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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 04/11/2025, n. 745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 745 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1046/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, composto dai Signori
Magistrati:
▪ dott.ssa Annamaria ANTONINI Presidente
▪ dott. Fabio LUONGO Giudice relatore
▪ dott.ssa Marta Diamante Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1046/2025 R.G. promossa con ricorso ex art. 473- bis.12 cod. proc. civ. depositato il 18.4.2025 e notificato ai sensi dell'art. 139 cod. proc. civ.
DA
(Cod. Fisc. , con l'avv. e dom. Paolo Parte_1 C.F._1
MONTICO del Foro di Pordenone, giusta procura alle liti allegata al ricorso;
- ricorrente -
CONTRO
(Cod. Fisc. , nato il [...] Controparte_1 C.F._2
a Udine e ivi residente in [...], con domicilio in
Udine via Bertaldia 25;
- resistente contumace -
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica pagina 1 di 5 presso il Tribunale di Udine;
- intervenuto -
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE:
1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra la sig.ra e il sig. , ordinando all'Ufficiale dello Stato Parte_1 Controparte_1
civile competente di procedere alla annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2. Confermare l'assegnazione della casa famigliare sita a BA (UD), in Via Paolo VI n. 9/C1, alla sig.ra già di proprietà esclusiva di Pt_1
quest'ultima, la quale ivi risiederà unitamente ai figli e;
Per_1 Per_2
3. Confermare l'affido condiviso di , a oggi minorenne, ad Per_2
entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione famigliare sita a BA (UD), in Via Paolo VIn. 9/C1. Previo accordo con la madre, il padre potrà vedere il figlio quando lo vorrà; in particolare, il sig. accudirà nelle giornate da stabilirsi di volta in volta in CP_1 Per_2
base alle disponibilità scolastiche e agli impegni sportivi di quest'ultimo;
4. Nulla disporsi in punto affido per , in ragione della sua maggiore Per_1
età;
5. Confermare a carico del sig. un contributo mensile Controparte_1
a titolo di mantenimento ordinario dei figli (maggiorenne, Per_1
economicamente non autonoma) e pari ad €. 150,00 ciascuno;
Per_2
l'importo complessivo pari ad €. 300,00 sarà versato alla sig.ra Parte_1
in forma tracciabile, con la previsione di adeguamento automatico
[...]
secondo gli indici Istat;
le spese straordinarie rimarranno a carico per giusta metà di entrambi i genitori secondo il Protocollo in applicazione presso l'adito Tribunale;
pagina 2 di 5 6. Disporsi che l'Assegno Unico Universale e le detrazioni fiscali per i figli siano interamente a favore della sig.ra ; Parte_1
7. Compenso professionale interamente rifuso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1
concordatario a BA (UD) in data 23.7.2025 (Registro degli atti di matrimonio del predetto comune parte 2, serie A, n. 5) scegliendo, quanto ai loro rapporti patrimoniali il regime della comunione dei beni.
Da quell'unione sono nati i figli (7.11.2005), ad oggi Per_1
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e Per_2
(26.12.2008) tuttora minorenne.
Divenuta intollerabile la convivenza tra i coniugi, le parti formalizzavano la loro separazione personale mediante convenzione di negoziazione assistita, autorizzata con provvedimento del Presidente della sezione civile dell'intestato Tribunale di data 3.10.2018.
Con il ricorso epigrafe depositato in data 18.4.2025 e notificato alla parte resistente ex art. 139 cod. proc. civ., nel Parte_1
rappresentare che era ampiamente decorso il termine ex art. 3 n. 2 lett. B) della legge n. 898/1970, senza che fosse ripresa la convivenza dei coniugi, né, in alcun modo, ricostituita l'unità familiare, insisteva, pertanto, per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra indicate.
All'udienza del 16.9.2025, nella contumacia del resistente, il patrocinio attoreo si riportava, pertanto, alle conclusioni di cui al ricorso.
La richiesta pronuncia di divorzio può essere emanata, sussistendone le condizioni di legge, ed in particolare il periodo di separazione. Non v'è ragione di dubitare che questa duri ininterrottamente dal 3.10.2018, data pagina 3 di 5 del provvedimento di autorizzazione della negoziazione assistita, che deve pertanto ritenersi pacifica ed acquisita. Tutto ciò induce a ritenere, quindi, che ormai il matrimonio costituisca un mero vincolo formale.
E' qui da escludere qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, ciò desumendosi sia dalla ferma volontà della sig.ra di ottenere la pronuncia di cessazione Pt_1
degli effetti civili del matrimonio che dal disinteresse per il mantenimento del legame da parte del resistente, che non si è neppure costituito.
