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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/09/2025, n. 5491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5491 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 5150/2019
All'udienza collegiale del giorno 30/09/2025 ore 11:30
Presidente Dott. Alberto Tilocca Consigliere Dott. Giulia Spadaro Relatore
Consigliere Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. TERMENTINI FLAVIO avv. Campisi pres in sost.
Appellato/i
Controparte_1
Avv. CUTOLO DANIELE avv. Folino pres. in sost
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
DR Alberto Tilocca
Raffaella Andreani
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. Alberto Tilocca Presidente dott.ssa Giulia Spadaro Consigliere rel dott.ssa Domenica Capezzera Consigliere all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 30.09.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5150 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in Roma, Via Parte_1 C.F._1
Giambattista Vico 22, presso lo studio dell'avv. Flavio Termentini (C.F. che C.F._2 la rappresenta e difende in forza di procura in atti;
APPELLANTE
E
(P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Cutolo Daniele (C.F.
) con studio in Roma alla Via Zanardelli n. 34; C.F._3
APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L' proponeva opposizione avverso il decreto Controparte_1 ingiuntivo n° 17585/2017, R.G. n°27115/2017, del Tribunale di Roma ottenuto da per Parte_1
l'importo di € 82.620,00, oltre accessori. In via preliminare eccepiva la nullità del ricorso per violazione del diritto di difesa per carenza dei requisiti di cui all'art. 125 c.p.c. atteso che era difettosa la allegazione in fatto ed insufficiente la prova documentale fornita. Nel merito deduceva che le attività di cui alle fatture nn. 3, 4 e 5 dell'l aprile 2017 erano state svolte in esecuzione di incarichi professionali annuali già remunerati mentre soltanto con riferimento alla fattura n° 2 dell'l aprile 2017
2 era stato convenuto che la dovesse integrare l'incarico professionale già in essere per l'anno Pt_1
2014.
Si costituiva la la quale, con comparsa di risposta, eccepiva che il ricorso per decreto Pt_1 ingiuntivo era stato supportato dai preavvisi di pagamento, dalle fatture di pagamento e dagli atti di costituzione in mora, documentazione che palesava in modo analitico il contenuto delle richieste formulate. Nel merito evidenziava che con riferimento alla fattura n° 2/2017 per l'importo di €
30.600,00, al netto degli accessori di legge e della ritenuta d'acconto, era stato operato riconoscimento di debito. Quanto al residuo importo (pari ad € 52.020,00) si trattava di incarichi che esulavano quelli conferiti su base annuale.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 2117/2019, pubblicata in data 29/01/2019, così statuiva:
“Accoglie parzialmente l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 17585/2017, R.G.
n°27115/2017, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma in data 22 luglio 2017 e, per l'effetto, in revoca del decreto monitorio medesimo, condanna la società opponente a pagare alla Dott.ssa Pt_1 la somma complessiva pari ad € 30.600,00 oltre interessi legali a decorrere dalla data di
[...] ricezione della notificazione del decreto ingiuntivo sino a quella di effettivo soddisfo dando atto che dall'importo ingiunto deve essere detratto quanto percepito in corso di causa. Dichiara inammissibile la domanda ex art. 2041 c.c. azionata nel processo ordinario di cognizione. Condanna la società opponente a rifondere in favore della Dott.ssa le spese del presente giudizio che si Parte_1 liquidano nell'importo complessivo di € 6.200,00 oltre rimborso forfetario spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello formulando le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, per le ragioni di cui in premessa, accogliere l'appello proposto e in riforma parziale dell'appellata sentenza n. 2117/2019, - in via principale: rigettare
l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto;
in via subordinata: accertare e quantificare
l'attività effettivamente prestata dalla dott.ssa in favore dell per gli Pt_1 CP_1 incarichi oggetto di causa e per l'effetto condannare ai sensi dell'art. 2041 c.c. e/o 2233 c.c. alla corresponsione delle somme ingiunte o quelle ritenute di giustizia. Con vittoria di spese e compensi”.
i è costituita formulando le seguenti Controparte_1 conclusioni: “1) rigettare integralmente l'appello promosso, in entrambi i motivi formulati, in quanto infondato in fatto ed in diritto;
2) per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado
n. 2117/2019, RG 65847/2017, pubblicata il 29 gennaio 2019, dal Tribunale di Roma il 29 gennaio
2019; 3) in ogni caso, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”.
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri
3 scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
L'appello principale è articolato in due motivi diretti a censurare il merito della sentenza.
La sentenza è motivata come segue.
“Ritiene il giudicante che l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 17585/2017, R.G.
n°27115/2017, emesso in data 22 luglio 2017 dal Tribunale Ordinario di Roma possa trovare accoglimento per quanto di ragione;
ed invero giova rammentare che, in ragione del riconoscimento di debito della società opponente con riferimento all'importo di € 30.600,00, portato dalla fattura
n°2/2017, è stato emesso provvedimento interinale ex art. 186 bis c.p.c.. Deve, pertanto, tenersi conto dell'importo a titolo di sorte capitale ricevuto al quale devono essere aggiunti gli interessi legali a decorrere dalla data di ricezione della notificazione del decreto ingiuntivo sino a quella di effettivo soddisfo in quanto il provvedimento monitorio, pur revocato per le ragioni infra specificate, funge da atto di costituzione in mora. Quanto ai residui profili di domanda giudiziale mette conto considerare: - il ricorso per decreto ingiuntivo è stato supportato da documentazione idonea ex art.
