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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 31/07/2025, n. 2668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2668 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1217/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente relatore dott. Alessandro Rizzieri Consigliere dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo il 23 giugno 2022, promossa con atto di citazione da
(C.F. e P.IVA ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, e (C.F. Parte_2
1 ), anche in proprio in qualità di fideiussore, rappresentati e C.F._1
difesi dall'avv. Corrado Roda, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv.
Carlotta Pedrali, sito in Venezia Mestre, via Allegri, n. 30; appellanti contro
(C.F. e P.IVA ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Ferrini, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Verona, vicolo Cieco Agnello, n. 1 appellata
Oggetto: “ - Appello avverso la sentenza n. 860/2022 pubblicata in Pt_3
data 9 maggio 2022 a definizione del giudizio iscritto al n. 11083/2018 R.G. avanti al Tribunale di Verona.
CONCLUSIONI
- per parte appellante:
“(i) insiste affinché la causa venga rimessa in istruttoria per l'espletamento della
Consulenza Tecnica Ufficio giusta istanza di parte appellante e relativo Quesito ribadito da ultimo nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 23 marzo 2023;
(ii) in via meramente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dell'istanza di cui al punto (i), insiste per l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
2 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, contrariis reiectis, in riforma della sentenza n. 860/2022, Rep. 1764/2022, pubblicata in data 09.05.2022, all'esito del procedimento avanti il Tribunale di Verona, Sez. III, Dott. Vaccari, R.G.
11083/2018, notificata in data 13.05.2022, in accoglimento del presente gravame, così statuire:
NEL MERITO:
Sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata n. 860/2022, Rep. 1764/2022, pubblicata in data 09.05.2022, all'esito del procedimento avanti il Tribunale di Verona, Sez. III, Dott. R.G. Per_1
11083/2018, notificata in data 13.05.2022.
NEL MERITO:
Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza n. 860/2022, Rep. 1764/2022, pubblicata in data 09.05.2022, all'esito del procedimento avanti il Tribunale di Verona, Sez. III,
Dott. Vaccari, R.G. 11083/2018, notificata in data 13.05.2022, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
1) Sui rapporti di prestito d'oro in uso dedotti in giudizio, si chiede l'accoglimento delle seguenti domande:
a. accertare e dichiarare l'inesistenza e/o la nullità, totale e/o di singole clausole, dei rapporti di prestito d'oro in uso oggetto di causa, in relazione all'applicazione di interessi, commissioni, valute, oneri e spese in violazione della L. 108/96, del secondo comma dell'art. 1815 del c.c., dell'art. 117 del T.U.B., degli artt. 1325,
1346 e 1284 del c.c., per tutte le ragioni esposte in atto, previa declaratoria che ai
3 predetti rapporti si applica la disciplina relativa ai contratti di mutuo di cui agli artt. 1813 c.c. e ss., con ogni conseguenza di legge, e che, ai sensi dell'art. 1814
c.c., il trasferimento della proprietà dei lingotti d'oro in capo all'odierna parte attrice è avvenuto al momento della consegna degli stessi da parte della BA TA o, al più tardi, al momento della sua lavorazione;
per l'effetto ricalcolare il rapporto di dare / avere tra le parti in causa, in relazione ai suddetti rapporti e conseguentemente condannare la TA alla restituzione, in CP_2
favore di di tutte le somme illegittimamente versate;
Parte_1
b. In ogni caso, anche nella denegata e non creduta ipotesi, di rigetto totale o parziale delle domande di inesistenza e/o nullità, condannare a titolo di risarcimento dei danni, la TA al pagamento dell'importo CP_1
complessivo di Euro 955.939,46 o a quella diversa somma che risulterà dovuta in corso di causa.
c. In ogni caso, accertare e dichiarare che non è debitrice di Parte_1
alcuna somma (anche per effetto dell'eventuale compensazione legale e/o giudiziale delle rispettive partite di debito/credito) nei confronti di CP_1
in relazione ai rapporti di prestito d'oro in uso dedotti in giudizio.
2) Sul contratto di conto corrente unico n. 6296544, sui rapporti di anticipi (SBF ed Export), sulle aperture di credito e contratti di affidamento ad essi collegati e sulle garanzie collaterali, si chiede l'accoglimento delle seguenti domande:
a. Accertare e dichiarare la nullità del contratto di conto corrente unico n.
6296544, nonché dei rapporti di ed regolati sullo CP_3 Controparte_4
stesso conto corrente unico, nonché dei contratti ad essi ricollegati, quali contratti
4 di affidamento e/o aperture di credito, in relazione all'applicazione di interessi, commissioni, oneri, spese, valute e capitalizzazione trimestrale, in violazione della
L. 108/96, del secondo comma dell'art. 1815 del c.c., dell'art. 117 del T.U.B., degli artt. 1325, 1346 e 1284 del c.c. per tutte le ragioni esposte in atto e, per l'effetto, ricalcolare il rapporto di dare / avere tra le parti in causa, in relazione ai suddetti rapporti e condannare la alla restituzione, in favore di di CP_2 Parte_1
tutte le somme illegittimamente versate;
b. Accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o l'inefficacia della fideiussione sottoscritta dal sig. a favore della Parte_2
per l'importo di Euro 102.000,00 e, per l'effetto, la nullità, CP_1
l'insussistenza, la risoluzione e/o l'inefficacia degli obblighi fideiussori in capo allo stesso nei confronti della BA TA, per i motivi svolti in atto;
c. In ogni caso, anche nella denegata e non creduta ipotesi, di rigetto totale o parziale delle domande di nullità, condannare a titolo di risarcimento dei danni al pagamento dell'importo complessivo di Euro 529.273,71 o a CP_1
quella diversa somma che risulterà dovuta in corso di causa.
d. In ogni caso, accertare e dichiarare che non è debitrice di Parte_1
alcuna somma (anche per effetto di una eventuale compensazione legale e/o giudiziale tra le rispettive partite di debito/credito) nei confronti di CP_1
in relazione ai suddetti contratto di conto corrente unico e rapporti di anticipi, per i motivi svolti in atto.
5 3) Sul piano di risanamento e ristrutturazione industriale e finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, III comma, lett. D) L.F. del 28 giugno 2013 / 03 luglio
2013, si chiede l'accoglimento delle seguenti domande:
a. Accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in atto, la nullità del piano e dell'accordo di risanamento e ristrutturazione industriale e finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, III comma, lett. D) L.F. del 28 giugno 2013 / 03 luglio
2013 e conseguentemente condannare la alla restituzione, in favore di CP_2
delle somme illegittimamente versate come sopra già richieste, in Parte_1
considerazione dell'efficacia non novativa del piano;
b. In ogni caso rescindere per lesione i contratti di prestito d'oro conclusi tra la società attrice e la banca TA dedotti in giudizio, nonché l'accordo e il piano di risanamento e ristrutturazione industriale e finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, III comma, lett. D) L.F. del 28 giugno 2013 / 03 luglio 2013 e conseguentemente condannare la BA alla restituzione, in favore di Pt_1
delle somme illegittimamente versate, come sopra già richieste.
