Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/06/2025, n. 5504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5504 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. 7341/2022 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli 12 Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli, 12 Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del G.O.P. dott. Raffaele Grimaldi, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7341/2022 R.Gen.Aff.Cont., assegnata in decisione in data 17.2.2025
TRA
, c.f. Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente P.IVA_1 domiciliata in Napoli, via Cilea n.39, presso lo studio dell'avvocato Massimo Lanna, c.f. , che la rappresenta e difende come da C.F._1 procura alle liti, rilasciata su foglio separato da considerare in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
-opponente
E
P. Iva in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Salerno, via A. M. De Luca n.6, presso lo studio dell'avvocato Alfonso Mancuso, c.f.
, che la rappresenta e difende, come da procura C.F._2 generale rilasciata su foglio separato da considerare in calce alla comparsa di risposta;
-opposta
Conclusioni: all'udienza del 17.2.2025, le parti si riportavano ai propri atti, chiedendo l'accoglimento delle rispettive conclusioni, da ritenere parte integrante della presente sentenza anche se non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La sentenza viene redatta in conformità degli artt.132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., così come modificati dalla legge n.69/09), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo. Pertanto, devono ritenersi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
Con ricorso monitorio, la società esponeva che: Controparte_1 con delibera n. 1 del 07.01.2013, prot. n. 8847, l' Parte_1
” stipulava con la società
[...] Parte_1 [...]
un contratto (CIG 4833895059) per la fornitura del servizio CP_1 sostitutivo di mensa mediante buoni pasto, in regime di urgenza, ai sensi dell'art. 57, commi 1 e 3, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, a seguito della sopravvenuta inefficacia della Convenzione Consip 5, lotto 5, per esaurimento del plafond disponibile. L'affidamento avveniva nel rispetto delle condizioni contrattuali previste dalla medesima Convenzione Consip, con particolare riferimento ai termini di pagamento (60 giorni fine mese dalla ricezione delle fatture) e al tasso di mora convenzionalmente stabilito in misura pari al tasso
BCE aumentato di sette punti percentuali, ex art. 5 D.Lgs. 9 ottobre 2002, n.
231. A seguito della stipula del contratto, l' procedeva all'emissione di Pt_1 richieste di approvvigionamento e all'esecuzione della fornitura, con CP_1 conseguente emissione di fatture per un importo complessivo di € 400.389,37. Successivamente, stipulava in data 28.11.2013 una nuova Convenzione CP_1
Consip per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto, alle Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art. 26 L. 488/1999 e dell'art. 58 L. 388/2000, Lotto 5, fino al limite massimo di €120.000.000,00. I contratti attuativi venivano formalizzati tramite ordinativi di fornitura, con successiva trasmissione delle richieste di approvvigionamento e relativa emissione delle fatture, da pagarsi entro 30 giorni dalla ricezione, con applicazione del tasso di mora come sopra specificato. In data 13.12.2013, l' emetteva ordinativo di fornitura Parte_1 prot. n. 637, assumendo formalmente l'impegno di spesa per l'acquisto di buoni pasto, cui facevano seguito richieste di approvvigionamento e fatture per complessivi €1.428.322,22. In data 21.3.2016, stipulava una nuova Convenzione Consip (Lotto 5), CP_1 valida fino a concorrenza dell'importo massimo di €155.000.000,00, alle medesime condizioni negoziali e normative. Anche in tale contesto, l'
[...]
, con ordinativo di fornitura n. 163 del 19.04.2016, dichiarava la Parte_1 titolarità del potere di spesa e richiedeva la fornitura dei buoni pasto nei termini ivi indicati, cui seguivano nuove richieste di approvvigionamento e fatture per l'importo complessivo di €221.183,11. In esecuzione dei rapporti contrattuali sopra descritti, provvedeva CP_1 all'emissione delle relative fatture, per un ammontare totale di €2.179.258,99. L pur avendo corrisposto la somma di € 2.154.655,96, Parte_1 aveva effettuato i pagamenti in modo tardivo, comportando il maturare di interessi moratori, quantificati alla data del soddisfo in €24.603,03, oltre ulteriori interessi calcolati secondo i parametri di cui al D.Lgs. 231/2002, espressamente richiamati nei contratti. A ciò si aggiungeva l'importo di €40,00 per ciascuna fattura, dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 1, del medesimo decreto legislativo, quale somma forfettaria per costi di recupero per n.29 fatture, per il totale complessivo di
€1.060,00.
- 2 - Vani erano risultati gli inviti di bonario pagamento, anche a mezzo difensore con raccomandata A/R, inoltrata a mezzo pec in data 28.3.2019. Sicché, la ricorrente chiedeva al Tribunale di Napoli di ingiungere all'azienda ospedaliera il pagamento della somma suindicata, oltre interessi legali.
