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Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 28/11/2024, n. 1690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1690 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
N.R.G. 1126/2024
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Il Tribunale di Termini Imerese, sezione Civile, nelle persone dei Magistrati: dott. Giuseppe Rini Presidente dott.ssa Maria Margiotta Giudice dott.ssa Andrea Quintavalle Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1126 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024,
TRA
, nata a [...] [...], C.F. ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Ficarazzi (PA), Via Roma n°96, presso lo studio dell'avv. Vincenzo
Greco, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F. , ed Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Palermo, via Vincenzo Spinelli n. 2, presso lo studio dell'avv. Francesca
Aloisio che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Termini Imerese
INTERVENTORE EX LEGE oggetto: separazione giudiziale conclusioni: come da verbale del 21.11.2024
n. r.g.a.c. Pag. 1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente depositato, la ricorrente, premetteva: - che in data 01/08/2019, contraeva matrimonio concordatario in Altavilla Milicia (PA), con , Controparte_1
matrimonio trascritto, al n°48, parte II, Serie A, del registro dello Stato Civile del predetto
Comune di Altavilla Milicia (PA) per l'anno 2019; - che dalla convivenza matrimoniale nasceva un figlio: nato a [...] il [...]. Persona_1
Stante il deteriorarsi nel tempo del rapporto coniugale adiva il Tribunale perché fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi e pronunciati provvedimenti conseguenziali.
Si costituiva il resistente con comparsa del 17.10.2024 il quale contestava le deduzioni di controparte e chiedeva i provvedimenti conseguenziali.
All'udienza dell'21.11.2024, dopo aver esperito il tentativo di conciliazione, che si concludeva con esito negativo, le parti davano atto del raggiungimento di un accordo e precisavano le conclusioni riportandosi congiuntamente ai termini dell'accordo chiedendo che la causa venisse assegnata in decisione con rinuncia ai termini.
La causa veniva a quel punto assegnata in decisione.
*****
Ciò posto, la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
In merito all'affido, collocazione, diritto di visita e mantenimento del minore, le parti hanno concluso chiedendo:
1) l'affido condiviso del figlio minore, con domicilio prevalente presso la madre, nella casa coniugale sita in Bagheria (PA), via Corradino di Svevia n. 32;
n. r.g.a.c. Pag. 2 2) quanto al diritto di visita da parte di , di incontrare e tenere con Controparte_1
sé liberamente il figlio minore previo accordo con la madre, Persona_1
ed in considerazione degli impegni scolastici/asilo o ludici del minore;
in caso di disaccordo il padre potrà tenere con sé il figlio minore come segue: A) il martedì ed il giovedì dalle ore 15,00 alle ore 20,00; B) a settimane alterne nei weekend
(Sabato/Domenica), dalle ore 15,00 del sabato, alle ore 20,00 della domenica;
C) per le Festività, ad anni alterni, nei giorni delle festività natalizie (dalle ore 10.00 del 24 dicembre alle ore 19.00 del 26 dicembre), di fine anno (dalle ore 10.00 del 31 dicembre e alle ore 19.00 dell'1 gennaio), nelle festività pasquali (un anno la Pasqua
e l'altro la Pasquetta/lunedì dell'Angelo), nelle altre festività: 25 aprile- primo maggio- ferragosto, sempre con turnazione ad anni alterni;
D) nel periodo estivo secondo le seguenti modalità: - anno 2025 per quattro giorni consecutivi;
- anno 2026 per sei giorni consecutivi;
- anno 2027 per otto giorni consecutivi e dal 2028 in poi per 15 giorni consecutivi, e ciò nel mese di luglio oppure di agosto, previo accordo con la madre per la scelta del periodo, in base alle esigenze e/o impegni del figlio, in caso di disaccordo per il mese di luglio dal 15 al 30 luglio, oppure per il mese di agosto dal 16 al 31 agosto;
3) l'assegnazione a della casa coniugale, sita in Bagheria (PA), Parte_1
via Corradino di Svevia n. 32, già di proprietà della stessa;
4) la costituzione dell'obbligo a carico di di corrispondere a Controparte_1
a titolo di mantenimento del figlio minore Parte_1 Persona_1
la complessiva somma di € 400,00 mensili, entro il giorno 05 di ogni mese;
[...]
con obbligo di concorrere nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie, secondo quanto indicato al punto 8) dell'accordo.
Ebbene, ritiene il Tribunale che le condizioni sopra riportate non sono contrarie a norme imperative né all'interesse della prole e pertanto, possono essere poste a fondamento della presente decisione.
Il Tribunale prende, altresì, atto della rinuncia reciproca dei coniugi ad ogni pretesa economica a titolo di mantenimento in loro favore, nonché prende atto di quanto previsto ai punti
5, 6 e 4 dell'accordo, con riferimento, per tale ultimo punto, all'impegno del resistente a lasciare il box auto.