Con riguardo, infine, alle conclusioni formulate dalla ricorrente, dovrà essere emessa pronuncia in conformità alle conclusioni medesime, come riportare in epigrafe, peraltro non contrarie al pur preminente interesse del figlio minore e di , maggiorenne ma non economicamente Per_2 Per_1
autosufficiente.
In difetto di contestazione, le spese di lite possono trovare integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella sopra intestata composizione, definitivamente decidendo:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato, in BA (UD), tra la sig.ra e il sig. Parte_1
in data 23.7.2005; Controparte_1
2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto n. 5, parte 2, serie A, del Registro degli atti matrimonio dell'anno 2005;
3. CONFERMA l'assegnazione della casa famigliare sita a BA (UD), in
Via Paolo VI n. 9/C1, alla sig.ra già di proprietà esclusiva di Pt_1
quest'ultima, la quale ivi risiederà unitamente ai figli e;
Per_1 Per_2
pagina 4 di 5 4. CONFERMA l'affido condiviso di , a oggi minorenne, ad Per_2
entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione famigliare sita a BA (UD), in Via Paolo VI n. 9/C1. Previo accordo con la madre, il padre potrà vedere il figlio quando lo vorrà; in particolare, il sig. accudirà nelle giornate da CP_1 Per_2
stabilirsi di volta in volta in base alle disponibilità scolastiche e agli impegni sportivi di quest'ultimo;
5. CONFERMA il contributo mensile dovuto a titolo di mantenimento ordinario dei figli (maggiorenne, economicamente non Per_1
autonoma) e pari ad €. 150,00 ciascuno a carico dell'odierno Per_2
resistente. L'importo complessivo pari ad €. 300,00 sarà versato alla sig.ra in forma tracciabile, con la previsione di Parte_1
adeguamento automatico secondo gli indici Istat;
le spese straordinarie rimarranno a carico per giusta metà di entrambi i genitori secondo il
Protocollo in applicazione presso l'adito Tribunale;
6. DISPONE che l'Assegno Unico Universale e le detrazioni fiscali per i figli siano interamente a favore della sig.ra ; Parte_1
7. SPESE di lite compensate.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 3.11.2025.
Il Presidente dott.ssa Annamaria ANTONINI Il Giudice Est.
dr. Fabio LUONGO
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, composto dai Signori
Magistrati:
▪ dott.ssa Annamaria ANTONINI Presidente
▪ dott. Fabio LUONGO Giudice relatore
▪ dott.ssa Marta Diamante Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1046/2025 R.G. promossa con ricorso ex art. 473- bis.12 cod. proc. civ. depositato il 18.4.2025 e notificato ai sensi dell'art. 139 cod. proc. civ.
DA
(Cod. Fisc. , con l'avv. e dom. Paolo Parte_1 C.F._1
MONTICO del Foro di Pordenone, giusta procura alle liti allegata al ricorso;
- ricorrente -
CONTRO
(Cod. Fisc. , nato il [...] Controparte_1 C.F._2
a Udine e ivi residente in [...], con domicilio in
Udine via Bertaldia 25;
- resistente contumace -
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica pagina 1 di 5 presso il Tribunale di Udine;
- intervenuto -
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE:
1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra la sig.ra e il sig. , ordinando all'Ufficiale dello Stato Parte_1 Controparte_1
civile competente di procedere alla annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2. Confermare l'assegnazione della casa famigliare sita a BA (UD), in Via Paolo VI n. 9/C1, alla sig.ra già di proprietà esclusiva di Pt_1
quest'ultima, la quale ivi risiederà unitamente ai figli e;
Per_1 Per_2
3. Confermare l'affido condiviso di , a oggi minorenne, ad Per_2
entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione famigliare sita a BA (UD), in Via Paolo VIn. 9/C1. Previo accordo con la madre, il padre potrà vedere il figlio quando lo vorrà; in particolare, il sig. accudirà nelle giornate da stabilirsi di volta in volta in CP_1 Per_2
base alle disponibilità scolastiche e agli impegni sportivi di quest'ultimo;
4. Nulla disporsi in punto affido per , in ragione della sua maggiore Per_1
età;
5. Confermare a carico del sig. un contributo mensile Controparte_1
a titolo di mantenimento ordinario dei figli (maggiorenne, Per_1
economicamente non autonoma) e pari ad €. 150,00 ciascuno;
Per_2
l'importo complessivo pari ad €. 300,00 sarà versato alla sig.ra Parte_1
in forma tracciabile, con la previsione di adeguamento automatico
[...]
secondo gli indici Istat;
le spese straordinarie rimarranno a carico per giusta metà di entrambi i genitori secondo il Protocollo in applicazione presso l'adito Tribunale;
pagina 2 di 5 6. Disporsi che l'Assegno Unico Universale e le detrazioni fiscali per i figli siano interamente a favore della sig.ra ; Parte_1
7. Compenso professionale interamente rifuso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1
concordatario a BA (UD) in data 23.7.2025 (Registro degli atti di matrimonio del predetto comune parte 2, serie A, n. 5) scegliendo, quanto ai loro rapporti patrimoniali il regime della comunione dei beni.
