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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 30/04/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
N. 45/2024 R.G.Lav.
N. Cron.
Sentenza n°138/2024
* * * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:
- dott. Vincenzo Pupilella Presidente
- dott. Margiolina Mastronardi consigliere
- dott. Rita Pasqualina Curci consigliere rel. ha pronunciato, all'esito dello scambio e del deposito in telematico di note scritte, ai sensi della vigente legislazione, mediante redazione di dispositivo, la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello in materia di lavoro, iscritta al n. 45/2024 R.G. Lav. promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Sandra Stinziani, elettivamente domiciliato Parte_1
come in atti appellante
contro
:
rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Maria Dell'Armi, elettivamente Controparte_1
domiciliata come in atti appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I difensori delle parti, con le note scritte depositate telematicamente, nel riportarsi alle conclusioni come in atti formulate, hanno chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza del 05.03.2024, il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, decidendo le opposizioni proposte da avverso Parte_1
due decreti ingiuntivi, riuniti i relativi procedimenti, li revocava e condannava l'opponente a corrispondere a la somma di € 1.025,74, oltre interessi e rivalutazione dalla Controparte_1
maturazione al saldo, compensando per metà le spese di lite. Con i predetti decreti ingiuntivi era stato ingiunto al quale datore di lavoro, rispettivamente, il pagamento in favore di Pt_1 [...] della somma di € 1.310,00, a titolo di retribuzioni di agosto e settembre 2022 (d.i. n. CP_1
1038 del 18.11.2022), e di € 1.714,44 a titolo di TFR, ROL e ferie non godute (d.i. n. 1142 del
28.11.2022), oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo, nonché spese per le due procedure monitorie.
2. Il eccepita, in via preliminare, “l'illegittima duplicazione di oneri per sorte capitale e Pt_1 spese legali” oltre all'”abuso del diritto, contestava la quantificazione del credito, opponendo l'estinzione del debito per intervenuto pagamento delle somme dovute ed evidenziando che la somma residua spettante alla lavoratrice a titolo di TFR, tredicesima, quattordicesima, rol e ferie non godute fosse pari ad euro 682,49, come desumibile dalla busta paga di ottobre 2022, e non, dunque, ad euro 1.714,44, come richiesto dalla in via monitoria. Rilevava che la somma CP_1 di € 682,49 era stata calcolata tenendo conto sia della decurtazione dovuta per il mancato preavviso, CP_ sia di quella dovuta per il periodo di malattia, essendo stata corrisposta dall' la relativa indennità. Aggiungeva di aver corrisposto il 16.12.2022 un acconto di € 450,00 relativo alla mensilità di settembre 2022, effettuando, il 29.12.22, il pagamento a saldo di €. 413,00, nonché il versamento di € 682,49 relativo alla busta paga di ottobre 2022.
3. tempestivamente costituita, chiedeva il rigetto del ricorso, replicando di aver Controparte_1
inviato tre pec al datore di lavoro, il 6.10.22, il 14.10.22 e il 15/10/2022, diffidandolo al pagamento delle retribuzioni di agosto e settembre 2022 e comunicandogli il recesso anticipato dal contratto di lavoro per “giusta causa” in ragione del mancato pagamento delle retribuzioni e del mobbing subito, richiedendo le buste paga dei mesi da novembre 2021 ad ottobre 2022 e chiedendo, infine, di conoscere la quantificazione di tutti gli emolumenti a lei spettanti ivi compreso il TFR. Solo il
18.10.22 il avrebbe indicato gli importi di euro 897,00 e 863,00 quali retribuzioni per Pt_1 agosto 2022 e settembre 2022, oltre all'importo non meglio dettagliato di euro 1.415,13 per il mese di ottobre 2022 dal quale avrebbero dovuto essere detratte le somme non dovute a fronte del
2 mancato preavviso, senza, tuttavia, allegare alcuna busta paga, avendo ella preso visione della busta paga di ottobre 2022 solo con il ricorso in opposizione. Quelle relative alle mensilità da novembre
2021 a settembre 2022 le sarebbero state inviate dal solo il 7/11/22. Aggiungeva che gli Pt_1
importi richiesti con il d.i. n. 1142/22 erano inferiori a quelli risultanti dalla busta paga di ottobre
2022 e che tutti gli importi richiesti andavano calcolati al lordo delle trattenute contributive e fiscali, con la precisazione che nessuna decurtazione andava operata a titolo di mancato preavviso stante la giusta causa sottesa al recesso.