634 c.p.c. (preavvisi di fatture, fatture di pagamento, estratto autentico delle scritture contabili, atto di costituzione in mora ed ulteriore sollecito di pagamento); - la società opponente, ancor prima di eccepire che tutte le attività svolte dalla Dott.ssa sono incluse negli incarichi consulenziali Pt_1 annuali conferiti, ha premesso che difetta il conferimento di qualsivoglia incarico alla Dott.ssa
tale da legittimare la emissione delle fatture nn. 3, 4 e 5 dell'01/04/2017, unitamente alla Pt_1 carenza del dettaglio delle presunte attività svolte e dei parametri utilizzati per la loro quantificazione economica. Valutando comparativamente le fatture di pagamento azionate nella presente sede emerge che con riferimento alla fattura di pagamento n°2/2017: - esiste agli atti riscontro della proposta di conferimento dell'incarico ad opera del Direttore Generale Dott. Ing.
, proposta formalizzata su carta intestata dell con codice, numero e data, Persona_1 CP_1 della determina del Direttore delle Risorse Umane, Dott. che ha ratificato le Persona_2 prestazioni rese ed autorizzato la spesa complessiva pari ad € 30.600,00, comprensiva di ritenuta
d'acconto, che grava sul Budget 2015 della Parte_2 alla Voce "5102040403"-Consulenze Tecniche Informatiche". A fronte di siffatta determina a ratifica di prestazioni rese è stato emesso preavviso di fattura per l'importo indicato e, a seguito di redazione di richiesta di acquisto con indicazione dell'oggetto, della motivazione e dei dettagli di congruità economica, è stata autorizzata l'emissione della fattura di pagamento per l'importo di € 30.600,00.
Diversamente con riferimento alle tre residue fatture di pagamento difetta del tutto l'attività autorizzativa e di assunzione di responsabilità patrimoniale ad opera della società opponente che, pur società di lucro, è partecipata da e deve dare specifica giustificazione dei Parte_3 provvedimenti adottati e dei riflessi degli stessi sul bilancio di esercizio. In difetto dei predetti
4 requisiti formali è da ritenere priva di fondamento la domanda di adempimento contrattuale in quanto l'attività di conferimento di incarichi a consulenti esterni è caratterizzata dalla adozione di forma vincolata e giacché deve essere motivata la assunzione di responsabilità patrimoniale ulteriore rispetto agli incarichi già conferiti, anche con riferimento alle risorse da reperire per remunerare
l'attività svolta (apparendo anomalo che l'interessata possa individuare unilateralmente i parametri applicabili onde determinare l'ammontare dei tre importi complessivi dovuti). Deve da ultimo essere dichiarata la inammissibilità della domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., formulata nella memoria ex art. 183 6° comma n°1 c.p.c., atteso che la stessa avrebbe dovuto essere proposta a pena di preclusione nella comparsa di costituzione e di risposta;
tanto giacché la parte opposta era stata edotta nell'atto oppositivo della formulazione dell'eccezione di carenza di prova con riferimento alla domanda di adempimento contrattuale. Le spese di lite seguono la soccombenza
e devono trovare liquidazione come da dispositivo”.
Con il primo motivo di appello, rubricato “
1. Sull'omessa/errata valutazione dei documenti e dei fatti di causa – insufficiente motivazione in ordine al rigetto della domanda di inadempimento contrattuale - violazione art. 112 c.p.c.”, l'appellante censura la sentenza per non aver considerato Contro che l' non ha contestato l'attività prestata dalla né ha dedotto che l'omessa assunzione Pt_1 di responsabilità inficia il diritto al pagamento dei compensi, limitandosi a dedurre l'omessa pubblicazione dell'incarico in violazione degli obblighi di trasparenza (andando ultra petitum).
Inoltre l'appellante ha prodotto copiosa documentazione dalla quale risulta il conferimento di incarichi che non riguardavano l'incarico di consulenza annuale. Erroneamente il giudice di primo Contro grado ha dato rilevanza alla mancata indicazione dell'impegno di spesa, essendo una società di diritto privato e i documenti prodotti comprovano il conferimento dell'incarico. A ciò si aggiunga Contro che vi sono le proposte economiche tacitamente accettate dall'
Oggetto della richiesta di cui all'atto di appello sono le residue fatture n. 3, 4, 5 dell'1.4.2017 per l'importo di rispettivamente € 25.500,00 (in relazione ad una ordinanza del CDS n. 5750/2014),
€ 16.320,00 (come da proposta in data 30.1.2016) e € 10.200,00 (in relazione ad un parere rilasciato in data 7.3.2016) per prestazioni di consulenza espletate negli anni 2014 e 2016.
In diritto va evidenziato come “in virtù della natura imprenditoriale dell'attività svolta dall'azienda speciale di ente territoriale e della sua autonomia organizzativa e gestionale dall'ente di riferimento, l'azienda stessa, pur appartenendo al sistema con il quale l'amministrazione locale gestisce servizi pubblici aventi finalità sociale e di promozione dello sviluppo delle comunità locali, non può qualificarsi pubblica amministrazione in senso stretto, sicché per i suoi contratti non è imposta la forma scritta ad substantiam ai sensi degli artt. 16 e 17 del R.D. n. 2440 del 1923 e vige, al contrario, il principio generale della libertà delle forme di manifestazione della volontà negoziale”
5 (Cass. sez. un. n. 20684/2018). Conclusioni che devono ritenersi applicabili anche in seguito all'entrata in vigore del TUEL. Del pari alle municipalizzate non è applicabile l'art. 191 TUEL relativo all'impegno di spesa. Contro Quanto poi al richiamo effettuato dall' al Dlgs. n. 33/2013, attinente agli obblighi di pubblicità e trasparenza degli incarichi conferiti anche dalle municipalizzate, va in primo luogo evidenziato come il mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione e trasparenza degli incarichi non incide sulla validità del contratto, non essendo previsto espressamente.