Da quell'unione sono nati i figli (7.11.2005), ad oggi Per_1
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e Per_2
(26.12.2008) tuttora minorenne.
Divenuta intollerabile la convivenza tra i coniugi, le parti formalizzavano la loro separazione personale mediante convenzione di negoziazione assistita, autorizzata con provvedimento del Presidente della sezione civile dell'intestato Tribunale di data 3.10.2018.
Con il ricorso epigrafe depositato in data 18.4.2025 e notificato alla parte resistente ex art. 139 cod. proc. civ., nel Parte_1
rappresentare che era ampiamente decorso il termine ex art. 3 n. 2 lett. B) della legge n. 898/1970, senza che fosse ripresa la convivenza dei coniugi, né, in alcun modo, ricostituita l'unità familiare, insisteva, pertanto, per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra indicate.
All'udienza del 16.9.2025, nella contumacia del resistente, il patrocinio attoreo si riportava, pertanto, alle conclusioni di cui al ricorso.
La richiesta pronuncia di divorzio può essere emanata, sussistendone le condizioni di legge, ed in particolare il periodo di separazione. Non v'è ragione di dubitare che questa duri ininterrottamente dal 3.10.2018, data pagina 3 di 5 del provvedimento di autorizzazione della negoziazione assistita, che deve pertanto ritenersi pacifica ed acquisita. Tutto ciò induce a ritenere, quindi, che ormai il matrimonio costituisca un mero vincolo formale.
E' qui da escludere qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, ciò desumendosi sia dalla ferma volontà della sig.ra di ottenere la pronuncia di cessazione Pt_1
degli effetti civili del matrimonio che dal disinteresse per il mantenimento del legame da parte del resistente, che non si è neppure costituito.
Con riguardo, infine, alle conclusioni formulate dalla ricorrente, dovrà essere emessa pronuncia in conformità alle conclusioni medesime, come riportare in epigrafe, peraltro non contrarie al pur preminente interesse del figlio minore e di , maggiorenne ma non economicamente Per_2 Per_1
autosufficiente.
In difetto di contestazione, le spese di lite possono trovare integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella sopra intestata composizione, definitivamente decidendo:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato, in BA (UD), tra la sig.ra e il sig. Parte_1
in data 23.7.2005; Controparte_1
2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto n. 5, parte 2, serie A, del Registro degli atti matrimonio dell'anno 2005;
3. CONFERMA l'assegnazione della casa famigliare sita a BA (UD), in
Via Paolo VI n. 9/C1, alla sig.ra già di proprietà esclusiva di Pt_1
quest'ultima, la quale ivi risiederà unitamente ai figli e;
Per_1 Per_2
pagina 4 di 5 4. CONFERMA l'affido condiviso di , a oggi minorenne, ad Per_2
entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione famigliare sita a BA (UD), in Via Paolo VI n. 9/C1. Previo accordo con la madre, il padre potrà vedere il figlio quando lo vorrà; in particolare, il sig. accudirà nelle giornate da CP_1 Per_2
stabilirsi di volta in volta in base alle disponibilità scolastiche e agli impegni sportivi di quest'ultimo;
5. CONFERMA il contributo mensile dovuto a titolo di mantenimento ordinario dei figli (maggiorenne, economicamente non Per_1
autonoma) e pari ad €. 150,00 ciascuno a carico dell'odierno Per_2
resistente. L'importo complessivo pari ad €. 300,00 sarà versato alla sig.ra in forma tracciabile, con la previsione di Parte_1
adeguamento automatico secondo gli indici Istat;
le spese straordinarie rimarranno a carico per giusta metà di entrambi i genitori secondo il
Protocollo in applicazione presso l'adito Tribunale;
6. DISPONE che l'Assegno Unico Universale e le detrazioni fiscali per i figli siano interamente a favore della sig.ra ; Parte_1
7. SPESE di lite compensate.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 3.11.2025.
Il Presidente dott.ssa Annamaria ANTONINI Il Giudice Est.
dr. Fabio LUONGO
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