4. Il Tribunale di Campobasso, ritenuto che effettivamente la avrebbe potuto esperire una Pt_2
unica domanda per tutte le pretese azionate con i due ricorsi per decreto ingiuntivo, evidenziava, tuttavia, come il datore di lavoro non si fosse dimostrato collaborativo, omettendo di fornire alla lavoratrice la documentazione richiesta (la cui consegna è, per legge, obbligatoria), nonostante le reiterate richieste rivoltegli dalla stessa.
5. Nel merito, quanto al decreto ingiuntivo n. 1038/22, il Tribunale osservava che la lavoratrice aveva decurtato nel ricorso la somma di € 450,00, già ricevuta, e che successivamente al ricorso monitorio, depositato l'08.11.2022, era stata corrisposta una ulteriore somma, scomputata dal precetto. Erano, poi, intervenuti ulteriori due pagamenti, di € 450,00, il 16.12.2022, e di € 414,00, il 29.12.2022, rispettivamente quale anticipo e quale saldo della retribuzione di settembre 2022. Il totale dei versamenti successivi al deposito del monitorio corrispondeva al credito di cui al decreto ingiuntivo n. 1038/2022 che veniva, pertanto, revocato, salva la regolamentazione delle spese legali in sentenza.
6. Quanto, invece, all'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1142/2022, il Giudice rilevava che era indebita la trattenuta, operata nella busta paga di ottobre 2022, pari ad € 489,81, per mancato preavviso. Tanto alla luce della comunicazione di recesso per giusta causa-mobbing, inviata in data
06.10.2022 dalla lavoratrice, la quale aveva, all'atto della costituzione in giudizio, precisato che il recesso era altresì supportato anche dal mancato pagamento delle retribuzioni. Riteneva, quindi, provato documentalmente, ed era, oltretutto, pacifico, che la lavoratrice non avesse ricevuto le retribuzioni di due mensilità, per importi certamente necessari per il suo sostentamento. Ricordava, infine, il Tribunale, quanto ai criteri di liquidazione dei crediti residui, che la liquidazione del credito del lavoratore per differenze retributive andava effettuata al lordo sia delle ritenute fiscali che previdenziali gravanti sul lavoratore medesimo, all'uopo richiamando la giurisprudenza di legittimità in materia.
3 In considerazione della busta paga di chiusura, valutata in termini di confessione, e considerato l'avvenuto pagamento di € 682,49, il Tribunale affermava che era ancora dovuta la somma di €
1.025,74 (competenze di cui alla busta paga, meno le trattenute, esclusa la somma per mancato preavviso e sottratto l'importo di € 682,49), oltre accessori ex art. 429 c.p.c., dalla cessazione del rapporto al saldo, previa revoca di entrambi i decreti ingiuntivi. Le spese erano compensate per la metà, considerate la fondatezza del primo ricorso e la connotazione del secondo in termini di abuso e tenuto conto che i pagamenti satisfattivi erano avvenuti solo dopo l'emissione dei decreti ingiuntivi.
7. Avverso la sentenza ha proposto appello che, con il primo motivo denuncia la Parte_1
erronea e contraddittoria motivazione della sentenza in punto di dimissioni per giusta causa e di illegittimità della trattenuta per mancato preavviso, violazione ed errata o falsa applicazione degli artt. 2118 e 2119 c.c., violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., errata valutazione delle prove assunte.
Il Tribunale avrebbe, in particolare, errato nel ritenere sussistente nel caso di specie la giusta causa di dimissioni per mancata retribuzione, riconoscendo alla lavoratrice l'indennità di mancato preavviso per un importo di € 489,81. Le dimissioni, infatti, sarebbero state volontarie e non dettate da giusta causa. Il Tribunale, pur rilevando, a pag. 9 della sentenza impugnata, che la lavoratrice avrebbe indicato nel modulo di recesso del Ministero del lavoro quale giusta causa il mobbing, avrebbe poi affermato che il recesso, come argomentato in sede di costituzione nel giudizio di opposizione, era dovuto al mancato pagamento delle retribuzioni.
Con il secondo motivo l'appellante deduce l'erronea applicazione dell'art. 19 l. n. 218/1952,
l'erronea valutazione delle prove acquisite, l'erronea e contraddittoria motivazione circa la liquidazione del credito con applicazione a lordo delle ritenute fiscali e previdenziali e sulla determinazione al 50% delle spese di lite.