[...]
c. In ogni caso, anche nella denegata e non creduta ipotesi, di rigetto totale o parziale delle domande di nullità e di rescissione condannare a titolo di risarcimento dei danni al pagamento dell'importo complessivo di CP_1
Euro 1.485.213,17, o a quella diversa somma che risulterà dovuta in corso di causa come già richieste in precedenza;
d. In ogni caso, accertare e dichiarare che non è debitrice di Parte_1
alcuna somma (anche per effetto di una eventuale compensazione legale e/o giudiziale dei rispettivi rapporti di debito / credito) nei confronti della
6 in forza dei contratti di prestito d'oro in uso, del conto corrente CP_1
unico e dei rapporti di anticipi SBF ed Export dedotti in giudizio, nonché del piano e dell'accordo di risanamento e ristrutturazione industriale e finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, III comma, lett. D) L.F. del 28 giugno 2013 / 03 luglio
2013;
e. Accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia della fideiussione sottoscritta dal sig. a favore della Parte_2
nonché della dichiarazione confermativa di efficacia in data CP_1
28/06/2013 e, per l'effetto, la nullità, l'insussistenza, la risoluzione e/o l'inefficacia degli obblighi fideiussori in capo allo stesso nei confronti della BA TA, per i motivi svolti in atto;
4) condannare, la TA a risarcire a parte attrice gli ulteriori danni CP_2
patrimoniali (a titolo di lucro cessante), qui quantificati nella misura complessiva indicata in atti, ossia €. 7.828.195,00=, salvo diversa o miglior stima nella misura che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria di causa e dell'espletanda CTU;
5) accertare e dichiarare l'illegittimità delle segnalazioni “a sofferenza” e/o
“incaglio” che venissero effettuate e/o eventualmente effettuate in corso di causa, dalla BA TA e ogni eventuale ulteriore condotta pregiudizievole dell'immagine e della reputazione della Società Attrice. In tale denegata ipotesi, condannare la BA TA al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subìto dall'attrice - da calcolarsi in via equitativa - per le illegittime segnalazioni nel sistema creditizio, ed ordinare la cancellazione di tutte le
7 segnalazioni “a sofferenza” e/o incaglio illegittimamente effettuate dalla BA TA nelle more del procedimento;
IN SUBORDINE:
6) condannare la TA al pagamento dell'indennità per ingiustificato CP_2
arricchimento e al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla Parte_1
7) condannare la TA al ristoro in favore della delle CP_2 Parte_1
spese e compensi di causa integralmente rifusi, ivi comprese le spese della consulenza tecnica di parte elaborata dalla società Gruppo Imis S.r.l., nonché delle spese di consulenza tecnica di parte e d'ufficio sostenute in corso di causa;
IN ESTREMO SUBORDINE:
8) nella denegata e non creduta ipotesi in cui non venga accolta la richiesta di rimessione in istruttoria di cui infra, previo accertamento e declaratoria che l'importo delle irregolarità ovvero degli addebiti illegittimi operati dall'istituto di credito convenuto-appellato in danno dell'odierna parte appellante ammontano complessivamente ad € 930,76 a titolo di diritti, spese e commissioni non pattuite, nonché ad € 461.218,91 a titolo di interessi usurari (così come accertati nell'ipotesi n. 1 dell'integrazione peritale depositata in data 09.11.2021) ovvero ad € 495,24 a titolo di diritti, spese e commissioni non pattuite, nonché ad €
403.158,04 a titolo di interessi usurari (così come accertati nella versione della perizia depositata il 27.01.2021); per l'effetto, rideterminare il saldo creditore del conto corrente unico n. 6296544, intestato alla sul quale vengono Parte_1
regolati i rapporti di prestito d'uso d'oro di cui è causa, accertando altresì che, in
8 ogni caso, la società non è debitrice di alcuna somma nei confronti Parte_1
di anche sulla scorta di una eventuale compensazione legale e/o Controparte_1
giudiziale delle rispettive poste di debito/credito con riguardo a tutti i rapporti oggi in essere con la stessa. CP_2
In via istruttoria, rimessa la causa sul ruolo, si chiedi disporsi:
A) la richiesta Consulenza Tecnica d'Ufficio Contabile, che risponda ai seguenti quesiti:
QUESITO N.
1 - Sui contratti di prestito d'oro dedotti in giudizio
Ricalcolare il rapporto di dare/avere tra le parti
- ricostruendo analiticamente la documentazione acquisita agli atti;
- ricostruendo le singole erogazioni dei prestiti, nonché le singole proroghe ed estinzioni parziali e non, imputando le estinzioni al solo capitale;
- determinando, per ogni operazione di erogazione, proroga ed estinzione il controvalore dei kg (once), dapprima, calcolando il fixing in Dollari e poi convertendolo in Euro, come praticato nel rapporto tra le parti;
- determinando l'ammontare dovuto per capitale, interessi ed accessori (solo se pattuiti) dei rapporti oggetto di causa, depurando il conteggio di eventuali eccedenze:
i. di interessi rispetto ai tassi soglia. Nell'ipotesi di superamento del tasso soglia si chiede che il CTU non applichi alcun interesse in caso di usurarietà ab initio, non rilevando l'usurarietà sopravvenuta a meno che la stessa non sia stata causata da ius variandi della BA. Solo in tale ipotesi il calcolo verrà depurato dagli interessi eccedenti il tasso usura vigente per il periodo in cui tale superamento si
9 è verificato a seguito dell'esercizio del predetto ius variandi, effettuando anche un calcolo alternativo ai sensi dell'articolo 1815, secondo comma, codice civile;
ii. di eventuali oneri (diversi da imposte e tasse) non dovuti dal cliente (quali ad esempio, spese o commissioni) perché non pattuiti per iscritto o pattuiti in misura diversa da quella applicata, o pattuiti in modo indeterminato senza indicare precisi criteri di calcolo;
iii. del maggior capitale versato rispetto al capitale mutuato, ovverosia, rispetto al controvalore dell'oro al momento della consegna dei lingotti, alla data riportata nel documento di trasporto (DDT), ovvero del perfezionamento contrattuale di ogni singolo rapporto.
- rideterminando il saldo dovuto per i rapporti di prestito d'uso d'oro, in applicazione della disciplina di cui agli articoli 1813 e 1814 e ss. c.c., come segue i. individuando il valore iniziale del finanziamento qualificato “prestito d'uso d'oro”, ovverosia, il controvalore dei lingotti d'oro alla data della consegna, risultante dai documenti di trasporto (DDT), e corrispondente all'importo del capitale effettivamente finanziato-mutuato;
ii. calcolando gli interessi corrispettivi effettivamente versati a tale titolo dall'impresa orafa alla banca;
iii. rideterminando gli interessi corrispettivi legittimi, contrattualmente pattuiti ed effettivamente dovuti, calcolati sul valore iniziale del capitale mutuato a titolo di prestito d'uso d'oro, come sopra determinato (e, successivamente, sul capitale via via ammortizzato);
10 iv. calcolando, per ciascuna scadenza, la differenza tra interessi effettivamente pagati e gli interessi legittimi effettivamente dovuti, come sopra ricalcolati, imputando le somme versate, conformemente al disposto normativo di cui all'articolo 1194 del codice civile, dapprima agli interessi corrispettivi effettivamente dovuti e dopo al capitale effettivamente mutuato;
v. estinto integralmente il finanziamento per capitale ed interessi, proceda a stornando le maggiori somme versate in eccedenza in costanza del rapporto;
- ricostruendo, a partire dalla prima contabile prodotta al 30.06.2000 sub doc. 4 e doc. 4A, allegato 3, allegati alla comparsa di riassunzione innanzi al Tribunale di
Verona, sulla base degli elementi indicati ai punti precedenti, gli importi illegittimamente addebitati dalla nel corso del rapporto a titolo di CP_2
commissioni, interessi e spese1;
- determinando il TEG effettivamente praticato dalla BA, tenuto conto, tra gli oneri del finanziamento, del costo del fixing dell'oro risultante dalla differenza tra il fixing iniziale2 e il fixing pro tempore vigente in costanza di rapporto e sulla base di quanto previsto dal punto b del capitolo C3 delle “Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi” della BA d'IT3 e, a tal fine, considerando le estinzioni parziali imputandole al capitale;
- accertando il superamento del tasso soglia usura per tutta la durata del periodo di analisi, facendo riferimento ai tassi soglia dei mutui chirografari e dunque:
i. per tutto il periodo sino al 31/03/2010, il Tasso Soglia della categoria “Anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese” rilevato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della legge sull'usura n. 108 del 1996 e
11 pubblicato trimestralmente da BA d'IT;
ii. per il periodo a partire dal 01/04/2010, il Tasso Soglia della categoria “Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese” rilevato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della legge sull'usura n. 108 del 1996 e pubblicato trimestralmente da BA d'IT e,
a. procedendo, in caso di superamento del tasso – soglia ab origine all'eliminazione di tutti gli interessi addebitati in costanza di rapporto e, in caso di superamento del tasso soglia non originario, alla eliminazione degli interessi in ogni trimestre in cui risulti esservi stato detto superamento;
b. ricalcolando, nei trimestri in cui non si è verificato il superamento del tasso- soglia, gli interessi maturati sui prestiti al tasso sostitutivo previsto dall'art. 117
TUB per tutto il periodo oggetto di analisi, stornando la differenza tra gli interessi così calcolati e quelli addebitati dalla CP_2
c. eliminando tutte le spese addebitate dalla perché non pattuite per iscritto CP_2
o comunque non correttamente pattuite e,
d. determinando, alla luce dei criteri sopra esposti, l'ammontare degli interessi e degli ulteriori oneri illegittimamente corrisposti alla e, di conseguenza, il CP_2
saldo dei rapporti di prestito d'uso d'oro, oggetto di giudizio.
