Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/04/2025, n. 4042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4042 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
n. 19625/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. Mario Suriano Presidente relatore dott.ssa Grazia Bisogni Giudice dott.ssa Stefania Starace Giudice riunito in camera di consiglio, sciogliendo la riserva in decisione del 02/04/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19625 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: diniego protezione speciale
TRA
, nato in [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, rapp.to e difeso dall'avv.to Stefano Capitanata ed elettivamente C.F._1
domiciliato presso lo stesso in Cellole (CE), alla Via Dante 6.
RICORRENTE
E
, in persona del p.t., rapp.to e difeso ex lege Controparte_1 CP_2
dall'Avvocatura Distrettale dello Stato, con sede a Napoli, in via A. Diaz n. 11
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Questore della Provincia di Caserta, con decreto n. 210 del 20/05/2023, notificato il 09/08/2023, rigettava l'istanza presentata dal ricorrente il 16/12/2022 di rilascio del pagina 1 di 6
12/05/2023 dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Caserta.
Con ricorso depositato il 28/09/2023, il ricorrente si opponeva al provvedimento, chiedendo preliminarmente, per le ragioni che saranno successivamente esposte, di essere rimesso in termini per la proposta impugnazione. Censurava la legittimità del provvedimento impugnato e contestava nel merito la decisione assunta in considerazione della propria integrazione in Italia e di conseguenza la perdita di tutto quanto egli aveva saputo guadagnarsi in Italia, sotto il profilo economico-lavorativo in caso di rimpatrio in
Albania.
Il si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda. Controparte_1
Con provvedimento collegiale del 12/12/2023, il Tribunale rigettava l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento e disponeva la trattazione della fase di merito del giudizio.
Acquisita la documentazione prodotta;
la causa veniva trattenuta in decisione collegiale all'esito della udienza del 02/04/2025 nel corso della quale il ricorrente si riportava al ricorso chiedendo l'accoglimento della domanda.
Tanto premesso, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso perché proposto tardivamente.
La fattispecie in esame rientra nell'ambito applicativo dell'art. 19ter d.lgs. 150\11, in quanto ha ad oggetto l'impugnazione del diniego della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale.
La citata disposizione, al comma 4, prescrive, a pena d'inammissibilità, il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero sessanta, se il ricorrente risiede all'estero, per proporre impugnazione.
Nel caso concreto, con il deposito del provvedimento e della corrispondente relata di notifica, ad opera dell'attore, è provato che il provvedimento reso dal Questore di Caserta su indicato è stato notificato a quest'ultimo il 09/08/2023.
Il termine di trenta giorni scadeva l'08/09/2023 e il ricorso è stato tardivamente pagina 2 di 6 depositato il 28/09/2023.
Il ricorrente, consapevole di ciò, ha avanzato istanza di rimessione in termini, in quanto il provvedimento di rigetto notificato al ricorrente era stato redatto esclusivamente in lingua italiana relativamente alle motivazioni di diniego, mentre il provvedimento era stato notificato in una lingua veicolare ma non conosciuta dal ricorrente.
Tale istanza non è meritevole di accoglimento.
Ai fini della rimessione in termini, la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini solo a condizione che la stessa abbia azionato il rimedio non appena acquisita la consapevolezza di aver violato il termine.
Nel caso di specie, il ricorrente non ha indicato il giorno in cui ha compreso la portata del provvedimento impugnato in questa sede e ha avuto conoscenza della sussistenza di un termine perentorio per reagire avverso il medesimo.
Il Collegio ritiene che tale giorno non possa farsi risalire alla data della rilasciata procura al difensore – 27/09/2023 – dovendosi ragionevolmente ritenere che egli fosse già in precedenza a conoscenza del contenuto dell'atto tanto da essere stato indotto a rivolgersi a un legale.
In ogni caso anche nel merito la domanda non potrebbe trovare accoglimento.
Del tutto scarni sono gli elementi per ritenere che esso si sia pienamente inserito nella realtà socioeconomica italiana.
Egli, proponendo la citata istanza di rimessioni in termini, ha affermato di non comprendere in alcun modo la lingua italiana.
Tale integrazione non può essere scaturita dalla frequentazione di un corso di 12 ore per il conseguimento del patentino per carrelli elevatori di cui all'attestato del 17/10/2022 prodotto in atti.
Così come il suo inserimento nel mondo lavorativo non può ritenersi affatto realizzato con la costituzione di un rapporto di lavoro instaurato nel gennaio 2023, durato solo sino al mese di luglio 2023 alla luce delle prodotte buste paga (in proposito lo stesso difensore del ricorrente ha chiarito all'udienza di discussione che il rapporto non si è pagina 3 di 6 ulteriormente protratto, stante la mancata sospensione degli effetti esecutivi dell'impugnato diniego.