Il Tribunale erroneamente avrebbe liquidato la somma spettante alla lavoratrice a lordo – e non a netto- delle ritenute previdenziali e fiscali, pur avendo il provveduto nei termini previsti Pt_1
dalla legge a versare anche tutte le ritenute fiscali e previdenziali, come da documentazione di cui si chiede l'acquisizione (F24 del 16.11.2022 e certificazione unica telematica 2023 della , CP_1
successivi all'instaurazione del giudizio di primo grado;
all. nn. 9 e 10).
Le erronee valutazioni del giudice di prime cure in ordine alla indennità di mancato preavviso e alla liquidazione a lordo delle somme dovute alla lavoratrice avrebbero inciso anche sulla statuizione in merito alle spese.
4 Si conclude, quindi, chiedendo, previa sospensione della esecutorietà della sentenza impugnata
(istanza questa cui parte appellante espressamente rinunciava con nota depositata lo stesso giorno dell'appello), che sia dichiarata la non spettanza in capo alla della indennità di mancato CP_1
preavviso, nonché del credito a lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, revocandosi la statuizione di condanna dell'originario opponente al pagamento della metà delle spese di lite, di cui si chiede, in via gradata, la rideterminazione, con compensazione integrale, in via di ulteriore subordine, delle spese del doppio grado.
8. All'appello resiste che, eccepitane la inammissibilità, essendo il relativo atto privo Controparte_1
di censure specifiche, deduce la inammissibilità della produzione, effettuata per la prima volta in grado di appello, dei documenti sub nn. 9 e 10, di cui è stata chiesta l'acquisizione da parte dell'appellante. Questi, pur avendo la disponibilità di detti documenti sin dal novembre del 2022, non solo avrebbe omesso di produrli in sede di opposizione ai decreti ingiuntivi, ma avrebbe perfino omesso di menzionarli e di produrli durante tutto il corso del giudizio di primo grado, sebbene avesse contestato nei propri atti la correttezza dei conteggi depositati da essa appellata.
Ricostruita, quindi, la vicenda processuale, l'appellata deduce l'infondatezza delle avverse doglianze. Con riferimento, in particolare, alla trattenuta per mancato preavviso, valutata illegittima dal primo giudice, l'appellata evidenzia che effettivamente alla data della comunicazione del recesso, il 06.10.2022, la non aveva ancora percepito le retribuzioni Pt_2
di agosto e settembre, oltre che dei maturati giorni di ottobre del 2022. Nella missiva del 15.10.2022 inviata al si evidenziavano le condotte mobbizzanti quotidianamente perpetrate dal datore Pt_1
di lavoro in danno della lavoratrice, facendosi espresso riferimento anche al mancato pagamento delle retribuzioni, comportamento quest'ultimo che, secondo costante giurisprudenza, rientrerebbero nella fattispecie del mobbing.
Aggiunge che per espressa previsione di legge (art. 2119 c.c.) il vincolo del preavviso sarebbe previsto solo per il recesso nel contratto a tempo indeterminato.
In merito al secondo motivo di doglianza, si afferma la correttezza della statuizione della sentenza impugnata che ha liquidato al lordo delle ritenute fiscali e della parte di ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, in quanto in linea con la giurisprudenza di legittimità.
I documenti prodotti dall'appellante, oltre che inammissibili, nulla dimostrerebbero, mancando una attestazione della relativa autenticità e difettando la prova dell'effettivo pagamento delle somme dovute da parte del Pt_1
5 Anche la statuizione relativa alle spese dovrebbe essere, a parere dell'appellata, confermata, essendo emerso che i pagamenti furono effettuati tutti, tranne quello di € 450,00 del 03.11.2022, quale pagamento della retribuzione di agosto 2022, dopo l'emissione dei decreti ingiuntivi opposti.
Acquisite le note scritte depositate telematicamente dalle parti, che si sono riportate alle conclusioni già rassegnate, la causa era decisa come da separato dispositivo.
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9. L'appello è parzialmente fondato.
10. Ritiene, infatti, il collegio che meriti accoglimento il motivo relativo alla trattenuta per mancato preavviso operata dal datore di lavoro sulla busta paga di ottobre 2022, ritenuta illegittima dal giudice di primo grado. Va, infatti, evidenziato, che a fronte della comunicazione di recesso, inoltrata il 06.10.2022 dalla lavoratrice (allegato 2 del fascicolo monitorio), in cui si indicava nel mobbing la giusta causa delle dimissioni, il giudice il primo grado ha erroneamente sostituito a tale precisa e unica indicazione quella connessa al mancato pagamento delle retribuzioni. A tanto si aggiunga che con missiva del 15.10.2022 la contestava al per il tramite del suo CP_1 Pt_1
difensore, tutta una serie di condotte astrattamente integranti la fattispecie del mobbing, oltre, effettivamente, a denunciare il mancato pagamento di parte delle retribuzioni.