Quanto alle spese di lite, avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ritiene il Collegio che ricorrono giusti motivi per dichiararle interamente compensate.
n. r.g.a.c. Pag. 3
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia civile in esame, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi;
b) dispone quanto all'affido, collocazione, diritto di visita e mantenimento di
, secondo quanto indicato in parte motiva;
prende altresì, atto Persona_1
degli ulteriori accordi raggiunti dalle parti;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Altavilla Milicia (PA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Atto n. 48. parte II, serie A, Anno 2019);
d) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 26.11.2024
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Andrea Quintavalle Giuseppe Rini
n. r.g.a.c. Pag. 4
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Il Tribunale di Termini Imerese, sezione Civile, nelle persone dei Magistrati: dott. Giuseppe Rini Presidente dott.ssa Maria Margiotta Giudice dott.ssa Andrea Quintavalle Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1126 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024,
TRA
, nata a [...] [...], C.F. ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Ficarazzi (PA), Via Roma n°96, presso lo studio dell'avv. Vincenzo
Greco, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F. , ed Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Palermo, via Vincenzo Spinelli n. 2, presso lo studio dell'avv. Francesca
Aloisio che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Termini Imerese
INTERVENTORE EX LEGE oggetto: separazione giudiziale conclusioni: come da verbale del 21.11.2024
n. r.g.a.c. Pag. 1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente depositato, la ricorrente, premetteva: - che in data 01/08/2019, contraeva matrimonio concordatario in Altavilla Milicia (PA), con , Controparte_1
matrimonio trascritto, al n°48, parte II, Serie A, del registro dello Stato Civile del predetto
Comune di Altavilla Milicia (PA) per l'anno 2019; - che dalla convivenza matrimoniale nasceva un figlio: nato a [...] il [...]. Persona_1
Stante il deteriorarsi nel tempo del rapporto coniugale adiva il Tribunale perché fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi e pronunciati provvedimenti conseguenziali.
Si costituiva il resistente con comparsa del 17.10.2024 il quale contestava le deduzioni di controparte e chiedeva i provvedimenti conseguenziali.
All'udienza dell'21.11.2024, dopo aver esperito il tentativo di conciliazione, che si concludeva con esito negativo, le parti davano atto del raggiungimento di un accordo e precisavano le conclusioni riportandosi congiuntamente ai termini dell'accordo chiedendo che la causa venisse assegnata in decisione con rinuncia ai termini.
La causa veniva a quel punto assegnata in decisione.
*****
Ciò posto, la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
In merito all'affido, collocazione, diritto di visita e mantenimento del minore, le parti hanno concluso chiedendo:
1) l'affido condiviso del figlio minore, con domicilio prevalente presso la madre, nella casa coniugale sita in Bagheria (PA), via Corradino di Svevia n. 32;
n. r.g.a.c. Pag. 2 2) quanto al diritto di visita da parte di , di incontrare e tenere con Controparte_1
sé liberamente il figlio minore previo accordo con la madre, Persona_1
ed in considerazione degli impegni scolastici/asilo o ludici del minore;
in caso di disaccordo il padre potrà tenere con sé il figlio minore come segue: A) il martedì ed il giovedì dalle ore 15,00 alle ore 20,00; B) a settimane alterne nei weekend
(Sabato/Domenica), dalle ore 15,00 del sabato, alle ore 20,00 della domenica;
C) per le Festività, ad anni alterni, nei giorni delle festività natalizie (dalle ore 10.00 del 24 dicembre alle ore 19.00 del 26 dicembre), di fine anno (dalle ore 10.00 del 31 dicembre e alle ore 19.00 dell'1 gennaio), nelle festività pasquali (un anno la Pasqua
e l'altro la Pasquetta/lunedì dell'Angelo), nelle altre festività: 25 aprile- primo maggio- ferragosto, sempre con turnazione ad anni alterni;
D) nel periodo estivo secondo le seguenti modalità: - anno 2025 per quattro giorni consecutivi;
- anno 2026 per sei giorni consecutivi;
- anno 2027 per otto giorni consecutivi e dal 2028 in poi per 15 giorni consecutivi, e ciò nel mese di luglio oppure di agosto, previo accordo con la madre per la scelta del periodo, in base alle esigenze e/o impegni del figlio, in caso di disaccordo per il mese di luglio dal 15 al 30 luglio, oppure per il mese di agosto dal 16 al 31 agosto;
3) l'assegnazione a della casa coniugale, sita in Bagheria (PA), Parte_1
via Corradino di Svevia n. 32, già di proprietà della stessa;
4) la costituzione dell'obbligo a carico di di corrispondere a Controparte_1
a titolo di mantenimento del figlio minore Parte_1 Persona_1
la complessiva somma di € 400,00 mensili, entro il giorno 05 di ogni mese;
[...]
con obbligo di concorrere nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie, secondo quanto indicato al punto 8) dell'accordo.
Ebbene, ritiene il Tribunale che le condizioni sopra riportate non sono contrarie a norme imperative né all'interesse della prole e pertanto, possono essere poste a fondamento della presente decisione.
Il Tribunale prende, altresì, atto della rinuncia reciproca dei coniugi ad ogni pretesa economica a titolo di mantenimento in loro favore, nonché prende atto di quanto previsto ai punti
5, 6 e 4 dell'accordo, con riferimento, per tale ultimo punto, all'impegno del resistente a lasciare il box auto.
Quanto alle spese di lite, avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ritiene il Collegio che ricorrono giusti motivi per dichiararle interamente compensate.
n. r.g.a.c. Pag. 3
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia civile in esame, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi;
b) dispone quanto all'affido, collocazione, diritto di visita e mantenimento di
, secondo quanto indicato in parte motiva;
prende altresì, atto Persona_1
degli ulteriori accordi raggiunti dalle parti;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Altavilla Milicia (PA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Atto n. 48. parte II, serie A, Anno 2019);
d) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 26.11.2024
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Andrea Quintavalle Giuseppe Rini
n. r.g.a.c. Pag. 4