Va poi osservato come il Dlgs. n. 175/2016, che ha esteso l'ambito di applicazione del citato
D.lgs. n. 33/2013 anche alle società in controllo pubblico, prevedendo all'art. 15 bis obblighi di pubblicazione degli incarichi professionali conferiti statuendo che la pubblicazione delle informazioni condiziona il pagamento del compenso, è entrato in vigore nel maggio 2016, non risultando quindi applicabile agli incarichi in questione, anteriori alla sua entrata in vigore.
Alla luce di ciò non pare condivisibile quanto ritenuto dal giudice di primo grado in ordine alla necessità di un impegno di spesa formalizzato per ritenere concluso un contratto con l'appellata.
Rilevato che non è richiesto un contratto scritto, va esaminata nel merito la domanda dell'appellante, in relazione alle diverse prestazioni oggetto di domanda (assorbito ogni profilo sul punto).
Innanzitutto l'opponente/appellata ha dedotto che tali incarichi erano stati svolti in esecuzione della consulenza annuale, non risultando comprovati distinti incarichi.
In linea di fatto come da contratti in atti risulta che nel 2014 è stato conferito all'appellante un incarico di consulenza annuale avente ad oggetto il servizio tecnico amministrativo di monitoraggio delle attività gestionali degli impianti aziendali con particolare riferimento agli impianti TMB di
Rocca Cencia e Salaria e nel 2015 (con effetti dall'1.1.2015) è stato stipulato un contratto di consulenza annuale avente ad oggetto il sistema integrato di selezione e trattamento di rifiuti urbani non pericolosi di via Salaria e di via Rocca Cencia e l'assistenza tecnico amministrativa per la Contro predisposizione di atti autorizzativi integrativi degli impianti gestiti da collaborazione e supporto nella preparazione dei relativi documenti gestionali, assistenza nelle opportune sedi istituzionali, contratto poi prorogato sino al 30.6.2016. Il contratto non veniva poi prorogato stante la comunicazione dell'appellante di non voler rinnovare il contratto.
Quanto alle fatture oggetto di domanda, la fattura n. 3 ha ad oggetto “ordinanza n 5750/2014
Consiglio di Stato sezione V RG 9126/2012 verificazione MATT ai sensi dell'articolo 66 cpa al fine di accettare la determinazione della tariffa di accesso ai due impianti di trattamento meccanico biologico denominati Malagrotta 1 2 supporto tecnico per gli aspetti procedurali e CP_2 tecnici”.
6 La fattura n. 4 ha ad oggetto “ricorso determina Regione Lazio n. G099074/2015 aggiornamento dei maggiori costi sostenuti per lo smaltimento/recupero/trasporto presso terzi dovuto alla necessaria chiusura di ”, come da proposta del 30.1.2016. CP_2
La fattura n. 5 ha ad oggetto “redazione di un parere di natura tecnico aziendalistica sull'effetto tariffario delle conclusioni raggiunte dal Consiglio di Stato (sezione quinta) con la sentenza n. 248/ Contr 2016 del 25 gennaio 2016 pronunciata sull'appello proposto da contro la sentenza del Tar
Lazio (Roma sezione 1-ter) n. 3441/2012 concernente la revisione della tariffa di accesso dei rifiuti solidi urbani e due impianti di TMB denominati 1 e Malagrotta 2, parere rilasciato in CP_2 data 7 Marzo 2016 con la redazione di apposita relazione: importo determinato forfait di cui alla proposta economica del 1 Marzo”.
Le prestazioni di cui alle fatture non paiono rientrare nell'oggetto del contratto di consulenza, non essendo relative agli impianti di via Salaria e di via Rocca Cencia e comunque attenendo ad aspetti ulteriori a quelli di cui al contratto, relativi alla gestione degli impianti, afferenti a profili ulteriori e specifici emersi in seguito a decisioni amministrative. In particolare il contratto in questione non prevedeva la consulenza in sede di contenzioso amministrativo. Il fatto che nell'art. 1 del contratto (doc. 6 dell'appellata) fosse prevista anche l'assistenza in materia penale non può portare a ritenere ricompresa anche l'ulteriore attività di assistenza in materia amministrativista, atteso che al contrario, proprio l'espressa previsione dell'assistenza penale porta ad escludere quanto non previsto.
Pertanto è da escludere che le prestazioni oggetto di domanda siano già ricomprese nel contratto tra le parti.
Vanno quindi esaminate partitamente le singole fatture.
Fattura n. 3. Contro A fronte del fatto che ha prodotto comunicazione del 27.1.2015 con cui rappresentava ai soggetti coinvolti nelle operazioni di verificazione la nomina in qualità di fiduciario di altro soggetto
( , è stata prodotta dall'appellante copiosa documentazione (da 1 a 13 della memoria Testimone_1 ex art. 183, comma VI n. 2 c.p.c.) attinente a mail (anche del dalla quale risulta la Tes_1 partecipazione dell'appellante a diverse riunioni (anche su indicazione del direttore generale, v. nota dell'8.4.2015) ed esaminava copiosa documentazione. Lo stesso inviava anche Tes_1 all'appellante la relazione del comitato di verificazione per osservazioni. L'appellante inoltre inviava relative osservazioni (mail del 24.5.2015). Con mail del 3.6.2015 il evidenziava che Tes_1 avrebbe esaminato con l'appellante (e altro soggetto) le principali questioni tecniche.
Inoltre sono stati prodotti verbali di riunioni (n. 6) relativi a tale procedimento di verificazioni Contro a cui l'appellante ha partecipato per e mail dalle quali risulta l'invio di osservazioni da parte dell'appellante. Sono state inoltre prodotte le osservazioni formulata dall'appellante unitamente al
7 predisposte dalla prima. Tes_1
Contro Tale documentazione porta a ritenere conferito l'incarico professionale da – considerate le mail del direttore generale – e lo svolgimento da parte dell'appellante dell'attività di supporto tecnico nell'attività di verificazione in questione. Tale attività si è sviluppata dal febbraio 2015 (mail di indicazione dell'appellante) al settembre 2015 (mail relativo al parere pro veritate).
