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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 12/11/2025, n. 1017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1017 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Civile di Tivoli
In composizione monocratica in persona del giudice designato G.O.T. dott.
FA NI a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 04.07.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di primo grado iscritta al n.2345 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Attilio Piacente giusta Parte_1
delega in atti – ATTRICE
E in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
Carlo AR Longo, giusta delega in atti - CONVENUTO
OGGETTO : Impugnazione delibera assembleare.
CONCLUSIONI : Vedi verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato a mezzo pec in data 17.05.2021 in opposizione al decreto ingiuntivo n. 612/2021 (5135/2020 N.R.G) emesso dal Tribunale di Tivoli in data 29.03.2021, la sig.ra Parte_1
conveniva innanzi all'intestato Tribunale la per Controparte_1
sentire accogliere le seguenti conclusioni: “– in via preliminare, concedere la sospensione dell'esecuzione; – nel merito, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo in questione e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierno opponente sig.ra alla Parte_1
società opposta per le causali di cui al decreto Controparte_1
ingiuntivo de quo e, per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione;
– inoltre, accogliere la domanda riconvenzionale proposta dall'odierno opponente, e conseguentemente condannare la società allo Controparte_1
scioglimento del contratto ed al risarcimento della somma di € 18.500,00, per non essersi interessata e non essere intervenuta con l'agenzia
affinché la minore potesse proseguire il suo Controparte_2
Viaggio e la sua esperienza all'estero e per i danni a livello psicologico da ella lamentati a seguito di quanto avvenuto e per tutte le ragioni di cui sopra;
– disporre ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese e compensi del presente giudizio”.
A sostegno dell'opposizione deduceva: - di non aver potuto usufruire del viaggio studi a causa del comportamento posto in essere da una Agenzia americana la che collaborava con Controparte_2 [...]
- che l'oggetto del contratto era divenuto impossibile CP_1
sebbene la sig.ra avesse già versato il 50% del compenso Parte_1
pattuito attraverso la borsa di studio INPS;
- la “radicale modificazione dell'oggetto del contratto, … l'osservanza … che le predette prescrizioni avrebbe(ro) imposto, e la mancanza di qualsiasi certezza in ordine alla possibilità di darvi comunque esecuzione» che avevano evidentemente influito sulla causa del contratto, stravolgendola rispetto all'accordo originario.
Nel dettaglio, evidenziava che “LA MINORE VOLEVA RIMANERE, voleva frequentare, aveva una borsa di studio ma è stata rimandata a casa Pt_2
senza poter terminare il percorso dall'agenzia Americana International
Student Exchange, che collabora con l'Agenzia Italiana Lingua Academy
s.r.l., senza una motivazione idonea al rimpatrio E SENZA
AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI”.
Causa di quanto sopra, le incomprensioni della minore con la famiglia Contr ospitante , di 72 anni, single, la quale viveva da sola in CP_4
casa, a Panama City Beach e che avrebbe tenuto un comportamento per nulla educativo, essendo dedita al bere e totalmente apatica;
alla segnalazione della circostanza alla propria , avrebbe Parte_3
fatto seguito da parte di quest'ultima un'assoluta assenza di comprensione, avendo risposto alla studentessa: “queste non sono buone ragioni per
Contr cambiare famiglia perché, se l'abitudine di è quella di passare CP_4
tutta la giornata seduta sulla poltrona, devi accettarlo”.
Evidenziava da ultimo che successive interlocuzioni con la struttura portarono sì all'individuazione di una diversa famiglia, ma che non essendovi sicurezza sulla scuola che avrebbe dovuto frequentare, trovandosi detta sistemazione nella città di Crestview, a 150 km dalla precedente scuola, era stato impossibile darvi tempestivamente corso, circostanza che aveva indotto la struttura, per rivalsa, ad anticipare la fine del percorso di studio, con il rimpatrio forzato della minore, pur in assenza di infrazioni da parte di quest'ultima e nonostante l'opposizione della famiglia.