QUESITO N.
2 - Sul conto corrente n. 6296544, sul rapporto anticipi SBF, sul servizio export e sugli altri rapporti collegati
Ricalcolare il rapporto di dare/avere tra le parti
- riassumendo analiticamente la documentazione acquisita agli atti;
12 - ricostruendo i rapporti oggetto di causa, effettuando il ricalcolo delle competenze e del saldo finale, utilizzando il tasso di interesse sostitutivo, così come disciplinato ex art. 117 TUB e partendo dal saldo zero, ovvero, in mancanza delle condizioni per l'applicazione del criterio del saldo zero, partendo dal primo estratto prodotto al 31.05.2000 sub doc. 24 allegato alla comparsa di riassunzione innanzi al
Tribunale di Verona;
- espungendo la capitalizzazione degli interessi passivi praticata su tali rapporti, dalla genesi degli stessi;
- espungendo le cms e, comunque, tutte le commissioni connesse all'erogazione del credito (comunque denominate) non pattuite o non correttamente pattuite o prive di indicazioni sulle specifiche modalità di calcolo;
- espungendo le spese connesse all'erogazione del credito (comunque denominate) ed escludendo ogni addebito a titolo di spese fisse di chiusura periodica se non pattuite contrattualmente o non correttamente pattuite;
- applicando le valute secondo il criterio del saldo disponibile o, in subordine, secondo quanto disposto dall'art. 120 TUB;
- considerando, per ciascun trimestre, ai fini della verifica del tasso soglia usurario, gli interessi, il costo della capitalizzazione, le commissioni, le provvigioni derivanti dalle clausole (comunque denominate), che prevedono una remunerazione a favore della BA, in quanto rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 1815 c.c., dell'art. 644 c.p. e della L. 7 marzo 1996, n. 108, artt. 2 e 3, escludendo, in caso di superamento della soglia usuraria, la debenza di qualsivoglia interesse, commissione e/o onere da parte della correntista;
13 - procedendo, in caso di superamento del tasso soglia ab origine, all'eliminazione di tutti gli interessi addebitati in costanza di rapporto e, in caso di superamento del tasso soglia non originario, all'eliminazione degli interessi in ogni trimestre in cui risulti esservi stato detto superamento;
- quantificando l'importo complessivo dovuto dalla alla correntista. CP_2
QUESITO N.
3 -Sul mancato guadagno:
Si chiede che il nominato CTU:
- riclassifichi i bilanci sociali dal 2000 al 31 dicembre 2014 attraverso l'allineamento dei dati contabili, suddividendo anno per anno, gli elementi dell'attivo e del passivo dello Stato Patrimoniale e successivamente del Conto
Economico;
- rielabori i bilanci della società attrice, collocando i dati aziendali per anno, sotto le voci:
i. Conto Economico;
ii. Impieghi;
iii. Fonti e iv. Rendiconto Finanziario;
- proceda a recepire nei risultati dell'attività caratteristica (nel conto economico, nello stato patrimoniale e nel rendiconto finanziario) le irregolarità che saranno rilevate e accertate in base ai precedenti quesiti, per gli illegittimi addebiti operati dalle banche nel corso degli anni;
14 - riclassifichi i bilanci “normalizzati” su base “oggettiva” tenendo anche conto del maggior impatto fiscale che si sarebbe generato sul risultato dell'attività caratteristica;
- riclassifichi i bilanci normalizzati su base “soggettiva” e proceda a determinare il valore contabile del mancato guadagno attraverso la simulazione dell'impiego delle risorse finanziarie, conseguenti allo storno degli addebiti illegittimi (ed al netto delle eventuali maggiori tasse) nell'attività caratteristica;
- determini il mancato incremento di valore dell'azienda, in conseguenza degli illegittimi addebiti operati dalle banche nel corso degli anni, indicando di conseguenza il minor valore dell'azienda nella titolarità della società attrice, secondo il criterio di stima dell'Equity Value o quell'altro miglior criterio ritenuto idoneo.
B) Si chiede, inoltre, di essere ammessi alla prova per testi sulle circostanze di seguito indicate, nonché a prova contraria sui capitoli di prova eventualmente formulati da parte avversaria:
1. “Vero che l'attività svolta dall'attrice consiste nella lavorazione per conto proprio e di terzi dell'oro, dell'argento e di altri metalli preziosi e non, nella creazione di gioielli, monili e accessori, nonché nella loro commercializzazione in
IT e all'estero”.
2. “Vero che effettua il pagamento della materia prima e dei Parte_1
semilavorati in favore dei propri fornitori in tempi compresi tra i 30 ed i 60 giorni”.
15 3. “Vero che il tempo medio di produzione del prodotto finito e della “giacenza della merce a magazzino” è pari a 90 giorni decorrenti dalla data di consegna della materia prima ovvero del semilavorato”.
4. “Vero che riceve il pagamento del prodotto finito da parte dei Parte_1
propri clienti (principalmente gioiellerie) in un periodo ricompreso tra i 90 ed i
150 (in media 120) giorni decorrenti dalla fine del mese rispetto alla data di consegna della merce”.
5. “Vero che ha un differenziale temporale medio di 180 giorni tra i Parte_1
tempi di pagamento della merce in favore dei propri fornitori (e di lavorazione del prodotto) e quelli di incasso del prezzo di vendita del prodotto dai propri clienti”.
6. “Vero che il Piano Industriale di Zancan S.r.l. 2012/2015 prevedeva investimenti pari a circa il 5 % dei ricavi annui: (i) nel processo di internazionalizzazione dell'impresa, sui nuovi mercati di Qatar, Ucraina, USA,
Oman, Cina e Russia;
(ii) nello sviluppo di nuovi prodotti della linea uomo, con utilizzo della materia prima dell'argento; (iii) nell'ammodernamento e l'investimento in nuovi macchinari e attrezzature ”; (iv) nella parziale automazione della produzione;
(v) in campagne pubblicitarie attraverso i media,
a discapito della pubblicità su riviste e cataloghi, come risulta anche dal documento 3A, pag. 8/9 da mostrare al teste”. 7. “Vero che il Piano Industriale di
Zancan 2012/2015 prevedeva altresì nel triennio l'espansione della rete Pt_1
commerciale sul territorio nazionale attraverso il reclutamento di nuovi agenti commerciali e l'apertura di due negozi monomarca, come risulta anche dal
16 documento 3A allegato alla comparsa di riassunzione innanzi al Tribunale di
Verona, da mostrare al teste”.
8. “Vero che la ha registrato negli anni 2011/2014 il decremento delle Parte_1
disponibilità finanziarie e patrimoniali proprie, come da doc. 18 e doc. 19 allegati alla comparsa di riassunzione innanzi al Tribunale di Verona, da mostrare al teste, ed ha abortito il Piano Industriale sub. doc. 3/A allegato alla comparsa di riassunzione innanzi al Tribunale di Verona, da mostrare al teste”.
9. “Vero che nell'anno 2001 aveva avviato la produzione di gioielli Parte_1
per uomo, affiancandola alla linea di gioielli per donna, già esistente fin dalla nascita della Società”.
10. “Vero che dal 2001 sino al 2010, ha prodotto gioielli sia per Parte_1
uomo che per donna, e a far data dal 2010, ha cessato la produzione Parte_1
dei gioielli della linea donna, in coincidenza con il periodo di crisi finanziaria della società”.
11. “Vero che le due linee produttive di gioielli per uomo e per donna dispongono di macchinari ed attrezzature eterogenee e richiedono investimenti produttivi e canali distributivi disomogenei ed infungibili tra loro”.
