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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 24/03/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai signori:
1) Dr. Roberto Rezzonico Presidente
2) Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
3) Avv. Ignazio Cammalleri Giudice Ausiliario Relatore
dei quali il terzo relatore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel Giudizio di Appello iscritto al n. 51/2021 R.G.C.A. avente ad oggetto:
Appello avverso la sentenza n. 343/2020 emessa dal Tribunale Civile di Gela
il 22.07.2020, pubblicata in data 23.07.2020, pendente
TRA
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
27.01.1970 ed ivi residente, nella Via L. Ariosto n. 124 e Parte_2
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi residente, CodiceFiscale_2
nella Via L. Ariosto n. 124, rappresentati e difesi dall'Avv. Emanuele
Maganuco, giusta procura rilasciata nell'ambito del procedimento di primo grado, presso il cui studio sito in Gela nella Piazza Umberto I – Angolo Via
Battesimo sono elettivamente domiciliati
APPELLANTI
CONTRO
1 (C,F, , con sede in Mestre (VE), nella via Controparte_1 P.IVA_1
Terraglio n. 63
APPELLATA CONTUMACE
E CONTRO
(già , e per essa (giusta Controparte_2 Controparte_2
procura in data 09/12/2020 per atto Notaio di Venezia- Persona_1
Mestre, Rep. n. 42351 - Racc. n. 15678, registrato a Venezia il 11/12/2020 al n. 26080 Serie 1T) la mandataria (C.F. Controparte_3
e Partita IVA , con sede legale in Venezia- P.IVA_2 P.IVA_3
Mestre (VE), via Terraglio n. 63, in persona della Dott.ssa , Controparte_4
nata a [...] il [...] ( ), C.F._3
giusta procura rilasciata in data 05 agosto 2022 per atto a rogito Notaio
di Mestre, rep. n. 44416 e racc. n.16819, registrato a Venezia Persona_1
il giorno 08.08.2022 al n. 22089 serie 1T, nella sua qualità di procuratrice generale di rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2
Marco Pesenti per procura in calce all'atto di nomina di nuovo difensore
APPELLATA
Il procuratore degli appellanti con note di trattazione scritta per
l'udienza del 22.04.2024 così concludeva: “L'avv. Emanuele Maganuco, quale procuratore e difensore degli appellanti nell'ambito del procedimento
civile indicato in epigrafe, riportandosi al contenuto tutto dell'atto
introduttivo del presente giudizio di gravame, e contestando gli scritti
difensivi di parte avversa, precisa le conclusioni riportandosi a quelle riportate in seno al proprio atto d'appello e chiede che la causa venga trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per
il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica”.
2 Il procuratore di , mandataria di Controparte_3 [...]
con note di trattazione scritta per l'udienza del Controparte_2
22.04.2024 così concludeva: “la scrivente difesa, nel contestare integralmente quanto ex adverso dedotto negli atti avversari e nel riportarsi
al contenuto dei propri scritti difensivi ed ai relativi documenti versati in atti, insiste per l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni e chiede la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. La deducente società, ove
l'Ill.ma Corte ritenga fondato il motivo di appello, chiede, stante il mutamento di orientamento della Suprema Corte in ordine alla mancata
attivazione/erronea procedura di mediazione, di essere rimessi in termini al
fine di esperire correttamente la condizione di procedibilità. La deducente
società, inoltre, dichiara di non accettare il contraddittorio con riferimento
a nuove domande e/o eccezioni che controparte dovesse sollevare, in quanto tardive”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Gela, a definizione del giudizio di opposizione proposto da e avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1 Parte_2
153/2017, emesso dal Tribunale di Gela nel procedimento monitorio n.
300/2017 R.G., con cui era stato loro ingiunto il pagamento in favore di della somma di € 11.168,82 oltre interessi moratori al tasso Controparte_1
legale dalla data della domanda al saldo e le spese processuali nella misura liquidata in decreto, con sentenza n. 343/2020 emessa il 22.07.2020, depositata in data 23.07.2020, così statuiva: “Il Tribunale di Gela, in persona del Giudice monocratico, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta
al n. 753/2017 R.G. ,
3 dichiara l'opposizione improcedibile ex art. 5, d.lgs. n. 28/2010 e, per
l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 153/2017, emesso dal presente
Tribunale nel procedimento monitorio n. 300/2017 R.G.;
compensa integralmente le spese del presente giudizio”.