È stata inoltre prodotta proposta dell'appellante del 27.1.2025 relativo all'incarico in questione per l'importo di € 25.000, priva di riscontro.
Rilevato che non risulta provato un accordo sul compenso, e considerato comunque dovuto il compenso ex art. 2233 c.c., l'appellante ha chiesto l'importo di € 25.500,00 (€ 25.000: 228 ore = 109
€/ora comprese le spese. 6 ore giorno x 2 giorni sett x 19 sett = 228).
Considerato che non ha contestato specificatamente che la somma richiesta non è CP_3 conforme alla tariffa professionale (non indicando quale minore somma sarebbe dovuta sulla base di tale tariffa), può essere riconosciuta la somma richiesta per € 25.500,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Fattura n. 4. Contro E' stata prodotta documentazione dalla quale risulta che l'appellante era stata delegata da all'accesso agli atti in relazione alla determinazione in questione della Regione Lazio e osservazioni redatte dall'appellante. Inoltre l'attività svolta risulta dalla documentazione prodotta e in particolare Contro dalle mail in atti. Tra le altre con mail del 14.8.2015 il presidente inoltra la determinazione in questione con richiesta di riscontro all'appellante (e al , con il relativo riscontro da parte Tes_1 dell'appellante. Con scambio di mail tra il settembre e il novembre 2015 si discuteva di tale determina.
Con mail del 16.10.2015 l'appellante riscontrava il lavoro svolto e il presidente commentava CP_4 positivamente. Contro Tale documentazione porta a ritenere conferito l'incarico professionale da (in tal senso Contro le mail provenienti dal presidente e la delega all'accesso) e lo svolgimento da parte dell'appellante dell'attività di supporto tecnico nell'attività di verificazione in questione.
Rilevato che non risulta provato un accordo sul compenso, e considerato comunque dovuto il compenso ex art. 2233 c.c., l'appellante ha chiesto in compenso di € 16.320,00 (attività da settembre
2015 al 2 febbraio 2016 importo 20.000:183= 107 €/ora comprese le spese, 6 ore x 2 giorni sett = 12
x 15,5 = 186 ore, a cui è stato applicato uno sconto del 20% per un importo finale € 16. 320,00).
Considerato che in questo caso non ha contestato specificatamente che la somma CP_3 richiesta non è conforme alla tariffa professionale (non indicando quale minore somma sarebbe dovuta sulla base di tale tariffa), può essere riconosciuta la somma richiesta per € 16.300,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
8 Fattura n. 5.
Anche in relazione a tale fattura è stata prodotta documentazione attinente all'attività svolta, in
Contro particolare il parere redatto in data 7.3.2016 unitamente ad altro consulente, trasmessa ad È
Contro stata poi prodotta documentazione relativa all'interlocuzione con tra cui mail del 18.1.2016
Contro con cui il presidente la ringraziava per il lavoro svolto;
mail dell'11.2.2016 proveniente da
Contro Bonanni di che trasmetteva il verbale del 3 febbraio sulle tariffe in questione (in tale riunione
Contro il direttore generale chiedeva all'appellante di verificare la necessità di convocare una conferenza di servizi).
Contro Tale documentazione porta a ritenere conferito l'incarico professionale da (in tal senso
Contro le mail provenienti dal presidente e lo svolgimento da parte dell'appellante dell'attività di consulenza in questione.
Rilevato che non risulta provato un accordo sul compenso, e considerato comunque dovuto il compenso ex art. 2233 c.c., l'appellante ha chiesto l'importo di € 10.000 euro (96 ore = 6 giorno x 16 giorni = 96 ore x 107 = 10.272,00 poi arrotondati a 10.000 €).
Considerato che, come per le precedenti, non ha contestato specificatamente che la CP_3 somma richiesta non è conforme alla tariffa professionale (non indicando quale minore somma sarebbe dovuta sulla base di tale tariffa), può essere riconosciuta la somma richiesta per € 10.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Contro In definitiva il motivo di appello è fondato, e va condannata al pagamento a favore dell'appellante della somma di € 51.800,00, oltre a quella di € 30.600,00 di cui alla sentenza di primo grado. Sul punto va ricordato come secondo l'insegnamento della S.C. “l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, sicché l'eventuale riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello – anche ove impropriamente conclusa con un dispositivo con il quale si "conferma" lo stesso - non determina la "riviviscenza" del decreto ingiuntivo già revocato" (Cass. n. 20868/2017).
Tenuto conto che pacificamente è stata pagata la somma di cui alla sentenza di primo grado, Contro l' va condannata al pagamento di € 51.800,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Con il secondo motivo di appello, rubricato “2. Illogicità, contraddittorietà ed insufficienza della motivazione: violazione dell'art. 183 co. VI c.p.c.” l'appellante censura la sentenza per avere erroneamente ritenuto inammissibile la domanda proposta nella prima memoria ex art. 183, comma
VI n. 1 c.p.c. in violazione dell'orientamento delle SU.
L'accoglimento del primo motivo di appello assorbe l'esame del secondo motivo.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del
DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del decisum in appello (valore della
9 causa € 51.800,00: tabella 12, scaglione quarto, valori medi con riduzione ai minimi per la fase istruttoria/trattazione stante la limitata attività svolta).
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 2117/2019 del Tribunale di Roma, così provvede: accoglie l'appello e in parziale riforma della sentenza di primo grado, che per il rimanente conferma, condanna l pagamento a favore di della somma di € 51.800,00, CP_1 Parte_1 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
condanna alla refusione a favore di delle spese del grado che liquida CP_1 Parte_1 in € 8.469,00 per compensi, € 804,00 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA.