In data 24.1.2022, il Tribunale adito emetteva il decreto ingiuntivo n. 505/2022, così come richiesto dalla ricorrente. Con atto di citazione ritualmente notificato, l'
[...]
proponeva opposizione avverso il suddetto decreto Parte_1 ingiuntivo, deducendo un errore nel calcolo del quantum preteso dalla ricorrente. Quest'ultima, infatti, da un lato dichiarava di aver ricevuto in pagamento una somma superiore a quella effettivamente dovuta, dall'altro indicava nel prospetto riepilogativo una residua sorte capitale pari a € 24.603,03. Secondo la prospettazione dell'opponente, tale importo costituiva in realtà la sommatoria degli interessi moratori, sicché la domanda difettava dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità.
Inoltre, osservava che, qualora si trattasse effettivamente di interessi moratori, questi avrebbero dovuto essere calcolati esclusivamente in relazione a quelle fatture per le quali fossero trascorsi almeno 60 giorni tra la registrazione della singola fattura e il relativo pagamento, per un minor importo di €8.003,80. Pertanto, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva nel giudizio la , la quale contestava integralmente le CP_1 deduzioni svolte dall'opponente, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo. L'opposta precisava, in primo luogo, che l'apparente incongruenza segnalata dalla debitrice opponente, relativa alla somma asseritamente già versata e alla contemporanea indicazione di una residua sorte capitale, era frutto di un mero errore materiale di trascrizione, facilmente riconoscibile ictu oculi. In particolare, l'esame del prospetto riepilogativo contabile allegato al ricorso monitorio evidenziava chiaramente che l'importo complessivamente dovuto dalla debitrice era pari ad € 2.179.258,99, mentre le somme effettivamente corrisposte ammontavano ad € 2.154.655,96. Da ciò derivava una residua sorte capitale pari ad € 24.603,03, oltre agli interessi moratori. La società creditrice precisava, inoltre, che il decreto ingiuntivo opposto ingiungeva il pagamento della sola somma di €25.763,03, comprensiva degli
€ 40,00 di cui all'art. 6, comma 3, del D.lgs. 231/2002. Infine, evidenziava come i pagamenti effettuati dalla debitrice fossero CP_1 avvenuti ben oltre i termini di scadenza pattuiti per le singole fatture, generalmente fissati in 30 giorni, con conseguente maturazione degli interessi di mora contrattualmente previsti. A riprova di ciò, allegava un dettagliato schema riepilogativo contabile contenente numero, data, importo, scadenza e data di pagamento di ciascuna fattura, nonché gli interessi maturati per ciascuna di esse.
- 3 - Ed infatti, in base a quanto previsto dalla Convenzione Consip sottoscritta tra le parti, le fatture emesse da a titolo di Controparte_1 corrispettivo per i buoni pasto forniti, dovevano essere saldate dall'Amministrazione contraente entro 30 giorni dalla data di ricezione delle stesse. La medesima Convenzione stabiliva, altresì, che in caso di ritardato pagamento, decorrevano automaticamente, senza necessità di costituzione in mora, gli interessi moratori ai sensi del D.lgs. n. 231/2002. Tali interessi erano da calcolarsi applicando il tasso stabilito dalla BCE, come pubblicato semestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla CP_2 maggiorato di 8 punti percentuali. Nel caso di specie, l' Controparte_3
aveva provveduto al pagamento delle fatture oggetto del D.I. n.
[...]
505/2022 oltre i termini previsti contrattualmente, senza tuttavia adempiere integralmente all'obbligazione assunta. Infine, parte opposta evidenziava che la parte opponente non aveva mai contestato la sussistenza del credito principale, bensì, esclusivamente la quantificazione della residua sorte capitale pari ad €24.603,03, ritenendola erroneamente riferibile alla sola componente degli interessi moratori. Sicché, basandosi sullo schema contabile redatto dall'Ufficio Contabilità dell'Ente, dal quale risultava che gli interessi di mora, calcolati ai sensi del D.lgs. n. 231/2002, ammontavano ad € 8.003,80, chiedeva al Tribunale, nei limiti di tale importo di emettere nei confronti dell' una Parte_1 ordinanza di pagamento delle somme non contestate ai sensi dell'art. 186-bis c.p.c., ovvero in subordine, ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva ex art. 186-ter c.p.c., per l'importo di € 8.003,80, oltre interessi moratori da computarsi ai sensi del D.lgs. n. 231/2002, con decorrenza dalla scadenza di ciascuna fattura fino all'effettivo pagamento. Insisteva, inoltre, per la concessione della provvisoria esecuzione.
