 2 maggio 2018 n. 10435: “la verifica del requisito della 'manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento' concerne entrambi i presupposti di legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e, quindi, sia le ragioni inerenti all'attività produttiva, l'organizzazione del lavoro e il regolare funzionamento di essa sia l'impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore”; in termini cfr. anche Cass., 11 novembre 2019 n. 29102).
Accertata l'insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, risulta integrato l'unico requisito richiesto dall'art. 18, comma 7, legge 20 maggio 1970 n. 300 - nel testo risultante a seguito degli interventi della Corte Costituzionale - per l'applicazione della tutela reintegratoria.
Come noto, infatti, l'art. 18, comma 7, legge 20 maggio 1970 n. 300 (come novellato dalla legge 28 giugno 2012 n. 92), che regola l'apparato sanzionatorio da applicare in caso di accertamento dell'illegittimità di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, è stato inciso da due sentenze della Corte Costituzionale proprio con riguardo ai requisiti per l'applicazione della tutela reintegratoria: la sentenza n. 59 del
2021 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione, nella parte in cui prevede che il giudice, quando accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, “può altresì applicare” – invece che “applica altresì” – la disciplina di cui al medesimo art. 18, comma 4; la sentenza n. 125 del 2022 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione limitatamente alla parola “manifesta”.
Come chiarito dalla Suprema Corte, “per effetto dell'intervento del giudice delle leggi, il giudice, una volta accertata l'insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ordina – in simmetria col regime dei licenziamenti soggettivi - la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, senza alcuna facoltà di scelta tra tutela ripristinatoria e tutela economica” (così Cass., 13 ottobre 2022 n. 30167; in termini cfr. Cass., 1 luglio 2024 n. 18075).
Ne deriva che, nel caso di specie, accertata l'insussistenza del fatto posto a base del recesso datoriale, del tutto correttamente il giudice di prime cure ha fatto applicazione della tutela reintegratoria c.d. “attenuata” prevista dall'art. 18, comma 4, legge 20 maggio 1970 n. 300.
pag. 18/20 Per le ragioni esposte anche il motivo scrutinato dev'essere respinto, con integrale rigetto dell'appello principale.
L'appello incidentale proposto da dev'essere, invece, Controparte_1 dichiarato improcedibile.
All'udienza di discussione la difesa di ha eccepito Parte_1
l'omessa notifica dell'appello incidentale;
i difensori di hanno Controparte_1 confermato di non aver proceduto alla notifica: costituisce, dunque, circostanza processuale pacifica quella per cui l'appello incidentale non è stato radicalmente notificato.
Deve trovare, pertanto, applicazione il principio – reiteratamente enunciato dalla Suprema Corte – secondo cui “nei giudizi soggetti al rito del lavoro, l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia affatto avvenuta, non essendo consentito al giudice - alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art. 111, secondo comma, Cost. - di assegnare, ex art. 421 c.p.c., all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c. (Cass. Sez. U, Sentenza n. 20604 del 30/07/2008; Cass. Sez. L -
Sentenza n. 24742 del 19/10/2017; Cass. Sez. L, Sentenza n. 20613 del 09/09/2013;
Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9597 del 30/04/2011).
Si tratta di un principio che è stato pacificamente ritenuto applicabile anche all'appello incidentale (cfr. Cass. Sez. L – Sentenza n. 837 del 19/1/2016; Cass. Sez. 3 – Ordinanza n. 15726 del 17/5/2022)” (così, da ultimo, Cass., 27 agosto 2024 n. 23159).
Attesa l'inesistenza della notificazione, per mancanza materiale dell'atto, va di contro esclusa l'applicazione dei principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità per la diversa ipotesi di notifica nulla o non effettuata nei termini, secondo cui il giudice d'appello è tenuto ad assegnare all'appellante incidentale, previa fissazione di un'altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere alla rinnovazione della notifica dell'atto di impugnazione o concedere un differimento dell'udienza, a fronte, rispettivamente, della richiesta dell'appellante incidentale di procedere a rinotifica dell'impugnazione o dell'istanza, da parte dell'appellante principale, di differimento dell'udienza di discussione (cfr. Cass., 17 febbraio 2023 n. 5166; Cass., 9 ottobre 2020 n. 21889).
Si osserva peraltro, per completezza espositiva, che nel caso di specie l'appellante incidentale non ha formulato in udienza istanza di assegnazione di un nuovo termine per la notifica.
Alla luce delle considerazioni tutte che precedono – dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione – l'appello principale dev'essere respinto e l'appello incidentale va dichiarato improcedibile, con integrale conferma della sentenza n. 985/2025 del
Tribunale di Milano.
pag. 19/20 Tenuto conto della reciproca parziale soccombenza, si ravvisano le condizioni di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. per compensare tra le parti le spese di lite del grado nella misura di un terzo;
le restanti spese sono poste a carico di Parte_1
in quanto soccombente in misura prevalente, ed i relativi importi sono liquidati
[...] in dispositivo in applicazione del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal d.m.
13 agosto 2022 n. 147, tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico delle parti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello principale e l'appello incidentale.
P.Q.M.
- rigetta l'appello principale e dichiara improcedibile l'appello incidentale avverso la sentenza n. 985/2025 del Tribunale di Milano;
- condanna a rifondere a due terzi Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite del grado che, in tale proporzione, liquida in € 2.400,00 oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed oneri accessori di legge, dichiarandole compensate per il residuo;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico delle parti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello principale e l'appello incidentale. Milano, 18 giugno 2025
Consigliera est. Presidente
Giulia Dossi Maria Rosaria Cuomo
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