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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 14/01/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 244/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA Sezione Civile Il Tribunale riunito in camera di conSIlio con i SInori Magistrati: Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott. Alberto Angelo BALZANI GIUDICE REL. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 244/2024 R.G. FA avente per oggetto regolamentazione questioni genitoriali promossa da:
Parte_1 nata ad [...] il [...], residente in [...], Corso Italia n. 29, C.F.
rappresentata e difesa dall'avvocato Manuel Peretti del foro di C.F._1
Ivrea, C.F. per delega in atti C.F._2
-Parte Ricorrente- Contro
CP_1 nata a [...] il [...] – C.F.: residente in [...]
Duccio Galimberti n. 37 elettivamente domiciliato in Cuorgnè (TO), Piazza della Resistenza n. 5 presso lo studio dell'avv. Mara GRISOLANO del Foro di Ivrea che lo rappresenta e difende per delega in atti
- Parte Resistente - Con l'intervento del PM: Conclusioni delle Parti
- Per parte ricorrente come da note depositate in PCT del seguente letterale tenore: “(…) previo accertamento del fatto che i minori non stanno osservando il calendario di visita paterno stabilito con provvedimento del Tribunale di Ivrea del 01.06.2022 per i motivi indicati in narrativa del ricorso introduttivo, voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
- disporre la presa in carico ai SS ed alla NPI competente per territorio del nucleo famigliare con particolare attenzione ai rapporti tra padre e figli;
- stabilire che gli incontri paterni avvengano in luogo protetto e/o neutro alla presenza di educatore sino a quando sarà necessario secondo SS ed NPI - rideterminare l'assegno di mantenimento mensile in euro
pagina 1 di 5 400,00 mensili per ciascun figlio, o la Minore somma ritenuta di Giustizia, attesa la modifica delle condizioni di visita e la riduzione patrimoniale della SI.ra . Parte_1
- in subordine disporre, quanto meno, che l'ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE allo stato percepito da entrambi i coniugi al 50% sia percepito nella misura del 100% dalla sola ricorrente IG.ra ; Parte_1
- in ulteriore subordine, rideterminare l'assegno di mantenimento mensile in misura tale da consentire alla ricorrente di fare fronte alle maggiori spese quotidiane derivate dal regime di visita che sarà suggerito anche all'esito delle relazioni dei SS ed Educativi. In ogni caso, con il favore delle spese di lite da rifondere al difensore antistatario”
- Per parte resistente come da note depositate in data 16.10.2024 del seguente letterale tenore “(…) Respingere, siccome infondate in fatto ed in diritto le domande di modifica proposte ex adverso sia esse relative all'affido, alla gestione ed agli incontri padre/minori confermando invece al riguardo la previsione di affido condiviso/ collocazione visite e mantenimento di cui al decreto reso dal Tribunale di Ivrea in data 01.06.2022 a definizione del procedimento RG 1293/2022. Respingere, siccome infondata in fatto ed in diritto, sia alla luce della deteriore (rispetto al giugno 2022) situazione economica facente capo al IGnor sia dell'assenza di nuove circostanze CP_1 fondanti la richiesta di aumento del contributo al mantenimento ordinario per i figli, la pretesa avversaria di aumento dell'assegno “di mantenimento mensile in euro 400,00. Con il favore delle spese.” Per il PM: “V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso - 03/01/2025” Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Con ricorso introduttivo nelle forme ex art 473 bis ss cpc Parte ricorrente ha dato atto che dall'unione col convenuto son nati i figli il 21.3.2015 e Persona_1 Persona_2 il 6.2.2017.
- Parte ricorrente ha dato atto del fatto che a seguito dell'allontanamento del resistente dalla casa ex familiare le parti han depositato presso il Tribunale di Ivrea ricorso congiunto per regolamentare le condizioni di affidamento dei figli minori, a cui è seguito il decreto n. cronol. 2585/2022 del 13/06/2022 - RG n. 1293/2022 col quale il Tribunale di Ivrea disciplinava l'affidamento condiviso, le visite padre-figli, il mantenimento (posto in € 250 per figlio). lamentava, inoltre, che la nuova compagna del resistente non Parte_1 Per Per trattasse con rispetto e , che per l'effetto non si recavano volentieri in visita al padre, siccome attinti da ansia quando si trovavano nella nuova casa paterna per via della Castro.