Il Tribunale così motivava la decisione: “La presente controversia, vertendo in materia bancaria, rientra tra quelle per le quali è richiesto l'esperimento del procedimento di mediazione, a pena di improcedibilità della domanda,
ex art. 5, co.1bis, d.lgs. n. 28/2010, con la peculiarità che, trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo, ai sensi del comma 4 del citato art. 5
l'onere della mediazione a pena di improcedibilità sorge a seguito della pronuncia del Giudice ex art. 648 c.p.c.
Nel caso di specie, il Giudice con ordinanza del 7.11.2018 ha rigettato
l'istanza ex art. 648 c.p.c. e ha assegnato il termine di 15 giorni, decorrente dal deposito dell'ordinanza stessa, per la presentazione dell'istanza di mediazione ex art. 5, d.lgs. n. 28/2010.
Tuttavia, dal verbale di mediazione con esito negativo del 6.3.2019 prodotto in atti risulta che per parte opponente ha partecipato l'avv. Christian Flora in virtù di delega dell'avv. Emanuele Maganuco, entrambi dotati di procura per la mediazione, prodotta in allegato alle note scritte dell'udienza del
22.7.2020, conferita dalla parte con scrittura privata non autenticata,
anziché la parte personalmente ovvero un soggetto dalla stessa delegato
previa procura speciale sostanziale, come tale distinta dalla procura alle liti
e non conferibile mediante scrittura privata autenticata dal suo avvocato,
privo del potere di autentica al di fuori dei casi eccezionali previsti dalla
legge (es. art. 185 c.p.c.), tra cui non rientra la mediazione, e a fortiori non
conferibile con mera scrittura privata non autenticata (cfr. Cass. Civ., sez.
III, n. 8473/2019, principi di diritto: “- nel procedimento di mediazione
4 obbligatoria disciplinato dal D.Lgs. n. 28 del 2010 e successive modifiche, è
necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore,
assistite dal difensore;
- nella comparizione obbligatoria davanti al
mediatore la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante
sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l'assiste
nel procedimento di mediazione, purchè dotato di apposita procura
sostanziale; - la condizione di procedibilità può ritenersi realizzata al
termine del primo incontro davanti al mediatore, qualora una o entrambe le parti, richieste dal mediatore dopo essere state adeguatamente informate
sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità di procedere oltre.”, con la precisazione nel corpo della motivazione che “la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi
liberamente sostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, ma
deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei
poteri di autentica dell'avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista.”).
Pertanto, conformemente ai principi statuiti dalla più recente giurisprudenza di legittimità, va revocata la declaratoria di procedibilità resa all'udienza del 13.11.2019 e va ritenuto che la condizione di procedibilità non si è
realizzata, non essendo state osservate le forme all'uopo richieste (cfr. Cass.
civ., sez. III, n. 8473/2019, cit.).
Dato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in ossequio al
principio costituzionale di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.),
l'onere dell'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione grava sull'opponente, pena l'improcedibilità dell'opposizione ex art. 5, d.lgs. n.
28/2010, l'opposizione va dichiarata improcedibile ai sensi dell'art. 5, d.lgs.
5 n. 28/2010, con conseguente esecutività del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 653 c.p.c. (cfr. Cass. civ., sez. III, 03/12/2015, n. 24629).”.
2. Per la riforma di detta sentenza e Parte_1 Parte_2
hanno proposto appello fondato su un unico motivo di gravame, rubricato
“Violazione e/o erronea applicazione dell'art. 5 D. Lgs. n. 28/2010 in ordine alla dichiarazione di improcedibilità del giudizio di opposizione a decreto
ingiuntivo n. 753/2017 R.G., con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 153/2017 emesso nell'ambito del procedimento monitorio n.
300/2017 R.G.”.
Sostengono gli appellanti che il procedimento di mediazione avrebbe dovuto essere introdotto da parte opposta e non da parte opponente alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 19596/2020 e domandano che la Corte, acclarata la mancata attivazione della procedura mediatoria da parte di e la invalidità della partecipazione di Controparte_5
quest'ultima al procedimento di mediazione da essi appellanti incardinato, dichiari l'improcedibilità ex art. 5 del Dlgs 28/2010 del giudizio, iniziato col deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, e revochi il decreto ingiuntivo opposto.
