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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 15/07/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
V.G. 1460/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 1460/2025 promossa da:
, (C.F. , nata a [...], il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Sommariva del Bosco
e
, (C.F. , nato a [...] Controparte_1 C.F._2 il 12/09/1997 e residente in [...]del Bosco entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. FORNENGO MARIA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori contraevano matrimonio con Parte_1 Controparte_1 rito civile in SOMMARIVA DEL BOSCO il 03/09/2022.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SOMMARIVA DEL BOSCO (atto n. 4 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2022).
Dal matrimonio è nata la figlia , in Verduno il 22/10/2021. Persona_1
Con ricorso depositato il 06/05/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale.
1 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi Parte_1 CP
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
[...]
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto:
DISPONE CHE:
La figlia minore , sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza presso R_ la madre.
In accordo con le esigenze lavorative dei genitori, i coniugi hanno stabilito che la minore R_ trascorrerà con i genitori tempo paritetico secondo il seguente calendario:
- il lunedì ed il martedì con un genitore;
- il mercoledì ed il giovedì con l'altro genitore;
- il venerdì, il sabato e la domenica con il genitore con cui ha trascorso il lunedì ed il martedì;
Il tutto a settimane alternate tra i genitori;
Compatibilmente con le esigenze lavorative dei genitori, durante le vacanze estive la minore trascorrerà 2 settimane, anche non consecutive, con entrambi i genitori, in periodo da concordarsi fra le parti entro il 30 aprile di ogni anno.
Durante le vacanze natalizie la minore trascorrerà ad anni alterni il giorno di Natale ed il giorno di
Santo Stefano con un genitore e il giorno 31 dicembre e Capodanno con l'altro genitore. Per i restanti giorni potrà trascorrere la metà dei giorni delle vacanze natalizie (anche non consecutivi) con il papà
e l'altra metà con la mamma, salvo diverso accordo tra i genitori, nell'interesse della minore e nel rispetto delle esigenze della stessa. I genitori, con comunicazione scritta, concorderanno il calendario di dette vacanze almeno 1 mese prima dell'inizio delle stesse.
Durante le vacanze pasquali la minore trascorrerà ad anni alterni il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo con un genitore, nonché metà del periodo di vacanza pasquale con un genitore e l'altra metà con l'altro genitore, salvo diverso accordo tra le parti. I genitori, con comunicazione scritta, concorderanno il calendario di dette vacanze almeno 1 mese prima dell'inizio delle stesse.
Le ulteriori festività infrannuali e/o ponti verranno suddivisi con il criterio dell'alternanza fra le parti, e quali, di volta in volta, assumeranno accordi sui rispettivi periodi di competenza a mezzo comunicazione scritta da effettuarsi tre giorni prima della ricorrenza.
2 Il mantenimento della minore sarà di tipo diretto;
Le spese straordinarie, così come identificate all'interno del protocollo d'Intesa fra magistrati e avvocati, recepito dal Tribunale di Asti, che si consegna alle parti, saranno suddivise al 50% tra i genitori, andranno rendicontate e rimborsate bimestralmente e dovranno essere adeguatamente documentate.
PRENDE ATTO CHE:
I coniugi si rilasciano sin d'ora il reciproco assenso all'espatrio, rilascio e rinnovo del passaporto, carta d'identità valida per l'espatrio e documenti equipollenti, e si obbligano ed impegnano a sottoscrivere i moduli necessari per il rilascio di documenti relativi alla figlia , quali carta R_
d'indentità, passaporto ecc.
L'abitazione coniugale di proprietà di entrambi i coniugi e sita in Sommariva del Bosco, Vicolo Tallone 10, attualmente in vendita, rimarrà per entrambi la residenza abituale, sino alla vendita della stessa;
Successivamente, i coniugi hanno stabilito che con i proventi della vendita sarà estinto il mutuo e che l'ulteriore ricavo sarà così ripartito:
- la sig.ra avrà diritto alla restituzione dei 40.000,00 euro versati a titolo di anticipo per Parte_1 l'acquisto;
- il sig. avrà diritto alla restituzione degli importi versati a titolo di rate mensili del mutuo, CP dall'apertura dello stesso e sino alla vendita dell'immobile;
- l'eventuale plusvalenza, sarà suddivisa tra gli stessi in parti uguali;
- nel caso in cui, successivamente all'estinzione del mutuo, l'importo residuo dei proventi della vendita, non sia sufficiente a rimborsare integralmente gli importi versati dalla sig.ra a Parte_1 titolo di anticipo per l'acquisto dell'immobile e dal sig. a titolo di pagamento delle rate CP mensili relative al mutuo, la minusvalenza graverà in eguale misura su entrambi i coniugi.