- Si costituiva parte resistente contestando e controdeducendo in ordine agli assunti attorei chiedendo che il Tribunale disponesse la presa in carico dei minori da parte del Servizio Sociale.
- All'udienza del 12.7.2024 il Giudice Relatore ha proceduto all'audizione delle Parti.
- Parte ricorrente ha dichiarato: “(…) momentaneamente i figli stanno bene, è finita la scuola, le pagelle sono andate bene. Sono al centro estivo . Ci troviamo qui per questa situazione, anche se devo aggiungere Giudice che i figli al papà vogliono bene. Purtroppo sono successi episodi con terze parti, mi riferisco alla compagna del convenuto con la quale vi sono stati screzi. Ho sempre cercato un colloquio col
pagina 2 di 5 papà e la di lui compagna ma mi è sempre stato rifiutato. Ho chiesto al papà di prendersi le sue responsabilità, anche per accompagnarli ogni tanto la domenica a calcio. Ogni tanto i bambini chiedevano che il papà li accompagnasse ma ora purtroppo neppure più. Le aggiungo che quando tornano a casa i bambini dicono che a volte urla. Sono comunque contenti di veder il padre. Vorrei che lui ci fosse Pt_2 di più per i figli. Io lavoro part time in Arcaplanet a Ivrea, vicino al Bennet. Percepisco circa 1200 euro al mese. Vivo sola con i miei due figli, non vi è più la presenza del mio ex compagno.”
- Parte resistente ha dichiarato: “(…) ci tengo a dire Giudice che in realtà dal mio punto di vista i figli hanno subito la nostra separazione quando la ricorrente se ne andò via di casa. Quando i figli vengono a volte giochiamo, altre volte a nuoto, altre volte li porto dalla nonna, a volte giocano con Per_3
l'altro mio figlio. Le specifico Giudice che quantunque in passato potesse essere saltauriamente capitato, oggi invece quando vengono i nostri figli da me mangiamo tutti insieme. Io lavoro a Cuorgnè vicino a casa, operaio. Percepisco circa 1900 euro al mese, faccio tante ore. La SInroa solo di recente ha Pt_2 trovato lavoro in pizzeria il sabato sera, al momento non regolarizzata. Ho fatto il mutuo per l'acquisto della casa in cui abitiamo con e Vorrei vederli magari a volte capita che io e Pt_2 Per_3 Pt_2 bisticciamo lei ha la voce alta ma non bisticcia con i nostri figli. Da come la vedo io le cose possono solo migliorare. Voglio bene ai nostri figli.”
- All'esito i difensori delle parti chiedevano al Giudice relatore di fissare udienza per la rimessione in decisione ex art 473 bis 28 cpc, che il Giudice calendarizzava al 23.12.2024 assegnando i termini a ritroso previsti dalla norma. Nel corso del procedimento sono state acquisite le relazioni dei Servizi Sociali;
le parti han concluso come sopra visto e la causa viene ora a decisione.
* * * La presente controversia ha ad oggetto la modifica ex art 337 quinquies cc / art 473 bis 29 Cpc (“Qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici.”) del decreto del Tribunale di Ivrea n. n. cronol. 2585/2022 del 13/06/2022 in causa RG n. 1293/2022 adottato su domanda congiunta delle Parti, col quale il Tribunale ha disciplinato l'affidamento condiviso dei figli ai genitori, le modalità di visita e di mantenimento (posto in € 250 mensili per figlio). Occorre pertanto, al lume della norma da ultimo citata, valutare i soli fatti sopravvenuti. Sul punto, parte ricorrente, come visto, ha agito in modifica lamentando il sopravvenuto disagio dei figli a recarsi presso la nuova abitazione paterna ove vive con la di lui nuova compagna SI.ra CP_1 CP_2
e il di loro loro neonato figlio nato in data [...]. Le relazioni del
[...] Per_3
Servizio Sociale in atti danno conto del positivo legame tra il padre e i figli (giustificante la prosecuzione dell'affidamento condiviso ex art 337 ter cc), che tuttavia non desiderano più recarsi a casa del padre per via degli agiti poco accuditivi della Castro (relazionati dal Servizio). L'esito del percorso offerto dal Servizio Sociale (che ha anche audito la Castro) ha peraltro restituito uno spaccato chiaro, di talché le visite padre-figli possono ormai proseguire solo più in luogo neutro con la presenza di educatore per evitare ai minori di esser continuamente esposti a uno stato di ansia presso la nuova casa paterna.
