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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/05/2025, n. 4184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4184 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
RG 18933/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Elena Masetti Zannini ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e art. 8 D. L.vo n. 30/2007 – art. 16 D. L.vo n. 150/2011 presentato DA
nata a [...] il [...], CUI , con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. LACCHEI MARCO, elettivamente domiciliato in MONZA, VIA PASSERINI N. 7 20900 MONZA presso il difensore avv. LACCHEI MARCO ricorrente contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
AVVOCATURA STATO MILANO elettivamente domiciliato in VIA FREGUGLIA, 1 20122 MILANO presso il difensore AVVOCATURA STATO MILANO;
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
resistenti
OSSERVATO IN FATTO E IN DIRITTO
§1. Con ricorso ex artt. 281 decies c.p.c. depositato l'11.05.2023 la ricorrente, cittadina ucraina, ha chiesto al Tribunale adito di “accertare e dichiarare l'annullabilità del provvedimento” di diniego del rilascio della carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione, ai sensi dell'art.10 Decreto Legislativo n.30/2007, “del Questore di Milano avente protocollo 0160921 del 14.04.2023 e notificato in pari data.” In via subordinata, la ricorrente ha chiesto di “accertare e dichiarare la mancata traduzione dell'avviso di avvio procedimento amministrativo e per l'effetto rimettere in termini la ricorrente per la produzione del documento istruttorio mancante” A sostegno della domanda proposta, ha dedotto: che la Questura di Milano ha motivato il rigetto dell'istanza del 14.12.2023 di rilascio della carta di soggiorno, esclusivamente sull'assenza dell'attestazione anagrafica del signor , Persona_1 coniuge della ricorrente;
che al netto del suddetto documento la pratica era idoneamente documentata ed istruita;
che la Questura, a seguito di avvio del procedimento amministrativo notificato in data 14.12.2022, concedeva termine per l'integrazione documentale fino al giorno 11.01.2023, ma che l'attestazione di soggiorno veniva rilasciata al signor dal Comune di residenza soltanto in data 17.04.2023 in Per_1 quanto era stato necessario attendere la disponibilità dell'ultima attestazione reddituale;
pagina 1 di 3 che a tale problema di natura burocratica debba ricondursi il lasso temporale intercorso tra la richiesta dell'Ufficio e l'ottenimento dell'attestazione di soggiorno. Con decreto del 2 dicembre 2023, veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 12 febbraio 2024, con termine per notifica alla controparte entro il 23 dicembre 2023. L'Avvocatura dello Stato, costituita in giudizio per il in data 23 Controparte_1 gennaio 2024, ha chiesto che la domanda venisse rigettata in quanto infondata nel merito, deducendo che: le domande della ricorrente, tese a ottenere l'accertamento dell'invalidità del provvedimento emesso dalla Questura, fossero inammissibili poiché nelle controversie in materia di immigrazione al giudice ordinario non è attribuito il potere di modificare, annullare o revocare il provvedimento amministrativo;
che le domande della ricorrente fossero infondate, in quanto l'operato dell'Amministrazione risultava pienamente corretto tanto sul piano sostanziale, quanto su quello formale. All'udienza del 12 febbraio 2024 la difesa dava atto che l'attestazione di soggiorno era stata prodotta in atti ed era l'unico documento mancante ai fini dell'accoglimento della domanda;
il giudice invitava quindi il ricorrente a riaprire il dialogo con la Pubblica amministrazione competente nell'ottica di mera collaborazione tra le parti e maggior efficienza del processo in virtù del fatto che tale documento appariva l'unico elemento mancante per l'accoglimento della domanda, e rinviava all'udienza del 2 aprile 2024 per la verifica del raggiungimento di una soluzione favorevole alla ricorrente o, viceversa, per la conclusione del giudizio. In data 6 marzo 2024 l'Avvocatura di Stato depositava il provvedimento amministrativo – emesso il 23 febbraio 2024 – di revoca del provvedimento impugnato in questa sede, avendo riesaminato la posizione della ricorrente e acquisito la documentazione a ciò necessaria. All'udienza del 2 aprile 2024 la difesa dava atto che, a seguito della predetta interlocuzione e, quindi, della fissazione di un appuntamento, la ricorrente si è recata in data 30 marzo 2024 presso la Stato sede di Rho, dove le è stata Controparte_3 consegnata la Carta di Soggiorno di familiare di cittadino UE , rilasciata in NumeroDi_1 data 23/02/24. Nella stessa data del 23/02/24, la Questura revocava, in via di autotutela, il provvedimento di rigetto dell'istanza di permesso di soggiorno per motivi familiari, del 14/04/24. La difesa chiedeva pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Il giudice si riservava.
§ 2. Si osserva preliminarmente che il ricorso non può essere considerato inammissibile, dovendosi valutare l'interesse ad agire al momento della proposizione della domanda ai sensi dell'art. 100 c.p.c., pertanto il venir meno dell'interesse in un momento successivo alla stessa si traduce non già in un requisito di accesso processuale ma in una formula terminativa atipica quale la cessata materia del contendere. Nel caso di specie, avendo la ricorrente ottenuto dalla pubblica amministrazione, nel corso del giudizio, il bene della vita richiesto, oggetto del presente processo, deve dichiararsi cessata la materia del contendere. Corollario di tale principio è l'obbligatorietà per il giudice di statuire sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale (così, ex multis, Cassazione sez. VI civile, 14 settembre 2020 n. 14939). Si ritiene che, stante la cooperazione della pubblica amministrazione nel corso del giudizio, sussistano giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Visti gli artt. 669 bis e ss. e 700 cpc,
pagina 2 di 3 - dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite.
Si comunichi. Milano, 23 maggio 2025.