A tal proposito richiamano il verbale di mediazione in atti dal quale sarebbe dato evincere che l'Avv. Manuela di Naro ebbe a presenziare al procedimento di mediazione incardinato dagli appellanti esclusivamente quale difensore di in forza della procura alle liti rilasciata nel giudizio di Controparte_1
opposizione a decreto ingiuntivo e non anche quale procuratore speciale della banca medesima in forza di procura notarile.
Gli appellanti hanno quindi chiesto accogliersi le seguenti domande:
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento dell'unico motivo d'appello ed in riforma della sentenza impugnata:
6 1) Preliminarmente, disporre la sospensione della provvisoria esecutività
della sentenza impugnata, per tutte le ragioni esposte in narrativa ovvero per le altre ritenute di giustizia dall'Ecc.ma Corte d'Appello adita;
2) In accoglimento dell'unico motivo d'appello, ritenere e dichiarare non assolto l'onere dell'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione da parte del soggetto giuridico sul quale incombeva, ossia Controparte_1
(parte opposta e attrice in senso sostanziale) e, in ogni caso, ritenere e dichiarare l'invalidità della partecipazione al procedimento di mediazione della medesima parte che intendeva far valere la pretesa creditoria, ossia
(parte opposta e attrice in senso sostanziale), per tutte le Controparte_1
ragioni esposte in narrativa ovvero per le altre ritenute di giustizia dall'Ecc.ma Corte d'Appello adita;
3) Conseguentemente, dichiarare l'improcedibilità ex art. 5, d. lgs. n.
28/2010 dell'intero giudizio – iniziato con il deposito del ricorso monitorio
– e, per l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio,
da distrarsi ex art. 93 c.p.c., in favore dello scrivente procuratore antistatario”.
Si costituiva in giudizio già Controparte_2 Controparte_2
e per essa la mandataria la quale, premettendo Controparte_3
che con atto del 29.06.2018 n. 80866 Rep./n. 15510 Racc., Controparte_2
era divenuta conferitaria del ramo d'azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di che dello Controparte_1
scorporo in oggetto era stata data comunicazione a mezzo pubblicazione dell'atto nella Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 92 del 09.08.2018 e che successivamente, veva mutato denominazione in Controparte_2 [...]
, resistiva al proposto gravame sostenendone CP_2
7 l'infondatezza e formulando le seguenti domande: “In via pregiudiziale di rito Dichiarare inammissibile l'appello proposto ex art. 342 c.p.c. per i motivi esposti al paragrafo preliminare del presente atto. In via
pregiudiziale di merito. Dichiarare inammissibile o improcedibile l'appello
proposto ex art. 348 bis c.p.c., per i motivi esposti al paragrafo preliminare
del presente atto. In via gradata nel merito Ogni contraria istanza e/o eccezione e/o conclusione disattesa, voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita rigettare l'appello proposto da parte appellante, in quanto infondato in fatto
e in diritto per le ragioni espresse in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 343.2020 resa dal Tribunale di Gela, conseguentemente,
confermare il decreto ingiuntivo opposto emesso dal Tribunale di Gela. In
ogni caso Spese, diritti ed onorari di lite di entrambi i gradi di giudizio integralmente rifusi”.
Con ordinanza del 28.01.2021 la Corte, dichiarata la contumacia di
[...]
e dato atto della non sussistenza dei presupposti per pronunciare CP_1
l'ordinanza ex art. 348 bis c.p.c., sospendeva l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della sentenza impugnata n. 343/2020 del Tribunale di Gela ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c., rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni.
Con atto di nomina di nuovo difensore si costituiva in giudizio l'avv. Marco
Pesenti quale nuovo procuratore, in sostituzione del precedente legale di
[...]
per essa della mandataria la Controparte_2 Controparte_3
[...]
La Corte, sostituita l'udienza del 22.04.2024 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., poneva la causa in decisione con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
8 3. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. formulata da parte appellata, contenendo il gravame la specifica indicazione delle parti della sentenza impugnata, degli errori che,
in tesi, il Tribunale avrebbe commesso e delle ragioni che militerebbero per la rivisitazione della sentenza nei termini auspicati dagli appellanti.