pagina 3 di 5 Correlatamente, va preso atto del fatto che il padre ormai non vede più i figli come da decreto 2585/2022, non sopportando per l'effetto oneri di mantenimento diretto. In questo complessivo quadro (e valutate le sole sopravvenienze ex art 473 bis 29 cpc rispetto al precedente decreto) ritiene il Collegio che – non contestate ex art 115 cpc le diverse partite stipendiali delle parti sopra esposte dai contendenti, e tenuto conto del fatto che il resistente ha generato dopo il deposito del decreto 2585/2022 un nuovo figlio con la compagna dotata di capacità lavorativa effettiva, con la quale divide i costi del vivere quotidiano – il mantenimento dovuto dal padre alla madre per i figli vada innalzato ad € 315,00 per figlio, oltre al 50 % delle spese straordinarie il tutto come meglio indicato in parte dispositiva. Infine, le spese di lite. L'esito della controversia rilascia un quadro composito: invero, entrambe le parti risultano parzialmente soccombenti con riferimento alle conclusioni poste in giudizio, tanto in ordine al regime delle visite, quanto in ordine al mantenimento per la prole (che parte ricorrente ha quantificato in euro 400 per figlio oltra la totalità della percezione dell'assegno unico), di talché risulta ex art 92 cpc corretto disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le Parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le Parti ogni altra domanda istanza deduzione eccezione rigettate, in parziale modifica del decreto 2585/2022 del 13.6.2022 emesso dal Tribunale di Ivrea:
- Dispone l'affidamento condiviso dei figli minori nato il [...] e Persona_1 nato il [...] a [...] i genitori con collocazione e residenza Persona_2 anagrafica presso l'abitazione materna;
- Dispone la prosecuzione della presa in carico dei minori da parte del Servizio Sociale per offrire ai minori sostegno e supporto, con attivazione del servizio di educativa domiciliare presso l'abitazione materna e paterna ove ve ne sia il consenso paterno;
- Dispone le visite padre-figli in luogo neutro con educatore nelle modalità in concreto organizzande dai Servizi Sociali con facoltà per i Servizi di procedere alla liberalizzazione delle visite padre-figli ove ne sopravvenissero i presupposti, sempre tenuto conto del gradimento dei minori;
- Dispone la presa in carico dei minori e da parte del Persona_1 Persona_2
competente territorialmente su Rivarolo per offrire Controparte_3 ai minori sostegno e supporto;
- Dispone che il padre debba versare alla madre per il mantenimento dei figli Per_1
e a decorrere dal mese successivo al deposito della sentenza e fatta
[...] Persona_2 salva per il pregresso la misura indicata nel decreto del Tribunale Ivrea n. 2585/2022 € 315,00 mensili per ciascun figlio entro il giorno 5 di ogni mese rivalutabili annualmente agli indici Istat oltre al 50 % delle spese straordinarie richiamato sul punto il Protocollo in essere n materia presso il Tribunale di Ivrea Tribunale di Ivrea - “Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.” sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Ivrea e dal Presidente del ConSIlio
pagina 4 di 5 dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea in data 24 giugno 2016. Assegno unico percepito – ove spettante – come per legge.
- Dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le Parti
- Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle Parti, al PM, ai Servizi Sociali e per tutte le incombenze di competenza. Così deciso in Ivrea, 8.1.2025 Il Presidente Dott. Alessandro Scialabba Il giudice relatore/estensore Dott. Alberto Angelo Balzani
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA Sezione Civile Il Tribunale riunito in camera di conSIlio con i SInori Magistrati: Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott. Alberto Angelo BALZANI GIUDICE REL. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 244/2024 R.G. FA avente per oggetto regolamentazione questioni genitoriali promossa da:
Parte_1 nata ad [...] il [...], residente in [...], Corso Italia n. 29, C.F.
rappresentata e difesa dall'avvocato Manuel Peretti del foro di C.F._1
Ivrea, C.F. per delega in atti C.F._2
-Parte Ricorrente- Contro
CP_1 nata a [...] il [...] – C.F.: residente in [...]
Duccio Galimberti n. 37 elettivamente domiciliato in Cuorgnè (TO), Piazza della Resistenza n. 5 presso lo studio dell'avv. Mara GRISOLANO del Foro di Ivrea che lo rappresenta e difende per delega in atti
- Parte Resistente - Con l'intervento del PM: Conclusioni delle Parti
- Per parte ricorrente come da note depositate in PCT del seguente letterale tenore: “(…) previo accertamento del fatto che i minori non stanno osservando il calendario di visita paterno stabilito con provvedimento del Tribunale di Ivrea del 01.06.2022 per i motivi indicati in narrativa del ricorso introduttivo, voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
- disporre la presa in carico ai SS ed alla NPI competente per territorio del nucleo famigliare con particolare attenzione ai rapporti tra padre e figli;
- stabilire che gli incontri paterni avvengano in luogo protetto e/o neutro alla presenza di educatore sino a quando sarà necessario secondo SS ed NPI - rideterminare l'assegno di mantenimento mensile in euro
pagina 1 di 5 400,00 mensili per ciascun figlio, o la Minore somma ritenuta di Giustizia, attesa la modifica delle condizioni di visita e la riduzione patrimoniale della SI.ra . Parte_1
- in subordine disporre, quanto meno, che l'ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE allo stato percepito da entrambi i coniugi al 50% sia percepito nella misura del 100% dalla sola ricorrente IG.ra ; Parte_1
- in ulteriore subordine, rideterminare l'assegno di mantenimento mensile in misura tale da consentire alla ricorrente di fare fronte alle maggiori spese quotidiane derivate dal regime di visita che sarà suggerito anche all'esito delle relazioni dei SS ed Educativi. In ogni caso, con il favore delle spese di lite da rifondere al difensore antistatario”
- Per parte resistente come da note depositate in data 16.10.2024 del seguente letterale tenore “(…) Respingere, siccome infondate in fatto ed in diritto le domande di modifica proposte ex adverso sia esse relative all'affido, alla gestione ed agli incontri padre/minori confermando invece al riguardo la previsione di affido condiviso/ collocazione visite e mantenimento di cui al decreto reso dal Tribunale di Ivrea in data 01.06.2022 a definizione del procedimento RG 1293/2022. Respingere, siccome infondata in fatto ed in diritto, sia alla luce della deteriore (rispetto al giugno 2022) situazione economica facente capo al IGnor sia dell'assenza di nuove circostanze CP_1 fondanti la richiesta di aumento del contributo al mantenimento ordinario per i figli, la pretesa avversaria di aumento dell'assegno “di mantenimento mensile in euro 400,00. Con il favore delle spese.” Per il PM: “V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso - 03/01/2025” Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Con ricorso introduttivo nelle forme ex art 473 bis ss cpc Parte ricorrente ha dato atto che dall'unione col convenuto son nati i figli il 21.3.2015 e Persona_1 Persona_2 il 6.2.2017.
- Parte ricorrente ha dato atto del fatto che a seguito dell'allontanamento del resistente dalla casa ex familiare le parti han depositato presso il Tribunale di Ivrea ricorso congiunto per regolamentare le condizioni di affidamento dei figli minori, a cui è seguito il decreto n. cronol. 2585/2022 del 13/06/2022 - RG n. 1293/2022 col quale il Tribunale di Ivrea disciplinava l'affidamento condiviso, le visite padre-figli, il mantenimento (posto in € 250 per figlio). lamentava, inoltre, che la nuova compagna del resistente non Parte_1 Per Per trattasse con rispetto e , che per l'effetto non si recavano volentieri in visita al padre, siccome attinti da ansia quando si trovavano nella nuova casa paterna per via della Castro.