12. “Vero che il decremento dei ricavi, degli utili e del patrimonio disponibile registrato da nel periodo 2011/2014 ha congelato gli investimenti in Parte_1
macchinari e immobilizzazioni immateriali, come da documento 22 allegato alla comparsa di riassunzione innanzi al Tribunale di Verona, da mostrare al teste”.
A tal fine, si indicano nuovamente quali testi su tutti capitoli di cui sopra i Sig.ri:
A. , impiegata amministrativa presso Tes_1 Parte_1
17 , Area Manager presso Testimone_2 Parte_1
C. impiegata commerciale presso Testimone_3 Parte_1
D. , responsabile produzione presso Tes_4 Parte_1
E. , agente commerciale presso Testimone_5 Parte_1
Tutti domiciliati presso sita in Via Dell'Artigianato nr. 2, Nanto – Parte_1
Frazione Ponte (Vi).
Con vittoria di compensi professionali, spese e rimborso del compenso del CTU già versato dalla società appellante, di entrambi i gradi di giudizio.”
- per parte appellata:
“- respingere, nel miglior modo, l'appello e quindi le domande tutte proposte dalla e dal SI con l'atto di citazione d'appello. Parte_4 Parte_2
Condannare la in persona del suo legale rappresentante pro Parte_4
tempore, e il SI , in via tra loro solidale, a rifondere alla Parte_2
TA le spese del giudizio d'appello, comprensive di accessori di legge e contributo forfetario.”
Motivi della decisione
In fatto
Con atto di citazione notificato in data 29 dicembre 2015, società Parte_1
operante nel settore orafo, e il suo garante riassumevano davanti Parte_2
al Tribunale di Verona, a seguito di declaratoria di incompetenza per territorio, il giudizio che avevano promosso contro davanti al Tribunale di Controparte_1
18 Vicenza, con il quale avevano impugnato i contratti di prestito d'uso d'oro - conclusi dalla società tra il 26 aprile 2000 e il 24 maggio 2007 - il contratto di conto corrente n. 6296544 - acceso in data 21 aprile 2000 e utilizzato sia come conto d'appoggio relativo alla operatività del prestiti oro, sia per la normale operatività aziendale - e i contratti di affidamento ad esso collegati;
impugnavano inoltre il piano di risanamento e ristrutturazione industriale e finanziaria ex art. 67, comma
3, lett. d) L.F..
domandava, invece, l'accertamento dell'invalidità della Parte_2
fideiussione di complessivi euro 102.000,00, dallo stesso prestata in favore di a garanzia delle obbligazioni contratte dalla società in forza dei CP_1 Pt_1
rapporti bancari di cui sopra.
In particolare, gli attori lamentavano la nullità dei contratti di prestito d'uso d'oro sotto diversi profili:
- in tutti i contratti sarebbero stati applicati interessi usurari;
- i contratti nn. 82321100806, 582321100807, 582321100808, 582321100809,
582830305682, 582830507178, sarebbero stati affetti da nullità per violazione dell'art. 117 TUB poiché in essi non sarebbe stata pattuita per iscritto la misura degli interessi convenzionali applicati e comunque sarebbero stati pattuiti interessi corrispettivi indeterminati e/o determinabili;
- i contratti di prestiti d'uso d'oro nn. 582321100805, 582830103780,
582830604484, 582830704637, 582830704652, 582830704681, 582830704718,
582831005063, 582831005106, 582831105206, 582830205545, tutti estinti prima del 28 luglio 2009 – data alla quale, secondo gli attori, risaliva la stipulazione
19 dell'unico contratto scritto che aveva regolato i rapporti – sarebbero stati affetti da nullità perché conclusi senza osservare il requisito della forma scritta ad substantiam.
Gli attori chiedevano pertanto la restituzione della somma complessiva di euro
954.447,69, addebitata loro a titolo di interessi usurari nel corso dei predetti rapporti.
Gli attori lamentavano inoltre:
- la nullità del contratto di apertura del conto corrente n. 6296544, in quanto mai sottoscritto dalla né ad essa consegnato, nonché quella del contratto di Pt_1
affidamento in conto corrente del 21 ottobre 2005, del contratto di affidamento in conto corrente del 4 dicembre 2007 con scadenza al 29 febbraio 2008 e del contratto di affidamento in conto corrente con scadenza al 30 aprile 2007 (privo però di data), perché redatti sotto forma di proposte contrattuali non sottoscritte da e CP_1
non riportanti né il T.A.N. né il T.E.F. degli interessi creditori;
- l'applicazione di interessi corrispettivi nel rapporto di conto corrente, in assenza di valida clausola di pattuizione scritta, e anatocistici, nonché di commissioni connesse alla gestione del fido e al servizio di conto corrente;
- l'applicazione di interessi usurari nel corso dei rapporti di conto corrente e l'applicazione nel corso dei rapporti di affidamento di spese meglio elencate in atto di citazione non previste per iscritto;
- la nullità delle date valute applicate nell'ambito dei rapporti di conto corrente.
Gli attori prospettavano altresì la nullità del piano di risanamento ex art. 67, co. 3, lett. d) L.F. che la società aveva stipulato il 28 giugno 2013/3 luglio 2013, Pt_1
20 in attuazione del piano di rilancio e risanamento deliberato il 7 giugno 2012, con e CP_1 Controparte_5 Controparte_6 [...]
per effetto della nullità dei contratti di prestito d'uso in oro ai Controparte_7
quali era stato collegato.
Inoltre, chiedevano anche la rescissione per lesione dello stesso piano, dei finanziamenti in oro e del contratto quadro del 28 luglio 2009 in quanto, a loro dire, tutti viziati per difetto genetico del sinallagma contrattuale.
Gli attori spiegavano altresì una domanda risarcitoria, a sostegno della quale deducevano che la TA aveva arrecato alla un notevole pregiudizio, Pt_1
in quanto l'applicazione di tassi, commissioni e spese non dovute aveva ingiustamente accresciuto l'esposizione debitoria della società attrice e, contestualmente e proporzionalmente, ridotto la liquidità a sua disposizione, così pregiudicando pesantemente la sua attività economica, con riflessi non solo sul conto economico ma anche sullo stato patrimoniale della società attrice.
La società attrice deduceva che il danno emergente patito coincideva con la somma degli importi indebitamente addebitati alla stessa, determinati quanto meno nella misura di euro 1.485.213,17, mentre il lucro cessante nella perdita del guadagno che la liquidità investita nell'impresa avrebbe generato in favore della Pt_1
nell'esercizio dell'attività caratteristica, sia in termini di incremento dei ricavi, sia in termini di incremento dei margini operativi, sia in termini di incremento di valore dell'azienda o dei rami di azienda nella sua titolarità.
In data 13 gennaio 2017 la TA si costituiva in giudizio, resistendo alle domande avversarie ed eccependo, anche in via preliminare di merito, l'estinzione
21 per prescrizione sia della pretesa restitutoria che del credito risarcitorio prospettati dall'attrice e l'improcedibilità delle domande avversarie, atteso che le parti avevano definito i loro rapporti con il succitato piano di risanamento al quale, a suo dire, doveva attribuirsi valenza di transazione.
In via riconvenzionale proponeva domanda di condanna della società CP_1
attrice a consegnarle il quantitativo di 38.994,90 grammi d'oro, che la stessa si era impegnata a restituire con l'accordo quadro attuativo del piano di risanamento sottoscritto con le Banche creditrici e, in via subordinata, a corrisponderle il controvalore dell'oro per l'ammontare, alla data del 14 settembre 2018, di euro
1.291.941,79, oltre interessi nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4 c.c.; proponeva altresì domanda riconvenzionale di condanna della società al Pt_1
pagamento del saldo passivo del conto corrente oggetto di causa (domanda peraltro non riproposta con la precisazione delle conclusioni e così implicitamente rinunciata).
Con ordinanza del 10 ottobre 2020 il Tribunale disponeva CTU contabile sui rapporti dedotti in giudizio;
con provvedimento del 26 aprile 2021, ne disponeva un supplemento.