Regolarmente incardinatosi il contraddittorio, si costituiva la
[...]
la quale chiedeva all'intestato Tribunale nella persona CP_1
dell'Illmo Giudice: “1) In via preliminare, disporre ai sensi dell'art. 648, c.1.
c.p.c., la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto 2) Sempre in via preliminare dichiarare la carenza di legittimazione attiva dell'opponente in relazione alla domanda riconvenzionale spiegata dalla stessa 3) In via principale, rigettare per le causali di cui alla parte motiva l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo opposto (n. 612/2021 emesso dal Tribunale di Tivoli) 4) In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento parziale delle domande ed eccezioni formulate dall'opponente sig.ra condannare la Parte_1
medesima, previa effettuazione delle eventuali compensazioni parziali, al pagamento in favore della della minor somma reputata di CP_1
Giustizia rispetto all'importo ingiunto” La causa, concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. è stata trattenuta in decisione all'udienza del 4.07.2024 con autorizzazione allo scambio degli scritti conclusivi e di replica ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata.
Dal corredo documentale prodotto dall'opposta è emerso come il motivo giustificativo dell'interruzione del viaggio/studio negli Stati Uniti, sia da ricercarsi nei provvedimenti di espulsione resi a carico della ragazza la quale ebbe a dimostrare scarsa disponibilità ad adattarsi nel rapporto con il soggetto ospitante, sig.ra . CP_4
Si ricava dalla missiva in data 18.10.2019 “Come sai, si è verificata una serie di problemi durante il tuo tempo finora trascorso nel programma. Il 13 ottobre hai ricevuto un Problem ID (Scheda di Risoluzione Problemi) che illustrava le regole generali del programma relative al rispetto delle regole della famiglia ospitante. Hai mostrato una riluttanza a partecipare pienamente con la tua famiglia ospitante. Invece di impegnarti a costruire un rapporto con la tua famiglia ospitante, ti sei isolata e non hai mostrato alcuna volontà di fare in modo che il tuo inserimento funzionasse in modo corretto. La tua madre ospitante ha cercato di incoraggiarti a portare amici
a casa o a unirti ai club e alle attività doposcuola. Tuttavia, non sei riuscita
a esplorare nessuna di queste opzioni. Contrariamente, finora ti sei soffermata a trovare aspetti negativi del tuo programma, parlando in modo piuttosto scortese della tua madre ospitante e delle sue intenzioni di ospitare.
A partire da oggi, 18 ottobre 2019, la tua madre ospitante non è più disposta
a ospitarti per tutta la durata del tuo programma. Il tuo comportamento negativo l'ha colpita e non si sente più in grado di affrontare la negatività nella sua casa”.
Con successiva lettera del 01.11.2019, inviata ai genitori della ragazza, non espressamente contestata dall'opponente, veniva comunicata l'interruzione del programma di studio sulla base dei seguenti rilievi: “ ha dichiarato Per_1
che non avrebbe mai voluto essere in questo collocamento, ma si aspettava di essere in una "vera famiglia americana". Ha inoltre spiegato che si aspettava una famiglia che “avesse soldi e le facesse vivere nuove esperienze”. La risposta di all'incontro è stata chiudersi Per_1
ulteriormente, trascorrendo molto tempo nella sua stanza e sul suo cellulare.
Inoltre, ha contattato i funzionari scolastici per lamentarsi del fatto Per_1
che la sua madre ospitante fosse "pigra" e non fosse la famiglia americana in cui meritava di stare. Il 21 ottobre 2019 la studentessa e il coordinatore locale si sono incontrati di nuovo, poiché il rapporto tra e la madre Per_1
ospitante sembrava essersi ulteriormente deteriorato invece di migliorare.
A questo punto, aveva già contattato i funzionari scolastici più di una Per_1
volta, diffondendo voci negative sulla madre ospitante, comprese le sue affermazioni che la madre ospitante l'avrebbe cacciata (in un'occasione), a che la madre ospitante si stava trasferendo (in un'altra occasione). È stata redatta una lettera di sospensione. Dato il comportamento negativo e la mancanza di rispetto che stava mostrando alla madre ospitante a casa Per_1
sua e a scuola, la madre ospitante si è sentita ferita e ha deciso di ritirare il suo sostegno lo stesso giorno. Ha dichiarato che era disposta a ospitare Per
fino a quando non avrebbe trovato una soluzione per lei. La Per_1
Scheda di Risoluzione Problemi e la Sospensione delineavano chiaramente le aspettative del programma di scambio culturale J-1. Illustravano che la studentessa aveva avuto l'opportunità da parte della sua agenzia in Italia di rifiutare il collocamento, quando è stato presentato per la prima volta. È stato anche espresso che lo scambio culturale era un programma che chiede allo studente di immergersi nella cultura americana, diventando un membro attivo della comunità, sia all'interno che all'esterno della scuola. I contributi apportati dallo studente nel programma, rispecchiano ciò che lo studente ottiene dal programma. Dopo che la studentessa è stata messa in sospensione, ha mostrato poca o nessuna collaborazione e invece di Per accettare il nuovo collocamento, che aveva identificato per lei, ha contattato la scuola, il distretto scolastico e i funzionari ecclesiastici, inventando storie che si adattassero al suo racconto di aver bisogno di un trasferimento urgente. A causa delle questioni comportamentali sopra elencate, dell'incapacità di di adattarsi alla cultura americana, così Per_1
come delle sue continue menzogne, non la consideriamo adatta a continuare questo programma”.