Roma, così deciso nella camera di consiglio 30.09.2025
Il consigliere est. Il Presidente
Giulia Spadaro Alberto Tilocca
10
Sezione VI civile
R.G. 5150/2019
All'udienza collegiale del giorno 30/09/2025 ore 11:30
Presidente Dott. Alberto Tilocca Consigliere Dott. Giulia Spadaro Relatore
Consigliere Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. TERMENTINI FLAVIO avv. Campisi pres in sost.
Appellato/i
Controparte_1
Avv. CUTOLO DANIELE avv. Folino pres. in sost
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
DR Alberto Tilocca
Raffaella Andreani
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. Alberto Tilocca Presidente dott.ssa Giulia Spadaro Consigliere rel dott.ssa Domenica Capezzera Consigliere all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 30.09.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5150 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in Roma, Via Parte_1 C.F._1
Giambattista Vico 22, presso lo studio dell'avv. Flavio Termentini (C.F. che C.F._2 la rappresenta e difende in forza di procura in atti;
APPELLANTE
E
(P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Cutolo Daniele (C.F.
) con studio in Roma alla Via Zanardelli n. 34; C.F._3
APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L' proponeva opposizione avverso il decreto Controparte_1 ingiuntivo n° 17585/2017, R.G. n°27115/2017, del Tribunale di Roma ottenuto da per Parte_1
l'importo di € 82.620,00, oltre accessori. In via preliminare eccepiva la nullità del ricorso per violazione del diritto di difesa per carenza dei requisiti di cui all'art. 125 c.p.c. atteso che era difettosa la allegazione in fatto ed insufficiente la prova documentale fornita. Nel merito deduceva che le attività di cui alle fatture nn. 3, 4 e 5 dell'l aprile 2017 erano state svolte in esecuzione di incarichi professionali annuali già remunerati mentre soltanto con riferimento alla fattura n° 2 dell'l aprile 2017
2 era stato convenuto che la dovesse integrare l'incarico professionale già in essere per l'anno Pt_1
2014.
Si costituiva la la quale, con comparsa di risposta, eccepiva che il ricorso per decreto Pt_1 ingiuntivo era stato supportato dai preavvisi di pagamento, dalle fatture di pagamento e dagli atti di costituzione in mora, documentazione che palesava in modo analitico il contenuto delle richieste formulate. Nel merito evidenziava che con riferimento alla fattura n° 2/2017 per l'importo di €
30.600,00, al netto degli accessori di legge e della ritenuta d'acconto, era stato operato riconoscimento di debito. Quanto al residuo importo (pari ad € 52.020,00) si trattava di incarichi che esulavano quelli conferiti su base annuale.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 2117/2019, pubblicata in data 29/01/2019, così statuiva:
“Accoglie parzialmente l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 17585/2017, R.G.
n°27115/2017, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma in data 22 luglio 2017 e, per l'effetto, in revoca del decreto monitorio medesimo, condanna la società opponente a pagare alla Dott.ssa Pt_1 la somma complessiva pari ad € 30.600,00 oltre interessi legali a decorrere dalla data di
[...] ricezione della notificazione del decreto ingiuntivo sino a quella di effettivo soddisfo dando atto che dall'importo ingiunto deve essere detratto quanto percepito in corso di causa. Dichiara inammissibile la domanda ex art. 2041 c.c. azionata nel processo ordinario di cognizione. Condanna la società opponente a rifondere in favore della Dott.ssa le spese del presente giudizio che si Parte_1 liquidano nell'importo complessivo di € 6.200,00 oltre rimborso forfetario spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello formulando le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, per le ragioni di cui in premessa, accogliere l'appello proposto e in riforma parziale dell'appellata sentenza n. 2117/2019, - in via principale: rigettare
l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto;
in via subordinata: accertare e quantificare
l'attività effettivamente prestata dalla dott.ssa in favore dell per gli Pt_1 CP_1 incarichi oggetto di causa e per l'effetto condannare ai sensi dell'art. 2041 c.c. e/o 2233 c.c. alla corresponsione delle somme ingiunte o quelle ritenute di giustizia. Con vittoria di spese e compensi”.
i è costituita formulando le seguenti Controparte_1 conclusioni: “1) rigettare integralmente l'appello promosso, in entrambi i motivi formulati, in quanto infondato in fatto ed in diritto;
2) per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado
n. 2117/2019, RG 65847/2017, pubblicata il 29 gennaio 2019, dal Tribunale di Roma il 29 gennaio
2019; 3) in ogni caso, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”.
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri
3 scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
L'appello principale è articolato in due motivi diretti a censurare il merito della sentenza.
La sentenza è motivata come segue.
“Ritiene il giudicante che l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 17585/2017, R.G.
n°27115/2017, emesso in data 22 luglio 2017 dal Tribunale Ordinario di Roma possa trovare accoglimento per quanto di ragione;
ed invero giova rammentare che, in ragione del riconoscimento di debito della società opponente con riferimento all'importo di € 30.600,00, portato dalla fattura
n°2/2017, è stato emesso provvedimento interinale ex art. 186 bis c.p.c.. Deve, pertanto, tenersi conto dell'importo a titolo di sorte capitale ricevuto al quale devono essere aggiunti gli interessi legali a decorrere dalla data di ricezione della notificazione del decreto ingiuntivo sino a quella di effettivo soddisfo in quanto il provvedimento monitorio, pur revocato per le ragioni infra specificate, funge da atto di costituzione in mora. Quanto ai residui profili di domanda giudiziale mette conto considerare: - il ricorso per decreto ingiuntivo è stato supportato da documentazione idonea ex art.