A scioglimento della riserva formulata in sede di prima udienza di comparizione delle parti e di trattazione della causa del 27.10.2022, venivano rigettate le istanze di parte opposta, attesa l'incertezza in ordine all'azionato credito, non essendo chiaro se il credito di €24.603,03 ingiunto riguardava l'obbligazione principale ovvero quella accessoria degli interessi. Venivano assegnati i termini previsti dall'art.183 c.6 c.p.c. come richiesti dalle parti. Le parti non articolavano mezzi istruttori e all'udienza del
19.2.2024 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Tanto premesso, si osserva quanto segue. Giova, innanzitutto, ricordare che il giudizio conseguente all'opposizione al decreto ingiuntivo di cui agli artt. 645 e ss. c.p.c. è un giudizio ordinario, la cui peculiarità consiste nell'inversione, meramente formale, delle posizioni processuali dovute alla circostanza che l'opponente è in realtà il debitore sostanziale e l'opposto il creditore sostanziale. Tale inversione, peraltro, non pregiudica la ripartizione dell'onere della prova stabilita dall'art. 2697 c.c., in
- 4 - virtù del quale è chi vuol far valere in giudizio un diritto che deve fornire prova del fatto costitutivo dello stesso, mentre spetta al convenuto provare i fatti impeditivi, modificativi ed estintivi dello stesso. Anche nel giudizio di opposizione tale onere rimane così ripartito, dovendo il creditore-opposto provare i fatti costitutivi della pretesa dallo stesso avanzata, e dunque la fonte negoziale o legale del proprio diritto, mentre il debitore-opponente dovrà invece fornire la prova dell'insussistenza della pretesa creditoria azionata con il procedimento monitorio, dell'avvenuto adempimento o delle modificazioni subite dalla stessa.
Ciò posto, nella presente sede, la ha chiesto Controparte_1 l'emissione del decreto ingiuntivo per il pagamento della somma complessiva di €25.763,03, a titolo di residuo dovuto per fornitura di buoni pasto, oltre accessori. Per contro, l'opponente non ha contestato l'esistenza del rapporto obbligatorio e l'avvenuta fornitura dei buoni pasto, né la ricezione delle relative fatture, limitandosi a contestare l'ammontare degli interessi moratori richiesti, sostenendo che la somma ingiunta di €24.603,03 fosse interamente riconducibile a interessi illegittimamente calcolati.
Orbene, in primo luogo, è necessario chiarire se e in che misura gli
€24.603,03 debbano essere considerati capitale residuo o interessi. Ed invero, alla luce della prima memoria ex art.183 comma 6 c.p.c. di parte opposta, diversamente da quanto sostenuto dall'opponente, risulta dagli atti che la somma di €24.603,03 rappresenta la residua sorte capitale rimasta impagata dopo l'imputazione dei pagamenti già eseguiti nei confronti prima degli interessi e poi del capitale, come prevedente, del resto, l'art. 1194 c.c.. Ciò è comprovato anche dai documenti prodotti dalla parte opposta, quali l'estratto conto bancario attestante i pagamenti ricevuti contenuto nel documento n.14 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo e dal dettaglio delle 29 fatture con indicazione della data di ricezione, ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 231/2002. Altresì, in base alla Convenzione Consip, che regola i rapporti tra le parti, il pagamento delle fatture doveva avvenire entro 30 giorni dalla data di ricezione, come indicato alla pagina n.46 del documento n.10 allegato alla comparsa di risposta. Il ritardo nel pagamento fa sorgere automaticamente sia gli interessi di mora nella misura di cui all'art. 5 D.Lgs. 231/2002, sia dell'ulteriore somma di €40,00 per ciascuna fattura, ex art. 6 comma 2 del medesimo decreto. Dal canto suo, lo schema contabile prodotto dall'Ufficio Contabilità dell'Ente opponente non ha efficacia probatoria nei confronti del creditore e non è sufficiente a dimostrare l'insussistenza del credito azionato. Sicché, sulla base delle suesposte motivazioni, si deve rigettare l'opposizione proposta dalla Controparte_3
, e, per l'effetto, confermare e dichiarare esecutivo il decreto
[...] ingiuntivo.
- 5 - Le spese del presente procedimento, liquidate ex D.M. 55/2014 come da dispositivo, in relazione al valore della causa e all'attività effettivamente svolta per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 12 Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Raffaele Grimaldi, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7341/2022 R.G.A.C., pendente tra l'
[...]
e la Parte_1 CP_1
ogni contraria istanza disattesa e questione assorbita, così provvede:
[...] 1)Rigetta l'opposizione proposta dall' Parte_1
e, per l'effetto, conferma il decreto
[...] ingiuntivo opposto n.505/2022 emesso dal Tribunale di Napoli in data
24.1.2022 e lo dichiara esecutivo; 2)Condanna l' Controparte_3
alla rifusione, in favore della delle spese di
[...] Controparte_1 questo giudizio, che liquida in € 3.387,00 per compensi ex D.M. 147/2022, oltre spese generali 15%, Cpa e Iva se dovuta come per legge, con attribuzione all'avvocato Alfonso Mancuso, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli, il 3.6.2025
Il G.O.P.
(dott. Raffaele Grimaldi)
La sentenza è stata redatta con la collaborazione dell'Addetta UdP dott.ssa
Chiara Rotunno.
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