- Si costituiva parte resistente contestando e controdeducendo in ordine agli assunti attorei chiedendo che il Tribunale disponesse la presa in carico dei minori da parte del Servizio Sociale.
- All'udienza del 12.7.2024 il Giudice Relatore ha proceduto all'audizione delle Parti.
- Parte ricorrente ha dichiarato: “(…) momentaneamente i figli stanno bene, è finita la scuola, le pagelle sono andate bene. Sono al centro estivo . Ci troviamo qui per questa situazione, anche se devo aggiungere Giudice che i figli al papà vogliono bene. Purtroppo sono successi episodi con terze parti, mi riferisco alla compagna del convenuto con la quale vi sono stati screzi. Ho sempre cercato un colloquio col
pagina 2 di 5 papà e la di lui compagna ma mi è sempre stato rifiutato. Ho chiesto al papà di prendersi le sue responsabilità, anche per accompagnarli ogni tanto la domenica a calcio. Ogni tanto i bambini chiedevano che il papà li accompagnasse ma ora purtroppo neppure più. Le aggiungo che quando tornano a casa i bambini dicono che a volte urla. Sono comunque contenti di veder il padre. Vorrei che lui ci fosse Pt_2 di più per i figli. Io lavoro part time in Arcaplanet a Ivrea, vicino al Bennet. Percepisco circa 1200 euro al mese. Vivo sola con i miei due figli, non vi è più la presenza del mio ex compagno.”
- Parte resistente ha dichiarato: “(…) ci tengo a dire Giudice che in realtà dal mio punto di vista i figli hanno subito la nostra separazione quando la ricorrente se ne andò via di casa. Quando i figli vengono a volte giochiamo, altre volte a nuoto, altre volte li porto dalla nonna, a volte giocano con Per_3
l'altro mio figlio. Le specifico Giudice che quantunque in passato potesse essere saltauriamente capitato, oggi invece quando vengono i nostri figli da me mangiamo tutti insieme. Io lavoro a Cuorgnè vicino a casa, operaio. Percepisco circa 1900 euro al mese, faccio tante ore. La SInroa solo di recente ha Pt_2 trovato lavoro in pizzeria il sabato sera, al momento non regolarizzata. Ho fatto il mutuo per l'acquisto della casa in cui abitiamo con e Vorrei vederli magari a volte capita che io e Pt_2 Per_3 Pt_2 bisticciamo lei ha la voce alta ma non bisticcia con i nostri figli. Da come la vedo io le cose possono solo migliorare. Voglio bene ai nostri figli.”
- All'esito i difensori delle parti chiedevano al Giudice relatore di fissare udienza per la rimessione in decisione ex art 473 bis 28 cpc, che il Giudice calendarizzava al 23.12.2024 assegnando i termini a ritroso previsti dalla norma. Nel corso del procedimento sono state acquisite le relazioni dei Servizi Sociali;
le parti han concluso come sopra visto e la causa viene ora a decisione.
* * * La presente controversia ha ad oggetto la modifica ex art 337 quinquies cc / art 473 bis 29 Cpc (“Qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici.”) del decreto del Tribunale di Ivrea n. n. cronol. 2585/2022 del 13/06/2022 in causa RG n. 1293/2022 adottato su domanda congiunta delle Parti, col quale il Tribunale ha disciplinato l'affidamento condiviso dei figli ai genitori, le modalità di visita e di mantenimento (posto in € 250 mensili per figlio). Occorre pertanto, al lume della norma da ultimo citata, valutare i soli fatti sopravvenuti. Sul punto, parte ricorrente, come visto, ha agito in modifica lamentando il sopravvenuto disagio dei figli a recarsi presso la nuova abitazione paterna ove vive con la di lui nuova compagna SI.ra CP_1 CP_2
e il di loro loro neonato figlio nato in data [...]. Le relazioni del
[...] Per_3
Servizio Sociale in atti danno conto del positivo legame tra il padre e i figli (giustificante la prosecuzione dell'affidamento condiviso ex art 337 ter cc), che tuttavia non desiderano più recarsi a casa del padre per via degli agiti poco accuditivi della Castro (relazionati dal Servizio). L'esito del percorso offerto dal Servizio Sociale (che ha anche audito la Castro) ha peraltro restituito uno spaccato chiaro, di talché le visite padre-figli possono ormai proseguire solo più in luogo neutro con la presenza di educatore per evitare ai minori di esser continuamente esposti a uno stato di ansia presso la nuova casa paterna.
