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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 12/06/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura Liquidazione Controllata (art. 270 c.c.i.i.)
Repubblica italiana in nome del Popolo italiano
Tribunale di Busto Arsizio Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott. Marco Lualdi Presidente Relatore ed Estensore
Dott. Elisa Tosi Giudice
Dott. Maria Elena Ballarini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unico portante R.G. 110/2025 P.U.
PROMOSSO DA
( C.f. ), Parte_1 C.F._1
residente in [...].
Visto il ricorso per dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata del patrimonio di depositato dal medesimo debitore sovraindebitato in data Parte_1
20.5.2025, ai sensi dell'art. 269 c.c.i.i.
Esaminati gli atti, i documenti depositati unitamente al ricorso ed, in particolare, la Relazione di cui all'art. 269, co. 2, c.c.i.i. redatta del Gestore della crisi, avv. Vanessa Oggioni, nominato dall'O.C.C. delle Camere di Commercio.
Esaminate le risultanze delle informative acquisite presso Controparte_1
, e CAMERA DI COMMERCIO. Controparte_2 CP_3
Udita la relazione del Giudice Delegato.
Rilevato che:
Sussiste ai sensi degli artt. 26 e 27, co. 3, c.c.i.i. la giurisdizione e la competenza di questo
Tribunale, in quanto il debitore sovraindebitato ha la residenza nel Comune di Saronno e non sussistono ragioni per ritenere che il “centro degli interessi” sia localizzato altrove.
Sussiste la legittimazione del debitore ricorrente , ai sensi degli artt. 2 co.1 lett.c) e 269 c.c.i.i. in quanto lo stesso debitore non risulta assoggettabile alla procedura di Liquidazione
1 TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura Liquidazione Controllata (art. 270 c.c.i.i.)
Giudiziale ovvero di altre procedure liquidatorie previste dal Codice Civile o da Leggi speciali per la crisi e l'insolvenza,
La Relazione di cui all'art. 269, co. 2, c.c.i.i., espone una valutazione positiva sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore ricorrente (vd. Relazione dell'O.C.C. );
Sussiste il requisito di cui all'art. 270, co. 1, c.c.i.i., non essendo state avanzate domande di accesso alle due procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dal
Titolo IV del Codice della Crisi d'Imprese e dell'Insolvenza (Ristrutturazione dei debiti del consumatore e Concordato minore);
Sussiste il presupposto oggettivo del sovraindebitamento codificato nell'art. 2 lett. c) c.c.i.i. (“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative”) desumibile dalla Relazione dell'O.C.C. e dalle dichiarazioni rese dalla parte ricorrente. In particolare la parte debitrice presenta un'esposizione debitoria complessiva di circa
€. 62.000,oo che non appare certamente ripianabile con il patrimonio disponibile ed ancor meno con i redditi percepiti dal debitore che neppure consentono di far fronte a tutte le obbligazioni di prossima scadenza.
La parte ricorrente ha posto a disposizione dei creditori tutto il proprio patrimonio costituito da
- Autovettura Fiat Panda tg. FM997FM
Non costituisce viceversa patrimonio disponibile l'importo liquidato al a titolo di Parte_1 risarcimento danno a seguito del sinistro occorso allo stesso Parte_1
A seguito dei chiarimenti resi all'udienza avanti al giudice relatore è infatti emerso come la somma riconosciuta a titolo di risarcimento danno fosse imputabile esclusivamente al risarcimento del danno biologico senza altre componenti di natura patrimoniale. Le somme corrisposte a titolo di danno biologico rivestono natura strettamente personale e pertanto non acquisibili alla procedura concorsuale.
Devono viceversa costituire patrimonio destinato alla liquidazione anche i redditi futuri derivanti dal trattamento pensionistico del debitore, che attualmente ammontano a complessivi €. 990/mese netti per dodici mensilità, seppure nella sola misura eccedente l'importo mensile e complessivo ritenuto necessario per il sostentamento del nucleo familiare del soggetto sovraindebitato ( art. 268 c.4 lett. b c.c.i.i.) .