Contrariamente quindi a quanto riferito nell'atto di opposizione a Pt_4
l'interruzione del programma di studio non è stata immotivata, ma traeva origine da un specifica carenza di capacità di adattamento della ragazza alla nuova situazione che rendeva non più proseguibile il rapporto con la famiglia ospitante,
Sebbene, nell'atto introduttivo sia stata evidenziata la responsabilità della struttura per non avere individuato un'altra famiglia presso cui proseguire il corso di studio, va detto che ai sensi della lett. I del contratto stipulato, la richiesta di sostituzione della famiglia non costituisce motivo valido ai fini del recesso.
Nel corso del processo non sono state fornite allegazioni idonee a dimostrare un atteggiamento antipedagogico del soggetto ospitante o che la stessa fosse dedita al bere e gli stessi capitoli di prova articolati dall'opponente non danno conto di comportamenti specifici in tal senso adottati dalla IG.ra . CP_4
Per contro, non risultano contestazioni da parte dell'opponente in merito alle lettere di espulsione e lo stesso comportamento successivamente adottato dall'opponente, non evidenzia alcuna volontà della minore di proseguire il rapporto soffermandosi invece sull'impraticabilità della nuova soluzione abitativa offerta perché priva di una scuola nelle vicinanze, a riprova, quindi del sostanziale rifiuto a proseguire il soggiorno se non fosse mutato il soggetto ospitante. Eloquente, in proposito, è il contenuto della mail in data 16.06.2022 inviata dall'opposta ai genitori della ragazza, qui di seguito trascritto: “Buongiorno Per IG.ra , Le inoltro per sua conoscenza la mail che ci ha inviato Pt_1
ieri sera dopo che hanno parlato con . Ci dispiace moltissimo ma a Per_1
questo punto non abbiamo altri modi per aiutarla. Sua figlia ha Per_1
rifiutato due possibilità di cambio famiglia: la prima venerdi scorso: quando
voleva rimanere nello stesso distretto e quindi non abbiamo accettato Per_1
il primo cambio perché speravamo che riuscisse a trovare una famiglia tramite la IG. della parrocchia La seconda possibilità l'ha Per_3 Per_1
Per rifiutata ieri quando ha detto ad di che la famiglia della IG.ra Per_4
non andava bene per lei perché la famiglia non ha figli e Per_3 Per_3
Per
non ha tra le famiglie quelle con i figli (questo non sappiamo dove Per_1
Per lo abbai letto ma non è così ha tra le varie tipologie di famiglia : soprattutto famiglie con bambini)… comunicazione, quest'ultima, rimasta anch'essa priva di riscontro.
In definitiva, ritiene il Tribunale che la risoluzione del rapporto non sia da addebitare alla società che ha comunque adempiuto alle CP_1
obbligazioni su di essa gravanti individuando il soggetto ospitante e introducendola al percorso scolastico previsto dal bando, bensì ad una condotta della minore non in grado di adattarsi alla sistemazione offerta così rendendo non più proseguibile il soggiorno studio.
Discende da quanto sopra l'obbligo di pagamento delle somme indicate nel ricorso per ingiunzione, considerato che la posizione dell'Inps risulta essere quale mero delegato per l'adempimento e quindi privo di legittimazione a contraddire per ciò che concerne il rapporto sostanziale intercorso con la
CP_1
Le ragioni della presente decisione, rendono superfluo l'esame della domanda riconvenzionale, da ritenersi quindi assorbita nel rigetto dell'opposizione principale. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Tivoli, disattesa ogni diversa azione, eccezione, difesa ed istanza, definitivamente decidendo sulla causa in epigrafe così provvede:
1) Respinge l'opposizione;
2) Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in
Euro 2.300,00 per onorari, oltre iva, cpa e rimborso generale.
Tivoli, 10.11.2025
Il Giudice O.P.
