Corte d'Appello Venezia, sentenza 31/07/2025, n. 2668
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Sentenza 31 luglio 2025

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La Corte d'Appello di Venezia, con la sentenza n. 1217/2022, ha rigettato l'appello proposto da una società operante nel settore orafo e dal suo garante avverso la sentenza del Tribunale di Verona, la quale aveva parzialmente accolto le loro domande relative a contratti di prestito d'uso d'oro, un conto corrente e contratti di affidamento collegati. Gli appellanti avevano contestato la qualificazione giuridica dei prestiti d'oro come contratti atipici anziché mutui, lamentando l'errata interpretazione contrattuale, la violazione dell'art. 117 del T.U.B. per indeterminatezza del tasso di interesse e delle modalità di calcolo, nonché l'omessa motivazione sulle risultanze delle consulenze tecniche d'ufficio. Riguardo al conto corrente e agli affidamenti, gli appellanti avevano dedotto la nullità contrattuale per mancata sottoscrizione da parte della banca, illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi, applicazione di tassi usurari e commissioni non pattuite. Infine, avevano lamentato l'omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria per mancato guadagno e sulla nullità della fideiussione prestata dal garante, nonché l'inapplicabilità del principio del contratto "monofirma" ai contratti successivi al piano di risanamento. La banca appellata aveva chiesto il rigetto dell'appello e la condanna alle spese.

La Corte d'Appello ha rigettato integralmente l'appello, confermando la sentenza di primo grado. In merito ai prestiti d'oro, ha ribadito la qualificazione come contratti atipici, in linea con la giurisprudenza di legittimità, evidenziando la meritevolezza della pattuizione di elementi non coincidenti con la normativa primaria e la presenza di una facoltà alternativa di restituzione del tantundem o del controvalore in denaro, con riferimento al fixing del mercato. Ha ritenuto infondate le censure sulla nullità per indeterminatezza o omessa previsione delle condizioni contrattuali, salvo per due specifici finanziamenti per i quali il Tribunale aveva correttamente limitato gli interessi al tasso legale. Ha altresì escluso l'inclusione del fixing dell'oro nel calcolo del TEG ai fini della verifica dell'usura, ritenendo le oscillazioni del prezzo dell'oro un'alea tipica del contratto. Per quanto concerne il conto corrente e gli affidamenti, ha ritenuto sussistenti i requisiti di forma scritta, rigettando le censure sulla capitalizzazione trimestrale e sull'anatocismo, e dichiarando inammissibile per difetto di specificità il motivo relativo all'usura. Ha infine rigettato la domanda risarcitoria, ritenendo insussistente il nesso causale tra i limitati addebiti illegittimi e i danni milionari richiesti, e la domanda di nullità della fideiussione per mancata allegazione delle ragioni a fondamento. La Corte ha condannato gli appellanti alle spese processuali e ha dichiarato la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore contributo unificato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Venezia, sentenza 31/07/2025, n. 2668
    Giurisdizione : Corte d'Appello Venezia
    Numero : 2668
    Data del deposito : 31 luglio 2025

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