L'art. 272 comma 3 bis del CCI, nella nuova formulazione, prevede espressamente l'acquisizione al patrimonio dei beni sopravvenuti inclusi i flussi di reddito anche in ragione del dettato letterale del l'art. 268 c.4 CCI che esclude dalla liquidazioni le pensioni nei limiti indicati dal giudice.
Posta questa premessa, occorre rilevare come il programma di liquidazione non possa prevedere la messa a disposizione dei creditori di una somma mensile predeterminata e “residuale” rispetto ai redditi complessivamente percepiti dal nucleo ma, a contrario, debba esclusivamente limitarsi a determinare il fabbisogno del debitore e del suo nucleo familiare con la conseguenza che tutto quanto dovesse successivamente risultare percepito “in eccesso” rispetto a tale somma ( anche in
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Dichiarazione di apertura Liquidazione Controllata (art. 270 c.c.i.i.)
ragione di eventuali e pur possibili incrementi di reddito ) sarà destinato inevitabilmente a far parte del patrimonio oggetto di distribuzione ai creditori.
Sotto tale profilo il primo dato rilevante si evince dal contenuto della relazione particolareggiata dell'O.C.C. depositata in atti, relazione che ha determinato in €. 950,oo il fabbisogno complessivo del nucleo familiare costituito peraltro dal solo soggetto sovraindebitato.
Pur dando atto di come le considerazioni svolte dall'O.C.C. non vincolino la decisione del giudice al quale, in ultima analisi, è rimessa la determinazione dei beni non compresi nella liquidazione ai sensi dell'art. 268 c.4 lett.b) c.c.i.i.., l'importo come sopra determinato deve ritenersi congruo e compatibile alle esigenze di sostentamento del soggetto sovraindebitato, importo congruo anche rispetto a quanto previsto dal d.P.C.M. 159/2013 (assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per il parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE).
Da cio' ne consegue che, alla luce del fabbisogno del soggetto sovraindebitato cosi' come evidenziato dal Gestore della Crisi ed in assenza di elementi che depongano per una differente determinazione, il debitore è autorizzato a trattenere dal trattamento pensionistico complessivamente percepito la somma di €. 950,oo per dodici mensilità.
Al fine di consentire agli organi della procedura la corretta gestione delle somme e la puntuale verifica dei redditi percepiti dal soggetto sovraindebitato, l'Ente erogante provvederà a versare l'intero trattamento pensionistico percepito dal direttamente sul conto corrente Parte_1 intestato alla procedura e la determinata porzione di reddito mensile verrà attribuita al ricorrente, su libretto di deposito postale o sul conto bancario personale di cui si autorizza sin d'ora l'apertura, previa emissione del relativo mandato di pagamento da parte del Giudice delegato
La procedura, ai sensi dell'art. 272 c.c.i.i. rimarrà aperta per tre anni decorrenti dalla data odierna ma comunque sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione anche ove eventualmente protrattesi oltre il triennio. E' onere del Liquidatore formulare al Tribunale apposita istanza di chiusura - anche anteriormente rispetto al decorso del triennio - qualora non possa essere acquisito ulteriore attivo da distribuire.
Ritenuto da ultimo che alla luce di quanto esposto è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere il sussistere uno stato di definitiva incapacità del ricorrente di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Precisato che nella nomina del Liquidatore vengono seguiti i criteri indicati dall'art.270, co. 2, lett.
b), c.c.i.i. e dal richiamato d.m. 202/2014.
P.Q.M.
Visto l'art. 270 c.c.i.i.,
DICHIARA l'apertura della Liquidazione controllata dei beni del patrimonio di
Parte_1
]. C.F._1
NOMINA Giudice Delegato il Dott. Marco Lualdi.
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Dichiarazione di apertura Liquidazione Controllata (art. 270 c.c.i.i.)
NOMINA Liquidatore l'Avv.to Vanessa Oggioni con studio in Monza alla via S.M. Pelletier
n.4 .
ORDINA a il deposito entro sette giorni dell'Elenco dei creditori, Parte_1 ove non già depositato.