4. L'appello proposto è fondato e pertanto va accolto per quanto di ragione.
Premesso che secondo orientamento giurisprudenziale consolidato della
Suprema Corte “un mutamento di indirizzo verificatosi nella giurisprudenza di legittimità, in ordine ai principi già affermati dalla stessa Suprema Corte
in precedenti decisioni, non è assimilabile allo "ius superveniens", onde non
soggiace al principio di irretroattività, fissato, per la legge in generale,
dall'art. 11, primo comma, delle disposizioni preliminari al codice civile e,
per le leggi penali in particolare, dall'art. 25, secondo comma, della
Costituzione” (Cass. civ., Sez. I, Sent. n. 565 del 12.01.2007), va rilevato che la presente controversia, vertendo in materia bancaria, rientra tra quelle per le quali è richiesto l'esperimento del procedimento di mediazione ex art. 5, co.1bis, d.lgs. n. 28/2010, con la peculiarità che, trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere della mediazione ai sensi del comma 4, lett. a), del citato art. 5 sorge a seguito della pronuncia del Giudice ex art. 648 c.p.c., e grava sulla parte opposta, a pena di improcedibilità con conseguente revoca del decreto ingiuntivo, come statuito dalle Sezioni Unite sulla base di un'interpretazione costituzionalmente orientata, ulteriormente suffragata da argomenti di carattere testuale, logico e sistematico (cfr. SS.UU. civ. n.
19596/2020), e con l'ulteriore precisazione, resa dalla precedente pronuncia della Cass. civ., sez. III, n. 8473/2019, nell'esercizio della funzione nomofilattica codificata dall'art. 65 r.d. n. 12/1941 recante l'Ordinamento giudiziario, che, ai fini del valido espletamento del procedimento di
9 mediazione, è necessaria la comparizione personale delle parti o la loro sostituzione previa procura speciale sostanziale per la mediazione, non conferibile a mezzo di scrittura privata autenticata dall'avvocato privo del potere di autentica al di fuori dei casi eccezionali previsti dalla legge, tra cui non rientra la mediazione.
Nel caso di specie, il Giudice di primo grado con l'ordinanza del 7.11.2018,
negata la provvisoria esecuzione del decreto opposto, ha assegnato alle parti il termine di 15 giorni per l'espletamento del procedimento di mediazione.
Tuttavia, dal verbale negativo di mediazione risulta che per parte opposta, su cui grava l'onere della mediazione a pena di improcedibilità ex art. 5, d.lgs.
n. 28/2010 (cfr. SS.UU. civ. n. 19596/2020, cit.), ha partecipato l'avv.
Manuela Di Naro, che però non era legittimato a parteciparvi in sostituzione della parte, risultando in atti dotato di procura alle liti rilasciata da CP_1
ai fini della costituzione nel giudizio di opposizione e non anche della
[...]
necessaria procura speciale sostanziale notarile, richiesta ai fini della valida partecipazione al procedimento di mediazione in sostituzione della parte stessa.
Pertanto, dato che la parte opposta, su cui grava l'onere della mediazione a pena di improcedibilità con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto (cfr. SS.UU. civ. n. 19596/2020 cit.), non ha partecipato al procedimento di mediazione nelle forme all'uopo prescritte (cfr. Cass. civ. n.
8473/2019, cit.), in riforma dell'impugnata sentenza la domanda va dichiarata improcedibile, con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
10 5. Tenuto conto della sopravvenuta pronuncia delle SS.UU. civ. n.
19596/2020, le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti per entrambi i gradi di giudizio.
Nulla sulle spese del grado tra gli appellanti e la rimasta Controparte_1
contumace.
P.Q.M
.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, nella contumacia della sull'appello proposto da e Controparte_1 Parte_1 Pt_2
avverso la sentenza n. 343/2020 emessa dal Tribunale Civile di
[...]
Gela il 22.07.2020, pubblicata in data 23.07.2020, così provvede:
In riforma della sentenza impugnata dichiara improcedibile la domanda e, per l'effetto, revoca nei confronti di e di il Parte_1 Parte_2
decreto ingiuntivo n. 153/2017, emesso dal Tribunale di Gela nel procedimento monitorio n. 300/2017.
Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Nulla sulle spese del grado tra gli appellanti e la rimasta Controparte_1
contumace.
Così deciso a Caltanissetta, il 14 marzo 2025.