Con sentenza n. 860/2022 pubblicata in data 9 maggio 2022, il Tribunale di Verona così decideva:
“in parziale accoglimento delle domande attoree dichiara che in relazione ai prestiti d'uso d'oro nn. 582321100809 e 582321100808 la è tenuta a Parte_1
corrispondere alla TA i soli interessi al tasso legale a decorrere dal 10 febbraio 2003;
22 rigetta ogni altra domanda attorea e condanna gli attori in solido tra loro a rifondere alla TA le spese del presente giudizio che liquida nella somma di euro 27.804,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 % del compenso,
Iva, se dovuta, e Cpa.
Pone definitivamente a carico degli attori le spese della espletata ctu”.
Avverso la sentenza, con atto di citazione notificato il 13 giugno 2022, Parte_1
e hanno proposto tempestivo appello chiedendone la parziale Parte_2
riforma in forza di plurimi motivi.
Parte appellante ha altresì proposto istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza. si è costituita con comparsa di costituzione e risposta depositata il Controparte_1
15 marzo 2023 ed ha contestato la fondatezza dell'impugnazione, domandandone il rigetto.
L'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata è stata rigettata con ordinanza del 23 marzo 2023.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 23 marzo 2025 – sostituita da note di trattazione scritta – sulle conclusioni precisate dalle parti, assegnati i termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In diritto
Preliminarmente alla disamina dei motivi di appello, si ritiene opportuno
23 ripercorrere l'iter logico-giuridico seguito dalla sentenza appellata.
Il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità delle domande attoree sollevata dalla TA, escludendo che il piano di risanamento avesse natura transattiva;
per converso, ha accolto il rilievo di parte TA secondo cui non aveva provato di aver corrisposto le somme di cui aveva chiesto Parte_1
la restituzione, soprattutto dopo che la stessa TA aveva lamentato di vantare un credito nei suoi confronti in relazione a tutti i rapporti dedotti in causa, con conseguente rigetto delle domande di ripetizione proposte dalla società attrice.
Il primo Giudice ha ritenuto per la maggior parte infondate le doglianze attoree di invalidità, per difetto dei requisiti di forma, dei contratti di prestito d'uso d'oro, osservando che i diversi rapporti di finanziamento erano stati disciplinati con distinti contratti e non dall'unico contratto quadro del 28 luglio 2009, contrariamente a quanto sostenuto dagli attori, e che detti contratti contenevano le indicazioni sui tassi d'interesse, salvo con riguardo ai finanziamenti nn.
582321100809 e 582321100808 poiché “il tasso di interesse che è stato applicato nel corso di essi, a decorrere da quando sono stati prorogati dopo la prima scadenza non è stato pattuito per iscritto ossia quantomeno con una dichiarazione sottoscritta dalla ”. Il Tribunale ha perciò accolto la domanda attorea Pt_1
limitatamente a tale profilo e conseguentemente dichiarato che, in relazione a tali finanziamenti, erano dovuti alla TA solo gli interessi al tasso legale a decorrere dal 10 febbraio 2003, data di efficacia della modifica.
Relativamente alla asserita applicazione di interessi usurari nei contratti di prestito d'uso in oro, il Tribunale ha ritenuto errata la ricostruzione effettuata dagli attori
24 che, per determinare il TAEG, hanno cumulato l'interesse applicato con l'effetto dell'apprezzamento dell'oro, ed ha affermato che tale operazione “non è corretta, in quanto le oscillazioni del prezzo dell'oro e del cambio dollaro/euro previste dai contratti stipulati fra le parti entrano nel computo dell'interesse trimestralmente dovuto allo stesso modo in cui entrano in tale computo le oscillazioni dell'indice in ogni contratto nel quale il tasso di interesse sia indicizzato. Tali oscillazioni non costituiscono un costo rilevante ai fini della verifica dell'usurarietà che, peraltro, si effettua con riferimento al momento, statico, della pattuizione, non assumendo rilievo eventuali superamenti sopravvenuti in corso di rapporto”.
Il Tribunale ha ritenuto altresì infondati: a) l'assunto attoreo circa la nullità del contratto di conto corrente concluso da con , poi confluita in Pt_1 CP_8
e dei contratti di affidamento per essere stati sottoscritti dal legale Controparte_1
rappresentante dell'attrice e non anche dall'Istituto di credito;
b) l'assunto attoreo relativo all'illecita applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, in quanto smentito dal testo del contratto di conto corrente e, quanto all'applicazione dell'anatocismo, per il periodo successivo al 10 gennaio 2014, osservando come “… l'art. 120, comma secondo, T.U.B., come novellato dall'art. 1, comma 629, della l.n. 147/13 non abbia affatto introdotto un generalizzato divieto di capitalizzazione degli interessi debitori”; c) l'assunto attoreo relativo alla nullità del contratto di affidamento del 21 ottobre 2005 poiché privo della indicazione del tasso di interesse, siccome contraddetto dal testo del predetto contratto che riporta specificamente tutte le condizioni economiche pattuite;
d)
l'assunto attoreo relativo alla nullità del contratto di conto corrente per mancata
25 consegna del testo dell'accordo, in quanto tale elemento non sarebbe richiesto a pena di invalidità del contratto, essendo sufficiente la forma scritta (ciò vale anche per analoga eccezione svolta con riguardo ai contratti di prestito e le dichiarazioni di presa di consegna) con conseguente infondatezza degli ulteriori assunti attorei circa l'illegittima applicazione dell'anatocismo e dei giorni valuta, nonché di commissioni connesse alla gestione del fido e al servizio di conto corrente;
e)
l'assunto attoreo relativo all'applicazione di interessi usurari nel corso del rapporto di conto corrente, in quanto si fonderebbe su “criteri metodologici per nulla condivisibili”.
1. SUI RAPPORTI DI PRESTITO D'USO D'ORO
Col motivo “A” parte appellante lamenta l'omessa decisione e/o motivazione sulla qualificazione giuridica del contratto di prestito d'uso d'oro, l'errata interpretazione del contratto e l'omesso accertamento della volontà degli stipulanti in relazione al contenuto del contratto;
in particolare, si duole della circostanza che il Tribunale abbia qualificato, incidenter tantum, i rapporti in questione come contratti atipici, anziché come contratti reali di mutuo, con ogni conseguenza in punto determinatezza/determinabilità delle condizioni economiche applicate dalla
BA appellata.
Col motivo “B” parte appellante impugna la sentenza anche in relazione alla violazione ed errata interpretazione dell'art.117 TUB, determinata dalla mancata e/o inesatta interpretazione e qualificazione giuridica dei contratti di prestito d'uso
26 d'oro. Il Tribunale, non avendo correttamente qualificato i prestiti d'uso d'oro come contratti di mutuo, non avrebbe nemmeno individuato il mancato assolvimento, da parte della BA, degli obblighi di informazione in tutte le fasi del rapporto, né rilevato l'inesistenza del titolo contrattuale stante la mancanza della gran parte dei documenti di trasporto relativi alla consegna dei lingotti d'oro
“mutuati”.
Col motivo “C” parte appellante ha eccepito la nullità dei contratti di prestito d'uso d'oro per violazione dell'art. 117 TUB, non essendo possibile individuare in maniera determinata o oggettivamente determinabile il tasso di interesse praticato dalla BA in costanza di rapporto, né le modalità di rilevamento o quelle di calcolo della base imponibile, stante anche l'impossibilità di comprendere quale fixing dovesse essere applicato. Parte appellante ha lamentato altresì la mancata indicazione delle spese di gestione, delle commissioni e degli oneri vari connessi all'erogazione del finanziamento – fatta eccezione per quegli oneri individuati nella documentazione prodotta – e la mancata indicazione del TAEG;
di conseguenza, la avrebbe proceduto all'applicazione di interessi corrispettivi e di mora in CP_2
assenza di valida pattuizione scritta, con utilizzo nel ricalcolo del tasso sostitutivo dell'articolo 117, comma 7, TUB.
Col motivo “D” parte appellante lamenta che il Tribunale abbia disatteso le risultanze delle CTU senza una congrua e logica motivazione. Il Giudice avrebbe dovuto fornire adeguata giustificazione del suo convincimento, mediante
27 l'enunciazione dei criteri probatori e degli elementi di valutazione specificamente seguiti, nonché, trattandosi di una questione meramente tecnica, fornendo adeguata dimostrazione di avere potuto risolvere, sulla base di corretti criteri e di cognizioni proprie, tutti i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione.