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'Elenco depositato il termine sino al 12 ottobre 2025 , a pena di inammissibilità, per trasmettere al
Liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i (mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Liquidatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c.), con l'avvertimento che le comunicazioni ai soggetti per i quali è previsto l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in Cancelleria e che si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario.
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.
AUTORIZZA il debitore ad utilizzare ed a trattenere il trattamento pensionistico mensile nella misura di €. 950,oo .
DICHIARA CHE non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore.
DISPONE l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale, a cura del Liquidatore.
ORDINA la trascrizione della presente sentenza presso il P.R.A., a cura del Liquidatore il quale dovrà chiedere al giudice delegato l'autorizzazione alla nomina, ove necessario, di un esperto stimatore per la valutazione del bene.
DISPONE CHE il Liquidatore depositi, entro il termine del 12 settembre 2025 un programma in ordine ai tempi ed alle modalità di liquidazione.
DISPONE CHE il Liquidatore depositi, con cadenza semestrale a decorrere dalla data odierna, relazioni periodiche sullo stato della procedura.
DISPONE CHE il Liquidatore depositi, terminata l'esecuzione, il proprio rendiconto anche ai fini della liquidazione e del pagamento del proprio compenso nonché del compenso dell'O.C.C. .
Richiama al Liquidatore la facoltà di segnalare, ove ne sussistano i presupposti, la possibilità di concedere al debitore il beneficio dell'esdebitazione ai sensi dell'art. 282 c.c.i.i. depositando una relazione finalizzata all'esdebitazione del avente ad oggetto i Parte_1 presupposti per la concessione del beneficio dell'esdebitazione.
DISPONE CHE la presente sentenza, a cura del Liquidatore, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.
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Dichiarazione di apertura Liquidazione Controllata (art. 270 c.c.i.i.)
DISPONE CHE la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia comunicata al Liquidatore e alla parte ricorrente.
Così deciso in Busto Arsizio, nella Camera di consiglio del 11/06/2025.
Il Presidente Relatore ed Estensore
Dott. Marco Lualdi
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Dichiarazione di apertura Liquidazione Controllata (art. 270 c.c.i.i.)
Repubblica italiana in nome del Popolo italiano
Tribunale di Busto Arsizio Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott. Marco Lualdi Presidente Relatore ed Estensore
Dott. Elisa Tosi Giudice
Dott. Maria Elena Ballarini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unico portante R.G. 110/2025 P.U.
PROMOSSO DA
( C.f. ), Parte_1 C.F._1
residente in [...].
Visto il ricorso per dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata del patrimonio di depositato dal medesimo debitore sovraindebitato in data Parte_1
20.5.2025, ai sensi dell'art. 269 c.c.i.i.
Esaminati gli atti, i documenti depositati unitamente al ricorso ed, in particolare, la Relazione di cui all'art. 269, co. 2, c.c.i.i. redatta del Gestore della crisi, avv. Vanessa Oggioni, nominato dall'O.C.C. delle Camere di Commercio.
Esaminate le risultanze delle informative acquisite presso Controparte_1
, e CAMERA DI COMMERCIO. Controparte_2 CP_3
Udita la relazione del Giudice Delegato.
Rilevato che:
Sussiste ai sensi degli artt. 26 e 27, co. 3, c.c.i.i. la giurisdizione e la competenza di questo
Tribunale, in quanto il debitore sovraindebitato ha la residenza nel Comune di Saronno e non sussistono ragioni per ritenere che il “centro degli interessi” sia localizzato altrove.