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
Ignazio Cammalleri Roberto Rezzonico
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai signori:
1) Dr. Roberto Rezzonico Presidente
2) Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
3) Avv. Ignazio Cammalleri Giudice Ausiliario Relatore
dei quali il terzo relatore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel Giudizio di Appello iscritto al n. 51/2021 R.G.C.A. avente ad oggetto:
Appello avverso la sentenza n. 343/2020 emessa dal Tribunale Civile di Gela
il 22.07.2020, pubblicata in data 23.07.2020, pendente
TRA
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
27.01.1970 ed ivi residente, nella Via L. Ariosto n. 124 e Parte_2
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi residente, CodiceFiscale_2
nella Via L. Ariosto n. 124, rappresentati e difesi dall'Avv. Emanuele
Maganuco, giusta procura rilasciata nell'ambito del procedimento di primo grado, presso il cui studio sito in Gela nella Piazza Umberto I – Angolo Via
Battesimo sono elettivamente domiciliati
APPELLANTI
CONTRO
1 (C,F, , con sede in Mestre (VE), nella via Controparte_1 P.IVA_1
Terraglio n. 63
APPELLATA CONTUMACE
E CONTRO
(già , e per essa (giusta Controparte_2 Controparte_2
procura in data 09/12/2020 per atto Notaio di Venezia- Persona_1
Mestre, Rep. n. 42351 - Racc. n. 15678, registrato a Venezia il 11/12/2020 al n. 26080 Serie 1T) la mandataria (C.F. Controparte_3
e Partita IVA , con sede legale in Venezia- P.IVA_2 P.IVA_3
Mestre (VE), via Terraglio n. 63, in persona della Dott.ssa , Controparte_4
nata a [...] il [...] ( ), C.F._3
giusta procura rilasciata in data 05 agosto 2022 per atto a rogito Notaio
di Mestre, rep. n. 44416 e racc. n.16819, registrato a Venezia Persona_1
il giorno 08.08.2022 al n. 22089 serie 1T, nella sua qualità di procuratrice generale di rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2
Marco Pesenti per procura in calce all'atto di nomina di nuovo difensore
APPELLATA
Il procuratore degli appellanti con note di trattazione scritta per
l'udienza del 22.04.2024 così concludeva: “L'avv. Emanuele Maganuco, quale procuratore e difensore degli appellanti nell'ambito del procedimento
civile indicato in epigrafe, riportandosi al contenuto tutto dell'atto
introduttivo del presente giudizio di gravame, e contestando gli scritti
difensivi di parte avversa, precisa le conclusioni riportandosi a quelle riportate in seno al proprio atto d'appello e chiede che la causa venga trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per
il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica”.
2 Il procuratore di , mandataria di Controparte_3 [...]
con note di trattazione scritta per l'udienza del Controparte_2
22.04.2024 così concludeva: “la scrivente difesa, nel contestare integralmente quanto ex adverso dedotto negli atti avversari e nel riportarsi
al contenuto dei propri scritti difensivi ed ai relativi documenti versati in atti, insiste per l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni e chiede la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. La deducente società, ove
l'Ill.ma Corte ritenga fondato il motivo di appello, chiede, stante il mutamento di orientamento della Suprema Corte in ordine alla mancata
attivazione/erronea procedura di mediazione, di essere rimessi in termini al
fine di esperire correttamente la condizione di procedibilità. La deducente
società, inoltre, dichiara di non accettare il contraddittorio con riferimento
a nuove domande e/o eccezioni che controparte dovesse sollevare, in quanto tardive”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Gela, a definizione del giudizio di opposizione proposto da e avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1 Parte_2
153/2017, emesso dal Tribunale di Gela nel procedimento monitorio n.
300/2017 R.G., con cui era stato loro ingiunto il pagamento in favore di della somma di € 11.168,82 oltre interessi moratori al tasso Controparte_1
legale dalla data della domanda al saldo e le spese processuali nella misura liquidata in decreto, con sentenza n. 343/2020 emessa il 22.07.2020, depositata in data 23.07.2020, così statuiva: “Il Tribunale di Gela, in persona del Giudice monocratico, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta
al n. 753/2017 R.G. ,
3 dichiara l'opposizione improcedibile ex art. 5, d.lgs. n. 28/2010 e, per
l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 153/2017, emesso dal presente
Tribunale nel procedimento monitorio n. 300/2017 R.G.;
compensa integralmente le spese del presente giudizio”.