Ebbene la circostanza che nella comunicazione del 06.10.2022 la lavoratrice abbia fatto riferimento solo al mobbing e non anche al mancato pagamento delle retribuzioni per le due mensilità di agosto e settembre, esclude, a parere del collegio, che tale ultima condotta rivestisse nel caso di specie una gravità sufficiente a giustificare le dimissioni per giusta causa della lavoratrice, dovendosene, peraltro, evidenziare l'occasionalità nel contesto di un rapporto iniziato il 17.11.2021 e destinato a cessare, per naturale scadenza, il 16.11.2022.
Essendo rimasto del tutto indimostrato che il abbia tenuto condotte integranti la fattispecie Pt_1 del mobbing, va ritenuta la legittimità della trattenuta di € 489,81 operata dal datore di lavoro sulla busta paga di ottobre 2022 a titolo di indennità di mancato preavviso.
La somma accertata dal Tribunale di Campobasso come dovuta tuttora alla va, dunque, CP_1
decurtata dell'importo suindicato, così pervenendosi ad € 535,93 (€ 1.025,74 - € 489,81).
11. È, invece, infondata la doglianza relativa alla avvenuta liquidazione da parte del primo giudice delle somme risultate spettanti alla al lordo – e non al netto – delle ritenute fiscali e di CP_1
quelle previdenziali gravanti sul lavoratore.
6 Il Tribunale di Campobasso ha fatto sul punto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali in materia. Si è affermato, infatti, che l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, atteso che la determinazione delle prime attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e devono essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli, mentre, quanto alle seconde, il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 19 della I. n. 218 del 1952, può procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo
(Cass., sez. L, sentenza n. 8017 del 03.10.2018; in motivazione la Corte ha richiamato precedenti sue pronunce nelle quali si era affermato che “per quanto concerne, invece, le ritenute fiscali, esse non possono essere detratte dal debito per differenze retributive, giacché la determinazione di esse attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e dovranno essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli. . ...Cass. n. 19790 del
28/09/2011, da ultimo sulla stessa linea cfr. Cass. n. 3525 del 13/02/2013). In motivazione, si precisa che, quanto alle ritenute fiscali, il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo
a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere d'interferire (Cass. 7 luglio 2008, n. 18584; Cass. 11 febbraio 2011, n.
3375); del resto, il lavoratore le vedrà assoggettate, secondo il criterio c.d. di cassa e non di competenza, a tassazione soltanto una volta che le avrà percepite, facultato oltretutto a scegliere modalità di applicazione di aliquote più favorevoli in rapporto al carattere eccezionale della fonte di reddito nel caso concreto....»).
Non ha, dunque, rilievo, alla luce del ricordato orientamento giurisprudenziale, la circostanza dell'avvenuto pagamento da parte del quale sostituto d'imposta, delle “ritenute Pt_1
…fiscali”,
12. Quanto alle ritenute previdenziali, la liquidazione delle somme spettanti alla lavoratrice è stata correttamente effettuata al lordo della quota gravante sul lavoratore, alla luce dei noti principi giurisprudenziali richiamati anche dal giudice di primo grado. La produzione documentale asseritamente comprovante il versamento dei contributi (Mod. F24 del 16.11.2022, all. 9), oltre a
7 non essere tempestiva, in quanto avvenuta solo nel presente grado di giudizio, essendo già a disposizione della parte nel corso del giudizio di primo grado, esclude che il contributo sia stato versato tempestivamente con riferimento alle mensilità di agosto e settembre del 2022 (per le quali avrebbe dovuto essere versato, rispettivamente, il 16 settembre e il 16 ottobre dello stesso anno).
13. In merito alle spese, alla luce dell'esito complessivo del giudizio e della sostanziale reciproca soccombenza delle parti, si reputa congruo compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio.
L'appello va, dunque, nei termini sopra precisati accolto, con conseguente parziale riforma della sentenza impugnata che, per il resto, va confermata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso- Giudice del lavoro - del 5.3.2024, proposto, con ricorso qui depositato il 11.4.2024 da nei confronti di Parte_1
, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: Controparte_1 accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, ritenuta non sussistente la giusta causa delle dimissioni rese in data 6.10.2022, ridetermina in €
525,93 la somma dovuta da a , oltre interessi e rivalutazione dalla Parte_1 Controparte_1
maturazione al soddisfo.
Compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Campobasso, 15.11.2024
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr. Rita Pasqualina Curci Dr. Vincenzo Pupilella
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