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Civile di Tivoli
In composizione monocratica in persona del giudice designato G.O.T. dott.
FA NI a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 04.07.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di primo grado iscritta al n.2345 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Attilio Piacente giusta Parte_1
delega in atti – ATTRICE
E in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
Carlo AR Longo, giusta delega in atti - CONVENUTO
OGGETTO : Impugnazione delibera assembleare.
CONCLUSIONI : Vedi verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato a mezzo pec in data 17.05.2021 in opposizione al decreto ingiuntivo n. 612/2021 (5135/2020 N.R.G) emesso dal Tribunale di Tivoli in data 29.03.2021, la sig.ra Parte_1
conveniva innanzi all'intestato Tribunale la per Controparte_1
sentire accogliere le seguenti conclusioni: “– in via preliminare, concedere la sospensione dell'esecuzione; – nel merito, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo in questione e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierno opponente sig.ra alla Parte_1
società opposta per le causali di cui al decreto Controparte_1
ingiuntivo de quo e, per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione;
– inoltre, accogliere la domanda riconvenzionale proposta dall'odierno opponente, e conseguentemente condannare la società allo Controparte_1
scioglimento del contratto ed al risarcimento della somma di € 18.500,00, per non essersi interessata e non essere intervenuta con l'agenzia
affinché la minore potesse proseguire il suo Controparte_2
Viaggio e la sua esperienza all'estero e per i danni a livello psicologico da ella lamentati a seguito di quanto avvenuto e per tutte le ragioni di cui sopra;
– disporre ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese e compensi del presente giudizio”.
A sostegno dell'opposizione deduceva: - di non aver potuto usufruire del viaggio studi a causa del comportamento posto in essere da una Agenzia americana la che collaborava con Controparte_2 [...]
- che l'oggetto del contratto era divenuto impossibile CP_1
sebbene la sig.ra avesse già versato il 50% del compenso Parte_1
pattuito attraverso la borsa di studio INPS;
- la “radicale modificazione dell'oggetto del contratto, … l'osservanza … che le predette prescrizioni avrebbe(ro) imposto, e la mancanza di qualsiasi certezza in ordine alla possibilità di darvi comunque esecuzione» che avevano evidentemente influito sulla causa del contratto, stravolgendola rispetto all'accordo originario.
Nel dettaglio, evidenziava che “LA MINORE VOLEVA RIMANERE, voleva frequentare, aveva una borsa di studio ma è stata rimandata a casa Pt_2
senza poter terminare il percorso dall'agenzia Americana International
Student Exchange, che collabora con l'Agenzia Italiana Lingua Academy
s.r.l., senza una motivazione idonea al rimpatrio E SENZA
AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI”.
Causa di quanto sopra, le incomprensioni della minore con la famiglia Contr ospitante , di 72 anni, single, la quale viveva da sola in CP_4
casa, a Panama City Beach e che avrebbe tenuto un comportamento per nulla educativo, essendo dedita al bere e totalmente apatica;
alla segnalazione della circostanza alla propria , avrebbe Parte_3
fatto seguito da parte di quest'ultima un'assoluta assenza di comprensione, avendo risposto alla studentessa: “queste non sono buone ragioni per
Contr cambiare famiglia perché, se l'abitudine di è quella di passare CP_4
tutta la giornata seduta sulla poltrona, devi accettarlo”.
Evidenziava da ultimo che successive interlocuzioni con la struttura portarono sì all'individuazione di una diversa famiglia, ma che non essendovi sicurezza sulla scuola che avrebbe dovuto frequentare, trovandosi detta sistemazione nella città di Crestview, a 150 km dalla precedente scuola, era stato impossibile darvi tempestivamente corso, circostanza che aveva indotto la struttura, per rivalsa, ad anticipare la fine del percorso di studio, con il rimpatrio forzato della minore, pur in assenza di infrazioni da parte di quest'ultima e nonostante l'opposizione della famiglia.