Il Tribunale così motivava la decisione: “La presente controversia, vertendo in materia bancaria, rientra tra quelle per le quali è richiesto l'esperimento del procedimento di mediazione, a pena di improcedibilità della domanda,
ex art. 5, co.1bis, d.lgs. n. 28/2010, con la peculiarità che, trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo, ai sensi del comma 4 del citato art. 5
l'onere della mediazione a pena di improcedibilità sorge a seguito della pronuncia del Giudice ex art. 648 c.p.c.
Nel caso di specie, il Giudice con ordinanza del 7.11.2018 ha rigettato
l'istanza ex art. 648 c.p.c. e ha assegnato il termine di 15 giorni, decorrente dal deposito dell'ordinanza stessa, per la presentazione dell'istanza di mediazione ex art. 5, d.lgs. n. 28/2010.
Tuttavia, dal verbale di mediazione con esito negativo del 6.3.2019 prodotto in atti risulta che per parte opponente ha partecipato l'avv. Christian Flora in virtù di delega dell'avv. Emanuele Maganuco, entrambi dotati di procura per la mediazione, prodotta in allegato alle note scritte dell'udienza del
22.7.2020, conferita dalla parte con scrittura privata non autenticata,
anziché la parte personalmente ovvero un soggetto dalla stessa delegato
previa procura speciale sostanziale, come tale distinta dalla procura alle liti
e non conferibile mediante scrittura privata autenticata dal suo avvocato,
privo del potere di autentica al di fuori dei casi eccezionali previsti dalla
legge (es. art. 185 c.p.c.), tra cui non rientra la mediazione, e a fortiori non
conferibile con mera scrittura privata non autenticata (cfr. Cass. Civ., sez.
III, n. 8473/2019, principi di diritto: “- nel procedimento di mediazione
4 obbligatoria disciplinato dal D.Lgs. n. 28 del 2010 e successive modifiche, è
necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore,
assistite dal difensore;
- nella comparizione obbligatoria davanti al
mediatore la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante
sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l'assiste
nel procedimento di mediazione, purchè dotato di apposita procura
sostanziale; - la condizione di procedibilità può ritenersi realizzata al
termine del primo incontro davanti al mediatore, qualora una o entrambe le parti, richieste dal mediatore dopo essere state adeguatamente informate
sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità di procedere oltre.”, con la precisazione nel corpo della motivazione che “la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi
liberamente sostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, ma
deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei
poteri di autentica dell'avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista.”).
Pertanto, conformemente ai principi statuiti dalla più recente giurisprudenza di legittimità, va revocata la declaratoria di procedibilità resa all'udienza del 13.11.2019 e va ritenuto che la condizione di procedibilità non si è
realizzata, non essendo state osservate le forme all'uopo richieste (cfr. Cass.
civ., sez. III, n. 8473/2019, cit.).
Dato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in ossequio al
principio costituzionale di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.),
l'onere dell'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione grava sull'opponente, pena l'improcedibilità dell'opposizione ex art. 5, d.lgs. n.
28/2010, l'opposizione va dichiarata improcedibile ai sensi dell'art. 5, d.lgs.
5 n. 28/2010, con conseguente esecutività del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 653 c.p.c. (cfr. Cass. civ., sez. III, 03/12/2015, n. 24629).”.
2. Per la riforma di detta sentenza e Parte_1 Parte_2
hanno proposto appello fondato su un unico motivo di gravame, rubricato
“Violazione e/o erronea applicazione dell'art. 5 D. Lgs. n. 28/2010 in ordine alla dichiarazione di improcedibilità del giudizio di opposizione a decreto
ingiuntivo n. 753/2017 R.G., con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 153/2017 emesso nell'ambito del procedimento monitorio n.
300/2017 R.G.”.
Sostengono gli appellanti che il procedimento di mediazione avrebbe dovuto essere introdotto da parte opposta e non da parte opponente alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 19596/2020 e domandano che la Corte, acclarata la mancata attivazione della procedura mediatoria da parte di e la invalidità della partecipazione di Controparte_5
quest'ultima al procedimento di mediazione da essi appellanti incardinato, dichiari l'improcedibilità ex art. 5 del Dlgs 28/2010 del giudizio, iniziato col deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, e revochi il decreto ingiuntivo opposto.