634 c.p.c. (preavvisi di fatture, fatture di pagamento, estratto autentico delle scritture contabili, atto di costituzione in mora ed ulteriore sollecito di pagamento); - la società opponente, ancor prima di eccepire che tutte le attività svolte dalla Dott.ssa sono incluse negli incarichi consulenziali Pt_1 annuali conferiti, ha premesso che difetta il conferimento di qualsivoglia incarico alla Dott.ssa
tale da legittimare la emissione delle fatture nn. 3, 4 e 5 dell'01/04/2017, unitamente alla Pt_1 carenza del dettaglio delle presunte attività svolte e dei parametri utilizzati per la loro quantificazione economica. Valutando comparativamente le fatture di pagamento azionate nella presente sede emerge che con riferimento alla fattura di pagamento n°2/2017: - esiste agli atti riscontro della proposta di conferimento dell'incarico ad opera del Direttore Generale Dott. Ing.
, proposta formalizzata su carta intestata dell con codice, numero e data, Persona_1 CP_1 della determina del Direttore delle Risorse Umane, Dott. che ha ratificato le Persona_2 prestazioni rese ed autorizzato la spesa complessiva pari ad € 30.600,00, comprensiva di ritenuta
d'acconto, che grava sul Budget 2015 della Parte_2 alla Voce "5102040403"-Consulenze Tecniche Informatiche". A fronte di siffatta determina a ratifica di prestazioni rese è stato emesso preavviso di fattura per l'importo indicato e, a seguito di redazione di richiesta di acquisto con indicazione dell'oggetto, della motivazione e dei dettagli di congruità economica, è stata autorizzata l'emissione della fattura di pagamento per l'importo di € 30.600,00.
Diversamente con riferimento alle tre residue fatture di pagamento difetta del tutto l'attività autorizzativa e di assunzione di responsabilità patrimoniale ad opera della società opponente che, pur società di lucro, è partecipata da e deve dare specifica giustificazione dei Parte_3 provvedimenti adottati e dei riflessi degli stessi sul bilancio di esercizio. In difetto dei predetti
4 requisiti formali è da ritenere priva di fondamento la domanda di adempimento contrattuale in quanto l'attività di conferimento di incarichi a consulenti esterni è caratterizzata dalla adozione di forma vincolata e giacché deve essere motivata la assunzione di responsabilità patrimoniale ulteriore rispetto agli incarichi già conferiti, anche con riferimento alle risorse da reperire per remunerare
l'attività svolta (apparendo anomalo che l'interessata possa individuare unilateralmente i parametri applicabili onde determinare l'ammontare dei tre importi complessivi dovuti). Deve da ultimo essere dichiarata la inammissibilità della domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., formulata nella memoria ex art. 183 6° comma n°1 c.p.c., atteso che la stessa avrebbe dovuto essere proposta a pena di preclusione nella comparsa di costituzione e di risposta;
tanto giacché la parte opposta era stata edotta nell'atto oppositivo della formulazione dell'eccezione di carenza di prova con riferimento alla domanda di adempimento contrattuale. Le spese di lite seguono la soccombenza
e devono trovare liquidazione come da dispositivo”.
Con il primo motivo di appello, rubricato “
1. Sull'omessa/errata valutazione dei documenti e dei fatti di causa – insufficiente motivazione in ordine al rigetto della domanda di inadempimento contrattuale - violazione art. 112 c.p.c.”, l'appellante censura la sentenza per non aver considerato Contro che l' non ha contestato l'attività prestata dalla né ha dedotto che l'omessa assunzione Pt_1 di responsabilità inficia il diritto al pagamento dei compensi, limitandosi a dedurre l'omessa pubblicazione dell'incarico in violazione degli obblighi di trasparenza (andando ultra petitum).
Inoltre l'appellante ha prodotto copiosa documentazione dalla quale risulta il conferimento di incarichi che non riguardavano l'incarico di consulenza annuale. Erroneamente il giudice di primo Contro grado ha dato rilevanza alla mancata indicazione dell'impegno di spesa, essendo una società di diritto privato e i documenti prodotti comprovano il conferimento dell'incarico. A ciò si aggiunga Contro che vi sono le proposte economiche tacitamente accettate dall'
Oggetto della richiesta di cui all'atto di appello sono le residue fatture n. 3, 4, 5 dell'1.4.2017 per l'importo di rispettivamente € 25.500,00 (in relazione ad una ordinanza del CDS n. 5750/2014),
€ 16.320,00 (come da proposta in data 30.1.2016) e € 10.200,00 (in relazione ad un parere rilasciato in data 7.3.2016) per prestazioni di consulenza espletate negli anni 2014 e 2016.
In diritto va evidenziato come “in virtù della natura imprenditoriale dell'attività svolta dall'azienda speciale di ente territoriale e della sua autonomia organizzativa e gestionale dall'ente di riferimento, l'azienda stessa, pur appartenendo al sistema con il quale l'amministrazione locale gestisce servizi pubblici aventi finalità sociale e di promozione dello sviluppo delle comunità locali, non può qualificarsi pubblica amministrazione in senso stretto, sicché per i suoi contratti non è imposta la forma scritta ad substantiam ai sensi degli artt. 16 e 17 del R.D. n. 2440 del 1923 e vige, al contrario, il principio generale della libertà delle forme di manifestazione della volontà negoziale”
5 (Cass. sez. un. n. 20684/2018). Conclusioni che devono ritenersi applicabili anche in seguito all'entrata in vigore del TUEL. Del pari alle municipalizzate non è applicabile l'art. 191 TUEL relativo all'impegno di spesa. Contro Quanto poi al richiamo effettuato dall' al Dlgs. n. 33/2013, attinente agli obblighi di pubblicità e trasparenza degli incarichi conferiti anche dalle municipalizzate, va in primo luogo evidenziato come il mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione e trasparenza degli incarichi non incide sulla validità del contratto, non essendo previsto espressamente.