Sussiste la legittimazione del debitore ricorrente , ai sensi degli artt. 2 co.1 lett.c) e 269 c.c.i.i. in quanto lo stesso debitore non risulta assoggettabile alla procedura di Liquidazione
1 TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura Liquidazione Controllata (art. 270 c.c.i.i.)
Giudiziale ovvero di altre procedure liquidatorie previste dal Codice Civile o da Leggi speciali per la crisi e l'insolvenza,
La Relazione di cui all'art. 269, co. 2, c.c.i.i., espone una valutazione positiva sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore ricorrente (vd. Relazione dell'O.C.C. );
Sussiste il requisito di cui all'art. 270, co. 1, c.c.i.i., non essendo state avanzate domande di accesso alle due procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dal
Titolo IV del Codice della Crisi d'Imprese e dell'Insolvenza (Ristrutturazione dei debiti del consumatore e Concordato minore);
Sussiste il presupposto oggettivo del sovraindebitamento codificato nell'art. 2 lett. c) c.c.i.i. (“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative”) desumibile dalla Relazione dell'O.C.C. e dalle dichiarazioni rese dalla parte ricorrente. In particolare la parte debitrice presenta un'esposizione debitoria complessiva di circa
€. 62.000,oo che non appare certamente ripianabile con il patrimonio disponibile ed ancor meno con i redditi percepiti dal debitore che neppure consentono di far fronte a tutte le obbligazioni di prossima scadenza.
La parte ricorrente ha posto a disposizione dei creditori tutto il proprio patrimonio costituito da
- Autovettura Fiat Panda tg. FM997FM
Non costituisce viceversa patrimonio disponibile l'importo liquidato al a titolo di Parte_1 risarcimento danno a seguito del sinistro occorso allo stesso Parte_1
A seguito dei chiarimenti resi all'udienza avanti al giudice relatore è infatti emerso come la somma riconosciuta a titolo di risarcimento danno fosse imputabile esclusivamente al risarcimento del danno biologico senza altre componenti di natura patrimoniale. Le somme corrisposte a titolo di danno biologico rivestono natura strettamente personale e pertanto non acquisibili alla procedura concorsuale.
Devono viceversa costituire patrimonio destinato alla liquidazione anche i redditi futuri derivanti dal trattamento pensionistico del debitore, che attualmente ammontano a complessivi €. 990/mese netti per dodici mensilità, seppure nella sola misura eccedente l'importo mensile e complessivo ritenuto necessario per il sostentamento del nucleo familiare del soggetto sovraindebitato ( art. 268 c.4 lett. b c.c.i.i.) .
L'art. 272 comma 3 bis del CCI, nella nuova formulazione, prevede espressamente l'acquisizione al patrimonio dei beni sopravvenuti inclusi i flussi di reddito anche in ragione del dettato letterale del l'art. 268 c.4 CCI che esclude dalla liquidazioni le pensioni nei limiti indicati dal giudice.
Posta questa premessa, occorre rilevare come il programma di liquidazione non possa prevedere la messa a disposizione dei creditori di una somma mensile predeterminata e “residuale” rispetto ai redditi complessivamente percepiti dal nucleo ma, a contrario, debba esclusivamente limitarsi a determinare il fabbisogno del debitore e del suo nucleo familiare con la conseguenza che tutto quanto dovesse successivamente risultare percepito “in eccesso” rispetto a tale somma ( anche in
Pag. 2 a 5 TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura Liquidazione Controllata (art. 270 c.c.i.i.)
ragione di eventuali e pur possibili incrementi di reddito ) sarà destinato inevitabilmente a far parte del patrimonio oggetto di distribuzione ai creditori.
Sotto tale profilo il primo dato rilevante si evince dal contenuto della relazione particolareggiata dell'O.C.C. depositata in atti, relazione che ha determinato in €. 950,oo il fabbisogno complessivo del nucleo familiare costituito peraltro dal solo soggetto sovraindebitato.
Pur dando atto di come le considerazioni svolte dall'O.C.C. non vincolino la decisione del giudice al quale, in ultima analisi, è rimessa la determinazione dei beni non compresi nella liquidazione ai sensi dell'art. 268 c.4 lett.b) c.c.i.i.., l'importo come sopra determinato deve ritenersi congruo e compatibile alle esigenze di sostentamento del soggetto sovraindebitato, importo congruo anche rispetto a quanto previsto dal d.P.C.M. 159/2013 (assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per il parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE).
Da cio' ne consegue che, alla luce del fabbisogno del soggetto sovraindebitato cosi' come evidenziato dal Gestore della Crisi ed in assenza di elementi che depongano per una differente determinazione, il debitore è autorizzato a trattenere dal trattamento pensionistico complessivamente percepito la somma di €. 950,oo per dodici mensilità.