A tal proposito richiamano il verbale di mediazione in atti dal quale sarebbe dato evincere che l'Avv. Manuela di Naro ebbe a presenziare al procedimento di mediazione incardinato dagli appellanti esclusivamente quale difensore di in forza della procura alle liti rilasciata nel giudizio di Controparte_1
opposizione a decreto ingiuntivo e non anche quale procuratore speciale della banca medesima in forza di procura notarile.
Gli appellanti hanno quindi chiesto accogliersi le seguenti domande:
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento dell'unico motivo d'appello ed in riforma della sentenza impugnata:
6 1) Preliminarmente, disporre la sospensione della provvisoria esecutività
della sentenza impugnata, per tutte le ragioni esposte in narrativa ovvero per le altre ritenute di giustizia dall'Ecc.ma Corte d'Appello adita;
2) In accoglimento dell'unico motivo d'appello, ritenere e dichiarare non assolto l'onere dell'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione da parte del soggetto giuridico sul quale incombeva, ossia Controparte_1
(parte opposta e attrice in senso sostanziale) e, in ogni caso, ritenere e dichiarare l'invalidità della partecipazione al procedimento di mediazione della medesima parte che intendeva far valere la pretesa creditoria, ossia
(parte opposta e attrice in senso sostanziale), per tutte le Controparte_1
ragioni esposte in narrativa ovvero per le altre ritenute di giustizia dall'Ecc.ma Corte d'Appello adita;
3) Conseguentemente, dichiarare l'improcedibilità ex art. 5, d. lgs. n.
28/2010 dell'intero giudizio – iniziato con il deposito del ricorso monitorio
– e, per l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio,
da distrarsi ex art. 93 c.p.c., in favore dello scrivente procuratore antistatario”.
Si costituiva in giudizio già Controparte_2 Controparte_2
e per essa la mandataria la quale, premettendo Controparte_3
che con atto del 29.06.2018 n. 80866 Rep./n. 15510 Racc., Controparte_2
era divenuta conferitaria del ramo d'azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di che dello Controparte_1
scorporo in oggetto era stata data comunicazione a mezzo pubblicazione dell'atto nella Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 92 del 09.08.2018 e che successivamente, veva mutato denominazione in Controparte_2 [...]
, resistiva al proposto gravame sostenendone CP_2
7 l'infondatezza e formulando le seguenti domande: “In via pregiudiziale di rito Dichiarare inammissibile l'appello proposto ex art. 342 c.p.c. per i motivi esposti al paragrafo preliminare del presente atto. In via
pregiudiziale di merito. Dichiarare inammissibile o improcedibile l'appello
proposto ex art. 348 bis c.p.c., per i motivi esposti al paragrafo preliminare
del presente atto. In via gradata nel merito Ogni contraria istanza e/o eccezione e/o conclusione disattesa, voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita rigettare l'appello proposto da parte appellante, in quanto infondato in fatto
e in diritto per le ragioni espresse in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 343.2020 resa dal Tribunale di Gela, conseguentemente,
confermare il decreto ingiuntivo opposto emesso dal Tribunale di Gela. In
ogni caso Spese, diritti ed onorari di lite di entrambi i gradi di giudizio integralmente rifusi”.
Con ordinanza del 28.01.2021 la Corte, dichiarata la contumacia di
[...]
e dato atto della non sussistenza dei presupposti per pronunciare CP_1
l'ordinanza ex art. 348 bis c.p.c., sospendeva l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della sentenza impugnata n. 343/2020 del Tribunale di Gela ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c., rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni.
Con atto di nomina di nuovo difensore si costituiva in giudizio l'avv. Marco
Pesenti quale nuovo procuratore, in sostituzione del precedente legale di
[...]
per essa della mandataria la Controparte_2 Controparte_3
[...]
La Corte, sostituita l'udienza del 22.04.2024 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., poneva la causa in decisione con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
8 3. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. formulata da parte appellata, contenendo il gravame la specifica indicazione delle parti della sentenza impugnata, degli errori che,
in tesi, il Tribunale avrebbe commesso e delle ragioni che militerebbero per la rivisitazione della sentenza nei termini auspicati dagli appellanti.
