TRIB
Sentenza 19 aprile 2024
Sentenza 19 aprile 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/04/2024, n. 1264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1264 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di conIGlio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Lorella Triglione Giudice R. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 6749/2023 avente ad oggetto Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (ricorso congiunto) promosso da
, nata a [...] il [...], Parte_1
C.F.: elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to C.F._1
GAGLIONE ROSA, dalla quale è rappresentata e difesa,
e da
, nato a [...] A CANCELLO (CE) il Parte_2
02/10/1983, C.F.: , elettivamente domiciliato presso lo studio C.F._2
dell'avv. D'ANGELO AGOSTINO, dal quale è rappresentato e difeso,
-ricorrenti - con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario-
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato il 21/12/2023 i ricorrenti chiedevano la regolamentazione della responsabilità genitoriale nel riguardo dei due figli: (nato a [...]
Napoli il 14/03/2018) e (nata a [...] il [...]), venuti al mondo durante la Per_1
loro relazione di fatto, ora cessata, alle condizioni indicate nel ricorso.
Il Giudice con decreto del assegnava termine ex art. 127 ter cpc per il deposito di note di trattazione scritta fino, previa trasmissione degli atti al PM.
Indi, lette le note e visto il parere favorevole reso dal PM, il Giudice riservava la causa al
Collegio.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
In punto di diritto, come per la separazione ed il divorzio, anche in tema di cessazione della famiglia di fatto il criterio fondamentale al quale il Giudice deve attenersi nell'adozione dei provvedimenti che riguardano i figli minori è rappresentato dal vivo e superiore interesse morale e materiale degli stessi, “il quale impone di privilegiare tra più soluzioni eventualmente possibili quella che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare ed assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore” (artt.
337 bis e ss. – Corte di Cassazione n. 14840 del 2006 e n. 18817 del 2015).
Più di recente, ancora una volta la giurisprudenza di legittimità, in tema di provvedimenti riguardanti i figli, ha confermato il ruolo fondamentale dell'interesse del minore quale criterio esclusivo di orientamento delle scelte del giudice, sicché il giudizio prognostico da compiere in ordine alle capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella situazione determinata dalla disgregazione dell'unione genitoriale non può prescindere comunque dal rispetto dei principi di bigenitorialità (Cass. I Sez. Civile, ordinanza n. 9143 del 2020).
Ciò posto, nel caso di specie, appare rispettoso dei principi stabiliti nelle norme nazionali e sovranazionali, dei quali sanciscono il diritto della persona di minore età a conservare rapporti costanti e continuativi entrambi i genitori e con le rispettive famiglie di origine
(artt. 29 e 30 della Costituzione, Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di 2 New York del 1989, Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000, art. 8 CEDU, artt. 315 bis, 316 c.c., 337 bis e ss. c.c.) il seguente accordo proposto dalle parti con il ricorso in esame che si riporta testualmente:
“1) disporre l'affido condiviso dei figli minori, e ad entrambi i genitori, secondo le Pt_3 Per_1
disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocazione e residenza anagrafica degli stessi presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dei bambini. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
2) Il IG. avrà la facoltà di tenere con sé i figli il lunedì e il giovedì dalle 16.30 alle 20.00, Parte_2
Inoltre, gli stessi potranno pernottare con il padre nel weekend ogni 15 giorni, dal sabato dalle ore 16:00 alla domenica alle ore 20:00.
3) Allorquando il IG. si trovasse nell'impossibilità di tenere con sé i bambini sarà tenuto a Parte_2
comunicarlo al genitore collocatario al più tardi, nel giorno che precede l'incontro. Altrettanto dovrà fare la madre.
Ulteriori periodi di frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali dei figli, nonché nel rispetto delle volontà degli stessi.
4) Per quanto concerne le festività natalizie e pasquali, i figli resteranno con i genitori osservando il criterio dell'alternanza (es: vigilia di Natale con la madre, Natale con il padre ed il giorno festivo di Santo Stefano con la madre;
vigilia di Capodanno con il padre ed il Capodanno con la madre;
Pasqua con la madre e
Lunedì in Albis con il padre;
e così via via ad anni alterni). Salvo diverso accordo, i figli trascorreranno le festività ricadenti in un solo giorno (es.: Epifania, 25 aprile, 1° maggio, 1° novembre ecc.) alternativamente con la madre e con il padre, secondo il principio dell'alternanza ogni anno.
Per quanto concerne le feste di compleanno dei minori, esse saranno organizzate nella ludoteca più vicina alla maggioranza degli invitati, vi parteciperanno entrambi i genitori se vorranno e le spese saranno sostenute al 50% da entrambi, in quanto spese straordinarie.
In ordine alle vacanze estive ed invernali, il IG. avrà la facoltà di trascorrere con i figli 15 Parte_2
(quindici) giorni, nel periodo compreso tra i mesi di giugno e agosto di ogni anno solare, e una settimana
3 nel periodo tra dicembre e gennaio, e la IG.ra trascorrerà con i bambini, dove vorrà altrettanti Parte_1
giorni di vacanza. Detti periodi e luoghi di vacanza dovranno essere individuati, previo accordo con la madre, tenuto conto anche delle eIGenze lavorative di entrambi i genitori.
I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli.
Qualora la IG.ra decidesse di trascorrere dei periodi di vacanza con i figli dovrà darne notizia al Parte_1
IG. con congruo preavviso, indicando la località di destinazione, nonché le date di partenza e Parte_2
ritorno. Ugualmente dovrà fare il IG. Parte_2
5) Il IG. corrisponderà dalla data di deposito del presente ricorso il mantenimento per i figli Parte_2
minori pari ad euro 320,00 mensili (160,00 € per minore) entro il 5 di ogni mese su carta prepagata intestata alla IG.ra , da rivalutarsi di anno in anno, secondo la variazione degli indici ISTAT. Parte_1
6) La IG.ra percepirà l'assegno unico per i figli e il IG. autorizza sin d'ora la stessa Parte_1 Parte_2
e richiederlo al 100%. Nel caso di revoca o perdita del sussidio statale il IG. si accollerà Parte_2
l'importo dovuto.
7) Il IG. rimborserà, inoltre, alla IG.ra il 50% (cinquanta per cento) di tutte le Parte_2 Parte_1
spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse dei figli, dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa e tali spese straordinarie sono da intendersi secondo il “Protocollo
d'intesa tra il Tribunale di Nola e sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e Pt_4
procedimenti ex art. 316 c,c, del 20.05.2021”.
8) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
9) le parti reciprocamente, e sin da ora, prestano il loro consenso all'altro, per il rilascio od al rinnovo del passaporto e/o altro documento equipollente, valido per l'espatrio, limitatamente a viaggi di piacere. I coniugi rilasciano autorizzazione e consenso per l'espatrio e/o l'emissione del passaporto del figlio minore;
10) Le parti si dichiarano entrambe soddisfatte delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.”
Il pieno accordo delle parti giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
4 a) prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti dalle parti di cui al ricorso da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
b) nulla per le spese processuali.
Si comunichi alle parti e al Pubblico Ministero.
Nola, così deciso nella Camera di ConIGlio del 12/04/2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Lorella Triglione Dott.ssa Vincenza Barbalucca
5