I predetti motivi vanno esaminati congiuntamente, in quanto relativi a questioni strettamente connesse. Essi non meritano accoglimento.
La qualificazione del contratto di “prestito d'uso d'oro” è stata esaminata dalla
Corte di Cassazione che da ultimo, richiamando le precedenti pronunce, ha precisato che la natura di detto contratto “è stata ricostruita nel precedente di Cass.
n. 23171 del 2017, cui si è ispirata anche la successiva Cass. n. 9256 del 2020, così illustrandone le caratteristiche quale contratto atipico mediante cui un istituto di credito mette a disposizione di soggetti operanti nel settore dell'oreficeria un certo quantitativo d'oro, del quale - alla scadenza pattuita - può essere disposta la restituzione, ovvero, in alternativa, il pagamento del controvalore;
la stessa messa a disposizione ha come corrispettivo una somma di danaro, sotto forma di interessi sul "prestito", interessi normalmente decorrenti su di un contratto bancario collegato al "prestito" dell'oro e diretta a remunerare il servizio di finanziamento”
(Cass. n. 18147/2023).
La ricostruzione effettuata dalla Suprema Corte evidenzia l'infondatezza della qualificazione prospettata da parte appellante. Innanzitutto, non è vero che i rapporti in esame siano stati semplicemente condotti alla tipologia del mutuo, con
28 l'integrale e rigida applicazione della relativa disciplina codicistica. Il prestito in questione costituisce infatti contratto atipico – benché, per taluni aspetti, assimilabile al mutuo – con prevalente funzione di finanziamento: le parti ben possono, nei limiti della meritevolezza ex art. 1322 c.c., introdurre elementi di disciplina pattizia non coincidenti in ogni parte con la normativa primaria. La fattispecie contrattuale del prestito d'uso d'oro si caratterizza, in termini compatibili col mutuo, per la previsione dell'alternativa, che si offre al contraente alla scadenza prestabilita, tra la restituzione del tantundem e il pagamento dell'equivalente in danaro (avvalendosi della c.d. "opzione d'acquisto" dell'oro):
l'obbligazione che grava sulla parte che contrae il prestito è assistita da una mera facoltà alternativa, quella cioè di essere adempiuta, invece che con la restituzione del tantundem – prestazione principale – attraverso il pagamento dell'equivalente in danaro – prestazione alternativa facoltativa – (cfr. Cass. n. 11899/1995; n.
3901/1987; n. 5030/1977).
Come già evidenziato dalla giurisprudenza di questa Corte in fattispecie analoga alla presente (Corte app. Venezia sentenza n. 1573/2024), la questione dell'individuazione del momento di passaggio della proprietà dei lingotti forniti dalla alla cliente, ossia se al momento iniziale del contratto con consegna CP_2
degli stessi (come sostenuto da ), o al momento in cui essi vengono Pt_1
impiegati nel ciclo produttivo, o al momento della scadenza del rapporto (termine contrattuale o recesso della banca) non incide sulla diversa questione della data cui riferire il valore dell'oro da restituire o da pagare (fixing).
La disciplina pattizia, come delineata dalla giurisprudenza di legittimità sopra
29 richiamata, trova elemento tipico, qualificante e meritevole di tutela proprio nella specifica previsione della facoltà alternativa di restituzione del tantundem: la parte può restituire il medesimo quantitativo di lingotti o una somma di denaro pari al valore che essi hanno in quel momento (e non certo in quello anteriore ed ormai potenzialmente lontano dell'inizio del rapporto); mancata la restituzione, la medesima alternativa e la medesima valorizzazione si avrà al termine del rapporto;
la suddetta valorizzazione trova peraltro un parametro oggettivo di riferimento, previsto nel contratto e nella prassi, costituito dal fixing rilevato dalla Borsa di
Londra ed espresso in USD e poi successivamente convertito in Euro al cambio
BCE nel giorno della relativa liquidazione;
il costo per il cliente del finanziamento
è invece espresso nella diversa e ulteriore pattuizione relativa agli interessi dovuti
(seppur in percentuale sul fixing stesso).
Sotto tale profilo, si rivelano infondate le ulteriori censure per profili di nullità per indeterminatezza od omessa previsione delle condizioni contrattuali sollevate da parte appellante, risultando condivisibile la decisione del primo Giudice per cui “…
l'unica condizione che doveva essere prevista era il tasso di interesse ed esso risulta essere stato indicato o nei singoli contrati o nelle dichiarazioni di presa di consegna, che sul punto hanno integrato quei contratti che ne erano privi, con la sola eccezione di cui si dirà subito. Non coglie nel segno nemmeno il rilievo di carattere formale svolto dagli attori circa l'aggiunta a penna, evidentemente in un momento successivo alla sottoscrizione delle dichiarazioni di consegna parte della
, del numero identificativo dei contratti poiché essa implicava un CP_9
disconoscimento di tali documenti nelle forme appositamente previste oltre che la
30 formulazione di istanze istruttorie al fine di comprovare la circostanza. Quanto, infine, all'omessa indicazione del Taeg, la difesa attorea non ha tenuto conto del fatto che, come è stato affermato da un consolidato orientamento giurisprudenziale, essa incide, ai sensi dell'art. 125-bis T.U.B, sulla validità della clausola determinativa dei soli interessi debitori, e non anche dell'intero contratto, ma solo nei contratti di credito al consumo. Il rilievo attoreo coglie invece nel segno con riguardo ai finanziamenti nn. 582321100809 e 582321100808 perché, come si è evidenziato, il tasso di interesse che è stato applicato nel corso di essi, a decorrere da quando sono stati prorogati dopo la prima scadenza non è stato pattuito per iscritto ossia quantomeno con una dichiarazione sottoscritta dalla
.”. Pt_1
Quanto al requisito della forma scritta, vale richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale, in tema di intermediazione finanziaria e di contratti bancari, la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della non determina la nullità per difetto della forma CP_2
scritta prevista dall'art. 117, comma 3, TUB, trattandosi di un requisito che va inteso non in senso strutturale, ma funzionale. Ne consegue che è sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, potendo il consenso della desumersi alla CP_2
stregua di comportamenti concludenti (v, inter alia, Cass. n. 14646/2018;
n.898/2018, n.1653/2018).
Più di recente la Suprema Corte ha precisato che il requisito della forma scritta ad
31 substantiam previsto dall'art. 117 TUB attiene alla veste esteriore del contratto e alla modalità espressiva dell'accordo, non estendendosi alla consegna del documento contrattuale concluso in tale forma, che ove omessa non produce alcuna nullità negoziale (v. Cass n. 18230/2024).
I documenti prodotti dalla BA TA (contratti di prestito e dichiarazioni di consegna) sono tutti sottoscritti in calce dalla società ; sussistono quindi i Pt_1
presupposti per ritenere assolto l'obbligo di forma scritta ad substantiam.
Infondata è la doglianza di parte appellante circa l'abnorme svantaggio cui tale disciplina contrattuale la esporrebbe in termini finanziari per effetto dell'andamento crescente del valore dell'oro, in quanto la ricostruzione sopra espressa indica come il rapporto si caratterizzi per un'alea tipica e ragionevole e della quale la cliente, che è sempre società specializzata proprio nella commercializzazione di prodotti (in particolare gioielli) in oro, è perfettamente consapevole. Peraltro non in ogni epoca l'andamento del valore dell'oro è stato crescente (anche se la tendenza complessiva degli ultimi vent'anni è in tal senso e la dinamica è stata particolarmente sfavorevole alla cliente nel primo decennio del rapporto); del tutto illogica si rivela peraltro la pretesa attorea di porre nel nulla le previsioni contrattuali consentendo la restituzione di un valore non più attuale al solo fine di far ricadere sulla anziché sulla società cliente l'esito CP_2
pregiudizievole dell'aumento del valore dell'oro; anche a tacere del fatto che dell'aumento di tale valore l'appellante ha pur beneficiato nella commercializzazione dei suoi prodotti, è evidentemente incongruo ipotizzare che,
32 ricevuto un certo quantitativo di lingotti in un dato anno, la cliente possa scegliere
– dieci o vent'anni dopo – tra restituire il medesimo quantitativo di lingotti, che avrebbe un valore moltiplicato, o una somma di denaro pari non a quel medesimo valore ma ad una frazione di quel valore, facendo riferimento al valore che quel quantitativo aveva alla stipula del contratto (nello stesso senso Corte app. Venezia sentenza n. 1573/2024, cit.).