Al fine di consentire agli organi della procedura la corretta gestione delle somme e la puntuale verifica dei redditi percepiti dal soggetto sovraindebitato, l'Ente erogante provvederà a versare l'intero trattamento pensionistico percepito dal direttamente sul conto corrente Parte_1 intestato alla procedura e la determinata porzione di reddito mensile verrà attribuita al ricorrente, su libretto di deposito postale o sul conto bancario personale di cui si autorizza sin d'ora l'apertura, previa emissione del relativo mandato di pagamento da parte del Giudice delegato
La procedura, ai sensi dell'art. 272 c.c.i.i. rimarrà aperta per tre anni decorrenti dalla data odierna ma comunque sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione anche ove eventualmente protrattesi oltre il triennio. E' onere del Liquidatore formulare al Tribunale apposita istanza di chiusura - anche anteriormente rispetto al decorso del triennio - qualora non possa essere acquisito ulteriore attivo da distribuire.
Ritenuto da ultimo che alla luce di quanto esposto è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere il sussistere uno stato di definitiva incapacità del ricorrente di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Precisato che nella nomina del Liquidatore vengono seguiti i criteri indicati dall'art.270, co. 2, lett.
b), c.c.i.i. e dal richiamato d.m. 202/2014.
P.Q.M.
Visto l'art. 270 c.c.i.i.,
DICHIARA l'apertura della Liquidazione controllata dei beni del patrimonio di
Parte_1
]. C.F._1
NOMINA Giudice Delegato il Dott. Marco Lualdi.
Pag. 3 a 5 TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura Liquidazione Controllata (art. 270 c.c.i.i.)
NOMINA Liquidatore l'Avv.to Vanessa Oggioni con studio in Monza alla via S.M. Pelletier
n.4 .
ORDINA a il deposito entro sette giorni dell'Elenco dei creditori, Parte_1 ove non già depositato.
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'Elenco depositato il termine sino al 12 ottobre 2025 , a pena di inammissibilità, per trasmettere al
Liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i (mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Liquidatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c.), con l'avvertimento che le comunicazioni ai soggetti per i quali è previsto l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in Cancelleria e che si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario.
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.
AUTORIZZA il debitore ad utilizzare ed a trattenere il trattamento pensionistico mensile nella misura di €. 950,oo .
DICHIARA CHE non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore.
DISPONE l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale, a cura del Liquidatore.
ORDINA la trascrizione della presente sentenza presso il P.R.A., a cura del Liquidatore il quale dovrà chiedere al giudice delegato l'autorizzazione alla nomina, ove necessario, di un esperto stimatore per la valutazione del bene.
DISPONE CHE il Liquidatore depositi, entro il termine del 12 settembre 2025 un programma in ordine ai tempi ed alle modalità di liquidazione.
DISPONE CHE il Liquidatore depositi, con cadenza semestrale a decorrere dalla data odierna, relazioni periodiche sullo stato della procedura.
DISPONE CHE il Liquidatore depositi, terminata l'esecuzione, il proprio rendiconto anche ai fini della liquidazione e del pagamento del proprio compenso nonché del compenso dell'O.C.C. .
Richiama al Liquidatore la facoltà di segnalare, ove ne sussistano i presupposti, la possibilità di concedere al debitore il beneficio dell'esdebitazione ai sensi dell'art. 282 c.c.i.i. depositando una relazione finalizzata all'esdebitazione del avente ad oggetto i Parte_1 presupposti per la concessione del beneficio dell'esdebitazione.
DISPONE CHE la presente sentenza, a cura del Liquidatore, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.
Pag. 4 a 5 TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura Liquidazione Controllata (art. 270 c.c.i.i.)
DISPONE CHE la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia comunicata al Liquidatore e alla parte ricorrente.
Così deciso in Busto Arsizio, nella Camera di consiglio del 11/06/2025.
Il Presidente Relatore ed Estensore
Dott. Marco Lualdi
Pag. 5 a 5