4. L'appello proposto è fondato e pertanto va accolto per quanto di ragione.
Premesso che secondo orientamento giurisprudenziale consolidato della
Suprema Corte “un mutamento di indirizzo verificatosi nella giurisprudenza di legittimità, in ordine ai principi già affermati dalla stessa Suprema Corte
in precedenti decisioni, non è assimilabile allo "ius superveniens", onde non
soggiace al principio di irretroattività, fissato, per la legge in generale,
dall'art. 11, primo comma, delle disposizioni preliminari al codice civile e,
per le leggi penali in particolare, dall'art. 25, secondo comma, della
Costituzione” (Cass. civ., Sez. I, Sent. n. 565 del 12.01.2007), va rilevato che la presente controversia, vertendo in materia bancaria, rientra tra quelle per le quali è richiesto l'esperimento del procedimento di mediazione ex art. 5, co.1bis, d.lgs. n. 28/2010, con la peculiarità che, trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere della mediazione ai sensi del comma 4, lett. a), del citato art. 5 sorge a seguito della pronuncia del Giudice ex art. 648 c.p.c., e grava sulla parte opposta, a pena di improcedibilità con conseguente revoca del decreto ingiuntivo, come statuito dalle Sezioni Unite sulla base di un'interpretazione costituzionalmente orientata, ulteriormente suffragata da argomenti di carattere testuale, logico e sistematico (cfr. SS.UU. civ. n.
19596/2020), e con l'ulteriore precisazione, resa dalla precedente pronuncia della Cass. civ., sez. III, n. 8473/2019, nell'esercizio della funzione nomofilattica codificata dall'art. 65 r.d. n. 12/1941 recante l'Ordinamento giudiziario, che, ai fini del valido espletamento del procedimento di
9 mediazione, è necessaria la comparizione personale delle parti o la loro sostituzione previa procura speciale sostanziale per la mediazione, non conferibile a mezzo di scrittura privata autenticata dall'avvocato privo del potere di autentica al di fuori dei casi eccezionali previsti dalla legge, tra cui non rientra la mediazione.
Nel caso di specie, il Giudice di primo grado con l'ordinanza del 7.11.2018,
negata la provvisoria esecuzione del decreto opposto, ha assegnato alle parti il termine di 15 giorni per l'espletamento del procedimento di mediazione.
Tuttavia, dal verbale negativo di mediazione risulta che per parte opposta, su cui grava l'onere della mediazione a pena di improcedibilità ex art. 5, d.lgs.
n. 28/2010 (cfr. SS.UU. civ. n. 19596/2020, cit.), ha partecipato l'avv.
Manuela Di Naro, che però non era legittimato a parteciparvi in sostituzione della parte, risultando in atti dotato di procura alle liti rilasciata da CP_1
ai fini della costituzione nel giudizio di opposizione e non anche della
[...]
necessaria procura speciale sostanziale notarile, richiesta ai fini della valida partecipazione al procedimento di mediazione in sostituzione della parte stessa.
Pertanto, dato che la parte opposta, su cui grava l'onere della mediazione a pena di improcedibilità con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto (cfr. SS.UU. civ. n. 19596/2020 cit.), non ha partecipato al procedimento di mediazione nelle forme all'uopo prescritte (cfr. Cass. civ. n.
8473/2019, cit.), in riforma dell'impugnata sentenza la domanda va dichiarata improcedibile, con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
10 5. Tenuto conto della sopravvenuta pronuncia delle SS.UU. civ. n.
19596/2020, le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti per entrambi i gradi di giudizio.
Nulla sulle spese del grado tra gli appellanti e la rimasta Controparte_1
contumace.
P.Q.M
.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, nella contumacia della sull'appello proposto da e Controparte_1 Parte_1 Pt_2
avverso la sentenza n. 343/2020 emessa dal Tribunale Civile di
[...]
Gela il 22.07.2020, pubblicata in data 23.07.2020, così provvede:
In riforma della sentenza impugnata dichiara improcedibile la domanda e, per l'effetto, revoca nei confronti di e di il Parte_1 Parte_2
decreto ingiuntivo n. 153/2017, emesso dal Tribunale di Gela nel procedimento monitorio n. 300/2017.
Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Nulla sulle spese del grado tra gli appellanti e la rimasta Controparte_1
contumace.
Così deciso a Caltanissetta, il 14 marzo 2025.
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
Ignazio Cammalleri Roberto Rezzonico
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