La nullità va senz'altro esclusa in quanto, da un lato, la possibilità di oscillazione del valore dell'oro è intrinseca al materiale fatto oggetto del contratto fra le parti, rappresentando l'alea caratteristica del negozio (come di tutti quelli collegati all'andamento di valore di merci o monete) e, dall'altro, i parametri indicati risultano adeguatamente oggettivi ed esterni rispetto alla CP_2
In conclusione, appare corretta la conclusione cui si è attenuto il Tribunale con riguardo al riferimento temporale da assumersi per l'individuazione del valore dell'oro da restituire (materialmente o con pari quantità di denaro).
È altresì infondata la doglianza relativa alla questione dell'inclusione o meno del fixing dell'oro nel calcolo del TEG, in ordine alla quale il Tribunale di Verona delle due distinte ipotesi di conteggio elaborate dal c.t.u. ha recepito quella che non considerava le oscillazioni del fixing nel TEG ai fini della verifica dell'usura.
Mette conto in proposito richiamare la condivisibile decisione della Corte
d'Appello di Milano (sentenza n. 1322/2021) che, in un caso analogo, ha respinto la tesi della parte appellante secondo cui nel calcolo del TEG del contratto di prestito d'uso d'oro dovrebbero rientrare le oscillazioni del prezzo dell'oro e del
33 cambio dollaro/euro, utilizzate per determinare il corrispettivo dovuto quale interesse sul capitale rappresentato dal valore dell'oro, nonché il costo contrattualmente previsto per il caso di mancata restituzione dell'oro: “le oscillazioni del prezzo dell'oro e del cambio dollaro/euro previste dal contratto stipulato fra le parti (v. clausola 5 cit.) entrano nel computo dell'interesse trimestralmente dovuto allo stesso modo in cui entrano in tale computo le oscillazioni dell'indice in ogni contratto nel quale il tasso di interesse sia indicizzato. Tali oscillazioni non costituiscono un costo rilevante ai fini della verifica dell'usurarietà che, peraltro, si effettua con riferimento al momento, statico, della pattuizione, non assumendo rilievo eventuali superamenti sopravvenuti in corso di rapporto. Anche l'importo previsto contrattualmente per il caso di mancata restituzione dell'oro non può entrare nel calcolo dei costi collegati all'erogazione del credito poiché, nel contratto atipico che le parti hanno stipulato, tale importo, che il cliente è obbligato a pagare se non restituisce l'oro ricevuto in prestito, è assimilabile alla restituzione di un capitale, a cui viene dato il valore del tempo della restituzione. Il contratto si caratterizza, quindi, per la sua aleatorietà, nel senso che può esservi un'oscillazione di valore dell'oro fra il momento del prestito e quello della cessazione del rapporto (in cui il cliente è obbligato a restituire l'oro o il valore dello stesso al tempo della cessazione), ma si tratta di una variabile dipendente dal mercato e non di condizioni concordate fra le parti, che possano assumere rilievo ai fini della verifica di usurarietà”.
Infine, la doglianza relativa all'asserito scostamento, immotivato, del giudicante
34 dalle risultanze della CTU risulta contraddetta proprio dagli esiti dell'accertamento peritale che, a seguito della disposta integrazione, ha fornito due distinti conteggi:
l'uno che considerasse le oscillazioni del fixing dell'oro quale costo del finanziamento, l'altro che non ne tenesse conto. È a tale seconda ipotesi che il
Tribunale ha prestato adesione, sulla base della condivisibile motivazione sopra riportata.
2. SUL RAPPORTO DI CONTO CORRENTE N. 6296544 E SUI CONTRATTI
DI AFFIDAMENTO AD ESSO COLLEGATI
Con un unico motivo “A” parte appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha affermato la regolare pattuizione di ogni condizione economica e la conseguente infondatezza degli assunti della con riguardo alla Pt_1
capitalizzazione degli interessi, all'indicazione dei tassi e delle condizioni economiche, nonché all'usura. L'attrice appellante ha dedotto: a) con riferimento al conto corrente unico n. 6296544, che la non avrebbe mai sottoscritto, né Pt_1
ricevuto copia di alcun testo contrattuale, né tanto meno delle condizioni economiche applicate al rapporto;
b) che le proposte di affidamento sarebbero state carenti di sottoscrizione da parte della c) l'illegittima capitalizzazione CP_2
trimestrale degli interessi, l'applicazione di tassi di interesse in misura superiore al tasso legale, l'applicazione di commissioni, spese e valute, tutto ciò in assenza di valida pattuizione scritta.
Il motivo non merita accoglimento.
35 Sub a) e b) Il documento n. 54 del fascicolo di parte TA, denominato
“contratto di conto corrente di corrispondenza”, costituisce l'accettazione della proposta di apertura del rapporto formulata dalla e la società correntista lo CP_2
ha sottoscritto anche per ricevuta della proposta contrattuale che andava ad accettare, oltre che per dare atto della avvenuta consegna del documento stesso.
Risultano, quindi, sussistenti i requisiti indicati nelle pronunce di legittimità citate al punto precedente. Identica considerazione vale per le proposte di affidamento che non recano la sottoscrizione da parte della BA.
Sub c) Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, limitandosi parte appellante a riproporre le medesime considerazioni già svolte in primo grado, con inevitabile inammissibilità di una doglianza che non si faccia carico di sottoporre a una ragionata critica la risposta che il primo Giudice ha fornito sulla questione. È la stessa parte appellante a esporre il motivo in questi termini: “in questa sede ci si limita a ribadire che …”.
La decisione impugnata ha condivisibilmente affermato:
“L'assunto attoreo relativo alla illecita applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori risulta smentito dal testo del contratto di conto corrente che contiene all'art n. 7, commi 2 – 3, la seguente pattuizione “i rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità come indicata nel presente contratto, portando in conto, con valuta “data di regolamento” dell'operazione, gli interessi, le commissioni e le spese ed applicando le trattenute fiscali di legge. Il saldo risultante dalla
36 chiusura periodica così calcolato produce interessi nella misura e secondo le modalità di cui ai commi precedenti.”
Orbene, tale previsione è perfettamente aderente a quanto stabilito con delibera
CRCR 09.02.2000.
Per quanto attiene poi all'applicazione dell'anatocismo per il periodo successivo al 10 gennaio 2014 deve osservarsi che l'art. 120, comma secondo, T.U.B., come novellato dall'art. 1, comma 629, della l.n. 147/13 non abbia affatto introdotto un generalizzato divieto di capitalizzazione degli interessi debitori. Anche se il dato letterale è indubbiamente ambiguo, ad avviso del sottoscritto giudicante, appare evidente che il legislatore ha inteso non già escludere, in assoluto, qualsivoglia ipotesi di capitalizzazione degli interessi debitori, ma che abbia meramente inteso escludere che gli interessi debitori, ai fini della produzione di ulteriori interessi debitori, possano essere imputati a capitale per più di una volta.
In altri termini, il riferimento alla periodica capitalizzazione appare assolutamente incompatibile con l'introduzione di un divieto radicale.
In ogni caso, anche volendo intendere la norma in esame quale precetto impositivo di un divieto assoluto lo stesso non aveva mai assunto efficacia applicativa concreta in difetto dell'adozione della relativa delibera CICR.
Gli attori hanno anche lamentato la nullità del contratto di affidamento del
21.10.2005 in quanto privo della indicazione del tasso di interesse. L'assunto è però contraddetto dal testo del predetto contratto (doc. 23 allegato alla perizia di parte attrice) che riporta specificamente tutte le condizioni economiche pattuite.
37 Quanto poi alla mancata previsione del Taeg essa è irrilevante non trattandosi di contratto di prestito al consumo….
La validità sotto il profilo causale della cms poi è ormai riconosciuta dalla quasi unanime giurisprudenza.
Quanto, infine, all'assunto relativo all'applicazione di interessi usurari nel corso del rapporto di conto corrente deve invece osservarsi che esso si fonda su criteri metodologici per nulla condivisibili.