Va poi osservato come il Dlgs. n. 175/2016, che ha esteso l'ambito di applicazione del citato
D.lgs. n. 33/2013 anche alle società in controllo pubblico, prevedendo all'art. 15 bis obblighi di pubblicazione degli incarichi professionali conferiti statuendo che la pubblicazione delle informazioni condiziona il pagamento del compenso, è entrato in vigore nel maggio 2016, non risultando quindi applicabile agli incarichi in questione, anteriori alla sua entrata in vigore.
Alla luce di ciò non pare condivisibile quanto ritenuto dal giudice di primo grado in ordine alla necessità di un impegno di spesa formalizzato per ritenere concluso un contratto con l'appellata.
Rilevato che non è richiesto un contratto scritto, va esaminata nel merito la domanda dell'appellante, in relazione alle diverse prestazioni oggetto di domanda (assorbito ogni profilo sul punto).
Innanzitutto l'opponente/appellata ha dedotto che tali incarichi erano stati svolti in esecuzione della consulenza annuale, non risultando comprovati distinti incarichi.
In linea di fatto come da contratti in atti risulta che nel 2014 è stato conferito all'appellante un incarico di consulenza annuale avente ad oggetto il servizio tecnico amministrativo di monitoraggio delle attività gestionali degli impianti aziendali con particolare riferimento agli impianti TMB di
Rocca Cencia e Salaria e nel 2015 (con effetti dall'1.1.2015) è stato stipulato un contratto di consulenza annuale avente ad oggetto il sistema integrato di selezione e trattamento di rifiuti urbani non pericolosi di via Salaria e di via Rocca Cencia e l'assistenza tecnico amministrativa per la Contro predisposizione di atti autorizzativi integrativi degli impianti gestiti da collaborazione e supporto nella preparazione dei relativi documenti gestionali, assistenza nelle opportune sedi istituzionali, contratto poi prorogato sino al 30.6.2016. Il contratto non veniva poi prorogato stante la comunicazione dell'appellante di non voler rinnovare il contratto.
Quanto alle fatture oggetto di domanda, la fattura n. 3 ha ad oggetto “ordinanza n 5750/2014
Consiglio di Stato sezione V RG 9126/2012 verificazione MATT ai sensi dell'articolo 66 cpa al fine di accettare la determinazione della tariffa di accesso ai due impianti di trattamento meccanico biologico denominati Malagrotta 1 2 supporto tecnico per gli aspetti procedurali e CP_2 tecnici”.
6 La fattura n. 4 ha ad oggetto “ricorso determina Regione Lazio n. G099074/2015 aggiornamento dei maggiori costi sostenuti per lo smaltimento/recupero/trasporto presso terzi dovuto alla necessaria chiusura di ”, come da proposta del 30.1.2016. CP_2
La fattura n. 5 ha ad oggetto “redazione di un parere di natura tecnico aziendalistica sull'effetto tariffario delle conclusioni raggiunte dal Consiglio di Stato (sezione quinta) con la sentenza n. 248/ Contr 2016 del 25 gennaio 2016 pronunciata sull'appello proposto da contro la sentenza del Tar
Lazio (Roma sezione 1-ter) n. 3441/2012 concernente la revisione della tariffa di accesso dei rifiuti solidi urbani e due impianti di TMB denominati 1 e Malagrotta 2, parere rilasciato in CP_2 data 7 Marzo 2016 con la redazione di apposita relazione: importo determinato forfait di cui alla proposta economica del 1 Marzo”.
Le prestazioni di cui alle fatture non paiono rientrare nell'oggetto del contratto di consulenza, non essendo relative agli impianti di via Salaria e di via Rocca Cencia e comunque attenendo ad aspetti ulteriori a quelli di cui al contratto, relativi alla gestione degli impianti, afferenti a profili ulteriori e specifici emersi in seguito a decisioni amministrative. In particolare il contratto in questione non prevedeva la consulenza in sede di contenzioso amministrativo. Il fatto che nell'art. 1 del contratto (doc. 6 dell'appellata) fosse prevista anche l'assistenza in materia penale non può portare a ritenere ricompresa anche l'ulteriore attività di assistenza in materia amministrativista, atteso che al contrario, proprio l'espressa previsione dell'assistenza penale porta ad escludere quanto non previsto.
Pertanto è da escludere che le prestazioni oggetto di domanda siano già ricomprese nel contratto tra le parti.
Vanno quindi esaminate partitamente le singole fatture.
Fattura n. 3. Contro A fronte del fatto che ha prodotto comunicazione del 27.1.2015 con cui rappresentava ai soggetti coinvolti nelle operazioni di verificazione la nomina in qualità di fiduciario di altro soggetto
( , è stata prodotta dall'appellante copiosa documentazione (da 1 a 13 della memoria Testimone_1 ex art. 183, comma VI n. 2 c.p.c.) attinente a mail (anche del dalla quale risulta la Tes_1 partecipazione dell'appellante a diverse riunioni (anche su indicazione del direttore generale, v. nota dell'8.4.2015) ed esaminava copiosa documentazione. Lo stesso inviava anche Tes_1 all'appellante la relazione del comitato di verificazione per osservazioni. L'appellante inoltre inviava relative osservazioni (mail del 24.5.2015). Con mail del 3.6.2015 il evidenziava che Tes_1 avrebbe esaminato con l'appellante (e altro soggetto) le principali questioni tecniche.
Inoltre sono stati prodotti verbali di riunioni (n. 6) relativi a tale procedimento di verificazioni Contro a cui l'appellante ha partecipato per e mail dalle quali risulta l'invio di osservazioni da parte dell'appellante. Sono state inoltre prodotte le osservazioni formulata dall'appellante unitamente al
7 predisposte dalla prima. Tes_1
Contro Tale documentazione porta a ritenere conferito l'incarico professionale da – considerate le mail del direttore generale – e lo svolgimento da parte dell'appellante dell'attività di supporto tecnico nell'attività di verificazione in questione. Tale attività si è sviluppata dal febbraio 2015 (mail di indicazione dell'appellante) al settembre 2015 (mail relativo al parere pro veritate).