Il ricorrente non ha provato o chiesto di provare la coltivazione di rapporti sociali o lo svolgimento di attività culturali che possano avere favorito il suo radicamento in Italia.
Tali considerazioni, valutate complessivamente, consentono, dunque, di concludere che il richiedente non ha dimostrato di essersi effettivamente integrato nel paese ospitante, sotto nessun profilo.
Si aggiunga che il medesimo non ha mai neppure sostenuto di essere affetto da problemi di salute.
Inoltre, l'attore non ha allegato alcuna ragione specifica che lo possa porre a rischio di deprivazione dei diritti umani fondamentali in caso di rientro in Albania, dove non risulta abbia patito, in base a quanto allegato, episodi del genere.
È da escludere, quindi, che un rimpatrio possa ledere il suo diritto al rispetto della vita privata, riconosciuto dall'art. 8 CEDU.
Questo Collegio ricorda, a questo punto, di prestare convinta adesione, in tema di onere probatorio avente ad oggetto l'integrazione dello straniero sul territorio nazionale, all'orientamento espresso da parte della giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo il quale “
4.10. La cooperazione istruttoria, per definizione, agisce solo sul terreno della prova e circoscrive significativamente l'operatività della regola dell'onere probatorio, derogata in questa materia dal principio del cosiddetto "onere probatorio attenuato", tratteggiato per la prima volta nella giurisprudenza di questa Corte dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 27310 del 17.11.2008 che ha affermato che spetta al giudice cooperare nell'accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche di ufficio le informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione politica del Paese di origine.
4.11. L'onere probatorio attenuato e il dovere di cooperazione istruttoria concernono "la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati", come precisa inequivocabilmente del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3. 4.12. La cooperazione istruttoria viene quindi invocata, del tutto fuor di luogo e senza base normativa, al di là di quest'ambito per evocare una sorta di generico favor per il richiedente asilo, in contrasto con il principio generale di imparzialità e neutralità del giudice. In questa prospettiva è stato pagina 4 di 6 osservato che il dovere di cooperazione officiosa che grava sul giudice del procedimento volto al riconoscimento della protezione internazionale riguarda il profilo istruttorio e l'assunzione di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine del richiedente e non certo le forme e le modalità di introduzione della domanda giudiziale, laddove il richiedente fruisce, eventualmente anche attraverso il patrocinio a spese dello Stato, di congrua assistenza tecnica (Sez. 1, n. 22120 e 22123 entrambe del 20.1.2020).
4.13. Il principio, alla luce della sua stessa ratio ispiratrice, non opera neppure sul piano probatorio in relazione a quelle circostanze per le quali il richiedente asilo non si trova in situazione di "minorata difesa", come quelle attinenti alla sua integrazione sociale e lavorativa in Italia, rilevante ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria in regime transitorio o della nuova protezione speciale introdotta dal D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre
2020, n. 173. In relazione a tali circostanze per le quali il richiedente asilo non soffre svantaggi particolari di disagio probatorio nell'accesso a documenti e informazioni, rispetto ai quali anzi si trova in posizione di vicinanza o riferibilità, non vi è nessuna ragione che giustifichi l'eccezionale deroga ai principi generali al principio di neutralità del giudice e alla distribuzione a carico delle parti dell'onere probatorio e non vi è nessuna norma, in ogni caso, che la preveda.
4.14. Del resto la stessa sentenza delle Sezioni Unite n.
24413 del 2021 al p. 45 fa riferimento all'onere probatorio del richiedente allorché attribuisce rilievo al grado di integrazione che egli "dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano".” (Cassazione civile sez. I, 28/12/2021, (ud. 10/12/2021, dep. 28/12/2021), n.41786).
Sotto il profilo oggettivo, d'altra parte, in Albania non vi sono peculiari rischi d'insicurezza o di grave deprivazione dei fondamentali diritti al cibo ed all'acqua o ad un ambiente salubre che possano toccare il ricorrente (cfr. stando alle notizie raccolte ex officio
(CESCR – UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights, Assessment of
Economic and Social Rights Fulfilment in Albania, agosto 2024; Controparte_3
Freedom House, 11.4.2024;
[...] Controparte_4
https://www.rulac.org/browse/countries; , Albania, trionfo Controparte_5
dei alle amministrative, 16 maggio 2023, CP_6
https://www.balcanicaucaso.org/aree/Albania/Albania-trionfo-dei-socialisti-alle- amministrative-225192; CP_7 Controparte_8
April 2023,
[...]
pagina 5 di 6 https://databankfiles.worldbank.org/public/ddpext_download/poverty/987B9C90-CB9F-
4D93-AE8C-750588BF00QA/current/Global_POVEQ_ALB.pdf).
La natura della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• dichiara l'inammissibilità del ricorso;
• dichiara compensate le spese processuali.
Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 22/04/2025.
Si comunichi
IL PRESIDENTE
Dott. Mario Suriano
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