I coniugi si impegnano, successivamente alla vendita della casa coniugale, a reperire autonome abitazioni, adatte ad accogliere la figlia minore;
R_
L'assegno unico erogato in favore dei figli minori, sarà interamente percepito dalla sig.ra Parte_1 presso la quale la figlia minore manterrà la residenza;
I coniugi dichiarano sin d'ora di aver regolato ogni reciproca posizione di dare/avere e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SOMMARIVA DEL BOSCO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 09/07/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 1460/2025 promossa da:
, (C.F. , nata a [...], il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Sommariva del Bosco
e
, (C.F. , nato a [...] Controparte_1 C.F._2 il 12/09/1997 e residente in [...]del Bosco entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. FORNENGO MARIA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori contraevano matrimonio con Parte_1 Controparte_1 rito civile in SOMMARIVA DEL BOSCO il 03/09/2022.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SOMMARIVA DEL BOSCO (atto n. 4 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2022).
Dal matrimonio è nata la figlia , in Verduno il 22/10/2021. Persona_1
Con ricorso depositato il 06/05/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale.
1 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi Parte_1 CP
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
[...]
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto:
DISPONE CHE:
La figlia minore , sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza presso R_ la madre.
In accordo con le esigenze lavorative dei genitori, i coniugi hanno stabilito che la minore R_ trascorrerà con i genitori tempo paritetico secondo il seguente calendario:
- il lunedì ed il martedì con un genitore;
- il mercoledì ed il giovedì con l'altro genitore;
- il venerdì, il sabato e la domenica con il genitore con cui ha trascorso il lunedì ed il martedì;
Il tutto a settimane alternate tra i genitori;
Compatibilmente con le esigenze lavorative dei genitori, durante le vacanze estive la minore trascorrerà 2 settimane, anche non consecutive, con entrambi i genitori, in periodo da concordarsi fra le parti entro il 30 aprile di ogni anno.
Durante le vacanze natalizie la minore trascorrerà ad anni alterni il giorno di Natale ed il giorno di
Santo Stefano con un genitore e il giorno 31 dicembre e Capodanno con l'altro genitore. Per i restanti giorni potrà trascorrere la metà dei giorni delle vacanze natalizie (anche non consecutivi) con il papà
e l'altra metà con la mamma, salvo diverso accordo tra i genitori, nell'interesse della minore e nel rispetto delle esigenze della stessa. I genitori, con comunicazione scritta, concorderanno il calendario di dette vacanze almeno 1 mese prima dell'inizio delle stesse.
Durante le vacanze pasquali la minore trascorrerà ad anni alterni il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo con un genitore, nonché metà del periodo di vacanza pasquale con un genitore e l'altra metà con l'altro genitore, salvo diverso accordo tra le parti. I genitori, con comunicazione scritta, concorderanno il calendario di dette vacanze almeno 1 mese prima dell'inizio delle stesse.
Le ulteriori festività infrannuali e/o ponti verranno suddivisi con il criterio dell'alternanza fra le parti, e quali, di volta in volta, assumeranno accordi sui rispettivi periodi di competenza a mezzo comunicazione scritta da effettuarsi tre giorni prima della ricorrenza.
2 Il mantenimento della minore sarà di tipo diretto;
Le spese straordinarie, così come identificate all'interno del protocollo d'Intesa fra magistrati e avvocati, recepito dal Tribunale di Asti, che si consegna alle parti, saranno suddivise al 50% tra i genitori, andranno rendicontate e rimborsate bimestralmente e dovranno essere adeguatamente documentate.
PRENDE ATTO CHE:
I coniugi si rilasciano sin d'ora il reciproco assenso all'espatrio, rilascio e rinnovo del passaporto, carta d'identità valida per l'espatrio e documenti equipollenti, e si obbligano ed impegnano a sottoscrivere i moduli necessari per il rilascio di documenti relativi alla figlia , quali carta R_
d'indentità, passaporto ecc.
L'abitazione coniugale di proprietà di entrambi i coniugi e sita in Sommariva del Bosco, Vicolo Tallone 10, attualmente in vendita, rimarrà per entrambi la residenza abituale, sino alla vendita della stessa;
Successivamente, i coniugi hanno stabilito che con i proventi della vendita sarà estinto il mutuo e che l'ulteriore ricavo sarà così ripartito:
- la sig.ra avrà diritto alla restituzione dei 40.000,00 euro versati a titolo di anticipo per Parte_1 l'acquisto;
- il sig. avrà diritto alla restituzione degli importi versati a titolo di rate mensili del mutuo, CP dall'apertura dello stesso e sino alla vendita dell'immobile;
- l'eventuale plusvalenza, sarà suddivisa tra gli stessi in parti uguali;
- nel caso in cui, successivamente all'estinzione del mutuo, l'importo residuo dei proventi della vendita, non sia sufficiente a rimborsare integralmente gli importi versati dalla sig.ra a Parte_1 titolo di anticipo per l'acquisto dell'immobile e dal sig. a titolo di pagamento delle rate CP mensili relative al mutuo, la minusvalenza graverà in eguale misura su entrambi i coniugi.
I coniugi si impegnano, successivamente alla vendita della casa coniugale, a reperire autonome abitazioni, adatte ad accogliere la figlia minore;
R_
L'assegno unico erogato in favore dei figli minori, sarà interamente percepito dalla sig.ra Parte_1 presso la quale la figlia minore manterrà la residenza;
I coniugi dichiarano sin d'ora di aver regolato ogni reciproca posizione di dare/avere e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SOMMARIVA DEL BOSCO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 09/07/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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