Regolarmente incardinatosi il contraddittorio, si costituiva la
[...]
la quale chiedeva all'intestato Tribunale nella persona CP_1
dell'Illmo Giudice: “1) In via preliminare, disporre ai sensi dell'art. 648, c.1.
c.p.c., la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto 2) Sempre in via preliminare dichiarare la carenza di legittimazione attiva dell'opponente in relazione alla domanda riconvenzionale spiegata dalla stessa 3) In via principale, rigettare per le causali di cui alla parte motiva l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo opposto (n. 612/2021 emesso dal Tribunale di Tivoli) 4) In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento parziale delle domande ed eccezioni formulate dall'opponente sig.ra condannare la Parte_1
medesima, previa effettuazione delle eventuali compensazioni parziali, al pagamento in favore della della minor somma reputata di CP_1
Giustizia rispetto all'importo ingiunto” La causa, concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. è stata trattenuta in decisione all'udienza del 4.07.2024 con autorizzazione allo scambio degli scritti conclusivi e di replica ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata.
Dal corredo documentale prodotto dall'opposta è emerso come il motivo giustificativo dell'interruzione del viaggio/studio negli Stati Uniti, sia da ricercarsi nei provvedimenti di espulsione resi a carico della ragazza la quale ebbe a dimostrare scarsa disponibilità ad adattarsi nel rapporto con il soggetto ospitante, sig.ra . CP_4
Si ricava dalla missiva in data 18.10.2019 “Come sai, si è verificata una serie di problemi durante il tuo tempo finora trascorso nel programma. Il 13 ottobre hai ricevuto un Problem ID (Scheda di Risoluzione Problemi) che illustrava le regole generali del programma relative al rispetto delle regole della famiglia ospitante. Hai mostrato una riluttanza a partecipare pienamente con la tua famiglia ospitante. Invece di impegnarti a costruire un rapporto con la tua famiglia ospitante, ti sei isolata e non hai mostrato alcuna volontà di fare in modo che il tuo inserimento funzionasse in modo corretto. La tua madre ospitante ha cercato di incoraggiarti a portare amici
a casa o a unirti ai club e alle attività doposcuola. Tuttavia, non sei riuscita
a esplorare nessuna di queste opzioni. Contrariamente, finora ti sei soffermata a trovare aspetti negativi del tuo programma, parlando in modo piuttosto scortese della tua madre ospitante e delle sue intenzioni di ospitare.
A partire da oggi, 18 ottobre 2019, la tua madre ospitante non è più disposta
a ospitarti per tutta la durata del tuo programma. Il tuo comportamento negativo l'ha colpita e non si sente più in grado di affrontare la negatività nella sua casa”.
Con successiva lettera del 01.11.2019, inviata ai genitori della ragazza, non espressamente contestata dall'opponente, veniva comunicata l'interruzione del programma di studio sulla base dei seguenti rilievi: “ ha dichiarato Per_1
che non avrebbe mai voluto essere in questo collocamento, ma si aspettava di essere in una "vera famiglia americana". Ha inoltre spiegato che si aspettava una famiglia che “avesse soldi e le facesse vivere nuove esperienze”. La risposta di all'incontro è stata chiudersi Per_1
ulteriormente, trascorrendo molto tempo nella sua stanza e sul suo cellulare.
Inoltre, ha contattato i funzionari scolastici per lamentarsi del fatto Per_1
che la sua madre ospitante fosse "pigra" e non fosse la famiglia americana in cui meritava di stare. Il 21 ottobre 2019 la studentessa e il coordinatore locale si sono incontrati di nuovo, poiché il rapporto tra e la madre Per_1
ospitante sembrava essersi ulteriormente deteriorato invece di migliorare.
A questo punto, aveva già contattato i funzionari scolastici più di una Per_1
volta, diffondendo voci negative sulla madre ospitante, comprese le sue affermazioni che la madre ospitante l'avrebbe cacciata (in un'occasione), a che la madre ospitante si stava trasferendo (in un'altra occasione). È stata redatta una lettera di sospensione. Dato il comportamento negativo e la mancanza di rispetto che stava mostrando alla madre ospitante a casa Per_1
sua e a scuola, la madre ospitante si è sentita ferita e ha deciso di ritirare il suo sostegno lo stesso giorno. Ha dichiarato che era disposta a ospitare Per
fino a quando non avrebbe trovato una soluzione per lei. La Per_1
Scheda di Risoluzione Problemi e la Sospensione delineavano chiaramente le aspettative del programma di scambio culturale J-1. Illustravano che la studentessa aveva avuto l'opportunità da parte della sua agenzia in Italia di rifiutare il collocamento, quando è stato presentato per la prima volta. È stato anche espresso che lo scambio culturale era un programma che chiede allo studente di immergersi nella cultura americana, diventando un membro attivo della comunità, sia all'interno che all'esterno della scuola. I contributi apportati dallo studente nel programma, rispecchiano ciò che lo studente ottiene dal programma. Dopo che la studentessa è stata messa in sospensione, ha mostrato poca o nessuna collaborazione e invece di Per accettare il nuovo collocamento, che aveva identificato per lei, ha contattato la scuola, il distretto scolastico e i funzionari ecclesiastici, inventando storie che si adattassero al suo racconto di aver bisogno di un trasferimento urgente. A causa delle questioni comportamentali sopra elencate, dell'incapacità di di adattarsi alla cultura americana, così Per_1
come delle sue continue menzogne, non la consideriamo adatta a continuare questo programma”.
