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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 29/04/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Pistoia In Nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Lucia Leoncini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1546/2024 tra le parti:
cf ), Parte_1 C.F._1 con l'avv. PANICUCCI ENRICO (cf ) C.F._2
ATTORE cf ), Controparte_1 C.F._3 con l'avv. GIOVANNELLI GIOVANNI (cf C.F._4
CONVENUTO
Fatto e diritto
I.1. propone opposizione ex art. 615 co. 1 c.p.c. avverso l'atto Parte_1 di precetto notificatogli in data 17.7.2024 da portante Controparte_1 quale titolo esecutivo la sentenza n. 1042/2023 della Corte d'appelli di Firenze pubblicata in data 17.5.2023 e con la quale, in riforma della sentenza di primo grado n. 344/2019 Trib. Pistoia, è stata condannata la società a CP_2 restituire in favore di l'importo di euro 17.992,00 oltre Controparte_1 interessi oltre il pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio ivi comprese le spese per la c.t.u. svolta in primo grado.
L'attore opponente, attinto da atto di precetto n.q. di legale rappresentante della società trasformata in Controparte_3 CP_2 in data 2.1.2009 dopo la realizzazione dei lavori oggetto dei giudizi di primo e secondo grado appena menzionati, censura l'avversa iniziativa processuale eccependo il difetto di titolo esecutivo nei propri confronti e, in ogni caso,
l'insussistenza di un altrui credito in proprio danno sia per le somme oggetto di condanna restitutoria pronunciata dalla CdA Firenze, sia per le somme inerenti le spese legali e di c.t.u. relative ai due giudizi anzidetti e chiede: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
In via preliminare ed anche inaudita altera parte: sospendere l'efficacia esecutiva del titolo ex art. 615 comma 1 c.p.c., per i motivi indicati in narrativa al presente atto.
Nel merito, accogliere la presente opposizione e per l'effetto accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità o comunque inidoneità a produrre qualsiasi effetto, dell'atto di precetto notifica-to al Signor perché notificato in difetto di titolo esecutivo Parte_1
e/o, in subordine, per somme in toto o in parte da questi non dovute, per tutti i motivi esposti in atti.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa”.
I.2. Si costituisce in giudizio parte convenuta, contestando le avverse argomentazioni e instando per il rigetto dell'opposizione.
I.3. Accolta l'istanza ex art. 615 co. 1 c.p.c. (cfr. ordinanza 20.9.2024 nel sub- fascicolo R.G. n. 1546-1/2024) e disposto il deposito delle memorie ex art. 171ter c.p.c., all'esito dell'udienza ex art. 183 c.p.c. stante la natura documentale della causa e l'assenza di istanze istruttorie viene fissata udienza di discussione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., celebrata in modalità cd. figurata tramite deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
II. In occasione dell'udienza cd. figurata di discussione della causa, parte attrice non risulta aver depositato nota scritta ex art. 127ter c.p.c. e, per tale ragione, risulta non aver presenziato all'udienza senza che ciò comporti, di per sé, rinuncia anche solo implicita alla domanda e al giudizio.
Parte convenuta ha depositato nota scritta ex art. 127ter c.p.c. dando atto dell'intervenuto accordo fra le parti e della conseguente cessata materia del contendere a spese di lite compensate.
Pertanto, non essendo stata formalizzata una espressa rinuncia agli atti e/o all'azione né potendosi configurare una rinuncia implicita come detto e, d'altra parte, neppure potendosi dichiarare estinto il giudizio per inattività delle parti atteso che parte convenuta ha presenziato all'udienza di discussione ex art. 281sexies c.p.c. tramite il deposito della propria nota scritta 127ter c.p.c., nella quale oltretutto ha menzionato la cessata materia del contendere senza far parola dell'abbandono della lite e chiedendo disporsi la compensazione delle spese fra le parti, occorre definire il giudizio con sentenza che dichiari la cessata materia del contendere mentre la richiesta compensatoria formulata dal convenuto esime il giudicante da ogni indagine in punto di cd. soccombenza virtuale. Del resto, parte attrice nulla ha dedotto in contrario rispetto alle altrui istanze che possono quindi essere integralmente accolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere in relazione al giudizio in epigrafe;
2) dispone l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
Pistoia, 29/04/2025
Il giudice dr. Lucia Leoncini