Per il periodo precedente all'entrata in vigore della L. n. 2/09, non si condivide infatti l'assunto teorico attoreo che ricollega il metodo di calcolo del TEG alla diretta applicazione del principio di cui all'art. 644, 4 comma cod.pen., ("…per la determinazione del tasso d'interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito”), che ricomprende nel calcolo del TEG anche la CMS. Invero, può evidenziarsi, criticamente, che tale assunto:
1) porta alla 'disapplicazione' delle Istruzioni emanate dalla BA d'IT ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 108/96, che espressamente escludono la
CMS dal computo del TEG prevedendone la rilevazione separata (vedi pdf. C5 delle Istruzioni come periodicamente aggiornate sino al 2009), senza tuttavia considerare che la stessa legge 108/96, nel rimettere all'autorità amministrativa ministeriale il compito del rilevamento periodico dei tassi, esige la rilevazione comparata di “… operazioni della stessa natura”, cioè di elementi omogenei tra loro, quali non sono gli interessi e la CMS, ove concepita, secondo il modello di tecnica bancaria (ripreso poi anche da Cass. n. 870/06, che ne ha valorizzato il
38 carattere di remunerazione per la messa disposizione dei fondi indipendente dall'effettivo prelevamento) come “…il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto” (cfr.
Istruzioni BA d'IT, nei vari aggiornamenti periodici, sub pgf. C5) e perciò fatta oggetto di autonoma rilevazione “…finalizzata all'enucleazione di una specifica soglia usuraria ad hoc, all'evidente fine di non omogeneizzare categorie di interessi pecuniari finanziariamente disomogenei (si pensi, ad es., a quelli che accedono al mutuo fondiario familiare per l'acquisto della prima casa rispetto a quelli, assai diversi financo sul piano ragionieristico, derivanti da apertura di credito in conto corrente in favore di impresa commerciale”) (cfr. Tribunale di
Verona, sent. 3/10/12);
2) non tiene conto del fatto che, riconosciuta nell'art. 644 una norma penale in bianco suscettibile di eterointegrazione per la determinazione del “…limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari”, sono gli stessi Decreti Ministeriali di rilevazione dei tassi usurari, emessi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/96 e, quindi, integrativi della stessa norma penale (cfr. art. 644, 3 comma, cod.pen.), che, 'legificando' il criterio tecnico della B.I.: a) prevedono espressamente che i tassi non sono comprensivi della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata, la quale viene rilevata e pubblicata a parte, come allegato alla tabella dei tassi (cfr. art. 1, 2 comma, dei decreti); b) fanno propri i criteri illustrati dalla
BA d'IT nelle “Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura”, che sono elaborate dall'Istituto di Vigilanza non
39 già per ragioni interne al sistema bancario o meramente statistiche bensì proprio nell'ambito del procedimento disciplinato dall'art. 2 della legge n. 108/96; c) ribadiscono che le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, 4 comma, della legge n. 108/96, si attengono ai criteri di calcolo delle Istruzioni della BA d'IT (cfr. art. 3, 2 comma, dei decreti).
Inoltre, la tesi dell'inclusione della CMS nel calcolo del TEG, si pone in aperto contrasto: a) con la ultima parte del 2 comma dell'art. 2 bis della legge n. 2/09, che, a chiusura del dibattito giurisprudenziale insorto negli anni in materia, ha previsto l'inclusione della CMS nel calcolo del TEG solo a partire dalla data dell'entrata in vigore della legge stessa, confermando per il periodo precedente la disciplina anteriormente in vigore (cfr. l'art. 2 bis, 2 comma, ultima parte, della L.
2/09, secondo cui “Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la BA
d'IT, emana disposizioni transitorie in relazione all'applicazione dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, per stabilire che il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni”); b) con la prima parte del 2 comma dell'art. 2 bis della legge n. 2/09, che correlativamente prevede che “Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente,
40 dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996,
n. 108”)”.
3. SUL PIANO DI RISANAMENTO DEL 2013
Con un unico motivo “A” parte appellante ha impugnato la sentenza per omessa e/o insufficiente motivazione in ordine alle domande relative al piano di risanamento del 2013. Il Tribunale non si sarebbe pronunciato in ordine alla domanda di nullità del piano e avrebbe affermato che non sarebbe stata fornita prova della corresponsione delle somme da parte della società attrice. Assume parte appellante che il collegamento negoziale esistente tra il piano e i contratti bancari comporterebbe che, in forza del principio generale simul stabunt simul cadent, la nullità dei rapporti bancari dovrebbe ripercuotersi sul piano di risanamento, rendendolo nullo.
Il motivo è infondato. A prescindere dalla valutazione circa la sussistenza dell'affermato collegamento tra il piano di risanamento ed i pregressi rapporti contrattuali, essendo il secondo solo in seguito elaborato al fine di porre rimedio alla esposizione debitoria, è sufficiente osservare che l'esame dei motivi di cui sopra ha condotto ad escludere la fondatezza dell'affermazione di nullità dei rapporti pregressi, che secondo la tesi attorea si trasmetterebbe al piano di risanamento.
41 4. SULLE ALTRE DOMANDE FORMULATE IN PRIMO GRADO
Col motivo “A”, parte appellante rileva che il Tribunale avrebbe omesso di decidere e/o motivare circa la domanda risarcitoria, pur avendo essa indicato minuziosamente gli elementi di fatto e di diritto a sostegno della domanda sul mancato guadagno e della richiesta consulenza tecnica d'ufficio, allegando tutti i bilanci della e indicando le modalità di elaborazione della richiesta CTU e Pt_1
di calcolo del danno.
I ristrettissimi margini di accoglimento delle domande attoree (mancata pattuizione del tasso di interesse relativo a solo due dei molteplici finanziamenti erogati
(n.582321100809 e 582321100808) escludono in radice ogni rilevanza causale tra i lamentati danni, prospettati in milioni di euro, ed i limitati addebiti risultati illegittimi;
in tale contesto, l'assunzione delle prove offerte non avrebbe potuto condurre ad un diverso esito.
Col motivo “B”, parte appellante ha impugnato la sentenza per omessa pronuncia sulla nullità della garanzia prestata da , sull'assunto che Parte_2
l'invalidità dei contratti e dei negozi stipulati dal debitore principale dovrebbe estendersi anche ai contratti di fideiussione.
Il motivo non può trovare accoglimento, considerato innanzitutto che con l'atto di citazione di primo grado parte attrice si è limitata a proporre la domanda di nullità della fideiussione senza in alcun modo allegare le ragioni poste a fondamento della stessa. In ogni caso, considerato che il motivo fonda la richiesta sulla invalidità dei contratti e dei negozi stipulati dalla società quale debitore principale, che Pt_1
42 tali non sono stati ritenuti, non sussistono comunque i presupposti per il suo accoglimento.
Col motivo “C” parte appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha ritenuto validi i contratti in assenza della firma della BA, in applicazione del principio di validità del cd. contratto “monofirma”. Tale principio non sarebbe applicabile ai contrati bancari successivi al piano di risanamento poiché, in quanto attuativi dell'accordo di ristrutturazione del debito ex art. 67, co.
2, lett. d) L.F., richiederebbero la forma scritta ad substantiam.
Il motivo non merita accoglimento. Non vi è ragione di discostarsi in proposito dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sopra richiamato.
In definitiva, l'appello va rigettato.
Le spese del presente grado sono liquidate come in dispositivo, applicando i parametri medi di cui al d.m. n. 147/22, tenuto conto del valore della controversia
(indeterminabile – complessità media) e delle fasi effettivamente svolte.
Sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n.
115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa civile di
43 appello n. 1217/2022 R.G., ogni diversa domanda ed eccezione respinte od assorbite ed ogni ulteriore deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n.860/2022 del
Tribunale di Verona;
2) condanna e a rifondere a le Parte_1 Parte_2 Controparte_1
spese processuali del presente gravame, che liquida per in euro 8.470,00 per compensi, oltre spese generali, CPA ed IVA nella misura di legge;
3) dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, col conseguente obbligo in capo all'appellante di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
Venezia, 28 luglio 2025
Il Presidente estensore dott.ssa Gabriella Zanon
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