Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 27/02/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Solarino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2097/2024 R.G. promossa da:
Parte_1
( ) nato a [...] , con il ministero dell'Avv. ITALIA ANGELO;
P.IVA_1
- ricorrente -
CONTRO
) nato a Controparte_1 P.IVA_2 il , col il ministero dell'Avv. MIANO MARCO
- resistente -
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno hanno discusso la causa come da verbale di udienza del 27.02.2025 qui da intendersi integralmente richiamato.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Ai sensi della novella L. 69/2009 in vigore dal 4 luglio 2009 per i procedimenti in corso relativamente al nuovo disposto dell'art. 118 disp. att., ci si limita a richiamare gli atti di causa.
MOTIVAZIONE
[...]
” di pagare in favore della la somma di € 12.000,00 Parte_1 CP_1 per i canoni di locazione relativi ai mesi di febbraio e marzo dell'anno
2024, oltre agli interessi come determinati in domanda e oltre le spese liquidate in € 540,00 per compensi ed € 145,50 per esborsi oltre IVA e
CPA.
IL decreto ingiuntivo è stato notificato con atto di precetto in data 3 giugno 2024.
Il ricorrente in via preliminare ha eccepito l'incompetenza del
Tribunale sulla base di una convenzione di arbitrato di cui alla clausola compromissoria prevista dal del contratto di locazione intercorso tra le parti in causa e sul quale si fonda il decreto ingiuntivo opposto, chiedendo la declaratoria di nullità e/o di revoca e/o di invalidità del titolo monitorio medesimo.
Controparte si è costituita aderendo in via preliminare alla eccezione di incompetenza come sopra indicata.
L'eccezione è fondata tenuto conto di quanto previsto nel contratto di locazione sopra menzionato che all'art. 10 così dispone: “Arbitrato:
L'interpretazione e lo risoluzione di qualsiasi controversia contrattuale è da intendersi
secondo i canoni di lealtà e buona fede ed è rimessa ad un Collegio Arbitrale, composto
Co da tre componenti (uno nominato dall' Opera;
uno dal conduttore e il Presidente dal
Presidente del Tribunale di Siracusa). Le spese dell'arbitrato saranno a totale carico di
porte soccombente. Resta fermo lo possibilità di ricorrere al Tribunale Ordinario di
Siracusa in via cautelare o per I' emissione di ingiunzioni di pagamento e/o obblighi di
fare, non fare e di rilascio.”
Va altresì tenuto conto dell'adesione da parte del resistente alla richiamata eccezione di incompetenza. L'accoglimento dell'eccezione di incompetenza del Tribunale a favore del collegio arbitrale comporta la revoca del D.I. opposto.
La pronta adesione della parte resistente all' eccezione e l' immediata definizione della causa costituiscono invece motivi idonei a giustificare la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
2097/2024 R.G., così provvede:
- dichiara la propria incompetenza per essere la presente controversia devoluta al collegio Arbitrale previsto dall' art.10 del contratto di locazione 17.02.2022;
- assegna alle parti termine di tre mesi per la riassunzione della causa innanzi al collegio arbitrale;
- compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Siracusa il 27.02.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Solarino