Il giudice Dott.ssa Elena Masetti Zannini
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Elena Masetti Zannini ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e art. 8 D. L.vo n. 30/2007 – art. 16 D. L.vo n. 150/2011 presentato DA
nata a [...] il [...], CUI , con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. LACCHEI MARCO, elettivamente domiciliato in MONZA, VIA PASSERINI N. 7 20900 MONZA presso il difensore avv. LACCHEI MARCO ricorrente contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
AVVOCATURA STATO MILANO elettivamente domiciliato in VIA FREGUGLIA, 1 20122 MILANO presso il difensore AVVOCATURA STATO MILANO;
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
resistenti
OSSERVATO IN FATTO E IN DIRITTO
§1. Con ricorso ex artt. 281 decies c.p.c. depositato l'11.05.2023 la ricorrente, cittadina ucraina, ha chiesto al Tribunale adito di “accertare e dichiarare l'annullabilità del provvedimento” di diniego del rilascio della carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione, ai sensi dell'art.10 Decreto Legislativo n.30/2007, “del Questore di Milano avente protocollo 0160921 del 14.04.2023 e notificato in pari data.” In via subordinata, la ricorrente ha chiesto di “accertare e dichiarare la mancata traduzione dell'avviso di avvio procedimento amministrativo e per l'effetto rimettere in termini la ricorrente per la produzione del documento istruttorio mancante” A sostegno della domanda proposta, ha dedotto: che la Questura di Milano ha motivato il rigetto dell'istanza del 14.12.2023 di rilascio della carta di soggiorno, esclusivamente sull'assenza dell'attestazione anagrafica del signor , Persona_1 coniuge della ricorrente;
che al netto del suddetto documento la pratica era idoneamente documentata ed istruita;
che la Questura, a seguito di avvio del procedimento amministrativo notificato in data 14.12.2022, concedeva termine per l'integrazione documentale fino al giorno 11.01.2023, ma che l'attestazione di soggiorno veniva rilasciata al signor dal Comune di residenza soltanto in data 17.04.2023 in Per_1 quanto era stato necessario attendere la disponibilità dell'ultima attestazione reddituale;
pagina 1 di 3 che a tale problema di natura burocratica debba ricondursi il lasso temporale intercorso tra la richiesta dell'Ufficio e l'ottenimento dell'attestazione di soggiorno. Con decreto del 2 dicembre 2023, veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 12 febbraio 2024, con termine per notifica alla controparte entro il 23 dicembre 2023. L'Avvocatura dello Stato, costituita in giudizio per il in data 23 Controparte_1 gennaio 2024, ha chiesto che la domanda venisse rigettata in quanto infondata nel merito, deducendo che: le domande della ricorrente, tese a ottenere l'accertamento dell'invalidità del provvedimento emesso dalla Questura, fossero inammissibili poiché nelle controversie in materia di immigrazione al giudice ordinario non è attribuito il potere di modificare, annullare o revocare il provvedimento amministrativo;
che le domande della ricorrente fossero infondate, in quanto l'operato dell'Amministrazione risultava pienamente corretto tanto sul piano sostanziale, quanto su quello formale. All'udienza del 12 febbraio 2024 la difesa dava atto che l'attestazione di soggiorno era stata prodotta in atti ed era l'unico documento mancante ai fini dell'accoglimento della domanda;
il giudice invitava quindi il ricorrente a riaprire il dialogo con la Pubblica amministrazione competente nell'ottica di mera collaborazione tra le parti e maggior efficienza del processo in virtù del fatto che tale documento appariva l'unico elemento mancante per l'accoglimento della domanda, e rinviava all'udienza del 2 aprile 2024 per la verifica del raggiungimento di una soluzione favorevole alla ricorrente o, viceversa, per la conclusione del giudizio. In data 6 marzo 2024 l'Avvocatura di Stato depositava il provvedimento amministrativo – emesso il 23 febbraio 2024 – di revoca del provvedimento impugnato in questa sede, avendo riesaminato la posizione della ricorrente e acquisito la documentazione a ciò necessaria. All'udienza del 2 aprile 2024 la difesa dava atto che, a seguito della predetta interlocuzione e, quindi, della fissazione di un appuntamento, la ricorrente si è recata in data 30 marzo 2024 presso la Stato sede di Rho, dove le è stata Controparte_3 consegnata la Carta di Soggiorno di familiare di cittadino UE , rilasciata in NumeroDi_1 data 23/02/24. Nella stessa data del 23/02/24, la Questura revocava, in via di autotutela, il provvedimento di rigetto dell'istanza di permesso di soggiorno per motivi familiari, del 14/04/24. La difesa chiedeva pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Il giudice si riservava.
§ 2. Si osserva preliminarmente che il ricorso non può essere considerato inammissibile, dovendosi valutare l'interesse ad agire al momento della proposizione della domanda ai sensi dell'art. 100 c.p.c., pertanto il venir meno dell'interesse in un momento successivo alla stessa si traduce non già in un requisito di accesso processuale ma in una formula terminativa atipica quale la cessata materia del contendere. Nel caso di specie, avendo la ricorrente ottenuto dalla pubblica amministrazione, nel corso del giudizio, il bene della vita richiesto, oggetto del presente processo, deve dichiararsi cessata la materia del contendere. Corollario di tale principio è l'obbligatorietà per il giudice di statuire sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale (così, ex multis, Cassazione sez. VI civile, 14 settembre 2020 n. 14939). Si ritiene che, stante la cooperazione della pubblica amministrazione nel corso del giudizio, sussistano giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Visti gli artt. 669 bis e ss. e 700 cpc,
pagina 2 di 3 - dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite.
Si comunichi. Milano, 23 maggio 2025.
Il giudice Dott.ssa Elena Masetti Zannini
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