Contrariamente quindi a quanto riferito nell'atto di opposizione a Pt_4
l'interruzione del programma di studio non è stata immotivata, ma traeva origine da un specifica carenza di capacità di adattamento della ragazza alla nuova situazione che rendeva non più proseguibile il rapporto con la famiglia ospitante,
Sebbene, nell'atto introduttivo sia stata evidenziata la responsabilità della struttura per non avere individuato un'altra famiglia presso cui proseguire il corso di studio, va detto che ai sensi della lett. I del contratto stipulato, la richiesta di sostituzione della famiglia non costituisce motivo valido ai fini del recesso.
Nel corso del processo non sono state fornite allegazioni idonee a dimostrare un atteggiamento antipedagogico del soggetto ospitante o che la stessa fosse dedita al bere e gli stessi capitoli di prova articolati dall'opponente non danno conto di comportamenti specifici in tal senso adottati dalla IG.ra . CP_4
Per contro, non risultano contestazioni da parte dell'opponente in merito alle lettere di espulsione e lo stesso comportamento successivamente adottato dall'opponente, non evidenzia alcuna volontà della minore di proseguire il rapporto soffermandosi invece sull'impraticabilità della nuova soluzione abitativa offerta perché priva di una scuola nelle vicinanze, a riprova, quindi del sostanziale rifiuto a proseguire il soggiorno se non fosse mutato il soggetto ospitante. Eloquente, in proposito, è il contenuto della mail in data 16.06.2022 inviata dall'opposta ai genitori della ragazza, qui di seguito trascritto: “Buongiorno Per IG.ra , Le inoltro per sua conoscenza la mail che ci ha inviato Pt_1
ieri sera dopo che hanno parlato con . Ci dispiace moltissimo ma a Per_1
questo punto non abbiamo altri modi per aiutarla. Sua figlia ha Per_1
rifiutato due possibilità di cambio famiglia: la prima venerdi scorso: quando
voleva rimanere nello stesso distretto e quindi non abbiamo accettato Per_1
il primo cambio perché speravamo che riuscisse a trovare una famiglia tramite la IG. della parrocchia La seconda possibilità l'ha Per_3 Per_1
Per rifiutata ieri quando ha detto ad di che la famiglia della IG.ra Per_4
non andava bene per lei perché la famiglia non ha figli e Per_3 Per_3
Per
non ha tra le famiglie quelle con i figli (questo non sappiamo dove Per_1
Per lo abbai letto ma non è così ha tra le varie tipologie di famiglia : soprattutto famiglie con bambini)… comunicazione, quest'ultima, rimasta anch'essa priva di riscontro.
In definitiva, ritiene il Tribunale che la risoluzione del rapporto non sia da addebitare alla società che ha comunque adempiuto alle CP_1
obbligazioni su di essa gravanti individuando il soggetto ospitante e introducendola al percorso scolastico previsto dal bando, bensì ad una condotta della minore non in grado di adattarsi alla sistemazione offerta così rendendo non più proseguibile il soggiorno studio.
Discende da quanto sopra l'obbligo di pagamento delle somme indicate nel ricorso per ingiunzione, considerato che la posizione dell'Inps risulta essere quale mero delegato per l'adempimento e quindi privo di legittimazione a contraddire per ciò che concerne il rapporto sostanziale intercorso con la
CP_1
Le ragioni della presente decisione, rendono superfluo l'esame della domanda riconvenzionale, da ritenersi quindi assorbita nel rigetto dell'opposizione principale. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Tivoli, disattesa ogni diversa azione, eccezione, difesa ed istanza, definitivamente decidendo sulla causa in epigrafe così provvede:
1) Respinge l'opposizione;
2) Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in
Euro 2.300,00 per onorari, oltre iva, cpa e rimborso generale.
Tivoli, 10.11.2025
Il Giudice O.P.