È stata inoltre prodotta proposta dell'appellante del 27.1.2025 relativo all'incarico in questione per l'importo di € 25.000, priva di riscontro.
Rilevato che non risulta provato un accordo sul compenso, e considerato comunque dovuto il compenso ex art. 2233 c.c., l'appellante ha chiesto l'importo di € 25.500,00 (€ 25.000: 228 ore = 109
€/ora comprese le spese. 6 ore giorno x 2 giorni sett x 19 sett = 228).
Considerato che non ha contestato specificatamente che la somma richiesta non è CP_3 conforme alla tariffa professionale (non indicando quale minore somma sarebbe dovuta sulla base di tale tariffa), può essere riconosciuta la somma richiesta per € 25.500,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Fattura n. 4. Contro E' stata prodotta documentazione dalla quale risulta che l'appellante era stata delegata da all'accesso agli atti in relazione alla determinazione in questione della Regione Lazio e osservazioni redatte dall'appellante. Inoltre l'attività svolta risulta dalla documentazione prodotta e in particolare Contro dalle mail in atti. Tra le altre con mail del 14.8.2015 il presidente inoltra la determinazione in questione con richiesta di riscontro all'appellante (e al , con il relativo riscontro da parte Tes_1 dell'appellante. Con scambio di mail tra il settembre e il novembre 2015 si discuteva di tale determina.
Con mail del 16.10.2015 l'appellante riscontrava il lavoro svolto e il presidente commentava CP_4 positivamente. Contro Tale documentazione porta a ritenere conferito l'incarico professionale da (in tal senso Contro le mail provenienti dal presidente e la delega all'accesso) e lo svolgimento da parte dell'appellante dell'attività di supporto tecnico nell'attività di verificazione in questione.
Rilevato che non risulta provato un accordo sul compenso, e considerato comunque dovuto il compenso ex art. 2233 c.c., l'appellante ha chiesto in compenso di € 16.320,00 (attività da settembre
2015 al 2 febbraio 2016 importo 20.000:183= 107 €/ora comprese le spese, 6 ore x 2 giorni sett = 12
x 15,5 = 186 ore, a cui è stato applicato uno sconto del 20% per un importo finale € 16. 320,00).
Considerato che in questo caso non ha contestato specificatamente che la somma CP_3 richiesta non è conforme alla tariffa professionale (non indicando quale minore somma sarebbe dovuta sulla base di tale tariffa), può essere riconosciuta la somma richiesta per € 16.300,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
8 Fattura n. 5.
Anche in relazione a tale fattura è stata prodotta documentazione attinente all'attività svolta, in
Contro particolare il parere redatto in data 7.3.2016 unitamente ad altro consulente, trasmessa ad È
Contro stata poi prodotta documentazione relativa all'interlocuzione con tra cui mail del 18.1.2016
Contro con cui il presidente la ringraziava per il lavoro svolto;
mail dell'11.2.2016 proveniente da
Contro Bonanni di che trasmetteva il verbale del 3 febbraio sulle tariffe in questione (in tale riunione
Contro il direttore generale chiedeva all'appellante di verificare la necessità di convocare una conferenza di servizi).
Contro Tale documentazione porta a ritenere conferito l'incarico professionale da (in tal senso
Contro le mail provenienti dal presidente e lo svolgimento da parte dell'appellante dell'attività di consulenza in questione.
Rilevato che non risulta provato un accordo sul compenso, e considerato comunque dovuto il compenso ex art. 2233 c.c., l'appellante ha chiesto l'importo di € 10.000 euro (96 ore = 6 giorno x 16 giorni = 96 ore x 107 = 10.272,00 poi arrotondati a 10.000 €).
Considerato che, come per le precedenti, non ha contestato specificatamente che la CP_3 somma richiesta non è conforme alla tariffa professionale (non indicando quale minore somma sarebbe dovuta sulla base di tale tariffa), può essere riconosciuta la somma richiesta per € 10.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Contro In definitiva il motivo di appello è fondato, e va condannata al pagamento a favore dell'appellante della somma di € 51.800,00, oltre a quella di € 30.600,00 di cui alla sentenza di primo grado. Sul punto va ricordato come secondo l'insegnamento della S.C. “l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, sicché l'eventuale riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello – anche ove impropriamente conclusa con un dispositivo con il quale si "conferma" lo stesso - non determina la "riviviscenza" del decreto ingiuntivo già revocato" (Cass. n. 20868/2017).
Tenuto conto che pacificamente è stata pagata la somma di cui alla sentenza di primo grado, Contro l' va condannata al pagamento di € 51.800,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Con il secondo motivo di appello, rubricato “2. Illogicità, contraddittorietà ed insufficienza della motivazione: violazione dell'art. 183 co. VI c.p.c.” l'appellante censura la sentenza per avere erroneamente ritenuto inammissibile la domanda proposta nella prima memoria ex art. 183, comma
VI n. 1 c.p.c. in violazione dell'orientamento delle SU.
L'accoglimento del primo motivo di appello assorbe l'esame del secondo motivo.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del
DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del decisum in appello (valore della
9 causa € 51.800,00: tabella 12, scaglione quarto, valori medi con riduzione ai minimi per la fase istruttoria/trattazione stante la limitata attività svolta).
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 2117/2019 del Tribunale di Roma, così provvede: accoglie l'appello e in parziale riforma della sentenza di primo grado, che per il rimanente conferma, condanna l pagamento a favore di della somma di € 51.800,00, CP_1 Parte_1 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
condanna alla refusione a favore di delle spese del grado che liquida CP_1 Parte_1 in € 8.469,00 per compensi, € 804,00 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA.
Roma, così deciso nella camera di consiglio 30.09.2025
Il consigliere est. Il Presidente
Giulia Spadaro Alberto Tilocca
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