pagina 3 di 5 Correlatamente, va preso atto del fatto che il padre ormai non vede più i figli come da decreto 2585/2022, non sopportando per l'effetto oneri di mantenimento diretto. In questo complessivo quadro (e valutate le sole sopravvenienze ex art 473 bis 29 cpc rispetto al precedente decreto) ritiene il Collegio che – non contestate ex art 115 cpc le diverse partite stipendiali delle parti sopra esposte dai contendenti, e tenuto conto del fatto che il resistente ha generato dopo il deposito del decreto 2585/2022 un nuovo figlio con la compagna dotata di capacità lavorativa effettiva, con la quale divide i costi del vivere quotidiano – il mantenimento dovuto dal padre alla madre per i figli vada innalzato ad € 315,00 per figlio, oltre al 50 % delle spese straordinarie il tutto come meglio indicato in parte dispositiva. Infine, le spese di lite. L'esito della controversia rilascia un quadro composito: invero, entrambe le parti risultano parzialmente soccombenti con riferimento alle conclusioni poste in giudizio, tanto in ordine al regime delle visite, quanto in ordine al mantenimento per la prole (che parte ricorrente ha quantificato in euro 400 per figlio oltra la totalità della percezione dell'assegno unico), di talché risulta ex art 92 cpc corretto disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le Parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le Parti ogni altra domanda istanza deduzione eccezione rigettate, in parziale modifica del decreto 2585/2022 del 13.6.2022 emesso dal Tribunale di Ivrea:
- Dispone l'affidamento condiviso dei figli minori nato il [...] e Persona_1 nato il [...] a [...] i genitori con collocazione e residenza Persona_2 anagrafica presso l'abitazione materna;
- Dispone la prosecuzione della presa in carico dei minori da parte del Servizio Sociale per offrire ai minori sostegno e supporto, con attivazione del servizio di educativa domiciliare presso l'abitazione materna e paterna ove ve ne sia il consenso paterno;
- Dispone le visite padre-figli in luogo neutro con educatore nelle modalità in concreto organizzande dai Servizi Sociali con facoltà per i Servizi di procedere alla liberalizzazione delle visite padre-figli ove ne sopravvenissero i presupposti, sempre tenuto conto del gradimento dei minori;
- Dispone la presa in carico dei minori e da parte del Persona_1 Persona_2
competente territorialmente su Rivarolo per offrire Controparte_3 ai minori sostegno e supporto;
- Dispone che il padre debba versare alla madre per il mantenimento dei figli Per_1
e a decorrere dal mese successivo al deposito della sentenza e fatta
[...] Persona_2 salva per il pregresso la misura indicata nel decreto del Tribunale Ivrea n. 2585/2022 € 315,00 mensili per ciascun figlio entro il giorno 5 di ogni mese rivalutabili annualmente agli indici Istat oltre al 50 % delle spese straordinarie richiamato sul punto il Protocollo in essere n materia presso il Tribunale di Ivrea Tribunale di Ivrea - “Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.” sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Ivrea e dal Presidente del ConSIlio
pagina 4 di 5 dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea in data 24 giugno 2016. Assegno unico percepito – ove spettante – come per legge.
- Dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le Parti
- Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle Parti, al PM, ai Servizi Sociali e per tutte le incombenze di competenza. Così deciso in Ivrea, 8.1.2025 Il Presidente Dott. Alessandro Scialabba Il giudice relatore/estensore Dott. Alberto Angelo Balzani
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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